Revoca della dichiarazione di obbligatorietà generale per il «Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell'attività fisica in Svizzera» (decisione generale) Visti la richiesta del 23 maggio 2016 dell'Associazione «OML Attività fisica e salute» di conferire l'obbligatorietà generale al regolamento interamente rivisto del 23 giugno 20171 sul Fondo per la formazione professionale Attività fisica e salute e l'articolo 2 capoverso 3 del decreto del Consiglio federale del 5 dicembre 20122 che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell'attività fisica in Svizzera, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione ha deciso quanto segue: 1.

è revocata l'obbligatorietà generale del Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell'attività fisica in Svizzera a decorrere dal 1° ottobre 2018;

2.

la presente decisione è notificata per scritto all'Associazione «OML Attività fisica e salute» e alle aziende del ramo mediante pubblicazione nel Foglio federale.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA3).

2 ottobre 2018

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione: Direzione

1 2 3

FF 2018 4673 FF 2012 8353 RS 172.021

2018-2977

4891