Decisione generale concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione di Keiferia lycopersicella (Walsingham) e Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) del 15 gennaio 2018

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 52 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali (OPV), decide:

1. Proibizioni Keiferia lycopersicella (Walsingham) e Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) non devono essere introdotti o diffusi in Svizzera.

2. Obbligo di notifica Chiunque sospetta o constata la presenza di Keiferia lycopersicella (Walsingham) o Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) in Svizzera deve darne immediatamente notifica al Servizio fitosanitario cantonale.

3. Importazione di frutti di Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L.

originari di Stati terzi I frutti di Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L. originari di Stati terzi ai sensi dell'articolo 2 lettera o OPV possono essere introdotti in Svizzera solo se rispettano le prescrizioni specifiche per l'importazione di cui all'allegato 1.

4. Importazione di frutti di Capsicum (L.), Citrus L., diversi da Citrus limon (L.)

Osbeck. e Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L. da determinati Stati terzi e territori d'oltremare I frutti di Capsicum (L.), Citrus L., diversi da Citrus limon (L.) Osbeck. e Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L.

originari di Paesi del continente africano, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, La Réunion, Mauritius e Israele (in seguito «determinati Stati terzi e territori d'oltremare») possono essere introdotti in Svizzera solo se rispettano le prescrizioni specifiche per l'importazione di cui all'allegato 2.

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5. Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa (PA).

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

23 gennaio 2018

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

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RS 172.021

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Allegato 1 (n. 3)

Prescrizioni specifiche per l'importazione di frutti di Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L. originari di Stati terzi 1. I frutti di Solanum lycopersicum L. e Solanum melongena L. originari di Stati terzi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario giusta l'articolo 9 capoverso 1 lettera a OPV.

2. Il certificato riporta alla voce «Dichiarazione supplementare» l'informazione che una delle seguenti esigenze è soddisfatta: a.

i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b.

i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c.

i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione na-

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zionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) in base a ispezioni e indagini ufficiali eseguite nei tre mesi precedenti l'esportazione.

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Allegato 2 (n. 4)

Prescrizioni specifiche per l'importazione di frutti di Capsicum (L.), Citrus L., diversi da Citrus limon (L.) Osbeck. e Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L.

da determinati Stati terzi e territori d'oltremare Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti previste all'allegato 4 parte A sezione I numeri 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3 OPV, il certificato giusta l'articolo 9 capoverso l lettera a OPV riporta alla voce «Dichiarazione supplementare» l'informazione che una delle seguenti esigenze è soddisfatta: a.

i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b.

i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

c.

i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e ­ sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutta, risultati indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ­ il certificato fitosanitario contiene informazioni sulla tracciabilità;

d.

i frutti sono stati sottoposti a un efficace trattamento a freddo o a un altro trattamento efficace per garantire che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a condizione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante abbia comunicato, in anticipo e per iscritto, il metodo di trattamento all'Ufficio federale dell'agricoltura o alla Commissione UE

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