Traduzione1

Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili2 Conclusa il 24 novembre 2016 Approvata dall'Assemblea federale il ...3 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...

Entrata in vigore per la Svizzera il ...

Le Parti della presente Convenzione, riconoscendo che i Governi subiscono ingenti perdite di gettito fiscale derivanti da strategie fiscali internazionali aggressive che risultano in un artificioso trasferimento degli utili laddove tali utili4 sono soggetti a non imposizione o a un'imposizione ridotta; consapevoli che l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («base erosion and profit shifting»5, di seguito BEPS) rappresentano una problematica urgente non solo per i Paesi industrializzati ma anche per le economie emergenti e i Paesi in via di sviluppo; riconoscendo l'importanza di assicurare che gli utili siano tassati laddove vengono svolte rilevanti attività economiche che generano tali utili e laddove il valore aggiunto è creato; accogliendo favorevolmente il pacchetto di misure sviluppato nell'ambito del progetto OCSE/G20 in materia di BEPS (di seguito pacchetto BEPS OCSE/G20); constatando che il pacchetto BEPS OCSE/G20 comprende misure relative alle convenzioni fiscali per neutralizzare gli effetti di disallineamento derivanti da alcuni strumenti e strategie ibride («hybrid mismatch arrangements»), prevenire l'abuso dei trattati, far fronte all'elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione e migliorare i meccanismi di risoluzione delle controversie;

1 2 3 4 5

Dai testi originali inglese e francese (RO 2018 ...). Le divergenze rispetto alla traduzione dell'Italia (IT) sono debitamente contrassegnate.

IT qui e di seguito: spostamento dei profitti FF 2018 4553 IT qui e di seguito: profitti IT senza traduzione di «base erosion and profit shifting»

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consapevoli della necessità di assicurare un'attuazione rapida, coordinata e coerente delle misure relative alle convenzioni fiscali adottate nel quadro del progetto BEPS in un contesto multilaterale; constatando la necessità di garantire che gli accordi esistenti per evitare la doppia imposizione sui redditi siano interpretati al fine di eliminare la doppia imposizione sulle imposte oggetto di tali accordi, senza creare opportunità di non imposizione o di una imposizione ridotta mediante evasione o elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate ad ottenere i benefici previsti da tali accordi a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze); riconoscendo la necessità di un meccanismo efficace per l'attuazione coordinata ed efficiente delle modifiche concordate nella rete degli accordi esistenti per evitare la doppia imposizione sui redditi senza che sia necessario rinegoziare bilateralmente ciascun accordo di questo tipo, hanno convenuto quanto segue:

Parte I: Campo di applicazione e interpretazione dei termini Art. 1

Campo di applicazione della Convenzione

La presente Convenzione modifica tutti gli Accordi fiscali coperti come definiti nel sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell'articolo 2 (Interpretazione dei termini).

Art. 2

Interpretazione dei termini

1. Ai fini della presente Convenzione, si applicano le seguenti definizioni: a)

L'espressione «Accordo fiscale coperto» designa un accordo per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (che tale accordo si applichi o meno ad altre imposte): i) in vigore tra due o più: A) Parti, e/o B) Giurisdizioni o territori che sono parti di un accordo di cui sopra e delle cui relazioni internazionali è responsabile una Parte; e ii) rispetto al quale ciascuna di tali Parti ha effettuato una notifica al Depositario che indica tale accordo nonché qualsiasi strumento di modifica o di accompagnamento ad esso relativo (identificati da titolo, nome delle Parti, data della firma, e, se applicabile al momento della notifica, data di entrata in vigore) come un accordo che desidera sia coperto dalla presente Convenzione.

b)

Il termine «Parte» designa: i) uno Stato per il quale la presente Convenzione è in vigore, ai sensi dell'articolo 34 (Entrata in vigore); oppure ii) una Giurisdizione che ha firmato la presente Convenzione ai sensi del sottoparagrafo b) o c) del paragrafo 1 dell'articolo 27 (Firma e ratifica,

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accettazione o approvazione) e per la quale la presente Convenzione è in vigore in conformità all'articolo 34 (Entrata in vigore).

c)

L'espressione «Giurisdizione contraente» designa una Parte di un Accordo fiscale coperto.

d)

Il termine «Firmatario» designa uno Stato o una Giurisdizione che ha firmato la presente Convenzione ma per il quale la Convenzione non è ancora in vigore.

2. Al fine dell'applicazione della presente Convenzione in qualsiasi momento ad opera di una Parte, i termini non diversamente definiti hanno il significato che ad essi è attribuito in quel momento dal relativo Accordo fiscale coperto, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Parte II: Disallineamento da ibridi («hybrid mismatches») Art. 3

Entità trasparenti

1. Ai fini di un Accordo fiscale coperto, i redditi derivanti da, o mediante, un'entità o uno strumento o accordo («arrangement») trattato in tutto o in parte come fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione fiscale di una delle Giurisdizioni contraenti, sono considerati come redditi di un residente di una Giurisdizione contraente, ma soltanto nella misura in cui i redditi sono trattati, ai fini dell'imposizione da parte di tale Giurisdizione contraente, come i redditi di un residente di tale Giurisdizione contraente.

2. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto, ai sensi delle quali una Giurisdizione contraente esenta dall'imposta sul reddito o concede una detrazione o un credito pari all'imposta pagata in relazione al reddito percepito da un residente di detta Giurisdizione contraente che è imponibile nell'altra Giurisdizione contraente secondo le disposizioni dell'Accordo fiscale coperto, non sono applicabili nella misura in cui tali disposizioni consentono la tassazione da parte dell'altra Giurisdizione contraente soltanto in quanto il reddito è anche un reddito percepito da un residente di tale altra Giurisdizione contraente.

3. Con riferimento agli Accordi fiscali coperti per i quali una o più Parti hanno formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3 dell'articolo 11 (Applicazione di Accordi fiscali al fine di limitare il diritto di una Parte ad assoggettare ad imposta i propri residenti), il seguente periodo è aggiunto alla fine del paragrafo 1: «In nessun caso le disposizioni del presente paragrafo possono essere interpretate nel senso di limitare il diritto di una Giurisdizione contraente di assoggettare a imposizione i residenti di tale Giurisdizione contraente».

4. Il paragrafo 1 (come eventualmente modificato dal paragrafo 3) si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto nella misura in cui tali disposizioni disciplinano se i redditi derivanti da, o mediante, entità o strumenti o accordi trattati come fiscalmente trasparenti ai sensi della legislazione fiscale di una delle Giurisdizioni contraenti (sia mediante una regola generale ovvero median4571

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te l'individuazione dettagliata del trattamento di specifiche fattispecie e di tipi di entità o di strumenti o accordi) sono considerati come redditi di un residente di una Giurisdizione contraente.

5. Una Parte si può riservare il diritto: a)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;

b)

di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono una disposizione di cui al paragrafo 4;

c)

di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono una disposizione di cui al paragrafo 4 che neghi i benefici convenzionali nel caso di redditi derivanti da, o mediante, un'entità o uno strumento o accordo costituito o posto in essere in una Giurisdizione terza;

d)

di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono una disposizione di cui al paragrafo 4 che individui dettagliatamente il trattamento di specifiche fattispecie di entità o strumenti o accordi;

e)

di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono una disposizione di cui al paragrafo 4 che individui dettagliatamente il trattamento di specifiche fattispecie e di tipi di entità o di strumenti o accordi e neghi i benefici convenzionali nel caso di redditi derivanti da, o mediante, un'entità o uno strumento o accordo costituito o posto in essere in una Giurisdizione terza;

f)

di non applicare il paragrafo 2 ai suoi Accordi fiscali coperti;

g)

di applicare il paragrafo 1 soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono una disposizione di cui al paragrafo 4 che individui dettagliatamente il trattamento di specifiche fattispecie e di tipi di entità o strumenti o accordi.

6. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) o b) del paragrafo 5 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 4 che non è oggetto di riserva ai sensi dei sottoparagrafi da c) ad e) del paragrafo 5 e, in tal caso, il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Nel caso di una Parte che abbia formulato la riserva di cui al sottoparagrafo g) del paragrafo 5, la notifica ai sensi del periodo precedente è limitata agli Accordi fiscali coperti che sono oggetto di tale riserva. Nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1 (come eventualmente modificato dal par. 3) conformemente a quanto disposto nel paragrafo 4. Negli altri casi, il paragrafo 1 (come eventualmente modificato dal par. 3) prevale sulle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1 (come eventualmente modificato dal par. 3).

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Art. 4

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Entità con doppia residenza

1. Se, in applicazione delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto, un soggetto diverso da una persona fisica è residente in più di una Giurisdizione contraente, le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti fanno del loro meglio per determinare in via di amichevole composizione la Giurisdizione contraente di cui tale soggetto deve essere considerato residente ai fini dell'Accordo fiscale coperto, tenuto conto della sede di direzione effettiva, del luogo in cui è stato registrato o comunque costituito, nonché di ogni altro fattore rilevante. In assenza di tale accordo, tale soggetto non avrà diritto ad alcuno sgravio o esenzione fiscale prevista dall'Accordo fiscale coperto, salvo nella misura in cui ciò sia stato convenuto dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti, con le modalità da loro concordate.

2. Il paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono regole per determinare se un soggetto diverso da una persona fisica è considerato residente di una delle Giurisdizioni contraenti nei casi in cui tale soggetto sarebbe altrimenti considerato residente di più di una Giurisdizione contraente. Il paragrafo 1 non si applica, tuttavia, alle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che riguardano in maniera specifica la residenza di società partecipanti ad accordi relativi alla duplice quotazione di società di capitali («dual-listed company arrangements»).

3. Una Parte si può riservare il diritto:

6 7 8

a)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;

b)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti che già disciplinano i casi in cui un soggetto diverso da una persona fisica è residente in più di una Giurisdizione contraente esigendo6 che le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti facciano del loro meglio per concludere un accordo in via di amichevole composizione che individui un'unica Giurisdizione contraente di residenza;

c)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti che già disciplinano i casi in cui un soggetto diverso da una persona fisica è residente in più di una Giurisdizione contraente mediante la negazione dei benefici convenzionali senza esigere7 che le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti facciano del loro meglio per concludere un accordo in via di amichevole composizione che individui un'unica Giurisdizione contraente di residenza;

d)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti che già disciplinano i casi in cui un soggetto diverso da una persona fisica è residente in più di una Giurisdizione contraente esigendo8 che le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti facciano del loro meglio per concludere un accordo in via di amichevole composizione che individui

IT: mediante la previsione IT: senza la previsione IT: mediante la previsione

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un'unica Giurisdizione contraente di residenza, e che definiscono il trattamento di tale soggetto ai sensi dell'Accordo fiscale coperto nel caso in cui non sia possibile concludere un tale accordo; e)

di sostituire l'ultimo periodo del paragrafo 1 con il seguente testo ai fini dei suoi Accordi fiscali coperti: «In assenza di tale accordo, tale soggetto non avrà diritto ad alcuno sgravio o esenzione fiscale previsti dall'Accordo fiscale coperto.»;

f)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti conclusi con Parti che hanno formulato la riserva di cui al sottoparagrafo e).

4. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 2 che non è oggetto di riserva ai sensi dei sottoparagrafi da b) a d) del paragrafo 3 e, in tal caso, il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, detta disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1.

Negli altri casi, il paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1.

Art. 5

Applicazione dei metodi per l'eliminazione della doppia imposizione

1. Una Parte può optare per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 (Opzione A), dei paragrafi 4 e 5 (Opzione B), o dei paragrafi 6 e 7 (Opzione C), oppure può scegliere di non applicare alcuna opzione. Nel caso in cui ciascuna Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto scelga un'opzione diversa (o nel caso in cui una Giurisdizione contraente scelga di applicare un'opzione e l'altra scelga di non applicare alcuna delle opzioni), l'opzione scelta da ciascuna Giurisdizione contraente si applica ai propri residenti.

Opzione A 2. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che altrimenti esenterebbero il reddito percepito o il patrimonio posseduto da un residente di una Giurisdizione contraente dall'imposizione in detta Giurisdizione contraente al fine di eliminare la doppia imposizione non si applicano nel caso in cui l'altra Giurisdizione contraente applichi le disposizioni dell'Accordo fiscale coperto per esentare tale reddito o patrimonio dalle imposte o limitare l'aliquota applicabile a tale reddito o patrimonio.

In quest'ultimo caso, la prima di dette Giurisdizioni contraenti accorda una detrazione dall'imposta sul reddito o sul patrimonio di detto residente pari all'ammontare dell'imposta pagata nell'altra Giurisdizione contraente. Tale detrazione, tuttavia, non può eccedere la quota di imposta, calcolata prima della detrazione, attribuibile ai predetti elementi di reddito o di patrimonio imponibili in detta altra Giurisdizione contraente.

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3. Il paragrafo 2 si applica ad un Accordo fiscale coperto che altrimenti richiederebbe ad una Giurisdizione contraente di esentare da imposizione il reddito o il patrimonio di cui al detto paragrafo.

Opzione B 4. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che altrimenti esenterebbero il reddito percepito da un residente di una Giurisdizione contraente dall'imposizione in detta Giurisdizione contraente al fine di eliminare la doppia imposizione in quanto tale reddito è considerato come un dividendo da detta Giurisdizione contraente non si applicano qualora tale reddito dia diritto ad una detrazione al fine di determinare gli utili imponibili di un residente dell'altra Giurisdizione contraente secondo la legislazione di detta altra Giurisdizione contraente. In tal caso, la prima di dette Giurisdizioni contraenti accorda una detrazione dall'imposta sul reddito di detto residente pari all'ammontare dell'imposta sul reddito pagata in detta altra Giurisdizione contraente. Tale detrazione, tuttavia, non può eccedere la quota di imposta, calcolata prima della detrazione, attribuibile al predetto reddito imponibile in detta altra Giurisdizione contraente.

5. Il paragrafo 4 si applica ad un Accordo fiscale coperto che altrimenti richiederebbe ad una Giurisdizione contraente di esentare da imposizione il reddito di cui al detto paragrafo.

Opzione C 6. a)

Qualora un residente di una Giurisdizione contraente percepisca un reddito o possieda un patrimonio imponibile nell'altra Giurisdizione contraente ai sensi delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto (salvo nella misura in cui tali disposizioni consentono l'imposizione da parte di detta altra Giurisdizione contraente soltanto in quanto il reddito è anche un reddito percepito da un residente di detta altra Giurisdizione contraente), la prima di dette Giurisdizioni contraenti accorda: i) una detrazione dall'imposta sul reddito di detto residente, di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata nell'altra Giurisdizione contraente; ii) una detrazione dall'imposta sul patrimonio di detto residente, di ammontare pari all'imposta patrimoniale pagata nell'altra Giurisdizione contraente.

Tale detrazione, tuttavia, non può eccedere la quota di imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima della detrazione, attribuibile ai redditi o al patrimonio imponibili in detta altra Giurisdizione contraente.

b)

Qualora, ai sensi di una disposizione dell'Accordo fiscale coperto, il reddito percepito o il patrimonio posseduto da un residente di una Giurisdizione contraente sia esente da imposta in detta Giurisdizione contraente, tale Giurisdizione contraente può tuttavia, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sui rimanenti redditi o patrimonio di detto residente, prendere in considerazione il reddito o il patrimonio esentati.

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7. Il paragrafo 6 si applica in luogo delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono, ai fini dell'eliminazione della doppia imposizione, che una Giurisdizione contraente esenti da imposta in detta Giurisdizione contraente i redditi percepiti o il patrimonio posseduto da un residente di tale Giurisdizione contraente che, ai sensi delle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto, sono imponibili nell'altra Giurisdizione contraente.

8. Una Parte che non sceglie di applicare un'opzione ai sensi del paragrafo 1 può riservarsi il diritto di non applicare la totalità del presente articolo ad uno o più Accordi fiscali coperti identificati (o a tutti i suoi Accordi fiscali coperti).

9. Una Parte che non sceglie di applicare l'Opzione C può riservarsi il diritto, con riferimento a uno o più Accordi fiscali coperti identificati (o con riferimento a tutti i suoi Accordi fiscali coperti), di non consentire all'altra Giurisdizione contraente (o alle altre Giurisdizioni contraenti) di applicare l'Opzione C.

10. Ciascuna Parte che sceglie di applicare un'opzione ai sensi del paragrafo 1 notifica al Depositario l'opzione scelta. Tale notifica include altresì: a)

nel caso di una Parte che sceglie di applicare l'Opzione A, l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragrafo 3, nonché il numero dell'articolo e di paragrafo di ciascuna di tali disposizioni;

b)

nel caso di una Parte che sceglie di applicare l'Opzione B, l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragrafo 5, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni;

c)

nel caso di una Parte che sceglie di applicare l'Opzione C, l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragrafo 7, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni.

Un'opzione si applica ad una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se la Parte che ha scelto di applicare tale opzione ha effettuato una tale notifica con riferimento a detta disposizione.

Parte III: Abuso dei trattati Art. 6

Scopo di un Accordo fiscale coperto

1. Un Accordo fiscale coperto è modificato con l'inclusione del seguente preambolo: «Nell'intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto del presente accordo senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate ad ottene-

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re i benefici previsti dal presente accordo9 a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze),».

2. Il testo di cui al paragrafo 1 è incluso in un Accordo fiscale coperto in luogo o in assenza di espressioni contenute nel preambolo dell'Accordo fiscale coperto che facciano riferimento all'intento di eliminare la doppia imposizione, indipendentemente dal fatto che dette espressioni si riferiscano anche all'intento di non creare opportunità di non imposizione o di imposizione ridotta.

3. Una Parte può scegliere altresì di includere il seguente testo di preambolo nei suoi Accordi fiscali coperti che non contengono nel preambolo espressioni che facciano riferimento all'intenzione di sviluppare una relazione economica o di migliorare la cooperazione in materia fiscale: «Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale,».

4. Una Parte si può riservare il diritto di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono nel preambolo espressioni che facciano riferimento all'intento delle Giurisdizioni contraenti di eliminare la doppia imposizione senza creare opportunità di non imposizione o di imposizione ridotta, indipendentemente dal fatto che dette espressioni siano limitate ai casi di evasione o elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate ad ottenere i benefici previsti dall'Accordo fiscale coperto10 a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze) o si applichino in maniera più ampia.

5. Ciascuna Parte notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti, diversi da quelli compresi nel campo di applicazione di una riserva ai sensi del paragrafo 4, contiene nel preambolo le espressioni di cui al paragrafo 2 e, in tal caso, il testo del relativo paragrafo del preambolo. Nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una tale notifica con riferimento a dette espressioni contenute nel preambolo, tali espressioni contenute nel preambolo sono sostituite dal testo di cui al paragrafo 1. Negli altri casi, il testo di cui al paragrafo 1 è aggiunto alle espressioni contenute nel preambolo esistente.

6. Ciascuna Parte che sceglie di applicare il paragrafo 3 notifica al Depositario la sua scelta. Tale
notifica include anche l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che non contengono già nel preambolo espressioni che facciano riferimento all'intenzione di sviluppare una relazione economica o di migliorare la cooperazione in materia fiscale. Il testo di cui al paragrafo 3 è incluso in un Accordo fiscale coperto soltanto nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano scelto di applicare detto paragrafo ed abbiano effettuato una tale notifica con riferimento all'Accordo fiscale coperto.

9 10

IT: ivi compresi schemi di «treaty-shopping» finalizzati ad ottenere gli sgravi previsti dal presente accordo IT: ivi inclusi schemi di «treaty-shopping» finalizzati all'ottenimento degli sgravi previsti dall'Accordo fiscale coperto

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Art. 7

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Prevenzione dell'abuso dei trattati

1. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto, un beneficio ai sensi di un Accordo fiscale coperto non è concesso in relazione ad un elemento di reddito o di patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione11 che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni dell'Accordo fiscale coperto.

2. Il paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che negano tutti o parte dei benefici che sarebbero altrimenti previsti ai sensi dell'Accordo fiscale coperto se lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione, o di qualsiasi persona interessata da un accordo, strumento o transazione, era di ottenere tali benefici.

3. Una Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 15 può anche scegliere di applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.

4. Qualora un beneficio ai sensi di un Accordo fiscale coperto sia negato a una persona ai sensi delle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dalla presente Convenzione) che negano tutti o parte dei benefici che sarebbero altrimenti previsti ai sensi dell'Accordo fiscale coperto se lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione, o di qualsiasi persona interessata da un accordo, strumento o transazione, era quello di ottenere tali benefici, l'autorità competente della Giurisdizione contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio tratta nondimeno tale persona come avente diritto a tale beneficio, o ad altri benefici in relazione a uno specifico elemento di reddito o di patrimonio, se detta autorità competente, su richiesta di tale persona e dopo aver preso in considerazione i fatti e le circostanze pertinenti, determina che tali benefici sarebbero stati concessi a detta persona in assenza dell'accordo, dello strumento o della transazione. L'autorità competente della Giurisdizione contraente alla quale è stata
presentata una richiesta ai sensi del presente paragrafo da parte di un residente dell'altra Giurisdizione contraente si consulta con l'autorità competente di detta altra Giurisdizione contraente prima di rigettare la richiesta.

5. Il paragrafo 4 si applica alle disposizioni di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dalla presente Convenzione) che negano tutti o parte dei benefici che sarebbero altrimenti previsti ai sensi dell'Accordo fiscale coperto se lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione, o di qualsiasi persona interessata da un accordo, strumento o transazione, era di ottenere tali benefici.

6. Una Parte può anche scegliere di applicare le disposizioni di cui ai paragrafi da 8 a 13 (di seguito indicate come «Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici») ai suoi Accordi fiscali coperti, effettuando la notifica di cui al sottoparagrafo c) del paragrafo 17. La Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici 11

IT qui e di seguito: intesa o transazione

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si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano optato per applicarla.

7. Nei casi in cui alcune ma non tutte le Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto optino per applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici di cui al paragrafo 6, nonostante le disposizioni di detto paragrafo, la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici viene applicata con riferimento alla concessione di benefici ai sensi dell'Accordo fiscale coperto: a)

da tutte le Giurisdizioni contraenti, se tutte le Giurisdizioni contraenti che non scelgono ai sensi del paragrafo 6 di applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici concordano su tale applicazione scegliendo di applicare il presente sottoparagrafo ed effettuando la relativa notifica al Depositario; o

b)

soltanto dalle Giurisdizioni contraenti che scelgono di applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici, se tutte le Giurisdizioni contraenti che non scelgono ai sensi del paragrafo 6 di applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici concordano su tale applicazione scegliendo di applicare il presente sottoparagrafo ed effettuando la relativa notifica al Depositario.

Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici 8. Salvo quanto diversamente previsto nella Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici, un residente di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto non ha diritto a un beneficio che sarebbe altrimenti concesso dall'Accordo fiscale coperto, diverso da un beneficio ai sensi delle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto: a)

che determinano la residenza di un soggetto, diverso da una persona fisica, che è residente di più di una Giurisdizione contraente ai sensi delle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto che definiscono un residente di una Giurisdizione contraente;

b)

che dispongono che una Giurisdizione contraente conceda a un'impresa di tale Giurisdizione contraente una rettifica corrispondente a seguito di una rettifica iniziale12 effettuata dall'altra Giurisdizione contraente, in conformità all'Accordo fiscale coperto, sull'ammontare delle imposte applicate nella prima Giurisdizione contraente sugli utili di un'impresa associata; o

c)

che consentono ai residenti di una Giurisdizione contraente di richiedere all'autorità competente di detta Giurisdizione contraente di prendere in considerazione casi di imposizione non conforme all'Accordo fiscale coperto,

salvo che tale residente sia un «soggetto qualificato», come definito ai sensi del paragrafo 9, al momento in cui il beneficio sarebbe accordato.

12

IT: prima rettifica

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9. Un residente di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto è considerato soggetto qualificato al momento in cui un beneficio sarebbe altrimenti accordato da un Accordo fiscale coperto se, in quel momento, il residente è: a)

una persona fisica;

b)

tale Giurisdizione contraente, oppure una sua suddivisione politica o ente locale, o un'agenzia o persona giuridica di diritto pubblico13 di tale Giurisdizione contraente, suddivisione politica o ente locale;

c)

una società o un'altra entità, la cui principale categoria di azioni è negoziata regolarmente in una o più borse riconosciute;

d)

un soggetto, diverso da una persona fisica, che: i) è un'organizzazione non avente scopo di lucro di un tipo concordato dalle Giurisdizioni contraenti tramite uno scambio di note diplomatiche, o ii) è un'entità o uno strumento o accordo istituito in detta Giurisdizione contraente trattato come una persona distinta ai sensi della legislazione fiscale di detta Giurisdizione contraente e: A) che è istituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire prestazioni pensionistiche e benefici ausiliari o accessori alle persone fisiche e che sia regolamentato come tale da detta Giurisdizione contraente o da una delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, o B) che è istituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio delle entità o degli strumenti o accordi di cui al punto A);

e)

un soggetto diverso da una persona fisica, se, per almeno la metà dei giorni in un periodo di 12 mesi che include il momento in cui il beneficio sarebbe altrimenti accordato, le persone residenti in detta Giurisdizione contraente e aventi diritto a benefici dell'Accordo fiscale coperto ai sensi dei sottoparagrafi da a) a d) detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento delle azioni del soggetto.

10. a) Un residente di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto ha diritto ai benefici dell'Accordo fiscale coperto con riferimento ad un elemento di reddito derivato dall'altra Giurisdizione contraente, indipendentemente dal fatto che il residente sia un soggetto qualificato, se il residente svolge l'esercizio attivo di un'attività economica nella prima Giurisdizione contraente, e il reddito derivato dall'altra Giurisdizione contraente proviene da, o è accessorio a, tale attività economica. Ai fini della Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici, il termine «esercizio attivo di un'attività economica» non comprende le seguenti attività o una qualsiasi combinazione di esse:

13

IT: ente pubblico

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i) ii) iii) iv)

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società di holding; supervisione o amministrazione generale di un gruppo di imprese; attività di finanziamento di gruppo (incluso il «cash pooling»); o effettuazione o gestione di investimenti, salvo che tali attività siano esercitate da una banca, una impresa di assicurazioni o un commerciante di titoli14 autorizzato nel normale svolgimento della sua attività economica in quanto tale.

b)

Se un residente di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto ricava un elemento di reddito da un'attività economica esercitata nell'altra Giurisdizione contraente, o ricava un elemento di reddito nell'altra Giurisdizione contraente da un soggetto collegato, le condizioni di cui al sottoparagrafo a) sono considerate soddisfatte per quanto riguarda tale elemento soltanto se l'attività economica esercitata dal residente nella prima Giurisdizione contraente a cui si ricollega tale elemento è sostanziale rispetto alla stessa attività oppure a un'attività economica complementare esercitata dal residente o da tale soggetto collegato nell'altra Giurisdizione contraente. La determinazione di un'attività economica sostanziale ai fini del presente sottoparagrafo viene effettuata tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze.

c)

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le attività esercitate da soggetti collegati rispetto ad un residente di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto sono considerate esercitate da tale residente.

11. Un residente di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto che non è un soggetto qualificato ha nondimeno diritto a un beneficio che sarebbe altrimenti accordato dall'Accordo fiscale coperto in relazione a un elemento di reddito qualora, per almeno la metà dei giorni in un periodo di 12 mesi che include il momento in cui il beneficio sarebbe altrimenti accordato, i soggetti che sono beneficiari equivalenti detengano, direttamente o indirettamente almeno il 75 per cento dei diritti o partecipazioni in tale residente.

12. Se un residente di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto non è un soggetto qualificato ai sensi delle disposizioni del paragrafo 9, né ha diritto ai benefici ai sensi dei paragrafi 10 o 11, l'autorità competente dell'altra Giurisdizione contraente può, tuttavia, concedere i benefici dell'Accordo fiscale coperto, o i benefici che riguardano uno specifico elemento di reddito, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo dell'Accordo fiscale coperto, ma soltanto se tale residente dimostra a tale autorità competente che né la sua costituzione, acquisizione o mantenimento né lo svolgimento delle sue attività, aveva come uno degli scopi principali l'ottenimento di benefici ai sensi dell'Accordo fiscale coperto. Prima di concedere o di rigettare una richiesta presentata ai sensi del presente paragrafo da un residente di una Giurisdizione contraente, l'autorità competente dell'altra Giurisdizione contraente a cui è stata presentata la richiesta si consulta con l'autorità competente della prima Giurisdizione contraente.

14

IT qui e di seguito: intermediario mobiliare

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13. Ai fini della Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici: a)

l'espressione «borsa riconosciuta» designa: i) qualsiasi borsa istituita e disciplinata in quanto tale ai sensi della legislazione di una delle Giurisdizioni contraenti, e ii) qualsiasi altra borsa individuata di comune accordo dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti;

b)

l'espressione «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni di un'impresa che rappresentano la maggioranza del totale dei diritti di voto e del valore della società oppure la categoria o le categorie di diritti o partecipazioni in una entità che rappresentano la maggioranza del totale dei diritti di voto e del valore dell'entità;

c)

l'espressione «beneficiario equivalente» designa qualsiasi soggetto che avrebbe diritto ai benefici relativi ad un elemento di reddito accordati da una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto ai sensi della legislazione nazionale15 di tale Giurisdizione contraente, dell'Accordo fiscale coperto o di qualsiasi altro strumento internazionale, che siano equivalenti, o più favorevoli, rispetto ai benefici da accordare in relazione a tale elemento di reddito ai sensi dell'Accordo fiscale coperto; al fine di determinare se un soggetto sia un beneficiario equivalente con riferimento ai dividendi, si considera che il soggetto detenga il medesimo capitale nella società che paga i dividendi del capitale detenuto dalla società che chiede i benefici relativi ai dividendi;

d)

con riferimento alle entità che non sono società, il termine «azioni» designa le partecipazioni paragonabili alle azioni;

e)

si considera che due soggetti sono «soggetti collegati» se uno di essi detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento dei diritti o partecipazioni nell'altro (o, nel caso di una società, almeno il 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società) o se un altro soggetto detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento dei diritti o partecipazioni (o, nel caso di una società, almeno il 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società) in ciascun soggetto; in ogni caso, un soggetto è collegato ad un altro soggetto se, in base a tutti i fatti e le circostanze pertinenti, uno ha il controllo dell'altro o entrambi sono sotto il controllo dello stesso soggetto o degli stessi soggetti.

14. La Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che limiterebbero i benefici dell'Accordo fiscale coperto (o che limiterebbero benefici diversi da un beneficio ai sensi delle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto riguardanti la residenza, le imprese associate o la non discriminazione oppure un beneficio che non è riservato soltanto ai residenti di una Giurisdizione contraente) unicamente a un residente che ha diritto a tali benefici soddisfacendo uno o più requisiti (test) definiti.

15

N.d.T.: nel caso di territori o Giurisdizioni qui e di seguito: diritto interno

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15. Una Parte si può riservare il diritto: a)

di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto intende adottare una disposizione dettagliata sulla limitazione dei benefici in combinazione o con regole riguardanti le strutture interposte di finanziamento16 («conduit financing structures») o con l'esame (test) dello scopo principale, soddisfacendo pertanto lo standard minimo 17 per la prevenzione dell'abuso dei trattati ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20; in tali casi, le Giurisdizioni contraenti fanno del loro meglio per giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente che sia conforme allo standard minimo;

b)

di non applicare il paragrafo 1 (e il paragrafo 4, nel caso di una Parte che ha scelto di applicare detto paragrafo) ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono disposizioni che negano tutti i benefici che sarebbero altrimenti concessi ai sensi dell'Accordo fiscale coperto se lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione, o di qualsiasi soggetto interessato da un accordo, strumento o transazione, era l'ottenimento di tali benefici;

c)

di non applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono le disposizioni di cui al paragrafo 14.

16. Salvo i casi in cui la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici si applichi alla concessione di benefici ai sensi di un Accordo fiscale coperto da parte di una o più Parti ai sensi del paragrafo 7, una Parte che sceglie ai sensi del paragrafo 6 di applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici può riservarsi il diritto di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali una o più delle altre Giurisdizioni contraenti non hanno optato per applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici. In tali casi, le Giurisdizioni contraenti fanno del loro meglio per giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente che sia conforme allo standard minimo per la prevenzione dell'abuso dei trattati ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20.

17. a) Ciascuna Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 15 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti che non sono oggetto di una riserva di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 15 contiene una disposizione di cui al paragrafo 2 e, in tal caso, il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1 (e, qualora applicabili, del paragrafo 4). Negli altri casi, il paragrafo 1 (e, qualora applicabile, il paragrafo 4) prevale sulle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1 (e, qualora applicabile, con il paragrafo 4). Una Parte che effettua una notifica ai sensi del presente sottoparagrafo può altresì includere una dichiarazione in base alla quale, 16 17

IT: strutture «conduit» di finanziamento IT qui e di seguito: requisito minimo o «minimum standard»

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sebbene detta Parte accetti l'applicazione del solo paragrafo 1 come misura provvisoria, essa intende ove possibile adottare una disposizione sulla limitazione dei benefici, in aggiunta o in sostituzione del paragrafo 1, mediante negoziato bilaterale.

b)

Ciascuna Parte che opta per applicare il paragrafo 4 notifica al Depositario la sua scelta. Il paragrafo 4 si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica.

c)

Ciascuna Parte che opta per applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici ai sensi del paragrafo 6 notifica al Depositario la sua scelta. Salvo che tale Parte abbia formulato la riserva di cui al sottoparagrafo c) del paragrafo 15, tale notifica include anche l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragrafo 14, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni.

d)

Ciascuna Parte che non opta per applicare la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici ai sensi del paragrafo 6, ma opta per applicare il sottoparagrafo a) o b) del paragrafo 7, notifica al Depositario il sottoparagrafo scelto. Salvo che tale Parte abbia formulato la riserva di cui al sottoparagrafo c) del paragrafo 15, tale notifica include altresì l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragrafo 14, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni.

e)

Nel caso in cui tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una notifica di cui ai sottoparagrafi c) o d) con riferimento ad una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalla Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici. Negli altri casi, la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici prevale sulle disposizioni di un Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con la Disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici.

Art. 8

Transazioni relative al trasferimento dei dividendi

1. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che esentano da imposta i dividendi pagati da una società che è residente di una Giurisdizione contraente o che limitano l'aliquota d'imposta applicabile a tali dividendi, a condizione che il beneficiario effettivo o il percettore sia una società che è residente dell'altra Giurisdizione contraente e che possieda, detenga o controlli più di una certa quota di capitale, azioni, titoli, poteri di voto, diritti di voto o partecipazioni similari della società che corrisponde i dividendi, si applicano soltanto se le condizioni di detenzione indicate in tali disposizioni sono soddisfatte per un periodo continuativo di 365 giorni che include il giorno del pagamento dei dividendi (al fine del computo di tale periodo, non si prendono in considerazione i cambi di detenzione che risulterebbero direttamente da una riorganizzazione, quale una fusione o una scissione, della società che detiene le azioni o che paga i dividendi).

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2. Il periodo minimo di detenzione di cui al paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di un periodo minimo di detenzione nelle disposizioni di un Accordo fiscale coperto di cui al paragrafo 1.

3. Una Parte si può riservare il diritto: a)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;

b)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti nella misura in cui le disposizioni di cui al paragrafo 1 già includono: i) un periodo minimo di detenzione, ii) un periodo minimo di detenzione inferiore a 365 giorni, o iii) un periodo minimo di detenzione superiore a 365 giorni.

4. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 1 che non è oggetto di riserva ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 3 e, in tal caso, il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 1 si applica con riferimento a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica con riferimento a detta disposizione.

Art. 9

Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili

1. Le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che gli utili ricavati da un residente di una Giurisdizione contraente dall'alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione in una entità sono imponibili nell'altra Giurisdizione contraente a condizione che tali azioni o diritti abbiano derivato più di una certa quota del loro valore da beni immobili (proprietà immobiliare18) situati nell'altra Giurisdizione contraente (o a condizione che più di una certa quota della proprietà dell'entità sia costituita da tali beni immobili [proprietà immobiliare]): a)

si applicano se la soglia del valore pertinente è raggiunta in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione; e

b)

si applicano alle azioni o partecipazioni comparabili, quali le partecipazioni in una società di persone19 o in un trust (nella misura in cui tali azioni o partecipazioni non siano già coperte) in aggiunta alle azioni o ai diritti già coperti dalle disposizioni.

2. Il periodo previsto al sottoparagrafo a) del paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di un periodo di tempo per determinare se la soglia del valore pertinente nelle disposizioni di un Accordo fiscale coperto di cui al paragrafo 1 sia stata raggiunta.

18 19

IT qui e di seguito: «real property» IT qui e di seguito specifica la nozione inglese tra parentesi: (partnership).

4585

Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale

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3. Una Parte può altresì optare per applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.

4. Ai fini di un Accordo fiscale coperto, gli utili ricavati da un residente di una Giurisdizione contraente dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali le partecipazioni in una società di persone o in un trust, sono imponibili nell'altra Giurisdizione contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato oltre il 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili (proprietà immobiliare) situati in detta altra Giurisdizione contraente.

5. Il paragrafo 4 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che gli utili ricavati da un residente di una Giurisdizione contraente dall'alienazione di azioni o di altri diritti di partecipazione in una entità sono imponibili nell'altra Giurisdizione contraente a condizione che tali azioni o diritti abbiano derivato più di una certa quota del loro valore da beni immobili (proprietà immobiliare) situati in detta altra Giurisdizione contraente, o a condizione che più di una certa quota della proprietà della entità sia costituita da tali beni immobili (proprietà immobiliare).

6. Una Parte si può riservare il diritto: a)

di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti;

b)

di non applicare il sottoparagrafo a) del paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti;

c)

di non applicare il sottoparagrafo b) del paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti;

d)

di non applicare il sottoparagrafo a) del paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono una disposizione del tipo indicato al paragrafo 1 che include un periodo di tempo per determinare se la soglia del valore pertinente sia stata raggiunta;

e)

di non applicare il sottoparagrafo b) del paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono una disposizione del tipo indicato al paragrafo 1 che si applica all'alienazione di partecipazioni diverse dalle azioni;

f)

di non applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono le disposizioni di cui al paragrafo 5.

7. Ciascuna Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 6 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 1 e, in tal caso, il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 1 si applica a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una notifica riguardante tale disposizione.

8. Ciascuna Parte che opta per applicare il paragrafo 4 notifica al Depositario la sua scelta. Il paragrafo 4 si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica. In tal caso, il paragrafo 1 non si applica con riferimento a tale Accordo fiscale coperto. Nel caso di una Parte 4586

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che non abbia formulato la riserva di cui al sottoparagrafo f) del paragrafo 6 ed abbia formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 6, tale notifica include altresì l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al paragrafo 5, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto ai sensi del presente paragrafo o del paragrafo 7, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 4.

Negli altri casi, il paragrafo 4 prevale sulle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 4.

Art. 10

Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze

1. Qualora: a)

un'impresa di una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto ricavi un reddito dall'altra Giurisdizione contraente e la prima Giurisdizione contraente consideri tale reddito come attribuibile a una stabile organizzazione dell'impresa situata in una Giurisdizione terza; e

b)

gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione siano esenti da imposta nella prima Giurisdizione contraente,

i benefici dell'Accordo fiscale coperto non si applicano a qualsiasi elemento di reddito rispetto al quale l'imposta nella terza Giurisdizione è inferiore al 60 per cento dell'imposta che sarebbe applicata nella prima Giurisdizione contraente su tale elemento di reddito se detta stabile organizzazione fosse situata nella prima Giurisdizione contraente. In tale caso, qualsiasi reddito al quale si applicano le disposizioni del presente paragrafo resta imponibile ai sensi della legislazione nazionale dell'altra Giurisdizione contraente, nonostante tutte le altre disposizioni dell'Accordo fiscale coperto.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il reddito ricavato dall'altra Giurisdizione contraente di cui al paragrafo 1 è ricavato in connessione con, o è accessorio a, l'esercizio attivo di un'attività economica esercitata tramite la stabile organizzazione (diversa dall'attività economica che consiste nell'effettuare, gestire o semplicemente detenere investimenti per conto dell'impresa stessa, salvo che tali attività consistano in attività bancarie, assicurative o mobiliari esercitate, rispettivamente, da una banca, una impresa di assicurazioni o un commerciante di titoli autorizzato).

3. Se i benefici ai sensi di un Accordo fiscale coperto sono negati ai sensi del paragrafo 1 relativamente ad un elemento di reddito ricavato da un residente di una Giurisdizione contraente, l'autorità competente dell'altra Giurisdizione contraente può, tuttavia, concedere tali benefici relativamente a detto elemento di reddito se, in risposta ad una richiesta di tale residente, detta autorità competente determina che la concessione di tali benefici sia giustificata in considerazione dei motivi per i quali tale residente non ha soddisfatto i requisiti dei paragrafi 1 e 2. L'autorità competente della Giurisdizione contraente alla quale è stata presentata una richiesta ai sensi del periodo precedente da parte di un residente dell'altra Giurisdizione contraente si

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consulta con l'autorità competente di detta altra Giurisdizione contraente prima di accordare o rigettare la richiesta.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che neghino o limitino i benefici che sarebbero altrimenti concessi a un'impresa di una Giurisdizione contraente che ricava un reddito dall'altra Giurisdizione contraente attribuibile a una stabile organizzazione dell'impresa situata in una Giurisdizione terza.

5. Una Parte si può riservare il diritto: a)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;

b)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono le disposizioni di cui al paragrafo 4;

c)

di applicare il presente articolo soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono le disposizioni di cui al paragrafo 4.

6. Ciascuna Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) o b) del paragrafo 5 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 4 e, in tal caso, il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3. Negli altri casi, i paragrafi da 1 a 3 prevalgono sulle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con detti paragrafi.

Art. 11

Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti

1. Un Accordo fiscale coperto non pregiudica l'imposizione da parte di una Giurisdizione contraente dei suoi residenti, salvo per quanto concerne i benefici concessi ai sensi delle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto: a)

che prevedono che detta Giurisdizione contraente conceda ad un'impresa di tale Giurisdizione contraente una rettifica correlativa o corrispondente a seguito di una rettifica iniziale effettuata dall'altra Giurisdizione contraente, ai sensi dell'Accordo fiscale coperto, in relazione all'ammontare delle imposte applicate nella prima Giurisdizione contraente sugli utili di una stabile organizzazione dell'impresa o sugli utili di un'impresa associata;

b)

che possono avere effetto sul modo in cui detta Giurisdizione contraente assoggetta ad imposizione una persona fisica che è un residente di detta Giurisdizione contraente se tale persona fisica percepisce un reddito in relazione a servizi resi all'altra Giurisdizione contraente o a una sua suddivisione politica, ente locale o altra entità comparabile;

c)

che possono avere effetto sul modo in cui detta Giurisdizione contraente assoggetta ad imposizione una persona fisica che è un residente di detta Giu-

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risdizione contraente se tale persona fisica è anche uno studente, apprendista o tirocinante, o un insegnante, professore, conferenziere, istruttore, ricercatore o studioso ricercatore che soddisfa le condizioni dell'Accordo fiscale coperto; d)

che prevedono che detta Giurisdizione contraente accordi un credito d'imposta o un'esenzione da imposta ai residenti di tale Giurisdizione contraente con riferimento ai redditi imponibili nell'altra Giurisdizione contraente ai sensi dell'Accordo fiscale coperto (inclusi gli utili attribuibili a una stabile organizzazione situata in detta altra Giurisdizione contraente ai sensi dell'Accordo fiscale coperto);

e)

che tutelano i residenti di tale Giurisdizione contraente rispetto ad alcune pratiche impositive discriminatorie da parte di tale Giurisdizione contraente;

f)

che consentono ai residenti di detta Giurisdizione contraente di richiedere che l'autorità competente di detta Giurisdizione o dell'altra Giurisdizione contraente esamini i casi di imposizione non conformi all'Accordo fiscale coperto;

g)

che possono avere effetto sul modo in cui detta Giurisdizione contraente assoggetta ad imposizione una persona fisica che è un residente di detta Giurisdizione contraente se la suddetta persona fisica è membro di una missione diplomatica, di una missione governativa o di una rappresentanza consolare dell'altra Giurisdizione contraente;

h)

che prevedono che le pensioni o altre somme erogate nel quadro della legislazione previdenziale dell'altra Giurisdizione contraente siano imponibili soltanto in detta altra Giurisdizione contraente;

i)

che prevedono che le pensioni ed i pagamenti similari, rendite vitalizie, assegni alimentari o altri tipi di assegni di mantenimento provenienti dall'altra Giurisdizione contraente siano imponibili soltanto in detta altra Giurisdizione contraente; o

j)

che altrimenti limitano espressamente il diritto di una Giurisdizione contraente di sottoporre a imposizione i propri residenti o che prevedono espressamente che la Giurisdizione contraente da cui proviene un elemento di reddito ha il diritto esclusivo di sottoporre a imposizione detto elemento di reddito.

2. Il paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che stabiliscono che l'Accordo fiscale coperto non pregiudicherebbe l'imposizione dei suoi residenti da parte di una Giurisdizione contraente.

3. Una Parte si può riservare il diritto: a)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;

b)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono le disposizioni di cui al paragrafo 2.

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Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale

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4. Ciascuna Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo a) o b) del paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 2 e, in tal caso, il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1. Negli altri casi, il paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1.

Parte IV: Elusione dello status di stabile organizzazione Art. 12

Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione («commissionnaire arrangements») 20 e strategie simili

1. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono il termine «stabile organizzazione», ma fatto salvo il paragrafo 2, se una persona opera in una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto per conto di un'impresa e, ciò facendo, stipula abitualmente contratti o ricopre abitualmente il ruolo principale che porta alla stipula di contratti che sono conclusi in via abitudinaria21 senza modifica sostanziale da parte dell'impresa, e tali contratti sono: a)

a nome dell'impresa; o

b)

per il trasferimento della proprietà, o per la concessione di un diritto di utilizzo, di beni posseduti da tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare; o

c)

per la prestazione di servizi da parte di tale impresa,

si considera che detta impresa abbia una stabile organizzazione in detta Giurisdizione contraente in relazione a tutte le attività che detta persona esercita per l'impresa salvo che tali attività, se fossero esercitate dall'impresa mediante una sede fissa di affari di detta impresa situata in tale Giurisdizione contraente, non indurrebbero a considerare tale sede fissa di affari come una stabile organizzazione in base alla definizione di stabile organizzazione inclusa nell'Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dalla presente Convenzione).

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora la persona che opera in una Giurisdizione contraente di un Accordo fiscale coperto per conto di un'impresa dell'altra Giurisdizione contraente eserciti un'attività economica nella prima Giurisdizione contraente come agente indipendente e agisca per l'impresa nell'ordinario svolgimento di tale attività. Se, tuttavia, una persona opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese con le quali è strettamente correlata, la suddetta persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo rispetto a ciascuna di tali imprese.

20 21

IT qui e di seguito senza traduzione di «commissionnaire arrangements» IT qui specifica la nozione inglese tra parentesi: (routinely).

4590

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FF 2018

3. a)

Il paragrafo 1 si applica in luogo delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che descrivono le condizioni in base alle quali si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in una Giurisdizione contraente (o si considera che una persona sia una stabile organizzazione in una Giurisdizione contraente) con riferimento a un'attività che una persona diversa da un agente di status indipendente esercita per l'impresa, ma soltanto nella misura in cui tali disposizioni si riferiscono alla situazione nella quale tale persona ha, ed esercita abitualmente, in detta Giurisdizione contraente l'autorità per concludere contratti a nome dell'impresa.

b)

Il paragrafo 2 si applica in luogo delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in una Giurisdizione contraente con riferimento ad un'attività che un agente di status indipendente esercita per l'impresa.

4. Una Parte può riservarsi il diritto di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti.

5. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al paragrafo 4 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 1 si applica a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto qualora tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una notifica riguardante tale disposizione.

6. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al paragrafo 4 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 3, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 2 si applica a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto qualora tutte le Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una tale notifica riguardante tale disposizione.

Art. 13

Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività

1. Una Parte può scegliere di applicare il paragrafo 2 (Opzione A) o il paragrafo 3 (Opzione B) o di non applicare alcuna opzione.

Opzione A 2. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono il termine «stabile organizzazione», si considera che il termine «stabile organizzazione» non includa: a)

le attività specificamente elencate nell'Accordo fiscale coperto (prima delle modifiche apportate dalla presente Convenzione) come attività che si considera non costituiscano una stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che tale eccezione allo status di stabile organizzazione dipenda o meno dal carattere preparatorio o ausiliario dell'attività;

4591

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b)

il mantenimento di una sede fissa di affari al solo fine di esercitare, per l'impresa, qualsiasi attività non indicata nel sottoparagrafo a);

c)

il mantenimento di una sede fissa di affari ai soli fini dell'esercizio combinato di attività indicate nei sottoparagrafi a) e b),

a condizione che tale attività o, nel caso del sottoparagrafo c), l'attività complessiva della sede fissa di affari, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

Opzione B 3. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono il termine «stabile organizzazione», si considera che il termine «stabile organizzazione» non includa: a)

le attività specificamente elencate nell'Accordo fiscale coperto (prima delle modifiche apportate dalla presente Convenzione) come attività che si considera non costituiscano una stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che tale eccezione allo status di stabile organizzazione dipenda o meno dal carattere preparatorio o ausiliario dell'attività, salvo nella misura in cui la disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto preveda esplicitamente che si considera che una attività specifica non costituisca una stabile organizzazione a condizione che l'attività abbia carattere preparatorio o ausiliario;

b)

il mantenimento di una sede fissa di affari al solo fine di esercitare, per l'impresa, qualsiasi attività non indicata nel sottoparagrafo a), a condizione che tale attività abbia carattere preparatorio o ausiliario;

c)

il mantenimento di una sede fissa di affari ai soli fini dell'esercizio combinato di attività indicate nei sottoparagrafi a) e b), a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una disposizione di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificata dai paragrafi 2 o 3) che elenca le attività specifiche che si considera non costituiscano una stabile organizzazione non si applica a una sede fissa di affari utilizzata o mantenuta da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente collegata esercita attività economiche nella stessa sede o in altra sede situata nella stessa Giurisdizione contraente e: a)

tale sede o un'altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente collegata ai sensi delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono una stabile organizzazione; o

b)

l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività esercitate dalle due imprese nella stessa sede, oppure dalla stessa impresa o da imprese strettamente collegate nelle due sedi, non ha carattere preparatorio o ausiliario,

a condizione che le attività economiche esercitate dalle due imprese nella stessa sede, oppure dalla stessa impresa o da imprese strettamente collegate nelle due sedi, 4592

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FF 2018

costituiscano funzioni complementari che sono parte di un'operazione economica coesa.

5. a)

Il paragrafo 2 o 3 si applica in luogo delle parti pertinenti delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che elencano le attività specifiche che si considera non costituiscano una stabile organizzazione anche se l'attività è esercitata attraverso una sede fissa di affari (o delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che hanno effetti comparabili).

b)

Il paragrafo 4 si applica alle disposizioni di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificate dai paragrafi 2 o 3) che elencano le attività specifiche che si considera non costituiscano una stabile organizzazione anche se l'attività è esercitata attraverso una sede fissa di affari (o alle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che hanno effetti comparabili).

6. Una Parte si può riservare il diritto: a)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;

b)

di non applicare il paragrafo 2 ai suoi Accordi fiscali coperti che stabiliscono espressamente un elenco di attività specifiche che devono essere considerate non costituenti una stabile organizzazione soltanto se ciascuna delle attività ha carattere preparatorio o ausiliario;

c)

di non applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.

7. Ciascuna Parte che sceglie di applicare un'opzione ai sensi del paragrafo 1 notifica al Depositario la sua scelta di opzione. Tale notifica include altresì l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 5, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Un'opzione si applica ad una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno scelto di applicare la medesima opzione e hanno effettuato una tale notifica riguardante tale disposizione.

8. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) o c) del paragrafo 6 e che non sceglie di applicare un'opzione ai sensi del paragrafo 1 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 5, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 4 si applica a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una notifica riguardante tale disposizione ai sensi del presente paragrafo o del paragrafo 7.

Art. 14

Suddivisione («splitting-up») di contratti

1. Al solo fine di determinare se sia stato superato il periodo (o i periodi) di tempo indicato in una disposizione di un Accordo fiscale coperto che prevede un periodo (o periodi) di tempo dopo il quale progetti o attività specifiche costituiscono una stabile organizzazione:

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a)

qualora un'impresa di una Giurisdizione contraente eserciti attività nell'altra Giurisdizione contraente in un luogo che costituisce un cantiere di costruzione, un progetto di costruzione o di installazione o altro progetto specifico individuato nella disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto, o eserciti attività di supervisione o di consulenza in connessione con tale luogo, nel caso di una disposizione di un Accordo fiscale coperto che si riferisca a tali attività, e tali attività siano esercitate per uno o più periodi di tempo che, in totale, superano 30 giorni senza superare il periodo o i periodi indicati nella disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto; e

b)

qualora attività correlate siano svolte nell'altra Giurisdizione contraente nello stesso (o, se la disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto si applica alle attività di supervisione o consulenza, in correlazione con lo stesso) cantiere di costruzione o progetto di costruzione o di installazione, o altro luogo individuato nella disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto, per diversi periodi di tempo, ciascuno dei quali superiore a 30 giorni, da una o più imprese strettamente collegate alla prima impresa,

tali diversi periodi di tempo si sommano al periodo totale di tempo durante il quale la prima impresa ha esercitato le attività in detto cantiere di costruzione o progetto di costruzione o di installazione, o in altro luogo individuato nella disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto.

2. Il paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto nella misura in cui tali disposizioni riguardano la suddivisione di contratti in parti multiple al fine di evitare l'applicazione di un periodo o di periodi di tempo con riferimento all'esistenza di una stabile organizzazione per progetti o attività specifiche di cui al paragrafo 1.

3. Una Parte si può riservare il diritto: a)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;

b)

di non applicare la totalità del presente articolo alle disposizioni dei suoi Accordi fiscali coperti riguardanti l'esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali.

4. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 2 che non è oggetto di riserva ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 3 e, in tal caso, il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1 nella misura prevista al paragrafo 2. Negli altri casi, il paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1.

4594

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Art. 15

FF 2018

Definizione di una persona strettamente correlata a un'impresa

1. Ai fini delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che sono modificate dal paragrafo 2 dell'articolo 12 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione [«commissionnaire arrangements»] e strategie simili), dal paragrafo 4 dell'articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività), o dal paragrafo 1 dell'articolo 14 (Suddivisione («splitting-up») di contratti), una persona è strettamente correlata a un'impresa se, in base a tutti i fatti e alle circostanze pertinenti, una ha il controllo dell'altra, o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento dei diritti o partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o dei diritti o partecipazioni nel capitale della società), o se un'altra persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento dei diritti o partecipazioni (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o dei diritti o partecipazioni al capitale della società) nella persona e nell'impresa.

2. Una Parte che ha formulato le riserve di cui al paragrafo 4 dell'articolo 12 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione [«commissionnaire arrangements»] e strategie simili), al sottoparagrafo a) o c) del paragrafo 6 dell'articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività), e al sottoparagrafo a) del paragrafo 3 dell'articolo 14 (Suddivisione («splitting-up») dei contratti) si può riservare il diritto di non applicare la totalità del presente articolo agli Accordi fiscali coperti ai quali si applicano tali riserve.

Parte V: Miglioramento della risoluzione delle controversie Art. 16

Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Giurisdizioni contraenti comportano o comporteranno per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto, detta persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di tali Giurisdizioni contraenti, sottoporre il caso all'autorità competente di una delle due Giurisdizioni contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro tre anni dalla prima notifica della misura che comporta l'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se non è in grado da sola di giungere ad una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per risolvere il caso mediante accordo amichevole con l'autorità competente dell'altra Giurisdizione contraente, al fine di evitare l'imposizione non conforme all'Accordo fiscale coperto. L'accordo concluso è attuato nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale delle Giurisdizioni contraenti.

4595

Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale

FF 2018

3. Le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti fanno del loro meglio per risolvere mediante accordo amichevole qualsiasi difficoltà o dubbio concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo fiscale coperto. Tali autorità possono anche consultarsi al fine dell'eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo fiscale coperto.

4. a)

i)

ii)

b)

i)

ii)

c)

4596

i)

Il primo periodo del paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto (o di parti di disposizioni) che stabiliscono che, qualora una persona ritenga che le misure adottate da una o da entrambe le Giurisdizioni contraenti comportano o comporteranno per tale persona un''imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto, detta persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di tali Giurisdizioni contraenti, sottoporre il caso all'autorità competente della Giurisdizione contraente di cui tale persona è residente, ivi incluse le disposizioni ai sensi delle quali, se il caso sottoposto da tale persona rientra nell'ambito delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto relative alla non discriminazione in base alla nazionalità, il caso può essere sottoposto all'autorità competente della Giurisdizione contraente di cui tale persona ha la nazionalità.

Il secondo periodo del paragrafo 1 si applica in luogo delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che un caso di cui al primo periodo del paragrafo 1 deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo, inferiore a tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta l'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto, o in assenza di una disposizione di un Accordo fiscale coperto che stabilisca il periodo di tempo entro il quale tale caso deve essere sottoposto.

Il primo periodo del paragrafo 2 si applica in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che l'autorità competente a cui viene sottoposto il caso dalla persona di cui al paragrafo 1 fa del suo meglio, se il reclamo le appare fondato e se non è in grado da sola di giungere ad una soluzione soddisfacente, per risolvere il caso mediante accordo amichevole con l'autorità competente dell'altra Giurisdizione contraente, al fine di evitare l'imposizione non conforme all'Accordo fiscale coperto.

Il secondo periodo del paragrafo 2 si applica in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che l'accordo concluso è attuato nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale delle Giurisdizioni contraenti.

Il primo periodo del paragrafo 3 si applica in assenza di disposizioni di un
Accordo fiscale coperto che stabiliscono che le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti fanno del loro meglio per risolvere mediante accordo amichevole qualsiasi difficoltà o dubbio concernente l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo fiscale coperto.

Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale

ii)

FF 2018

Il secondo periodo del paragrafo 3 si applica in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti possono anche consultarsi al fine dell'eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo fiscale coperto.

5. Una Parte si può riservare il diritto: a)

di non applicare il primo periodo del paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto essa intende soddisfare lo standard minimo per il miglioramento della risoluzione delle controversie ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20 assicurando che ai sensi di ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti (diversi da un Accordo fiscale coperto che consente ad una persona di sottoporre un caso all'autorità competente di una delle due Giurisdizioni contraenti), qualora una persona ritenga che le misure adottate da una o da entrambe le Giurisdizioni contraenti comportano o comporteranno per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di tali Giurisdizioni contraenti, detta persona può sottoporre il caso all'autorità competente della Giurisdizione contraente di cui la persona è residente oppure, se il caso sottoposto da tale persona rientra nell'ambito di una disposizione di un Accordo fiscale coperto relativa alla non discriminazione in base alla nazionalità, della Giurisdizione contraente di cui tale persona ha la nazionalità; e l'autorità competente di detta Giurisdizione contraente effettua una notifica bilaterale o un processo di consultazione con l'autorità competente dell'altra Giurisdizione contraente per i casi in cui l'autorità competente alla quale è stato sottoposto il caso di procedura amichevole non consideri fondato il reclamo del contribuente;

b)

di non applicare il secondo periodo del paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti che non stabiliscono che il caso di cui al primo periodo del paragrafo 1 deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo in quanto essa intende soddisfare lo standard minimo per il miglioramento della risoluzione delle controversie ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20 assicurando che, ai fini di tutti i suddetti Accordi fiscali coperti, al contribuente di cui al paragrafo 1 sia consentito di sottoporre il caso entro un periodo di tempo di almeno tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto;

c)

di non applicare il secondo periodo del paragrafo 2 ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto, ai fini di tutti i suoi Accordi fiscali coperti: i) ciascun accordo concluso mediante una procedura amichevole è attuato nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale delle Giurisdizioni contraenti, o ii) essa intende soddisfare lo standard minimo per il miglioramento della risoluzione delle controversie ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20 accettando, nelle negoziazioni dei suoi trattati bilaterali, una disposizione del trattato che stabilisca che: 4597

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A) le Giurisdizioni contraenti non effettuano alcuna rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di una delle Giurisdizioni contraenti dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell'anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso), e B) le Giurisdizioni contraenti non includono negli utili di un'impresa, e non assoggettano di conseguenza a tassazione, gli utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa ma che, a motivo delle condizioni indicate in una disposizione dell'Accordo fiscale coperto riguardante le imprese associate, non sono stati realizzati, dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell'anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati realizzati dall'impresa (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso).

6. a)

Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 5 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui alla clausola i) del sottoparagrafo a) del paragrafo 4 e, in tal caso, il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dal primo periodo del paragrafo 1. Negli altri casi, il primo periodo del paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con detto periodo.

b)

Ciascuna Parte che non ha formulato la riserva di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 5 notifica al Depositario: i) l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione che stabilisce che un caso di cui al primo periodo del paragrafo 1 deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo inferiore a tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni; una disposizione di un Accordo fiscale coperto è sostituita dal secondo periodo del paragrafo 1 se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica riguardante detta disposizione; negli altri casi, fatta salva la clausola ii), il secondo periodo del paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui dette disposizioni sono incompatibili con il secondo periodo del paragrafo 1; ii) l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione che stabilisce che un caso di cui al primo periodo del paragrafo 1 deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo di almeno

4598

Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale

FF 2018

tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni; il secondo periodo del paragrafo 1 non si applica ad un Accordo fiscale coperto qualora ciascuna Giurisdizione contraente abbia effettuato una tale notifica con riferimento a detto Accordo fiscale coperto.

c)

Ciascuna Parte notifica al Depositario: i) l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che non contengono una disposizione di cui alla clausola i) del sottoparagrafo b) del paragrafo 4; il primo periodo del paragrafo 2 si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica con riferimento a detto Accordo fiscale coperto; ii) nel caso di una Parte che non abbia formulato la riserva di cui al sottoparagrafo c) del paragrafo 5, l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che non contengono una disposizione di cui alla clausola ii) del sottoparagrafo b) del paragrafo 4; il secondo periodo del paragrafo 2 si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica con riferimento a detto Accordo fiscale coperto.

d)

Ciascuna Parte notifica al Depositario: i) l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che non contengono una disposizione di cui alla clausola i) del sottoparagrafo c) del paragrafo 4; il primo periodo del paragrafo 3 si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica con riferimento a detto Accordo fiscale coperto; ii) l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che non contengono una disposizione di cui alla clausola ii) del sottoparagrafo c) del paragrafo 4; il secondo periodo del paragrafo 3 si applica ad un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica con riferimento a detto Accordo fiscale coperto.

Art. 17

Rettifiche corrispondenti

1. Se una Giurisdizione contraente include negli utili di un'impresa di tale Giurisdizione contraente ­ ed assoggetta di conseguenza a imposta ­ gli utili su cui un'impresa dell'altra Giurisdizione contraente è stata assoggettata a imposta in detta altra Giurisdizione contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa della prima Giurisdizione contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra due imprese indipendenti, in tal caso detta altra Giurisdizione contraente effettua una rettifica appropriata dell'ammontare dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tale rettifica, si devono tenere in debita considerazione le altre disposizioni dell'Accordo fiscale coperto e, se necessario, le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti si consultano.

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Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale

FF 2018

2. Il paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di una disposizione che prevede che una Giurisdizione contraente effettui una rettifica appropriata dell'ammontare dell'imposta ivi applicata sugli utili di un'impresa di tale Giurisdizione contraente qualora l'altra Giurisdizione contraente includa tali utili negli utili di un'impresa di detta altra Giurisdizione contraente e assoggetti di conseguenza ad imposta tali utili, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa di detta altra Giurisdizione contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra due imprese indipendenti.

3. Una Parte si può riservare il diritto: a)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti che già contengono una disposizione di cui al paragrafo 2;

b)

di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto, in assenza di una disposizione di cui al paragrafo 2 nel suo Accordo fiscale coperto: i) essa effettua la rettifica appropriata di cui al paragrafo 1, o ii) la sua autorità competente fa del suo meglio per risolvere il caso ai sensi delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto concernenti la procedura amichevole;

c)

nel caso di una Parte che abbia formulato una riserva ai sensi della clausola ii) del sottoparagrafo c) del paragrafo 5 dell'articolo 16 (Procedura amichevole), di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti in quanto, nelle negoziazioni dei suoi trattati bilaterali, accetta una disposizione del trattato del tipo di cui al paragrafo 1, a condizione che le Giurisdizioni contraenti siano in grado di raggiungere un accordo su tale disposizione e sulle disposizioni di cui alla clausola ii) del sottoparagrafo c) del paragrafo 5 dell'articolo 16 (Procedura amichevole).

4. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 2 e, in tal caso, il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1. Negli altri casi, il paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1.

Parte VI: Arbitrato Art. 18

Opzione per l'applicazione della parte VI

Una Parte può scegliere di applicare la presente parte ai suoi Accordi fiscali coperti e notifica tale scelta al Depositario. La presente parte si applica in relazione a due Giurisdizioni contraenti con riferimento a un Accordo fiscale coperto soltanto se entrambe le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica.

4600

Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale

Art. 19

FF 2018

Arbitrato obbligatorio e vincolante

1. Qualora: a)

ai sensi di una disposizione di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dal paragrafo 1 dell'articolo 16 [Procedura amichevole]) che stabilisce che una persona può sottoporre un caso a un'autorità competente di una Giurisdizione contraente se tale persona ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Giurisdizioni contraenti comportano o comporteranno per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dalla Convenzione), una persona abbia sottoposto un caso all'autorità competente di una Giurisdizione contraente in quanto le misure adottate da una o da entrambe le Giurisdizioni contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dalla Convenzione); e

b)

le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere tale caso ai sensi di una disposizione di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dal paragrafo 2 dell'articolo 16 [Procedura amichevole]) che stabilisce che l'autorità competente fa del suo meglio per risolvere il caso mediante accordo amichevole con l'autorità competente dell'altra Giurisdizione contraente, entro un periodo di due anni a decorrere dalla data di inizio di cui al paragrafo 8 o 9, a seconda del caso (salvo che, prima della scadenza di tale periodo, le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti abbiano concordato un diverso periodo di tempo con riferimento a tale caso ed abbiano informato la persona che ha sottoposto il caso),

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per iscritto, ad arbitrato secondo le modalità indicate nella presente parte, in conformità alle regole o procedure concordate dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti ai sensi delle disposizioni del paragrafo 10.

2. Se un'autorità competente ha sospeso la procedura amichevole di cui al paragrafo 1 poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 si interrompe fino al momento in cui una decisione definitiva sia stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo oppure fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato. Inoltre, se una persona che ha sottoposto un caso e un'autorità competente hanno concordato di sospendere la procedura amichevole, il periodo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata.

3. Se entrambe le autorità competenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante richiesta da una delle due autorità competenti successivamente all'inizio del periodo di tempo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1, il periodo di tempo di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 è esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l'informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l'informazione è stata fornita.

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4. a)

La decisione arbitrale concernente le questioni sottoposte ad arbitrato è attuata mediante l'accordo amichevole riguardante il caso di cui al paragrafo 1. La decisione arbitrale è definitiva.

b)

La decisione arbitrale è vincolante per entrambe le Giurisdizioni contraenti, salvo nei seguenti casi: i) se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale. In tal caso, il caso non può essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorità competenti. L'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona direttamente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell'accordo amichevole è inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, dall'esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o altrimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole; ii) se una decisione definitiva di un tribunale di una delle Giurisdizioni contraenti dichiara che la decisione arbitrale è invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 è considerata come non presentata e la procedura arbitrale è considerata come non avvenuta (salvo ai fini dell'art. 21 [Confidenzialità22 delle procedure arbitrali] e 25 [Costi delle procedure di arbitrato]). In tal caso, può essere presentata una nuova richiesta di arbitrato, a meno che le autorità competenti convengano che tale nuova richiesta non è consentita; iii) se una persona direttamente interessata dal caso promuove un contenzioso, in merito alle questioni che sono state risolte dall'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, in qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo.

5. L'autorità competente che ha ricevuto la richiesta iniziale di procedura amichevole di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 1, entro due mesi di calendario dalla ricezione della richiesta: a)

invia una notifica della ricezione della richiesta alla persona che ha sottoposto il caso; e

b)

invia una notifica di tale richiesta, unitamente ad una copia della richiesta, all'autorità competente dell'altra Giurisdizione contraente.

6. Entro i tre mesi di calendario successivi alla ricezione della richiesta di una procedura amichevole (o di una copia di essa inviata dall'autorità competente dell'altra Giurisdizione contraente) l'autorità competente:

22

IT qui e di seguito: riservatezza

4602

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a)

notifica alla persona che ha sottoposto il caso ed all'altra autorità competente l'avvenuta ricezione delle informazioni necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso; o

b)

richiede a tal fine informazioni supplementari a tale persona.

7. Se, ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, una o entrambe le autorità competenti hanno richiesto alla persona che ha sottoposto il caso informazioni supplementari necessarie a procedere ad un esame nel merito del caso, l'autorità competente che ha richiesto le informazioni supplementari notifica, entro tre mesi di calendario dalla ricezione delle informazioni supplementari fornite da tale persona, a tale persona e all'altra autorità competente: a)

che essa ha ricevuto le informazioni richieste; oppure

b)

che mancano ancora alcune delle informazioni richieste.

8. Se nessuna autorità competente ha richiesto informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra: a)

la data in cui entrambe le autorità competenti hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso ai sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 6; e

b)

la data che segue di tre mesi di calendario la data di notifica all'autorità competente dell'altra Giurisdizione contraente ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 5.

9. Se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6, la data di inizio di cui al paragrafo 1 è la prima tra: a)

l'ultima data in cui le autorità competenti che hanno richiesto informazioni supplementari hanno effettuato la notifica alla persona che ha sottoposto il caso e all'altra autorità competente ai sensi del sottoparagrafo a) del paragrafo 7; e

b)

la data che segue di tre mesi di calendario la ricezione, da parte di entrambe le autorità competenti, di tutte le informazioni richieste da una delle autorità competenti fornite dalla persona che ha sottoposto il caso.

Se, tuttavia, una o entrambe le autorità competenti inviano la notifica di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 7, tale notifica è considerata quale richiesta di informazioni supplementari ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 6.

10. Le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti stabiliscono mediante accordo amichevole (ai sensi dell'articolo dell'Accordo fiscale coperto pertinente concernente la procedura amichevole) le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella presente parte, comprese le informazioni minime necessarie affinché ciascuna autorità competente proceda ad un esame nel merito del caso. Tale accordo deve essere concluso prima della data in cui le questioni non risolte in un caso possono essere sottoposte per la prima volta ad arbitrato e può essere successivamente modificato.

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11. Ai fini dell'applicazione del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti, una Parte si può riservare il diritto di sostituire il periodo di due anni indicato nel sottoparagrafo b) del paragrafo 1 con un periodo di tre anni.

12. Una Parte si può riservare il diritto di applicare le seguenti regole ai suoi Accordi fiscali coperti, nonostante le altre disposizioni del presente articolo: a)

qualsiasi questione non risolta concernente un caso di procedura amichevole, che altrimenti rientrerebbe nel campo di applicazione della procedura arbitrale prevista dalla presente Convenzione, non è sottoposta ad arbitrato se una decisione su tale questione è stata già resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di una delle due Giurisdizioni contraenti;

b)

se, in qualsiasi momento successivo alla presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti, una decisione concernente la questione è resa in sede giudiziaria o da a un tribunale amministrativo di una delle Giurisdizioni contraenti, la procedura23 arbitrale termina.

Art. 20

Nomina degli arbitri

1. Salvo che le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi da 2 a 4 si applicano ai fini della presente parte.

2. Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale:

23

a)

Il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale.

b)

Ciascuna autorità competente designa un membro del collegio entro 60 giorni dalla data della richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante). I due membri del collegio così designati nominano, entro 60 giorni dall'ultima designazione, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di una delle due Giurisdizioni contraenti.

c)

Ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze delle Giurisdizioni contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché dei loro consulenti) al momento dell'accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutta la procedura e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l'aspetto di imparzialità e indipendenza degli arbitri rispetto alla procedura.

IT qui e di seguito: il processo

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3. Nel caso in cui l'autorità competente di una Giurisdizione contraente non nomini un membro del collegio arbitrale secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti, un membro viene designato per conto di tale autorità competente dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l'amministrazione fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non abbia la nazionalità di alcuna delle due Giurisdizioni contraenti.

4. Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il Presidente secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l'amministrazione fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che non abbia la nazionalità di alcuna delle due Giurisdizioni contraenti.

Art. 21

Confidenzialità delle procedure arbitrali24

1. Soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente parte e delle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto pertinente e della legislazione nazionale delle Giurisdizioni contraenti relative allo scambio di informazioni, alla confidenzialità e all'assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali arbitri soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali arbitri e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi delle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto in materia di scambio di informazioni e di assistenza amministrativa.

2. Le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale ed i loro collaboratori si impegnino per iscritto, prima di partecipare ad una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione indicati nelle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto riguardanti lo scambio di informazioni e l'assistenza amministrativa nonché ai sensi delle leggi applicabili delle Giurisdizioni contraenti.

Art. 22

Risoluzione di un caso prima della conclusione dell'arbitrato

Ai fini della presente parte e delle disposizioni del pertinente Accordo fiscale coperto che prevedono la risoluzione di casi mediante procedura amichevole, la procedura amichevole nonché la procedura arbitrale riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti: 24

IT: di arbitrato

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a)

le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso; o

b)

la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.

Art. 23

Tipologia di procedura arbitrale

1. Salvo nella misura in cui le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti concordino regole diverse, le seguenti regole si applicano ad una procedura arbitrale ai sensi della presente parte:

25

a)

Dopo che un caso è stato sottoposto ad arbitrato, l'autorità competente di ciascuna Giurisdizione contraente sottopone al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso (tenendo conto di tutti gli accordi precedentemente raggiunti in tale caso dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti). La proposta di risoluzione si limita all'indicazione di specifici importi monetari (per esempio, riguardanti redditi o spese) oppure, laddove specificato, all'aliquota massima d'imposta applicata ai sensi dell'Accordo fiscale coperto, per ciascuna rettifica o questione similare oggetto del caso. Nel caso in cui le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti non siano riuscite a raggiungere un accordo su una questione concernente le condizioni per l'applicazione di una disposizione dell'Accordo fiscale coperto pertinente (qui di seguito indicata come «questione preliminare 25»), quali se una persona fisica sia un residente o se sussista una stabile organizzazione, le autorità competenti possono sottoporre proposte di risoluzione alternative concernenti le questioni la cui determinazione è subordinata alla risoluzione di tali questioni preliminari.

b)

L'autorità competente di ciascuna Giurisdizione contraente può anche sottoporre all'esame del collegio arbitrale un documento a supporto della propria posizione. Ciascuna autorità competente che sottopone una proposta di risoluzione o un documento a supporto della propria posizione ne fornisce una copia all'altra autorità competente entro la data in cui devono essere presentati la proposta di risoluzione ed il documento di posizione. Ciascuna autorità competente può anche sottoporre al collegio arbitrale, entro una data stabilita di comune accordo, una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al documento di posizione presentati dall'altra autorità competente. Copia di ciascuna memoria di replica viene fornita all'altra autorità competente entro la data in cui deve essere presentata la memoria di replica.

c)

Il collegio arbitrale sceglie quale propria decisione una delle proposte di risoluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti in relazione a ciascuna questione ed a ciascuna questione preliminare, e non è tenuto ad includere una motivazione o qualsiasi altra spiegazione della decisione. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del colle-

IT qui e di seguito: questione soglia

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gio. Il collegio arbitrale presenta la sua decisione per iscritto alle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti. La decisione arbitrale non ha valore di precedente.

2. Al fine dell'applicazione del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti, una Parte può riservarsi il diritto di non applicare il paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti. In tal caso, salvo nella misura in cui le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti stabiliscono di comune accordo regole diverse, le seguenti regole si applicano ad una procedura arbitrale: a)

Dopo che un caso è sottoposto ad arbitrato, l'autorità competente di ciascuna Giurisdizione contraente fornisce tempestivamente a tutti i membri del collegio qualsiasi informazione necessaria per la decisione arbitrale. A meno che le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti non si accordino diversamente, qualsiasi informazione che non era a disposizione di entrambe le autorità competenti prima della ricezione della richiesta di arbitrato da parte di entrambe tali autorità non viene presa in considerazione ai fini della decisione arbitrale.

b)

Il collegio arbitrale decide sulle questioni sottoposte ad arbitrato in conformità alle disposizioni applicabili dell'Accordo fiscale coperto e, subordinatamente a tali disposizioni, alle disposizioni della legislazione nazionale delle Giurisdizioni contraenti. I membri del collegio prendono altresì in considerazione qualsiasi altra fonte identificata espressamente dalle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti di comune accordo.

c)

La decisione arbitrale è comunicata per iscritto alle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti e indica le fonti del diritto su cui è basata ed il ragionamento che ha condotto alla stessa. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio. La decisione del collegio arbitrale non ha valore di precedente.

3. Una Parte che non ha formulato una riserva di cui al paragrafo 2 si può riservare il diritto di non applicare i precedenti paragrafi del presente articolo ai suoi Accordi fiscali coperti conclusi con Parti che hanno formulato una tale riserva. In tal caso, le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti di un tale Accordo fiscale coperto fanno del loro meglio per raggiungere un accordo sulla tipologia di procedura arbitrale che si applica a tale Accordo fiscale coperto. Fino a quando non è stato raggiunto tale accordo, l'articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante) non si applica a tale Accordo fiscale coperto.

4. Una Parte può anche scegliere di applicare il paragrafo 5 ai suoi Accordi fiscali coperti e notifica tale scelta al Depositario. Il paragrafo 5 si applica in relazione a due Giurisdizioni contraenti con riferimento a un Accordo fiscale coperto se una delle due Giurisdizioni contraenti ha effettuato tale notifica.

5. Prima dell'inizio della procedura arbitrale, le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto assicurano che ciascuna persona che ha sottoposto il caso e i suoi consulenti si impegnino per iscritto a non rivelare a qualsiasi altra persona ogni informazione ricevuta nel corso della procedura arbitrale da una delle autorità competenti o dal collegio arbitrale. La procedura amichevole ai 4607

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sensi dell'Accordo fiscale coperto, nonché la procedura arbitrale ai sensi della presente parte, con riferimento al caso termina se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti, una persona che ha sottoposto il caso oppure uno dei consulenti di tale persona viola in maniera sostanziale tale impegno.

6. Nonostante il paragrafo 4, una Parte che non sceglie di applicare il paragrafo 5 si può riservare il diritto di non applicare il paragrafo 5 ad uno o più Accordi fiscali coperti specificati o a tutti i suoi Accordi fiscali coperti.

7. Una Parte che sceglie di applicare il paragrafo 5 si può riservare il diritto di non applicare la presente parte a tutti gli Accordi fiscali coperti per i quali l'altra Giurisdizione contraente ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 6.

Art. 24

Accordo su una diversa risoluzione

1. Ai fini dell'applicazione della presente parte ai suoi Accordi fiscali coperti, una Parte può scegliere di applicare il paragrafo 2 e notifica tale scelta al Depositario. Il paragrafo 2 si applica in relazione a due Giurisdizioni contraenti con riferimento ad un Accordo fiscale coperto soltanto se entrambe le Giurisdizioni contraenti hanno effettuato una tale notifica.

2. Nonostante il paragrafo 4 dell'articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante), una decisione arbitrale ai sensi della presente parte non è vincolante per le Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto e non è attuata se le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti concordano una diversa risoluzione di tutte le questioni non risolte entro i tre mesi di calendario successivi alla comunicazione alle stesse della decisione arbitrale.

3. Una Parte che sceglie di applicare il paragrafo 2 può riservarsi il diritto di applicare il paragrafo 2 soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali si applica il paragrafo 2 dell'articolo 23 (Tipologia di procedura arbitrale).

Art. 25

Costi della procedura arbitrale

In una procedura arbitrale ai sensi della presente parte, gli onorari e le spese dei membri del collegio arbitrale, nonché qualsiasi costo sostenuto in relazione alla procedura arbitrale dalle Giurisdizioni contraenti, sono a carico delle Giurisdizioni contraenti secondo modalità da stabilirsi di comune accordo tra le autorità competenti delle Giurisdizioni contraenti. In assenza di tale accordo, ciascuna Giurisdizione contraente sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da essa designato. Il costo del Presidente del collegio arbitrale e le altre spese associate alla conduzione della procedura arbitrale sono a carico delle Giurisdizioni contraenti in parti uguali.

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Art. 26

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Compatibilità

1. Fatto salvo l'articolo 18 (Opzione per l'applicazione della parte VI), le disposizioni della presente parte si applicano in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono l'arbitrato per le questioni non risolte relative ad un caso di procedura amichevole. Ciascuna Parte che sceglie di applicare la presente parte notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti, diversi da quelli inclusi nell'ambito di una riserva ai sensi del paragrafo 4, contiene una tale disposizione, e in tal caso, il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Qualora due Giurisdizioni contraenti abbiano effettuato una notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni della presente parte con riferimento a dette Giurisdizioni contraenti.

2. Qualsiasi questione non risolta relativa ad un caso di procedura amichevole altrimenti inclusa nell'ambito della procedura arbitrale prevista nella presente parte, non è sottoposta ad arbitrato se la questione rientra nell'ambito di un caso rispetto al quale è stato precedentemente costituito un collegio arbitrale o un organismo simile ai sensi di una convenzione bilaterale o multilaterale che prevede un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, nessuna disposizione della presente parte pregiudica il rispetto di obblighi più ampi con riferimento all'arbitrato relativo a questioni non risolte nel contesto di una procedura amichevole instaurata ai sensi di altre convenzioni di cui le Giurisdizioni contraenti sono o saranno Parti.

4. Una Parte si può riservare il diritto di non applicare la presente parte ad uno o più Accordi fiscali coperti specificati (o a tutti i suoi Accordi fiscali coperti) che già prevedono un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole.

Parte VII: Disposizioni finali Art. 27

Firma e ratifica, accettazione o approvazione

1. A decorrere dal 31 dicembre 2016, la presente Convenzione è aperta alla firma da parte di: a)

tutti gli Stati;

b)

Guernsey (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord); Isola di Man (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord); Jersey (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord); e

c)

ogni altra Giurisdizione autorizzata a diventare una Parte mediante una decisione adottata all'unanimità dalle Parti e dai Firmatari.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione.

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Art. 28

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Riserve

1. Fatto salvo il paragrafo 2, non possono essere formulate riserve alla presente Convenzione salvo quelle espressamente consentite dai seguenti paragrafi: a)

paragrafo 5 dell'articolo 3 (Entità trasparenti);

b)

paragrafo 3 dell'articolo 4 (Entità con doppia residenza);

c)

paragrafi 8 e 9 dell'articolo 5 (Applicazione dei metodi per l'eliminazione della doppia imposizione);

d)

paragrafo 4 dell'articolo 6 (Scopo di un Accordo fiscale coperto);

e)

paragrafi 15 e 16 dell'articolo 7 (Prevenzione dell'abuso dei trattati);

f)

paragrafo 3 dell'articolo 8 (Transazioni relative al trasferimento dei dividendi);

g)

paragrafo 6 dell'articolo 9 (Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili);

h)

paragrafo 5 dell'articolo 10 (Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze);

i)

paragrafo 3 dell'articolo 11 (Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti);

j)

paragrafo 4 dell'articolo 12 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione [«commissionnaire arrangements»] e strategie simili);

k)

paragrafo 6 dell'articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività);

l)

paragrafo 3 dell'articolo 14 (Suddivisione («splitting-up») di contratti);

m) paragrafo 2 dell'articolo 15 (Definizione di una persona strettamente correlata a un'impresa); n)

paragrafo 5 dell'articolo 16 (Procedura amichevole);

o)

paragrafo 3 dell'articolo 17 (Rettifiche corrispondenti);

p)

paragrafi 11 e 12 dell'articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante);

q)

paragrafi 2, 3, 6 e 7 dell'articolo 23 (Tipologia di procedura arbitrale);

r)

paragrafo 3 dell'articolo 24 (Accordo su una diversa risoluzione);

s)

paragrafo 4 dell'articolo 26 (Compatibilità);

t)

paragrafi 6 e 7 dell'articolo 35 (Efficacia); e

u)

paragrafo 2 dell'articolo 36 (Efficacia della parte VI).

2. a)

4610

Nonostante il paragrafo 1, una Parte che sceglie, ai sensi dell'articolo 18 (Opzione per l'applicazione della parte VI), di applicare la parte VI (Arbitrato) può formulare una o più riserve con riferimento all'ambito di applicazione dei casi che possono essere sottoposti ad arbitrato ai sensi delle disposi-

Attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Conv. multilaterale

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zioni della parte VI (Arbitrato). Per una Parte che sceglie, ai sensi dell'articolo 18 (Opzione per l'applicazione della parte VI), di applicare la parte VI (Arbitrato) successivamente alla data in cui è divenuta Parte della presente Convenzione, le riserve ai sensi del presente sottoparagrafo sono formulate contestualmente alla notifica di detta Parte al Depositario ai sensi dell'articolo 18 (Opzione per l'applicazione della parte VI).

b)

Le riserve formulate ai sensi del sottoparagrafo a) sono soggette ad accettazione. Una riserva formulata ai sensi del sottoparagrafo a) si considera accettata da una Parte se essa non ha notificato al Depositario una obiezione alla riserva entro il termine di un periodo di dodici mesi di calendario che inizia alla data della notifica della riserva da parte del Depositario o entro la data in cui essa deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, a seconda dell'ultima di tali date. Per una Parte che sceglie, ai sensi dell'articolo 18 (Opzione per l'applicazione della parte VI), di applicare la parte VI (Arbitrato) successivamente alla data in cui è divenuta Parte della presente Convenzione, le obiezioni alle riserve formulate in precedenza dalle altre Parti ai sensi del sottoparagrafo a) possono essere formulate contestualmente alla notifica di detta prima Parte al Depositario ai sensi dell'articolo 18 (Opzione per l'applicazione della Parte VI). Se una Parte solleva una obiezione a una riserva formulata ai sensi del sottoparagrafo a), la totalità della parte VI (Arbitrato) non si applica tra la Parte che ha sollevato l'obiezione e la Parte che ha formulato la riserva.

3. Salvo quanto altrimenti espressamente previsto nelle disposizioni pertinenti della presente Convenzione, una riserva formulata ai sensi dei paragrafi 1 e 2: a)

modifica, per la Parte che ha formulato la riserva nelle sue relazioni con un'altra Parte, le disposizioni della presente Convenzione alle quali la riserva si riferisce nella misura prevista dalla riserva; e

b)

modifica dette disposizioni nella medesima misura per l'altra Parte nelle sue relazioni con la Parte che ha formulato tale riserva.

4. Le riserve applicabili ad Accordi fiscali coperti conclusi da o per conto di una Giurisdizione o territorio per le cui relazioni internazionali è responsabile una Parte, se tale Giurisdizione o territorio non è Parte della Convenzione ai sensi del sottoparagrafo b) o c) del paragrafo 1 dell'articolo 27 (Firma e ratifica, accettazione o approvazione), sono formulate dalla Parte responsabile e possono essere diverse dalle riserve formulate da tale Parte per i suoi Accordi fiscali coperti.

5. Le riserve sono formulate al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 6 e 9 del presente articolo, e del paragrafo 5 dell'articolo 29 (Notifiche). Tuttavia, per una Parte che sceglie, ai sensi dell'articolo 18 (Opzione per l'applicazione della parte VI) di applicare la parte VI (Arbitrato) successivamente alla data in cui è divenuta Parte della presente Convenzione, le riserve di cui ai sottoparagrafi p), q), r) e s) del paragrafo 1 del presente articolo sono formulate contestualmente alla notifica di detta Parte al Depositario ai sensi dell'articolo 18 (Opzione per l'applicazione della parte VI).

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6. Se le riserve sono formulate al momento della firma, esse sono confermate al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, salvo che il documento contenente le riserve specifichi espressamente che esso deve essere considerato definitivo, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 5 e 9 del presente articolo, e del paragrafo 5 dell'articolo 29 (Notifiche).

7. Se le riserve non sono formulate al momento della firma, in tale momento è fornito al Depositario un elenco provvisorio delle riserve previste.

8. Per le riserve formulate ai sensi di ciascuna delle seguenti disposizioni è fornito, al momento della formulazione di tali riserve, un elenco di accordi notificati ai sensi della clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell'articolo 2 (Interpretazione dei termini) che rientrano nell'ambito di applicazione della riserva come indicato nella relativa disposizione (e, nel caso di una riserva ai sensi di una qualsiasi delle seguenti disposizioni diversa da quelle elencate ai sottoparagrafi c), d) e n), il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna disposizione pertinente): a)

sottoparagrafi b), c), d), e) e g) del paragrafo 5 dell'articolo 3 (Entità trasparenti);

b)

sottoparagrafi b), c) e d) del paragrafo 3 dell'articolo 4 (Entità con doppia residenza);

c)

paragrafi 8 e 9 dell'articolo 5 (Applicazione dei metodi per l'eliminazione della doppia imposizione);

d)

paragrafo 4 dell'articolo 6 (Scopo di un Accordo fiscale coperto);

e)

sottoparagrafi b) e c) del paragrafo 15 dell'articolo 7 (Prevenzione dell'abuso dei trattati);

f)

clausole i), ii) e iii) del sottoparagrafo b) del paragrafo 3 dell'articolo 8 (Transazioni relative al trasferimento dei dividendi);

g)

sottoparagrafi d), e) ed f) del paragrafo 6 dell'articolo 9 (Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili);

h)

sottoparagrafi b) e c) del paragrafo 5 dell'articolo 10 (Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze);

i)

sottoparagrafo b) del paragrafo 3 dell'articolo 11 (Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti);

j)

sottoparagrafo b) del paragrafo 6 dell'articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività);

k)

sottoparagrafo b) del paragrafo 3 dell'articolo 14 (Suddivisione («splittingup») di contratti);

l)

sottoparagrafo b) del paragrafo 5 dell'articolo 16 (Procedura amichevole);

m) sottoparagrafo a) del paragrafo 3 dell'articolo 17 (Rettifiche corrispondenti);

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n)

paragrafo 6 dell'articolo 23 (Tipologia di procedura arbitrale); e

o)

paragrafo 4 dell'articolo 26 (Compatibilità).

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Le riserve di cui ai sottoparagrafi da a) a o) sopra indicati non si applicano a qualsiasi Accordo fiscale coperto non incluso nell'elenco menzionato nel presente paragrafo.

9. Ciascuna Parte che ha formulato una riserva ai sensi dei paragrafi 1 o 2 può in qualsiasi momento ritirarla o sostituirla con una riserva più limitata mediante una notifica inviata al Depositario. Tale Parte effettua ogni ulteriore notifica ai sensi del paragrafo 6 dell'articolo 29 (Notifiche) che possa risultare necessaria in seguito al ritiro o alla sostituzione della riserva. Fatto salvo il paragrafo 7 dell'articolo 35 (Efficacia), il ritiro o la sostituzione hanno effetto: a)

con riferimento ad un Accordo fiscale coperto concluso soltanto con Stati o Giurisdizioni che sono Parti della Convenzione nel momento in cui la notifica del ritiro o della sostituzione della riserva è ricevuta dal Depositario: i) per le riserve relative a disposizioni che si riferiscono ad imposte ritenute alla fonte, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi di calendario che inizia alla data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva, e ii) per le riserve relative a tutte le altre disposizioni, per le imposte prelevate con riferimento a periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi di calendario che inizia alla data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva; e

b)

con riferimento ad un Accordo fiscale coperto per il quale una o più Giurisdizioni contraenti divengono Parti della presente Convenzione successivamente alla data della ricezione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione: all'ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti.

Art. 29

Notifiche

1. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6 del presente articolo, e il paragrafo 7 dell'articolo 35 (Efficacia), le notifiche ai sensi delle seguenti disposizioni sono effettuate al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione: a)

clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell'articolo 2 (Interpretazione dei termini);

b)

paragrafo 6 dell'articolo 3 (Entità trasparenti);

c)

paragrafo 4 dell'articolo 4 (Entità con doppia residenza);

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d)

paragrafo 10 dell'articolo 5 (Applicazione dei metodi per l'eliminazione della doppia imposizione);

e)

paragrafi 5 e 6 dell'articolo 6 (Scopo di un Accordo fiscale coperto);

f)

paragrafo 17 dell'articolo 7 (Prevenzione dell'abuso dei trattati);

g)

paragrafo 4 dell'articolo 8 (Transazioni relative al trasferimento dei dividendi);

h)

paragrafi 7 e 8 dell'articolo 9 (Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili);

i)

paragrafo 6 dell'articolo 10 (Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze);

j)

paragrafo 4 dell'articolo 11 (Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti);

k)

paragrafi 5 e 6 dell'articolo 12 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione [«commissionnaire arrangements»] e strategie simili);

l)

paragrafi 7 e 8 dell'articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività);

m) paragrafo 4 dell'articolo 14 (Suddivisione («splitting-up») di contratti); n)

paragrafo 6 dell'articolo 16 (Procedura amichevole);

o)

paragrafo 4 dell'articolo 17 (Rettifiche corrispondenti);

p)

articolo 18 (Opzione per l'applicazione della parte VI);

q)

paragrafo 4 dell'articolo 23 (Tipologia di procedura arbitrale);

r)

paragrafo 1 dell'articolo 24 (Accordo su una diversa risoluzione);

s)

paragrafo 1 dell'articolo 26 (Compatibilità); e

t)

paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 dell'articolo 35 (Efficacia).

2. Le notifiche concernenti Accordi fiscali coperti conclusi da o per conto di una Giurisdizione o territorio per le cui relazioni internazionali è responsabile una Parte, se tale Giurisdizione o territorio non è Parte della Convenzione ai sensi del sottoparagrafo b) o c) del paragrafo 1 dell'articolo 27 (Firma e ratifica, accettazione o approvazione), sono effettuate dalla Parte responsabile e possono essere diverse dalle notifiche effettuate da tale Parte per i suoi Accordi fiscali coperti.

3. Se le notifiche sono effettuate al momento della firma, esse sono confermate al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, salvo che il documento contenente le notifiche specifichi espressamente che esso deve essere considerato definitivo, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo e del paragrafo 7 dell'articolo 35 (Efficacia).

4. Se le notifiche non sono effettuate al momento della firma, in tale momento è fornito un elenco provvisorio delle notifiche previste.

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5. Una Parte può ampliare in qualsiasi momento l'elenco degli accordi notificati ai sensi della clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell'articolo 2 (Interpretazione dei termini) mediante una notifica inviata al Depositario. La Parte specifica in tale notifica se l'accordo rientra nell'ambito di applicazione di una delle riserve formulate da tale Parte elencate al paragrafo 8 dell'articolo 28 (Riserve). La Parte può anche formulare una nuova riserva di cui al paragrafo 8 dell'articolo 28 (Riserve) se l'ulteriore accordo è il primo a ricadere nell'ambito di applicazione di una tale riserva. La Parte specifica anche qualsiasi ulteriore notifica che possa risultare necessaria ai sensi dei sottoparagrafi da b) a s) del paragrafo 1 al fine di tenere conto dell'inclusione degli ulteriori accordi. Inoltre, se l'ampliamento ha per effetto per la prima volta l'inclusione di un accordo fiscale concluso da o per conto di una Giurisdizione o un territorio per le cui relazioni internazionali è responsabile una Parte, la Parte indica qualsiasi riserva (ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 28 [Riserve]) o notifica (ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo) applicabile agli Accordi fiscali coperti conclusi da o per conto di tale Giurisdizione o territorio. Alla data in cui gli ulteriori accordi notificati ai sensi della clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell'articolo 2 (Interpretazione di termini) diventano Accordi fiscali coperti, le disposizioni dell'articolo 35 (Efficacia) disciplinano la data in cui le modifiche all'accordo fiscale coperto hanno effetto.

6. Una Parte può effettuare ulteriori notifiche ai sensi dei sottoparagrafi da b) a s) del paragrafo 1 mediante una notifica inviata al Depositario. Tali notifiche hanno effetto: a)

con riferimento agli Accordi fiscali coperti conclusi soltanto con Stati o Giurisdizioni che sono Parti della Convenzione nel momento in cui l'ulteriore notifica è ricevuta dal Depositario: i) per le notifiche riguardanti disposizioni che si riferiscono ad imposte ritenute alla fonte, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi di calendario che inizia alla data della comunicazione da parte del Depositario dell'ulteriore notifica, e ii) per le notifiche riguardanti tutte le altre disposizioni, per le imposte prelevate con riferimento a periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi di calendario che inizia alla data della comunicazione da parte del Depositario dell'ulteriore notifica;

b)

con riferimento ad un Accordo fiscale coperto per il quale una o più Giurisdizioni contraenti divengono Parti della presente Convenzione successivamente alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ulteriore notifica: all'ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti.

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Art. 30

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Successive modifiche di Accordi fiscali coperti

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano successive modifiche di un Accordo fiscale coperto che possono essere concordate dalle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto.

Art. 31

Conferenza delle Parti

1. Le Parti possono convocare una conferenza delle Parti al fine di prendere qualsiasi decisione o di esercitare qualsiasi funzione considerate necessarie o adeguate secondo le disposizioni della presente Convenzione.

2. La conferenza delle Parti è assistita dal Depositario.

3. Qualsiasi Parte può richiedere una conferenza delle Parti inviandone richiesta al Depositario. Il Depositario informa tutte le Parti di qualsiasi richiesta. Successivamente, il Depositario convoca una conferenza delle Parti, a condizione che la richiesta sia sostenuta da un terzo delle Parti entro sei mesi di calendario dalla comunicazione della richiesta da parte del Depositario.

Art. 32

Interpretazione e attuazione

1. Qualsiasi questione concernente l'interpretazione o l'attuazione delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto come modificate dalla presente Convenzione è definita in conformità alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto relative alla risoluzione mediante accordo amichevole delle questioni di interpretazione o di applicazione dell'Accordo fiscale coperto (fermo restando che tali disposizioni possono essere modificate dalla presente Convenzione).

2. Qualsiasi questione concernente l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione può essere trattata da una conferenza delle Parti convocata ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 31 (Conferenza delle Parti).

Art. 33

Emendamenti

1. Qualsiasi Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione sottoponendo l'emendamento proposto al Depositario.

2. Una conferenza delle Parti può essere convocata al fine di esaminare l'emendamento proposto ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 31 (Conferenza delle Parti).

Art. 34

Entrata in vigore

1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi di calendario che decorre dalla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

2. Per ogni Firmatario che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un

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periodo di tre mesi di calendario che decorre dalla data di deposito da parte di detto Firmatario del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 35

Efficacia

1. Le disposizioni della presente Convenzione hanno efficacia in ciascuna Giurisdizione contraente con riferimento ad un Accordo fiscale coperto: a)

con riferimento alle imposte ritenute alla fonte sulle somme pagate o accreditate a non residenti, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o successivamente al, primo giorno dell'anno civile26 successivo che inizia all'ultima delle date, o successivamente ad essa, in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto; e

b)

con riferimento a tutte le altre imposte prelevate da tale Giurisdizione contraente, per le imposte prelevate con riferimento ai periodi d'imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo di sei mesi di calendario (o di un periodo più breve, se tutte le Giurisdizioni contraenti notificano al Depositario che esse intendono applicare tale periodo più breve) a decorrere dall'ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'accordo fiscale coperto.

2. Soltanto al fine della propria applicazione del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 e del sottoparagrafo a) del paragrafo 5, una Parte può scegliere di sostituire l'espressione «anno civile» con l'espressione «periodo di imposta», e notifica al Depositario la sua scelta.

3. Soltanto al fine della propria applicazione del sottoparagrafo b) del paragrafo 1 e del sottoparagrafo b) del paragrafo 5, una Parte può scegliere di sostituire il riferimento a «periodi di imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo» con un riferimento a «periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo che inizia alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo» e notifica al Depositario la sua scelta.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, l'articolo 16 (Procedura amichevole) ha efficacia con riferimento a un Accordo fiscale coperto per un caso sottoposto all'autorità competente di una Giurisdizione contraente a decorrere dall'ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna Giurisdizione contraente dell'Accordo fiscale coperto, salvo per i casi che non potevano essere sottoposti a tale data ai sensi dell'Accordo fiscale coperto prima delle modifiche apportate dalla Convenzione, a prescindere dal periodo d'imposta al quale si riferisce il caso.

5. Per un nuovo Accordo fiscale coperto derivante da un ampliamento ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 29 (Notifiche) dell'elenco degli accordi notificati in conformità alla clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell'articolo 2 (Inter26

IT qui e di seguito: anno solare

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pretazione dei termini), le disposizioni della presente Convenzione hanno efficacia in ciascuna Giurisdizione contraente: a)

con riferimento alle imposte ritenute alla fonte sulle somme pagate o accreditate a non residenti, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica a decorrere dal primo giorno dell'anno civile successivo ad un periodo di 30 giorni che segue la data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco di accordi; e

b)

con riferimento a tutte le altre imposte prelevate da tale Giurisdizione contraente, per le imposte prelevate con riferimento ai periodi di imposta che iniziano alla, o successivamente alla, conclusione di un periodo di nove mesi di calendario (o di un periodo più breve, se tutte le Giurisdizioni contraenti notificano al Depositario che esse intendono applicare tale periodo più breve) a decorrere dalla data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco degli accordi.

6. Una Parte si può riservare il diritto di non applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.

7. a)

Una Parte si può riservare il diritto di sostituire: i) i riferimenti di cui ai paragrafi 1 e 4 all'«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto»; e ii) i riferimenti di cui al paragrafo 5 alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco degli accordi»; con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell'articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; iii) i riferimenti di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 9 dell'articolo 28 (Riserve) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva»; e iv) il riferimento di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 9 dell'articolo 28 (Riserve) all'«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti»; con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell'articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia del ritiro o della sostituzione della riserva con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;

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v)

i riferimenti di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 6 dell'articolo 29 (Notifiche) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica»; e vi) il riferimento di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 6 dell'articolo 29 (Notifiche) all'«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti»; con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell'articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia della ulteriore notifica con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; vii) i riferimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36 (Efficacia della parte VI) all'«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto»; con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui al paragrafo 7 dell'articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; e viii) il riferimento di cui al paragrafo 3 dell'articolo 36 (Efficacia della parte VI) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco degli accordi»; ix) i riferimenti di cui al paragrafo 4 dell'articolo 36 (Efficacia della parte VI) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della riserva», alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica della sostituzione della riserva» e alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della obiezione alla riserva»; e x) il riferimento di cui al paragrafo 5 dell'articolo 36 (Efficacia della parte VI) alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica»; con riferimenti ai «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva
di cui al paragrafo 7 dell'articolo 35 (Efficacia) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della parte VI (Arbitrato) con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto».

b)

Una Parte che formula una riserva ai sensi del sottoparagrafo a) notifica la conferma del completamento delle sue procedure interne contemporaneamente al Depositario e alle altre Giurisdizioni contraenti.

c)

Se una o più Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto formulano una riserva ai sensi del presente paragrafo, la data dell'efficacia delle 4619

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disposizioni della Convenzione, del ritiro o della sostituzione di una riserva, di una ulteriore notifica con riferimento a tale Accordo fiscale coperto, o della parte VI (Arbitrato), è disciplinata dal presente paragrafo per tutte le Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto.

Art. 36

Efficacia della parte VI

1. Nonostante il paragrafo 9 dell'articolo 28 (Riserve), il paragrafo 6 dell'articolo 29 (Notifiche), e i paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 35 (Efficacia), con riferimento a due Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto, le disposizioni della parte VI (Arbitrato) hanno efficacia: a)

con riferimento ai casi sottoposti all'autorità competente di una Giurisdizione contraente (come indicato nel sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell'articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante), a decorrere dall'ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto; e

b)

con riferimento ai casi sottoposti all'autorità competente di una Giurisdizione contraente prima dell'ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto, alla data in cui entrambe le Giurisdizioni contraenti hanno notificato al Depositario di avere raggiunto un accordo amichevole ai sensi del paragrafo 10 dell'articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante), unitamente alle informazioni concernenti la data o le date in cui si considera che tali casi siano stati sottoposti all'autorità competente di una Giurisdizione contraente (come indicato nel sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell'articolo 19 (Arbitrato obbligatorio e vincolante) in base ai termini di tale accordo amichevole.

2. Una Parte si può riservare il diritto di applicare la parte VI (Arbitrato) a un caso sottoposto all'autorità competente di una Giurisdizione contraente prima dell'ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto, soltanto nella misura in cui le autorità competenti di entrambe le Giurisdizioni contraenti concordano che essa si applica a tale specifico caso.

3. Nel caso di un nuovo Accordo fiscale coperto derivante da un ampliamento ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 29 (Notifiche) dell'elenco degli accordi notificati ai sensi della clausola ii) del sottoparagrafo a) del paragrafo 1 dell'articolo 2 (Interpretazione dei termini), i riferimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all'«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto» sono sostituiti dai riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco degli accordi».

4. Il ritiro o la sostituzione di una riserva formulata ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 26 (Compatibilità), effettuati ai sensi del paragrafo 9 dell'articolo 28 (Riserve), o il ritiro di una obiezione ad una riserva formulata ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 28 (Riserve) che comporta l'applicazione della parte VI (Arbitrato) 4620

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tra due Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto, ha efficacia ai sensi dei sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo, salvo che i riferimenti all'«ultima delle date in cui in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto» siano sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della riserva», alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica della sostituzione della riserva», oppure alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della obiezione alla riserva».

5. Una ulteriore notifica effettuata ai sensi del sottoparagrafo p) del paragrafo 1 dell'articolo 29 (Notifiche) ha efficacia ai sensi dei sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 1, salvo che i riferimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all'«ultima delle date in cui in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto» siano sostituiti dai riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica».

Art. 37

Recesso

1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, recedere dalla presente Convenzione mediante una notifica inviata al Depositario.

2. Il recesso ai sensi del paragrafo 1 diviene efficace alla data di ricezione della notifica da parte del Depositario. Nei casi in cui la presente Convenzione sia entrata in vigore per tutte le Giurisdizioni contraenti di un Accordo fiscale coperto prima della data in cui il recesso di una Parte diviene efficace, tale Accordo fiscale coperto resta come modificato dalla presente Convenzione.

Art. 38

Relazione con i Protocolli

1. La presente Convenzione può essere integrata da uno o più protocolli.

2. Per diventare parte di un protocollo, uno Stato o una Giurisdizione deve essere altresì Parte della presente Convenzione.

3. Una Parte della presente Convenzione non è vincolata da un protocollo, se essa non è diventata parte del protocollo in conformità alle sue disposizioni.

Art. 39

Depositario

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico è il Depositario della presente Convenzione e di ogni protocollo ai sensi dell'articolo 38 (Relazione con i Protocolli).

2. Il Depositario notifica alle Parti e ai Firmatari entro un mese di calendario: a)

ciascuna firma ai sensi dell'articolo 27 (Firma e ratifica, accettazione o approvazione);

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b)

il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione o approvazione ai sensi dell'articolo 27 (Firma e ratifica, accettazione o approvazione);

c)

ciascuna riserva o ritiro o sostituzione di una riserva ai sensi dell'articolo 28 (Riserve);

d)

ciascuna notifica o ulteriore notifica ai sensi dell'articolo 29 (Notifiche);

e)

ciascuna proposta di emendamento alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 33 (Emendamenti);

f)

ciascun recesso dalla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 37 (Recesso); e

g)

qualsiasi altra comunicazione riguardante la presente Convenzione.

3. Il Depositario conserva gli elenchi accessibili al pubblico: a)

degli Accordi fiscali coperti;

b)

delle riserve formulate dalle Parti; e

c)

delle notifiche effettuate dalle Parti.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Parigi, il 24 novembre 2016, in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un'unica copia, depositata negli archivi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

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