Termine di referendum: 7 aprile 2019 (1° giorno feriale: 8 aprile 2019)

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Modifica del 14 dicembre 2018 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20181, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 20062 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è modificata come segue: Titolo Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 1, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1, primo periodo La presente legge ha lo scopo di agevolare l'ottenimento di crediti bancari da parte di piccole e medie imprese in Svizzera che siano efficienti e in grado di svilupparsi.

...

1

Art. 2 lett. d Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché: d.

1 2

le fideiussioni siano offerte a titolo complementare rispetto al mercato del credito.

FF 2018 1049 RS 951.25

2017-2585

6677

Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. LF

Art. 3

FF 2018

Beneficiari

Possono beneficiare di aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese in Svizzera che assumono crediti presso banche ai sensi della legge dell'8 novembre 19343 sulle banche.

Art. 4 cpv. 1 lett. c 1

Sono riconosciute le organizzazioni: c.

indipendenti dall'erogatore del credito sotto il profilo giuridico ed economico;

Art. 6

Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite

Le organizzazioni riconosciute possono concedere fideiussioni ai sensi della presente legge fino a concorrenza di un milione di franchi.

1

La Confederazione assume il 65 per cento delle perdite derivanti da fideiussioni ai sensi della presente legge.

2

Sono fatti salvi gli articoli 71a­71d della legge del 25 giugno 19824 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

3

Art. 7

Spese d'amministrazione

La Confederazione partecipa alle spese d'amministrazione che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, indipendentemente dal contributo dei Cantoni.

1

Se un'organizzazione distribuisce l'avanzo netto ai proprietari, la Confederazione riduce di un importo equivalente la sua partecipazione alle spese d'amministrazione dell'organizzazione interessata.

2

Art. 8

Finanziamento

L'Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice crediti quadro limitati nel tempo per finanziare mutui di grado posteriore secondo l'articolo 5 capoverso 2.

1

Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l'articolo 6 capoverso 2 non può superare i 600 milioni di franchi.

2

Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d'amministrazione sono iscritti nel preventivo.

3

3 4

RS 952.0 RS 837.0

6678

Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. LF

Art. 14a

FF 2018

Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018

I contratti di fideiussione in corso all'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20185 Termine di referendum: 7 aprile 2019

5

FF 2018 6677

6679

Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. LF

6680

FF 2018