Decreto del Consiglio federale concernente la richiesta dei Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, Basilea Città e Ginevra di ottenere un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico negli anni 2019­2020 del 7 dicembre 2018

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; esaminate le richieste dei Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, Basilea Città e Ginevra; visti i seguenti contratti e convenzioni: convenzione del 23 aprile 2010 tra il Cantone di Berna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Berna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali e cantonali, convenzione del 3 agosto 2010 tra il Cantone di Lucerna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Lucerna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali, contratto del 5 agosto 2016 tra il Cantone di Friburgo e La Posta sul sistema di voto elettronico, contratto del 5 novembre 2018 tra il Cantone di Basilea Città e La Posta sul sistema di voto elettronico, decreta:

1

1.

I Cantoni di Friburgo e Basilea Città sono autorizzati a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari federali che si svolgeranno tra il 10 febbraio 2019 e il 29 novembre 2020 compresi.

2.

I Cantoni di Berna, Lucerna e Ginevra sono autorizzati a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari federali che si svolgeranno tra il 10 febbraio 2019 e il 9 febbraio 2020 compresi.

3.

La Cancelleria federale può autorizzare la partecipazione alle sperimentazioni di aventi diritto di voto conformemente al campo d'applicazione terri-

RS 161.1

2018-3771

6553

Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico negli anni 2019­2020. DCF

FF 2018

toriale stabilito nel presente decreto in base all'articolo 27d lettera c dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP, RS 161.11), sempre che non vengano superati i limiti di cui all'articolo 27f capoverso 1 lettere a e b ODP. Il Cantone di Friburgo può aumentare la percentuale massima dell'elettorato coinvolto conformemente all'articolo 27f capoverso 1 lettera b ODP non appena il Cantone fornisce alla Cancelleria federale certificati e giustificativi secondo cui sia il sistema che il suo esercizio soddisfano i requisiti previsti dall'ordinanza della Cancelleria federale del 13 dicembre 2013 concernente il voto elettronico (OVE, RS 161.116).

4.

Per la sperimentazione del voto elettronico si applicano le condizioni particolari riportate nell'allegato.

5.

Inoltre, alle prove di voto elettronico si applicano le seguenti condizioni: a. l'urna elettronica verrà chiusa alle ore 12.00 del sabato precedente la domenica della votazione; b. la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata unicamente la domenica della votazione; c. i Cantoni adottano le misure necessarie affinché i risultati non siano divulgati prima delle ore 12.00 della domenica della votazione.

6.

Il Consiglio federale prende atto che i Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, Basilea Città e Ginevra garantiscono che rispetteranno appieno gli standard minimi per la riduzione dei rischi e dichiara di considerare tale garanzia sufficiente.

7.

La Cancelleria federale informa i governi dei Cantoni di Berna, Lucerna, Friburgo, Basilea Città e Ginevra in merito al decreto del Consiglio federale.

7 dicembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6554

Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico negli anni 2019­2020. DCF

FF 2018

Allegato L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:

Friburgo

Sistema della Posta Svizzera

risp. 30 % e 50 %

Tutto il territorio (Comuni in Svizzera selezionati)

Basilea Città

Sistema della Posta Svizzera

30 %

Tutto il territorio (Comuni in Svizzera selezionati e aventi diritto di voto disabili iscritti al voto elettronico)

10 febbraio 2019 19 maggio 2019 24 novembre 2019 9 febbraio 2020 17 maggio 2020 27 settembre 2020 29 novembre 2020

Berna

Sistema del Cantone di Ginevra (accordo)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

Lucerna

Sistema del Cantone di Ginevra (accordo)

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

Ginevra

Sistema del Cantone di Ginevra

30 %

Tutto il territorio (aventi diritto di voto iscritti al voto elettronico)

Cantone

2

comunale

Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP)2

cantonale

Sistema di voto elettroni- Quota massima dell'elettorato Concerne le votazioni a livello co impiegato cantonale ammesso (secondo l'art. 27f cpv. 2 ODP nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto)

federale

Condizioni

10 febbraio 2019 19 maggio 2019 24 novembre 2019 9 febbraio 2020

I Cantoni di Friburgo, Basilea Città e Ginevra indicano alla Cancelleria federale, per ogni scrutinio, il numero di aventi diritto di voto residenti in Svizzera che si sono iscritti per il voto elettronico. La Cancelleria federale conferisce l'autorizzazione per la votazione popolare soltanto se la quota non supera risp. il 30 % e il 50 % dell'elettorato cantonale e risp il 10 % e il 30 % dell'elettorato svizzero.

6555

Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico negli anni 2019­2020. DCF

6556

FF 2018