10.519 Iniziativa parlamentare Modifica dell'articolo 53 CP Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 maggio 2018

Onorevoli presidente e consiglieri, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica del Codice penale, del Codice penale minorile e del Codice penale militare, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

3 maggio 2018

In nome della Commissione: Il presidente, Pirmin Schwander

2018-1640

3193

Compendio Sulla base di diversi casi venuti alla luce occorre limitare la possibilità di una riparazione. Da un lato si intende ridurre l'attuale limite massimo di due anni di detenzione e dall'altro l'autore dovrà confessare i fatti.

L'articolo 53 del Codice penale (CP), introdotto nel 2007 con la revisione della parte generale, prevede l'impunità se l'autore ha riparato il danno. La versione vigente della disposizione è applicata, tra l'altro, se sono adempiuti i requisiti per una pena con la condizionale ai sensi dell'articolo 42 CP. In base a quest'ultimo una pena con la condizionale può ammontare al massimo a due anni di detenzione.

Il tenore dell'articolo 53 CP non chiede inoltre che l'autore ammetta effettivamente i fatti.

Sono emersi casi in cui si è avuto l'impressione che l'applicazione della disposizione in questione equivalesse a un «riscatto della pena». Questo induce a dedurre che, in alcuni casi, l'articolo 53 CP non sia applicato con la giusta interpretazione.

In reazione è stato proposto di stralciare del tutto detta disposizione dal CP. Il Parlamento ha però respinto un analogo intervento parlamentare nel 2012. La Commissione propone perciò di restringere il campo d'applicazione della disposizione riducendo il limite massimo di due anni di detenzione. Una riparazione sarà possibile soltanto se entra in linea di conto quale punizione una pena detentiva fino a un anno con la condizionale, una pena pecuniaria con la condizionale o una multa.

L'autore dovrà inoltre ammettere i fatti per poter beneficiare dell'impunità.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

Iniziativa parlamentare

Il 14 dicembre 2010 il consigliere nazionale Daniel Vischer ha presentato un'iniziativa parlamentare con cui chiede di modificare e integrare la riparazione ai sensi dell'articolo 53 del Codice penale1 (CP) in modo che, da un lato, la pena prevista sia una pena detentiva con la condizionale di un anno al massimo e, dall'altro, in modo che l'autore abbia ammesso i fatti e si sia dichiarato colpevole.

L'11 novembre 2011 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa e deciso con 18 voti contro 7 e 1 astensione di darvi seguito in base all'articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002 2 sul Parlamento (LParl). La sua omologa del Consiglio degli Stati ha approvato questa decisione il 18 giugno 2012 con 8 voti contro 4 e nessuna astensione (art. 109 cpv. 3 LParl).

1.2

Lavori della Commissione

L'11 ottobre 2012 e il 3 ottobre 2013 la Commissione si è occupata del prosieguo dei lavori in relazione all'iniziativa menzionata. L'11 ottobre 2012 ha deciso di trattarla sganciandola dai lavori di revisione dell'ordinamento sanzionatorio e di svolgere innanzitutto audizioni di specialisti di questa prassi. Il 3 ottobre 2013 sono stati perciò sentiti rappresentanti della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia e della Conferenza delle autorità inquirenti svizzere (ora Conferenza dei procuratori della Svizzera). Successivamente l'Amministrazione è stata incaricata di elaborare un progetto preliminare. Il 20 febbraio 2014 la Commissione ha deciso di sospendere i lavori finché non fosse pronta la revisione del diritto sanzionatorio. Il 12 novembre 2015 li ha ripresi e deciso di elaborare un progetto. Il 18 agosto 2016 essa ha accolto con 14 voti contro 1 e 9 astensioni un progetto preliminare che prevedeva due diverse varianti di attuazione. Il corrispondente rapporto esplicativo è stato approvato dalla Commissione nella sua seduta del 13 ottobre 2016. Tale progetto preliminare con le sue due varianti è stato posto in consultazione conformemente alla legge federale del 18 marzo 20053 sulla procedura di consultazione (LCo). I risultati della procedura di consultazione svoltasi dal 20 ottobre 2016 al 3 febbraio 2017 sono oggetto di un rapporto separato4. Il 26 gennaio 2018 la Commissione ha preso atto del rapporto sulla procedura di consultazione e deciso la versione definitiva del progetto. Essa ha approvato il presente rapporto nella sua seduta del 3 maggio 2018. Conformemente all'articolo 112 capoverso 1 LParl, durante i 1 2 3 4

RS 311.0 RS 171.10 RS 172.061 www.parlamento.ch > Organi > Commissioni > Commissioni tematiche > Commissioni degli affari giuridici > Rapporti e oggetti posti in consultazione delle CAG > Oggetti posti in consultazione > 10.519

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lavori la Commissione si è avvalsa del sostegno del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2

Punti essenziali del progetto

2.1

Situazione iniziale nel diritto vigente

L'articolo 53 CP è entrato in vigore il 1° gennaio 2007. Inserita nella parte generale del CP, la disposizione è applicabile a tutti i reati previsti dal CP e dal diritto penale accessorio. L'articolo 53 CP annovera la riparazione tra i tre possibili motivi di impunità oltre alla punizione priva di senso (art. 52 CP) e all'autore duramente colpito (art. 54 CP).

L'articolo 53 CP prevede che si prescinda dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, qualora le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute secondo l'articolo 42 CP e l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.

Come primo elemento, l'applicazione dell'articolo 53 CP presuppone che l'imputato debba avere risarcito il danno o intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato. Il risarcimento del danno può avvenire sotto forma di pagamento a titolo di indennizzo, sempre che sia possibile effettuarlo in natura o quantificare il danno. Se le persone non sono finanziariamente in grado di risarcire completamente il danno, non sono escluse per principio dall'impunità: hanno infatti la facoltà di provare che hanno intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da loro per cercare di riparare al torto causato. In tal senso si può anche pensare a forme alternative di riparazione: per esempio pubblicare una rettifica in caso di reati contro l'onore, ripristinare la situazione legale (p. es. riparando o ripulendo un bene danneggiato o insudiciato) o semplicemente porgere le scuse, fare gesti di riconciliazione o regali. Anche fornire una prestazione che torni a vantaggio del danneggiato è ipotizzabile, come per esempio trasportare la vittima di un infortunio o simili5.

Come seconda premessa, l'articolo 53 CP menziona l'esigenza che l'atto in questione possa essere punito con una sospensione condizionale della pena (cfr. art. 42 CP). In questo caso occorre che siano adempiute le condizioni sia oggettive sia soggettive. La riparazione può dunque avvenire mediante una pena detentiva sino a un massimo di due anni. Non è invece chiaro
che cosa valga per le contravvenzioni: in base al tenore della disposizione, esse sono escluse da una riparazione; secondo l'articolo 105 capoverso 1 CP non possono infatti essere emesse con la condizionale.

Lo stesso vale per le multe alle imprese secondo l'articolo 102 CP. Nella dottrina prevale l'opinione secondo cui anche in queste due costellazioni debba essere possi-

5

Cfr. in proposito Franz Riklin, in: M. A. Niggli/H. Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, art. 53 N 9 segg.

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bile una riparazione, sempre che non si manifestino circostanze sfavorevoli secondo l'articolo 42 CP6.

Il terzo requisito posto dall'articolo 53 CP consiste nella scarsa importanza che l'attuazione del procedimento penale riveste per l'interesse del pubblico e del danneggiato.

La riparazione si ritrova testualmente anche nel Codice penale militare del 13 giugno 19277 (CPM) all'articolo 45. Anche il diritto penale minorile del 20 giugno 2003 8 (DPMin) contiene una disposizione inerente alla riparazione ma, contrariamente al diritto penale applicabile agli adulti, essa è formulata già oggi in modo molto più restrittivo: un'impunità come conseguenza di una riparazione è infatti possibile soltanto se come punizione entra in linea di conto un'ammonizione conformemente all'articolo 22 DPMin. Il minore deve inoltre risarcire il danno, per quanto possibile, con una prestazione personale (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. c DPMin).

2.2

La nuova normativa

La Commissione ritiene che il campo d'applicazione dell'articolo 53 CP debba essere formulato in modo più restrittivo. Essa propone di rendere possibile una riparazione soltanto se entra in linea di conto quale punizione una pena detentiva fino a un anno con la condizionale, una pena pecuniaria con la condizionale o una multa.

Introducendo la multa nell'articolo 53 CP, la Commissione intende precisare che una riparazione dovrebbe essere possibile anche in caso di contravvenzioni e multe alle imprese ai sensi dell'articolo 102 CP.

La Commissione vorrebbe inoltre far dipendere l'applicazione dell'articolo 53 CP da un nuovo requisito: diversamente da quanto accade oggi, l'autore deve ammettere i fatti.

Tutte le novità menzionate dovrebbero essere recepite anche nel CPM, mentre nel DPMin troverebbe ingresso soltanto la nuova condizione in base alla quale l'autore ha ammesso i fatti (cfr. n. 4.2).

Con le novità proposte la Commissione spera di contrastare l'impressione secondo cui soltanto le persone solvibili si possono «riscattare» dal perseguimento penale e dalla punizione.

2.3

Proposte di minoranza

Una minoranza della Commissione (Nidegger, Egloff, Geissbühler, Reimann Lukas, Walliser, Zanetti Claudio) considera la modifica proposta inutile e propone di non entrare in materia. A suo parere la disposizione dell'articolo 53 CP rappresenta un corpo estraneo nel sistema penale, ragione per cui propenderebbe addirittura per 6 7 8

Cfr. in proposito Franz Riklin, loc. cit., art. 53 N 25 seg. con ulteriori rinvii.

RS 321.0 RS 311.1

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un'abrogazione dell'articolo; questa proposta è però già stata respinta una volta dal Consiglio nazionale9. La minoranza fa notare che, secondo i principi di procedura penale, lo Stato deve dimostrare la colpevolezza dell'imputato. A parer suo, una disposizione che prevede un'inversione dei ruoli e si fonda sul fatto che l'imputato stesso debba ammettere la sua colpa è contraria al sistema e di conseguenza non può nemmeno essere riveduta in modo sensato.

Un'altra minoranza (Rickli Natalie, Egloff, Geissbühler, Guhl, Nidegger, Tuena, Walliser, Zanetti Claudio) condivide lo scetticismo di fondo nei confronti dell'articolo 53 CP e vorrebbe che in futuro il campo d'applicazione di tale disposizione venisse ulteriormente limitato. Secondo la sua proposta, il limite massimo della pena da considerare dev'essere limitato a una pena pecuniaria con la condizionale o a una multa, in modo da ovviare all'impressione suscitata di un riscatto dalla colpa. Il limite minimo della pena proposto dalla minoranza corrisponde alla competenza decisionale penale del procuratore pubblico.

2.4

Rinuncia a determinati interventi normativi

La Commissione ha inoltre vagliato la possibilità di iscrivere nel casellario giudiziale le sentenze e le decisioni di non luogo a procedere che prescindono da una punizione e che sono state precedute da una riparazione. Indipendentemente da questo oggetto, nel messaggio concernente la legge sul casellario giudiziale 10 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento una proposta concernente l'iscrizione di tutte le sentenze (art. 19 cpv. 1 lett. c n. 1 D-LCaGi) e di tutte le decisioni di non luogo a procedere secondo gli articoli 53, 54 o 55a capoverso 3 CP (art. 23 cpv. 1 D-LCaGi) che prescindono da una punizione. Nei dibattiti conclusivi il Parlamento ha tuttavia rifiutato di iscrivere nel casellario giudiziale le decisioni di non luogo a procedere motivando la sua decisione essenzialmente con il fatto che, nella ponderazione, la presunzione d'innocenza ha prevalso sull'interesse al perseguimento penale. Ha ritenuto in particolare che un eventuale imputato non sarebbe in grado di opporsi a una decisione di non luogo a procedere11. La votazione finale sulla legge sul casellario giudiziale si è svolta il 17 giugno 201612. In considerazione di questa recente decisione, nel presente rapporto si rinuncia a trattare nuovamente la questione dell'iscrizione nel casellario giudiziale.

9 10 11 12

Iv. Pa. Joder del 15 dicembre 2010 (10.522 «Abrogazione della riparazione secondo l'articolo 53 CP»), cui il 7 marzo 2012 non si è dato seguito.

FF 2014 4929 Boll. Uff. 2016 N 394 segg.; Boll. Uff. 2016 S 302 segg.

FF 2016 4315

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3

Procedura di consultazione

La Commissione ha posto in consultazione un progetto preliminare che prevedeva due varianti concernenti l'attuazione dell'iniziativa parlamentare: ­

Variante 1: una riparazione dovrebbe essere possibile soltanto se entra in considerazione, quale pena, una pena privativa della libertà fino a un anno con la condizionale, una pena pecuniaria con la condizionale o una multa.

­

Variante 2: il limite massimo per la riparazione dovrebbe essere ulteriormente ridotto a una pena pecuniaria con la condizionale o a una multa.

In ambedue le varianti era stato proposto che in futuro l'autore del reato debba ammettere i fatti. La variante 1 corrispondeva alla proposta della maggioranza della Commissione, la variante 2 alla proposta della minoranza.

3.1

Risultati13

Nella procedura di consultazione sul progetto preliminare, svoltasi dal 20 ottobre 2016 al 3 febbraio 2017, sono stati raccolti complessivamente 41 pareri (da parte di 26 Cantoni, 5 partiti, 10 organizzazioni e altri partecipanti). Tre interpellati hanno rinunciato espressamente ad esprimersi.

Dei 41 partecipanti alla procedura di consultazione 23 hanno sostenuto il progetto di revisione mentre 14 ­ tra cui 8 Cantoni ­ l'hanno respinto. Altri quattro Cantoni dubitano della necessità di una revisione. La variante 1 incontra il favore della grande maggioranza dei sostenitori. Anche se il campo di applicazione dell'articolo 53 CP va limitato, secondo l'opinione dominante la riduzione del limite massimo prevista dalla variante 2 è troppo incisiva. Una riparazione non dev'essere limitata ai reati di poco conto; caratterizzati da una colpa e da conseguenze di lieve entità, tali reati rientrerebbero infatti già nella fattispecie della punizione priva di senso e come tali sarebbero oggetto di impunità secondo l'articolo 52 CP. Pressoché tutti i partecipanti alla procedura di consultazione sono favorevoli a una disposizione nella legge che disciplini espressamente la possibilità di riparazione anche in caso di multe.

3.2

Valutazione dei risultati e decisione della Commissione

Riunitasi il 26 gennaio 2018, la Commissione ha esaminato i risultati della procedura di consultazione. Pur avendo preso atto che la necessità di una revisione non sia stata confermata senza riserve da tutti i partecipanti, essa ha deciso con 19 voti contro 5 di entrare in materia e di presentare un progetto alla sua Camera. Considerando che anche una chiara maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione si 13

Per i dettagli cfr. il rapporto sui risultati della procedura di consultazione, disponibile all'indirizzo: www.parlamento.ch > Organi > Commissioni > Commissioni tematiche > Commissioni degli affari giuridici >Rapporti e oggetti posti in consultazione delle CAG > Oggetti posti in consultazione > 10.519.

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è schierata a favore della variante 1, la Commissione ha quindi deciso con 14 voti contro 11 di proporre anche tale variante alla sua Camera. La maggioranza della Commissione ritiene che, restringendo oltremodo il campo di applicazione dell'articolo 53 CP, si metterebbe in dubbio l'importanza di tale norma nella prassi. Nella votazione sul complesso il progetto è stato accolto con 21 voti contro 3 e 1 astensione.

4

Commento ai singoli articoli

4.1

Codice penale14

Art. 53 lett. a Limite massimo ridotto Secondo il diritto vigente una riparazione è possibile sino a una pena detentiva con la condizionale di due anni. La Commissione reputa troppo elevato questo limite massimo, dato che anche nel caso di cause penali relativamente gravi è possibile una riparazione. L'iniziativa parlamentare chiede di ridurre il limite massimo e propone una pena detentiva con la condizionale di un anno. Allineandosi alla riduzione del limite massimo chiesta dall'iniziativa parlamentare, la Commissione propone che una riparazione sia possibile soltanto se, quale punizione, entra in linea di conto una pena detentiva fino a un anno con la condizionale, una pena pecuniaria con la condizionale o una multa.

Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la modifica del diritto sanzionatorio decisa dal Parlamento il 19 giugno 201515. La pena pecuniaria ammonterà quindi a 180 aliquote giornaliere al massimo (art. 34 cpv. 1 CP) e continuerà a poter essere pronunciata con la condizionale (art. 42 cpv. 1 CP). A determinate condizioni il giudice potrà anche pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria (art. 41 cpv. 1 CP). La pena pecuniaria continua così a prevalere su quella detentiva. Non è quindi necessario menzionare ­ come peraltro è stato fatto anche nelle comminatorie penali ­ la possibilità della pena detentiva breve con la condizionale al posto della pena pecuniaria con la condizionale. Ciò non toglie che una riparazione deve rimanere possibile anche quando la pena pecuniaria con la condizionale è commutata in una pena detentiva sino a sei mesi con la condizionale ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 CP. Come finora, non è determinante il tipo di sanzione, bensì l'esecuzione della pena con la condizionale (art. 42 cpv. 1 CP).

Riparazione in caso di multe Nel diritto in vigore, per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 53 CP, continua a non essere chiaro se la riparazione sia possibile anche per le contravvenzioni e le multe alle imprese secondo l'articolo 102 CP. Per quanto riguarda la multa alle imprese, si tratta in fin dei conti di stabilire a quale tipo di reato si applica l'arti14 15

RS 311.0 RU 2016 1249

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colo 102 CP16. Non si può negare che, sotto diversi aspetti, la responsabilità dell'impresa rappresenta un caso speciale nel CP. Tuttavia, secondo tutte e tre le versioni linguistiche ufficiali la pena comminata all'articolo 102 CP è espressamente una multa e non esistono motivi validi per qualificare la norma penale come qualcosa di diverso da una contravvenzione. Sospendere una procedura in seguito a riparazione non è possibile nel caso delle multe: queste sono infatti sempre comminate senza condizionale e, in base al diritto vigente, non soddisfano quindi le condizioni per applicare una punizione con la condizionale.

Nonostante ciò, nella pratica accade che le contravvenzioni e le multe alle imprese vengano sospese in seguito a una riparazione, anche perché una parte della dottrina giustifica la situazione ritenendo che il legislatore non abbia inteso escludere gli autori della contravvenzione da questa possibilità. È tuttavia problematico il fatto che la riparazione sia ammessa per crimini e delitti, ma non per contravvenzioni e multe alle imprese. Il diritto in vigore va interpretato in modo che anche nel caso di contravvenzioni e multe alle imprese sia possibile una riparazione se, nonostante la multa (senza condizionale), si può formulare un pronostico favorevole ai sensi dell'articolo 42 CP17. Menzionando esplicitamente la multa si chiarisce la situazione.

Art. 53. lett. c Per quanto riguarda l'intenzione di far dipendere la sospensione della procedura dal fatto che l'imputato si dichiari egli stesso penalmente colpevole, come chiesto dall'iniziativa parlamentare, occorre considerare che una confessione può riferirsi soltanto a dei fatti e non alla qualificazione giuridica del comportamento dell'autore: l'imputabilità, per esempio, non può rientrare in una confessione. Inoltre, se l'istruttoria non ha chiarito definitivamente i fatti, possono sussistere incertezze in merito alla loro attribuzione a una disposizione penale. Per tutte queste ragioni la formulazione scelta nell'iniziativa parlamentare risulta problematica.

Viene invece ripresa la formulazione degli articoli 352 capoverso 1 e 358 capoverso 1 del Codice di procedura penale18 (CPP). L'autore deve ammettere i fatti, ossia deve riconoscere le circostanze vissute (fatti determinanti). Al riguardo va osservato che, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, alla base della rinuncia a promuovere un'azione o a rinviare a giudizio vi è un fatto gravoso sufficientemente chiarito19. Ne consegue che l'abbandono del procedimento nell'istruzione è opportuno soltanto in casi del tutto manifesti 20.

16

17 18 19 20

Cfr. in proposito Marcel Alexander Niggli/Diego R. Gfeller in: M. A. Niggli/H. Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, art. 102 N 40 segg.

e N 348 seg. con ulteriori rinvii. Il fatto che come reato entri in linea di conto soltanto un crimine o un delitto non permette di trarre conclusioni quanto alla tipizzazione dell'art. 102 CP, poiché il reato è una condizione oggettiva della punibilità; l'illiceità dell'atto commesso dall'impresa risiede nella sua carente organizzazione interna.

Cfr. in proposito Franz Riklin, loc. cit., art. 53 N 19 e 26 con ulteriori rinvii.

RS 312.0 DTF 137 I 16 consid. 2.3 DTF 135 IV 27 consid. 2.3

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Qualora entri in linea di conto l'impunità a seguito di riparazione, il pubblico ministero convoca il danneggiato e l'imputato a un'udienza allo scopo di ottenere una riparazione (art. 316 cpv. 2 CPP). La medesima procedura viene seguita in caso di reati perseguibili a querela di parte (art. 316 cpv. 1 CPP). Se è raggiunta una conciliazione, la stessa è messa a verbale e l'accordo è firmato dagli interessati. Il pubblico ministero abbandona quindi il procedimento (art. 316 cpv. 3 CPP). Se non è raggiunta una conciliazione, si pone parimenti la questione relativa a come occorre procedere successivamente dal profilo probatorio riguardo alla confessione fatta dall'imputato nel quadro delle udienze di conciliazione. Al riguardo la dottrina afferma che l'utilizzazione di una simile confessione quale prova sia contraria al principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP)21.

4.2

Diritto penale minorile del 20 giugno 200322

Art. 21 cpv. 1 lett. c Rispetto al diritto penale degli adulti, in quello minorile la riparazione è formulata in modo più restrittivo: innanzitutto l'impunità si limita ai casi in cui entra in linea di conto come punizione soltanto un'ammonizione secondo l'articolo 22 DPMin, segnatamente se l'ammonizione appare verosimilmente sufficiente, nel singolo caso, per trattenere il minore dal commettere nuovi reati. In secondo luogo il minore deve risarcire il danno, per quanto possibile, con una prestazione personale. Tali regole speciali devono essere lasciate immutate. Delle modifiche proposte nell'articolo 53 P-CP, soltanto l'ammissione dei fatti è perciò ripresa nel DPMin (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. c n. 3 P-CPMin).

4.3

Codice penale militare del 13 giugno 192723

Art. 45

Riparazione

Il tenore di questa disposizione è identico a quello dell'articolo 53 CP in vigore: le modifiche proposte nell'articolo 53 P-CP valgono perciò anche per questa disposizione.

21

22 23

Cfr. Nathan Landshut/Thomas Bosshard, in: A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber (ed.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2 a edizione, Zurigo 2014, art. 316 N 10 e 14; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, art. 316 N 10; Michel Riedo, in: M. A. Niggli/M. Heer/H. Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 a edizione, Basilea 2014, Art. 316 N 16; Marc Thommen, Kurzer Prozess ­ fairer Prozess?, Berna 2013, pag. 218 seg.

RS 311.1 RS 321.0

3202

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5

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Nulla lascia supporre che la revisione in esame abbia significative ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione o altri enti pubblici.

6

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

7

Basi legali

7.1

Costituzionalità e legalità

Il progetto si fonda sull'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale24, che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto penale e della procedura penale.

7.2

Delega di competenze legislative

Il presente progetto non contiene alcuna delega di competenze legislative.

7.3

Forma dell'atto

Nel caso del presente progetto si tratta della revisione di leggi federali.

24

RS 101

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