Decreto del Consiglio federale concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Turgovia negli anni 2018­2020 del 20 giugno 2018

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; esaminata la richiesta del Cantone di Turgovia dell'8 maggio 2018; visto il seguente contratto: contratto dell'8 dicembre 2017 tra il Cantone di Turgovia e La Posta Svizzera sul sistema di voto elettronico, decreta:

1

1.

Il Cantone di Turgovia è autorizzato a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari federali che si svolgeranno tra il 23 settembre 2018 e il 17 maggio 2020.

2.

Alle prove di voto elettronico si applicano le seguenti condizioni particolari:

RS 161.1

3118

2018-1750

Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

FF 2018

a. condizioni particolari per la sperimentazione del voto elettronico secondo il Cantone

Turgovia

3119

Sistema della Posta Svizzera

30 %

L'autorizzazione di principio è conferita per le votazioni popolari federali seguenti

comunale

Cantone

Concerne le votazioni a livello Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP)

cantonale

Sistema di voto elettroni- Quota massima dell'elettorato co impiegato cantonale ammesso (secondo l'art. 27f cpv. 2 ODP, nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto)

federale

Condizioni

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

23 settembre 2018 25 novembre 2018 10 febbraio 2019 19 maggio 2019 24 novembre 2019 9 febbraio 2020 17 maggio 2020

Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

b.

c.

d.

e.

FF 2018

l'urna elettronica verrà chiusa alle ore 12 del sabato precedente la domenica della votazione; la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata unicamente la domenica della votazione; il Cantone di Turgovia adotta misure appropriate affinché i risultati non siano resi pubblici prima delle ore 12 della domenica della votazione; i voti espressi per via elettronica vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale; il Cantone di Turgovia è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi al fine di ridurre al minimo i rischi.

3.

La Cancelleria federale può autorizzare la partecipazione alle sperimentazioni di aventi diritto di voto conformemente al campo d'applicazione territoriale stabilito nel presente decreto in base all'articolo 27d lettera c ODP, sempre che non vengano superati i limiti di cui all'articolo 27f capoverso 1 lettera a ODP.

4.

La Cancelleria federale informa il governo del Cantone di Turgovia della decisione del Consiglio federale.

20 giugno 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3120

Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

FF 2018

3121