Termine di referendum: 17 gennaio 2019

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del 28 settembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20182, decreta:

Art. 1 Lo scambio di note del 16 giugno 20173 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi è approvato.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

1 2 3 4

RS 101 FF 2018 1555 RS ...; FF 2018 1607 RS 0.362.31

2017-2103

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi. DF

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Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

2

Consiglio nazionale, 28 settembre 2018

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2018

Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 9 ottobre 20185 Termine di referendum: 17 gennaio 2019

5

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Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo La legge del 20 giugno 19976 sulle armi è modificata come segue: Art. 4 cpv. 2bis e 2ter Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità: 2bis

2ter

a.

nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce;

b.

nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.

Ex cpv. 2bis

Art. 5

Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi

Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: 1

6

a.

armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente;

b.

armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento;

c.

armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: 1. armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, 2. armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi;

d.

armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio;

e.

armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali;

f.

lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c.

RS 514.54

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Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: 2

3

a.

coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c;

b.

dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento;

c.

dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e;

d.

accessori di armi.

È vietato sparare con: a.

armi da fuoco per il tiro a raffica;

b.

ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente.

È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro.

4

È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio.

5

6

I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1­4.

L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero.

7

Art. 11 cpv. 2 lett. d 2

Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti: d.

tipo e numero del documento ufficiale di legittimazione dell'acquirente dell'arma o della parte essenziale di arma oppure, in caso di alienazione di un'arma da fuoco, copia del documento di legittimazione;

Art. 16, rubrica Acquisto di munizioni in occasione di manifestazioni di tiro Titolo dopo l'art. 16a

Capitolo 3a: Acquisto e possesso di caricatori ad alta capacità di colpi Art. 16b

Acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi

I caricatori ad alta capacità di colpi possono essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all'acquisto dell'arma corrispondente.

1

2

L'alienante verifica che le condizioni per l'acquisto sono adempiute.

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Art. 16c

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Legittimazione al possesso

È legittimato al possesso di caricatori ad alta capacità di colpi chi ha acquistato legalmente gli oggetti.

Art. 18a cpv. 1, secondo periodo Abrogato Art. 19

Fabbricazione e modifica a titolo non professionale

È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare a titolo non professionale oggetti in armi secondo l'articolo 5 capoversi 1 e 2.

1

La modifica a titolo non professionale di oggetti in armi da fuoco diverse dalle armi da fuoco o dalle parti essenziali di armi di cui all'articolo 5 capoverso 1 è soggetta ad autorizzazione. Gli articoli 8, 9, 9b capoverso 3, 9c, 10, 11 capoversi 3 e 5, nonché 12 si applicano per analogia.

2

I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale precisa le condizioni.

3

4

È permessa la ricarica di munizioni per uso proprio.

Art. 21, rubrica, nonché cpv. 1bis e 1ter Contabilità e obbligo di comunicazione Essi sono tenuti a comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, all'autorità cantonale competente per la gestione del sistema d'informazione (art. 32a cpv. 2) gli acquisti, le vendite od ogni altro commercio di armi con acquirenti in Svizzera.

1bis

I Cantoni designano un'autorità incaricata di ricevere le segnalazioni di transazioni sospette relative a munizioni o elementi di munizioni trasmesse dai titolari di una patente di commercio di armi.

1ter

Titolo prima dell'art. 28b

Capitolo 7: Autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti Sezione 1: Autorizzazioni eccezionali Art. 28b

Armi bianche e accessori di armi

Autorizzazioni eccezionali per l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di oggetti secondo l'articolo 5 capoverso 2 possono essere rilasciate soltanto se: 1

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi. DF

2

FF 2018

a.

vi sono motivi legittimi;

b.

non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; e

c.

le condizioni specifiche previste dalla presente legge sono adempiute.

Per motivi legittimi s'intendono segnatamente: a.

le esigenze professionali;

b.

l'utilizzo per scopi industriali;

c.

la compensazione di menomazioni fisiche;

d.

il collezionismo.

Art. 28c

Armi da fuoco nonché parti essenziali o costruite appositamente

Autorizzazioni eccezionali per l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di oggetti secondo l'articolo 5 capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se: 1

2

a.

vi sono motivi legittimi;

b.

non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; e

c.

le condizioni specifiche previste dalla presente legge sono adempiute.

Per motivi legittimi s'intendono: a.

le esigenze professionali, concernenti in particolare l'adempimento di compiti di protezione quali la protezione di persone, di infrastrutture sensibili o di trasporti di valori;

b.

il tiro sportivo;

c.

il collezionismo;

d.

le esigenze della difesa nazionale;

e.

fini culturali, storici, d'istruzione e di ricerca.

Autorizzazioni eccezionali per il tiro secondo l'articolo 5 capoversi 3 e 4 possono essere rilasciate se non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 e la sicurezza è garantita da misure appropriate.

3

Art. 28d

Condizioni specifiche per i tiratori sportivi

Il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai fini del tiro sportivo è limitato alle armi da fuoco e alle parti essenziali di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b e c nonché alle parti appositamente costruite e agli accessori di armi effettivamente necessari per il tiro sportivo.

1

Le autorizzazioni eccezionali sono rilasciate soltanto a persone che dimostrano all'autorità cantonale competente: 2

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3

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a.

di essere membri di una società di tiro; o

b.

di utilizzare con regolarità la loro arma da fuoco per il tiro sportivo, senza essere membri di una società di tiro.

La prova ai sensi del capoverso 2 deve essere fornita dopo cinque e dieci anni.

Art. 28e

Condizioni e obblighi specifici per collezionisti e musei

Autorizzazioni eccezionali ai fini del collezionismo possono essere rilasciate soltanto se le persone o le istituzioni interessate dimostrano di aver adottato misure appropriate ai sensi dell'articolo 26 per garantire la custodia in sicurezza della collezione.

1

2

Collezionisti e musei devono: a.

tenere una lista di tutte le armi da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 in loro possesso; la lista va costantemente aggiornata;

b.

essere in grado in ogni momento di presentare la lista e le rispettive autorizzazioni eccezionali alle autorità che ne facciano richiesta.

Titolo prima dell'art. 29

Sezione 2: Controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti Art. 31 cpv. 1 lett. f, 2­2ter e 3 lett. c 1

L'autorità competente procede al sequestro di: f.

caricatori ad alta capacità di colpi e dell'arma da fuoco corrispondente in possesso di persone non legittimate all'acquisto o al possesso.

Se sequestra armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, caricatori ad alta capacità di colpi e l'arma da fuoco corrispondente, munizioni o elementi di munizioni, nonché oggetti pericolosi a una persona che non ne è il legittimo proprietario, l'autorità competente li restituisce al legittimo proprietario qualora non sussista un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.

2

Se l'autorità competente sequestra armi da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b­d che non sono registrate nel sistema d'informazione cantonale sull'acquisto di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2 o il cui legittimo possesso non è stato notificato ai sensi dell'articolo 42b o per cui la prova ai sensi dell'articolo 28d capoverso 3 non è stata fornita, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c­28e o alienare le armi da fuoco a una persona legittimata.

2bis

Se l'autorità competente sequestra caricatori ad alta capacità di colpi e l'arma da fuoco corrispondente, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c­28e per l'arma da fuoco o alienare gli oggetti a una persona legittimata.

2ter

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi. DF

3

FF 2018

L'autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se: c.

gli oggetti non sono stati alienati a una persona legittimata e la domanda ai sensi del capoverso 2bis o 2ter non è stata presentata o è stata respinta.

Art. 32a cpv. 1 lett. c 1

L'Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati: c.

banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi nonché sulle comunicazioni provenienti dagli altri Stati Schengen concernenti il rifiuto di autorizzazioni per l'acquisto di armi da fuoco per motivi di sicurezza legati all'affidabilità della persona interessata (DEBBWA);

Art. 32b cpv. 2 lett. b e 5 lett. b 2

La DEBBWA contiene i dati seguenti: b.

circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell'autorizzazione;

Il sistema d'informazione di cui all'articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti: 5

b.

tipo di arma o di parte essenziale di arma, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, data dell'alienazione e data della distruzione;

Art. 32c cpv. 3bis e 6 Le informazioni tratte dalla DEBBWA concernenti il rifiuto di un permesso d'acquisto di armi o di un'autorizzazione eccezionale per motivi di sicurezza legati all'affidabilità della persona interessata sono trasmesse agli altri Stati Schengen che ne fanno richiesta. La trasmissione ai sistemi d'informazione di altri Stati Schengen il cui scopo è scambiare informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate può avvenire per mezzo di una procedura automatizzata.

3bis

I dati della DEWS possono essere comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata per mezzo di una procedura automatizzata.

6

Art. 42b

Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018

Chiunque all'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018 della presente legge è in possesso di un'arma da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b­d deve, entro tre anni, notificarne il legittimo possesso all'autorità competente del proprio Cantone di domicilio.

1

La notifica non è necessaria se l'arma da fuoco è già registrata in un sistema d'informazione cantonale sull'acquisto di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2.

2

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