Decreto federale relativo alla ratifica dei Protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi

Disegno

(Convenzione delle Alpi) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20012, decreta:

Art. 1 1 I Protocolli di attuazione della Convenzione delle Alpi «Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», «Agricoltura di montagna», «Protezione della natura e tutela del paesaggio», «Foreste montane», «Turismo», «Suolo», «Energia», e «Trasporti» nonché il Protocollo «Composizione delle controversie» sono approvati.

2 Il Consiglio federale è abilitato a ratificare i Protocolli della Convenzione delle Alpi di cui nel capoverso 1.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

3058

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RS 101 FF 2002 2637

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2002-0067