Designazione di norme tecniche per gli impianti di radiocomunicazione conformemente all'ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Norme tecniche per gli impianti di radiocomunicazione 1. Situazione iniziale 1.1.

In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC) l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), è autorizzato a designare norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali per gli impianti di radiocomunicazione. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.

1.2.

La Commissione europea ha designato norme tecniche armonizzate nella comunicazione 2017/C 435/052, in applicazione dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2014/53/UE3.

2. Designazione 2.1.

D'intesa con la SECO, l'UFCOM designa: a. le norme tecniche elencate nella comunicazione 2017/C 435/05; b. le seguenti norme tecniche, elaborate dall'Ufficio stesso:

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NT-3002 Norma tecnica relativa a ripetitori PMR destinati ad essere esercitati nei tunnel, nelle gallerie coperte, nelle case e nei garage sotterranei

v1.2.0 12.06.2017

1 2 3

Requisito essenziale OIT

art. 7 cpv. 2

RS 784.10 GU C 435/111 del 15.12.2017 Direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, GU L 153/62 del 22.5.2014.

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Titolo del documento

Limite di validità del documento sostituito

NT-3003 Norma tecnica relativa a ripetitori DAB band III a bassa potenza destinati ad essere esercitati nelle case

v1.0.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

NT-3004 Norma tecnica relativa ai radar destinati al monitoraggio dei movimenti di terreno e di detriti, al rilevamento di valanghe e ad applicazioni di sicurezza analoghe, come pure al rilevamento radar degli uccelli migratori

v1.0 12.06.2017

art. 7 cpv. 2

2.2.

Requisito essenziale OIT

La designazione di norme tecniche non ne contempla le prefazioni e gli allegati nazionali o elementi affini.

3. Sostituzione della designazione precedente La presente designazione sostituisce la designazione del 5 dicembre 20174.

4. Consultazione e ottenimento Le norme designate possono essere consultate od ottenute come segue:

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a.

consultazione gratuita od ottenimento a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch;

b.

ottenimento a pagamento presso l'asut, Klösterlistutz 8, 3013 Berna, www.asut.ch.

FF 2017 6651

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5. Conformità ai requisiti essenziali Quali requisiti essenziali dell'OIT una norma tecnica è atta a concretizzare, lo si evince dalla comunicazione 2017/C 435/05 e dalla seguente tabella di equivalenza: Requisito essenziale OIT

Requisito essenziale direttiva 2014/53/UE

art. 7 cpv. 1 lett. b art. 7 cpv. 2 art. 7 cpv. 3 lett. a art. 7 cpv. 3 lett. b art. 7 cpv. 3 lett. c art. 7 cpv. 3 lett. d art. 7 cpv. 3 lett. e art. 7 cpv. 3 lett. f art. 7 cpv. 3 lett. g art. 7 cpv. 3 lett. h art. 7 cpv. 3 lett. i

art. 3.1.b art. 3.2 art. 3.3.a art. 3.3.b art. 3.3.c art. 3.3.d art. 3.3.e art. 3.3.f art. 3.3.g art. 3.3.h art. 3.3.i

16 gennaio 2018

Ufficio federale delle comunicazioni: Philipp Metzger

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