Termine di referendum: 23 gennaio 2003

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 4 ottobre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto del 22 febbraio 20022 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 20023, decreta:

Sezione 1: Principi Art. 1 1 La Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per l'istituzione di strutture di custodia per l'infanzia complementari alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione.

2 Gli aiuti finanziari federali sono concessi solo se anche i Cantoni, le collettività locali di diritto pubblico, datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata.

Sezione 2: Aiuti finanziari Art. 2 1

1 2 3

Beneficiari

Gli aiuti finanziari possono essere concessi: a.

alle strutture di custodia collettiva diurna;

b.

alle strutture di custodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria; e

c.

alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne.

RS 101 FF 2002 3765 FF 2002 3808

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2002-0609

Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

2

Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Possono essere concessi anche alle strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa.

Art. 3

Condizioni

1

Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica: a.

che sono costituite sotto forma di persone giuridiche e non perseguono scopi lucrativi o che sono gestite da collettività pubbliche;

b.

il cui finanziamento a lungo termine sembra garantito per sei anni al minimo; e

c.

che rispondono a esigenze qualitative cantonali.

2

Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne se sono soddisfatte le condizioni formulate nel capoverso 1 lettera a. Gli aiuti finanziari devono essere destinati: a.

al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia in famiglie diurne; o

b.

al promovimento della formazione delle famiglie diurne.

Art. 4

Mezzi a disposizione

1 L'Assemblea

federale vota sotto forma di un credito d'impegno pluriennale i mezzi necessari per gli aiuti finanziari.

2 Il personale e le spese necessarie all'attuazione della presente legge sono finanziati con i mezzi previsti nel capoverso 1.

3 Se gli aiuti chiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno stabilisce un ordine di priorità, cercando per quanto possibile di ripartirli equamente tra le regioni.

Art. 5

Calcolo e durata degli aiuti finanziari

1

Gli aiuti finanziari coprono al massimo un terzo delle spese d'investimento e di gestione, ma non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno.

2

Sono accordati per tre anni al massimo.

Sezione 3: Procedura e protezione giuridica Art. 6

Domanda di aiuti finanziari e decisione

1

Le domande di aiuti finanziari devono essere indirizzate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio).

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Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

2 Le domande di aiuti finanziari per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono essere indirizzate all'Ufficio prima dell'apertura della struttura o dell'aumento dell'offerta.

3 L'Ufficio statuisce sulla domanda dopo aver sentito l'autorità competente del Cantone.

Art. 7

Protezione giuridica

1

La protezione giuridica si basa sulle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

2

È escluso il ricorso al Consiglio federale.

Sezione 4: Valutazione Art. 8 Le ripercussioni della presente legge sono valutate regolarmente.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 9

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione dopo aver sentito le organizzazioni specializzate competenti.

Art. 10

Referendum, durata di validità ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

La sua durata di validità è di otto anni.

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 15 ottobre 20024 Termine di referendum: 23 gennaio 2003 3362 4

FF 2002 5786

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