18.045 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2017 del 1° giugno 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2017.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° giugno 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto concerne i trattati conclusi nel corso del 2017.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, ai quali essa ha aderito, nonché gli accordi applicabili provvisoriamente nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

Dall'anno scorso i resoconti dei singoli trattati sono strutturati in modo leggermente diverso ai fini di una presentazione compatta e più gradevole. Per le categorie che comprendono un grande numero di trattati, questi ultimi sono ora enumerati all'interno di una tabella che illustra, in modo relativamente succinto e per ogni base legale, i partner, il contenuto dei trattati, la loro data di conclusione e i loro costi. I riassunti di tutti gli altri trattati presentano, come nei rapporti degli anni precedenti, il loro contenuto, i motivi che hanno portato alla loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, la base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché le modalità di entrata in vigore e di denuncia. Come negli anni precedenti il rapporto contiene anche, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

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Indice Compendio

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Abbreviazioni

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Introduzione

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Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata 2.2 Credito quadro «Aiuto alla transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI» 2.3 Credito quadro Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo 2.4 Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario CSA 2.5 Credito quadro «Misure di promozione della pace e della sicurezza umana» 2.6 Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti 2.6.1 Accordo tra la Svizzera e la Spagna concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 21 marzo 2017 2.6.2 Accordo tra la Svizzera e la Slovenia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso l'11 dicembre 2017 2.6.3 Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 12 maggio 2017 2.7 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 2.7.1 Scambio di note del 2 e 3 marzo 2017 tra la Svizzera e il Sudafrica sull'autorizzazione all'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche e dei posti consolari dello Stato inviante, che sono ufficialmente accreditati nello Stato ospite, concluso il 3 marzo 2017 2.7.2 Accordo tra la Svizzera e l'Arabia Saudita relativo alla rappresentanza degli interessi sauditi in Iran da parte della Svizzera, concluso il 25 ottobre 2017 2.7.3 Accordo tra la Svizzera e l'Iran relativo alla rappresentanza degli interessi iraniani in Arabia Saudita da parte della Svizzera, concluso il 25 ottobre 2017

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Accordo tra la Svizzera e la Costa d'Avorio concernente un contributo relativo all'organizzazione degli VIII Giochi della Francofonia ad Abidjan dal 12 al 30 luglio 2017, concluso il 7 luglio 2017 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la fiscalità applicabile all'aeroporto di Basilea-Mulhouse (EAP), concluso il 23 marzo 2017 Protocollo d'intesa tra la Svizzera, la Nigeria e la IDA-BM relativo a rimpatrio, monitoraggio e gestione di valori patrimoniali di provenienza illecita e confiscati dalla Svizzera con l'obiettivo di rimpatrio in Nigeria concluso il 4 dicembre 2017 Nota relativa ai contributi della Svizzera, della Nigeria e della IDA-BM per l'attuazione del protocollo d'intesa relativo a rimpatrio, monitoraggio e gestione di valori patrimoniali di provenienza illecita e confiscati dalla Svizzera con l'obiettivo di rimpatrio in Nigeria concluso il 4 dicembre 2017 Due accordi bilaterali concernenti il riconoscimento dei certificati e dei programmi di formazione dei marittimi per il servizio a bordo di navi commerciali battenti bandiera svizzera, conclusi tra la Svizzera e la Polonia il 19 giugno 2017 e tra la Svizzera e il Myanmar il 20 giugno 2017 Accordo tra la Svizzera e il Senegal concernente un contributo al Simposio per il potenziamento delle capacità dei sistemi giudiziari africani, concluso il 18 maggio 2017 Accordo tra la Svizzera e il Togo relativo a un contributo all'organizzazione della 34esima Conferenza dei Ministri della Francofonia a Lomé, del 25 e 26 novembre 2017, concluso il 29 settembre 2017 Accordo tra la Svizzera e l'AIEA concernente un contributo volontario al Piano per la sicurezza nucleare 2014­2017, concluso il 15 dicembre 2016 Accordo tra la Svizzera e la Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH) ai fini di determinare lo statuto giuridico della ALIPH in Svizzera, concluso l'11 ottobre 2017 Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente un contributo finanziario alla BIRS, concluso l'11 maggio 2017 Accordo tra la Svizzera, la Francia e il CERN concernente l'assistenza reciproca tra i loro servizi nel quadro delle operazioni di soccorso, concluso l'8 dicembre 2016

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2.7.15 Accordo fra la Svizzera e la Segreteria CITES concernente un contributo per il finanziamento del CITES per l'anno 2018, concluso il 12 dicembre 2017 2.7.16 Accordo fra la Svizzera e l'OCSE concernente un contributo al progetto relativo al potenziamento dell'efficienza delle organizzazioni internazionali nei processi decisionali, concluso il 10 maggio 2017 2.7.17 Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo finanziario alla Delegazione permanente dell'OIF, concluso il 3 marzo 2017 2.7.18 Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo all'organizzazione della Conferenza delle donne della Francofonia a Bucarest in data 1­2 novembre 2017, concluso il 23 ottobre 2017 2.7.19 Accordo fra la Svizzera e l'OMM concernente la concessione di un contributo all'istituzione del Integrated Global Greenhouse Gas Information System (IG3IS) a Ginevra per il 2018­2012, concluso il 19 dicembre 2017 2.7.20 Accordo fra la Svizzera e la Direzione esecutiva antiterrorismo dell'ONU concernente il finanziamento di un progetto volto a migliorare il ruolo delle forze armate per reagire al terrorismo con il perseguimento penale come indicato dai principi dello Stato di diritto, concluso il 19 settembre 2017 2.7.21 Accordo fra la Svizzera e l'UNOG concernente un contributo al finanziamento di un posto di «Senior Mediation Officer» per il periodo 2017­2018, concluso il 30 marzo 2017 2.7.22 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale per la ripulitura di Jeyranchel in Azerbaigian, concluso il 21 dicembre 2017 2.7.23 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 18 dicembre 2017 2.7.24 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali in Serbia, concluso il 18 dicembre 2017

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2.7.25 Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina ­ fase II, concluso il 18 dicembre 2017 2.7.26 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente un contributo finanziario alla conferenza «Peace and Development Advisors», concluso il 24 novembre 2017 2.7.27 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente un contributo al cycle électoral de Madagascar (SACEM) (Soutien Au Cycle Electoral de Madagascar) per le elezioni presidenziali e parlamentari del 2018, concluso il 28 novembre 2017 2.7.28 Accordo fra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo alle attività del programma dell'UNESCO per la promozione della libertà di stampa e della sicurezza dei giornalisti, concluso il 14 dicembre 2017 2.7.29 Accordo fra la Svizzera e l'UNHCHR concernente un contributo al meccanismo internazionale, apartitico e indipendente per il sostegno alle indagini contro i responsabili dei gravi reati di diritto internazionale commessi da maggio 2011 in Siria e per il loro perseguimento penale, concluso il 20 marzo 2017 2.7.30 Accordo tra la Svizzera e l'UNHCHR concernente un contributo finanziario per il fondo fiduciario per il supporto tecnico alla promozione della partecipazione dei Paesi meno avanzati e dei piccoli Paesi insulari in sviluppo ai lavori del Consiglio dei diritti umani per il periodo 2017­2020, concluso il 7 dicembre 2017 2.7.31 Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2017, concluso il 21 ottobre 2017 2.7.32 Accordo tra la Svizzera e l'UNISDR concernente un contributo al canone di locazione per i locali dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2017­2020, concluso il 15 dicembre 2017 2.7.33 Accordo fra la Svizzera e l'UNITAR sul finanziamento di un corso di formazione per nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU, concluso l'8 agosto 2017 2.7.34 Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il seminario 2018 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 6 dicembre 2017 3630

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2.7.35 Accordo fra la Svizzera e l'Università delle Nazioni Unite concernente il finanziamento di uno studio di diritto comparato sul regime di sanzioni per rafforzare le garanzie processuali, concluso il 12 aprile 2017 2.7.36 Accordo di finanziamento tra la Svizzera e l'UNOOSA a Vienna concernente la concessione di un importo finalizzato al finanziamento della conferenza «Rafforzamento della cooperazione internazionale per la salute globale» organizzata congiuntamente dall'UNOOSA e dall'OMS a Ginevra dal 23 al 25 agosto 2017, concluso il 4 agosto 2017 2.7.37 Accordo tra la Svizzera e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD nel 2017, concluso il 6 marzo 2017 2.7.38 Accordo tra la Svizzera e l'UNSSC concernente un contributo finanziario per lo svolgimento di un incontro a porte chiuse nel settore del sistema finanziario delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 27 al 28 febbraio 2017, concluso il 27 febbraio 2017 2.7.39 Accordo fra la Svizzera e l'UNITAR riguardante un contributo finanziario per sostenere i costi della ristampa dell'opuscolo contenente le linee guida per il protocollo diplomatico a Ginevra, concluso il 28 aprile 2017 2.7.40 Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale 3

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Dipartimento federale dell'interno 3.1 Accordo di cooperazione culturale tra la Svizzera e la Cina, concluso il 16 gennaio 2017 3.2 Accordo tra la Svizzera e la Grecia concernente la compensazione tra l'Istituzione comune LAMal e l'Organizzazione nazionale per i servizi sanitari in Grecia (EOPYY), concluso il 15 novembre 2017 3.3 Accordo fra la Svizzera e il Messico sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali, concluso il 24 agosto 2017 3.4 Accordo di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e il Messico, concluso il 24 agosto 2017 3.5 Accordo tra la Svizzera e il Messico concernente le scuole svizzere biculturali, concluso il 25 agosto 2017

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Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1 Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e la Tunisia concernente lo stazionamento di un addetto di polizia svizzero in Tunisia, concluso il 6 febbraio 2017

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Accordo tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente l'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari, concluso il 31 ottobre 2017 Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein sul finanziamento congiunto di progetti nel quadro dei partenariati in materia di migrazione con i Balcani occidentali, concluso il 27 novembre 2017

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1 Cooperazione militare in materia di istruzione 5.1.1 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione in materia di rifornimento di carburante in volo, concluso l'11 luglio 2017 5.1.2 Accordo tra la Svizzera e la Danimarca sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare, concluso il 9 giugno 2017 5.1.3 Accordo tecnico tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente il programma sostenuto dalla NATO dei voli di prova in condizioni di visibilità limitata per elicotteri, concluso il 4 gennaio 2017 5.1.4 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente la partecipazione a un esercizio militare di sicurezza aerea, concluso il 16 novembre 2017 5.1.5 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente un'esercitazione in montagna con gli elicotteri in Svizzera, concluso il 27 novembre 2017 5.1.6 Accordo tecnico tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del Centro di lotta antincendio di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 23 febbraio 2017 5.1.7 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Polonia concernente la formazione di equipaggi di carri armati, concluso l'8 marzo 2017 5.1.8 Accordo tecnico tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la partecipazione all'esercizio «SCOTNIGHT 2017», concluso il 10 novembre 2017 5.1.9 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia per l'armamento e la tecnica di difesa concernente l'utilizzazione del poligono di tiro di Vidsel e la messa a disposizione del supporto del Paese ospite durante lo svolgimento dell'ISSYS Course 2017, concluso il 31 gennaio 2017 5.1.10 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia concernente la partecipazione all'esercitazione «ARCTIC CHALLENGE 2017», concluso il 19 maggio 2017

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5.1.11 Accordo tecnico tra Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Regno Unito, Italia, Norvegia, Paesi Bassi e Francia concernente il sostegno fornito dal Paese ospite per l'esercitazione NATO TIGER MEET 2017, concluso il 29 maggio 2017 Accordi per il promovimento della pace 5.2.1 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'UNOPS concernente la messa a disposizione di specialisti presso l'UNOPS in Tunisia, concluso l'11 maggio 2017 5.2.2 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'UNOPS concernente la messa a disposizione di specialisti negli Stati Uniti, concluso l'8 giugno 2017 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.3.1 Accordo d'applicazione tecnico n. 09 «CBRNE-Schutz» all'accordo del 9 luglio 2009 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione in materia di armamenti, concluso il 6 marzo 2017 5.3.2 Accordo tecnico n. 10 «EME- und HPEM-Wechselwirkungsuntersuchungen» all'accordo del 9 luglio 2009 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione in materia di armamenti, concluso il 23 gennaio 2017 5.3.3 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'Estonia concernente la cooperazione in materia di armamenti, concluso il 29 agosto 2017 5.3.4 Accordo tra la Svizzera e l'Estonia sullo scambio di informazioni classificate, concluso il 14 novembre 2017 5.3.5 «Data Exchange Annex DARPA-CHE-001» tra la Svizzera e gli Stati Uniti sulle tecnologie di assetto in ambito di robotica, concluso il 29 marzo 2017 5.3.6 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia concernente la Communication Security (COMSEC), concluso il 14 agosto 2017 5.3.7 Scambio di lettere del 22 febbraio/28 marzo 2017 tra la Svizzera e la Francia concernente il settore e le modalità d'allerta e/o di trasmissione di informazioni in caso di evento minore o di situazione incidentale nella centrale nucleare di Bugey o nelle centrali nucleari svizzere di Beznau, Gösgen, Leibstadt e Mühleberg 5.3.8 Accordo tecnico tra la Svizzera e il Regno Unito nel quadro della collaborazione in ambito di geodati e geoservizi, concluso il 5 luglio 2017

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Dipartimento federale delle finanze 6.1 Accordo tra la Svizzera e la Cina sul reciproco riconoscimento del programma per operatori economici autorizzati in Svizzera e del programma «Enterprise Credit Management» in Cina, concluso il 16 gennaio 2017 6.2 Accordo di cooperazione tra Svizzera e Cina, concluso l'8 agosto 2017 6.3 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo al controllo in corso di viaggio sulla tratta Mendrisio­Varese, concluso il 14 marzo 2017 6.4 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'interpretazione dell'articolo 19 paragrafo 2 della Convenzione del 10 luglio 2015 tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 7 aprile 2017 6.5 Accordo secondo l'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione del 19 gennaio 1971 tra la Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio 2010 a Berna, concluso il 30 gennaio 2017 6.6 Accordo tra la Svizzera e la Turchia sulla certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione del 18 giugno 2010 tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, concluso il 30 marzo 2017 6.7 Scambio di lettere tra la Svizzera e Maurizio sull'applicabilità della Convenzione sull'assistenza amministrativa a periodi fiscali antecedenti, concluso il 28 dicembre 2017 6.8 Scambio di lettere tra la Svizzera e la Nuova Zelanda sull'applicabilità della Convenzione sull'assistenza amministrativa a periodi fiscali antecedenti, concluso il 15 dicembre 2017 6.9 Scambio di lettere tra la Svizzera e il Sudafrica sull'applicabilità della Convenzione sull'assistenza amministrativa a periodi fiscali antecedenti, concluso il 7 dicembre 2017 6.10 Accordo congiunto tra la Svizzera e l'India ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal suo Protocollo di modifica, concernente la data dalla quale è applicabile lo scambio di informazioni secondo l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, concluso il 21 dicembre 2017

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6.11 Scambio di lettere tra la Svizzera e il Costa Rica sull'applicabilità della Convenzione sull'assistenza amministrativa a periodi fiscali antecedenti, concluso il 6 dicembre 2017 6.12 Scambio di note tra la Svizzera e la Svezia relativo all'applicazione della Convenzione del 7 maggio 1965 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza concernente la conferma della qualità di istituzione di previdenza, concluso il 15 dicembre 2017 7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 2009 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 2014 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata 7.2 Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI 7.3 Credito quadro Provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo 7.4 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.4.1 Accordo bilaterale Eurostars-2 tra la Svizzera e il Segretariato di EUREKA, concluso il 5 settembre 2017 7.4.2 Accordo tra la Svizzera e l'Associazione internazionale AAL, concluso il 7 settembre 2017 7.4.3 Accordo tra la Svizzera e l'Istituto universitario europeo relativo alla cattedra di studi svizzera, concluso il 12 ottobre 2017 7.4.4 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al programma di lavoro pluriennale della Commissione per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, concluso il 30 ottobre 2017 7.4.5 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'Agenda globale per la produzione animale sostenibile, concluso il 15 dicembre 2016 7.4.6 Accordo tra la Svizzera e il Fondo mondiale per la diversità delle colture concernente una donazione al «Food Forever Initiative-Livestock Consultancy», concluso il 19 ottobre 2017

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Dichiarazione di cooperazione congiunta tra gli Stati dell'AELS e la Nigeria, conclusa il 12 dicembre 2017 7.4.8 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al fondo fiduciario di donatori del progetto «Sostegno agli investimenti responsabili nell'agricoltura e nei sistemi alimentari», concluso l'11 dicembre 2017 7.4.9 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al fondo fiduciario speciale del progetto «Sostegno mondiale alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali», concluso l'11 dicembre 2017 7.4.10 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al fondo di condivisione dei benefici del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, concluso l'11 dicembre 2017 7.4.11 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al progetto «Elaborazione di una carta mondiale del carbonio organico nel suolo e organizzazione di un simposio globale sul carbonio organico nel suolo», concluso il 16 dicembre 2016 8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione 8.1 Convenzione tra la Svizzera e l'Austria sulla cooperazione delle autorità nazionali di sorveglianza dei servizi di controllo della navigazione aerea per l'istituzione del cielo unico europeo, conclusa il 19 gennaio 2017 8.2 Convenzione tra le amministrazioni dell'Italia e della Svizzera concernente la pianificazione e l'utilizzazione delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi di terra destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenza 791.0 ­ 821.0 MHz / 832.0 ­ 862.0 MHz 880.2 ­ 960.2 MHz 1427.0 ­ 1518.0 MHz 1715.0 ­ 1785 MHz / 1810.0 ­ 1880.0 MHz 1920.0 ­ 1980.0 MHz / 2110.0 ­ 2170.0 MHz 2570.0 ­ 2600.0 MHz TDD 2510.0 ­ 2570 MHz FDD / 2630.0 ­ 2690.0 MHz FDD, conclusa l'11 ottobre 2017 8.3 Accordo di coordinamento tra le amministrazioni dell'Italia e della Svizzera concernente un piano riveduto delle frequenze per la televisione terrestre nella banda di frequenza 470­694 MHz, concluso il 10 ottobre 2017 8.4 Accordo tra le amministrazioni della Svizzera e della Francia concernente il coordinamento delle frequenze per la televisione terrestre nella banda di frequenza 470­694 MHz, concluso il 21 giugno 2017

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8.11

8.12 8.13

Accordo concernente il coordinamento delle frequenze tra le amministrazioni della Svizzera e della Francia per la radiodiffusione digitale terrestre nelle bande IV e V, concluso il 21 giugno 2017 Convenzione di coordinamento tra le amministrazioni della Germania, dell'Austria e della Svizzera concernente i coordinamenti GE06 per il T-DAB nella banda VHF III presso l'ubicazione di trasmissione di Bregenz Pfänder, conclusa il 27 luglio 2017 Convenzione tra le amministrazioni della Germania, del Liechtenstein, dell'Austria e della Svizzera concernente l'utilizzazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 1427­1518 MHz, conclusa il 20 settembre 2017 Convenzione tra le amministrazioni del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 790­862 MHz, conclusa il 22 novembre 2017 Convenzione tra le amministrazioni del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenza 1920­1980 / 2110­2170 MHz, conclusa il 22 novembre 2017 Convenzione tra le amministrazioni del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 2500­2690 MHz, conclusa il 22 novembre 2017 Accordo tra le amministrazioni dell'Austria, della Germania, della Svizzera e del Liechtenstein concernente il nuovo piano delle frequenze DTT 470­694 MHz, concluso il 15 dicembre 2017 Atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (CMR-15) riunitasi a Ginevra dal 2 al 27 novembre 2015 Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente il rimborso dei costi della Direzione generale dell'aviazione civile francese nel settore svizzero dell'aeroporto Basilea-Mulhouse, conclusa il 16 febbraio 2017

3796

3797

3798

3799

3800

3801

3802 3803

3804

3637

FF 2018

8.14 Accordo tra la Svizzera e la Namibia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 26 febbraio 2016 8.15 Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'esecuzione dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione e l'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva sul territorio del Principato del Liechtenstein, conclusa il 20 dicembre 2017 9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e gli altri accordi associati 9.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1953 relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, concluso il 12 gennaio 2017 9.2 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/372 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 28 marzo 2017 9.3 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/371 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 28 marzo 2017 9.4 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/458 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne, concluso il 6 aprile 2017 9.5 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/850 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 7 giugno 2017 9.6 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/1370 che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti, concluso il 17 agosto 2017

3638

3805

3806

3807

3809

3810

3811

3812

3813

3814

FF 2018

9.7

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 5853 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare in Australia, Bangladesh, Etiopia, Sudafrica, Thailandia e Zambia, concluso il 25 settembre 2017 9.8 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione (UE) 2017/1908 relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il VIS in Bulgaria e in Romania, concluso il 16 novembre 2017 9.9 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/1954 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, concluso il 13 dicembre 2017 9.10 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Ceca concernente l'esecuzione dell'Accordo di associazione a Schengen ­ accesso alle impronte digitali nei passaporti, nei documenti di viaggio per stranieri e nei permessi di soggiorno, concluso il 6 febbraio 2017 9.11 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione (UE) 2017/733 sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen in Croazia, concluso il 22 maggio 2017 9.12 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1528 che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il SIS II, concluso il 29 settembre 2017 10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 10.1 Dipartimento federale degli affari esteri 10.2 Dipartimento federale dell'interno 10.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 10.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 10.5 Dipartimento federale delle finanze 10.6 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 10.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

3815

3816

3817

3818

3819

3820 3821 3821 3851 3852 3853 3855 3856 3870

3639

FF 2018

Abbreviazioni AAS

ACNUR ADD

AELS AIEA ASEAN BERS BIRS BM CE CEE CERN CICR CPI CSI DATEC DDIP DDPS DFAE DFGP DFI DSC FAO FISA

3640

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen; RS 0.362.31) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordo di associazione a Dublino; RS 0.142.392.68) Associazione europea di libero scambio Agenzia internazionale per l'energia atomica Associazione delle Nazioni dell'Asia Sudorientale(Association of Southeast Asian Nations) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development IBRD) Banca mondiale Comunità europea Comunità economica europea Organizzazione europea per la ricerca nucleare Comitato Internazionale della Croce Rossa Corte penale internazionale Comunità degli Stati indipendenti Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Direzione del diritto internazionale pubblico Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno Direzione dello sviluppo e della cooperazione Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agricultural Organisation of the United Nations) Fondo internazionale di sviluppo agricolo

FF 2018

FISCR FMI IDA IGAD IMO LAgr LCStr LD LFSP LM LNA LOGA LOTC LPRI LRTV LSO LStr LTC LUC NATO OCHA OCSE OD OEV

Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) Fondo monetario internazionale Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association) Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Intergovernmental Authority on Development) Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation) Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0) Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS 923.0) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10) Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1) Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS 784.40) Legge federale del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12) Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20) Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10) Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (RS 360) Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (North Atlantic Treaty Organisation) Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Organisation for Economic Co-Operation and Development) Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01) Ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204)

3641

FF 2018

OGC OHCHR OIF OIL OIM OMC OMM OMS OMT ONG ONU OPCW OSA OSCE PAM PMI PNUS SECO SEFRI SFI UE UIT UN DESA UNAIDS UNCCD UNCTAD UNDPA UNDPKO UNESCO

3642

Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (RS 784.102.1) Ufficio dell'Alto commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) Organizzazione internazionale della francofonia Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation) Organizzazione internazionale per le migrazioni Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organisation) Organizzazione meteorologica mondiale Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organisation) Organizzazione mondiale del turismo Organizzazione non governativa Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations Organization) Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) Organizzazione degli Stati Americani Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Programma alimentare mondiale (World Food Programme) Piccole e medie imprese Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (United Nations Development Programme) Segreteria di Stato dell'economia Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali Unione europea Unione internazionale delle telecomunicazioni Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (United Nations Department of Economic and Social affairs) Programma delle Nazioni Unite per l'HIV/Aids Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (United Nations to Combat Desertification) Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (United Nations Conference on Trade and Development) Dipartimento degli affari politici delle Nazioni Unite (United Nations Department of Political Affairs) Dipartimento delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace (United Nations Department of Peacekeeping Operations) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)

FF 2018

UNFPA UNHCHR UNICEF UNIDIR UNIDO UNISDR UNITAR UNODA UNOG UNOOSA UNOPS UNRISD UNRWA

Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (United Nations Population Fund) Alto commissariato dell'ONU per i diritti dell'uomo (United Nations High Commissioner for Human Rights) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Children's Fund) Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (United Nations Institute for Disarmament Research) Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organisation) Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei disastri (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (United Nations Institute for Training and Research) Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office of Disarmament Affairs) Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra atmosferico (United Nations Office for Outer Space Affairs) Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti (United Nations Office for Project Services) Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (United Nations Research Institute for Social Development) Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

3643

FF 2018

Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto menziona gli accordi conclusi nel 2017 che non sottostanno all'approvazione delle Camere federali e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto menziona inoltre, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati quali le commissioni miste ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal nostro Collegio, da un dipartimento, da un aggruppamento o da un ufficio nella propria competenza.

I trattati conclusi in copia in ambiti importanti (p. es. cooperazione allo sviluppo, cooperazione militare) sono classificati per tema e preceduti da un'introduzione che illustra il contesto politico in cui si iscrivono i trattati in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Nel presente rapporto figurano inoltre gli sviluppi dell'acquis di Schengen che abbiamo approvato in quanto trattati. Al fine di agevolare la lettura, sono classificati in un capitolo specifico.

Il rapporto del 24 maggio 20172 sui trattati internazionali conclusi nel 2016 non ha sollevato, nella sua discussione in Parlamento, alcuna critica sul suo contenuto.

Alcune obiezioni al volume del rapporto in merito alla stesura del 2015 ci hanno spinto a migliorare già lo scorso anno la chiarezza dell'esposizione modificandola leggermente. La nuova impostazione si è rivelata soddisfacente ed è stata dunque mantenuta. Per le categorie che riuniscono un grande numero di trattati di natura assai tecnica, questi ultimi sono ora enumerati all'interno di una tabella che ne illustra, in modo relativamente succinto, i partner,
il contenuto, la data di conclusione e i costi, senza particolare menzione dei motivi che hanno portato alla loro conclusione, né delle modalità di entrata in vigore e di denuncia.

1 2

RS 172.010 FF 2017 3903

3644

FF 2018

La seguente tabella illustra l'evoluzione quantitativa dei trattati, suddivisi secondo i capitoli del rapporto: Capitolo

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Trattati del DFAE Coesione 2 Cooperazione con i Paesi dell'Est 31 Cooperazione con i Paesi del Sud 150 Aiuto umanitario 110 Promozione civile della pace e 55 sicurezza umana Accordi concernenti la rappresen12 tanza nella procedura di rilascio dei visti Altri trattati internazionali del DFAE 31 Trattati del DFI 3 Trattati del DFGP 10 Trattati del DDPS 27 Trattati del DFF 3 Trattati del DEFR Coesione 15 Cooperazione con i Paesi dell'Est 7 Cooperazione con i Paesi del Sud 44 Altri trattati del DEFR 5 Trattati del DATEC 15 Schengen e Dublino/Eurodac 6

2.6 2.7 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9 Totale

3 4

2015

526

2016

2017

0 23 (5)3 128 (6) 91 (3) 57 (2)

8 33 (3)4 149 (7) 104 (3) 64 (5)

6

3

34 4 18 18 14

45 (2) 5 3 21 12

2 9 28 7 13 9

4 14 38 (3) 11 (2) 15 (1) 12

461

541

Le cifre tra parentesi indicano gli accordi del 2015 che non è stato possibile considerare nel rapporto del 2015 e che sono ora conteggiati nelle cifre del 2016.

Le cifre tra parentesi indicano gli accordi del 2016 integrati in quelle del 2017 e che non sono stati conteggiati nel rapporto 2015.

3645

FF 2018

Modifiche di trattati 10.1

DFAE

10.2

DFI

5

2

0

10.3

DFGP

7

7

3

10.4

DDPS

3

2

6

10.5

DFF

1

6

4

10.6

DEFR

97

107

78 (9)

10.7

DATEC

18

19

23 (2)

346

352

Totale

215

209 (11)

177 (7)

291

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare, per ogni trattato e per ogni emendamento di trattato concluso, se rientrano effettivamente nella nostra competenza. Qualora ritenga che, in virtù della legge, detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricarci, mediante una mozione, di sottoporglielo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il nostro Collegio ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore. L'approvazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato, il nostro Collegio deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: 1)

tabelle indipendenti per le categorie che comprendono un grande numero di trattati, raggruppate in funzione della base legale, che illustrano, in modo relativamente succinto, i partner, il contenuto, la data di conclusione e i costi; e

2)

per le altre categorie, secondo la struttura seguente:

A.

Contenuto: breve presentazione del contenuto del trattato.

B.

Motivi: esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.

C.

Conseguenze finanziarie: indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

3646

FF 2018

D.

Base legale: indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, del dipartimento, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

E.

Entrata in vigore e modalità di denuncia: indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia. Eventuale indicazione relativa a una pubblicazione a posteriori del trattato nel caso in cui, per ragioni legate alle scadenze, non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dell'anno precedente.

3647

FF 2018

2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Messaggio del 28 maggio 20145 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata Introduzione

Il contributo svizzero a favore della Croazia per ridurre le disparità economiche e sociali si inserisce nell'obiettivo più generale di ridurre le disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata. Analogamente al contributo all'allargamento, quello a favore della Croazia è un contributo versato autonomamente dalla Svizzera.

I mezzi sono impiegati in quattro settori: (i) sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme, (ii) ambiente e infrastrutture, (iii) promozione del settore privato, e (iv) sviluppo umano e sociale. Oltre alle priorità tematiche, in programmi selezionati viene circoscritto geograficamente l'impiego, facendo confluire le risorse in regioni con carenze strutturali o devastate dalla guerra. Svariati strumenti sono a disposizione, nello specifico contributi di finanziamento a progetti e programmi, fondi per progetti di organizzazioni non governative e progetti di partenariato e assistenza tecnica. Lo scopo della collaborazione è sostenere gli sforzi compiuti dal Governo e dagli attori della società civile e del settore privato al fine di permettere lo sviluppo del settore economico in Croazia.

5

FF 2014 3525

3648

FF 2018

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20166 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

1.

Croazia

Promozione delle nuove leve 03.05.2017 scientifiche in Croazia grazie a misure per migliorare le condizioni quadro

4 milioni di franchi

2.

Croazia

Modernizzazione della formazione professionale grazie a misure per migliorare i programmi di formazione

03.05.2017

2 milioni di franchi

3.

Croazia

Sostegno a PMI croate che intendono partecipare al programma internazionale di promozione «Eurostars»

30.05.2017

1 milione di franchi

4.

Croazia

Misure per accelerare lo sminamen- 30.05.2017 to e migliorare la reintegrazione sociale delle vittime delle mine

3 milioni di franchi

5.

Croazia

Fondo per rafforzare la società 30.05.2017 civile grazie al sostegno a progetti di partenariato tra le organizzazioni croate e quelle svizzere

2 milioni di franchi

6.

Croazia

Fondo ONG per promuovere le conoscenze dei bambini e dei giovani nel campo dello sviluppo sostenibile

30.05.2017

4,8 milioni di franchi

7.

Croazia

Fondo tecnico per sostenere le autorità croate nell'attuazione del contributo svizzero all'allargamento

30.05.2017

450 000 franchi

8.

Croazia

Collaborazione tra istituti di ricerca 10.07.2017 svizzeri e croati per svolgere progetti di ricerca di scienze naturali e sociali

6

Data di conclusione

Costi

4 milioni di franchi

RS 974.1

3649

FF 2018

2.2

Credito quadro «Aiuto alla transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI» 7 Introduzione

La cooperazione alla transizione sostiene gli Stati dell'Europa dell'Est nel loro cammino verso sistemi imperniati sulla democrazia e sull'economia di mercato. Si tratta dei seguenti Paesi: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Serbia, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Ucraina, Moldavia e le regioni del Caucaso meridionale (Georgia, Armenia, Azerbaigian). Tutti questi Paesi provengono da un passato comunista. L'obiettivo della transizione si riferisce a questa circostanza nonché al cambiamento sociale ed economico perseguito dopo la caduta del Muro di Berlino. La volontà degli Stati di attuare riforme è un presupposto importante. Il sostegno alle riforme dev'essere funzionale alle capacità dei Paesi e attivare le forme di aiuto più adatte a tal fine. In questo contesto la cooperazione con le organizzazioni multilaterali acquista maggior peso. La cooperazione alla transizione intensificherà gli sforzi nella lotta alla corruzione. La cooperazione alla transizione si concentra su vari temi. La SECO e la DSC si occupano di 1) governance (incluso lo Stato di diritto), istituzioni e decentramento, 2) lavoro e sviluppo economico, 3) infrastruttura, cambiamento climatico e risorse idriche, 4) sanità (solo DSC).

L'attuazione include sempre il contributo per la riduzione delle cause di conflitto e, per quanto possibile, quello per gestire le sfide legate alla migrazione.

7

FF 2016 2005

3650

FF 2018

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20168 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

1.

Albania

Progetto di promozione di competenze rilevanti per il mercato del lavoro, fase 1, 2015­2019

31.03.2017

6,3 milioni di franchi

2.

Albania

Programma di sviluppo regionale, fase 3, 2017­2018

31.03.2017

3,44 milioni di franchi

3.

Kirghizistan

Responsabilità nella gestione dei fiumi transfrontalieri Chu e Talas

16.12.2016

2,3 milioni di franchi

4.

Kirghizistan

Contributo al progetto di riforma della formazione medica

04.07.2017

3,2 milioni di franchi

5.

Kirghizistan

Contributo al progetto di gestione dei rifiuti e di lotta alle infezioni negli ospedali

04.07.2017

1,62 milioni di franchi

6.

Kosovo

Rafforzamento delle autorità di migrazione

21.02.2017

900 000 franchi

7.

Kosovo

Promozione dell'occupazione giovanile, fase 2

21.04.2017

5,9 milioni di franchi

8.

Kosovo

Promozione dell'occupazione nel settore privato, fase 2

13.12.2017

7,28 milioni di franchi

9.

Macedonia

Progetto per uno sviluppo regionale sostenibile, inclusivo ed equilibrato, fase 1

10.11.2017

3,68 milioni di franchi

10.

Macedonia

Contributo al gabinetto del viceprimoministro per le questioni economiche per l'attuazione del progetto di sviluppo regionale sostenibile, inclusivo ed equilibrato, fase 1

20.12.2017

780 023 franchi

11.

Macedonia

Contributo al ministero dell'autogestione locale per l'attuazione del progetto di sviluppo regionale sostenibile, inclusivo ed equilibrato, fase 1

20.12.2017

2,54 milioni di franchi

12.

Moldavia

Attuazione del progetto di riduzione delle conseguenze dovute a malattie non trasmissibili, fase 1

16.01.2017

4,43 milioni di franchi

8

RS 974.1

3651

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

13.

Serbia

Attuazione della terza fase dei progetti di promozione del settore privato nelle regioni del sudoccidentali e meridionali della Serbia

16.05.2017

10 milioni di franchi

14.

Tagikistan

Progetto di promozione dell'assistenza sanitaria di base

08.09.2017

4,2 milioni di franchi

15.

BIRS

Sostegno a riforme e governance nel settore sanitario in Ucraina

07.12.2016

2,6 milioni di franchi

16.

BIRS

Restituzione al BIRS per il secondo 27.07.2017 finanziamento di attività nel settore sanitario

150 000 dollari americani

17.

Regional Cooperation Council, RCC

Contributo al budget della segreteria

16.03.2017

150 000 euro

18.

Consiglio d'Europa

Rafforzamento delle strutture governative locali in Albania, fase 3

28.07.2017

718 182 euro

19.

Consiglio d'Europa

Finanziamento del progetto di rete delle scuole di studi politici

01.08.2017

30 000 franchi

20.

FAO

Sostegno all'introduzione di sistemi di identificazione e tracciabilità di animali in Georgia

16.11.2016

5,335 milioni di franchi

21.

International Management Group

Attuazione del progetto di promozione comunale dell'economia nella Serbia orientale, fase 2

26.05.2017

5,9 milioni di franchi

22.

UN Women

Contributo al progetto di consolidamento dell'organo di coordinamento della parità in Serbia

03.05.2017

130 000 dollari americani

23.

UN Women

Partenariato di rafforzamento del potere economico delle donne nel Caucaso meridionale

03.11.2017

355 644 dollari americani

24.

OSCE

Sostegno ad una piattaforma nazio- 21.06.2017 nale di dialogo sulle violazioni dei diritti umani dell'ex regime comunista in Albania, fase 2

45 544 euro

25.

OSCE

Contributo all'accademia OSCE a Bischkek

13.12.2017

430 000 franchi

26.

PNUS

Miglioramento duraturo delle 16.02.2017 condizioni di vita e della sicurezza alimentare per mezzo di uno sfruttamento idrico più efficiente nelle regioni colpite dalla catastrofe del Mare di Aral

120 000 dollari americani

3652

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

27.

PNUS

Contributo all'attuazione del progetto di uno sviluppo integrato locale in Bosnia ed Erzegovina, fase 3

27.02.2017

5,06 milioni di dollari americani

28.

PNUS

Fondo di coerenza dell'ONU per l'Albania

31.05.2017

8 milioni di franchi

29.

PNUS

Contributo all'attuazione del 24.07.2017 progetto di creazione di opportunità di guadagno per tutti in Macedonia

300 000 dollari americani

30.

PNUS

Contributo all'attuazione del progetto di sostegno alle misure contro la corruzione nel Kosovo

2,2 milioni di Euro

31.

PNUS

Contributo all'attuazione del 20.11.2017 progetto delle misure per migliorare la protezione dalle inondazioni in Macedonia, fase 1

3,25 milioni di dollari americani

32.

PNUS

Promozione dello sviluppo regionale e locale in Georgia

11.12.2017

3,531 milioni di franchi

33.

UNOPS

Promozione della governance e dell'inclusione sociale per lo sviluppo comunale in Serbia

12.12.2017

6,9 milioni di dollari americani

27.09.2017

3653

FF 2018

2.3

Credito quadro Cooperazione tecnica e aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo9 Introduzione

L'obiettivo ultimo della cooperazione internazionale della Svizzera è uno sviluppo globale sostenibile, che consenta di ridurre la povertà e i rischi globali. Il settore Cooperazione allo sviluppo della DSC concentra le sue attività sulle regioni più povere in Africa, Asia, America latina e in Medio Oriente. Sostiene l'impegno dei Paesi poveri e fragili e della relativa popolazione nell'affrontare i problemi di povertà e di sviluppo avvalendosi dei suoi diversi strumenti complementari di politica estera («Whole of Government Approach»). Questo impegno in contesti fragili viene intensificato poiché è necessario superare e prevenire conflitti o crisi in modo da stabilizzare gli Stati e le regioni a lungo termine e garantirne lo sviluppo. I programmi di sviluppo realizzati dalla DSC si concentrano sui temi seguenti: 1. trasformazione dei conflitti e resistenza alle crisi, 2. sanità, 3. risorse idriche, 4. istruzione elementare e formazione professionale, 5. agricoltura e sicurezza alimentare, 6. settore privato e servizi finanziari, 7. riforma dello Stato, amministrazione locale e partecipazione dei cittadini, 8. mutamenti climatici, 9. migrazione.

Governance e disparità tra i sessi vengono affrontati in tutti i programmi in modo trasversale. Con programmi globali tematici si intende contribuire in modo mirato a ridurre i rischi globali. La Svizzera partecipa inoltre al finanziamento di organizzazioni multilaterali per lo sviluppo che promuovono al meglio i suoi obiettivi e interessi nella lotta alla povertà e all'ingiustizia nei Paesi in sviluppo e si impegna attivamente in seno agli organi direttivi e di vigilanza di tali organizzazioni.

9

FF 2016 2005

3654

FF 2018

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197610 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

1.

Benin

Contributo all'attuazione di misure decentramento e governance locale per mezzo delle strutture tecniche dei ministeri responsabili del decentramento, dello stato civile e del contesto di vita

06.06.2017

1,26 milioni di franchi

2.

Benin

Programma di sostegno alla governance e al decentramento locali

13.07.2017

6,8 milioni di franchi

3.

Bolivia

Sostegno a innovazioni nell'agricoltura e nella selvicoltura

16.02.2017

5,7 milioni di franchi

4.

Burkina Faso

Programma di sostegno all'introduzione delle lingue nazionali nel parlamento del Burkina Faso

05.01.2017

135 000 franchi

5.

Burkina Faso

Programma di sostegno alla forma- 27.04.2017 zione di base

12 milioni di franchi

6.

Burkina Faso

Programma di sostegno alla forma- 27.04.2017 zione professionale e all'apprendistato

9 milioni di franchi

7.

Burkina Faso

Esecuzione del programma per un migliore sfruttamento dei prodotti forestali diversi dal legname

01.06.2017

4,3 milioni di franchi

8.

Burundi

Misure per migliorare le basi vitali della popolazione con la promozione dell'occupazione e con migliori condizioni di lavoro dei produttori di materiale edile

29.07.2017

1,8 milioni di franchi

9.

Burundi

Promozione dell'occupazione e 29.07.2017 del reddito per mezzo dell'accesso ad una migliore formazione professionale

3 milioni di franchi

10.

Repubblica democratica del Congo

Accordo quadro sulla coopera24.10.2017 zione internazionale. Miglioramento delle condizioni economiche e sociali11

­

11.

Repubblica democratica del Congo

Programma di sostegno al sistema 22.12.2017 8,5 milioni di sanitario in otto zone sanitarie franchi della provincia meridionale Kivu Programm zur Unterstützung des Gesundheitssystems (PASS

10 11

RS 974.0 RS 0.974.227.3

3655

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

12.

Haiti

Ricostruzione dopo l'uragano Matthew nella regione meridionale rilanciando l'agricoltura, il controllo della qualità dell'acqua e il ripristino delle capacità dei comuni

07.12.2017

499 516 dollari americani

13.

Honduras

Sostegno alla polizia honduregna nella formazione e nella prevenzione della violenza

07.12.2016

5,4 milioni di dollari americani

14.

Honduras

Sostegno alle organizzazioni per 29.06.2017 i diritti dell'uomo e le «thinktanks» negli audit sociali aziendali

3,6 milioni di dollari americani

15.

Honduras

Migliorare la gestione nel settore idrico con la partecipazione di svariati attori nel golfo di Fonseca

06.12.2017

8,05 milioni di dollari americani

16.

Irlanda

Meccanismo comune di monitoraggio e di verifica in Mozambico

13.11.2017

100 000 euro

17.

Giordania

Risanamento di scuole pubbliche per potervi accogliere i figli di profughi siriani, fase 4

22.08.2016

1,955 milioni di franchi

18.

Kenia

Sostegno all'allevamento di bestiame in zone aride e semiaride dei distretti amministrativi

02.06.2017

429 606 franchi

19.

Laos

Sostegno alla riforma delle scuole di agricoltura e selvicoltura, fase 3

23.02.2017

4,889 milioni di franchi

20.

Laos

Iniziativa per la conservazione della biodiversità

15.05.2017

5,1 milioni di dollari americani

21.

Laos

Progetto di un servizio di consulenza agricolo per l'altopiano, seconda fase progettuale

14.12.2017

7,195 milioni di franchi

22.

Mali

Progetto di realizzazione di un moderno sistema di archiviazione per il Governo

29.12.2016

199 000 franchi

23.

Mali

Programma di sostegno all'allevamento di animali

15.11.2017

6 milioni di franchi

24.

Mongolia

Progetto per migliorare il sostentamento delle economie familiari di pastori

11.01.2017

7 milioni di franchi

25.

Mongolia

Misure per migliorare la qualità di servizi assistenziali e di protezione

06.04.2017

22 448 franchi

26.

Mongolia

Contributo per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro in comunità minerarie artigianali

06.04.2017

41 000 franchi

3656

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

27.

Mongolia

Contributo per ampliare le capacità 13.04.2017 degli attori istituzionali della catena di fornitura dell'oro

11 759 franchi

28.

Mongolia

Contributo per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro in comunità minerarie artigianali

12 710 franchi

29.

Mongolia

Contributo per promuovere la 17.04.2017 piccola industria mineraria e modulare le misure di cofinanziamento per il risanamento di aree degradate nel distretto di Tuv

5986 franchi

30.

Mongolia

Ottimizzazione delle misure nella piccola industria mineraria sostenibile e promozione di risanamenti cofinanziati ed economici nel distretto di Bayankhongor

21.04.2017

14 851 franchi

31.

Mongolia

Contributo per promuovere la piccola industria mineraria sostenibile e modulare le misure cofinanziate per il risanamento di aree degradate nel distretto di BayanUlgii

21.04.2017

3403 franchi

32.

Mongolia

Contributo per promuovere la 21.04.2017 piccola industria mineraria sostenibile e modulare le misure cofinanziate per il risanamento di aree degradate nel distretto di Dundgobi

4100 franchi

33.

Mongolia

Contributo per promuovere la piccola industria mineraria sostenibile e modulare le misure cofinanziate per il risanamento di aree degradate nel distretto di Umnugobi

21.04.2017

6642 franchi

34.

Mongolia

Contributo per promuovere la piccola industria mineraria sostenibile e modulare le misure cofinanziate per il risanamento di aree degradate nel distretto di Khentii

21.04.2017

5740 franchi

35.

Mongolia

Contributo per promuovere la piccola industria mineraria sostenibile e modulare le misure cofinanziate per il risanamento di aree degradate nel distretto di Bulgan

26.04.2017

4059 franchi

17.04.2017

Costi

3657

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

36.

Mongolia

Contributo per promuovere la piccola industria mineraria sostenibile e modulare le misure cofinanziate per il risanamento di aree degradate nel distretto di Uvurkhangai

26.04.2017

4100 franchi

37.

Mongolia

Contributo per promuovere la piccola industria mineraria sostenibile e modulare le misure cofinanziate per il risanamento di aree degradate nel distretto di Gobi-Altai

26.04.2017

14 350 franchi

38.

Mongolia

Contributo per promuovere la piccola industria mineraria sostenibile e modulare le misure cofinanziate per il risanamento di aree degradate nel distretto di Selenge

26.04.2017

11 398 franchi

39.

Mongolia

Contributo per promuovere la piccola industria mineraria sostenibile e modulare le misure cofinanziate per il risanamento di aree degradate nel distretto di Khovd

27.04.2017

10 988 franchi

40.

Mongolia

Contributo per promuovere la piccola industria mineraria sostenibile e modulare le misure cofinanziate per il risanamento di aree degradate nel distretto di Uvs

27.04.2017

16 810 franchi

41.

Mongolia

Ottimizzazione delle misure nella piccola industria mineraria sostenibile e promozione di risanamenti cofinanziati ed economici nel distretto di Darkhan-Uui

19.05.2017

5529 franchi

42.

Mongolia

Misure per migliorare la salute sul posto di lavoro in comuni minerari e nel piccolo artigianato minerario

24.05.2017

24 094 franchi

43.

Mongolia

Misure per migliorare la responsabilità ambientale nella piccola industria mineraria

24.05.2017

25 674 franchi

44.

Mongolia

Sostegno all'istituzionalizzazione di una piccola industria mineraria sostenibile

15.06.2017

94 798 franchi

45.

Mongolia

Sostegno all'impegno dei cittadini 08.05.2017 nell'ambito del programma di governance e decentramento, fase 2

394 991 franchi

46.

Mongolia

Contributo per migliorare le capacità di ricerca e salvataggio in zone urbane

258 206 franchi

3658

23.08.2017

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

47.

Mozambico

Sostegno al settore sanitario per mezzo di un meccanismo comune di finanziamento

18.08.2017

8,1 milioni di franchi

48.

Mozambico

Finanziamento delle attività di realizzazione del progetto di promozione della salute nella provincia di Cabo Delgado

28.08.2017

3,557 milioni di franchi

49.

Nicaragua

Progetto di promozione della trasparenza sull'uso dei fondi pubblici in 23 comuni

12.12.2016

475 000 dollari americani

50.

Nicaragua

Programma di formazione professionale per giovani

29.05.2017

3,6 milioni di dollari americani

51.

Nicaragua

Sostegno al sistema nicaraguegno di ricerca e innovazione agraria

30.11.2017

404 200 franchi

52.

Nicaragua Cile

Cooperazione trilaterale Cile­ Svizzera­Nicaragua: bacini imbriferi in Nicaragua

03.07.2017

63 100 dollari americani

53.

Niger

Programma per l'approvvigionamento di acqua potabile in zone rurali ­ sostegno al settore idrico e di smaltimento delle acque

07.06.2017

18,08 milioni di franchi

54.

Niger

Programma di sostegno alla forma- 07.06.2017 zione professionale in zone rurali

14,5 milioni di franchi

55.

Niger

Programma di sostegno alle organizzazioni contadine, fase 4

04.10.2017

7,5 milioni di franchi

56.

Nigeria

Dialogo nazionale sulla migrazione 13.12.2017 2017

25 000 dollari americani

57.

Ruanda

Creazione di posti di lavoro e reddito non agricoli, in particolare nella produzione di materiale da costruzione a basso impatto climatico, fase 2

3,91 milioni di dollari americani

58.

Zimbabwe

Accordo quadro sulla cooperazione 09.02.2017 internazionale. Miglioramento delle condizioni economiche e sociali12

­

59.

Società tedesca per la cooperazione internazionale

Contributo per investimenti 30.11.2017 pubblici nell'efficienza energetica nell'approvvigionamento di energia di rete, fase 2

3,65 milioni di euro

60.

Agenzia internazionale dell'energia

Contributo alla seconda fase del progetto di efficienza energetica in Paesi emergenti

1 milione di franchi

12

07.06.2017

13.12.2017

RS 0.974.282.71

3659

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

61.

BIRS

Contributo a sostegno di centri 31.05.2017 internazionali di ricerca del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale nel 2017

16,8 milioni di franchi

62.

BIRS

Contributo al programma internazionale di addestramento alla valutazione dello sviluppo

150 000 franchi

63.

BIRS

Contributo al programma della BM 01.12.2017 sulla sicurezza idrica e sul partenariato per lo smaltimento delle acque

8 milioni di dollari americani

64.

BIRS/IDA

Contributo specifico al Fondo 06.07.2017 fiduciario dei Paesi donatori per il potenziamento istituzionale e l'educazione alla pace

1,5 milioni di franchi

65.

«Bioversity Migliorare le sementi per aumenInternational»: tare la sicurezza alimentare dei ricerca nei piccoli agricoltori settori dello sviluppo agrario e della biologia degli alberi

05.10.2017

1,710 milioni di franchi

66.

Centre for Contributo al programma Agriculture «Plantwise» and Biosciences International, CABI

29.11.2017

3 milioni di franchi

67.

Centre for Agriculture and Biosciences International, CABI

Contributo ai costi del corso «Masters of Advanced Studies Programme on Integrated Crop Management» presso l'Università di Neuchâtel per studenti provenienti dall'Africa, dall'Asia e dall'America latina

20.12.2017

600 000 franchi

68.

South Centre

Contributo al South Centre per il periodo dal 2017 al 2019

05.09.2017

950 000 franchi

69.

Commissione del diritto internazionale

Contributo all'attuazione della 04.09.2017 strategia 2016­2021 della Commissione del diritto internazionale

3,5 milioni di dollari americani

70.

Consiglio d'Europa

Dialogo interparlamentare e diaspora: promozione di società integrative

07.12.2017

150 000 franchi

71.

Corpo comune d'ispezione del sistema ONU (JIU)

Verifica JIU delle possibilità di migliorare l'efficienza e l'efficacia di servizi amministrativi promuovendo la collaborazione tra le agenzie onusiane

09.10.2017

75 000 dollari americani

3660

Data della conclusione

14.11.2017

Costi

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

72.

FAO

Misure di aiuto d'emergenza per garantire il sostentamento e per sostenere le economie domestiche colpite dalla siccità nelle zone di confine del Corno d'Africa

06.06.2017

1 milione dollari americani

73.

FAO

Contributo alla riforma del fondo fiduciario dei Paesi donatori e sviluppo di mercati, catene di creazione di valore e organizzazioni di produttori

07.07.2017

3 milioni di dollari americani

74.

FAO

Misure per migliorare il sistema di 05.10.2017 monitoraggio delle risorse idriche.

Gestione integrata delle risorse idriche a livello regionale in Libano

2,432 milioni di franchi

75.

FAO

Contributo di sostegno all'Agenda globale per l'allevamento sostenibile

27.11.2017

50 000 franchi

76.

FAO/FISA/ PAM

Promozione di iniziative con le quali ridurre le perdite alimentari di piccoli contadini in regioni con mancanza di cibo, fase 2

20.07.2017

1,8 milioni di franchi

77.

Federazione Congresso mondiale 2017 internazionale dell'IFOAM a Delhi dei movimenti per l'agricoltura biologica (IFOAM)

26.06.2017

68 325 euro

78.

Federazione Analisi della coltivazione biologica 23.09.2017 internazionale quale strumento politico completo dei movimenti per l'agricoltura biologica

18 100 euro

79.

Fondo ONU Contributo all'attuazione del 29.11.2017 per lo sviluppo programma per uno sviluppo locale di capitali integrativo ed equo

3 milioni di franchi

80.

Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria

Lotta contro le epidemie di AIDS, tubercolosi e malaria nonché riduzione dei contagi e casi di malattia e decesso

30.11.2017

57 milioni di franchi

81.

FISA

Contributo al Forum globale 2017 su rimesse e sviluppo

27.03.2017

75 000 franchi

3661

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

82.

FISA

Progetto d'investimento per comunità ospiti rurali e rifugiati siriani in Giordania e nel Libano grazie a misure per migliorare la zootecnia e la latteria

08.12.2017

5 milioni di franchi

83.

UNFPA

Accordo di cofinanziamento per il programma di protezione di donne e ragazze dalla violenza di genere nel conflitto yemenita

12.08.2017

1,2 milioni di dollari americani

84.

CGIAR System Organization

Accordo finanziario

09.05.2017

­

85.

CGIAR System Organization

Dichiarazione d'intenti sulla 26.07.2017 cooperazione per il raggiungimento di obiettivi comuni

­

86.

OHCHR

Contributo all'Ufficio OHCHR 19.12.2017 in Honduras per il periodo dal 2018 al 2021

4 milioni di dollari americani

87.

OCSE

Contributo volontario al progetto 13.02.2017 di cooperazione contro i nuovi sviluppi nel commercio internazionale

40 000 franchi

88.

OCSE

Contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2017/2018 del Comitato di aiuto allo sviluppo

26.04.2017

1,6 milioni di franchi

89.

OCSE

Contributo al progetto pilota OCSE/FAO «Direttive per una catena di fornitura agraria responsabile»

18.10.2017

100 000 franchi

90.

OCSE

Contributo al programma di lavoro e al preventivo 2017­2018 del Centro di sviluppo dell'OCSE

23.11.2017

740 000 franchi

91.

OCSE

Contributo all'attività «Rete di comunicazione sullo sviluppo (DevCom)» del programma di lavoro e del budget 2017­2018 del Centro di sviluppo dell'OCSE

23.11.2017

55 000 franchi

92.

OCSE

Programma di lavoro e budget della 01.12.2017 segreteria Paris21 2017­2019

720 000 franchi

93.

OCSE

Investimenti diretti esteri di elevata 14.12.2017 qualità per la crescita sostenibile e integrativa, parte del programma di lavoro e budget 2017­18

250 000 franchi

94.

OIM

Contributo al progetto di integrazione della migrazione nelle strategie nazionali di sviluppo

597 716 dollari americani

3662

29.06.2017

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

95.

OIM

Consultazioni della società civile regionale per il quadro di riferimento globale per una migrazione sicura, giusta e in regola

04.07.2017

150 068 dollari americani

96.

OIM

Comprensione e controllo della migrazione interna in Mongolia

05.07.2017

280 000 franchi

97.

OIM

Consultazione di diversi attori nazionali per il quadro di riferimento globale per una migrazione sicura, disciplinata e in regola in Bangladesch, Cambogia, Nepal, nelle Filippine, nello Sri Lanka e in Tailandia

20.07.2017

100 000 dollari americani

98.

OIM

Riduzione della povertà grazie alla formazione professionale in un contesto di migrazione sicuro e in regola in Cambogia, Laos, Myanmar, Tailandia e Vietnam

24.08.2017

800 000 dollari americani

99.

OIM

Contributo alla Nigeria per consul- 11.09.2017 tazioni nazionali per il quadro di riferimento globale per una migrazione sicura, disciplinata e in regola

30 000 dollari americani

100.

OIM

Accordo di donazione di beni di approvvigionamento al Bangladesch

02.10.2017

44 827 dollari americani

101.

OIM

Servizi di informazione intracomunitari organizzati in due distretti in Bangladesch per migliorare la sicurezza di persone che lavorano all'estero

05.11.2017

473 400 franchi

102.

OIM

Prevenzione di abusi perpetrati nei confronti della manodopera: meccanismo di ricorso interistituzionale su base comunale nel Nord della Siria

28.11.2017

300 000 dollari americani

103.

OIM

Copresidenza OIM-FAO nel Gruppo globale sulla migrazione per il 2018

11.12.2017

150 000 franchi

104.

OIM

Collegamento in rete e partecipazione di migranti per mezzo di una piattaforma mobile

11.12.2017

600 000 franchi

105.

OIL

Strategia per migliorare le opportunità lavorative in regioni rurali nel Laos

28.04.2017

2,14 milioni di dollari americani

106.

OIL

Contributo al programma di occupazione giovanile al fine di eliminare le disparità in Cambogia

31.08.2017

2 milioni di franchi

3663

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

107.

OMS

Contributo per materiale medico e ausiliario di vitale importanza per il settore sanitario nella Striscia di Gaza

21.09.2017

1 milione franchi

108.

OMS

Misure per migliorare la gestione sovrasettoriale nei campi della sanità ambientale, idrico, sanitario e igienico a livello nazionale e subnazionale prestando particolare attenzione alle comunità rurali nella provincia di Cabo Delgado (Montepuez, Chiure e Acuambe), Mozambico

06.12.2017

400 000 franchi

109.

OMS

Contributo principale, contributo ai 11.12.2017 programmi speciali di ricerca e formazione nel settore delle malattie tropicali e della riproduzione umana nonché all'iniziativa mondiale per debellare la poliomielite

16,7 milioni di franchi

110.

UN Women

Misure per migliorare le capacità 03.01.2017 del comitato femminile parlamentare di Khyber Pakhtunkhwa in relazione all'introduzione di criteri di gender nella legislazione provinciale nel Pakistan

150 000 dollari americani

111.

UN Women

Copresidenza del gruppo di esperti 23.06.2017 sui diritti delle donne nel quadro di riferimento globale per la migrazione

127 980 dollari americani

112.

Organizzazione internazionale per il diritto dello sviluppo

Sussidio di assistenza tecnica per 22.12.2017 preparare una manifestazione di introduzione del progetto contro le malattie non trasmissibili (MNT) al fine di ampliare le misure di regolamentazione per lottare contro la cattiva alimentazione, la mancanza di movimento e le MNT

50 000 franchi

113.

Partenariato globale per l'acqua

Contributo principale per il buon funzionamento generale del partenariato

1,35 milioni di euro

114.

PAM

Contributo al «Global Post-Harvest 15.08.2017 Knowledge and Operations Centre» a Kampala, Uganda

100 000 franchi

115.

PAM

Misure efficaci di lotta alla malnutrizione cronica

1,5 milioni di dollari americani

116.

PNUS

Sostegno all'ufficio del coordina25.08.2016 tore degli affari umanitari residente in Siria

3664

27.11.2017

18.10.2017

400 000 franchi

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

117.

PNUS

Contributo alla realizzazione del progetto di sostegno ai partner allo sviluppo per l'attuazione del piano di crescita e trasformazione in Etiopia, fase 5

25.04.2017

160 000 franchi

118.

PNUS

Sostegno all'elaborazione di un testo di ordinanza su questioni etniche nel Laos

16.06.2017

50 000 dollari americani

119.

PNUS

Contributo al programma per rafforzare la resilienza delle comunità nel territorio palestinese occupato

30.06.2017

100 000 dollari americani

120.

PNUS

Sostegno alla commissione mediatica del Ruanda al fine di migliorare la qualità dell'attività giornalistica

25.07.2017

18 208 dollari americani

121.

PNUS

Contributo al progetto di valutazione comune nel Rakhine con il Governo di Myanmar

22.08.2017

100 000 franchi

122.

PNUS

Contributo alla missione tecnica di sostegno del consulente speciale per gli sfollati interni da parte dell'incaricato speciale supplente del Segretario generale, coordinatore umanitario residente per la Somalia

29.08.2017

16 300 dollari americani

123.

PNUS

Contributo al progetto di sostegno della governance e della riforma amministrativa per uno sviluppo inclusivo

04.09.2017

4 milioni di franchi

124.

PNUS

Progetto di promozione di una 07.11.2017 gestione governativa locale efficace e tenuta a render conto nel Bangladesch

3 milioni di franchi

125.

PNUS

Contributo al programma ONU di 06.12.2017 sviluppo per la promozione della cooperazione tra i comuni cubani in vista di uno sviluppo economico territoriale integrativo

5 milioni di franchi

126.

PNUS

Progetto nel settore della formazione professionale, dell'occupazione e della migrazione in Eritrea

07.12.2017

2,112 milioni di dollari americani

127.

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente

Contributo all'Alleanza mondiale per edifici e costruzioni

12.12.2017

600 000 franchi

3665

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

128.

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente

Contributo alla coalizione per il clima e l'aria pura allo scopo di ridurre le sostanze tossiche effimere nocive per il clima

12.12.2017

600 000 franchi

129.

Smart Devel- Attuazione del progetto di promoopment Works zione dell'orticoltura al fine di (Paesi Bassi) migliorare redditi e alimentazione

28.11.2017

4,4 milioni di franchi

130.

UNCCD

Contributo volontario al Segretario generale per l'attuazione del piano strategico 2008-2018

07.06.2017

300 000 franchi

131.

Commissione Conferenza sulla politica del suolo economica per in Africa l'Africa (UNECA)

25.10.2017

50 000 dollari americani

132.

UNESCO

Contributo all'ufficio internazionale per la formazione

04.01.2017

800 000 franchi

133.

UNESCO

Contributo al progetto di potenzia- 21.11.2017 mento del ruolo formativo di Hund, Chitral e Islamabad

136 650 dollari americani

134.

UNESCO

Contributo al progetto di protezione e promozione dell'eredità culturale comunità del Kalasha al fine di aumentarne la resilienza

28.11.2017

599 880 dollari americani

135.

UNICEF

Migliori condizioni nei sistemi 29.06.2016 idrico, igienico e di smaltimento delle acque nel campo per profughi Azraq in Giordania

1,77 milioni di franchi

136.

UNICEF

Contributo al progetto per una scuola meno fragile

08.07.2017

223 320 dollari americani

137.

UNICEF

Contributo ad un programma comune di lotta alla malnutrizione per mezzo di un approccio trasversale nella provincia di Ngozi nel Burundi

24.10.2017

3,165 milioni di dollari americani

138.

UNITAR

Sostegno al forum del sindaco concernente mobilità, migrazione e sviluppo

03.04.2017

79 918 dollari americani

139.

UNITAR

Contributo specifico al Millennium 15.05.2017 Institut e al progetto di aumento delle capacità per l'Agenda 2030

1,119 milioni di franchi

140.

UNITAR

Contributo al partenariato di apprendimento onusiano sul cambiamento climatico

01.09.2017

3 milioni di franchi

141.

Università ousiana

Sostegno alla presidenza del Gruppo globale per la migrazione

14.02.2017

120 000 dollari americani

3666

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

142.

UNRWA

Contributo al progetto pilota di 07.08.2017 rendicontazione nei confronti di gruppi di popolazione interessati in Libano

376 748 franchi

143.

UNRWA

Sostegno a lungo termine del progetto di riforma

13.11.2017

6 milioni di franchi

144.

UNOPS

Contributo al fondo comune per la pace per il Myanmar

31.03.2016

1 milione di franchi

145.

UNOPS

Contributo al programma di alleanza cittadina

23.03.2017

500 000 dollari americani

146.

UNOPS

Contributo al fondo fiduciario di 12.07.2017 sicurezza esistenziale ed alimentare per il Myanmar, fase 5

6 milioni di franchi

147.

UNOPS

Contributo per migliorare l'accesso 02.11.2017 alle prestazioni sanitarie nel quadro del fondo per i tre obiettivi di sviluppo del Millennio nel Myanmar

6 milioni di franchi

148.

UNOPS

Sostegno allo «Scaling-Up Nutrition Movement» per consolidare le piattaforme multisettoriali sull'alimentazione a livello nazionale

05.12.2017

4 milioni di dollari americani

149.

Programma dei volontari delle Nazioni Unite

Contributo della Svizzera al finanziamento di posti per giovani praticanti svizzeri nelle organizzazioni onusiane per la durata di 12 mesi

16.10.2017

1,2 milioni di franchi

3667

FF 2018

2.4

Credito quadro Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario CSA13 Introduzione

L'aiuto umanitario svizzero, attuato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), contribuisce a salvare vite e ad alleviare le sofferenze subite dalle persone a causa di crisi, conflitti e catastrofi. Pone la dignità degli individui al centro del suo impegno. L'aiuto umanitario è neutro, indipendente e imparziale. Rispecchia una Svizzera solidale verso le persone bisognose e riflette la sua lunga tradizione umanitaria. L'aiuto umanitario fornisce prima di tutto un aiuto d'emergenza, rapido, universale e adattato ai bisogni in un determinato contesto. In questo ambito esso pone l'accento sull'assistenza e sulla protezione dei gruppi più vulnerabili e sul rafforzamento della resilienza a livello locale. Oltre all'aiuto d'emergenza, l'aiuto umanitario si concentra sulle misure di prevenzione e di ricostruzione, focalizzate soprattutto sulla riduzione dei rischi di catastrofi, e contribuisce anche a una gestione integrata dei rischi. L'aiuto umanitario si impegna tramite contributi alle organizzazioni umanitarie partner, come società di Croce rossa e Mezzaluna rossa, le organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite e le organizzazioni non governative svizzere, locali e internazionali. Il suo impegno è completato dal dispiegamento di specialisti del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) nell'ambito di interventi d'urgenza e della realizzazione di progetti umanitari, attuati direttamente dalla Svizzera. Questi esperti vengono altresì messi a disposizione delle organizzazioni multilaterali. Circa un terzo dei mezzi dell'aiuto umanitario sono destinati a programmi bilaterali attuati con progetti propri del CSA o unitamente alle organizzazioni svizzere, internazionali e locali. Un altro terzo va alla cooperazione con gli organismi dell'ONU, soprattutto il Programma alimentare mondiale, l'ACNUR, l'OCHA e l'UNICEF. L'ultimo terzo va al CICR.

13

FF 2016 2005

3668

FF 2018

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197614 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

1.

Afghanistan

Contributo al budget dell'OIM a sostegno dei sans papier afghani che rimpatriano dall'Iran

19.10.2017

500 000 franchi

2.

Giordania

Studio sulle misure per arginare inondazioni e per approntare sistemi di allerta precoce in Aqaba

11.06.2017

30 000 franchi

3.

Giordania

Prestito non rimborsabile al 15.10.2017 ministero per sistemi idrici e di irrigazione per l'impiego di uno specialista in sistemi geografici d'informazione

153 035 franchi

4.

Marocco

Invio di uno specialista in strategie 09.06.2017 per sostenere una gestione integrale di rischi

­

5.

Sierra Leone

Contributo al PAM per il progetto di aiuto d'emergenza in caso di inondazioni e colate di fango a Freetown 2017

21.10.2017

200 000 franchi

6.

Sudan

Contributo al PAM per sostenere 28.11.2017 il servizio di volo a scopi umanitari dell'ONU

250 000 franchi

7.

Direzione generale della Commissione europea

Collaborazione nella prevenzione delle catastrofi e ripristino

­

8.

OCHA

Contributo al fondo fiduciario per 16.06.2016 l'aiuto in caso di catastrofe a sostegno del pool di fondi in Colombia, 2016

300 000 franchi

9.

OCHA

Contributo specifico 2017 per attività sul campo

21.02.2017

3,1 milioni di franchi

10.

OCHA

Contributi annui 2017 e 2018

28.02.2017

4 milioni di franchi

11.

OCHA

Contributo supplementare 2017 per attività sul campo ­ carestia in Somalia

06.03.2017

500 000 franchi

12.

OCHA

Contributo 2017 al fondo centrale di aiuti d'emergenza

08.03.2017

5 milioni di franchi

14

28.04.2017

RS 974.0

3669

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

13.

OCHA

Contributo 2017 a sostegno del processo di riforma

20.03.2017

250 000 franchi

14.

OCHA

Contributo al progetto «Gender 28.04.2017 Standby Capacity» per la revisione della guida umanitaria per standard minimi nell'aiuto in caso di catastrofe

32 970 dollari americani

15.

OCHA

Contributo al fondo umanitario etiope

15.05.2017

520 000 franchi

16.

OCHA

Contributo al fondo fiduciario per l'aiuto in caso di catastrofe a sostegno del fondo misto umanitario per lo Yemen 2017/2018

22.06.2017

2 milioni di franchi

17.

OCHA

Organizzazione della formazione al fine di aumentare le capacità nell'ambito della protezione

02.08.2017

39 400 dollari americani

18.

OCHA

Contributo specifico per finanziare le missioni di accertamento svolte da esperti svizzeri in caso di emergenza o catastrofe

22.09.2017

50 000 franchi

19.

OCHA

Contributo specifico al corso su come migliorare il coordinamento umanitario civile-militare svolto in Uganda dal 5 al 10 novembre 2017

08.10.2017

25 000 dollari americani

20.

OCHA

Contributo al fondo fiduciario per sostenere e rafforzare le attività, in particolare quelle principali

29.10.2017

1 milione di franchi

21.

OCHA

Contributo specifico al corso di sensibilizzazione alle esigenze di protezione legate al genere durante le azioni umanitarie svolto in Etiopia dal 6 all'8 dicembre 2017

28.11.2017

25 000 dollari americani

22.

OCHA

Contributo supplementare 2017 al fondo centrale di aiuto in caso di emergenza

11.12.2017

1 milione di franchi

23.

OCHA

Contributo al fondo fiduciario in caso di catastrofe a sostegno del fondo umanitario in Nigeria

15.12.2017

700 000 franchi

24.

PNUS

Contributo al fondo umanitario centroafricano

13.07.2017

500 000 franchi

25.

CICR

Contributo specifico 2017 per attività sul campo

23.02.2017

62,5 milioni di franchi

26.

CICR

Contributo supplementare 2017 per attività sul campo ­ carestie in Somalia e nello Yemen

06.03.2017

3 milioni di franchi

3670

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

27.

CICR

Contributo al budget della sede 2017

17.03.2017

80 milioni di franchi

28.

CICR

Contributo 2017-2022 al modello innovativo di finanziamento «Programme for Humanitarian Impact Investment» allo scopo di mettere a disposizione di un gran numero di pazienti prestazioni di riabilitazione fisica con l'aiuto di fondi privati

27.07.2017

10 milioni di franchi

29.

CICR

Contributo supplementare 2017 per attività sul campo in Etiopia e nel Territorio palestinese occupato

30.08.2017

2 milioni di franchi

30.

CICR

Contributo supplementare 2017 per 29.11.2017 attività sul campo in Bangladesch, Etiopia e Venezuela

1,3 milioni di franchi

31.

FISCR

Contributo 2017 al fondo di aiuto d'emergenza in caso di catastrofe per l'aiuto immediato

500 000 franchi

32.

FISCR

Contributo specifico 2017 al 07.08.2017 progetto nel settore della formazione orientata al valore allo scopo di fornire alla prossima generazione accesso ai principi e ai valori umanitari

92 600 franchi

33.

FISCR

Contributo annuo 2017 al Segretariato della FISCR a Ginevra

21.08.2017

3 milioni di franchi

34.

FISCR

Contributo 2017­2018 al progetto «Grand Bargain» per migliorare l'efficacia e la qualità dell'aiuto umanitario

28.08.2017

100 000 franchi

35.

FISCR

Messa a disposizione di un'esperta per attività notarili allo scopo di presentare in modo coordinato ed efficace le esigenze di protezione della popolazione interessata in forum intrastatali

07.09.2017

185 000 franchi

36.

FISCR

Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno della popolazione colpita da colate di fango in Sierra Leone

20.09.2017

200 000 franchi

37.

FISCR

Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno delle popolazioni colpite dall'uragano Irma in Antigua, Barbuda, Saint Kitts e Nevis

26.09.2017

100 000 franchi

12.05.2017

3671

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

38.

FISCR

Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno della popolazione colpita dall'uragano Irma a Cuba

04.10.2017

500 000 franchi

39.

FISCR

Messa a disposizione di un esperto nel settore del denaro contante

24.10.2017

190 000 franchi

40.

FISCR

Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno dei rifugiati Rohingya in Bangladesch

07.12.2017

500 000 franchi

41.

FISCR

Contributo specifico 2017­2018 al nuovo fondo di CICR e FISCR a sostegno e sviluppo delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

18.12.2017

500 000 franchi

42.

FISCR

Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno della popolazione colpita dall'uragano Maria in Dominica

02.11.2017

200 000 franchi

43.

FISCR

Contributo alla richiesta di aiuto d'emergenza a sostegno della popolazione colpita da inondazioni in Bangladesch

02.11.2017

200 000 franchi

44.

FISCR

Contributo specifico al convegno annuo degli Stati membri dell'ASEAN al fine di migliorare la gestione in caso di catastrofe, svoltosi a Singapore dal 21 al 24 novembre 2017

15.11.2017

38 435 franchi

45.

UNFPA

Accordo sul personale senza incidenza sui costi

02.02.2017

­

46.

UNFPA

Contributo annuo 2017

15.06.2017

16 milioni di franchi

47.

UNFPA

Assunzione dei costi del convegno consultivo per elaborare una strategia del settore di responsabilità per il coordinamento delle misure contro la violenza sessuale e di genere nel contesto umanitario

10.11.2017

27 000 dollari americani

48.

UNFPA

Contributo per rafforzare l'ufficio indipendente di valutazione dell'UNDP

20.11.2017

1 milione di dollari americani

49.

UNFPA

Contributo al progetto di coordinamento in Siria

20.11.2017

735 000 franchi

3672

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

50.

UNFPA

Sostegno all'ampliamento delle risorse umane per il rapido invio di esperti in violenza sessuale e di genere in situazioni di emergenza umanitaria

27.11.2017

151 330 dollari americani

51.

UNFPA

Sostegno all'ampliamento degli interventi di aiuto d'emergenza nel contesto umanitario

27.11.2017

151 330 dollari americani

52.

OIM

Contributo: richiesta di donazioni per il Bangladesch nel contesto della crisi relativa ai rifugiati Rohingya, agosto 2017

30.09.2017

500 000 franchi

53.

OMS

Contributo specifico 2017­2019 al progetto per migliorare la protezione degli impianti sanitari e del personale medico da attacchi

19.05.2017

600 000 franchi

54.

OMS

Contributo a progetti di dimostrazione nel settore della ricerca innovativa sulla salute e della promozione della salute

05.07.2017

167 902 franchi

55.

UNAIDS

Riduzione mondiale dei nuovi contagi di HIV, riduzione del tasso di mortalità ed eliminazione di stigma e discriminazione a causa di HIV/Aids

17.01.2017

20 milioni di franchi

56.

Servizio di sminamento dell'ONU

Contributo al fondo fiduciario 01.07.2016 volontario per il sostegno di attività di sminamento

200 000 franchi

57.

PAM

Contributo supplementare 2017 07.03.2017 per attività sul campo, contro la carestia in Nigeria, nella regione del Ciad, nel Sud Sudan, nel Sudan e nello Yemen

7 milioni di franchi

58.

PAM

Prima parte del contributo specifico 03.04.2017 2017 per attività sul campo

32,5 milioni di franchi

59.

PAM

Seconda parte del contributo specifico 2017 per attività sul campo

12.04.2017

5,5 milioni di franchi

60.

PAM

Contributo specifico 2017­2018 al progetto nel settore del denaro contante quale transizione all'aiuto alimentare globale

05.05.2017

300 000 franchi

61.

PAM

Contributo specifico 2017 di sostegno al Segretariato a Ginevra per attuare il «Grand Bargain», al fine di migliorare l'efficacia e la qualità dell'aiuto umanitario

05.05.2017

180 000 franchi

3673

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

62.

PAM

Terza parte del contributo specifico 11.05.2017 2017 per attività sul campo

7,5 milioni di franchi

63.

PAM

Contributo 2017 alla rete dei centri logisitici

08.06.2017

250 000 franchi

64.

PAM

Sostegno al servizio di volo a scopo umanitario dell'ONU in Mali, intervento speciale

21.07.2017

300 000 franchi

65.

PAM

Contributo specifico 2017 per attività sul campo a Cuba per sostenere la popolazione colpita dall'uragano Irma

03.11.2017

400 000 franchi

66.

PAM

Contributo supplementare 2017 per attività sul campo in Kenia e Bangladesch

12.12.2017

2,77 milioni di franchi

67.

PAM

Contributo supplementare 2017 al fondo di aiuto immediato

19.12.2017

700 000 franchi

68.

PAM

Contributo supplementare 2017 per 28.12.2017 attività sul campo in Siria

1,365 milioni di franchi

69.

UNDP

Sostegno al progetto dell'ONU per rafforzare le organizzazioni della società civile in Honduras

12.01.2017

400 000 dollari americani

70.

UNDP

Contributo all'attuazione del progetto «Business Call to Action»

30.05.2017

750 000 franchi

71.

UNDP

Contributo specifico 2017 allo studio sullo sviluppo per lo svolgimento sistematico di analisi del rischio in caso di catastrofi naturali

08.06.2017

119 718 franchi

72.

UNDP

Sostegno alla Commissione internazionale di lotta all'impunità in Guatemala

26.07.2017

300 000 franchi

73.

UNDP

Contributo al progetto di governance democratica a livello locale nel Myanmar

29.09.2017

9,53 milioni di franchi

74.

UNDP

Rafforzamento delle capacità nella gestione della prevenzione dalle catastrofi nel Libano

12.10.2017

15 700 dollari americani

75.

UNDP

Contributo a sostegno del progetto di partenariato globale per un'efficiente cooperazione allo sviluppo

27.10.2017

400 000 franchi

76.

UNDP

Contributo al fondo a sostegno 07.11.2017 dei negoziati di pace tra il Governo della Colombia e l'Esercito di liberazione nazionale

400 000 dollari americani

3674

Data della conclusione

Costi

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

77.

UNDP

Accordo con la partecipazione finanziaria di terzi per l'attuazione di un progetto di promozione di ricostruzione rapida e di rafforzamento della resilienza nel centro storico di Aleppo

13.11.2017

3,7 milioni di franchi

78.

UNDP

Contributo al fondo per l'Agenda 2030: misure integrate per l'attuazione di obiettivi dello sviluppo sostenibile

16.11.2017

3 milioni di franchi

79.

UNDP

Contributo al meccanismo di finanziamento «Delivering Together Facility for Sustainable Development» per l'attuazione in comune dello sviluppo sostenibile

17.11.2017

3,7 milioni di franchi

80.

Programma dei volontari delle Nazioni Unite

Contributo annuo 2017

22.08.2017

800 000 franchi

81.

ACNUR

Contributo 2017 al reparto di sostegno e amministrazione dei programmi

09.03.2017

600 000 franchi

82.

ACNUR

Contributo specifico 2017 per attività sul campo

13.03.2017

14 milioni di franchi

83.

ACNUR

Contributo 2017 per il finanziamento di un esperto per un anno al fine di migliorare la protezione della popolazione civile

29.03.2017

200 000 franchi

84.

ACNUR

Contributo annuo 2017

24.04.2017

15 milioni di franchi

85.

ACNUR

Studio sulla governance in un campo di rifugiati siriani in Giordania

02.07.2017

167 324 franchi

86.

ACNUR

Contributo 2017 al Bangladesch a sostegno di misure di aiuto d'emergenza per i rifiugiati Rohingya

28.09.2017

500 000 franchi

87.

ACNUR

Contributo 2017 all'ACNUR in Bangladesch a sostegno dell'aiuto d'emergenza ai Rohingya

24.11.2017

1 milione di franchi

88.

UNICEF

Contributo 2017 ai programmi di aiuto d'emergenza per gli uffici a Ginevra

15.06.2017

2 milioni di franchi

3675

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

89.

UNICEF

Contributo progettuale per rafforzare la resilienza di ragazzi nelle zone di conflitto nel Rakhine in Myanmar

20.06.2017

108 000 franchi

90.

UNICEF

Contributo annuo 2017

11.07.2017

22 milioni di franchi

91.

UNICEF

Contributo specifico 2017 a sostegno delle attività nel settore dell'approvvigionamento idrico urbano e dell'igiene dell'insediamento

24.07.2017

150 000 franchi

92.

UNICEF

Contributo alla settimana 2017 di coordinamento delle misure per garantire acqua ed igiene

29.10.2017

52 812 franchi

93.

UNICEF

Contributo al progetto di sostegno 27.11.2017 agli attori locali per migliorare la protezione dei bambini in situazioni d'emergenza

358 620 franchi

94.

UNICEF

Contributo al progetto di azione umanitaria per bambini in Libia

12.12.2017

100 000 franchi

95.

UNICEF

Contributo al progetto di aiuto per l'inverno nell'Ucraina orientale

12.12.2017

500 000 franchi

96.

UNICEF

Contributo al progetto di sostegno ai rifugiati Rohingya in Bangladesch

12.12.2017

500 000 franchi

97.

UNICEF

Contributo specifico 2017­2018 al 14.12.2017 partenariato globale per porre fine alla violenza contro i bambini entro il 2030

850 000 franchi

98.

UNISDR

Contributo annuo 2017­2020 al Segretariato ONU per la strategia internazionale di prevenzione dalle catastrofi

20.06.2017

5,2 milioni di franchi

99.

UNRISD

Contributo al programma d'attività 2017­2019

07.07.2017

1,35 milioni di franchi

100.

UNRWA

Finanziamento di un posto per una 16.12.2016 collaboratrice a sostegno dell'ufficio di cooperazione della DSC a Gerusalemme Est nell'ambito di un sistema di monitoraggio e valutazione delle attività della delegazione svizzera nella Commissione consultiva

206 646 dollari americani

101.

UNRWA

Contributo annuo al budget per programmi 2017­2020

75,5 milioni di franchi

3676

26.01.2017

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

102.

UNRWA

Sostegno al parlamento studentesco 15.03.2017 interistituzionale 2017

137 308 franchi

103.

UNRWA

Sostegno al progetto «Exeter University Academic Workshop»

42 677 franchi

104.

UNRWA

Contributo supplementare al budget 07.12.2017 per programmi 2017

13.11.2017

Costi

1,004 milioni di franchi

3677

FF 2018

2.5

Credito quadro «Misure di promozione della pace e della sicurezza umana» Introduzione

La promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera svizzera. Ricorrendo a misure concrete in questi ambiti, il Consiglio federale intende contribuire alla soluzione di problemi globali e al contempo rappresentare le priorità di politica estera della Svizzera.

Le risorse sono messe a disposizione con il credito quadro per raggiungere gli obiettivi seguenti e consolidare al contempo i relativi strumenti: offrire i buoni uffici e mediazioni attive nei negoziati di pace; svolgere programmi di gestione civile dei conflitti; svolgere consultazioni sui diritti umani con Paesi partner selezionati; invio di esperti in missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali; proporre temi rilevanti in consessi onusiani e in altre organizzazioni internazionali per mezzo di iniziative diplomatiche; creare una rete di contatti scientifici, economici e sociali con organizzazioni internazionali, Paesi e istituzioni di struttura affine.

3678

FF 2018

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 200315 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

1.

Mali

Contributo alla conferenza sulla comprensione nazionale: colloqui preliminari

16.08.2017

180 154 euro

2.

Niger

Contributo al progetto di sensibilizzazione ed espressione della popolazione sul ritorno alla pace nella regione di Diffa

28.04.2017

29 000 euro

3.

Senegal

Contributo al terzo forum internazionale di Dakar sulla pace e sulla sicurezza in Africa

15.12.2016

50 000 euro

4.

Senegal

Contributo al progetto di quarto 20.10.2017 forum internazionale di Dakar sulla pace e sulla sicurezza in Africa

50 000 euro

5.

AIEA

Contributo volontario a favore del piano di azione per la sicurezza nucleare 2014­2017

60 000 euro

6.

Commissione internazionale per le persone scomparse

Contributo al progetto di iniziativa per i migranti scomparsi nella regione mediterranea

7.

Consiglio d'Europa

Contributo al progetto di rafforzamento del meccanismo nazionale di prevenzione nel Kosovo

27.04.2017

200 000 euro

8.

CPI

Messa a disposizione di Junior Professional Officers

25.10.2017

­

9.

Commissione dell'Unione africana

Contributo all'iniziativa dell'Unione africana per una gestione della sicurezza delle munizioni

16.01.2017

177 491 dollari americani

10.

Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale

Organizzazione di un workshop di validazione sul rapporto di concettualizzazione delle banche di dati per la redazione dello standby roster civile per operazioni di pace

05.04.2017

22 762 dollari americani

11.

Segreteria del Trattato sul commercio delle armi

Contributo al fondo fiduciario volontario del Trattato

09.01.2017

50 000 franchi

15

15.12.2016

400 000 dollari americani

RS 193.9

3679

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

12.

Forum Globale ONU sulle Migrazioni e lo Sviluppo

Contributo al Forum

27.11.2017

80 000 dollari americani

13.

Truppe di pace internazionali

Contributo alla truppa internazionale di pace nel Sinai

19.06.2017

120 000 dollari americani

14.

OHCHR

Contributo al progetto di sostegno delle attività del Comitato consultivo

25.08.2017

24 578 dollari americani

15.

OHCHR

Contributo al progetto per un esperto di lotta al terrorismo e di diritti umani in Tunisia

26.09.2017

93 903 dollari americani

16.

OHCHR

Contributo al progetto di maggiore 06.12.2017 rispetto della protezione e dei diritti umani alle frontiere

75 000 dollari americani

17.

OHCHR

Contributo per il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

08.12.2017

300 000 dollari americani

18.

OHCHR

Contributo al progetto concernente il nesso tra i cambiamenti climatici e le catastrofi, i conflitti, la violenza e gli sfollamenti

14.11.2017

44 940 dollari americani

19.

OHCHR

Contributo al progetto di protezione dei diritti umani di migranti in situazioni pericolose in spostamenti di grandi dimensioni o misti

06.12.2016

165 975 dollari americani

20.

OHCHR

Contributo al progetto di sostegno all'amministrazione giudiziaria in Eritrea

02.06.2017

99 754 dollari americani

21.

OHCHR

Contributo al progetto per un fondo 06.12.2017 volontario dell'ONU per le vittime di torture 2017

200 000 dollari americani

22.

OHCHR

Contributo al progetto di sostegno 14.12.2017 del mandato della relatrice speciale su cause ed effetti della violenza contro le donne

150 000 franchi

23.

ACNUR

Contributo al progetto di un Senior Protection Associate per sostenere il consulente giuridico nell'ufficio regionale dell'ACNUR a Dakar

66 135 dollari americani

3680

06.12.2017

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

24.

Dipartimento Contributo al progetto di consudelle Nazioni lenza per il dialogo con gruppi Unite per le armati non statali operazioni di mantenimento della pace

22.11.2017

75 000 dollari americani

25.

Dipartimento delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace

Contributo al progetto di una 22.11.2017 gestione efficace delle armi in un contesto di disarmo, smobilitazione e reintegrazione in trasformazione

90 000 dollari americani

26.

Dipartimento Contributo ad un'analisi operativa delle Nazioni per le operazioni UNO in Medio Unite per le Oriente e in Nord Africa operazioni di mantenimento della pace

29.08.2017

110 000 dollari americani

27.

OSCE

Contributo al progetto di consolidamento delle capacità di sostegno alla mediazione

11.05.2017

183 640 euro

28.

OSCE

Contributo al progetto di conferenza per valutare la parità al fine di attuare il piano di azione gender 2004

10.04.2017

20 000 euro

29.

OSCE

Contributo al programma di istruzione per osservatori elettorali

30.06.2017

12 913 euro

30.

OSCE

Contributo al progetto concernente 09.11.2016 le misure di lotta alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti: formazione in Ucraina

116 612 euro

31.

OSCE

Contributo all'unità per una politica e pianificazione strategica

05.12.2017

85 782 euro

32.

OSCE

Contributo al progetto di dialogo pluripartitico su questioni riguardanti le minoranze nazionali in Georgia, fase II

27.11.2017

45 500 euro

33.

OSCE

Contributo al progetto di partenariato di formazione su disarmo e non proliferazione

30.11.2017

48 539 euro

34.

OSCE

Contributo al progetto di sostegno, aumento delle capacità e sensibilizzazione per la governance e la riforma della sicurezza

12.10.2017

60 000 euro

3681

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

35.

OSA

Contributo alla Commissione inter- 27.11.2017 americana per i diritti dell'uomo per il progetto di workshop sui piani di azione

19 899 dollari americani

36.

OSA

Contributo al progetto di partecipazione inclusiva e pluralistica della società al processo di pace in Colombia

24.11.2017

329 527 dollari americani

37.

OSA

Messa a disposizione di un International Professional Officer per il Segretariato generale dell'OSA a Bogota

25.07.2017

­

38.

OSA

Contributo al progetto di rendere più accessibile a gruppi vulnerabili le informazioni concernenti gli effetti delle attività economiche su ambiente e società

05.12.2017

90 960 dollari americani

39.

OIM

Contributo alla lotta contro la tratta 19.01.2017 di esseri umani per mezzo di cicli di dialoghi internazionali e sostegno e coordinamento di manifestazioni sull'argomento

210 908 franchi

40.

OIM

Sostegno al gruppo di osservatori elettorali svizzeri nella missione ONU per le elezioni generali in Kenia

19 195 euro

41.

ONU

Contributo al fondo fiduciario per 23.01.2017 il sostegno dell'inviato speciale del Segretario generale per la regione dei Grandi Laghi

61 198 dollari americani

42.

UNODC

Contributo speciale al Fondo fiduciario speciale delle Nazioni Unite per le vittime della tratta di esseri umani

80 000 dollari americani

43.

PNUS

Contributo al progetto STAIT per 08.08.2017 una maggiore efficacia di misure umanitarie comuni per mezzo della diffusione dell'IASC Transformative Agenda

200 000 dollari americani

44.

PNUS

Contributo al programma di spon- 17.08.2017 sorizzazione per la terza Conferenza di Riesame degli Stati Parte della Convenzione ONU sulle armi non convenzionali

15 337 dollari americani

3682

Data della conclusione

28. 06.2017

12.12.2017

Costi

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data della conclusione

Costi

45.

UNDP

Contributo al fondo fiduciario ONU di partenariato multilaterale (MPTF) di sostegno al patto globale per una migrazione sicura, disciplinata e regolare

28.08.2017

100 000 franchi

46.

UNDP

Contributo alle agevolazioni di stabilizzazione per Libia per il progetto di ricostruzione e pace

08.09.2017

250 000 dollari americani

47.

UNDP

Contributo al fondo ONU di consolidamento della pace grazie ad una gestione mirata del fondo

21.09.2017

1 milione di franchi

48.

UNDP

Contributo al progetto di prevenzione dell'estremismo violento per mezzo della promozione del dialogo e dell'impegno civico dei cittadini

15.11.2017

194 400 dollari americani

49.

UNDP

Contributo al progetto di sostegno alle capacità del CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) per mezzo di due agenti investigativi della polizia colombiana

06.12.2017

120 000 dollari americani

50.

UNDP

Contributo al progetto di sostegno ad una partecipazione politica efficace e duratura delle donne in gruppi selezionati in Algeria

04.12.2016

40 785 dollari americani

51.

UNDP

Contributo al progetto di sostegno all'attuazione del piano strategico del Comitato per il dialogo libanese-palestinese in Libano, fase I

04.12.2017

250 000 dollari americani

52.

UNDP

Messa a disposizione di un consulente per la promozione della pace e della coesione sociale all'UNDP in Syria

13.01.2017

483 058 franchi

53.

UNDP

Invio di esperti all'UNDP in Eritrea 24.01.2017

­

54.

UNDP

Contributo al progetto di sostegno tecnico in Pakistan

09.05.2017

45 360 dollari americani

55.

UNDP

Contributo al progetto di attuazione 15.06.2017 dell'approfondimento delle basi per il dialogo di pace e la coesione sociale nello Zimbabwe

30 000 dollari americani

56.

Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ICTY

Contributo ai costi della conferenza 12.06.2017 a Sarajevo sull'eredità dell'ICTY

49 900 dollari americani

3683

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

57.

UNDPA

Contributo al programma di update 11.12.2017 di appello pluriennale 2017

500 000 dollari americani

58.

UNDPKO

Contributo al budget del corso dell'UNO Senior Mission Leaders a Nuova Delhi

11.05.2017

39 894 dollari americani

59.

UNESCO

Contributo ai costi del progetto UNESCO sul sostegno nell'attuazione della legge sull'accesso all'informazione

25.07.2017

180 000 dollari americani

60.

UNIDIR

Contributo al progetto di sfrutta14.07.2017 mento di sinergie nella rendicontazione sugli accordi e sugli strumenti concernenti armi convenzionali

30 000 dollari americani

61.

Servizio di sminamento ONU

Contributo al progetto di consape- 06.03.2017 volezza di genere riguardo ad armi leggere e di piccolo calibro per una comunità più sicura e responsabile

93 211 dollari americani

62.

UNODA

Contributo alla facilitazione del Fondo fiduciario delle Nazioni Unite per il sostegno alla collaborazione nel disciplinamento degli armamenti

06.12.2017

100 000 dollari americani

63.

Università delle Nazioni Unite

Contributo al costo del progetto sulle sanzioni e sulla mediazione

21.06.2017

468 805 franchi

64.

Programma dei volontari delle Nazioni Unite

Contributo al progetto di assegna- 30.11.2017 zione di dieci giovani nel programma quadro 2018

426 533 dollari americani

3684

Data della conclusione

Costi

FF 2018

2.6

Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti

Il regolamento (CE) n. 810/200916 che rientra nell'acquis di Schengen (codice dei visti) offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio di visti Schengen. Questa regolamentazione si prefigge innanzitutto di sfruttare le sinergie esistenti tra le rappresentanze degli Stati membri al fine di colmare le lacune delle reti consolari nazionali. Il codice dei visti, applicato dal 15 aprile 2010, obbliga gli Stati membri a concludere accordi bilaterali per la propria rappresentanza in materia di visti Schengen. In seguito alla revisione dell'ordinanza del 22 ottobre 200817 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV), il DFAE è responsabile dal 1° dicembre 2009 della negoziazione di accordi di rappresentanza in materia di visti Schengen, negoziazione alla quale partecipa il DFGP. All'inizio del 2010, il DFAE ha concluso pertanto il suo primo accordo di rappresentanza con l'Austria e da allora ha costantemente ampliato la quantità di rappresentanze. Nel 2017 sono stati firmati tre accordi di rappresentanza con tre Stati Schengen.

16

17

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/399, GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

RS 142.204

3685

FF 2018

2.6.1

Accordo tra la Svizzera e la Spagna concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 21 marzo 2017

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti la Spagna nel rilascio dei visti Schengen a Vancouver (Canada).

B.

Il regolamento (CE) n. 810/2009 che rientra nell'acquis di Schengen (codice dei visti) offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio di visti Schengen. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. In virtù di tale accordo la Svizzera rappresenta gli interessi in materia di visti della Spagna a Vancouver a partire dal 1° aprile 2017. Da questa data i richiedenti il visto delle provincie Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Northwest Territories e Yukon possono presentare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Spagna presso il Consolato generale di Svizzera a Vancouver.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° Aprile 2017 per una durata indeterminata.

Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

3686

FF 2018

2.6.2

Accordo tra la Svizzera e la Slovenia concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso l'11 dicembre 2017

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti la Slovenia nel rilascio dei visti Schengen a Vancouver (Canada).

B.

Il regolamento (CE) n. 810/2009 che rientra nell'acquis di Schengen (codice dei visti) offre agli Stati Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura di rilascio di visti Schengen. Le modalità di tale rappresentanza sono definite nell'ambito di un accordo bilaterale concluso tra gli Stati interessati. La Svizzera ha concluso con la Slovenia un accordo di rappresentanza in materia di visti Schengen l'11 dicembre 2017 tramite uno scambio di note. In virtù di tale accordo, la Svizzera rappresenta gli interessi della Slovenia in materia di visti a Vancouver (Canada) a partire dal 3 gennaio 2018. Da tale data i richiedenti il visto delle provincie Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Northwest Territories e Yukon (Canada) possono presentare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Slovenia presso il Consolato generale di Svizzera a Vancouver.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 gennaio 2018 per una durata indeterminata.

Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

3687

FF 2018

2.6.3

Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 12 maggio 2017

A.

L'accordo prevede che la Svizzera e i Paesi Bassi si rappresentino reciprocamente nel rilascio di visti Schengen.

B.

Il codice dei visti conferisce agli Stati membri del regime Schengen la possibilità di rappresentarsi reciprocamente nella procedura del rilascio dei visti. Le modalità di tale rappresentanza vengono definite nell'ambito di un accordo bilaterale tra gli Stati interessati. Il 12 maggio 2017 la Svizzera ha concluso un accordo con i Paesi Bassi, tramite uno scambio di note, concernente diverse rappresentanze in materia di visti Schengen. In virtù di tale accordo, a partire dal 15 maggio 2017, la Svizzera rappresenta gli interessi dei Paesi Bassi in materia di rilascio dei visti ad Antananarivo (Madagascar) e Colombo (Sri Lanka). In compenso i Paesi Bassi, rappresentano gli interessi svizzeri in materia di visti ad Aruba, Curaçao, Paramaribo (Suriname), Mascate (Oman), Sint Maarten e Guyana. Da tale data i richiedenti il visto di questi Stati e regioni possono presentare la loro domanda di visto per un soggiorno di breve durata nei Paesi Bassi presso la rispettiva rappresentanza svizzera e viceversa.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 maggio 2017 per una durata indeterminata.

3688

FF 2018

2.7

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.7.1

Scambio di note del 2 e 3 marzo 2017 tra la Svizzera e il Sudafrica sull'autorizzazione all'esercizio di attività lucrative da parte delle persone che accompagnano i membri delle missioni diplomatiche e dei posti consolari dello Stato inviante, che sono ufficialmente accreditati nello Stato ospite, concluso il 3 marzo 2017

A.

Lo scambio di note disciplina l'autorizzazione all'esercizio di attività lucrative da parte di persone che accompagnano il personale della Confederazione svizzera impiegato all'estero.

B.

Lo scambio di note ha l'obiettivo di garantire l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Svizzera impiegato in Sudafrica.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 3 marzo 2017 ed è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento per via diplomatica con un preavviso scritto di due mesi.

3689

FF 2018

2.7.2

Accordo tra la Svizzera e l'Arabia Saudita relativo alla rappresentanza degli interessi sauditi in Iran da parte della Svizzera, concluso il 25 ottobre 2017

A.

Dopo l'interruzione delle relazioni diplomatiche e consolari fra l'Iran e l'Arabia Saudita all'inizio di gennaio 2016 e in seguito a segnalazioni corrispondenti da parte dei due Paesi, la Svizzera ha manifestato all'Arabia Saudita e all'Iran la propria disponibilità ad assumere mandati di potenza protettrice. L'accordo specifica il contenuto e l'entità dei compiti consolari nell'ambito del mandato di potenza protettrice. Lo stesso giorno è stato concluso anche un accordo bilaterale simile con l'Iran concernente la rappresentanza dei suoi interessi consolari in Arabia Saudita.

B.

L'approvazione dello Stato destinatario è una condizione prevista dal mandato di potenza protettrice.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

La Svizzera ha informato l'Arabia Saudita che il governo iraniano ha approvato l'accordo. Il mandato di potenza protettrice della Svizzera entra in vigore con la ricezione di tale notifica da parte dell'Arabia Saudita. L'informazione è stata trasmessa in data 7 novembre 2017. Tuttavia l'Arabia Saudita non ha ancora confermato l'avvenuta ricezione. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi da ciascuna delle parti, oppure in ogni momento se i due Stati sono di comune accordo o se l'Iran ritira la propria approvazione della Svizzera come potenza protettrice dell'Arabia Saudita in Iran.

3690

FF 2018

2.7.3

Accordo tra la Svizzera e l'Iran relativo alla rappresentanza degli interessi iraniani in Arabia Saudita da parte della Svizzera, concluso il 25 ottobre 2017

A.

Dopo l'interruzione delle relazioni diplomatiche e consolari fra l'Iran e l'Arabia Saudita all'inizio di gennaio 2016 e in seguito a segnalazioni corrispondenti da parte dei due Paesi, la Svizzera ha manifestato all'Arabia Saudita e all'Iran la propria disponibilità ad assumere mandati di potenza protettrice. L'accordo specifica il contenuto e l'entità dei compiti consolari nell'ambito del mandato di potenza protettrice. Lo stesso giorno è stato concluso anche un accordo bilaterale simile con l'Arabia Saudita concernente la rappresentazione dei suoi interessi consolari in Iran.

B.

L'approvazione dello Stato destinatario è una condizione prevista dal mandato di potenza protettrice.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

La Svizzera notifica all'Iran che il governo saudita ha approvato l'accordo.

Il mandato di potenza protettrice della Svizzera entra in vigore con la ricezione di tale notifica da parte dell'Iran. Questa notifica non è ancora avvenuta. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi da ciascuna delle parti, oppure in ogni momento se i due Stati sono di comune accordo o se l'Arabia Saudita ritira la propria approvazione della Svizzera come potenza protettrice dell'Iran in Arabia Saudita.

3691

FF 2018

2.7.4

Accordo tra la Svizzera e la Costa d'Avorio concernente un contributo relativo all'organizzazione degli VIII Giochi della Francofonia ad Abidjan dal 12 al 30 luglio 2017, concluso il 7 luglio 2017

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero all'organizzazione degli VIII Giochi della Francofonia ad Abidjan dal 12 al 30 luglio 2017, ossia il finanziamento di una parte dei costi per l'abbigliamento degli aiutanti volontari ai giochi.

B.

L'OIF comprende 58 Stati membri e 26 Stati osservatori, e rappresenta quindi un'importante piattaforma per dialoghi politici con i rappresentanti ad alto livello di 84 Stati, di cui due membri del G7 (la Francia e il Canada), 17 membri dell'UE e 32 Stati africani. L'OIF rappresenta quindi un eccellente strumento per promuovere le candidature svizzere in seno ad organizzazioni internazionali. A fine di sgravare la Costa d'Avorio e promuovere i rapporti bilaterali con il Paese, la Svizzera offre il proprio sostegno ai Giochi con un contributo da devolvere al finanziamento di aspetti definiti chiaramente.

C.

30 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 luglio 2016 e ha avuto effetto dal 30 giugno al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3692

FF 2018

2.7.5

18 19

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la fiscalità applicabile all'aeroporto di BasileaMulhouse (EAP), concluso il 23 marzo 201718

A.

L'accordo disciplina da un lato le disposizioni sulle condizioni di applicazione delle imposte e dei tributi fiscali francesi a carico dell'ente pubblico franco-svizzero e l'indennità per le prestazioni della Direzione generale dell'aviazione civile francese (DGAC) nel territorio aeroportuale. D'altro lato l'accordo contiene una normativa chiara e duratura per le imprese con sede in Svizzera che esercitano un'attività nel settore svizzero dell'aeroporto.

B.

L'EAP rappresenta il caso straordinario di un'infrastruttura aeroportuale binazionale, collocata completamente su territorio francese. Questo accordo offre soluzioni a questioni aperte dal 2010 fra i due Stati. Definisce infatti che Stato può riscuotere quali imposte e su quali soggetti. Nella convenzione franco-svizzera del 1949, su cui si basa l'EAP, non erano infatti definite le condizioni di applicazione delle imposte e dei tributi fiscali francesi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 19 della Convenzione Franco-Svizzera del 4 luglio 194919 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim e articolo 14 dell'Allegato 2 al presente accordo.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2017 e può essere denunciato mediante un preavviso scritto di sei mesi con effetto a partire dalla fine dell'anno civile.

RS 0.748.131.934.924 RS 0.748.131.934.92

3693

FF 2018

2.7.6

Protocollo d'intesa tra la Svizzera, la Nigeria e la IDA-BM relativo a rimpatrio, monitoraggio e gestione di valori patrimoniali di provenienza illecita e confiscati dalla Svizzera con l'obiettivo di rimpatrio in Nigeria concluso il 4 dicembre 2017

A.

L'accordo tripartito tra Nigeria, Svizzera e BM disciplina le modalità di rimpatrio di valori patrimoniali di provenienza illecita pari a circa 321 miliardi di dollari americani a favore della popolazione nigeriana. L'accordo specifica che il denaro da restituire sarà rimpatriato nell'ambito di un progetto sostenuto e vigilato dalla BM, che rafforza la sicurezza sociale delle fasce più povere della popolazione nigeriana. L'accordo regolamenta inoltre l'esborso scaglionato del denaro da restituire e prevede misure concrete in caso di abuso e corruzione.

B.

I valori patrimoniali di provenienza illecita acquisiti dalla famiglia dell'ex dittatore nigeriano Sani Abacha sono stati prima bloccati in Lussemburgo e poi confiscati e rimpatriati dalla Svizzera. Il rimpatrio dei valori patrimoniali in Nigeria è in linea con gli obiettivi della Strategia della Svizzera inerente il blocco, la confisca e la restituzione degli averi dei potentati e si basa sui principi della trasparenza e dell'obbligo di rendiconto e del coinvolgimento della società civile nel procedimento di rimpatrio. La restituzione contribuisce inoltre in maniera concreta all'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2017 e avrà effetto fino al completo esaurimento del denaro da restituire a favore del progetto di cui sopra.

3694

FF 2018

2.7.7

Nota relativa ai contributi della Svizzera, della Nigeria e della IDA-BM per l'attuazione del protocollo d'intesa relativo a rimpatrio, monitoraggio e gestione di valori patrimoniali di provenienza illecita e confiscati dalla Svizzera con l'obiettivo di rimpatrio in Nigeria concluso il 4 dicembre 2017

A.

La nota completa il protocollo d'intesa sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita pari a un valore di circa 321 milioni di dollari americani a favore della popolazione nigeriana e disciplina il sostegno operativo alla restituzione da parte del governo nigeriano, della BM e della Svizzera. Viene specificato che la Svizzera si assume i costi supplementari del monitoraggio (1,476 milioni di dollari americani) e sono definite le prestazioni in natura e le risorse di personale delle altre due parti contraenti necessarie all'attuazione della restituzione. È inoltre definita una strategia di comunicazione tripartita.

B.

L'introduzione del denaro da restituire nel progetto della BM già esistente comporta costi aggiuntivi per il monitoraggio pari a 1,476 milioni di dollari americani (meno dello 0,5 % dell'importo da restituire). I mezzi finanziari sono previsti nel bilancio del 26 settembre 2016 del credito quadro per la cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo.

C.

1,476 milioni di dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3695

FF 2018

2.7.8

20

Due accordi bilaterali concernenti il riconoscimento dei certificati e dei programmi di formazione dei marittimi per il servizio a bordo di navi commerciali battenti bandiera svizzera, conclusi tra la Svizzera e la Polonia il 19 giugno 2017 e tra la Svizzera e il Myanmar il 20 giugno 2017

A.

Gli accordi disciplinano il riconoscimento da parte della Svizzera della formazione dei marittimi dispensata da altri Stati membri dell'Organizzazione marittima internazionale, conformemente alla Convenzione internazionale del 197820 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW).

B.

I membri dell'equipaggio di navi commerciali battenti bandiera svizzera provengono da numerosi Paesi. Sono formati nel loro Paese di origine conformemente alla Convenzione STCW. Grazie agli accordi bilaterali firmati con altri Stati Parte alla Convenzione STCW, la Svizzera può controllare da vicino l'autenticità dei certificati presentati dai membri dell'equipaggio di navi svizzere. Inoltre la Svizzera è abilitata a ispezionare in modo puntuale istituti di formazione esteri.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Gli accordi sono entrati in vigore il giorno della loro firma. Cinque anni dopo la loro entrata in vigore sono rinnovati automaticamente per cinque anni, a meno che una delle parti contraenti non ne abbia notificato la risoluzione all'altra parte almeno dodici mesi prima della scadenza.

RS 0.747.341.2

3696

FF 2018

2.7.9

Accordo tra la Svizzera e il Senegal concernente un contributo al Simposio per il potenziamento delle capacità dei sistemi giudiziari africani, concluso il 18 maggio 2017

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al Simposio per il potenziamento delle capacità dei sistemi giudiziari africani tramite la collaborazione con la CPI tenutosi il 23 maggio 2017 a Dakar.

B.

Per la lotta contro l'impunità per i reati più gravi quali il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra sono responsabili principalmente i sistemi giudiziari nazionali. Questi ultimi possono trarre vantaggio dalla collaborazione con la CPI. Dato che proprio negli Stati africani spesso manca la capacità necessaria a livello nazionale, la Svizzera ha deciso di sostenere il simposio. Il finanziamento era inoltre un contributo all'eliminazione di tensioni tra alcuni Stati africani e la CPI.

C.

50 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 maggio 2017 e ha avuto effetto fino al termine del pagamento avvenuto il 15 novembre 2017.

3697

FF 2018

2.7.10

Accordo tra la Svizzera e il Togo relativo a un contributo all'organizzazione della 34esima Conferenza dei Ministri della Francofonia a Lomé, del 25 e 26 novembre 2017, concluso il 29 settembre 2017

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero all'organizzazione della 34esima Conferenza dei ministri della Francofonia a Lomè, tenutasi nel mese di novembre 2017, ossia il finanziamento di una parte dei costi del comitato tecnico e della sottocommissione «Protocollo e accoglienza» della Conferenza.

B.

L'OIF comprende 58 Stati membri e 26 Stati osservatori e rappresenta quindi un'importante piattaforma per dialoghi politici con i rappresentanti ad alto livello di 84 Stati, di cui due membri del G7 (la Francia e il Canada), 17 membri dell'UE e 32 Stati africani. L'OIF rappresenta quindi un eccellente strumento per promuovere le candidature svizzere in seno ad organizzazioni internazionali. Al fine di sgravare il Togo e di promuovere i rapporti bilaterali con questo Paese, la Svizzera sostiene la Conferenza dei ministri finanziando aspetti chiaramente definiti.

C.

41 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2017 e ha avuto effetto dal 15 ottobre 2017 al 15 aprile 2018. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di un mese.

3698

FF 2018

2.7.11

21

Accordo tra la Svizzera e l'AIEA concernente un contributo volontario al Piano per la sicurezza nucleare 2014­2017, concluso il 15 dicembre 2016

A.

L'accordo riguarda un contributo volontario da parte della Svizzera per il finanziamento di un fondo finalizzato all'attuazione del Piano per la sicurezza nucleare 2014-2017 dell'AIEA.

B.

Il Piano ha l'obiettivo di contribuire a mettere in sicurezza materiale nucleare e altro materiale radioattivo a livello mondiale in modo da ridurre i rischi di terrorismo nucleare.

C.

60 000 euro.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 200321 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2016 e ha avuto effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017. Se l'AIEA non rispetta le disposizioni contrattuali, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso (parziale) del contributo. Non sono previsti termini di denuncia.

RS 193.9

3699

FF 2018

2.7.12

22

Accordo tra la Svizzera e la Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH) ai fini di determinare lo statuto giuridico della ALIPH in Svizzera22, concluso l'11 ottobre 2017

A.

L'accordo stabilisce i privilegi, le immunità e le agevolazioni concessi alla Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH) e ai suoi funzionari, vale a dire, nella fattispecie, i privilegi, le immunità e le agevolazioni che sono solitamente concessi a un'organizzazione interstatale e ai propri funzionari.

B.

La ALIPH è stata fondata su iniziativa della Francia e degli Emirati Arabi Uniti nel marzo 2017 e ha costituito la sua Segreteria a Ginevra. La ALIPH ha lo scopo di sostenere la realizzazione di programmi di prevenzione e la tutela urgente dei beni culturali minacciati a causa di un conflitto armato nonché di contribuire al loro recupero. Tali obiettivi sono perfettamente in linea con la politica svizzera in materia di tutela dei beni culturali e di promozione del diritto internazionale umanitario.

C.

Le conseguenze finanziarie sono quelle che derivano dagli esoneri fiscali previsi dall'accordo. La quantità dei funzionari è tuttavia ridotta e non dovrebbe aumentare in maniera significativa.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 ottobre 2017. Può essere denunciato da ciascuna delle due parti con un preavviso scritto di due anni e con effetto a partire dalla fine dell'anno civile.

RS 0.192.120.252.01

3700

FF 2018

2.7.13

Accordo tra la Svizzera e la BIRS concernente un contributo finanziario alla BIRS, concluso l'11 maggio 2017

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo concesso alla BIRS per l'organizzazione di un ritiro del gruppo consultivo per lo studio ONU-BM per la prevenzione dei conflitti armati, tenutosi a Ginevra dal 1° al 3 marzo 2017.

B.

Un contributo finanziario di tale ritiro si iscrive nell'impegno globale della Svizzera per la pace e la prevenzione dei conflitti e traduce in pratica un impegno che corrisponde alle priorità di politica estera. Da un altro punto di vista questo sostegno è motivato anche dalla politica di Stato ospite della Svizzera, dato che mette in rilevo una piattaforma per l'incontro di attori, la presentazione di ricerche e lo scambio di esperienze offerta da Ginevra nel settore pace e sicurezza. Tutto ciò, proprio nel momento in cui il nuovo Segretario generale dell'ONU considera la prevenzione dei conflitti una priorità per la sua organizzazione.

C.

80 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 maggio 2017 e ha avuto effetto dal 1° marzo al 28 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3701

FF 2018

2.7.14

23

Accordo tra la Svizzera, la Francia e il CERN concernente l'assistenza reciproca tra i loro servizi nel quadro delle operazioni di soccorso23, concluso l'8 dicembre 2016

A.

L'accordo disciplina la cooperazione dei servizi di soccorso svizzeri, francesi e del CERN in situazioni di emergenza nell'area del CERN e nelle vicinanze.

B.

L'area del CERN si estende sia in territorio svizzero sia in territorio francese. Dato questo carattere transnazionale, finora non era consentito ai servizi di soccorso svizzeri intervenire nella parte francese dell'area, senza il consenso preliminare della Francia. Allo stesso modo ai servizi di soccorso francesi non era consentito intervenire nell'area svizzera senza il consenso preliminare da parte della Svizzera. Il presente accordo regola le modalità di cooperazione dei servizi di soccorso svizzeri, francesi e del CERN consentendo, in situazioni di emergenza, reazioni rapide ed efficienti sull'intera area del CERN. L'accordo disciplina inoltre le condizioni in cui i servizi di soccorso del CERN possono intervenire nelle vicinanze dell'area del CERN.

Tali interventi avvengono per offrire rinforzo ai servizi di soccorso svizzeri o francesi oppure di propria iniziativa per assistere persone in pericolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera e LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 agosto 2017 e può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 12 mesi.

RS 0.131.334.92

3702

FF 2018

2.7.15

Accordo fra la Svizzera e la Segreteria CITES concernente un contributo per il finanziamento del CITES per l'anno 2018, concluso il 12 dicembre 2017

A.

L'accordo definisce le modalità dell'impiego del sostegno finanziario della Svizzera alla Segreteria CITES.

B.

Il contributo ha lo scopo di migliorare le capacità della Segreteria CITES rafforzando l'attuazione della Convenzione.

C.

500 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2017 e ha avuto effetto dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2018. In caso di divergenze, la Svizzera può denunciare l'accordo ed esigere il rimborso totale o parziale del contributo.

3703

FF 2018

2.7.16

Accordo fra la Svizzera e l'OCSE concernente un contributo al progetto relativo al potenziamento dell'efficienza delle organizzazioni internazionali nei processi decisionali, concluso il 10 maggio 2017

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo all'OCSE per il progetto relativo al potenziamento dell'efficienza delle organizzazioni internazionali nei processi decisionali.

B.

La Svizzera come Stato membro concentra il suo impegno sulla necessità di aumentare l'efficienza nel funzionamento delle organizzazioni internazionali. Il nostro Paese ha infatti tutto l'interesse che le organizzazioni internazionali siano amministrate in maniera efficiente e che le loro attività possano essere valutate correttamente.

C.

120 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 maggio 2017 e ha avuto effetto dal 1° maggio al 30 aprile 2019.

3704

FF 2018

2.7.17

Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo finanziario alla Delegazione permanente dell'OIF, concluso il 3 marzo 2017

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo all'OIF per lo svolgimento della Giornata internazionale della Francofonia a Ginevra il 22 marzo 2017.

B.

Nell'ambito della sua politica di Stato ospite, la Svizzera ha sostenuto lo svolgimento della Giornata internazionale della Francofonia che si è tenuta nel Palais des Nations a Ginevra ed è stata un evento dedicato sia alla comunità diplomatica sia alla società civile.

C.

25 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 marzo 2017 ed ha avuto effetto fino al 30 aprile 2017. Non erano previste modalità di denuncia.

3705

FF 2018

2.7.18

Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo all'organizzazione della Conferenza delle donne della Francofonia a Bucarest in data 1­2 novembre 2017, concluso il 23 ottobre 2017

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero all'organizzazione della conferenza delle donne della Francofonia tenutasi a Bucarest il 1­2 novembre 2017, in particolare il finanziamento di una parte delle spese di alloggio delle relatrici provenienti da Paesi del Sud.

B.

L'OIF comprende 58 Stati membri e 26 Stati osservatori e rappresenta quindi un'importante piattaforma per dialoghi politici con i rappresentanti ad alto livello di 84 Stati, di cui due membri del G7 (la Francia e il Canada), 17 membri dell'UE e 32 Stati africani. In tal senso l'OIF offre un'ottima possibilità per promuovere le candidature svizzere in seno ad organizzazioni internazionali. Al fine di promuovere i rapporti con l'OIF, la Svizzera sostiene la Conferenza delle donne, finanziando aspetti chiaramente definiti.

C.

12 000 Euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2017 e ha avuto effetto dal 28 ottobre al 31 dicembre 2017. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di un mese.

3706

FF 2018

2.7.19

Accordo fra la Svizzera e l'OMM concernente la concessione di un contributo all'istituzione del Integrated Global Greenhouse Gas Information System (IG3IS) a Ginevra per il 2018­2012, concluso il 19 dicembre 2017

A.

L'accordo definisce le modalità dell'impiego del sostegno finanziario della Svizzera all'OMM per la Segreteria dell'IG3IS.

B.

Con il sostegno finanziario alla Segreteria dell'IG3IS la Svizzera intende rafforzare la sua politica di Stato ospite, la città di Ginevra come centro per le organizzazioni internazionali e i consessi nel settore ambientale. Inoltre, la Svizzera a livello internazionale viene vista non solo come sede dell'OMM, ma anche come promotore istituzionale dell'impegno internazionale per la riduzione di gas serra e di inquinanti atmosferici. L'orientamento globale e la caratteristica di operare sul lungo termine dell'IG3IS garantiscono al Paese un'elevata visibilità e un'influenza non trascurabile sull'evoluzione dell'OMM. In ogni caso, l'IG3IS sarà utile non solo all'OMM ma anche ad altre organizzazioni con sede a Ginevra.

C.

150 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2017 e ha effetto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

3707

FF 2018

2.7.20

Accordo fra la Svizzera e la Direzione esecutiva antiterrorismo dell'ONU concernente il finanziamento di un progetto volto a migliorare il ruolo delle forze armate per reagire al terrorismo con il perseguimento penale come indicato dai principi dello Stato di diritto, concluso il 19 settembre 2017

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione tra la Svizzera e l'ONU concernenti il finanziamento (parziale) di un progetto volto a migliorare il ruolo delle forze armate per reagire al terrorismo con il perseguimento penale, come indicato dai principi dello Stato di diritto.

B.

Il progetto s'iscrive nell'impegno e interesse della Svizzera nei confronti del potenziamento della collaborazione internazionale in materia penale. Il suo obiettivo è di promuovere l'efficacia della reazione di perseguimento penale contro il terrorismo, come previsto dal diritto internazionale. Il progetto ha l'obiettivo di individuare, nell'ambito di un procedimento di ricerca e consultazione, lacune e sfide sul ruolo delle forze armate nell'assunzione, utilizzo e trasferimento dei mezzi di prova per il perseguimento penale di reati terroristici e di sviluppare principi in tal senso, in accordo con la comunità internazionale e l'ONU. Questa iniziativa non persegue assolutamente l'obiettivo di rafforzare un intervento militare per la lotta al terrorismo, bensì di rilevare la realtà in vari Stati e di colmare le lacune normative individuate.

C.

50 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 Settembre 2017 e termina con il pieno adempimento degli obblighi da parte dell'ONU. In caso di inosservanza o di cattivo adempimento degli obblighi contrattuali, la Svizzera può denunciare l'accordo ed esigere il rimborso totale o parziale del contributo.

3708

FF 2018

2.7.21

Accordo fra la Svizzera e l'UNOG concernente un contributo al finanziamento di un posto di «Senior Mediation Officer» per il periodo 2017­2018, concluso il 30 marzo 2017

A.

L'accordo definisce il contributo della Svizzera al finanziamento di un posto di «Senior Political Affairs/Liaison Officer» presso l'UNOG.

B.

Il titolare del posto si occuperà in particolare di rafforzare il coordinamento tra l'UNOG e la sede delle Nazioni Unite a New York in modo da migliorare la visibilità della Ginevra internazionale e dei buoni servizi della Svizzera.

Il nuovo posto rientra nelle misure che figurano nella Strategia per rafforzare l'attrattiva e la competitività della Ginevra internazionale, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 26 giugno 2013.

C.

632 263 dollari americani per il 2017 e il 2018.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2017 e ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

3709

FF 2018

2.7.22

24

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale per la ripulitura di Jeyranchel in Azerbaigian, concluso il 21 dicembre 2017

A.

L'accordo disciplina il contributo finanziario della Svizzera al secondo fondo speciale in materia di eliminazione di mine e di resti di esplosivi di guerra in Azerbaigian.

B.

Il fondo si prefigge di ripulire da mine e resti di esplosivi di guerra l'area di Jeyranchel utilizzata in passato per test e addestramento, al fine di rendere possibile l'utilizzo dello spazio a scopi civili.

C.

50 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 lettera a della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo24.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 193.9

3710

FF 2018

2.7.23

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza, concluso il 18 dicembre 2017

A.

L'accordo stabilisce un contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo di destinazione speciale in materia di sviluppo dell'integrità e di riduzione dei rischi di corruzione nel settore della sicurezza.

B.

Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tal fine è messo a punto un programma pluriennale con gli Stati interessati e sono messi a disposizione gli strumenti pratici.

C.

100 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 lettera a della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3711

FF 2018

2.7.24

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali in Serbia, concluso il 18 dicembre 2017

A.

L'accordo disciplina il contributo finanziario della Svizzera al fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali in Serbia.

B.

Il fondo si prefigge di offrire un supporto alla Serbia nella smilitarizzazione di 8000 tonnellate di munizioni convenzionali.

C.

80 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 lettera a della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3712

FF 2018

2.7.25

Allegato all'accordo di gestione delle finanze tra gli Stati contribuenti e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali di armi leggere e armi di piccolo calibro in Ucraina ­ fase II, concluso il 18 dicembre 2017

A.

L'accordo disciplina il contributo finanziario della Svizzera alla seconda fase del fondo speciale in materia di smilitarizzazione di munizioni convenzionali, di armi leggere e di piccolo calibro in Ucraina.

B.

Il fondo intende migliorare la sicurezza pubblica e la sicurezza regionale. A tal fine saranno distrutte 366 000 armi leggere e di piccolo calibro, nonché 46 800 tonnellate di munizioni convenzionali.

C.

50 000 franchi. Partecipazione al Partenariato per la Pace.

D.

Articolo 8 lettera a della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3713

FF 2018

2.7.26

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente un contributo finanziario alla conferenza «Peace and Development Advisors», concluso il 24 novembre 2017

A.

L'accordo definisce le modalità di utilizzo del contributo finanziario per la conferenza «Peace and Development Advisors» (PDA), che si è tenuta a Losanna dal 4 all'8 dicembre 2017.

B.

Le Nazioni Unite si concentrano sempre di più su un approccio globale per la prevenzione di scontri violenti. Ciò si riflette in maniera particolare nell'impegno volto a integrare meglio i vari pilastri dell'ONU in tale settore, un obiettivo per cui il Segretario generale dell'ONU si adopera con grande impegno. Il programma congiunto UNDP DAP volto a potenziare le capacità nazionali per la prevenzione dei conflitti unisce gli aspetti politici e di politica dello sviluppo della prevenzione dei conflitti e si prefigge di migliorare il sostegno delle Nazioni Unite per gli Stati in situazioni politiche fragili. La conferenza ha luogo ogni due anni e offre ai PDA e ad altri esperti in materia di prevenzione dei conflitti la possibilità di scambiare esperienze e identificare così interventi validi. Il finanziamento della conferenza dei PDA soddisfa il seguente criterio della politica dello Stato ospitante: promozione di un obiettivo prioritario della Ginevra internazionale. Oltre a ciò rafforza il profilo di politica di pace e di sicurezza della Svizzera.

C.

272 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è in vigore dal 24 novembre 2017 al 31 dicembre 2018. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

3714

FF 2018

2.7.27

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente un contributo al cycle électoral de Madagascar (SACEM) (Soutien Au Cycle Electoral de Madagascar) per le elezioni presidenziali e parlamentari del 2018, concluso il 28 novembre 2017

A.

L'accordo regola le modalità del contributo della Svizzera al cycle électoral de Madagascar, ossia il finanziamento di una parte dei costi previsti nel bilancio SACEM 2017­2019.

B.

L'OIF comprende 58 Stati membri e 26 Stati osservatori e rappresenta quindi un'importante piattaforma per dialoghi politici con i rappresentanti ad alto livello di 84 Stati, di cui due membri del G7 (la Francia e il Canada), 17 membri dell'UE e 32 Stati africani. L'OIF rappresenta quindi un eccellente strumento per promuovere le candidature svizzere in seno ad organizzazioni internazionali. Al fine di sgravare il Madagascar e di promuovere rapporti bilaterali con questo Paese, la Svizzera sostiene il cycle électorale de Madagascar, finanziando aspetti chiaramente definiti.

C.

60 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2017 e ha effetto dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2019. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di un mese.

3715

FF 2018

2.7.28

Accordo fra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo alle attività del programma dell'UNESCO per la promozione della libertà di stampa e della sicurezza dei giornalisti, concluso il 14 dicembre 2017

A.

L'accordo definisce il contenuto e le modalità del contributo finanziario della Svizzera al programma dell'UNESCO per la promozione della libertà di stampa e della sicurezza dei giornalisti. Il finanziamento della Svizzera avviene tramite un conto di deposito speciale realizzato dall'UNESCO per sostenere le attività di questo programma.

B.

Il progetto è da considerarsi come priorità del 2017 a favore del lavoro dell'UNESCO nel settore Comunicazione e informazione. Questo contributo è conforme alle priorità e misure della Strategia svizzera UNESCO 2015+.

C.

100 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2017 e vi rimane per la durata del programma definita dalla Direttrice generale dell'UNESCO conformemente al Regolamento finanziario dei conti speciali. Non sono previste modalità di denuncia.

3716

FF 2018

2.7.29

Accordo fra la Svizzera e l'UNHCHR concernente un contributo al meccanismo internazionale, apartitico e indipendente per il sostegno alle indagini contro i responsabili dei gravi reati di diritto internazionale commessi da maggio 2011 in Siria e per il loro perseguimento penale, concluso il 20 marzo 2017

A.

L'accordo definisce per l'anno 2017 i termini per il contributo svizzero al meccanismo internazionale, apartitico e indipendente per il sostegno alle indagini conto i responsabili dei gravi reati di diritto internazionale commessi da maggio 2011 in Siria e per il loro perseguimento penale, mirato a finanziare una parte dei costi delle attività operative del meccanismo.

B.

Il meccanismo, istituito con la risoluzione 71/248 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e con sede a Ginevra, rappresenta un elemento importante nella lotta contro l'impunità nel contesto siriano. La Svizzera è convinta, in base alla sua esperienza pluriennale nel settore, che debba essere fatta giustizia per tutte le vittime della violazione del diritto internazionale, affinché in Siria si possa instaurare una pace giusta e duratura. Nel suo ruolo di Stato ospite e al fine di promuovere la pace e la lotta all'impunità, la Svizzera offre un contributo finanziario ai costi delle attività operative di questo meccanismo.

C.

550 000 franchi.

D.

Articolo 8 lettera a della legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo; articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 marzo 2017 ed ha avuto effetto fino al 31 dicembre 2017. Non prevede modalità di denuncia.

3717

FF 2018

2.7.30

Accordo tra la Svizzera e l'UNHCHR concernente un contributo finanziario per il fondo fiduciario per il supporto tecnico alla promozione della partecipazione dei Paesi meno avanzati e dei piccoli Paesi insulari in sviluppo ai lavori del Consiglio dei diritti umani per il periodo 2017­2020, concluso il 7 dicembre 2017

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione e l'utilizzo del contributo finanziario della Svizzera a sostegno delle attività del fondo fiduciario finalizzato al supporto tecnico per la promozione della partecipazione dei Paesi meno avanzati e dei piccoli Paesi insulari in sviluppo ai lavori del Consiglio dei diritti umani per il periodo 2017­2020.

B.

L'obiettivo principale del fondo è di sostenere le attività mirate a potenziare le capacità umane e istituzionali dei Paesi meno avanzati e dei piccoli Paesi insulari in sviluppo, in particolare per garantire una partecipazione più esaustiva delle loro delegazioni ai lavori del Consiglio dei diritti umani. La rappresentazione universale degli Stati membri delle Nazioni Unite a Ginevra è una priorità della politica estera svizzera. Tutti gli Stati dovrebbero essere in grado di partecipare regolarmente ai dibattiti multilaterali che hanno luogo a Ginevra, comprese le attività del Consiglio dei diritti umani, e a fornire il proprio contributo, non solo per difendere i propri interessi, ma anche per rafforzare la legittimità e credibilità del Consiglio dei diritti umani come organo centrale delle Nazioni Unite per la promozione e tutela dei diritti umani in tutto il mondo. La Svizzera come Stato ospite è interessata a far sì che la partecipazione degli Stati ai lavori del Consiglio dei diritti umani sia più ampia possibile, addirittura universale. Il contributo della Svizzera ha l'obiettivo di promuovere questa partecipazione universale e incoraggiare quegli Stati senza presenza permanente in Svizzera ad aprire una rappresentanza.

C.

40 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2017 e ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

3718

FF 2018

2.7.31

Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel 2017, concluso il 21 ottobre 2017

A.

L'accordo definisce il volume e le modalità del finanziamento dei base concesso dalla Svizzera all'UNIDIR.

B.

Con sede a Ginevra, l'UNIDIR conduce ricerche indipendenti nel settore della politica di sicurezza e del disarmo. L'istituto fornisce alla comunità internazionale dati dettagliati ed esaustivi sulla sicurezza nel mondo, sulla corsa agli armamenti e sul disarmo. Il suo obiettivo è di promuovere la sicurezza internazionale e lo sviluppo economico e sociale di tutti i popoli mediante negoziati. Il lavoro dell'UNIDIR, di qualità e unanimemente riconosciuto, costituisce un valore aggiunto anche per la Svizzera. L'UNIDIR rafforza inoltre la posizione di Ginevra in quanto centro internazionale del disarmo. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale permette all'UNIDIR di portare avanti la sua attività.

C.

80 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2017 e ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3719

FF 2018

2.7.32

Accordo tra la Svizzera e l'UNISDR concernente un contributo al canone di locazione per i locali dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2017­2020, concluso il 15 dicembre 2017

A.

L'accordo definisce le modalità dell'impiego del sostegno finanziario della Svizzera all'UNISDR.

B.

La presente prestazione di sostegno ha l'obiettivo di evitare una ricollocazione dell'UNISDR fuori da Ginevra, che indebolirebbe la presenza delle organizzazioni in campo umanitario, sostenuta dalla politica dello Stato ospite della Svizzera.

C.

800 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2017 e ha effetto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020. Non sono previste modalità di denuncia. Se tuttavia l'UNISDR non adempie ai suoi obblighi, la Svizzera può denunciare il contratto e richiedere un rimborso totale o parziale del contributo.

3720

FF 2018

2.7.33

Accordo fra la Svizzera e l'UNITAR sul finanziamento di un corso di formazione per nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU, concluso l'8 agosto 2017

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al corso di formazione per nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU, che ha avuto luogo a settembre 2017 a New York.

B.

Insediato a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari internazionali. Per i nuovi delegati del quinto comitato dell'Assemblea generale dell'ONU la formazione offre un'occasione unica per acquisire un'ampia conoscenza di base relativa ai temi, attori e processi più importanti nel contesto del quinto comitato. La formazione offre un'eccellente piattaforma alla Svizzera per aumentare la consapevolezza e la familiarità con priorità tematiche inerenti al nostro Paese.

C.

30 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 agosto 2017 e ha avuto effetto dal 1° luglio al 31 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3721

FF 2018

2.7.34

Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il seminario 2018 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 6 dicembre 2017

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al seminario per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU previsto nella primavera del 2018.

B.

Il seminario contribuisce in maniera rilevante a migliorare la dottrina delle operazioni di mantenimento della pace dell'ONU; per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU costituisce inoltre un'occasione unica per scambiare esperienze ed elaborare strategie comuni. Il seminario rappresenta per la Svizzera un'eccellente piattaforma per accrescere la visibilità del proprio impegno in questo campo e per allacciare contatti al massimo livello.

C.

300 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2017 e ha effetto fino al 31 luglio 2018. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni.

3722

FF 2018

2.7.35

Accordo fra la Svizzera e l'Università delle Nazioni Unite concernente il finanziamento di uno studio di diritto comparato sul regime di sanzioni per rafforzare le garanzie processuali, concluso il 12 aprile 2017

A.

Il presente accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'Università delle Nazioni Unite per quanto riguarda il finanziamento di uno studio comparativo del regime di sanzioni delle Nazioni Unite. Lo studio si prefigge di delineare possibili soluzioni per rafforzare i diritti processuali delle persone interessate da tutti i regimi di sanzioni.

B.

Il progetto s'iscrive nell'iniziativa del gruppo di Stati che condividono le stesse opinioni per sanzioni mirate e Stato di diritto, ambito in cui la Svizzera si impegna dal 2005. Tematizzando questioni di fondo concernenti la tutela dei diritti umani nelle sanzioni dell'ONU, la Svizzera, con il finanziamento di questo studio, persegue il duplice obiettivo di riconoscere i diritti individuali delle persone colpite e di aumentare l'efficacia e la legittimità del regime di sanzioni dell'ONU.

C.

40 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 aprile 2017 e termina con il pieno adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Università delle Nazioni Unite. In caso di inosservanza o di cattivo adempimento degli obblighi da parte dell'Università delle Nazioni Unite, la Svizzera può denunciare l'accordo ed esigere il rimborso totale o parziale del contributo.

3723

FF 2018

2.7.36

Accordo di finanziamento tra la Svizzera e l'UNOOSA a Vienna concernente la concessione di un importo finalizzato al finanziamento della conferenza «Rafforzamento della cooperazione internazionale per la salute globale» organizzata congiuntamente dall'UNOOSA e dall'OMS a Ginevra dal 23 al 25 agosto 2017, concluso il 4 agosto 2017

A.

L'accordo disciplina le modalità relative alla concessione di un sostegno finanziario da parte della Confederazione per la conferenza «Rafforzamento della cooperazione internazionale per la salute globale» organizzata congiuntamente dall'UNOOSA e dall'OMS a Ginevra dal 23 al 25 agosto 2017.

B.

Il Comitato per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico lavora da anni alla promozione dei vantaggi di attività nel settore spaziale per rafforzare la salute globale. Nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per commemorare il 50° anniversario della prima conferenza delle Nazioni Unite sull'esplorazione e l'utilizzazione pacifica dello spazio extra-atmosferico è stato selezionato il tema della maggiore cooperazione nel settore spaziale a favore della salute globale, che è diventato uno dei sette temi prioritari della conferenza di giugno 2018 a Vienna. L'evento principale per la preparazione di questa tematica è organizzato a Ginevra dall'UNOOSA con la collaborazione dell'OMS e di altre organizzazioni con sede a Ginevra.

L'obiettivo del progetto è di fornire un sostegno finanziario affinché la conferenza a Ginevra abbia luogo con la partecipazione dell'OMS e di altre organizzazioni internazionali con sede a Ginevra.

C.

50 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2017 ed ha avuto effetto fino al 31 agosto 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3724

FF 2018

2.7.37

Accordo tra la Svizzera e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNRISD nel 2017, concluso il 6 marzo 2017

A.

L'accordo definisce il volume e le modalità del finanziamento dei base concesso dalla Svizzera all'UNRISD.

B.

Insediato a Ginevra, l'UNRISD conduce un'attività indipendente di ricerca nel settore dello sviluppo sociale. Il lavoro svolto dall'UNRISD è di qualità ed è unanimemente riconosciuto. Esso costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNRISD rafforza la posizione di Ginevra come centro mondiale di produzione intellettuale e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR permette all'istituto di mantenere la sua offerta.

C.

100 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 marzo 2017 e ha avuto effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3725

FF 2018

2.7.38

Accordo tra la Svizzera e l'UNSSC concernente un contributo finanziario per lo svolgimento di un incontro a porte chiuse nel settore del sistema finanziario delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 27 al 28 febbraio 2017, concluso il 27 febbraio 2017

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera allo United Nations System Staff College (UNSSC) con sede a Torino (Italia) per la realizzazione di un incontro strategico a porte chiuse in cui discutere il sistema finanziario dell'ONU, tenutasi a Ginevra dal 27 al 28 febbraio 2018.

B.

La riforma dell'ONU rappresenta uno dei due principali assi strategici dell'impegno svizzero a lungo termine in seno all'ONU (decade 2012­2022). La conferenza aveva l'obiettivo di affrontare e promuovere riforme e innovazioni nelle funzioni finanziarie del sistema ONU. A tale scopo, 15 dirigenti della divisione finanziaria delle Nazioni Unite sono stati invitati a scambiare idee e a sviluppare nuovi approcci risolutivi.

C.

38 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 2017 e ha avuto effetto fino al 30 maggio 2017. Non erano previste modalità di denuncia.

3726

FF 2018

2.7.39

Accordo fra la Svizzera e l'UNITAR riguardante un contributo finanziario per sostenere i costi della ristampa dell'opuscolo contenente le linee guida per il protocollo diplomatico a Ginevra, concluso il 28 aprile 2017

A.

L'accordo definisce le modalità della collaborazione e dell'utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera destinato a sostenere i costi di ristampa dell'opuscolo contenente le linee guida per il protocollo diplomatico a Ginevra.

B.

Le linee guida sono state pubblicate per la prima volta nel 2016 in lingua inglese e francese ed erano destinate alla comunità diplomatica a Ginevra.

Nel 2016 l'UNITAR ha offerto l'opuscolo a tutte le missioni permanenti. In considerazione del successo di questo opuscolo, che già nel 2016 era stato pubblicato con il contributo finanziario della Svizzera, e del fatto che gli esemplari a disposizione sono esauriti, l'UNITAR ha chiesto di nuovo il contributo finanziario della Svizzera.

C.

4598 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 aprile 2017 ed ha avuto effetto fino al 31 luglio 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3727

FF 2018

2.7.40

Accordo di finanziamento di azioni volontarie in favore del diritto internazionale

A.

Nell'anno in rassegna sono stati conclusi con organizzazioni interstatali cinque accordi internazionali concernenti l'utilizzazione di importi inferiori a 20 000 franchi del credito per le misure volontarie a favore del diritto internazionale. Vista la relativa esiguità degli importi, tali accordi non sono descritti singolarmente.

B.

Il credito è utilizzato per sostenere in modo mirato progetti di organizzazioni interstatali, centri di ricerca, scuole universitarie, ONG e altri attori della società civile. I progetti selezionati vertono in particolare sul diritto internazionale umanitario, la giustizia penale internazionale e i diritti dell'uomo e mirano a promuovere la codificazione o migliorare il rispetto del diritto internazionale pubblico.

Gli accordi disciplinano le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari concernenti l'utilizzazione degli importi, nonché le modalità di consegna dei rapporti al riguardo.

C.

78 867 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Gli accordi sono conclusi per la durata dei progetti e giungono a scadenza con la consegna dei rapporti finali.

3728

FF 2018

3

Dipartimento federale dell'interno

3.1

Accordo di cooperazione culturale tra la Svizzera e la Cina, concluso il 16 gennaio 2017

25

A.

L'accordo fornisce un quadro per la cooperazione culturale tra la Svizzera e la Cina. Definisce in particolare le forme e i settori di cooperazione (art. 2), prevede la concessione di buoni servizi nella creazione di centri culturali (art. 3) e crea le basi per l'elaborazione di un accordo di coproduzione cinematografica (art. 6) di particolare importanza, vista l'entità del mercato cinematografico cinese.

B.

Per la Svizzera la Cina è un importante partner in ambito di scambi culturali, a causa del suo considerevole mercato d'arte (nel 2016 è stato il maggiore mercato per l'arte contemporanea) e la sua attrattiva per gli operatori culturali svizzeri. Il programma di scambio «Swiss-Chinese Cultural Explorations» organizzato dalla fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia nel biennio 2008-2009 ha creato una rete transfrontaliera di attori e istituzioni culturali. Nel 2010 Pro Helvetia ha aperto un ufficio a Shanghai. L'accordo contribuisce a rafforzare lo scambio culturale con la Cina.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 22 lettera a della legge dell'11 dicembre 200925 sulla promozione della cultura (LPCu).

E.

L'accordo è entrato in vigore il giorno della sua firma. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di sei mesi.

RS 442.1

3729

FF 2018

3.2

Accordo tra la Svizzera e la Grecia concernente la compensazione tra l'Istituzione comune LAMal e l'Organizzazione nazionale per i servizi sanitari in Grecia (EOPYY), concluso il 15 novembre 2017

A.

L'accordo disciplina le modalità della compensazione dei crediti reciproci nel settore dell'assicurazione malattie per il tramite di organismi di collegamento dei due Stati. Si tratta esclusivamente di disciplinare le modalità di pagamento tra organismi di collegamento.

B.

L'Accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone disciplina il rimborso dei costi da parte delle assicurazioni malattie in occasione del ricorso a prestazioni mediche in un altro Stato. I costi sono dapprima assunti dall'assicurazione malattie nello Stato in cui avviene il trattamento e successivamente fatturati alla competente assicurazione malattie per il tramite degli organismi di collegamento dei due Stati interessati. È stato concluso un accordo di compensazione con la Grecia per semplificare e accelerare la procedura di rimborso fra Stati ed evitare inutili trasferimenti di denaro.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2017. Si applica per la durata di due anni e si rinnova tacitamente per due anni supplementari, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza biennale.

3730

FF 2018

3.3

26 27

Accordo fra la Svizzera e il Messico sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali, concluso il 24 agosto 2017

A.

L'accordo disciplina l'importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali tra le Parti contraenti.

B.

Allo scopo di salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e di tutelare il patrimonio culturale, il Consiglio federale può concludere accordi bilaterali concernenti l'importazione e il rimpatrio di beni culturali con gli Stati che hanno ratificato la Convenzione dell'UNESCO del 14 novembre 197026 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7 capoverso 1 della legge del 1° giugno 200527 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC).

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità il 19 dicembre 2017. L'accordo è concluso per una durata indeterminata e può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento per via diplomatica con un preavviso scritto di 90 giorni.

RS 0.444.1 RS 444.1

3731

FF 2018

3.4

28

Accordo di coproduzione cinematografica tra la Svizzera e il Messico, concluso il 24 agosto 2017

A.

L'accordo di coproduzione tra la Svizzera e il Messico è un cosiddetto accordo standard. La struttura e il contenuto sono paragonabili all'accordo di coproduzione concluso con il Canada (1987) e alla Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica (1992). L'accordo stabilisce le condizioni per il riconoscimento di film coprodotti dalle società di produzione delle due Parti contraenti e ne migliora l'accesso al mercato svizzero e messicano. L'accordo copre tutti i tipi di commercializzazione dei film, comprese le nuove modalità come quello su richiesta («video on demand»). In caso di coproduzioni prevede un sostegno ai coproduttori delle due Parti contraenti (tra il 20 e l'80 %). Di principio le partecipazioni artistiche e tecniche corrispondono in maniera proporzionale alla quota di finanziamento.

B.

Il Messico è il maggiore mercato cinematografico dell'America latina. Questo Paese è estremamente interessante per la regione, visto che registra oltre 280 milioni di entrate annue e dispone uno dei più importanti festival e mercato cinematografici del Sudamerica (Guadalajara). Le strutture e i criteri di promozione sono analoghi a quelli svizzeri. L'«Instituto Mexicano de Cinematografia» corrisponde alla Sezione cinema dell'Ufficio federale della cultura e sostiene in maniera simile produzioni di fiction, animazione e documentari. Ciò consente la creazione di progetti con condizioni quadro simili.

L'accordo di cooperazione semplifica le riprese in Svizzera di film coprodotti. La conclusione di un tale accordo pone le basi per una maggiore collaborazione con il Messico e in generale può contribuire a rafforzare lo scambio culturale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 33 lettera a della legge del 14 dicembre 200128 sul cinema (LCin).

E.

L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie a tal fine. La Svizzera ha notificato l'adempimento delle formalità l'11 ottobre 2017. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 443.1

3732

FF 2018

3.5

Accordo tra la Svizzera e il Messico concernente le scuole svizzere biculturali, concluso il 25 agosto 2017

A.

L'accordo stabilisce i principi per la fornitura dell'offerta scolastica a livello di istruzione di base delle scuole svizzere in Messico. Nell'accordo il ministero messicano dell'istruzione riconosce l'importanza dell'offerta formativa svizzera fornita dalle scuole svizzere quale arricchimento del panorama formativo messicano e rispetta che vengano tenute in considerazione, oltre alla legge sulla formazione messicana, anche le direttive svizzere.

B.

L'accordo crea condizioni quadro stabili per l'esercizio delle tre scuole svizzere presenti in Messico. A queste scuole viene permesso di scostarsi da talune questioni tecniche delle direttive messicane per considerare le esigenze della Confederazione e del loro Cantone patrocinante.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 agosto 2017. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di dodici mesi.

3733

FF 2018

4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Accordo sotto forma di scambio di note tra la Svizzera e la Tunisia concernente lo stazionamento di un addetto di polizia svizzero in Tunisia, concluso il 6 febbraio 2017

A.

L'accordo autorizza lo stazionamento in Tunisia di un addetto di polizia svizzero.

B.

Disciplina le modalità di stazionamento allo scopo di promuovere ed accelerare la collaborazione tra i corpi di polizia, in particolare mediante l'assistenza amministrativa e giudiziaria in ambito penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 LUC.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 febbraio 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3734

FF 2018

4.2

29

Accordo tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente l'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari, concluso il 31 ottobre 201729

A.

I cittadini svizzeri e degli Emirati Arabi Uniti che possiedono un passaporto ordinario valido, sono esonerati dall'obbligo del visto per soggiornare sul territorio nazionale dell'altra Parte per al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni senza esercitare alcuna attività lucrativa.

B.

Tale esenzione dal visto Schengen per gli Emirati Arabi Uniti si fonda sulla direttiva adottata il 15 maggio 2014 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE nonché sull'accordo che l'UE ha firmato il 6 maggio 2015 con gli Emirati Arabi Uniti. Quando l'UE decide l'introduzione o la soppressione dell'obbligo di visto per un particolare Stato, questa modifica si applica a tutto lo spazio Schengen e, pertanto, è considerato come un ampliamento dell'acquis di Schengen applicabile anche alla Svizzera. Dato che la Svizzera non è membro dell'UE, i cittadini svizzeri non godono della reciprocità prevista da questi accordi. Con il presente accordo è garantita, in ambito contrattuale, la reciprocità per i cittadini svizzeri.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr).

E.

Il 5 dicembre 2017 la Svizzera ha notificato agli Emirati Arabi Uniti l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. L'accordo entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione della notifica degli Emirati Arabi Uniti. Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare per scritto l'accordo, la cui validità cessa 90 giorni dopo la notificazione della denuncia.

RS 0.142.113.253

3735

FF 2018

4.3

30

Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein sul finanziamento congiunto di progetti nel quadro dei partenariati in materia di migrazione con i Balcani occidentali, concluso il 27 novembre 201730

A.

La convenzione stabilisce le norme di cooperazione tra le Parti nei finanziamenti di progetti in materia di migrazione nel quadro dei partenariati conclusi con i Paesi interessati dei Balcani occidentali. Designa in particolare le autorità responsabili per la sua attuazione e precisa le prestazioni che queste devono fornire. La convenzione definisce inoltre le modalità di informazione, comunicazione e di eliminazione delle divergenze.

B.

Per il periodo 2011­2015 e per il 2016­2019 è stata adottata una strategia interdipartimentale allo scopo di fornire un quadro strategico a tre dei partenariati in materia di migrazione conclusi dalla Svizzera nei Balcani occidentali (Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo). La strategia in corso ha un budget di 10 milioni di franchi. Anche il Liechtenstein ha concluso partenariati in materia di migrazione con il Kosovo e la Bosnia ed Erzegovina e ha espresso il desiderio di partecipare alla strategia attuale apportando un contributo di due milioni di franchi. La presente convenzione intende tuttavia essere applicabile a tutti i progetti finanziati in comune dalle Parti tramite la strategia interdipartimentale 2016­2019 nel quadro dei partenariati in materia di migrazione con i Balcani occidentali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

La convenzione è entrata in vigore il giorno stesso. Ciascuna Parte può denunciare la convenzione in qualsiasi momento previa notifica scritta all'altra Parte.

RS 0.142.395.142

3736

FF 2018

5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.1

Cooperazione militare in materia di istruzione Introduzione

La cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare si prefigge, da un lato, di ottenere e mantenere la capacità d'impegno militare e lo sviluppo delle forze armate e, dall'altro, di migliorare la capacità di cooperazione al fine di accrescere la libertà d'azione strategica.

3737

FF 2018

5.1.1

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione in materia di rifornimento di carburante in volo, concluso l'11 luglio 2017

A.

L'accordo consente l'impiego di aerei cisterna tedeschi da parte di velivoli delle Forze aree svizzere.

B.

L'accordo disciplina la procedura di rifornimento di carburante in volo, la formazione dei piloti coinvolti e i principi di responsabilità e di presa a carico dei costi.

C.

64 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3738

FF 2018

5.1.2

31

Accordo tra la Svizzera e la Danimarca sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare, concluso il 9 giugno 201731

A.

L'accordo definisce le condizioni e le forme della cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare.

B.

L'accordo disciplina i rapporti finanziari, lo statuto giuridico del personale che si trova in territorio straniero e stabilisce in particolare il diritto applicabile in relazione alle armi, alle munizioni, agli aeromobili e ai veicoli.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a e 150a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 giungo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 180 giorni.

RS 0.512.131.41

3739

FF 2018

5.1.3

Accordo tecnico tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente il programma sostenuto dalla NATO dei voli di prova in condizioni di visibilità limitata per elicotteri, concluso il 4 gennaio 2017

A.

L'accordo consente lo svolgimento di voli di prova in condizioni di visibilità limitata con elicotteri nella Svizzera centrale. Con il programma dei voli di prova sostenuto dalla NATO viene ottenuta la massima idoneità possibile di utilizzo con qualsiasi tempo degli elicotteri.

B.

L'accordo disciplina le questioni di statuto dei partecipanti stranieri, il sostegno logistico da parte delle Forze aeree svizzere e le ripercussioni finanziarie.

C.

22 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 gennaio 2017 e ha avuto effetto per la durata dei voli di prova in Svizzera, ovvero dal 1° febbraio al 31 marzo 2017, se del caso, fino al pagamento delle spese sostenute. Non sono previste modalità di denuncia.

3740

FF 2018

5.1.4

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente la partecipazione a un esercizio militare di sicurezza aerea, concluso il 16 novembre 2017

A.

L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un esercizio militare di sicurezza aerea che ha per oggetto il servizio di polizia aereo con gli elicotteri, tenutosi a Solenzara in Francia dal 20 al 24 novembre 2017.

B.

L'accordo disciplina le responsabilità, il necessario supporto logistico fornito dallo Stato ospite, le regole d'impiego applicabili e gli aspetti finanziari nonché le questioni di statuto e di responsabilità derivanti da questa partecipazione.

C.

10 717 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2017 e ha avuto effetto fino alla fine dell'esercitazione, ovvero fino al 24 novembre 2017. Può essere denunciato da entrambe le Parti contraenti con effetto dopo 5 giorni dalla ricezione della notificazione.

3741

FF 2018

5.1.5

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente un'esercitazione in montagna con gli elicotteri in Svizzera, concluso il 27 novembre 2017

A.

L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree francesi a un'esercitazione di volo in montagna con gli elicotteri che si è tenuta in Svizzera dal 27 novembre al 1° dicembre 2017.

B.

L'accordo disciplina le responsabilità, il necessario supporto logistico fornito dallo Stato ospite, le regole d'impiego applicabili, gli aspetti finanziari nonché le questioni relative allo statuto e alla responsabilità.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 novembre 2017 e ha avuto effetto fino alla fine dell'esercitazione, ovvero il 1° dicembre 2017. Può essere denunciato da entrambe le Parti contraenti con effetto dopo 5 giorni dalla ricezione della notificazione.

3742

FF 2018

5.1.6

Accordo tecnico tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del Centro di lotta antincendio di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 23 febbraio 2017

A.

L'accordo permette alle Forze aeree svizzere di utilizzare un impianto moderno ed ecologico allo scopo di esercitare le tecniche antincendio in aeromobili in fiamme e il salvataggio degli equipaggi di volo.

B.

L'accordo disciplina le prestazioni di supporto logistico da parte dei Paesi Bassi alle Forze aeree svizzere e le relative ripercussioni finanziarie.

C.

27 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 febbraio 2017. La sua validità è limitata alla durata dell'addestramento (5­11 marzo 2017, 13­16 marzo e 22­28 ottobre 2017). Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

3743

FF 2018

5.1.7

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Polonia concernente la formazione di equipaggi di carri armati, concluso l'8 marzo 2017

A.

L'accordo disciplina gli aspetti logistici e giuridici della formazione degli equipaggi di carri armati polacchi sull'installazione elettronica d'istruzione al tiro del centro di formazione meccanizzato di Thun.

B.

L'accordo disciplina lo statuto, le responsabilità, le competenze e i contenuti della formazione. La formazione rafforza la cooperazione tra i due Paesi. La partecipazione alla formazione è avvenuta su richiesta della Polonia sulla base delle esperienze positive raccolte negli anni passati.

C.

40 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 marzo 2017 ed è stato valido fino al 20 ottobre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3744

FF 2018

5.1.8

Accordo tecnico tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la partecipazione all'esercizio «SCOTNIGHT 2017», concluso il 10 novembre 2017

A.

L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un addestramento intensivo di quattro settimane in Inghilterra, che prevede in particolare lo svolgimento di voli di notte e di voli in condizioni difficili.

Costituisce inoltre la base per esercizi di difesa aerea con le Forze aeree britanniche.

B.

L'accordo disciplina questioni relative sia allo statuto dei partecipanti svizzeri sia al supporto logistico fornito dall'esercito britannico e alle spese che ne derivano.

C.

605 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2017 ed è stato valido per la durata dell'esercitazione che si è tenuta dal 13 novembre all'8 dicembre 2017.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di 28 giorni.

3745

FF 2018

5.1.9

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia per l'armamento e la tecnica di difesa concernente l'utilizzazione del poligono di tiro di Vidsel e la messa a disposizione del supporto del Paese ospite durante lo svolgimento dell'ISSYS Course 2017, concluso il 31 gennaio 2017

A.

L'accordo disciplina l'utilizzazione del poligono di tiro (North European Aerospace Test Range; NEAT) di Vidsel, in Svezia, da parte di elicotteri Cougar delle Forze aeree svizzere per un addestramento di simulazione della realtà con il sistema di autoprotezione ISSYS (Integrated Self-Protection System).

B.

L'accordo tecnico disciplina, oltre allo statuto dei partecipanti, le modalità di utilizzazione dell'installazione sul NEAT di Vidsel, il supporto logistico da parte del Paese ospite e i costi che ne derivano.

C.

613 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 gennaio 2017. La sua validità è stata limitata alla durata dell'addestramento (23 febbraio­10 marzo 2017), se del caso, fino al pagamento delle spese sostenute. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3746

FF 2018

5.1.10

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia concernente la partecipazione all'esercitazione «ARCTIC CHALLENGE 2017», concluso il 19 maggio 2017

A.

L'accordo tecnico disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercitazione multinazionale «ARCTIC CHALLENGE 2017» in Svezia.

B.

L'accordo tecnico disciplina questioni relative sia allo statuto dei partecipanti svizzeri sia al supporto logistico fornito dall'esercito svedese e alle spese che ne derivano; rinvia inoltre alle norme di procedura applicabili.

C.

680 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 19 maggio 2017 ed è stato valido per la durata dell'esercitazione (20 maggio­2 giugno 2017), se del caso, fino alla liquidazione di tutti gli aspetti finanziari connessi. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

3747

FF 2018

5.1.11

Accordo tecnico tra Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Regno Unito, Italia, Norvegia, Paesi Bassi e Francia concernente il sostegno fornito dal Paese ospite per l'esercitazione NATO TIGER MEET 2017, concluso il 29 maggio 2017

A.

L'accordo tecnico concerne la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercizio multinazionale «TIGER MEET 2017» in programma dal 5 al 16 giugno 2017 a Landivisiau in Francia.

B.

L'accordo tecnico disciplina il necessario supporto logistico fornito dallo Stato ospite, le questioni relative allo statuto, le regole d'impiego applicabili e gli aspetti finanziari derivanti da questa partecipazione.

C.

374 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 29 maggio 2017. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione, tenutasi dal 5 al 16 giugno 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

3748

FF 2018

5.2

Accordi per il promovimento della pace

5.2.1

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'UNOPS concernente la messa a disposizione di specialisti presso l'UNOPS in Tunisia, concluso l'11 maggio 2017

A.

Il memorandum d'intesa disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti nell'ambito distacco di militari svizzeri non armati presso la missione di sostegno ONU in Libia con luogo di intervento in Tunisia (assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di uffici ecc.). Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri e le questioni relative alla responsabilità civile.

B.

L'obiettivo è il distacco di due militari svizzeri non armati per due anni al massimo presso la missione di sostegno ONU in Libia con luogo di intervento in Tunisia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

Il memorandum d'intesa è entrato in vigore l'11 maggio 2017 per un periodo di due anni a partire dall'inizio della missione del primo dei due specialisti.

Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

3749

FF 2018

5.2.2

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'UNOPS concernente la messa a disposizione di specialisti negli Stati Uniti, concluso l'8 giugno 2017

A.

Il memorandum d'intesa disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti nell'ambito dell'invio di esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU a New York (assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di uffici ecc.). Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri e le questioni relative alla responsabilità civile.

B.

L'obiettivo è inviare esperti svizzeri al quartier generale dell'ONU per le missioni di promovimento della pace.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

Il memorandum d'intesa è entrato in vigore l'8 giugno 2017. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

3750

FF 2018

5.3

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.3.1

Accordo d'applicazione tecnico n. 09 «CBRNESchutz» all'accordo del 9 luglio 2009 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione in materia di armamenti, concluso il 6 marzo 2017

A.

L'accordo disciplina la cooperazione tra il «Wehrwissenschaftlichen Institut für Schutztechnologien» e il Laboratorio di Spiez in ambito di protezione contro i pericoli nucleari, biologici e chimici (NBC). La cooperazione comprende l'allestimento di programmi comuni di ricerca e di tecnologia, la suddivisione di questi programmi in sottoprogrammi e progetti concreti nonché il raggruppamento dei risultati.

B.

L'accordo serve all'organizzazione di analisi congiunte di sviluppi tecnologici e all'illustrazione delle loro ripercussioni a livello di questioni specifiche al militare. Possono anche essere eseguiti test congiunti tra le parti per garantire la qualità dei risultati. Possono essere identificati campi comuni per progetti di ricerca da svolgere insieme. Possono essere presentate richieste di progetti comuni presso istituzioni nazionali ed europee.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 marzo 2017 e scadrà il 5 marzo 2022. In caso di violazione può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3751

FF 2018

5.3.2

Accordo tecnico n. 10 «EME- und HPEMWechselwirkungsuntersuchungen» all'accordo del 9 luglio 2009 tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione in materia di armamenti, concluso il 23 gennaio 2017

A.

L'accordo disciplina la cooperazione in ambito di effetti elettromagnetici (EME) e «High Power Electromagnetic» (HPEM), in particolare per studi sperimentali su oggetti militari e civili.

B.

Nel quadro degli studi sull'efficacia degli EME e HPEM l'accordo serve a svolgere sperimentazioni su oggetti militari e civili e a pianificare esami comuni approfonditi. Promuove inoltre l'individuazione, la creazione e lo scambio di dati a livello nazionale e binazionale di esami sulle interazioni.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 gennaio 2017 e scadrà il 22 gennaio 2022.

In caso di violazione può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3752

FF 2018

5.3.3

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'Estonia concernente la cooperazione in materia di armamenti, concluso il 29 agosto 2017

A.

Il memorandum d'intesa disciplina i principi della cooperazione in materia di armamenti tra la Svizzera e l'Estonia nei settori gestione e manutenzione in ambito di materiale di armamento nonché nel sostegno tecnico.

B.

Con il memorandum d'intesa viene gettata una base giuridica solida per una rafforzata cooperazione in materia di armamenti (ad es. Combat Vehicle 90, Cyber) e creata una base per accordi specifici a progetti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b LM.

E.

Il memorandum d'intesa è entrato in vigore il 29 agosto 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

3753

FF 2018

5.3.4

32

Accordo tra la Svizzera e l'Estonia sullo scambio di informazioni classificate, concluso il 14 novembre 201732

A.

L'accordo disciplina la protezione e lo scambio di informazioni classificate nell'ambito della difesa.

B.

Contiene la regolamentazione delle procedure e l'armonizzazione delle categorie nazionali di classificazione, dei principi della riservatezza e dei controlli di sicurezza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 150 capoverso 4 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2018 e può essere denunciato per scritto entro 180 giorni.

RS 0.514.133.41

3754

FF 2018

5.3.5

«Data Exchange Annex DARPA-CHE-001» tra la Svizzera e gli Stati Uniti sulle tecnologie di assetto in ambito di robotica, concluso il 29 marzo 2017

A.

L'accordo disciplina lo scambio di informazioni tecniche nella ricera e sviluppo secondo il «Master Data Exchange Agreement» del 17 settembre 1985, in particolare negli ambiti tecnologici RLG Design, Control and Integration, Low Weight Actuation Techniques e Sensor Integration.

B.

Con lo sviluppo delle tecnologie di assetto in ambito di robotica (Ring laser gyroscope, RLG) si auspicano tra l'altro migliori capacità di decollo e di atterraggio per piattaforme aeree e dunque un potenziale aumento dell'accesso operativo di queste ultime allo scopo di sostenere numerose missioni civili, umanitarie, militari e di sicurezza nazionale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 marzo 2017 ed è applicabile fino al 28 marzo 2022. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di 60 giorni.

3755

FF 2018

5.3.6

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia concernente la Communication Security (COMSEC), concluso il 14 agosto 2017

A.

L'accordo disciplina il trasferimento, l'istallazione, l'istruzione e la protezione della sicurezza fisica e le ispezioni dei sistemi COMSEC con pubblicazioni e materiali chiave.

B.

L'accordo garantisce la gestione sicura dell'equipaggiamento COMSEC svedese e del materiale chiave COMSEC. Viene garantito che tutti i collaboratori che utilizzano questi apparecchi abbiano ricevuto una formazione adeguata per assicurare l'integrità e la sicurezza del sistema. Lo scambio di informazioni e la collaborazione in ambito COMSEC viene rafforzata.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 agosto 2017 e può essere denunciato mediante un preavviso scritto di tre mesi.

3756

FF 2018

5.3.7

Scambio di lettere del 22 febbraio/28 marzo 2017 tra la Svizzera e la Francia concernente il settore e le modalità d'allerta e/o di trasmissione di informazioni in caso di evento minore o di situazione incidentale nella centrale nucleare di Bugey o nelle centrali nucleari svizzere di Beznau, Gösgen, Leibstadt e Mühleberg33

A.

Lo scambio di lettere consente di allarmare direttamente il Cantone di Ginevra in caso di incidente nella centrale nucleare francese di Bugey.

B.

Lo scambio transfrontaliero di informazioni in caso d'incidente o d'infortunio che possa avere conseguenze radiologiche è disciplinato in un accordo e in uno scambio di lettere del 198934. Adeguamenti e completamenti vengono effettuati mediante scambio di lettere. Il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra ha chiesto all'Amministrazione federale di avviare uno scambio di lettere tra le autorità svizzere e quelle francesi allo scopo di migliorare la protezione dalle radiazioni e in caso di emergenza.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 6 aprile 2017 e rimane valido per la durata dello scambio di lettere del 1989. Può essere disdetto con un preavviso di un anno.

33 34

RS 0.732.323.492 RS 0.732.323.49

3757

FF 2018

5.3.8

Accordo tecnico tra la Svizzera e il Regno Unito nel quadro della collaborazione in ambito di geodati e geoservizi, concluso il 5 luglio 2017

A.

L'accordo disciplina la collaborazione in ambito di geoinformazioni e lo scambio di informazioni topografiche (geodati).

B.

Regolamento delle procedure e della portata dello scambio di dati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 2017 e sostituisce quello del 13 giugno 2001. Può essere denunciato mediante un preavviso scritto di sei mesi.

3758

FF 2018

6

Dipartimento federale delle finanze

6.1

Accordo tra la Svizzera e la Cina sul reciproco riconoscimento del programma per operatori economici autorizzati in Svizzera e del programma «Enterprise Credit Management» in Cina, concluso il 16 gennaio 201735

35

A.

Imprese che possiedono lo statuto di operatore economico autorizzato («Authorized Economic Operator», AEO) sono ritenute dalle autorità doganali particolarmente affidabili. Godono pertanto di privilegi particolari in caso di controlli doganali di sicurezza e possono beneficiare di semplificazioni nelle formalità doganali. Il reciproco riconoscimento dello statuto di AEO è un elemento centrale per rafforzare la sicurezza di tutta la catena di fornitura e per aumentare i vantaggi per gli operatori economici. L'accordo equipara a livello formale e materiale lo statuto di AEO degli Stati contraenti e fa beneficiare dei vantaggi garantiti e delle semplificazioni gli operatori economici con lo statuto di AEO.

B.

Lo scopo dell'accordo è il riconoscimento da parte dell'amministrazione doganale di una delle Parti contraenti dell'autorizzazione di AEO, concessa dal programma all'altra Parte contraente, e dunque di garantire agli AEO riconosciuti mutui vantaggi/semplificazioni importanti, paragonabili e se possibile reciproci. In questo modo viene agevolato il commercio e vengono eliminati gli ostacoli tecnici al commercio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 42a capoverso 2bis della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

RS 0.946.292.492.6

3759

FF 2018

6.2

Accordo di cooperazione tra Svizzera e Cina, concluso l'8 agosto 2017

A.

L'accordo stabilisce in quali ambiti doganali promuovere e rafforzare la collaborazione tra l'Amministrazione federale delle dogane e l'amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese mediante uno scambio di esperienze e conoscenze.

B.

Negli ultimi anni il commercio bilaterale tra Svizzera e Cina è evoluto in maniera esponenziale. La Cina è il principale partner commerciale della Svizzera in Asia. Pertanto i due Paesi intrattengono dal 2011 una stretta cooperazione in ambito doganale. Per poter approfondire questa relazione già in passato sono stati conclusi accordi di cooperazione in ambito doganale per un periodo di tre anni. L'ultimo accordo copriva il periodo 2013­2015 e l'8 agosto 2017 è stato sostituito da uno nuovo.

C.

8000 franchi all'anno.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 agosto 2017 per un periodo di tre anni. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3760

FF 2018

6.3

36

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo al controllo in corso di viaggio sulla tratta Mendrisio­Varese, concluso il 14 marzo 201736

A.

L'accordo prevede che sulla tratta Mendrisio­Varese posso essere svolti controlli di dogana e definisce le cosiddette zone in cui è autorizzato il conferimento delle competenze ufficiali degli agenti dello Stato limitrofo sul territorio dell'altro Stato. Le zone includono la tratta ferroviaria e le stazioni di Mendrisio e Varese.

B.

L'accordo estende l'esistente, stretta cooperazione dell'amministrazione doganale italiana alla nuova tratta Mendrisio­Varese, di grande importanza visto il collegamento con l'aeroporto di Malpensa e i suoi viaggiatori.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.631.252.945.461.9

3761

FF 2018

6.4

37

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all'interpretazione dell'articolo 19 paragrafo 2 della Convenzione del 10 luglio 201537 tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 7 aprile 2017

A.

L'accordo disciplina la definizione delle istituzioni di diritto pubblico alle quali entrambi gli Stati contraenti partecipano in virtù dell'articolo 19 paragrafo 2 della Convenzione. Stabilisce quali sono le istituzioni interessate dalla disposizione in Liechtenstein e nel Cantone di San Gallo.

B.

L'articolo 19 paragrafo 2 della Convenzione stabilisce che le autorità competenti stabiliscono di comune accordo quali siano le istituzioni di diritto pubblico previste da questa disposizione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 19 paragrafo 2 e articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e non è applicabile alle rendite del secondo pilastro sorte prima di questa data. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.951.43

3762

FF 2018

6.5

38

Accordo secondo l'articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione del 19 gennaio 197138 tra la Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio 2010 a Berna, concluso il 30 gennaio 2017

A.

L'accordo conferma la «Japan Bank for International Cooperation» quale ente governativo secondo l'articolo 11 paragrafo 4 lettera a della Convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e il Giappone

B.

Con questo accordo gli interessi di fonte svizzera versati alla «Nippon Export and Investment Insurance» secondo l'articolo 11 paragrafo 3 della Convenzione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 11 paragrafo 4 lettera a numero (iv) della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 gennaio 2017 ed è applicabile dal 1° aprile. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.946.31

3763

FF 2018

6.6

39

Accordo tra la Svizzera e la Turchia sulla certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione del 18 giugno 201039 tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, concluso il 30 marzo 2017

A.

L'accordo disciplina le modalità di certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione.

B.

Di principio le autorità turche non certificano alcun modulo estero. Per questo motivo è stato necessario convenire in una procedura amichevole le modalità di certificazione dei moduli svizzeri per l'applicazione della Convenzione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo si applica dalla data della firma. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.976.31

3764

FF 2018

6.7

40 41

Scambio di lettere tra la Svizzera e Maurizio sull'applicabilità della Convenzione sull'assistenza amministrativa a periodi fiscali antecedenti, concluso il 28 dicembre 201740

A.

Questo scambio di lettere definisce che, conformemente alle disposizioni dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (di seguito «Accordo SAI»), l'articolo 6 (scambio automatico di informazioni) della Convenzione sia applicabile in Svizzera o a Maurizio indipendentemente dai periodi fiscali e dagli obblighi fiscali cui le informazioni da scambiare si riferiscono. Questa applicabilità a periodi di imposizione anteriori permette ad entrambe le parti di attuare lo scambio automatico di informazioni sulla base dell'Accordo SAI a partire dal 2018/2019.

B.

Lo scambio di lettere consente alla Svizzera di onorare i suoi impegni in materia di scambio automatico di informazioni nei confronti dei partner.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 4 del decreto federale del 18 dicembre 201541 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.653.255.4 RU 2016 5059

3765

FF 2018

6.8

42 43

Scambio di lettere tra la Svizzera e la Nuova Zelanda sull'applicabilità della Convenzione sull'assistenza amministrativa a periodi fiscali antecedenti, concluso il 15 dicembre 201742

A.

Questo scambio di lettere definisce che, conformemente alle disposizioni dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (di seguito «Accordo SAI»), l'articolo 6 (scambio automatico di informazioni) della Convenzione sia applicabile in Svizzera o a Maurizio indipendentemente dai periodi fiscali e dagli obblighi fiscali cui le informazioni da scambiare si riferiscono. Questa applicabilità a periodi di imposizione anteriori permette ad entrambe le parti di attuare lo scambio automatico di informazioni sulla base dell'Accordo SAI a partire dal 2018/2019.

B.

Lo scambio di lettere consente alla Svizzera di onorare i suoi impegni in materia di scambio automatico di informazioni nei confronti dei partner.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 4 del decreto federale del 18 dicembre 201543 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.653.261.4 RU 2016 5059

3766

FF 2018

6.9

44

Scambio di lettere tra la Svizzera e il Sudafrica sull'applicabilità della Convenzione sull'assistenza amministrativa a periodi fiscali antecedenti, concluso il 7 dicembre 2017

A.

Questo scambio di lettere definisce che, conformemente alle disposizioni dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (di seguito «Accordo SAI»), l'articolo 6 (scambio automatico di informazioni) della Convenzione sia applicabile in Svizzera o a Maurizio indipendentemente dai periodi fiscali e dagli obblighi fiscali cui le informazioni da scambiare si riferiscono. Questa applicabilità a periodi di imposizione anteriori permette ad entrambe le parti di attuare lo scambio automatico di informazioni sulla base dell'Accordo SAI a partire dal 2018/2019.

B.

Lo scambio di lettere consente alla Svizzera di onorare i suoi impegni in materia di scambio automatico di informazioni nei confronti dei partner.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 4 del decreto federale del 18 dicembre 201544 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

RU 2016 5059

3767

FF 2018

6.10

45 46

Accordo congiunto tra la Svizzera e l'India ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal suo Protocollo di modifica, concernente la data dalla quale è applicabile lo scambio di informazioni secondo l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, concluso il 21 dicembre 201745

A.

Questo scambio di lettere definisce che, conformemente alle disposizioni dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (di seguito «Accordo SAI»), l'articolo 6 (scambio automatico di informazioni) della Convenzione sia applicabile in Svizzera o a Maurizio indipendentemente dai periodi fiscali e dagli obblighi fiscali cui le informazioni da scambiare si riferiscono. Questa applicabilità a periodi di imposizione anteriori permette ad entrambe le parti di attuare lo scambio automatico di informazioni sulla base dell'Accordo SAI a partire dal 2018/2019.

B.

L'accordo congiunto consente alla Svizzera di onorare i suoi impegni in materia di scambio automatico di informazioni nei confronti dei partner.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 4 del decreto federale del 18 dicembre 201546 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

E.

L'accordo congiunto è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.653.242.3 RU 2016 5059

3768

FF 2018

6.11

47 48

Scambio di lettere tra la Svizzera e il Costa Rica sull'applicabilità della Convenzione sull'assistenza amministrativa a periodi fiscali antecedenti, concluso il 6 dicembre 201747

A.

Questo scambio di lettere definisce che, conformemente alle disposizioni dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (di seguito «Accordo SAI»), l'articolo 6 (scambio automatico di informazioni) della Convenzione sia applicabile in Svizzera o a Maurizio indipendentemente dai periodi fiscali e dagli obblighi fiscali cui le informazioni da scambiare si riferiscono. Questa applicabilità a periodi di imposizione anteriori permette ad entrambe le parti di attuare lo scambio automatico di informazioni sulla base dell'Accordo SAI a partire dal 2018/2019.

B.

Lo scambio di lettere consente alla Svizzera di onorare i suoi impegni in materia di scambio automatico di informazioni nei confronti dei partner.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 4 del decreto federale del 18 dicembre 201548 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.653.228.5 RU 2016 5059

3769

FF 2018

6.12

49

Scambio di note tra la Svizzera e la Svezia relativo all'applicazione della Convenzione del 7 maggio 196549 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza concernente la conferma della qualità di istituzione di previdenza, concluso il 15 dicembre 2017

A.

Lo scambio di note chiarisce le modalità della procedura di restituzione delle imposte alla fonte sui dividendi da uno Stato contraente alle istituzioni di previdenza dell'altro Stato contraente.

B.

Lo scambio di note attua l'obbligo delle autorità competenti secondo l'articolo 10 paragrafo 8 della Convenzione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 paragrafo 8 e articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 gennaio 2018 ed è applicabile a tutte le richieste a partire dal 2013. Può essere denunciato per scritto mediante un preavviso di sei mesi.

RS 0.672.971.41

3770

FF 2018

7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.1

Messaggio del 15 dicembre 200650 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata, messaggio del 5 giugno 200951 sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata e messaggio del 28 maggio 201452 concernente il contributo della Svizzera a favore della Croazia per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei tredici nuovi Stati membri (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia) nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae beneficio ed è per questo motivo che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE. I fondi a favore dei dieci Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 sono stati impegnati completamente fino alla metà del 2012, quelli per la Bulgaria e la Romania entro la fine del 2014 e quelli per la Croazia fino al primo semestre del 2017. Il 14 giugno 2017 è terminato il periodo decennale di applicazione del contributo ai dieci Paesi che hanno aderito all'UE nel 2004. La Svizzera ha attuato in totale 210 progetti. La cooperazione con la Bulgaria e la Romania proseguirà fino al 2019 e quella con la Croazia fino al 2024. Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della salute, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario delle ONG. La SECO si concentra su risanamento e modernizzazione delle infrastrutture di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti), nonché sulla promozione del settore privato e del commercio, mettendo in particolare l'accento sulle piccole e medie imprese.

50 51 52

FF 2007 453 FF 2009 4197 FF 2014 3525

3771

FF 2018

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 200653 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Riduzione delle disparità economiche e sociali in seno all'UE allargata N°

Parte contraente

Oggetto

1.

Croazia

Creazione di una facilitazione 14.02.2017 nella preparazione dei progetti per sostenere la preparazione e l'elaborazione di proposte di progetti nei settori dell'acqua potabile e delle acque di scarico

1,07 milioni di franchi

2.

Croazia

Regolamentazione delle modalità 30.05.2017 di attuazione del progetto «Approvvigionamento idrico e depurazione delle acque di scarico nel Comune di Delnice»

9,61 milioni di franchi

3.

Croazia

Regolamentazione delle modalità 30.05.2017 di attuazione del progetto «Approvvigionamento idrico e depurazione delle acque di scarico nel Comune di Fuzine»

7,30 milioni di franchi

4.

Croazia

Regolamentazione delle modalità 30.05.2017 di attuazione del progetto «Approvvigionamento idrico e depurazione delle acque di scarico nel Comune di Brod Moravice»

3,67 milioni di franchi

53

RS 974.1

3772

Data di conclusione

Costi

FF 2018

7.2

Credito quadro Cooperazione per la transizione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI54 Introduzione

La cooperazione internazionale della Svizzera si adopera per realizzare la sua visione di un mondo senza povertà e in pace nonché per uno sviluppo sostenibile. La cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI promuove in particolare la transizione a sistemi democratici e conformi ai principi dell'economia di mercato in cinque Paesi dei Balcani occidentali e tre regioni dell'ex Unione sovietica (Asia centrale, Caucaso del Sud, Moldavia e Ucraina). La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO. Quest'ultima si concentra sulla trasparenza nella mobilitazione delle risorse, sull'occupazione e sullo sviluppo economico, sull'approvvigionamento energetico e idrico, sullo smaltimento delle acque di scarico dei centri urbani e sull'efficienza energetica nella produzione industriale. Temi globali in questo ambito sono le risorse idriche e il clima. Altri temi centrali sono il miglioramento delle condizioni di investimento per le imprese, il rafforzamento dell'amministrazione delle finanze pubbliche e della politica finanziaria ed economica nonché lo sviluppo del settore finanziario. Anche il coinvolgimento dei Paesi partner nelle catene globali di creazione di valore e il sostegno fornito loro nell'ambito dell'adesione all'OMC sono aspetti importanti del programma della SECO.

L'incoraggiamento della governance economica è un tema trasversale di particolare importanza per l'intero programma.

54

FF 2012 2139

3773

FF 2018

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

1.

Albania

Sostegno tecnico e finanziario del progetto «Solid Waste Management in Berat»

01.11.2017

2,2 milioni di franchi

2.

Macedonia

Sostegno tecnico e finanziario del 27.11.2017 progetto «Improvement of Solid Waste Management Services in the Polog Region»

1,9 milioni di franchi

3.

Serbia

Sostegno tecnico e finanziario tramite il progetto «Efficienza e gestione dell'energia comunale»

28.03.2017

10,09 milioni di franchi

4.

Serbia

Sostegno tecnico e finanziario tramite il progetto «Prevenzione delle catastrofi urbane a Uzice e Paracin»

28.03.2017

3,74 milioni di franchi

5.

Serbia

Sostegno tecnico e finanziario tramite il progetto «Promozione delle energie rinnovabili: sviluppo del mercato della biomassa nella Repubblica di Serbia»

21.06.2017

4,75 milioni di euro

6.

Serbia

Sostegno finanziario del progetto «Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, fase 2», 2017­2021

22.06.2017

871 000 franchi

7.

BM

Sostegno finanziario del programma regionale «Energia e acqua in Asia centrale»

28.11.2017

3,5 milioni di dollari americani

8.

BERS

Sostegno tecnico e finanziario del progetto «Karakol Water Supply» in Kirghizistan

05.12.2017

6,1 milioni di euro

9.

UNIDO

Programma volto a rafforzare le norme e la metrologia e ad aumentare la competitività internazionale di PMI orientate alle esportazioni nei Paesi partner della SECO

27.11.2017

2 milioni di franchi

10.

Società finanziaria internazionale

Allegato n. 2 all'accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico (globale): programma volto a migliorare le condizioni di investimento

17.01.2017

18 milioni di dollari americani

3774

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

11.

Società finanziaria internazionale

Accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico in Europa e in Asia centrale

01.06.2017

­

12.

Società finanziaria internazionale

Allegato n. 1 all'accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico in Europa e in Asia centrale: servizi finanziari elettronici e digitali in Azerbaigian e in Asia centrale

01.06.2017

2,352 milioni di dollari americani

13.

Società finanziaria internazionale

Allegato n. 2 all'accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico in Europa e in Asia centrale: terza fase del progetto di microfinanza in Bosnia e Erzegovina

01.06.2017

1,4 milioni di dollari americani

14.

Società finanziaria internazionale

Allegato n. 3 all'accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico nella regione die Balcani occidentali: seconda fase per il miglioramento dei regimi di insolvenza

16.10.2017

4,35 milioni di dollari americani

3775

FF 2018

7.3

Credito quadro Provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo55 Introduzione

La cooperazione internazionale della Svizzera si adopera per realizzare la sua visione di un mondo senza povertà e in pace nonché per uno sviluppo sostenibile.

Nell'esecuzione dei provvedimenti di politica economica e commerciale la SECO si basa su tale visione e promuove una crescita sostenibile, inclusiva e rispettosa dell'ambiente, migliorando le condizioni quadro dei suoi Paesi partner. La cooperazione economica allo sviluppo della SECO si concentra su quattro temi prioritari: rafforzare la politica economica e finanziaria; sviluppare infrastrutture e approvvigionamento urbani; sostenere il settore privato e l'imprenditoria; promuovere il commercio sostenibile. La SECO opera segnatamente con i Paesi in sviluppo più progrediti (Middle Income Countries, MIC). Fra i Paesi prioritari figurano la Colombia, l'Egitto, il Ghana, l'Indonesia, il Perù, il Sudafrica, la Tunisia e il Vietnam. Oltre alle misure bilaterali, è determinante una stretta collaborazione economica con le organizzazioni specializzate, come gli organismi dell'ONU operanti nel settore commerciale, l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo. L'aiuto finanziario multilaterale è fornito quale compito congiunto con la DSC.

55

FF 2012 2139

3776

FF 2018

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197656 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N°

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

1.

Burkina Faso

Accordo concernente un aiuto budgetario generale

23.11.2017

30 milioni di franchi

2.

Colombia

Programma di sostegno alla competitività

03.05.2017

13,515 milioni di franchi

3.

Colombia

Programma «Better Gold Initiative for Artisanal and Small Scale Mining», fase II

09.06.2017

2,1 milioni di franchi

4.

Ghana

Protocollo d'intesa concernente la 12.07.2017 piattaforma svizzera per lo sviluppo sostenibile del cacao

-

5.

Indonesia

Sostegno tecnico nel settore della 02.05.2017 proprietà intellettuale, attuazione di una seconda fase

1,85 milioni di franchi

6.

Perù

Programma di sostegno tecnico volto a rafforzare la gestione delle finanze pubbliche a livello nazionale

19.04.2017

6,14 milioni di franchi

7.

Perù

Programma «Better Gold Initiative for Artisanal and Small Scale Mining», fase II

21.04.2017

1,8 milioni di franchi

8.

Tunisia

Programma di sviluppo urbano integrato Sousse e città secondarie, fase 1

10.01.2017

2,3 milioni di franchi

9.

Tunisia

Sostegno al piano nazionale di 18.07.2017 svolta energetica dei comuni in Tunisia, introduzione di un marchio

3,6 milioni di franchi

10.

BERS

Sostegno tecnico nella regione del Nord Africa e del Medio Oriente

26.09.2017

2,5 milioni di euro

11.

BIRS

Rimborso di «Support to Sustainable Public Procurement Management System Externally Financed Output»

21.02.2017

500 000 dollari americani

12.

BIRS

Facilitazione nel settore dei meccanismi di determinazione del prezzo per il CO2 - «Transformative Carbon Asset Facility»

12.12.2016

12,5 milioni di dollari americani

56

RS 974.0

3777

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

13.

BIRS/AIS

Fondo fiduciario concernente il partenariato «Sicurezza idrica e igiene mondiali»

18.11.2016

5,2 milioni di dollari americani

14.

BIRS/AIS

Fondo fiduciario unilaterale per finanziare e assicurare i rischi di catastrofi naturali

04.01.2017

8 milioni di franchi

15.

BIRS/AIS

Fondo fiduciario di donatori per la creazione di una cooperazione globale nel settore degli acquisti pubblici

02.03.2017

5 milioni di franchi

16.

BIRS/AIS

Fondo fiduciario di donatori per un'iniziativa nel settore delle finanze pubbliche

22.04.2017

4 milioni di franchi

17.

BIRS/AIS

Fondo fiduciario del programma 23.08.2017 per il sostegno al settore energetico

8,05 milioni di franchi

18.

BIRS/AIS

Sostegno al Governo colombiano nel quadro di un'analisi delle spese pubbliche e della responsabilità finanziaria

08.09.2017

118 500 franchi

19.

BIRS/AIS

Convenzione di finanziamento del fondo fiduciario multidonatori del «Global Tax Program»

29.11.2017

4 milioni di franchi

20.

BIRS/AIS

Convenzione di finanziamento del fondo fiduciario bilaterale del «Global Tax Program»

29.11.2017

5 milioni di franchi

21.

BIRS/Società finanziaria internazionale

Fondo fiduciario multidonatori «Umbrella Facility for Trade»

22.04.2017

5 milioni di franchi

22.

Centro consultivo sulla legislazione dell'OMC

Contributi svizzeri ai preventivi annuali del centro consultivo sulla legislazione dell'OMC per il periodo 2017­2021

03.02.2017

800 000 franchi

23.

FMI

Convenzione di finanziamento del fondo per la stabilità del settore finanziario

13.10.2017

4 milioni di franchi

24.

African Tax Administration Forum

Convenzione di cofinanziamento del programma di assistenza tecnica del forum

12.07.2017

900 000 dollari americani

25.

Banca interamericana di sviluppo

Accordo concernente lo sviluppo di imprese di approvvigionamento idrico urbano e di impianti di depurazione delle acque di scarico in Colombia

10.07.2017

15,5 milioni di dollari americani

3778

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

26.

OIL

Progetto «Market System Development for Decent Work ­ The Lab ­ Phase II»

05.09.2017

2 milioni di franchi

27.

OIL

Programma «Better Work Phase III»

05.09.2017

12 milioni di franchi

28.

OIL e Norvegia

Programma «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises Phase III»

09.10.2017

10 milioni di franchi

29.

OMC

Fondo fiduciario per agevolare la partecipazione all'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC ai delegati dei Paesi meno sviluppati

22.06.2017

50 000 franchi

30.

OMT

Progetto «Tourism for SDGs Platform (Pilot Phase)»

06.10.2017

110 300 franchi

31.

UNIDO

Progetto «Standard Compliance for 15.05.2017 Better Market Access Programme»

124 300 franchi

32.

Società finanziaria internazionale

Allegato n. 2 all'accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico (globale): programma della SECO volto a migliorare le condizioni di investimento, MCICP

17.01.2017

27 milioni di dollari americani

33.

Società finanziaria internazionale

Accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico nell'Africa subsahariana

28.06.2017

-

34.

Società finanziaria internazionale

Allegato n. 1 all'accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico nell'Africa subsahariana: sistema di certificazione di magazzini in Ghana

28.06.2017

2,495 milioni di dollari americani

35.

Società finanziaria internazionale

Accordo quadro per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico nella regione del Nord Africa e del Medio Oriente

16.10.2017

-

36.

Società finanziaria internazionale

Allegato n. 1 all'accordo quadro 16.10.2017 per la creazione di un fondo per il sostegno tecnico nella regione del Nord Africa e del Medio Oriente: miglioramento dei servizi finanziari per donne imprenditrici

5 milioni di dollari americani

37.

UNOPS

Creazione di un fondo fiduciario «UN Trade Cluster Tanzania, Exit Phase»

1,954 milioni di dollari americani

15.12.2016

3779

FF 2018



Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Costi

38.

UNOPS

Programma di «Cities Alliance» per ridurre la povertà urbana e promuovere il ruolo delle città nell'ambito dello sviluppo sostenibile

05.04.2017

250 000 dollari americani

3780

FF 2018

7.4

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.4.1

Accordo bilaterale Eurostars-2 tra la Svizzera e il Segretariato di EUREKA, concluso il 5 settembre 201757

57

A.

L'accordo disciplina la partecipazione della Svizzera al programma Eurostars-2, in particolare gli aspetti trasversali della cooperazione amministrativa tra la Svizzera e il Segretariato di EUREKA e le modalità di cofinanziamento da parte dell'UE.

B.

Eurostars-2 comprende 36 Stati membri e l'UE. Il programma promuove la cooperazione a livello europeo di PMI molto attive nell'ambito della ricerca con partner del settore scientifico e industriale. La partecipazione di Stati associati quali la Corea del Sud, il Canada e il Sudafrica conferisce al programma un orientamento extraeuropeo. Le imprese svizzere specializzate nello sviluppo di tecnologie e servizi a elevato valore aggiunto traggono beneficio dalla flessibilità delle cooperazioni multilaterali e bilaterali, la quale permette loro di rafforzare la propria competitività. La Svizzera partecipa a Eurostars-2 quale membro a pieno diritto e lo definisce in modo attivo.

La Svizzera può inoltre beneficiare del cofinanziamento da parte dell'UE a titolo di contributo sostanziale ai fondi di promozione e alle spese amministrative.

C.

36 milioni di franchi.

D.

Articolo 31 capoverso 1 LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 ed è valido fino al 31 dicembre 2025. Può essere denunciato prima di tale scadenza in qualsiasi momento. Gli impegni assunti prima della denuncia devono essere rispettati.

RS 0.420.513.111

3781

FF 2018

7.4.2

58

Accordo tra la Svizzera e l'Associazione internazionale AAL, concluso il 7 settembre 201758

A.

L'accordo disciplina la partecipazione della Svizzera al programma Active and Assisted Living (AAL), in particolare gli aspetti trasversali della cooperazione amministrativa tra la Svizzera e l'Associazione AAL e le modalità di cofinanziamento da parte dell'UE.

B.

Il programma AAL comprende 24 Stati membri e l'UE. Esso promuove la ricerca e lo sviluppo orientati al mercato all'interno di aziende, scuole universitarie e organizzazioni che rappresentano il pubblico target. L'obiettivo è di sviluppare soluzioni innovative e commerciabili che permettono di sostenere la qualità della vita, la salute e l'autonomia delle persone anziane. Il programma promuove la cooperazione multilaterale a livello europeo. La partecipazione al programma del Canada conferisce al programma un orientamento extraeuropeo. Le aziende svizzere traggono beneficio dalla flessibilità delle cooperazioni multilaterali e bilaterali, si aprono a un nuovo mercato e con le loro soluzioni rispondono attivamente al cambiamento demografico.

La Svizzera partecipa al programma quale membro a pieno diritto e lo definisce in modo attivo. La Svizzera può inoltre beneficiare del cofinanziamento da parte dell'UE a titolo di contributo sostanziale ai fondi di promozione e all'amministrazione del programma.

C.

8 milioni di franchi.

D.

Articolo 31 capoverso 1 LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 ed è valido fino al 31 dicembre 2027. Può essere denunciato prima di tale scadenza in qualsiasi momento. Gli impegni assunti prima della denuncia devono essere rispettati.

RS 0.420.513.121

3782

FF 2018

7.4.3

59

Accordo tra la Svizzera e l'Istituto universitario europeo relativo alla cattedra di studi svizzera, concluso il 12 ottobre 201759

A.

Il presente accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e l'Istituto universitario europeo (IUE) nel quadro della cattedra di studi svizzera. Esso fissa i principi e gli obiettivi generali della cattedra e ne delega l'attuazione alla SEFRI, la quale stabilisce con l'IUE le convenzioni di prestazioni periodiche concernenti in particolare il finanziamento.

B.

Conformemente alla Strategia internazionale della Svizzera nel settore dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione del 30 giugno 2010, la Svizzera deve trarre beneficio dalle cooperazioni internazionali, partecipando a diversi programmi, reti e infrastrutture congiunte, al fine di consolidare i propri vantaggi e la propria eccellenza. L'IUE ha acquisito fama mondiale per l'eccellenza delle sue ricerche. Lo status di membro è riservato esclusivamente ai Paesi membri dell'UE. Al fine di rafforzare la propria presenza formale in seno all'IUE, tale accordo consente alla Svizzera di finanziare una cattedra di studi svizzera, che ha lo scopo di favorire la ricerca su temi di interesse comune e di promuovere le cooperazioni e gli scambi tra l'IUE e le scuole universitarie svizzere.

C.

350 000 franchi all'anno.

D.

Articolo 31 capoverso 1 LPRI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2017 ed è valido fino al 31 dicembre 2020, in seguito sarà prorogato automaticamente per periodi di quattro anni. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto sei mesi prima della data di scadenza del periodo quadriennale.

RS 0.414.931

3783

FF 2018

7.4.4

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al programma di lavoro pluriennale della Commissione per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, concluso il 30 ottobre 2017

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al programma di lavoro pluriennale della Commissione per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (CGRFA), ossia il finanziamento di una parte dei costi per l'attuazione operativa del progetto che proseguirà secondo programma fino al 31 dicembre 2021. La CGRFA è una commissione specialistica della FAO.

B.

La CGRFA è l'unica unità internazionale che si occupa in modo specifico di tutti gli aspetti della biodiversità per l'alimentazione e l'agricoltura. La CGRFA si impegna per un mondo libero dalla fame grazie alla valorizzazione e all'utilizzo dell'intero ventaglio della biodiversità, contribuendo così alla sicurezza alimentare e alla lotta contro la povertà rurale. Nel quadro di questo progetto la Svizzera contribuisce a sostenere il programma di lavoro adottato dalla commissione in occasione della sua sedicesima seduta. Inoltre, la Svizzera promuove in tutto il mondo lo sviluppo e l'attuazione di misure politiche nel settore agricolo, vale a dire gli obiettivi dell'ONU per uno sviluppo sostenibile, importanti sia per i Paesi in sviluppo sia per quelli industrializzati. I lavori della commissione non rientrano nel budget ordinario della FAO.

C.

195 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 2017 e terminerà con la conclusione del progetto. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3784

FF 2018

7.4.5

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'Agenda globale per la produzione animale sostenibile, concluso il 15 dicembre 2016

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero all'Agenda globale per la produzione animale sostenibile (GASL). La GASL fa parte del quadro strategico della FAO.

B.

La GASL è una collaborazione tra più stakeholder con segretariato in seno alla FAO che si adopera per lo sviluppo sostenibile del settore dell'allevamento a livello ecologico, economico e sociale. La GASL offre una piattaforma mondiale per far fronte alle numerose sfide del settore. La Svizzera è uno dei partner della GASL e si è impegnata a cofinanziare il budget centrale così come progetti concreti della rete di azione di questa Agenda globale.

C.

900 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2016 e scade il 31 dicembre 2018. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

3785

FF 2018

7.4.6

Accordo tra la Svizzera e il Fondo mondiale per la diversità delle colture concernente una donazione al «Food Forever Initiative-Livestock Consultancy», concluso il 19 ottobre 2017

A.

L'accordo disciplina le modalità della donazione svizzera al «Food Forever Initiative-Livestock Consultancy». L'iniziativa è una campagna di sensibilizzazione che sostiene l'obiettivo dell'ONU n. 2.5 per uno sviluppo sostenibile. Essa fa parte del Global Crop Diversity Trust, un'organizzazione internazionale con sede a Bonn.

B.

Per poter coprire tutta la portata dell'obiettivo dell'ONU n. 2.5 per uno sviluppo sostenibile, l'iniziativa deve offrire competenze sia nell'ambito della diversità delle colture sia nell'ambito della diversità degli animali da reddito.

Il consulente competente contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo lavorando sui relativi documenti d'informazione, sui prodotti di comunicazione e sugli interventi di diversi attori, principalmente nell'ambito della diversità degli animali da reddito. Con il suo cofinanziamento la Svizzera contribuisce a sostenere progetti legati a questa iniziativa.

C.

155 702 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 ottobre 2017 e scade ad aprile 2021 con il versamento dell'ultimo acconto. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

3786

FF 2018

7.4.7

Dichiarazione di cooperazione congiunta tra gli Stati dell'AELS e la Nigeria, conclusa il 12 dicembre 2017

A.

La dichiarazione di cooperazione congiunta definisce gli ambiti e le modalità della cooperazione prevista tra gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) e la Nigeria.

B.

In occasione della conferenza ministeriale dell'AELS tenutasi a Schaan in Liechtenstein, i ministri degli Stati dell'AELS hanno deciso di esaminare la possibilità di rafforzare le relazioni economiche e commerciali con determinati Stati della regione subsahariana, in particolare con la Nigeria. In seguito ai contatti della Norvegia con la Nigeria a gennaio 2013, quest'ultima ha manifestato il proprio interesse alla conclusione di una dichiarazione di cooperazione congiunta con gli Stati dell'AELS e ha trasmesso loro un progetto di testo che è stato elaborato a maggio 2013. Dopo che la Nigeria aveva rinviato più volte l'atto della sua firma, la dichiarazione di cooperazione ha infine potuto essere firmata il 12 dicembre 2017 a margine dell'undicesima conferenza ministeriale ordinaria dell'OMC a Buenos Aires in Argentina. La dichiarazione prevede di instaurare un dialogo istituzionalizzato sulle possibilità di approfondire le relazioni economiche tra gli Stati dell'AELS e la Nigeria negli ambiti di interesse comune.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

La dichiarazione di cooperazione è entrata in vigore il 12 dicembre 2017.

Può essere denunciata con un preavviso scritto di 180 giorni.

3787

FF 2018

7.4.8

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al fondo fiduciario di donatori del progetto «Sostegno agli investimenti responsabili nell'agricoltura e nei sistemi alimentari», concluso l'11 dicembre 2017

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al fondo fiduciario di donatori del progetto «Sostegno agli investimenti responsabili nell'agricoltura e nei sistemi alimentari» della FAO, ossia il finanziamento di una parte dei costi operativi per l'attuazione del progetto che proseguirà secondo programma fino al 30 aprile 2021. La FAO si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.

B.

Il progetto consiste nello sviluppare un «questionario volto a valutare rapidamente la capacità dei giovani a realizzare e a beneficiare di un investimento responsabile nell'agricoltura (RAI)», cooperando con comitati nazionali multipartitici selezionati. Da un lato, tale progetto consentirà di promuovere il dialogo sulle misure politiche, sugli incentivi e sulle condizioni quadro giuridiche in materia di investimenti responsabili a livello nazionale/regionale. Dall'altro, consentirà di rafforzare i piccoli produttori, le loro associazioni e le loro cooperative quali attori economici e di migliorare i loro investimenti responsabili. Sostenendo questo progetto la Svizzera contribuisce all'attuazione di una parte del programma quadro della FAO «RAI Umbrella Programme».

C.

190 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2017 ed è valido fino alla conclusione del progetto, ossia il 30 aprile 2021.

3788

FF 2018

7.4.9

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al fondo fiduciario speciale del progetto «Sostegno mondiale alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali», concluso l'11 dicembre 2017

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al fondo fiduciario speciale del progetto «Sostegno mondiale alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali» della FAO, ossia il finanziamento di una parte dei costi operativi per l'attuazione del progetto che proseguirà secondo programma fino al 31 dicembre 2018. La FAO si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.

B.

La Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC) è un trattato multilaterale depositato presso la FAO. Questo trattato ha lo scopo di garantire un'azione coordinata ed efficiente al fine di impedire e controllare l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi per piante e prodotti vegetali. Il progetto su cui verte l'accordo ha lo scopo di massimizzare l'impatto dei programmi relativi (1) all'elaborazione degli standard, (2) allo sviluppo delle capacità e (3) agli obblighi di rendicontazione nazionale concernenti l'attuazione dell'IPPC e della norma internazionale per le misure fitosanitarie. Nell'ambito di questo progetto la Svizzera contribuisce a sostenere lo sviluppo del quadro di sorveglianza e valutazione dell'IPPC.

C.

300 000 franchi

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2017 ed è valido fino alla conclusione del progetto, ossia il 31 dicembre 2018.

3789

FF 2018

7.4.10

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al fondo di condivisione dei benefici del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, concluso l'11 dicembre 2017

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al fondo di condivisione dei benefici del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA), ossia il finanziamento di una parte dei costi operativi per l'attuazione del trattato tramite progetti che proseguiranno secondo programma fino al 31 dicembre 2023. L'ITPGRFA è stato adottato dalla FAO il 3 novembre 2001.

B.

Gli obiettivi dell'ITPGRFA sono la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nonché la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione al fine di perseguire un'agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare in conformità alla Convenzione sulla diversità biologica. Per raggiungere tali obiettivi e sostenere l'attuazione del trattato, l'organo di direzione del trattato ha istituito un fondo di condivisione dei benefici che opera in loco con progetti a sostegno delle comunità vulnerabili e marginalizzate dei Paesi in sviluppo.

La Svizzera è uno degli Stati firmatari e sostiene il programma di lavoro del trattato con il suo contributo finanziario.

C.

105 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2017 ed è valido fino al 31 dicembre 2023.

3790

FF 2018

7.4.11

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al progetto «Elaborazione di una carta mondiale del carbonio organico nel suolo e organizzazione di un simposio globale sul carbonio organico nel suolo», concluso il 16 dicembre 2016

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al progetto della FAO «Elaborazione di una carta mondiale del carbonio organico nel suolo e organizzazione di un simposio globale sul carbonio organico nel suolo», ossia il finanziamento di una parte dei costi operativi per l'attuazione del progetto previsto secondo programma fino al 31 dicembre 2017. La FAO si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.

B.

Il partenariato globale per i suoli (GSP) elabora attualmente con gli Stati membri della FAO una mappa mondiale del carbonio organico nel suolo (soil organic carbon, SOC). Ogni Stato elabora una propria mappa nazionale che sarà in seguito integrata a quella degli altri Stati dal Segretariato della FAO. Tuttavia, la maggior parte dei Paesi non dispone delle capacità e delle competenze necessarie per l'elaborazione di tali mappe. Per questo motivo il GSP ha lanciato un'iniziativa di sostegno a livello regionale e nazionale che ha lo scopo di cooperare direttamente con questi Stati nell'elaborazione della loro mappa. Inoltre, l'Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS) e l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hanno concordato di organizzare nel 2017 congiuntamente il simposio globale sul carbonio organico nel suolo al fine di raccogliere le informazioni attuali sul ruolo del SOC nella lotta al cambiamento climatico. In questo modo, il contributo svizzero al progetto consente di attuare queste attività e di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dell'ONU n. 15.3.1 per uno sviluppo sostenibile.

C.

30 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2016 e scade il 31 dicembre 2017. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 6 mesi.

3791

FF 2018

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione

8.1

Convenzione tra la Svizzera e l'Austria sulla cooperazione delle autorità nazionali di sorveglianza dei servizi di controllo della navigazione aerea per l'istituzione del cielo unico europeo, conclusa il 19 gennaio 2017

A.

Questa convenzione serve ad attuare il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, applicabile per la Svizzera mediante l'adozione nell'allegato dell'accordo bilaterale sul trasporto aereo con la Comunità europea. La convenzione disciplina la collaborazione delle autorità di sorveglianza dei servizi di controllo della navigazione aerea così come lo scambio di informazioni nel quadro delle attività di sorveglianza sui fornitori di servizi di navigazione aerea.

B.

La convenzione mira a istituire un cielo unico europeo che consenta progressivamente di fornire servizi di navigazione aerea più efficienti e sostenibili.

C.

Nessuna.

D.

Artikel 3a LNA.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 26 gennaio 2017. Può essere denunciata da entrambe le Parti per scritto in qualsiasi momento. La denuncia sarà effettiva 90 giorni dopo la data di ricezione.

3792

FF 2018

8.2

Convenzione tra le amministrazioni dell'Italia e della Svizzera concernente la pianificazione e l'utilizzazione delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi di terra destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenza 791.0 ­ 821.0 MHz / 832.0 ­ 862.0 MHz 880.2 ­ 960.2 MHz 1427.0 ­ 1518.0 MHz 1715.0 ­ 1785 MHz / 1810.0 ­ 1880.0 MHz 1920.0 ­ 1980.0 MHz / 2110.0 ­ 2170.0 MHz 2570.0 ­ 2600.0 MHz TDD 2510.0 ­ 2570 MHz FDD / 2630.0 ­ 2690.0 MHz FDD, conclusa l'11 ottobre 2017

A.

La convenzione disciplina l'utilizzazione delle frequenze per sistemi di telefonia mobile nelle bande di frequenza menzionate e le modalità di pianificazione tra gli operatori di telefonia mobile dell'Italia e della Svizzera.

B.

La convenzione consente agli operatori di fornire servizi di telefonia mobile fino alle frontiere nazionali e di semplificare la pianificazione delle reti di radiocomunicazione nella zona frontaliera tra l'Italia e la Svizzera. La convenzione contribuisce a ridurre i rischi di interferenze e a un'utilizzazione più efficace delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 febbraio 2017 e ha una durata indeterminata. Può essere riveduto in qualsiasi momento e denunciato dalle amministrazioni con un preavviso scritto di sei mesi per la fine di un anno civile.

3793

FF 2018

8.3

Accordo di coordinamento tra le amministrazioni dell'Italia e della Svizzera concernente un piano riveduto delle frequenze per la televisione terrestre nella banda di frequenza 470­694 MHz, concluso il 10 ottobre 2017

A.

L'accordo disciplina l'attribuzione dei canali di frequenza per la televisione terrestre nella zona frontaliera tra l'Italia e la Svizzera.

B.

L'accordo consente a entrambi i Paesi di utilizzare le frequenze attribuite indipendentemente dal momento della messa in esercizio. Esso rende più sicura la pianificazione per la copertura terrestre della televisione e permette di accedere in modo equo allo spettro delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 2017 e ha una durata indeterminata. Può essere riveduto in qualsiasi momento e può essere denunciato solo con il consenso di entrambe le amministrazioni.

3794

FF 2018

8.4

Accordo tra le amministrazioni della Svizzera e della Francia concernente il coordinamento delle frequenze per la televisione terrestre nella banda di frequenza 470­694 MHz, concluso il 21 giugno 2017

A.

Questo accordo sostituisce l'«Accord de coordination des fréquences entre les administrations de la Suisse et de la France pour la radiodiffusion de Télévision Numérique de Terre dans les bandes IV et V» firmato l'8 febbraio 2012. Esso definisce i canali di frequenza attribuiti ai rispettivi Paesi e le condizioni di utilizzo autorizzate.

B.

L'accordo consente a entrambi i Paesi di utilizzare, con la minore interferenza possibile, le restanti attribuzioni di frequenza dopo la liberazione della banda di frequenza 700 MHz, indipendentemente dal momento della messa in esercizio. Esso rende più sicura la pianificazione per la copertura terrestre della televisione e permette di accedere in modo equo allo spettro delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 giugno 2017 e ha una durata indeterminata. Può essere riveduto in qualsiasi momento e può essere denunciato solo con il consenso di entrambe le amministrazioni.

3795

FF 2018

8.5

Accordo concernente il coordinamento delle frequenze tra le amministrazioni della Svizzera e della Francia per la radiodiffusione digitale terrestre nelle bande IV e V, concluso il 21 giugno 2017

A.

Questo accordo è una proroga dell'omonimo accordo del 25 marzo 2014. In deroga alle disposizioni contenute nelle direttive generali in materia di pianificazione, le emittenti enumerate nell'allegato possono essere gestite fino al 31 dicembre 2018, sempreché non provochino interferenze nel Paese vicino.

B.

Per le emittenti enumerate nell'allegato non esiste a breve termine una soluzione alternativa che permetta di garantire alla popolazione un servizio di televisione digitale. Di conseguenza, malgrado il superamento della soglia ammessa per quel che riguarda l'intensità del campo perturbatore, possono essere gestite nel Paese vicino se non provocano interferenze. La proroga consente di effettuare le modifiche concernenti le emittenti contemporaneamente alla liberazione della banda 700 MHz.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 giugno 2017 ed è valido fino al 31 dicembre 2018.

3796

FF 2018

8.6

Convenzione di coordinamento tra le amministrazioni della Germania, dell'Austria e della Svizzera concernente i coordinamenti GE06 per il T-DAB nella banda VHF III presso l'ubicazione di trasmissione di Bregenz Pfänder, conclusa il 27 luglio 2017

A.

Questa convenzione disciplina, presso l'ubicazione di trasmissione austriaca «Bregenz Pfänder», il numero di ensemble e la potenza di trasmissione totale consentita alle parti per il T-DAB.

B.

L'ubicazione di Bregenz Pfänder è essenziale per la copertura della radiodiffusione nella regione del Lago di Costanza. Tuttavia, il carico consentito per le antenne è limitato staticamente. Inoltre, la potenza di trasmissione massima consentita è limitata a 100 kW. La convenzione garantisce a ogni Paese un diritto adeguato di utilizzazione dell'ubicazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 27 luglio 2017 e ha una durata indeterminata. Può essere riveduta o sospesa con il consenso delle altre amministrazioni.

3797

FF 2018

8.7

Convenzione tra le amministrazioni della Germania, del Liechtenstein, dell'Austria e della Svizzera concernente l'utilizzazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 1427­1518 MHz, conclusa il 20 settembre 2017

A.

La convenzione disciplina l'utilizzazione delle frequenze per sistemi di telefonia mobile nel dominio di frequenze menzionato e le modalità di pianificazione tra gli operatori di telefonia mobile svizzeri e i loro concorrenti nei Paesi vicini.

B.

La convenzione consente agli operatori di fornire servizi di telefonia mobile fino alle frontiere nazionali e di semplificare la pianificazione delle reti di radiocomunicazione nelle rispettive zone frontaliere. La convenzione contribuisce a ridurre il rischio di interferenze e a un'utilizzazione più efficace delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

Per il dominio di frequenze 1452­1492 MHz, la convenzione entra in vigore al momento della sua firma. Per la messa in servizio dei domini parziali 1427­1452 MHz e 1492­1518 MHz, ogni amministrazione conferma ai Paesi vicini la data dell'entrata in vigore della convenzione. Essa ha una durata indeterminata. Può essere riveduta in qualsiasi momento e denunciata dalle amministrazioni con un preavviso di 12 mesi.

3798

FF 2018

8.8

Convenzione tra le amministrazioni del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 790­862 MHz, conclusa il 22 novembre 2017

A.

La convenzione disciplina l'utilizzazione delle frequenze per sistemi di telefonia mobile nel dominio di frequenze menzionato e le modalità di pianificazione tra gli operatori di telefonia mobile svizzeri e i loro concorrenti nei Paesi vicini.

B.

La convenzione consente agli operatori di fornire servizi di telefonia mobile fino alle frontiere nazionali e di semplificare la pianificazione delle reti di radiocomunicazione nelle rispettive zone frontaliere. La convenzione contribuisce a ridurre il rischio di interferenze e a un'utilizzazione più efficace delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

La convenzione entra in vigore al momento della sua firma e sostituisce la convenzione dell'11 ottobre 2011. Ha una durata indeterminata e può essere riveduta in qualsiasi momento e denunciata dalle amministrazioni con un preavviso di sei mesi.

3799

FF 2018

8.9

Convenzione tra le amministrazioni del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenza 1920­1980 / 2110­2170 MHz, conclusa il 22 novembre 2017

A.

La convenzione disciplina l'utilizzazione delle frequenze per sistemi di telefonia mobile nel dominio di frequenze menzionato e le modalità di pianificazione tra gli operatori di telefonia mobile svizzeri e i loro concorrenti nei Paesi vicini.

B.

La convenzione consente agli operatori di fornire servizi di telefonia mobile fino alle frontiere nazionali e di semplificare la pianificazione delle reti di radiocomunicazione nelle rispettive zone frontaliere. La convenzione contribuisce a ridurre il rischio di interferenze e a un'utilizzazione più efficace delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

La convenzione entra in vigore al momento della sua firma. Ha una durata indeterminata e può essere riveduta in qualsiasi momento e denunciata dalle amministrazioni con un preavviso di sei mesi.

3800

FF 2018

8.10

Convenzione tra le amministrazioni del Belgio, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e della Svizzera concernente la pianificazione e il coordinamento delle frequenze nelle zone frontaliere per i sistemi terrestri di telefonia mobile destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica nella banda di frequenza 2500­2690 MHz, conclusa il 22 novembre 2017

A.

La convenzione disciplina l'utilizzazione delle frequenze per sistemi di telefonia mobile nel dominio di frequenze menzionato e le modalità di pianificazione tra gli operatori di telefonia mobile svizzeri e i loro concorrenti nei Paesi vicini.

B.

La convenzione consente agli operatori di fornire servizi di telefonia mobile fino alle frontiere nazionali e di semplificare la pianificazione delle reti di radiocomunicazione nelle rispettive zone frontaliere. La convenzione contribuisce a ridurre il rischio di interferenze e a un'utilizzazione più efficace delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

La convenzione entra in vigore al momento della sua firma e sostituisce la convenzione dell'11 ottobre 2011. Ha una durata indeterminata e può essere riveduta in qualsiasi momento e denunciata dalle amministrazioni con un preavviso di sei mesi.

3801

FF 2018

8.11

Accordo tra le amministrazioni dell'Austria, della Germania, della Svizzera e del Liechtenstein concernente il nuovo piano delle frequenze DTT 470­694 MHz, concluso il 15 dicembre 2017

A.

Questo accordo sostituisce il piano GE06 nelle zone descritte nell'allegato 1.

Definisce i canali di frequenza attribuiti ai rispettivi Paesi e le condizioni di utilizzo autorizzate.

B.

L'accordo consente ai Paesi di utilizzare, con la minore interferenza possibile, le attribuzioni di frequenza restanti dopo la liberazione della banda di frequenza 700 MHz, indipendentemente dal momento della messa in esercizio. Esso rende più sicura la pianificazione per la copertura terrestre della televisione e permette di accedere in modo equo allo spettro delle frequenze.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 gennaio 2018. Ha una durata indeterminata. Può essere denunciato solo con il consenso delle amministrazioni.

3802

FF 2018

8.12

60

Atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (CMR-15) riunitasi a Ginevra dal 2 al 27 novembre 2015

A.

Una Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (CMR) può procedere a una revisione parziale o, eccezionalmente, totale del regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 199560 dell'UIT. Il regolamento delle radiocomunicazioni disciplina l'uso dello spettro delle radiofrequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti in tutto il mondo. In occasione delle CMR, che normalmente sono convocate ogni 3-4 anni, si effettua anche una revisione delle attribuzioni delle bande di frequenza ai vari servizi di radiocomunicazione.

B.

I risultati ottenuti alla CMR-15 permettono alla Svizzera di disporre a medio termine di risorse di frequenza supplementari per consentire l'ulteriore sviluppo dei servizi di telecomunicazione mobile, tutelando tuttavia le frequenze necessarie alla radiodiffusione terrestre. La CMR-15 ha tenuto conto anche delle future esigenze di frequenza dell'aviazione civile e della comunità scientifica.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

Gli atti finali sono entrati in vigore il 1° gennaio 2017.

RS 0.784.403.1

3803

FF 2018

8.13

Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente il rimborso dei costi della Direzione generale dell'aviazione civile francese nel settore svizzero dell'aeroporto Basilea-Mulhouse, conclusa il 16 febbraio 2017

A.

La convenzione esonera dalla tassa dell'aviazione civile le imprese di trasporto aereo che effettuano servizi sulla base delle autorizzazioni di traffico rilasciate dalla Svizzera.

B.

Tali imprese sono assoggettate, in contropartita, a un tributo prelevato sui passeggeri imbarcati su un volo commerciale destinato a coprire i costi delle missioni di interesse generale espletate dall'amministrazione francese dell'aviazione civile in relazione con il loro utilizzo dell'aeroporto. La convenzione fissa le modalità di definizione dei costi, le regole per aggiornarli e quelle per calcolare l'ammontare di questo tributo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3b LNA.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 16 febbraio 2017. Può essere denunciata mediante un preavviso scritto di sei mesi per la fine di un anno civile.

3804

FF 2018

8.14

Accordo tra la Svizzera e la Namibia concernente il traffico aereo di linea, concluso il 26 febbraio 2016

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Paesi per quanto concerne l'esercizio di collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo s'iscrive nella politica aerea svizzera definita da Parlamento e Governo. Essa prevede in particolare una liberalizzazione progressiva sul piano bilaterale qualora non sia possibile un approccio multilaterale regionale o globale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo entrerà in vigore al momento della notifica da parte di entrambi i Paesi. La notifica della Svizzera è stata effettuata il 16 marzo 2017. La data di entrata in vigore sarà quella della seconda notifica. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

3805

FF 2018

8.15

Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente l'esecuzione dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione e l'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva sul territorio del Principato del Liechtenstein, conclusa il 20 dicembre 2017

A.

La convenzione disciplina le modalità di vigilanza del mercato da parte dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) sul territorio del Liechtenstein.

B.

L'ordinanza del 25 novembre 201561 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) e l'ordinanza del 25 novembre 201562 sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE) sono state integrate nell'allegato 1 del trattato di unione doganale del 29 marzo 192363 conchiuso tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. Esse fanno quindi parte del diritto vigente e sono di conseguenza applicabili sul territorio del Principato del Liechtenstein. Conformemente a tali ordinanze, l'esecuzione della vigilanza del mercato compete all'ESTI. In seguito all'integrazione di queste due ordinanze nell'allegato 1 del trattato di unione doganale, anche l'esecuzione della vigilanza del mercato sul territorio del Liechtenstein compete all'ESTI.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Può essere denunciata con un preavviso scritto di un anno per il 31 dicembre di ogni anno.

61 62 63

RS 734.26 RS 734.6 RS 0.631.112.514

3806

FF 2018

9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e gli altri accordi associati Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 200464 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS) e l'Accordo del 26 ottobre 200465 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD), la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti gli atti e le misure di sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac e, se del caso, a trasporle nel diritto svizzero (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS; art. 1 cpv. 3 e 4 AAD).

Il recepimento di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/ Eurodac si svolge secondo una procedura particolare: l'UE deve notificare senza indugio alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo; la Svizzera deve, dal canto suo, informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se ed entro quali termini intende recepirlo (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS; art. 4 cpv. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Schengen può portare alla sospensione o alla cessazione degli accordi di associazione (art. 7 cpv. 4 AAS; art. 4 cpv. 6 AAD).

Alcuni sviluppi non contengono né diritti né obblighi di ordine giuridico (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti). È dunque sufficiente che la Svizzera ne prenda conoscenza con una nota diplomatica indirizzata all'UE. Se, al contrario, uno sviluppo è vincolante per la Svizzera, viene recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valenza di trattato internazionale. Quest'ultimo deve essere approvato, conformemente alle disposizioni costituzionali, dal Consiglio federale (se una legge federale gli attribuisce la competenza di approvazione o, in caso di trattato di portata minore, secondo l'art. 7a cpv. 2­4 LOGA), oppure dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso la Svizzera deve informare l'UE, non appena il decreto federale è stato approvato in votazione, sull'adempimento delle sue esigenze costituzionali interne che consente l'entrata in vigore del trattato in questione. La Svizzera dispone di un termine massimo di due anni
dalla notifica dell'UE per il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero (art. 7 cpv. 2 lett. b AAS; art. 4 cpv. 3 AAD).

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac possono essere denunciati conformemente alle condizioni fissate rispettivamente negli articoli 7 capoverso 4 e 17 AAS, nonché negli articoli 4 capoverso 6 e 16 AAD. Un'eventuale denuncia avrebbe come conseguenza l'avvio della procedura di cessazione o di sospensione degli accordi, menzionata in precedenza, secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

64 65

RS 0.362.31 RS 0.142.392.68

3807

FF 2018

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen ovvero Dublino/Eurodac che sono di competenza del Consiglio federale figurano, dato il loro carattere particolare, nel presente capitolo. Inoltre è opportuno integrare in questo capitolo, all'occorrenza, gli altri trattati internazionali connessi con la cooperazione Schengen/Dublino, come è avvenuto con gli accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti (cfr. n. 2.6). I tre rispettivi accordi si trovano ai numeri 2.6.1­2.6.3.

3808

FF 2018

9.1

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2016/1953 relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, concluso il 12 gennaio 2017

A.

Questo scambio di note si prefigge di istituire un nuovo documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che sono oggetto di una decisione di rimpatrio vincolante. È previsto che tale documento presenti un formato uniforme così come specifiche tecniche e caratteristiche di sicurezza migliorate.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 12 gennaio 2017. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3809

FF 2018

9.2

66

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/372 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 28 marzo 201766

A.

Questo scambio di note esonera dall'obbligo del visto i cittadini georgiani in possesso di un passaporto biometrico che intendono soggiornare nello spazio Schengen per al massimo 90 giorni senza esercitare alcuna attività lucrativa.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Perdita di emolumenti per la Confederazione pari a circa 50 000 franchi all'anno.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 28 marzo 2017. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

RS 0.362.380.068

3810

FF 2018

9.3

67

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/371 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 28 marzo 201767

A.

Questo scambio di note estende e rafforza l'attuale meccanismo che consente di sospendere temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi, e lo rende più efficiente. In questo modo il meccanismo di sospensione deve poter essere utilizzato non solo come ultima ratio.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 28 marzo 2017. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

RS 0.362.380.069

3811

FF 2018

9.4

68

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/458 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne, concluso il 6 aprile 201768

A.

Questo scambio di note impone di verificare sistematicamente i documenti di viaggio di tutti i cittadini di Paesi terzi e di tutti i beneficiari del diritto alla libera circolazione, all'ingresso e all'uscita dallo spazio Schengen, nelle pertinenti banche dati europee e nazionali.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 6 aprile 2017. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

RS 0.362.380.070

3812

FF 2018

9.5

69

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/850 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, concluso il 7 giugno 201769

A.

Questo scambio di note esonera dall'obbligo del visto i cittadini dell'Ucraina in possesso di un passaporto biometrico che intendono soggiornare nello spazio Schengen per al massimo 90 giorni senza esercitare alcuna attività lucrativa.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Perdita di emolumenti per la Confederazione pari a circa 460 000 franchi all'anno.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 giugno 2017. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

RS 0.362.380.073

3813

FF 2018

9.6

70

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/1370 che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti, concluso il 17 agosto 201770

A.

Questo scambio di note modifica leggermente il regolamento (CE) n. 1683/95 e istituisce un nuovo visto adesivo ai fini di una maggiore sicurezza contro le falsificazioni.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 agosto 2017. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

RS 0.362.380.074

3814

FF 2018

9.7

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 5853 definitivo che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare in Australia, Bangladesh, Etiopia, Sudafrica, Thailandia e Zambia, concluso il 25 settembre 2017

A.

Questo scambio di note stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Australia, Bangladesh, Etiopia, Sudafrica, Thailandia e Zambia per garantire un'applicazione uniforme della politica comune in materia di visti. I consolati rimangono tuttavia liberi, in singoli casi, di esentare i richiedenti noti ai consolati per integrità e affidabilità dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati. I consolati possono inoltre richiedere in casi giustificati, nel corso dell'esame di una domanda, documenti supplementari.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 25 settembre 2017. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3815

FF 2018

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione (UE) 2017/1908 relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il VIS in Bulgaria e in Romania, concluso il 16 novembre 2017

A.

Questo scambio di note disciplina le modalità di accesso per la consultazione del sistema d'informazione visti (VIS) da parte della Bulgaria e della Romania (Stati membri dell'UE che applicano solo in parte l'acquis di Schengen.

Tale accesso per la consultazione è previsto in vista della partecipazione di questi due Stati al sistema di ingressi/uscite (EES), il quale non è ancora operativo. Non appena i test relativi all'infrastruttura tecnica saranno superati con successo, la Commissione fisserà una data di entrata in vigore.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2017. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3816

FF 2018

9.9

71

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2017/1954 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, concluso il 13 dicembre 201771

A.

Lo scambio di note prevede il recepimento da parte della Svizzera del nuovo modello uniforme del permesso di soggiorno Schengen per cittadini di Paesi terzi che beneficiano del diritto di soggiorno in Svizzera. Il nuovo permesso dispone di prescrizioni tecniche migliorate e di un nuovo layout.

B.

Non esistono altri motivi per la conclusione del trattato rispetto a quelli già menzionati nel capitolo introduttivo.

C.

450 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2017. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

RS 0.632.380.075

3817

FF 2018

9.10

72

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica Ceca concernente l'esecuzione dell'Accordo di associazione a Schengen ­ accesso alle impronte digitali nei passaporti, nei documenti di viaggio per stranieri e nei permessi di soggiorno, concluso il 6 febbraio 2017

A.

L'accordo mira a concedere i diritti di lettura delle impronte digitali registrate nei passaporti elettronici, nei documenti di viaggio per stranieri e nei permessi di soggiorno.

B.

Le impronte digitali registrate nei documenti summenzionati sono particolarmente protette da qualsivoglia lettura non autorizzata. Se uno Stato auspica confrontare le impronte digitali dei viaggiatori con quelle registrate nei suddetti documenti, esso è tenuto a chiedere un diritto di lettura. La Repubblica Ceca l'ha fatto. Grazie alla concessione reciproca di diritti di lettura, le autorità preposte al controllo alle frontiere dispongono di uno strumento supplementare per controllare in modo più approfondito i documenti nel caso di sospetto abuso. I controlli alle frontiere esterne di Schengen risultano così rafforzati. Sia il corpo delle guardie di frontiera sia la polizia cantonale all'aeroporto di Zurigo dispongono della necessaria infrastruttura.

C.

26 000 franchi.

D.

Articolo 2a capoverso 2 della legge federale del 22 giugno 200172 sui documenti d'identità e articolo 41a capoverso 2 LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 febbraio 2017. Non sono previste modalità di denuncia. Nel caso in cui i requisiti tecnici e legali non fossero rispettati, il diritto di lettura può essere soppresso fino a quando tali requisiti siano nuovamente soddisfatti.

RS 143.1

3818

FF 2018

9.11

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione (UE) 2017/733 sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen in Croazia, concluso il 22 maggio 2017

A.

La presente decisione (UE) 2017/733 consente alla Croazia di applicare le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen (SIS) e alla protezione dei dati. Tali disposizioni riguardano in particolare la parte del SIS che concerne la polizia. Si tratta di segnalazioni per l'arresto ai fini dell'estradizione, segnalazioni di persone scomparse, segnalazioni di persone ricercate in vista della loro partecipazione a un procedimento penale, segnalazioni di persone e oggetti relative alla sorveglianza discreta e ai controlli mirati e segnalazioni di oggetti ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale. L'entrata in vigore parziale delle disposizioni dell'UE concernenti il SIS consente di procedere alla valutazione della Croazia relativa al SIS a condizioni reali, cioè utilizzando dati reali. Il successo della valutazione della Croazia è una condizione necessaria per la sua «entrata in Schengen». Il presente scambio di note costituisce la base legale che consente alla Svizzera di scambiare dati reali del SIS con la Croazia.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 22 maggio 2017. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3819

FF 2018

9.12

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1528 che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il SIS II, concluso il 29 settembre 2017

A.

Questo scambio di note permette all'ufficio SIRENE di applicare correttamente il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

La presente decisione di esecuzione (UE) 2017/1528 apporta modifiche mirate al manuale SIRENE, il quale disciplina esclusivamente questioni tecnico-amministrative, definisce le procedure organizzative e operative tra gli uffici SIRENE e contiene le prescrizioni per lo scambio di informazioni supplementari. Essa è rivolta in particolare ai collaboratori degli uffici SIRENE, ma anche agli utenti nell'esecuzione di misure relative alle segnalazioni nel SIS. Il manuale è stato completato in relazione all'introduzione nel SIS del sistema automatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali. Inoltre, devono essere migliorate la raccolta, la verifica e la connessione delle informazioni per l'individuazione di persone coinvolte in atti di terrorismo e attività di matrice terroristica e dei loro spostamenti.

B.

I motivi che hanno portato alla conclusione dello scambio di note si evincono dall'introduzione al capitolo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 29 settembre 2017. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

3820

FF 2018

10

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10.1

Dipartimento federale degli affari esteri



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.1

Bulgaria Programma di ricerca, 19 agosto 2011

28.04.2017

Articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1; di seguito: RS 974.1)

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2017.

­

10.1.2

Cipro Costruzione di un impianto per il trattamento di fanghi da depurazione e di scarichi industriali a Limassol, 8 giugno 2012

28.04.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: le ­ modalità relative all'allestimento del rapporto finale e alla revisione dei conti sono state precisate.

10.1.3

Cipro Ammodernamento della formazione professionale tecnica, 29 settembre 2010

28.04.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 13.06.2017. Le modalità relative all'allestimento del rapporto finale e alla revisione dei conti sono state precisate.

­

10.1.4

Ungheria Miglioramento dei piani di utilizzazione di zone forestali per promuovere la biodiversità, 9 maggio 2012

16.02.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: ridistribuzione del preventivo.

­

3821

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.5

Ungheria Miglioramento delle prestazioni sanitarie nelle regioni svantaggiate, 12 luglio 2012

28.02.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.05.2017. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti. Le modalità dell'allestimento del rapporto sono state adeguate.

­

10.1.6

Ungheria Programma di cooperazione destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea allargata, 20 dicembre 2007

13.12.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: nel complemento all'allegato 2 dell'accordo quadro, il termine per l'allestimento del rapporto del progetto è stato prorogato e fissato a massimo un anno dopo la conclusione delle attività del progetto.

­

10.1.7

Ungheria Progetto di creazione di posti di lavoro nella regione di Sátoraljaújhely, 9 luglio 2012

13.12.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Sesto complemento: proroga fino al 31.03.2018.

­

10.1.8

Ungheria Progetto di risanamento della diga del bacino idrico di Lázbérc, 10 luglio 2012

13.12.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Sesto complemento: proroga fino al 31.03.2018.

­

10.1.9

Ungheria Progetto di risanamento della diga del bacino idrico di Rakaca, 10 luglio 2012

13.12.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Sesto complemento: proroga fino al 31.03.2018.

­

10.1.10

Ungheria Educazione ambientale nelle scuole e nelle scuole dell'infanzia, 9 maggio 2012

13.12.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 31.01.2018.

­

3822

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.11

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

Ungheria 13.12.2017 Progetto di inventario per una migliore protezione di specie minacciate, animali e vegetali, nelle zone «Natura 2000», 9 maggio 2012

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2018.

­

10.1.12

Ungheria Progetto di sostegno alla pedagogia forestale, 9 maggio 2012

13.12.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 31.03.2018.

­

10.1.13

Ungheria Progetto di inventario per migliorare la protezione di specie animali minacciate nelle regioni di Vas, Zala e Somogy, 9 maggio 2012

13.12.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2018.

­

10.1.14

Ungheria Miglioramento dei piani di utilizzazione di zone forestali per promuovere la biodiversità, 9 maggio 2012

13.12.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 30.04.2018.

­

10.1.15

Ungheria Progetto di trattamento e di utilizzo delle acque di scarico, 15 ottobre 2010

13.12.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 31.03.2018.

­

10.1.16

Ungheria Progetto di miglioramento delle prestazioni sanitarie nelle regioni svantaggiate, 12 luglio 2012

13.12.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 13.06.2018.

­

10.1.17

Ungheria Progetto di sostegno a una polizia di prossimità, 2 luglio 2012

13.12.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 31.03.2018.

­

3823

Data

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.18

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

Ungheria 13.12.2017 Progetto del fondo per le organizzazioni non governative (ONG) e di quello per le borse di studio per i giovani non abbienti, 12 luglio 2012

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 31.03.2018.

­

10.1.19

Ungheria Partecipazione ai costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, 1° aprile 2009

13.12.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 13.06.2018.

­

10.1.20

Polonia Prevenzione dell'alcolismo, del tabagismo e della tossicodipendenza per donne in età fertile, 1° giugno 2012

16.01.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: ridistri­ buzione del preventivo. La pianificazione dell'attuazione del progetto è stata adeguata in funzione del nuovo preventivo.

10.1.21

Romania Progetto di preparazione degli studenti alla scelta professionale, 20 luglio 2012

12.05.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2017.

­

10.1.22

Romania Progetto di preparazione degli studenti alla scelta professionale, 20 luglio 2012

16.08.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 30.06.2018.

­

10.1.23

Romania Progetto di fondo tematico per la sicurezza, 1° luglio 2011

16.08.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: le modalità ­ di gestione dei fondi sono state adeguate. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti.

3824

Data

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.24

Romania Partecipazione ai costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, 4 marzo 2011

27.09.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Quarto complemento: integrazione delle procedure amministrative e finanziarie della gestione del progetto «SEAF ­ fondo per finanziare misure sostenibili nel settore dell'efficacia energetica».

­

10.1.25

Romania Fondo tematico per le riforme del sistema sanitario, 19 dicembre 2011

18.12.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 6.12.2019. I fondi all'interno del preventivo sono stati ridistribuiti. Le modalità di attuazione del sottoprogetto «Simlab» sono state definite.

­

10.1.26

Bosnia e Erzegovina Potenziamento del Ministero pubblico nel sistema di giustizia penale in Bosnia e Erzegovina, fase 2, 5 dicembre 2014

21.12.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: utilizzo dei guadagni generati dai tassi di cambio a favore del progetto.

­

10.1.27

Kosovo Promozione dell'occupazione giovanile, fase 2, 21 aprile 2017

30.06.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: aumento del preventivo e proroga fino al 31.12.2020.

1,67 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.28

Macedonia Risanamento del letto del fiume Strumica, 18 dicembre 2015

23.01.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2020.

­

3825

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.29

Serbia Sostegno al miglioramento dell'inclusione sociale in Serbia, 15 giugno 2013

16.05.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2017. Il preventivo è stato aumentato e il piano dei pagamenti e dei termini per l'allestimento del rapporto sono stati adeguati.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.30

BIRS 03.09.2017 Fondo fiduciario svizzero del secondo progetto per la protezione sociale e della salute in Kirghizistan, 26 giugno 2013

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2019.

­

10.1.31

BIRS Sostegno alle riforme e alla governance nel settore sanitario in Ucraina, 7 dicembre 2016

23.11.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: modifica ­ del piano dei pagamenti.

10.1.32

BIRS e AIS 13.11.2017 Secondo fondo fiduciario di donatori per sostenere lo sviluppo delle capacità necessarie per l'attuazione del sistema di pianificazione integrato in Albania, 22 dicembre 2011

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2019.

­

10.1.33

BM Cofinanziamento di un progetto di gestione delle risorse idriche nazionali in Kirghizistan, 28 novembre 2013

16.06.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.11

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.34

UNCTAD Trasparenza e semplificazione delle procedure a Gostivar, 31 agosto 2015

27.02.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga ­ fino al 30.04.2017, il piano dei pagamenti e dei termini per l'allestimento del rapporto è stato adeguato.

3826

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.35

FAO Sostegno all'introduzione di sistemi per identificare e rintracciare animali in Georgia, 16 novembre 2016

16.10.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: modifica del piano dei pagamenti.

­

10.1.36

UN Women Promozione di politiche di parità dei sessi nell'Europa sud-orientale, 14 febbraio 2014

15.03.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: aumento del preventivo e proroga fino al 31.03.2018.

497 016 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.37

OSCE Sostegno alla riforma elettorale in Albania, 7 settembre 2016

17.05.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: modifica del preventivo e proroga fino al 31.12.2017.

­

10.1.38

UNDP Promozione dello sviluppo locale e regionale in Georgia, 6 agosto 2013

11.07.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.10.2017.

­

10.1.39

UNDP Promozione dello sviluppo locale e regionale in Georgia, 6 agosto 2013

23.10.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 15.12.2017.

­

10.1.40

UNDP Modernizzazione della formazione professionale e del sistema educativo della Georgia, 11 dicembre 2012

16.10.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Quinto complemento: modifica del piano dei pagamenti.

­

10.1.41

UNDP 03.08.2017 Progetto di rafforzamento del ruolo delle comunità locali in Bosnia ed Erzegovina, 6 luglio 2015

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: modifica ­ del preventivo all'interno del preventivo disponibile.

3827

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.42

UNDP Ripristino dell'ecosistema del lago di Prespa, 15 giugno 2012

30.08.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: aumento del preventivo.

153 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.43

UNDP 14.12.2017 Progetto di cooperazione transfrontaliera nelle regioni situate tra il Kirghizistan e il Tagikistan per una pace e uno sviluppo duraturi, 5 novembre 2015

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2018.

­

10.1.44

UNICEF Integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati, 3 luglio 2013

08.05.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 31.05.2018. Il piano dei pagamenti e dei termini per l'allestimento del rapporto sono stati adeguati.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.45

UNICEF Integrazione dei Rom e di altri gruppi emarginati, fase 3, 22 maggio 2014

08.05.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.05.2018. Il preventivo è stato aumentato, il piano dei pagamenti e dei termini per l'allestimento del rapporto è stato adeguato.

640 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.46

UNOPS Attuazione del progetto «European PROGRES», 16 giugno 2014

17.08.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2018.

­

10.1.47

OMS Consolidamento del monitoraggio, della valutazione e del dialogo politico nel quadro della riforma sanitaria «Den Sooluk» in Kirghizistan, 11 dicembre 2012

06.04.2017

Articolo 12 capoverso 2 RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2018. Il contributo è stato aumentato.

1,08 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

3828

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.48

Belgio Programma di sostegno al decentramento in Burundi, 2 agosto 2012

15.03.2017

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0; di seguito: RS 974.0)

Complemento: proroga fino al 30.09.2017.

­

10.1.49

Benin Sviluppo delle infrastrutture economiche e di mercato, 3 ottobre 2013

12.06.2017

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2018.

­

10.1.50

Benin Progetto di imprenditoria solidale sul territorio del Benin, 3 ottobre 2013

12.06.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2017.

­

10.1.51

Benin Programma di sostegno alla formazione professionale agricola e artigianale, fase 1, 3 ottobre 2013

07.08.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2017.

­

10.1.52

Bolivia 09.06.2017 Organizzazione dell'archivio del ministero della pianificazione e dello sviluppo e degli archivi amministrativi del viceministero per gli investimenti pubblici e il finanziamento estero, 1° luglio 2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2017.

­

10.1.53

Burkina Faso Programma di sostegno alla modernizzazione delle aziende famigliari, 3 aprile 2015

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

3829

20.12.2017

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.54

Cambogia Contributo al progetto «RIICE», tecnologie della teledetezione per fornire informazioni sullo stato delle colture del riso, 20 ottobre 2015

26.04.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2018 e aumento del contributo svizzero al fine di promuovere l'istituzionalizzazione dei processi mediante misure complementari.

125 506 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.55

Cambogia Progetto orticolo in Cambogia, 3 novembre 2014

15.09.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: modifiche dei pagamenti.

­

10.1.56

Honduras Miglioramento del reddito e dell'impiego dei produttori di cacao in Honduras, 9 luglio 2015

12.09.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.57

Giordania Accesso all'acqua e ai servizi igienici nei campi di rifugiati di Gaza, 22 settembre 2013

04.05.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2016. Il contributo è stato aumentato.

53 726 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.58

Laos Elaborazione di strumenti appropriati per la politica e la prassi agricola, 13 marzo 2015

26.07.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018. Il contributo è stato aumentato.

5,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.59

Mongolia Progetto di educazione allo sviluppo sostenibile, 28 gennaio 2015

27.11.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

3830

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.60

Nepal Programma di miglioramento, manutenzione e riparazione delle strade, 3 aprile 2014

09.01.2017

Articolo 10 RS 974.0

La durata del progetto è stata ridotta di un anno fino al 31.07.2017. Il preventivo del programma è stato ridotto a 12,25 milioni di franchi.

7,24 milioni di franchi in meno. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.61

Nepal Migrazione più sicura, fase 2, 5 luglio 2013

24.03.2017

Articolo 10 RS 974.0

Il contributo è stato aumentato a 13,676 milioni di franchi.

Proroga fino al 15.07.2018.

2,7 milioni franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.62

Nepal Contributo supplementare al sistema per le qualifiche professionali, fase 1, 22 luglio 2015

21.06.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

486 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.63

Nepal Contributo supplementare al progetto di miglioramento delle qualifiche per occupazioni durature e redditizie, fase 1, 20 gennaio 2016

28.06.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

900 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.64

Nepal Contributo supplementare al programma di governance locale e di sviluppo comunitario, fase 2, 11 dicembre 2013

11.07.2017

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: il contributo è stato aumentato.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.65

Nepal Ponti carrozzabili su strade di campagna, 13 maggio 2016

13.09.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 28.02.2018.

­

3831

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.66

Nicaragua Progetto di innovazione e diffusione di tecnologie che consentano l'adattamento dell'agricoltura al cambiamento climatico, 29 settembre 2016

09.05.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

200 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.67

Nicaragua Adattamento dell'agricoltura al cambiamento climatico mediante l'utilizzo dell'acqua piovana, 20 dicembre 2013

09.05.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018 e il contributo è stato aumentato.

2,92 milioni di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.68

Regno Unito 01.05.2017 Contributo al progetto di formazione professionale e impiego in Bangladesh, 21 aprile 2015

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: il contributo è stato aumentato.

1,758 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.69

Regno Unito Sostegno a un partenariato di gestione del sapere volto a promuovere approcci sistemici al mercato a favore dei poveri, 14 aprile 2014

06.11.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: versamenti annuali.

­

10.1.70

Tunisia Attuazione del programma svizzero di sostegno alla transizione, 22 luglio 2011

21.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.07.2018.

­

10.1.71

OCHA Contributo al fondo umanitario etiope, fase 2, 15 maggio 2017

30.08.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

3832

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.72

OCHA Contributo al fondo umanitario etiope 2017, 15 maggio 2017

24.11.2017

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: il contributo è stato aumentato.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.73

OCHA Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe a sostegno del fondo comune per lo Yemen, 22 giugno 2017

14.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

1,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.74

BIRS Contributo al partenariato mondiale per l'istruzione, 1° marzo 2012

21.11.2017

Articolo 10 RS 974.0

Terzo complemento: contributo supplementare e proroga fino al 31.12.2020.

40 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.75

BIRS Meccanismo di finanziamento con effetto catalizzatore sull'imprenditorialità sociale, 11 novembre 2015

24.11.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

526 316 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.76

BIRS Fondo fiduciario multidonatori per la riduzione dei rischi di catastrofe, 19 dicembre 2016

11.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.77

BM Miglioramento permanente delle condizioni di vita in Mongolia, 26 maggio 2015

27.03.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo svizzero è stato ridotto.

6 milioni di dollari americani in meno.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

3833

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.78

BM Contributo al fondo fiduciario per la ricostruzione dell'Afghanistan, 11 settembre 2002

05.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Sesto complemento: l'accordo è stato prorogato fino al 31.12.2020. Il contributo è stato aumentato.

9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.79

Centro di ricerca agricola tropicale e di istruzione 09.05.2017 superiore Adeguamento ai cambiamenti climatici mediante un migliore utilizzo delle risorse idriche in Nicaragua, 1° aprile 2014

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018 e il contributo è stato aumentato.

320 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.80

Centro internazionale per lo sviluppo delle 07.12.2017 politiche migratorie Contributo al progetto «Piattaforma Africa-Europa», 9 settembre 2014

Articolo 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 30.06.2018 e il contributo è stato aumentato.

47 697 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.81

Consiglio dei direttori esecutivi degli organismi delle Nazioni Unite Contributo all'attuazione dell'Esame quadriennale completo, 20 dicembre 2013

16.10.2017

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.82

FAO Programmi di partenariato tra l'IGAD e la FAO volti ad aumentare la capacità di resistenza alla siccità nel Corno d'Africa, 14 marzo 2016

28.02.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.05.2017 e contributo supplementare.

234 410 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.83

FAO Contributo al progetto per l'aumento dell'efficienza e della produttività idrica in ambito agricolo in Africa e nel mondo, 14 aprile 2014

06.03.2017

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga ­ fino al 31.12.2018. Il piano dei pagamenti è stato adeguato senza apportare modifiche all'importo del contributo.

3834

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.84

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

FAO 06.06.2017 Programma di partenariato tra l'IGAD e la FAO sulla resilienza alla siccità: rafforzamento della capacità di resistenza delle comunità agropastorali, 18 ottobre 2017

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: il contributo è stato aumentato.

1,786 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.85

FAO Sostegno all'istituzione e al lavoro del gruppo di esperti ad alto livello sulla sicurezza alimentare e la nutrizione, 2 dicembre 2014

13.07.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: contributo ai costi di traduzione del rapporto sull'economia forestale sostenibile del gruppo di esperti ad alto livello sulla sicurezza alimentare e la nutrizione.

35 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.86

FAO Sostegno all'istituzione e al lavoro del gruppo di esperti ad alto livello sulla sicurezza alimentare e la nutrizione, 2 dicembre 2014

04.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo per i costi di traduzione del rapporto sulla sicurezza alimentare e sui sistemi alimentari del gruppo di esperti ad alto livello sulla sicurezza alimentare e la nutrizione.

70 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.87

FAO Misure di aiuto d'emergenza per garantire i mezzi di sussistenza e sostenere le vittime della siccità nelle zone transfrontaliere nel Corno d'Africa, 6 giugno 2017

20.09.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.10.2017. Il preventivo è stato esaminato.

1 milione di dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.88

FAO 09.10.2017 Progetto di miglioramento della sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza delle comunità pastorali negli Stati Bahr-el-Ghazal e Warrap, 9 settembre 2013

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: modifica della descrizione del progetto e del preventivo.

­

3835

Data

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.89

FAO Sostegno della rete Giovani specialisti per lo sviluppo agricolo, il cui obiettivo è di promuovere la partecipazione a conferenze internazionali e dibattiti politici di giovani specialisti del settore della formazione, della ricerca e dello sviluppo agricoli, 10 giugno 2014

04.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 30.06.2018. Il contributo alla pianificazione strategica e alla futura raccolta di fondi è stato aumentato.

40 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.90

FISA Programma di sostegno alle organizzazioni contadine africane 2013­2017, 13 dicembre 2012

23.01.2017

Articolo 10 RS 974.0

Complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.91

UNFPA Programma a favore della gioventù in Mongolia, 24 aprile 2013

28.03.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2018.

­

10.1.92

IGAD Programma e finanziamento a sostegno dell'attuazione del piano d'azione III dell'IGAD volto a rafforzare le istituzioni, 5 ottobre 2016

01.02.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: conversione dal franco al dollaro americano.

256 727 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.93

IGAD Creazione di capacità regionali e nazionali per una migliore governance della migrazione, 4 luglio 2014

28.02.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2018 e il contributo è stato aumentato.

72 269 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.94

Istituto internazionale di ricerca sul riso 20.07.2017 Progetto volto a ottimizzare i sistemi di produzione risicola in Asia, 7 dicembre 2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

330 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

3836

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.95

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Banca di credito per la ricostruzione) «Pre-Investment into MiCRO», 23 dicembre 2013

08.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018. Il contributo è stato aumentato.

4,05 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.96

OCSE Contributo volontario al programma di lavoro e al preventivo 2017-2018 del Comitato di aiuto allo sviluppo, 26 aprile 2017

11.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

565 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.97

OIM Ricostruzione rapida delle scuole colpite dalle inondazioni e dai cicloni nello Stato di Rakhine nel Myanmar, 1° dicembre 2015

23.01.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.11.2017 e il contributo è stato aumentato a 896 514 franchi.

396 514 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.98

OIM Ricostruzione rapida delle scuole colpite dalle inondazioni e dai cicloni nello Stato di Rakhine nel Myanmar, 1° dicembre 2015

30.11.2017

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.07.2018.

­

10.1.99

OIM Appello all'aiuto in favore dei cittadini afghani senza documenti di rientro in Afghanistan, 3 ottobre 2016

15.03.2017

Articolo 10 RS 974.0

Complemento: proroga fino al 30.04.2017.

­

10.1.100 OIM 22.03.2017 Progetto di riduzione della povertà mediante la formazione professionale nel quadro di una migrazione sicura e regolare in Cambogia, Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam, 6 novembre 2015

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.05.2017.

­

3837

FF 2018



Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.101 OIM 13.12.2017 Sostegno finanziario al progetto legato all'appello lanciato nel quadro della crisi dei Rohingya dell'agosto 2017 in Bangladesh, 30 settembre 2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.04.2018. Il contributo è stato aumentato.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.102 OIL Contributo alle attività di ricerca e alle iniziative volte a promuovere strategie di gestione dei movimenti migratori misti in Giordania, 14 luglio 2016

17.03.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2017.

­

10.1.103 OIL Contributo al progetto di attuazione della politica migratoria per il lavoro dignitoso dei lavoratori migranti in Bangladesh, 23 marzo 2016

25.09.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.104 OIL Progetto regionale di protezione dei diritti dei lavoratori migranti in Medio Oriente, 8 dicembre 2015

27.09.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018 e rinvio del pagamento finale di sei mesi.

­

10.1.105 OMS Rete globale «Promozione del settore sanitario ­ Costruzione di sistemi di sicurezza sociale in caso di malattia», 5 marzo 2014

04.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2018.

­

10.1.106 OMS Rafforzamento delle capacità delle autorità di disciplinamento dei medicamenti in Africa, 16 dicembre 2015

15.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

3838

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

31.03.2017

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.07.2017.

­

10.1.108 UN Women 17.10.2017 Copresidenza del gruppo di esperti per i diritti delle donne nel Gruppo mondiale sulla migrazione, 23 giugno 2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 22.12.2018 e il contributo è stato aumentato.

60 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.109 UN-Habitat Ripercussioni della crisi siriana su Tripoli e Tiro in Libano, 10 dicembre 2015

29.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: adeguamento dei termini di pagamento.

­

10.1.110 UN-Habitat Ripercussioni della crisi siriana su Tripoli e Tiro in Libano, 10 dicembre 2015

29.11.2016

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.05.2018.

­

10.1.111 UN-Habitat Invio di un esperto per il Libano, 12 luglio 2015

29.01.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.01.2018.

­

10.1.112 UN-Habitat Sostegno al progetto di partecipazione dei cittadini alla pianificazione del territorio a Gaza, 3 dicembre 2015

01.10.2017

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: modifica ­ del preventivo e del piano dei pagamenti.

10.1.113 PNUS Rafforzamento dei sistemi nazionali per l'aiuto immediato e d'emergenza dopo le catastrofi, 18 ottobre 2013

22.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2018. Il contributo è stato aumentato.

10.1.107 UN DESA Contributo al progetto «Migrazione e sviluppo internazionali», 27 febbraio 2014

3839

788 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

FF 2018



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.114 PNUS Progetto di promozione di uno sviluppo umano inclusivo e sostenibile nella regione Asia-Pacifico e in Mongolia, 5 agosto 2016

11.01.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.09.2017.

­

10.1.115 PNUS Rafforzamento della sicurezza umana e della promozione della pace nel Sudan del Sud, 6 gennaio 2015

01.02.2017

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.04.2017.

10.1.116 PNUS Contributo al progetto di protezione dei diritti umani in Bangladesh, 8 dicembre 2016

13.02.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: modifica del piano dei pagamenti e nuove coordinate bancarie.

­

10.1.117 PNUS Progetto di partenariato globale per una cooperazione allo sviluppo efficace, 25 maggio 2015

30.03.2017

Articolo 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 30.06.2017.

­

10.1.118 PNUS Iniziativa intesa a rafforzare la dimensione locale della migrazione e dello sviluppo, 15 novembre 2012

04.04.2017

Articolo 10 RS 974.0

Terzo scambio di lettere: proroga fino al 30.09.2017.

­

10.1.119 PNUS Progetto di sostegno strategico all'Assemblea nazionale del Laos al fine di intensificare il dialogo tra l'Assemblea nazionale e i cittadini per rafforzare la partecipazione di questi ultimi al processo decisionale, 30 giugno 2014

26.04.2017

Articolo 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 30.04.2017.

­

3840

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2018



Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.120 PNUS Progetto di sostegno al processo elettorale in Tunisia, 21 ottobre 2015

12.06.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo 700 000 è stato aumentato.

dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.121 PNUS Sostegno all'elaborazione di un progetto dell'ordinanza su affari etnici in Laos, 11 ottobre 2016

16.06.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: la pagina 2 ­ di 3, che mancava nell'originale del contratto firmato, è stata aggiunta all'accordo del progetto.

10.1.122 PNUS Rafforzamento della governance locale democratico in Myanmar, 30 novembre 2016

20.06.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.09.2017.

­

10.1.123 PNUS Contributo al fondo umanitario 2017 per l'Africa centrale, 13 luglio 2017

23.08.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.124 PNUS Iniziativa intesa a rafforzare la dimensione locale della migrazione e dello sviluppo, 15 novembre 2012

24.08.2017

Articolo 10 RS 974.0

Quarto scambio di lettere: proroga fino al 30.11.2017.

­

10.1.125 PNUS Contributo multilaterale al fondo umanitario 2017 per la Somalia, 15 marzo 2017

05.09.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

3841

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Costi

FF 2018



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.126 PNUS Contributo al fondo umanitario 2017 per il Sudan del Sud, 2 marzo 2017

30.10.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.127 PNUS Progetto «AGROCADENAS» a Cuba, 24 luglio 2014

06.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2020. Il contributo è stato aumentato.

500 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.128 PNUS Fondo per la legge e l'ordine in Afghanistan, 27 ottobre 2015

26.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.129 Società finanziaria internazionale Contributo generale a «2030 ­ Water Resources Group», 3 dicembre 2012

20.06.2017

Articolo 10 RS 974.0

Quinto complemento: proroga fino al 31.12.2017.

­

10.1.130 Società finanziaria internazionale Contributo generale a «2030 ­ Water Resources Group», 3 dicembre 2012

29.11.2017

Articolo 10 RS 974.0

Sesto complemento: proroga fino al 31.12.2018. Il contributo è stato aumentato.

200 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.131 Società finanziaria internazionale «Donor Committee for Enterprise Development (DCED)», 6. November 2006

04.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

290 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo.

3842

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2018



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.132 UNESCO Contributo al Rapporto mondiale di monitoraggio dell'educazione, 21 dicembre 2016

14.11.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.133 UNICEF Progetto di studio concernente l'inquinamento atmosferico in Mongolia, 29 settembre 2016

28.11.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2018. Il contributo è stato aumentato.

50 252 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.134 UNISDR 26.06.2016 Strategia internazionale per la riduzione dei disastri delle Nazioni Unite, rafforzamento del ruolo dei governi locali in Giordania per rendere le città più resilienti alle catastrofi, 23 ottobre 2014

Articolo 10 RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.10.2016. Il contributo è stato aumentato.

36 442 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.135 UNOPS Contributo al fondo comune per la pace in Myanmar, 31 marzo 2016

12.10.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2020. Il contributo è stato aumentato.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.136 UNOPS 23.11.2017 Sostegno al personale della piattaforma per l'attuazione degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, 3 ottobre 2016

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2019 e il contributo è stato aumentato.

1,189 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

3843

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2018



Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.137 UNOPS 06.12.2017 Progetto sul monitoraggio integrato dell'obiettivo 6 (garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti) e degli obiettivi di efficienza associati all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 20 ottobre 2015

Articolo 10 RS 974.0

Secondo complemento: il contributo è stato aumentato al fine di integrare i costi della valutazione esterna.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.138 UNRWA, Contributo all'appello di aiuto d'emergenza 2017 per la Palestina, 16 dicembre 2016

27.01.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.10.2017.

­

10.1.139 UNRWA Contributo al progetto di miglioramento delle relazioni del personale e della comunicazione interna, fase 2, 11 marzo 2016

24.07.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 28.02.2018.

­

10.1.140 UNRWA Contributo annuale al preventivo del programma 2017­2020, 26 gennaio 2017

29.09.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento: il contributo è stato aumentato.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.141 Sri Lanka Progetto di rafforzamento delle capacità della Commissione nazionale dei diritti umani nello Sri Lanka, 7 giugno 2016

21.07.2017

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9; di seguito: RS 193.9)

Primo complemento: proroga dell'accordo fino al 28.02.2018.

­

10.1.142 Sri Lanka Progetto di rafforzamento delle capacità della Commissione nazionale dei diritti umani nello Sri Lanka, 7 giugno 2016

12.09.2017

Articolo 8 RS 193.9

Secondo complemento: il preventivo è stato aumentato.

6465 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

3844

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

FF 2018



Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.143 Consiglio d'Europa 11.04.2017 Contributo al progetto «Campagna parlamentare allo scopo di porre fine alla detenzione amministrativa di bambini migranti ­ fase II», 29 novembre 2016

Articolo 8 RS 193.9

Il contributo è stato aumentato per un preventivo totale di 246 913 euro.

21 400 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.144 Consiglio d'Europa 06.12.2017 Attuazione di progetti da parte del fondo fiduciario per i diritti umani, 8 dicembre 2015

Articolo 8 RS 193.9

Complemento: il preventivo è stato aumentato.

250 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.145 ACNUDU 27.01.2017 Contributo al progetto di sostegno al relatore speciale sui diritti umani dei migranti, incaricato di valutare le ripercussioni degli accordi commerciali regionali e bilaterali sui diritti umani dei migranti, 3 marzo 2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2017.

­

10.1.146 ACNUDU Contributo al progetto di migliorare la tutela dei diritti umani dei rifugiati siriani in Libano, 30 settembre 2016.

12.10.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 31.03.2018.

­

10.1.147 ACNUDU Sostegno tecnico del 2016 destinato al Governo tunisino per l'integrazione della dimensione dei diritti umani nelle misure di lotta contro il terrorismo, 16 marzo 2016

21.10.2016

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 31.01.2017.

­

10.1.148 ACNUDU Contributo all'ACNUDU per il sostegno delle sue attività in Yemen, 18 novembre 2016

09.05.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 31.07.2017.

­

3845

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

FF 2018



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.149 ACNUDU Contributo non vincolato all'ACNUDU per il 2016, 23 giugno 2016

25.08.2017

Articolo 8 RS 193.9

Secondo complemento: il contributo è stato aumentato.

1,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.150 ACNUDU Contributo non vincolato all'ACNUDU per il 2016, 23 giugno 2016

20.12.2017

Articolo 8 RS 193.9

Terzo complemento: il contributo è stato aumentato.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.151 OAS Contributo al progetto «Album dei ricordi: contributi di vari attori e territori alla promozione della pace», 23 aprile 2015

09.03.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 30.09.2016.

­

10.1.152 OIM Progetto volto a sviluppare nuovi metodi per garantire un aiuto completo al ritorno e alla reintegrazione delle vittime della tratta di esseri umani in Ungheria, 15 dicembre 2015

06.02.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 31.03.2017.

­

10.1.153 OIM Progetto volto a sviluppare nuovi metodi per garantire un aiuto completo al ritorno e alla reintegrazione delle vittime della tratta di esseri umani in Ungheria, 15 dicembre 2015

03.05.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 31.03.2018.

­

10.1.154 OSCE Progetto relativo a una missione di esperti in materia di indagini giudiziarie, 16 settembre 2016

17.05.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2017.

­

3846

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2018



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.155 OSCE Progetto relativo a una missione di esperti in materia di indagini giudiziarie, 16 settembre 2016

10.10.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 31.10.2017.

­

10.1.156 OSCE Progetto relativo a una missione di esperti in materia di indagini giudiziarie, 16 settembre 2016

27.11.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2017.

­

10.1.157 OSCE Attività della rete di gruppi di riflessione e di istituti universitari, 4 luglio 2016

13.09.2017

Articolo 8 RS 193.9

Primo complemento: il preventivo è stato aumentato.

30 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.158 OSCE Garanzia di un trattamento efficace dei crimini di guerra in Bosnia e Erzegovina grazie allo sviluppo globale delle capacità, 1° dicembre 2014

13.06.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 30.09.2017.

­

10.1.159 OSCE Contributo al progetto di lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani: formazione in Ucraina, 9 novembre 2016

21.12.2016

Articolo 8 RS 193.9

Primo complemento: il preventivo è stato aumentato e la durata dell'accordo è stata prolungata fino al 31.12.2017.

13 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.160 OSCE Contributo al progetto di lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani: formazione in Ucraina, 9 novembre 2016

27.11.2017

Articolo 8 RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2018.

­

10.1.161 OSCE 30.11.2017 Contributo al progetto di prevenzione della tratta di esseri umani nelle catene di approvvigionamento mediante pratiche e misure statali, 25 agosto 2016

Articolo 8 RS 193.9

Il preventivo è stato aumentato.

80 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

3847

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2018



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.162 PNUS Promozione della partecipazione delle donne libiche durante la transizione, 5 agosto 2016

21.06.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2017.

­

10.1.163 PNUS Contributo al progetto di sostegno immediato al dialogo politico e al Governo di unità nazionale in Libia, 27 aprile 2016

21.02.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 30.09.2017.

­

10.1.164 PNUS Contributo al progetto relativo al sostegno alla giustizia transizionale in Kosovo, 4 giugno 2014

14.02.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 28.02.2017.

­

10.1.165 PNUS Sostegno alla partecipazione effettiva e duratura delle donne nelle rappresentanze elette, 4 dicembre 2016

04.12.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga fino al 31.03.2018.

­

10.1.166 PNUS Contributo al progetto «Comitato di dialogo libano-palestinese ­ piano strategico, fase 1», 16 ottobre 2015

12.10.2017

Articolo 8 RS 193.9

Secondo complemento: proroga dell'accordo fino al 30.09.2017.

­

10.1.167 PNUS Invio di un incaricato di progetto per la sicurezza umana, 10 febbraio 2016

16.11.2017

Articolo 8 RS 193.9

Articolo 2 punto 3. Adeguamento dei costi legati ai dispositivi di sicurezza.

30 058 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.168 PNUS Sostegno alla realizzazione degli impegni in materia di sminamento, 12 dicembre 2016

18.12.2017

Articolo 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino ­ al 31.12.2018.

3848

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2018



Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.169 Tribunale penale internazionale delle Nazioni Unite per l'ex Jugoslavia Contributo ai costi della conferenza sull'eredità a Sarajevo, 12 giugno 2017

21.12.2017

Articolo 8 RS 193.9

Il preventivo è stato ridotto e la 9982 dollari durata dell'accordo è stata prolun- americani in gata fino al 31.12.2017.

meno. Aiuto pubblico allo sviluppo.

10.1.170 UNODA Contributo volontario al fondo fiduciario per l'istituzione di un meccanismo di indagine congiunto con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ­ ONU (OPAC-ONU), conformemente alla risoluzione 2235 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, 6 gennaio 2016

15.02.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2017.

­

10.1.171 Università dell'ONU Bambini e violenza estrema: progetto di prevenzione e reazione al loro reclutamento da parte delle forze armate e promozione del loro esonero e della loro reintegrazione nella società, 14 novembre 2016

10.09.2017

Articolo 8 RS 193.9

Proroga dell'accordo fino al 31.03.2018.

­

10.1.172 Francia Rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, 30 dicembre 2013

21.03.2017

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr

La Francia non rappresenta più la Svizzera a Ashgabat (Turkmenistan).

­

10.1.173 Francia Rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, 30 dicembre 2013

05.10.2017

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr

La Francia non rappresenta più la Svizzera a Suva (Figi).

­

3849

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Costi

FF 2018



Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.1.174 Commissione elettrotecnica internazionale Accordo per disciplinare lo statuto fiscale della Commissione e del suo personale in Svizzera, 16 dicembre 2008 (RS 0.192.122.734.1)

13.02.2017

Articolo 26 capoverso 1 lettera a LSO

L'accordo ora prevede l'esenzione dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera per i membri del personale senza cittadinanza svizzera.

­

10.1.175 Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa Accordo per determinare lo statuto giuridico della Federazione internazionale in Svizzera, 29 novembre 1996 (RS 0.192.122.51)

18.10.2017

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO

Modifica delle disposizioni concernenti i privilegi e le immunità accordate ai membri dell'alta direzione e concernenti l'entrata, il soggiorno e l'uscita di tali persone.

­

10.1.176 OIL Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, 23 febbraio 2006 (RS 0.822.81)

18.01.2017

Articolo 9 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza sulla navigazione marittima (RS 747.301)

Sistema di garanzia finanziaria, inclusa prova documentale, per marittimi abbandonati e per pagamenti contrattuali connessi a decesso o disabilità a lungo termine di marittimi derivante da infortunio sul lavoro, malattia o rischio professionale.

­

10.1.177 IMO Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969, 23 giugno 1969 (RS 0.747.305.412)

28.02.2017

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA

Aggiunta della definizione ­ di quattro termini (audit, programma di audit, codice d'applicazione, norma di audit).

Applicabilità del codice d'applicazione: verifica della conformità mediante audit dell'IMO.

3850

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2018

10.2 N°

3851

Dipartimento federale dell'interno Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

FF 2018

10.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.3.1

Liechtenstein Cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA, 15 dicembre 2004 (RS 0.360.514.1)

20.05.2017

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA

Adeguamento degli articoli 8 ­ e 13, del titolo intermedio B e dell'articolo 14 nonché modifica dell'allegato.

10.3.2

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RS 0.232.141.11)

11.10.2017

Articolo 58 capoverso 2 del trattato (RS 0.232.141.1)

Regola 4.1: richiesta; contenuto obbligatorio e contenuto facoltativo; firma.

Regola 41.2: presa in considerazione dei risultati di una ricerca e classificazione precedenti in altri casi.

10.3.3

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RS 0.232.142.21)

27.06.2017

Articolo 33 capoverso 1 lettera c della Convenzione sul brevetto europeo (RS 0.232.142.2)

Regola 27: invenzioni biotecno- ­ logiche brevettabili.

Regola 28: eccezioni alla brevettabilità.

Regola 32: soluzione dell'esperto.

Regola 33: accessibilità al materiale biologico.

3852

Costi

­

FF 2018

10.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.4.1

Stati Uniti Master Data Exchange Agreement, 17 settembre 1985

23.01.2017

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Proroga di cinque anni dell'allegato «Hardened Structures» fino al 23.01.2022.

­

10.4.2

Stati Uniti Master Data Exchange Agreement, 17 settembre 1985

17.05.2017

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Proroga dell'allegato «Airborne Expendable Countermeasures and Dispenser Systems» fino al 19.04.2022.

­

10.4.3

Germania Accordo tecnico n. 5 «Vestiario ed equipaggiamento» dell'accordo concernente la cooperazione in materia di armamenti, 5 aprile 2013

27.11.2017

Articolo 109b LM

Proroga dell'accordo tecnico n. 5 a durata indeterminata e aggiunta di un nuovo capoverso sulle modalità di denuncia.

­

10.4.4

Svezia Accordo di esecuzione concernente piattaforme «EW Airborne»: scambio di dati e test tecnici combinati, 5 aprile 2012

30.11.2017

Articolo 109b LM

Proroga fino al 31.12.2022.

­

10.4.5

Spagna Memorandum d'intesa concernente la cooperazione in materia di armamenti, 11 luglio 2001

13.12.2017

Articolo 109b LM

Complemento n. 3: proroga di altri cinque anni fino al 13.12.2022. In seguito il memorandum d'intesa si rinnova automaticamente di cinque anni.

­

3853

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.4.6

Convenzione del 16 novembre 1989 contro il doping (RS 0.812.122.1)

17.11.2017

Articolo 11 capoverso 1 lettere a e b della Convenzione.

L'allegato è stato modificato.

Le modifiche principali riguardano ormoni peptidici, fattori della crescita, sostanze affini, mimetici (questa classe di sostanze è stata suddivisa in nuovi sottocapitoli senza apportare modifiche essenziali a livello di sostanze) e manipolazioni chimiche e fisiche: è stata apportata una modifica importante per la prassi medica con l'aumento del volume autorizzato di iniezioni endovenose da 50 ml per un periodo di sei ore a 100 ml per un periodo di 12 ore, a partire dal 1° gennaio 2018.

Questo attenua in particolare i dibattiti sull'iniezione di ferro sugli atleti.

3854

Costi

FF 2018

10.5

Dipartimento federale delle finanze



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.5.1

Base legale

Contenuto della modifica

Liechtenstein 08.05.2017 Accordo relativo al Trattato concernente l'imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein, 12 luglio 2012 (RS 0.641.295.142.1)

Articolo 1 capoverso 1 del Trattato (RS 0.641.295.142)

Modifica dell'allegato I ­ Legislazione svizzera applicabile in materia d'IVA.

10.5.2

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04)

05.12.2017

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA

Modifiche tecnico-amministrative delle appendici I-III.

­

10.5.3

Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea (RS 0.631.24)

16.10.2015

Articolo 241 numero 3 OD

Modifica tecnico-amministrativa dell'appendice II all'allegato A.

­

10.5.4

FMI Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale del 12 aprile 2010 (RS 0.941.16)

17.11.2017

Articolo 2 capoverso 2 del decreto federale che approva l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale (RS 941.16)

Modifica della periodicità del ­ piano di mobilizzazione di risorse (articolo 1 a) vii), articolo 6 a) e b), articolo 7 a), articolo 11 c).

Attualizzazione del riferimento alle verifiche generali in corso delle quote del FMI (articolo 19 a).

Aumento della durata massima del rimborso da parte del FMI (articolo 11 a).

3855

Data

Costi

FF 2018

10.6

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.1

Albania Sostegno finanziario al progetto «Drin River Cascade Rehabilitation», 31 ottobre 1994

20.01.2017

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1; di seguito: RS 974.1)

Modifica della prima parte della ­ clausola 4.1. Il periodo di grazia per i pagamenti della società nazionale di rete KESH nel fondo partner è stato prolungato da sei a otto anni.

10.6.2

Albania Sostegno finanziario al progetto di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica, 9 dicembre 1996

20.01.2017

Articolo 13 RS 974.1

Complemento concernente la ­ governance e l'utilizzo del fondo partner alimentato dalla società nazionale per l'energia e l'elettricità.

10.6.3

Albania Adeguamento dell'accordo del progetto concernente la sicurezza delle dighe, 24 maggio 2011

21.07.2017

Articolo 13 RS 974.1

Terzo complemento: il preven­ tivo del progetto è stato adeguato a favore di una nuova attività.

L'importo totale del preventivo rimane lo stesso.

10.6.4

Bulgaria Progetti pilota per la raccolta rispettosa dell'ambiente e l'immagazzinamento temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi (modifica n. 2), 7 settembre 2010

28.11.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 07.12.2019.

­

10.6.5

Bulgaria Progetto di smaltimento, rispettoso dell'ambiente, dei pesticidi obsoleti e altri prodotti fitosanitari (modifica n. 1), 7 settembre 2010

28.11.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 07.12.2019.

­

3856

Costi

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.6

Bulgaria Progetto di sostegno metodologico per lo sviluppo di acquisti pubblici sostenibili (modifica n. 1), 18 marzo 2015

30.06.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino ­ al 31.12.2018. Gli allegati 5 (piano dei versamenti indicativo) e 6 (piano di attuazione) sono stati modificati.

10.6.7

Ungheria Progetto di risanamento energetico degli edifici connessi alla sicurezza (modifica n. 5), 10 agosto 2012

09.12.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.05.2017. L'allegato 3 (preventivo) è stato modificato.

­

10.6.8

Ungheria Progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della microregione di Borsod-Abaúj-Zemplén (modifica n. 5), 10 novembre 2010

14.12.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.03.2017.

­

10.6.9

Ungheria Progetto per la promozione del turismo sostenibile basato sui valori e sul potenziale naturale della regione di Tibisco (modifica n. 3), 14 dicembre 2011

13.12.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga della scadenza per la presentazione dei rapporti fino al 13.06.2018.

­

10.6.10

Ungheria Progetto «Euroventures IV Venture Capital Fund» (modifica n. 1), 21 marzo 2011

13.12.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga della scadenza per la presentazione dei rapporti fino al 31.05.2018.

­

10.6.11

Ungheria 13.12.2017 Progetto di riabilitazione dell'approvvigionamento di acqua potabile della città di Balassagyarmat (modifica n. 3), 10 novembre 2010

Articolo 13 RS 974.1

Proroga della scadenza per la presentazione dei rapporti fino al 28.02.2018.

­

3857

Costi

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.6.12

Indonesia Sostegno tecnico al progetto «Emission Reduction in Cities - Solid Waste Management Programme», 2 maggio 2013

19.12.2016

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0; di seguito: RS 974.0)

Primo complemento concernente un aumento del preventivo e una modifica del programma relativa ai combustibili.

1,1795 milioni di euro e 538 400 franchi

10.6.13

Italia 11.04.2017 Riconoscimento reciproco dei periodi di studio, delle prestazioni di studio degli esami nel settore universitario, 7 dicembre 2000 (RS 0.414.994.541)

Articolo 10 dell'accordo

Adeguamento dell'allegato A ­ dell'accordo concernente la lista delle scuole universitarie svizzere.

10.6.14

Kosovo Sostegno finanziario per l'Inter-Ministerial Water Council, 10 dicembre 2013

06.12.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2018.

­

10.6.15

Lettonia 27.03.2017 Progetto di riabilitazione dei rifiuti tossici del porto di Riga (modifica n. 4), 17 marzo 2011

Articolo 13 RS 974.1

Introduzione di nuove attività.

­

10.6.16

Polonia Progetto di bonifica da amianto di Malopolskie (modifica n. 5), 14 giugno 2012

07.12.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 31.03.2017, introduzione di nuove attività, modifica degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro di pianificazione progettuale).

10.6.17

Polonia Progetto di promozione del trasporto pubblico (modifica n. 5), 14 giugno 2012

07.12.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.03.2017.

3858

­

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.6.18

Repubblica Ceca Progetto di miglioramento dell'infrastruttura tranviaria a Ostrava (modifica n. 3), 5 settembre 2012

19.12.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.01.2017.

­

10.6.19

Romania Progetto di sostituzione degli autobus diesel con autobus elettrici a Cluj-Napoca (modifica n. 1), 29 luglio 2015

22.12.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 29.03.2018, modifica degli allegati 3.1 (preventivo), 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.20

Romania Progetto di sostituzione degli autobus diesel con autobus elettrici a Cluj-Napoca (modifica n. 2), 29 luglio 2015

02.08.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 29.06.2018, modifica degli allegati 3.1 (preventivo), 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.21

Romania Progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED a Cluj-Napoca (modifica n. 1), 9 luglio 2015

22.12.2016

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 09.01.2018, modifica degli allegati 3.1 (preventivo), 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.22

Romania Progetto di studi sulla fattibilità per l'estensione della linea di metrò 4 tra la «Gara de Nord» e la «Gara Progresu» a Bucarest (modifica n. 2), 24 settembre 2013

10.02.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 24.04.2019, modifica degli allegati 4.1 (preventivo), 4.2 (calendario indicativo), 5 (quadro di pianificazione progettuale) e 6 (piano dei pagamenti indicativo).

3859

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.23

Romania Progetto di promozione dei veicoli elettrici a Suceava (modifica n. 1), 30 luglio 2015

24.02.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 30.12.2018, modifica degli allegati 3.1 (preventivo), 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.24

Romania Progetto di promozione dei veicoli elettrici a Suceava (modifica n. 2), 30 luglio 2015

24.07.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 30.06.2019, modifica degli allegati 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.25

Romania Progetto di ripristino dell'efficacia energetica delle scuole pubbliche a Cluj-Napoca (modifica n. 1), 27 agosto 2015

22.03.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 27.05.2018, modifica degli allegati 3.1 (preventivo), 3.2 (calendario indicativo), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.26

Romania Progetto di promozione del potenziale d'esportazione delle PMI rumene (modifica n. 1), 17 giugno 2015

07.06.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 07.09.2019, modifica degli allegati 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.27

Romania Progetto di ripristino energetico degli edifici pubblici a Brasov (modifica n. 1), 23 luglio 2015

16.06.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 23.01.2019, modifica degli allegati 3.1 (preventivo), 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

3860

Costi

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.28

Romania Progetto di ripristino della rete di riscaldamento urbano a Brasov (modifica n. 1), 25 giugno 2015

22.06.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 25.06.2019, modifica degli allegati 3.1 (preventivo), 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.29

Romania Progetto di gestione moderna ed efficace dell'illuminazione dell'infrastruttura pubblica a Suceava (modifica n. 3), 2 aprile 2015

24.08.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 02.07.2019, modifica degli allegati 3.1 (preventivo), 3.2 (calendario indicativo), 4 (quadro di pianificazione progettuale) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.30

Romania Progetto di studi sulla fattibilità per l'estensione della linea di metrò 4 tra la «Gara de Nord» e la «Gara Progresu» a Bucarest (modifica n. 3), 24 settembre 2013

30.08.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 24.08.2019, modifica degli allegati 4.1 (preventivo), 4.2 (calendario indicativo) e 6 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.31

Romania 20.09.2017 Progetto di modernizzazione dell'illuminazione pubblica con lampade LED ad Arad (modifica n. 2), 28 maggio 2015

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al ­ 28.12.2018, modifica degli allegati 3.1 (preventivo), 3.2 (calendario indicativo) e 5 (piano dei pagamenti indicativo).

10.6.32

Romania Progetto SEAF ­ fondo per finanziare misure sostenibili nel settore dell'efficienza energetica (modifica n. 1), 11 maggio 2016

Articolo 13 RS 974.1

I criteri di selezione dei progetti che possono essere sostenuti dal fondo sono stati adeguati (allegati 2, 2.3 e 2.6).

3861

16.10.2017

Costi

­

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.6.33

Romania Progetto concernente il programma svizzero-rumeno per PMI (modifica n. 3), 16 gennaio 2014

13.09.2017

Articolo 13 RS 974.1

Complemento del contenuto del progetto mediante l'aumento dell'importo massimo di indennità per i crediti PMI e aggiunta di due settori supplementari.

Complemento dell'allegato 1 (approvazione del progetto) e modifica degli allegati 3 (preventivo) e 4 (quadro logico).

300 000 franchi

10.6.34

Serbia 24.10.2017 Memorandum d'intesa concernente il progetto «Parco delle scienze e della tecnologia Belgrado - il nuovo strumento d'esportazione serbo», 15 giugno 2015

Articolo 10 RS 974.0

Aumento del preventivo e proroga dell'accordo fino al 30.06.2019.

268 000 franchi

10.6.35

Tunisia 04.10.2017 Construzione di due impianti di trattamento delle acque di scarico a Thala e a Fériana, 15 marzo 2013

Articolo 10 RS 974.0

Il programma è stato integrato nel «Programma di trattamento delle acque di scarico 10 città medie».

­

10.6.36

Vietnam 13.06.2017 Misure decentralizzate di sostegno al commercio per il rafforzamento della competitività delle PMI in Vietnam, 31 maggio 2013

Articolo 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.05.2018.

­

10.6.37

Ucraina Sostegno tecnico e finanziario al progetto «Energy Efficiency Vinnytsa», 11 novembre 2011

06.02.2017

Articolo 13 RS 974.1

Secondo complemento concernente l'utilizzo dei fondi per progetti risparmiati.

­

10.6.38

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Egitto, 27 gennaio 2007 (RS 0.632.313.211)

29.09.2017

Articolo 7a capoverso 3 LOGA

Proroga del protocollo A sui prodotti agricoli trasformati.

­

3862

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.6.39

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

08.02.2017

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Sono stati aggiornati i prezzi di riferimento nelle tabelle III e IV b) ed è stato precisato il testo di una posizione tariffale nella tabella II del protocollo n. 2 all'accordo.

­

10.6.40

Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (RS 0.946.31)

15.06.2011

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Il 1° luglio 2017 la Georgia ha aderito alla convenzione.

­

10.6.41

Liechtenstein 06.07.2017 Disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, 31 gennaio 2003 (RS 0.916.051.41)

Articolo 177a capoverso 2 LAgr

Aggiornamento delle prescri­ zioni federali sulle quali si fonda l'inclusione dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti del Liechtenstein nelle misure della politica agricola svizzera.

10.6.42

Liechtenstein 20.12.2017 Disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, 31 gennaio 2003 (RS 0.916.051.41)

Articolo 177a capoverso 1 LAgr

Lo scambio di note è stato adeguato. La somma forfettaria per le spese amministrative versate dal Liechtenstein ammonta a 40 000 franchi a partire dall'anno civile 2016.

­

10.6.43

CE Accordo tra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli, 21 giugno 1999 (RS 0.916.026.81)

Articolo 177a capoverso 2 LAgr

Modifica delle appendici 1 (elenco delle denominazioni svizzere) e 2 (elenco delle denominazioni dell'UE) dell'allegato 12 concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

­

3863

22.06.2017

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.44

CE Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, 21 giugno1999 (RS 0.946.526.81)

28.07.2017

Articolo 14 LOTC

Adeguamento dell'allegato 1: ­ sono stati modificati i capitoli 4 (dispositivi medici), 6 (Apparecchi a pressione), 7 (apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione), 8 (apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva), 9 (materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica), 11 (strumenti di misura), 15 (buona pratica di fabbricazione dei medicinali), 17 (ascensori) e 20 (esplosivi per uso civile) e sono stati aggiornati i riferimenti giuridici elencati nell'Allegato 1 dell'Accordo.

10.6.45

Società finanziaria internazionale Cofinanziamento del programma globale per le infrastrutture finanziarie, 10 ottobre 2015

01.06.2017

Articolo 13 RS 974.1; articolo 10 RS 974.0

Il contributo è stato aumentato.

169 439 dollari americani

10.6.46

Cuba Accordo commerciale, 30 marzo 1954 (RS 0.946.292.941)

27.09.2017

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2019.

­

10.6.47

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile, 26 giugno 2003 (RS 0.632.312.451)

31.12.2017

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Modifica delle appendici 1 e 2 ­ dell'allegato 1 concernente la definizione di «prodotti originari» e le procedure della cooperazione amministrativa.

3864

Costi

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.6.48

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

OMC 26.07.2017 Allegato 3 dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio: meccanismo di esame delle politiche commerciali (RS 0.632.20)

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Modifica della frequenza degli esami (proroga di un anno a partire dal 1° gennaio 2019).

­

10.6.49

Banca asiatica di sviluppo 08.12.2017 Accordi di cofinanziamento dell'assistenza tecnica regionale, sostegno al progetto «Iniziativa di sviluppo urbano in Asia», 30 settembre 2013

Articolo 10 RS 974.0

Trasferimento dei fondi non utilizzati dall'assistenza tecnica regionale alla nuova assistenza tecnica regionale.

1 milione di dollari americani

10.6.50

BIRS Sostegno finanziario al programma del personale a Washington, 1° luglio 2011

16.08.2017

Articolo 10 RS 974.0

Finanziamento supplementare.

1,2715 milioni di dollari americani

10.6.51

BIRS Sostegno finanziario al programma del personale a Washington, 1° luglio 2011

26.09.2017

Articolo 10 RS 974.0

Finanziamento supplementare.

2 milioni di dollari americani

10.6.52

BIRS Fondo fiduciario per il partenariato «Sicurezza idrica e igiene globali», 18 novembre 2016

13.01.2017

Articolo 10 RS 974.0

L'accordo è stato modificato e riveduto. La modifica dell'accordo concerne la governance e la nuova struttura del fondo fiduciario.

5,2 milioni di dollari americani

10.6.53

BIRS Facilitazione nell'ambito dei meccanismi di determinazione del prezzo CO2, 12 dicembre 2016

29.05.2017

Articolo 10 RS 974.0

Primo complemento che disciplina l'inclusione di contribuenti supplementari.

­

3865

Data

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.6.54

BIRS Fondo fiduciario per il progetto di politiche del trasporto in Africa, 23 dicembre 2014

14.08.2017

Articolo 10 RS 974.0

Modifica della prima parte dell'articolo 4.1: il termine supplementare per i versamenti nel fondo partner della società nazionale dell'energia e dell'elettricità KESH è stata aumentata da 6 a 8 anni.

­

10.6.55

BIRS Fondo fiduciario per il finanziamento dei consulenti presso il Consiglio d'amministrazione della BM, 19 dicembre 2006

01.03.2017

Articolo 10 RS 974.0

Creazione di un secondo conto in seguito alle nuove tasse sul fondo fiduciario (versamento fino al 31.12.2020).

600 000 dollari americani

10.6.56

BIRS Fondo fiduciario per il finanziamento dei consulenti presso il Consiglio d'amministrazione della BM, 19 dicembre 2006

23.06.2017

Articolo 10 RS 974.0

Accordo che dichiara che ­ i fondi del secondo conto (creato parallelamente) possono essere utilizzati retroattivamente.

10.6.57

BIRS / Società finanziaria internazionale Fondo fiduciario multilaterale «Umbrella Facility for Trade», 22 aprile 2017

14.09.2017

Articolo 10 RS 974.0

Modifica contrattuale del paragrafo 7.1 concernente gli obblighi di trasparenza di fronte a terze parti.

­

10.6.58

BIRS / AIS Fondo fiduciario multilaterale sulla protezione dei consumatori e sulla formazione finanziaria, 14 agosto 2012

07.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Aumento e proroga.

300 000 dollari americani

10.6.59

BIRS / AIS Fondo fiduciario unilaterale per il finanziamento e l'assicurazione del rischio di catastrofi naturali, 4 gennaio 2017

31.10.2017

Articolo 10 RS 974.0

Trasferimento dei fondi non utilizzati nella nuova fase del progetto.

123 463 dollari americani

3866

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.60

BIRS /AIS Fondo fiduciario per il programma di sostegno del settore energetico, 23 agosto 2017

24.11.2017

Articolo 13 RS 974.1

Aumento del contributo, il cui 4 milioni di importo sarà utilizzato specifica- dollari amerimente per un progetto della cani BM in Kirghizistan.

10.6.61

Società finanziaria internazionale Progetto «Natural Capital Program», 20 aprile 2013

07.03.2017

Articolo 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2018.

­

10.6.62

Società finanziaria internazionale Sostegno dei programmi globali di assistenza tecnica, 1° giugno 2016

20.12.2016

Articolo 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2024.

­

10.6.63

Centro per il commercio internazionale e Tunisia Progetto di sostegno alla competitività del settore tessile e dell'abbigliamento nella catena di creazione di valore, 3 ottobre 2014

27.03.2017

Articolo 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2017.

­

10.6.64

Centro per il commercio internazionale Progetto di sostegno alla competitività del settore tessile e dell'abbigliamento nella catena di creazione di valore, 23 ottobre 2014

03.05.2017

Articolo 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2017.

­

10.6.65

OIL Progetto di sostegno al turismo in Myanmar mediante la formazione in gestione aziendale, 18 novembre 2013

13.04.2017

Articolo 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.10.2017.

­

10.6.66

OIL e Norvegia Progetto «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises Phase II, 2013-2017», 7 ottobre 2013

11.05.2017

Articolo 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.10.2017.

­

3867

Costi

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.6.67

OIL Progetto di sviluppo del mercato per un lavoro dignitoso, 7 ottobre 2013

13.04.2017

Articolo 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.09.2017 e aumento del contributo.

93 489 franchi

10.6.68

OIL Progetto «Better Work Programme Phase II», 11 febbraio 2013

02.02.2017

Articolo 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.06.2017.

­

10.6.69

UNIDO Programma globale concernente la promozione e l'applicazione di metodi di produzione puliti ed efficienti in Paesi in sviluppo e in trasformazione, 18 novembre 2011

06.06.2017

Articolo 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2018.

­

10.6.70

UNIDO Progetto di miglioramento dell'accesso al mercato per prodotti agricoli «PAMPAT» in Marocco, 20 dicembre 2013

19.08.2017

Articolo 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.09.2019.

­

10.6.71

UNIDO Progetto di miglioramento dell'accesso al mercato per prodotti agricoli «PAMPAT» in Tunisia, 20 dicembre 2013

19.08.2017

Articolo 10 RS 974.0

Proroga dell'accordo fino al 30.09.2019.

­

10.6.72

UNCTAD Fondo fiduciario per l'amministrazione del debito pubblico, 16 febbraio 2010

12.12.2017

Articolo 10 RS 974.0

Nuova fase del progetto.

3 milioni di franchi

10.6.73

BERS Impiego di cittadini svizzeri in qualità di «Junior Professional Officers», 5 novembre 2014

26.09.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2021.

­

3868

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.6.74

BIRS/ AIS Fondo fiduciario multilaterale per una rete di pari nella gestione delle finanze pubbliche in Europa e in Asia Centrale, 22 gennaio 2007

03.10.2017

Articolo 13 RS 974.1

Proroga dell'accordo fino al 31.12.2018.

­

10.6.75

FAO Sostegno alla preparazione della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, 16 dicembre 2015

12.12.2017

Articolo 177a LAgr

Il contributo finanziario al progetto è stato aumentato.

151 182 dollari americani

10.6.76

FAO Accordo tra la Svizzera e la FAO a sostegno del meccanismo di sostegno al programma multilaterale, 16 dicembre 2016

11.12.2017

Articolo 177a LAgr

Il contributo finanziario al FMM è stato aumentato.

580 000 franchi

10.6.77

FAO 11.12.2017 Sostegno alla partecipazione di Paesi in sviluppo al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche e per l'alimentazione e l'agricoltura, 15 dicembre 2016

Articolo 177a LAgr

Il contributo finanziario all'ITPGRFA a sostegno delle attività del progetto sono state aumentate.

70 000 franchi

10.6.78

Accordo internazionale sui cereali del 1995 (RS 0.916.111.311)

Articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 6 marzo 1996 che approva l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (RU 1996 2641)

Proroga dell'accordo fino al 30 giugno 2019.

­

3869

05.06.2017

FF 2018

10.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

Costi

10.7.1

Francia Settore d'allenamento transfrontaliero delle Forze aeree EUC 25, 25 febbraio 2015

12.10.2017

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA

Correzione delle coordinate dell'angolo sud-ovest della zona aerea di allenamento.

­

10.7.2

Italia Scambio di note del 19 luglio 2016 e 13 gennaio 2017 concernente l'accordo sul rinnovo della concessione del Sempione (RS 0.742.140.22)

16.01.2017

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA

Interpretazione dell'articolo 5 ­ capoverso 5 dell'accordo alla luce della direttiva europea 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.

10.7.3

Italia Scambio di note del 19 luglio 2016 e 13 gennaio 2017 concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta capacità (RAC) (RS 0.742.140.345.43)

16.01.2017

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA

Interpretazione delle disposizioni legali dell'accordo alla luce della direttiva europea 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.

10.7.4

Ucraina Protocollo di emendamento all'accordo relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci (RS 0.741.619.767)

19.05.2016

Articolo 3a della legge sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (RS 744.10)

Liberalizzazione del trasporto internazionale di merci su strada tra la Svizzera e l'Ucraina.

­

10.7.5

CE Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

29.11.2017

Articolo 3a LNA

L'allegato dell'accordo è stato modificato per quanto concerne le norme applicabili alla liberalizzazione del trasporto aereo, alla gestione del traffico aereo, alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.

­

-

3870

-

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.7.6

Convenzione istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

08.02.2017

Articolo 3a LNA

È stato modificato l'allegato Q della convenzione concernente le norme applicabili alla gestione della circolazione aerea, alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.

10.7.7

Convenzione istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

08.11.2017

Articolo 3a LNA

È stato modificato l'allegato Q della convenzione concernente le norme applicabili alla gestione della circolazione aerea, alla sicurezza e alla protezione dell'aviazione.

10.7.8

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0)

10. 07.2017

Articolo 3a LNA

Allegato I e 6: modifica delle disposizioni relative alla concessione delle licenze al personale aeronautico e all'utilizzo degli aeromobili.

10.7.9

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0)

23.10. 2017

Articolo 3a LNA

Allegato 9: modifica delle disposizioni nell'ambito delle facilitazioni.

10.7.10

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0)

21.07.2017

Articolo 3a LNA

Allegato 16 (vol. I, II e III): modifica delle disposizioni nell'ambito della protezione dell'ambiente (rumore degli aeromobili, emissioni dei motori, emissioni di CO2 degli aeromobili).

3871

Costi

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.7.11

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0)

27.04.2017

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA

Allegato 17: modifica delle disposizioni nell'ambito della sicurezza aerea.

10.7.12

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

03.10. 2017

Articolo 106a capoverso 2 LCStr

Regolamenti tecnici armonizzati ­ dell'ONU (RU 2017 5085): liberalizzazione delle condizioni di adesione e introduzione della base legale per la creazione di omologazioni di veicoli completi valide a livello mondiale.

10.7.13

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

25.07.2017

Articolo 106a capoverso 2 LCStr

Regolamento CEE­ONU n. 139 ­ del 22 gennaio 2017 sulle prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle automobili per quanto concerne il dispositivo avanzato di frenata d'emergenza.

(RU 2017 3793): regolamentazione dei dispositivi avanzati di frenata d'emergenza per automobili.

10.7.14

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

25.07.2017

Articolo 106a capoverso 2 LCStr

Regolamento CEE­ONU n. 140 ­ del 22 gennaio 2017 sulle prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle automobili per quanto concerne i sistemi elettronici di controllo della stabilità.

(RU 2017 3793): regolamentazione dei sistemi elettronici di controllo della stabilità per automobili.

3872

Costi

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.7.15

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

25.07.2017

Articolo 106a capoverso 2 LCStr

Regolamento CEE­ONU n. 141 ­ del 22 gennaio 2017 sulle prescrizioni uniformi relative all'omologazione degli autoveicoli per quanto concerne il loro sistema di controllo della pressione dei pneumatici. (RU 2017 3793): regolamentazione dei sistemi di controllo della pressione dei pneumatici di automobili.

10.7.16

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

25.07. 2017

Articolo 106a capoverso 2 LCStr

Regolamento CEE­ONU n. 142 ­ del 22 gennaio 2017 sulle prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle automobili per quanto concerne il montaggio dei pneumatici. (RU 2017 3793): regolamentazione concernente concerne il montaggio dei pneumatici per automobili.

3873

Costi

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.7.17

Accordo del 20 marzo 1958 concernente l'accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411)

25.07.2017

Articolo 106a capoverso 2 LCStr

Regolamento CEE­ONU n. 143 ­ del 19 giugno 2017 sulle prescrizioni uniformi relative all'omologazione di impianti di trasformazione a doppia alimentazione dei motori di veicoli pesanti da installare su veicoli e motori diesel pesanti. (AS 2017 3793): regolamentazione dei motori diesel di veicoli pesanti che possono essere alimentati allo stesso tempo con un altro carburante (ad esempio gas naturale).

10.7.18

Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale, 15 novembre 1975 (RS 0.725.11)

05.12.2017

Articolo 8 capoversi 4 e 5 dell'accordo

Modifiche dell'allegato I (ampliamento della rete delle strade).

10.7.19

Costituzione dell'Unione postale universale del 10 luglio 1964 (RS 0.783.51)

07.10.2016

Articolo 36 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (RS 783.0)

Adeguamenti necessari della costituzione in seguito ai rapidi cambiamenti del settore dei servizi postali. Le modifiche fanno parte degli atti finali del 26° congresso dell'Unione postale universale tenutosi a Istanbul dal 20 settembre al 7 ottobre 2016.

10.7.20

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, 3 marzo 1973 (RS 0.453)

05.10.2017

Articolo 4 capoverso 2 LF-CITES (RS 453)

Modifiche del grado di protezione di talune specie negli allegati I­II e riserva della Svizzera concernente Beaucarnea spp.

3874

Costi

­

FF 2018



Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data

Base legale

Contenuto della modifica

10.7.21

Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale, 10 settembre 1998 (RS 0.916.21)

05.05.2017

Articolo 39 capoverso 2 lettera abis della legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, (RS 814.01)

Modifica dell'allegato III con­ cernente prodotti chimici pericolosi (pesticidi e prodotti chimici industriali) che sottostanno alla procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa (procedura PIC).

10.7.22

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore) (RS 0.923.411)

13.11.2017

Articolo 25 LFSP

Modifiche concernenti la pesca ­ con le reti, le reti basse, le reti alte, la posa e il ritiro delle reti, l'indicazione dei termini e periodi, i giorni festivi per l'esercizio della pesca, i periodi protettivi, le lunghezze minime e altre restrizioni nonché il controllo e il contrassegno degli attrezzi di cattura.

10.7.23

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente 17.11.2017 l'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati, 29 luglio 1991 (RS 0.923.22)

Articolo 25 LFSP

Revisione totale del regolamento di esecuzione del 2.06.1995.

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Costi

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FF 2018

3876