Termine per la raccolta delle firme: 16 luglio 2019

Iniziativa popolare federale «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)», presentata il 22 dicembre 2017; dopo che il 20 dicembre 2017 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)», presentata il 22 dicembre 2017, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0 2017-3609

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Amaudruz Céline, Chemin Kermely 1, 1206 Genève 2. Matter Thomas, Toggwilerstrasse 96, 8706 Meilen 3. Rösti Albert, Wildenrüti 420, 3661 Uetendorf 4. Reimann Lukas, Ulrich-Röschstrasse 13, 9500 Wil 5. Kessler Oswald, Chemin des sources 5, 1400 Yverdon 6. Schneider Sandra, Adam-Göuffistrasse 17, 2502 Biel 7. Aeschi Thomas, Büelstrasse 5, 6340 Baar 8. Addor Jean-Luc, Chemin du Grand Roé 21, 1965 Savièse 9. Amstutz Adrian, Lauenenweg 10, 3657 Schwanden 10. Buffat Michaël, Chemin de la Riaz 3, 1418 Vuarrens 11. Brunner Toni, Hundsrücken, 9642 Ebnat-Kappel 12. Blocher Christoph, Wängirain 53, 8704 Herrliberg 13. Chiesa Marco, Via delle Vigne 3, 6977 Lugano 14. Föhn Peter, Gängstrasse 38, 6436 Muotathal 15. Freysinger Oskar, Chemin de Crettamalerne 5, 1965 Savièse 16. Fuchs Thomas, Niederbottigenweg 101, 3018 Bern 17. Gobbi Norman, Via Nante 10, 6780 Airolo 18. Golay Roger, Rue du Bachet 9, 1212 Grand-Lancy 19. Grüter Franz, Sonnhangstrasse 35, 6205 Eich 20. Hengeveld Elvira, Rebweg 8, 7205 Zizers 21. Köppel Roger, Lindenbergstrasse 2, 8700 Küsnacht 22. Martullo Magdalena, Rainstrasse 265, 8706 Meilen 23. Minder Thomas, Rheinstrasse 86, 8212 Neuhausen am Rheinfall 24. Rickli Natalie, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf 25. Rutz Gregor, Hinterdorfstrasse 9, 8702 Zollikon 26. Sollberger Sandra, Langgarbenstrasse 18, 4416 Bubendorf 27. Stamm Luzi, Seminarstrasse 34, 5400 Baden

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato per un'immigrazione moderata / UDC Svizerra, casella postale 54, 8416 Flaach e pubblicata nel Foglio federale del 16 gennaio 2018.

29 dicembre 2017

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 91

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Iniziativa popolare federale «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 121b 1

Immigrazione senza libera circolazione delle persone

La Svizzera disciplina autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

Non possono essere conclusi nuovi trattati internazionali o assunti altri nuovi obblighi internazionali che accordino una libera circolazione delle persone a cittadini stranieri.

2

I trattati internazionali e gli altri obblighi internazionali in vigore non possono essere adeguati o estesi in modo tale da contraddire ai capoversi 1 e 2.

3

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 121b (Immigrazione senza libera circolazione delle persone) Occorre condurre negoziati affinché l'Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone cessi di essere in vigore entro dodici mesi dall'accettazione dell'articolo 121b da parte del Popolo e dei Cantoni.

1

Se tale obiettivo non è raggiunto, nei 30 giorni successivi il Consiglio federale denuncia l'Accordo di cui al capoverso 1.

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

RS 0.142.112.681; RU 2002 1529

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