Decreto federale concernente un secondo credito aggiuntivo a favore dell'esposizione nazionale 2002
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 69 capoverso 2 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 20022, decreta:
Art. 1 Č stanziato un credito aggiuntivo di 120 milioni di franchi per un mutuo inteso a garantire la solvibilitā dell'esposizione nazionale 2002.
Art. 2 La garanzia di deficit di 20 milioni di franchi approvata con il decreto federale del 10 dicembre 19963 e la rimanente garanzia di deficit di 38 milioni di franchi approvata con il decreto federale del 16 giugno 20004 sono trasformate in un mutuo a favore dell'esposizione nazionale 2002.
Art. 3 1
I mutui di cui agli articoli 1 e 2 devono essere remunerati dall'associazione Esposizione nazionale a un tasso d'interesse preferenziale stabilito dall'Amministrazione federale delle finanze.
2
Il rimborso ha luogo solo quando i crediti concessi da terzi privati (banche e fornitori) nei confronti dell'Associazione Esposizione nazionale e da essa riconosciuti sono stati totalmente saldati.
Art. 4 Il presente decreto non sottostā al referendum.
3251
1 2 3 4
RS 101 FF 2002 1119 FF 1997 I 759 FF 2000 3257
2002-0199
1129