Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria del 18 febbraio 2002
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:
Art. 1 Le allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dell'8 novembre 2000 per l'artigianato svizzero della macelleria, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2.
Art. 2 1
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio della Svizzera.
2
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro, dichiarate d'obbligatorietà generale, hanno validità immediata per tutte le imprese dell'artigianato della macelleria e dell'economia carnea nonché per i lavoratori impiegati in queste imprese (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale e gli ausiliari). Il provvedimento riguarda in particolare le imprese che svolgono in prevalenza le seguenti attività: a.
produzione, trasformazione e commercializzazione della carne;
b.
fabbricazione di prodotti a base di carne;
c.
commercio all'ingrosso e al dettaglio di carne e prodotti a base di carne.
3
Sono esclusi i grandi distributori della vendita al dettaglio, comprese le loro filiali nonché le imprese ad essi legate commercialmente. Sono inoltre esclusi:
1 2
a.
direttori, direttori aziendali e dipendenti che ricoprono funzioni equivalenti;
b.
membri della famiglia del datore di lavoro (coniuge, genitori, fratelli, discendenti diretti);
c.
studenti delle scuole professionali durante il periodo scolastico;
d.
collaboratori occupati prevalentemente in un'impresa secondaria oppure nell'economia domestica;
e.
apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
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2002-0221
Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria. DCF
f.
il personale di vendita del Canton Ginevra (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale, il personale ausiliario, il personale temporaneo e gli aiutanti avventizi).
Art. 3 Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2002 ed è valido fino al 31 dicembre 2004.
18 febbraio 2002
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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