Termine di referendum: 7 aprile 2019 (1° giorno feriale: 8 aprile 2019)

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza del 14 dicembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 ottobre 20171, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile2 Art 28b cpv. 3bis Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione della decisione.

3bis

Art. 28c c. Sorveglianza elettronica

1 2

Su richiesta dell'attore, il giudice che ordina un divieto ai sensi della disposizione riguardante la violenza, le minacce o le insidie e il giudice dell'esecuzione possono ordinare l'impiego di un dispositivo elettronico, fissato sull'autore della lesione, che consente di rilevare e registrare in continuo il luogo in cui si trova.

1

FF 2017 6267 RS 210

2016-3100

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Miglioramento della protezione delle vittime di violenza. LF

FF 2018

La misura può essere ordinata per un massimo di sei mesi. Può essere prolungata di volta in volta di sei mesi al massimo. Può essere ordinata a titolo cautelare per un massimo di sei mesi.

2

I Cantoni designano un servizio competente per l'esecuzione della misura e disciplinano la procedura. Provvedono affinché i dati registrati concernenti le persone coinvolte siano impiegati unicamente per fare rispettare il divieto e siano cancellati al più tardi entro dodici mesi dalla fine della misura.

3

All'attore non è addebitato alcun costo derivante dall'esecuzione della misura. I costi della misura possono essere posti a carico della persona sorvegliata.

4

Titolo finale, art. 6d IV. Protezione della personalità da violenze, minacce e insidie

Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 si applica la legge nuova.

2. Codice di procedura civile3 Art. 114 lett. f Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie: f.

per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC4 o riguardanti la sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC.

Art. 115 cpv. 2 Per le controversie di cui all'articolo 114 lettera f le spese processuali possono essere addossate alla parte soccombente se contro di essa è stato ordinato un divieto secondo l'articolo 28b CC5 o una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC.

2

Art. 198 lett. abis La procedura di conciliazione non ha luogo: abis. nelle azioni per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC6 o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;

3 4 5 6

RS 272 RS 210 RS 210 RS 210

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FF 2018

Art. 243 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie: 2

b.

per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC7 o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;

Art. 343 cpv. 1bis Se la decisione prevede un divieto secondo l'articolo 28b CC8, il giudice dell'esecuzione può, ad istanza dell'attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC.

1bis

Titolo prima dell'art. 407d

Capitolo 5: Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018 Art. 407d I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 sono retti dal nuovo diritto.

3. Codice penale9 Titolo prima dell'art. 52

Sezione 4: Dell'impunità nonché della sospensione e dell'abbandono del procedimento Art. 55a, titolo marginale, cpv. 1, frase introduttiva, lett. b e c, nonché cpv. 2­5 3. Sospensione e abbandono del procedimento.

Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima

7 8 9

In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3­5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero o il giudice può sospendere il procedimento, se: 1

b.

la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e

c.

la sospensione appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.

RS 210 RS 210 RS 311.0

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Miglioramento della protezione delle vittime di violenza. LF

FF 2018

Il pubblico ministero o il giudice può obbligare l'imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza durante la sospensione del procedimento. Il pubblico ministero o il giudice informa sulle misure adottate il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica.

2

3

La sospensione non è ammessa, se: a.

l'imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l'integrità della persona, la libertà personale o l'integrità sessuale;

b.

nei confronti dell'imputato è stata pronunciata una pena od ordinata una misura; e

c.

il reato è stato commesso contro una vittima ai sensi del capoverso 1 lettera a.

La sospensione è limitata a sei mesi. Il pubblico ministero o il giudice riprende il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se risulta che la sospensione non stabilizza né migliora la situazione della vittima.

4

Prima della fine del periodo di sospensione il pubblico ministero o il giudice procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l'abbandono del procedimento.

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4. Codice penale militare del 13 giugno 192710 Art. 46b cpv. 1 lett. b e c, 2, 3, 3bis, 3ter e 4, primo periodo In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento, se: 1

b.

la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e

c.

la sospensione provvisoria appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.

L'uditore o il tribunale militare può obbligare l'imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza durante la sospensione provvisoria del procedimento. L'uditore o il tribunale militare informa sulle misure adottate il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica.

2

10

RS 321.0

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Miglioramento della protezione delle vittime di violenza. LF

3

FF 2018

La sospensione provvisoria non è ammessa se: a.

l'imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l'integrità della persona, la libertà o l'integrità sessuale;

b.

nei confronti dell'imputato è stata pronunciata una pena od ordinata una misura; e

c.

il reato è stato commesso contro una vittima ai sensi del capoverso 1 lettera a.

La sospensione provvisoria è limitata a sei mesi. L'uditore o il tribunale militare riprende il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se risulta che la sospensione provvisoria non stabilizza né migliora la situazione della vittima.

3bis

Prima della fine della sospensione provvisoria l'uditore o il tribunale militare procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l'abbandono definitivo del procedimento.

3ter

Contro la decisione di abbandonare definitivamente il procedimento può essere interposto ricorso secondo l'articolo 118 o secondo l'articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 197911. ...

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 201812 Termine di referendum: 7 aprile 2019

11 12

RS 322.1 FF 2018 6645

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Miglioramento della protezione delle vittime di violenza. LF

6650

FF 2018