Termine di referendum: 17 gennaio 2019

Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) del 28 settembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 20181, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 3 ottobre 20032 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri Art. 3 cpv. 3, secondo e terzo periodo ... Per la sostanza delle persone fisiche considera solo la crescita. Per gli utili delle persone giuridiche tiene conto del diverso sfruttamento del potenziale fiscale rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche; distingue in particolare tra gli utili secondo l'articolo 24b della legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e gli altri utili.

3

1 2 3

FF 2018 2079 RS 613.2 RS 642.14

2018-0201

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Riforma fiscale e finanziamento dell'AVS. LF

Art. 23a

FF 2018

Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2018

Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018 il Consiglio federale continua a tenere conto dello statuto fiscale speciale delle persone giuridiche secondo l'ex articolo 28 capoversi 2­44 LAID5. In questo periodo l'utile determinante è calcolato conformemente all'articolo 3 capoverso 3 della presente legge nella versione applicabile fino all'entrata in vigore della presente modifica. Per il calcolo si applicano i fattori beta dell'anno di riferimento 2020. Gli utili ponderati con i fattori beta sono considerati nel calcolo del potenziale di risorse dei relativi anni di riferimento; a partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore l'entità di tali utili è ridotta di un quinto all'anno.

1

Questo metodo di calcolo è utilizzato anche se la persona giuridica ha rinunciato volontariamente al suo statuto fiscale speciale dopo il 31 dicembre 2016.

2

Dal quinto all'undicesimo anno di riferimento successivo all'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale può introdurre soglie minime e massime per i fattori con i quali gli utili delle persone giuridiche sono considerati nel calcolo del potenziale di risorse secondo l'articolo 3 capoverso 3.

3

Negli anni di cui al capoverso 3 la dotazione minima perseguita ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 si basa sulle risorse determinanti nel quarto anno successivo all'entrata in vigore della modifica. A tal fine, la Confederazione versa ai Cantoni interessati contributi complementari annui di 180 milioni di franchi.

4

2. Legge federale del 14 dicembre 19906 sull'imposta federale diretta Ingresso visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale7, Art. 18b cpv. 1 I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

1

Art. 20 cpv. 1bis e 3­7 I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in 1bis

4 5 6 7

RU 1991 1256, 1998 669 RS 642.14 RS 642.11 RS 101

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società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. Rimane salvo il capoverso 4.

3

Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale.

4

5

Il capoverso 4 non è applicabile alle riserve da apporti di capitale: a.

costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera d;

b.

già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 61 capoversi 1 lettera b e 3 o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;

c.

in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.

I capoversi 4 e 5 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

6

Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell'eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.

7

Art. 20a cpv. 1 lett. b È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera c anche: 1

b.

il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuri5107

Riforma fiscale e finanziamento dell'AVS. LF

FF 2018

dica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale di cui all'articolo 20 capoversi 3­7; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

Art. 58 cpv. 1 lett. c, secondo periodo Abrogato Art. 61a

Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all'imposta sull'utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all'utile e alle riserve di un'altra società.

1

Sono considerati inizio dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine di un'esenzione fiscale secondo l'articolo 56 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

2

Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.

3

Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

4

Art. 61b

Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

1

Sono considerati fine dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 56 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

2

Art. 125 cpv. 3 Ai fini della tassazione dell'imposta sull'utile, le società di capitali e le società cooperative indicano inoltre il loro capitale proprio al termine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. Il capitale proprio comprende il capitale azionario o sociale liberato, le riserve da apporti di capitale di cui all'articolo 20 capoversi 3­7 esposte nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve occulte costituite per il tramite di utili imposti, nonché la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio.

3

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FF 2018

Art. 196 cpv. 1 e 1bis I Cantoni versano alla Confederazione il 78,8 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.

1bis Accordano ai Comuni una compensazione adeguata per gli effetti dell'abrogazione degli articoli 28 capoversi 2­58 e 29 capoverso 2 lettera b9 della legge federale del 14 dicembre 199010 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

1

3. Legge federale del 14 dicembre 199011 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Titolo Concerne soltanto il testo tedesco Art. 7 cpv. 1, terzo e quarto periodo ... I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (compresi le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 50 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. I Cantoni possono prevedere un'imposizione superiore.

1

Art. 7a cpv. 1 lett. b È considerato reddito imponibile della sostanza ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 anche: 1

b.

8 9 10 11

il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale di cui all'articolo 7b; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

RU 1991 1256, 1998 669 RU 1991 1256, 1995 1449 RS 642.14 RS 642.14

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Art. 7b

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Principio degli apporti di capitale

Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 2.

1

Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale.

2

3

Il capoverso 2 non si applica alle riserve da apporti di capitale: a.

costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 lettera d;

b.

già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 24 capoversi 3 lettera b e 3quater o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;

c.

in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.

I capoversi 2 e 3 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

4

Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell'eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.

5

Art. 8 cpv. 2quinquies I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. I Cantoni possono prevedere un'imposizione superiore. L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa 2quinquies

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soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

Art. 8a

Redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente

Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano per analogia gli articoli 24a e 24b.

Art. 10a

Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente

Alla deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 25a.

Art. 14 cpv. 3, secondo periodo ... I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per la sostanza ascrivibile ai diritti di cui all'articolo 8a.

3

Art. 24 cpv. 3bis, primo periodo, e 3quater, secondo periodo Qualora una società di capitali o una società cooperativa trasferisca una partecipazione a una società estera del medesimo gruppo, l'imposizione della differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della partecipazione è rinviata. ...

3bis

... Rimane salvo il trasferimento a una filiale svizzera secondo il capoverso 3 lettera d.

3quater

Art. 24a 1

2

Brevetti e diritti analoghi: definizioni

Sono considerati brevetti: a.

i brevetti secondo la Convenzione del 5 ottobre 197312 sul brevetto europeo, nella versione riveduta del 29 novembre 2000, con designazione «Svizzera»;

b.

i brevetti secondo la legge del 25 giugno 195413 sui brevetti;

c.

i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a o b.

Sono considerati diritti analoghi:

12 13 14

a.

i certificati protettivi complementari secondo la legge del 25 giugno 1954 sui brevetti e la loro proroga;

b.

le topografie protette secondo la legge del 9 ottobre 199214 sulle topografie;

c.

le varietà vegetali protette secondo la legge federale del 20 marzo 197515 sulla protezione delle novità vegetali; RS 0.232.142.2 RS 232.14; RU 2017 2745 RS 231.2

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d.

i documenti protetti secondo la legge del 15 dicembre 200016 sugli agenti terapeutici;

e.

le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge del 29 aprile 199817 sull'agricoltura;

f.

i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a­e.

Art. 24b

Brevetti e diritti analoghi: imposizione

Su richiesta del contribuente, l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell'utile netto imponibile. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

1

L'utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l'utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l'uso del marchio.

2

Se l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un'aliquota ridotta, le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti come pure un'eventuale deduzione secondo l'articolo 25a sono addizionate all'utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata di entità pari all'importo addizionato. I Cantoni possono garantire questa imposizione in altro modo entro cinque anni dall'inizio dell'imposizione ad aliquota ridotta.

3

Il Consiglio federale emana disposizioni complementari, in particolare per quanto concerne: 4

a.

il calcolo dell'utile netto da brevetti e diritti analoghi imponibile ad un'aliquota ridotta, segnatamente i quozienti Nexus;

b.

l'applicazione della regolamentazione a prodotti che presentano solo lievi differenze e si fondano sui medesimi brevetti e diritti analoghi;

c.

gli obblighi di documentazione;

d.

l'inizio e la fine dell'imposizione ad aliquota ridotta; e

e.

il trattamento fiscale delle perdite derivanti da brevetti e diritti analoghi.

Art. 24c

Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all'imposta sull'utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all'utile e alle riserve di un'altra società.

1

15 16 17

RS 232.16 RS 812.21; RU 2017 2745 RS 910.1

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Sono considerati inizio dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine di un'esenzione fiscale secondo l'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

2

Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.

3

Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

4

Art. 24d

Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

1

Sono considerati fine dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

2

Art. 25a

Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo

Su richiesta, i Cantoni possono permettere la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi in ragione di un importo che supera del 50 per cento al massimo le spese di ricerca e sviluppo giustificate dall'uso commerciale.

1

Sono considerate ricerca e sviluppo la ricerca scientifica e l'innovazione fondata sulla scienza di cui all'articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 201218 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

2

3

Una deduzione superiore è ammessa per: a.

le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente;

b.

l'80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.

Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere.

4

Art. 25abis

Deduzione per autofinanziamento

Gli oneri consentiti dall'uso commerciale comprendono anche la deduzione per autofinanziamento, sempre che la legge cantonale lo preveda e nella capitale del Cantone l'aliquota cumulata dell'imposta del Cantone, del Comune e di eventuali altri enti che si amministrano da sé ammonti almeno al 13,5 per cento per l'insieme della 1

18

RS 420.1

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tariffa. La deduzione corrisponde all'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia.

Il capitale proprio di garanzia corrisponde alla parte del capitale proprio imponibile in Svizzera prima di una riduzione secondo l'articolo 29 capoverso 3 che eccede quanto necessario a esercitare l'attività aziendale sul lungo termine. Esso è calcolato in base a tassi di copertura stabiliti in funzione dei rischi inerenti alla categoria di attivi interessata.

2

3

È escluso l'interesse figurativo su: a.

le partecipazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1;

b.

gli attivi non necessari all'azienda;

c.

gli attivi di cui all'articolo 24a;

d.

le riserve occulte dichiarate secondo l'articolo 24c, compreso il valore aggiunto generato internamente, e analoghe riserve occulte dichiarate ma non assoggettate a imposta;

e.

gli attivi relativi a operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato, segnatamente i crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, sempre che derivino dall'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 28 capoversi 1­1ter o da distribuzioni.

L'aliquota dell'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia si basa sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Se il capitale proprio di garanzia consiste in parte in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, può essere chiesta l'applicazione di un'aliquota conforme al mercato; è fatto salvo il capoverso 3 lettera e.

4

L'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia è calcolato alla fine del periodo fiscale sulla base: 5

a.

del valore medio dei singoli attivi, considerati secondo il valore determinante per l'imposta sull'utile, durante il periodo fiscale;

b.

del valore medio del capitale proprio durante il periodo fiscale;

c.

dei tassi di copertura di cui ai capoversi 2 e 3; e

d.

delle disposizioni sull'aliquota dell'interesse figurativo di cui al capoverso 4.

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione dei capoversi 2­5.

6

Art. 25b

Limitazione dello sgravio fiscale

La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 24b capoversi 1 e 2 nonché 25a e 25abis non può eccedere il 70 per cento dell'utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all'articolo 28 capoversi 1 e 1bis, e prima della deduzione delle riduzioni effettuate.

1

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2

FF 2018

I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite.

3

Art. 28 cpv. 2­5 Abrogati Art. 29 cpv. 2 lett. b e 3 2

Il capitale proprio imponibile consiste: b.

Abrogata

I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile ai diritti di partecipazione secondo l'articolo 28 capoverso 1, ai diritti secondo l'articolo 24a e ai mutui concessi a società del gruppo.

3

Art. 72z19

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 28 settembre 2018

I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica degli articoli 7 capoverso 1 terzo e quarto periodo, 7a capoverso 1 lettera b, 7b, 8 capoverso 2quinquies, 8a, 10a, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24 capoversi 3bis primo periodo e 3quater secondo periodo, 24a­24d, 25a, 25abis, 25b, 28 capoversi 2­5, 29 capoversi 2 lettera b e 3 nonché 78g entro la data dell'entrata in vigore integrale della modifica del 28 settembre 2018.

1

A partire da tale data le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.

2

I Cantoni possono anticipare l'adeguamento della loro legislazione all'articolo 78g capoversi 1 e 2.

3

Art. 78g

Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2018

Se una persona giuridica è stata tassata conformemente all'articolo 28 capoversi 2­420 del diritto anteriore, in caso di realizzazione le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino a quel momento.

1

L'importo delle riserve occulte fatte valere dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto generato internamente, è stabilito mediante decisione dall'autorità di tassazione.

2

19 20

La numerazione definitiva della presente disposizione sarà stabilita dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

RU 1991 1256, 1998 669

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FF 2018

Gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, dichiarate al termine dell'imposizione conformemente all'articolo 28 capoversi 2­4 del diritto anteriore sono considerati nel calcolo della limitazione dello sgravio fiscale di cui all'articolo 25b.

3

4. Legge federale del 22 giugno 195121 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione Art. 2 cpv. 1 lett. g 1

Il Consiglio federale può segnatamente: g.

stabilire le condizioni alle quali uno stabilimento d'impresa in Svizzera di un'impresa estera assoggettato all'imposta sull'utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali può chiedere il computo globale d'imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili.

5. Legge federale del 20 dicembre 194622 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 2 cpv. 4 e 5 I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 810 franchi all'anno.

4

Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 810 franchi all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.

5

Art. 5 cpv. 1 Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,35 per cento.

1

Art. 6

2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi

Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all'8,7 per cento del salario determinante.

1

I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'arti2

21 22

RS 672.2 RS 831.10

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FF 2018

colo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.

Art. 8

Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente 1. Regola

Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell'8,1 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 56 400 franchi, ma è almeno di 9400 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,35 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

1

Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9300 franchi, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 405 franchi l'anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l'assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.

2

Art. 10 cpv. 1 Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 405 franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori 405 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

1

Art. 13

Ammontare del contributo dei datori di lavoro

Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,35 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.

Art. 103 cpv. 1bis­1quater Il contributo della Confederazione di cui al capoverso 1 è aumentato. L'aumento corrisponde: 1bis

a.

alle ripercussioni fiscali statiche stimate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni riguardo: 1. all'imposta sull'utile, 2. alla deduzione per autofinanziamento e agli adeguamenti in materia di imposta sul capitale, 3. all'imposizione dei dividendi, e 4. al principio degli apporti di capitale;

b.

al netto:

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1.

2.

1ter

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delle entrate supplementari provenienti dall'aumento del tasso del contributo AVS, e dell'importo della quota federale del percento demografico a favore dell'AVS.

L'aumento è arrotondato a ventesimi di punto percentuale.

L'aumento è stabilito in base alla stima dei valori al momento dell'adozione della legge federale del 28 settembre 201823 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS.

1quater

6. Decreto federale del 20 marzo 199824 sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI Titolo Legge federale sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS Ingresso visto l'articolo 130 capoverso 3 della Costituzione federale25, Art. 1

Aumento delle aliquote

Per garantire il finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono aumentate come segue: a.

l'aliquota normale di 1 punto percentuale;

b.

l'aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali;

c.

l'aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,5 punti percentuali.

Art. 2 cpv. 1­3 Il provento integrale dell'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto è devoluto all'AVS.

1

2e3

Abrogati

23 24 25

RU ...

RS 641.203 RS 101

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7. Legge federale del 13 ottobre 196526 sull'imposta preventiva Art. 4a cpv. 4 In occasione dell'acquisto dei propri diritti di partecipazione conformemente ai capoversi 1­3, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono addebitare l'eccedenza di liquidazione per almeno la metà alle riserve da apporti, aggio e pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale). Se questa condizione non è soddisfatta, l'importo delle riserve da apporti di capitale è corretto di conseguenza, ma al massimo sino a concorrenza di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili.

4

Art. 5 cpv. 1bis­1sexies Il rimborso delle riserve da apporti di capitale fornite dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o società cooperativa allibra le riserve da apporti di capitale su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il capoverso 1ter è riservato.

1bis

In occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1 bis, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente. Se questa condizione non è soddisfatta, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. Le altre riserve che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale devono essere accreditate per un importo equivalente sul conto speciale delle riserve da apporti di capitale.

1ter

1quater

26

Il capoverso 1ter non si applica alle riserve da apporti di capitale:

a.

costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera c LIFD o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera d LIFD;

b.

già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 61 capoversi 1 lettera b e 3 LIFD o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;

c.

rimborsate a persone giuridiche svizzere o straniere che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale della società che effettua il versamento;

RS 642.21

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d.

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in caso di liquidazione o di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva della società di capitali o società cooperativa all'estero.

La società deve allibrare le riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1quater lettere a e b su un conto separato e comunicare ogni modifica di questo conto all'AFC.

1quinquies

I capoversi 1ter­1quinquies si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

1sexies

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Gli articoli 72z27 capoverso 3 e 78g capoversi 1 e 2 della legge federale del 14 dicembre 199028 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (n. 3) entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui risulta che: 2

3

a.

il termine di referendum è decorso infruttuosamente; o

b.

la legge è stata accettata in votazione popolare.

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2018

Consiglio nazionale, 28 settembre 2018

La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 ottobre 201829 Termine di referendum: 17 gennaio 2019

27 28 29

Cfr. nota a piè di pagina ad art. 72z LAID.

RS 642.14 FF 2018 5105

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