Termine di referendum: 23 gennaio 2003
Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 4 ottobre 2002
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto del 22 febbraio 20022 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 27 marzo 20023, decreta:
Sezione 1: Principi Art. 1 1 La Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per l'istituzione di strutture di custodia per l'infanzia complementari alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione.
2 Gli aiuti finanziari federali sono concessi solo se anche i Cantoni, le collettività locali di diritto pubblico, datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata.
Sezione 2: Aiuti finanziari Art. 2 1
1 2 3
Beneficiari
Gli aiuti finanziari possono essere concessi: a.
alle strutture di custodia collettiva diurna;
b.
alle strutture di custodia parascolastiche di bambini fino alla fine della scolarità obbligatoria; e
c.
alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne.
RS 101 FF 2002 3765 FF 2002 3808
5786
2002-0609
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
2
Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture. Possono essere concessi anche alle strutture esistenti che aumentano la loro offerta in misura significativa.
Art. 3
Condizioni
1
Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica: a.
che sono costituite sotto forma di persone giuridiche e non perseguono scopi lucrativi o che sono gestite da collettività pubbliche;
b.
il cui finanziamento a lungo termine sembra garantito per sei anni al minimo; e
c.
che rispondono a esigenze qualitative cantonali.
2
Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne se sono soddisfatte le condizioni formulate nel capoverso 1 lettera a. Gli aiuti finanziari devono essere destinati: a.
al coordinamento e alla professionalizzazione della custodia in famiglie diurne; o
b.
al promovimento della formazione delle famiglie diurne.
Art. 4
Mezzi a disposizione
1 L'Assemblea
federale vota sotto forma di un credito d'impegno pluriennale i mezzi necessari per gli aiuti finanziari.
2 Il personale e le spese necessarie all'attuazione della presente legge sono finanziati con i mezzi previsti nel capoverso 1.
3 Se gli aiuti chiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno stabilisce un ordine di priorità, cercando per quanto possibile di ripartirli equamente tra le regioni.
Art. 5
Calcolo e durata degli aiuti finanziari
1
Gli aiuti finanziari coprono al massimo un terzo delle spese d'investimento e di gestione, ma non possono eccedere 5000 franchi per posto e per anno.
2
Sono accordati per tre anni al massimo.
Sezione 3: Procedura e protezione giuridica Art. 6
Domanda di aiuti finanziari e decisione
1
Le domande di aiuti finanziari devono essere indirizzate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio).
5787
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
2 Le domande di aiuti finanziari per le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono essere indirizzate all'Ufficio prima dell'apertura della struttura o dell'aumento dell'offerta.
3 L'Ufficio statuisce sulla domanda dopo aver sentito l'autorità competente del Cantone.
Art. 7
Protezione giuridica
1
La protezione giuridica si basa sulle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.
2
È escluso il ricorso al Consiglio federale.
Sezione 4: Valutazione Art. 8 Le ripercussioni della presente legge sono valutate regolarmente.
Sezione 5: Disposizioni finali Art. 9
Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione dopo aver sentito le organizzazioni specializzate competenti.
Art. 10
Referendum, durata di validità ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
La sua durata di validità è di otto anni.
3
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002
Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002
La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 15 ottobre 20024 Termine di referendum: 23 gennaio 2003 3362 4
FF 2002 5786
5788