Legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà
Disegno
(LCAP) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 108 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20022, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 19743 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà è modificata come segue: Art. 40 cpv. 2 primo periodo 2
Le anticipazioni e gli interessi ancora dovuti dopo 30 anni sono condonati dalla Confederazione, sempre che a quel momento non ne sia esigibile il rimborso come previsto nel piano di finanziamento e di ammortamento. ...
Art. 45
Vigilanza sulle pigioni
1
Le pigioni ridotte in virtù della presente legge soggiacciono a vigilanza ufficiale fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, ma almeno durante 25 anni. È possibile porre fine anticipatamente alla vigilanza ufficiale al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40) o in presenza di un contratto d'annullamento di diritto pubblico.
2
Per tutta la durata della vigilanza ufficiale, le pigioni stabilite dalle autorità competenti possono essere modificate soltanto nell'ambito degli adeguamenti di pigione ordinati dal Consiglio federale.
Art. 46 cpv. 1 secondo e terzo periodo 1
... È possibile porre fine anticipatamente all'aiuto federale e all'obbligo di mantenimento della destinazione mediante un contratto d'annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall'inizio dell'aiuto federale, a condizione che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva II secondo l'ordinanza del 30 novembre 19814 relativa alla legge federale che 1 2 3 4
RS 101 FF 2002 2543 RS 843 RS 843.1
2001-2620
2635
Costruzione d'abitazioni e accesso alla loro proprietà
promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, le anticipazioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione.
Art. 65 cpv. 5 5 Con l'entrata in vigore della legge del ...5 sulla promozione dell'alloggio, l'aiuto federale è assegnato solo in base al nuovo diritto.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3272
5
RS ...; RU ... (FF 2002 2621)
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