Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per un volo di esibizione di un Remotely Piloted Aerial System (RPAS) della Scuola politecnica federale di Zurigo, di seguito denominata «PF Zurigo» (progetto Swiss Smart Farming Day 2018) del 5 dicembre 2018

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna

Oggetto:

Lo spazio aereo indicato nell'allegato 2 alla presente decisione è riclassificato a tempo determinato in una zona regolamentata, attivabile temporaneamente (TEMPO RA) con, di fatto, interdizione al volo. All'interno della zona regolamentata, durante gli orari fissati sono vietati i voli con aeromobili estranei all'operazione.

Basi giuridiche:

Secondo gli articoli 8a e 40 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0), in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA, RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo.

Per garantire la sicurezza aerea, conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del DATEC del 20 maggio 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA, RS 748.121.11), l'UFAC può designare zone regolamentate e zone pericolose. Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

Conformemente all'articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC in merito alla definizione della struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.

Contenuto della decisione:

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1. Conformemente all'allegato 2 alla presente decisione, lo spazio aereo in esso indicato è riclassificato a tempo determinato in una zona regolamentata attivabile temporaneamente.

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2. Inoltre, vengono fissate le seguenti condizioni di utilizzazione: 2.1 L'attivazione di LS-R4 e LS-R4A è prioritaria rispetto alla TEMPO RA da istituire con la presente decisione e rispetto al volo di esibizione RPAS.

La richiedente assume un compito di coordinamento fino a mercoledì della settimana che precede la settimana in cui si svolge il volo previsto con il ten col Jürg Studer, C Fachdienst Erdkampf, tel. +41 58 466 22 13, juerg.studer@vtg.admin.ch.

2.2 Il volo di esibizione RPAS deve svolgersi lungo la rotta inoltrata all'UFAC nella domanda del 21 ottobre 2018 con il documento «ETH Smart Farming Flight Path Version 4.1 in sections.kml».

Le coordinate della rotta sono indicate nell'allegato 2 alla presente decisione.

2.3 Devono essere rispettati i valori geofencing indicati nella domanda del 21 ottobre 2018, documento SORA (rif. SSFF-2018-SORA), Swiss Smart Farming Flight 2018, 12 ottobre 2018, pag. 8, rubrica «Mitigation by boundary», che delimitano lateralmente e verticalmente la zona entro la quale si svolge il volo di esibizione.

2.4 L'RPAS deve essere equipaggiato e utilizzato con un FLARM.

3. La pubblicazione della TEMPO RA avviene tramite Notice to Airmen (NOTAM) ed è consultabile mediante il Daily Airspace Bulletin Switzerland (DABS).

4. Il PF Zurigo deve inoltrare per via elettronica a LIFS@bazl.admin.ch una domanda NOTAM con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi, servendosi del formulario NOTAM, che la richiedente riceve previamente dall'UFAC.

5. I voli SAR e HEMS sono ammessi nella TEMPO RA a condizione di rispettare le procedure indicate nel Manuale d'informazione aeronautica (AIP), capitolo ENR 5.1­6.

6. Per rendere possibili in ogni momento, e in modo coordinato, i voli SAR e HEMS nella TEMPO RA, il PF Zurigo garantisce che il volo di esibizione possa essere interrotto in qualsiasi momento. Per assicurare il coordinamento con gli operatori di voli SAR e HEMS, il PF Zurigo pubblica in un NOTAM il numero di telefono di una persona di contatto.

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7. Le condizioni e gli oneri enunciati nell'autorizzazione speciale rilasciata dall'UFAC il 26 novembre 2018 («Authorisation to operate remotely piloted aircraft systems beyond visual line of sight») vanno integralmente rispettati.

8. La modifica temporanea della struttura dello spazio aereo entra in vigore il 5 dicembre 2018, con durata di validità fino al 10 gennaio 2019.

9. Sono ammesse al massimo due attivazioni della TEMPO RA, limitatamente alle ore diurne. La durata massima dell'attivazione è di due ore.

10. L'attivazione della TEMPO RA dev'essere coordinata previamente con il capo dell'aerodromo di Bellechasse (LSTB). I capi degli aerodromi di Yverdon (LSGY), Neuchâtel (LSGN) e Payerne (LSMP) devono essere informati previamente circa l'attivazione della TEMPO RA.

11. I costi della presente decisione ammontano a franchi 3500.­.

12. La presente decisione è notificata al PF Zurigo, alle Forze aeree, a Skyguide, e comunicata a tutte le parti consultate che hanno inoltrato un parere. È pubblicata nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Destinatari:

La presente modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Deposito pubblico:

La decisione viene notificata a tutti gli utenti dello spazio aereo tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta telefonicamente all'UFAC, Divisione Sicurezza delle Infrastrutture, n. di tel. 058 467 40 53.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Conformemente all'articolo 22a capoverso 1 lettera b della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) i termini non decorrono dal 18 dicembre al 2 gennaio.

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L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia.

Deve inoltre contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante.

28 dicembre 2018

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Christian Hegner

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Spazi aerei interessati Allegato 2 alla decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per un volo di esibizione di un Remotely Piloted Aerial System (RPAS) della Scuola politecnica federale di Zurigo, di seguito denominata «PF Zurigo» (Progetto Swiss Smart Farming Day 2018)

N. registrazione/dossier: UFAC / 054.3-00020

1 TEMPO RA Le dimensioni verticali e orizzontali della TEMPO RA sono state definite sulla base dei seguenti punti: 1.

Coordinate e altitudini di volo della rotta di volo secondo il documento/File «ETH Smart Farming Flight Path Version 4.1 in sections.kml» bzw. SORA Annex A, Ref. SSFF-2018-SORA-AA, 16.10.2018; i valori si evincono dalla seguente tabella.

2.

Limitazione della zona di volo mediante geofencing, secondo i valori geofencing indicati nel documento SORA (rif. SSFF-2018-SORA), Swiss Smart Framing Flight 2018, 12.10.2018, p. 8, rubrica «Mitigation by boundary».

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3.

Zona cuscinetto di ca. 500 m orizzontalmente sui due lati della rotta di volo limitata dal geofencing e di ca. 180­300 m verticalmente nel settore della rotta di volo, sempre che tale settore si trovi al di fuori dell'area della LS-R4 / LS-R4A non attivata. Se il volo si svolge all'interno dell'area della LS-R4 / LS-R4A non attivata, non viene istituita alcuna zona cuscinetto supplementare.

Tenendo conto dei punti summenzionati viene istituita una TEMPO RA, composta di quattro parti interconnesse, con le seguenti dimensioni verticali e orizzontali:

1.

Settore «Grandson», GND ­ 3900 ft AMSL, con le seguenti coordinate: 46°50'32.36628795842989 N / 6°43'52.9237268068463" E 46°50'16.669393749674782 N / 6°46'18.6481840913766" E 46°50'6.4276398850779515 N / 6°46'3.97655944526559" E 46°48'6.9345682655402925 N / 6°40'43.3062503318724" E 46°47'49.836531320004724 N / 6°39'44.8278255338445" E 46°48'48.40957081588567 N / 6°34'27.9836401171669" E 46°49'48.76143186769332 N / 6°34'30.3824167956045" E 46°49'44.68079632651643 N / 6°41'40.6599616400344" E 46°50'32.36628795842989 N / 6°43'52.92372680684639" E 46°50'32.36628795842989 N / 6°43'52.92372680684639" E

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2.

Settore della LS-R4 non attivata, GND ­ 8900 ft AMSL 46°57'41 N / 006°54'37 E ­ 46°55'02 N / 006°57'25 E ­ 46°49'57 N / 006°49'21 E ­ 46°50'36 N / 006°43'19 E ­ 46°57'41 N / 006°54'37 E

3.

Settore della LS-R4A non attivata, 5000 ft AMSL ­ 8900 ft AMSL 47°01'17 N / 006°50'48 E ­ 46°57'41 N / 006°54'37 E ­ 46°50'36 N / 006°43'19 E ­ 46°51'29 N / 006°35'10 E ­ 47°01'17 N / 006°50'48 E

4.

Settore «Bellechasse», GND ­ 3100 ft AMSL 46°56'27.284231964149512" N / 6°55'54.77632181064473" E 46°55'34.547871890245005" N / 6°56'50.366981363957166" E 46°58'23.117466828087345" N / 7°1'32.43600175923348" E 46°57'20.94265317262034" N / 7°4'31.798449839614477" E 46°58'20.94265317262034" N / 7°8'57.70436036883257" E 46°59'26.01990440901136" N / 7°8'21.385745661063993" E 46°58'36.7980944045994" N / 7°4'25.246608145513164" E 46°59'15.781649365904741" N / 7°3'29.011988541195024" E 46°59'33.661225054383976" N / 7°1'6.022571093406441" E 46°56'27.284231964149512" N / 6°55'54.77632181064473" E 46°56'27.284231964149512" N / 6°55'54.77632181064473" E

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