Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)» del 4 ottobre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)», depositata il 17 agosto 20002; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 20013, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 17 agosto 2000 «per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)» č valida ed č sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 79a (nuovo) 1

Statuto giuridico degli animali

Gli animali non sono cose, ma esseri viventi dotati di sensibilitą.

2

La Confederazione definisce il loro statuto giuridico, in particolare nel diritto civile, penale ed amministrativo.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002

Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

2736

1 2 3

RS 101 FF 2000 4360 FF 2001 2219

2001-0668

5781