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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge sull'agricoltura (Dello maggio 1973)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri, ci pregiamo sottoporvi con il presente messaggio un disegno che modifica i titoli I, V, VII e Vili della legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 1(.

1 Compendio La proposta revisione della legge sull'agricoltura verte su 'cinque oggetti.

La modificazione della prima parte del titolo I sulla formazione professionale e la ricerca agricola mira ad adeguare le disposizioni legali alle condizioni attuali e future della 'formazione e della consulenza nei rami agricoli. La modificazione della seconda parte di questo primo titolo è prettamente redazionale e concerne unicamente il testo tedesco. La revisione del titolo V sulle bonifiche fondiarie riguarda l'iscrizione al registro fondiario. Quella del titolo VII (disposizioni generali sui contributi federali e i fondi) si riferisce alle prescrizioni per il rimborso dei contributi federali.

La revisione del titolo Vili sulla protezione giuridica e sulle disposizioni penali è dovuta essenzialmente alla nuova modificazione della procedura amministrativa della Confederazione, del 1968, come anche alla necessità d'adeguare la legge sull'agricoltura alle nuove disposizioni in materia di diritto penale amministrativo, attualmente in preparazione.

" RS 910.1; RU 1953 pag. 1133 Foglio Federale 1973, Voi. I

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Formazione professionale agricola 21 Introduzione

Non è senza ragioni che il legislatore abbia collocato la formazione professionale agricola nel primo capitolo della legge sull'agricoltura. Così facendo esso volle mostrare che la formazione professionale, la consulenza e la ricerca sono le colonne vere e proprie per lo sviluppo dell'agricoltura.

Con ciò è parimente promosso il ceto rurale e riconosciuta l'agricoltura e i suoi rami speciali come professioni effettive.

La finalità primordiale del titolo I della legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 è quella di stimolare e promuovere la formazione professionale agricola mediante contributi e mediante uno sforzo di coordinamento.

La presente revisione mira principalmente a intensificare la formazione professionale in tutti i settori e assicurare il miglior coordinamento sul piano nazionale.

22 Leggi precedenti 221 Legge sull'agricoltura del 1893 La legge federale concernente il promovimento dell'agricoltura del 22 dicembre 1893 era molto concisa. Essa prevedeva essenzialmente un aiuto ai cantoni che avevano istituito una scuola d'agricoltura e la concessione di borse per gli studi d'agronomia e di genio rurale. La modificazione del 5 ottobre 1929 introdusse la possibilità di promuovere i corsi postscolastici di carattere agricolo, viaggi di studio dei quadri dell'agricoltura come pure i corsi e le conferenze.

222 Legge sull'agricoltura del 1951 La legge federale del 3 ottobre 1951 concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura), che ha fatto un'opera da pioniere nel settore della formazione, prevede le tre tappe che sono alla base ideila formazione attuale. La prima tappa è costituita dall'apprendistato integrato dai corsi professionali, la cui durata è di due anni nell'agricoltura ;in generale e di due, tre o quattro anni nei rami speciali. Al giovane che supera gli esami viene rilasciato un certificato di fine tirocinio. All'età di 20 anni -- ed è questa la seconda tappa di formazione -- il giovane agricoltore, dopo la scuola agricola, può presentarsi agli esami di capacità professionale per l'ottenimento, sempreché siano superati, del certificato federale di capacità. La formazione pratica si conclude nella terza tappa con l'esame di maestria federale, che può essere sostenuto attualmente a 25 anni dacché l'ordinanza del 1955 concernente

1231 la formazione professionale e le ricerche agrarie è stata modificata il 12 maggio 1971 (RU 1971 739). Praticamente, questo provvedimento è entrato in vigore soltanto a decorrere dal 1972.

Il sistema attuale ha dato buona prova finora ed ha reso dei grandi servizi. Il numero dei giovani che hanno acquisito le basi professionali è ragguardevole, ma non raggiunge la quota auspicata. Al presente, il numero dei futuri capi-azienda che hanno conseguito una formazione in scuole d'agricoltura o scuole spedali (ad es. scuole d'economia lattiera, d'arboricoltura d'enologia) raggiunge circa il 45 per cento dei bisogni effettivi; auspicabile sarebbe però la formazione di tutti i giovani della professione.

Numero di giovani che hanno acquisito una formazione professionale nel 1972 Esami di fine tirocinio Diplomi di scuole d'agricoltura e di scuole speciali Esami professionali Esami federali di maestro agricoltore . . . .

Diplomi di tecnico

Agricoltura

Rami speciali

1000

294

1269 1 342 153 77

353 30 84 19*

Cifra del 1970 Approssimativamente 4 100 giovani frequentano ogni anno i corsi professionali d'agricoltura e circa 720 quelli professionali dei rami speciali. In · queste cifre sono compresi gli allievi di parecchi corsi estesi ad apprendistati di una durata di due, tre e perfino quattro anni.

23 Motivi giustificanti le modificazioni 231 In generale I giovani si preoccupano del loro avvenire e talvolta dubitano dell'efficacia delle strutture esistenti. Occorre quindi considerare questo fatto e cercare le soluzioni meglio adeguate alle condizioni "future. Giovani e anziani allievi delle scuole d'agricoltura desiderano che possa essere conseguita una formazione di base tale da consentire da un canto l'esercizio della professione e d'altro canto però anche l'evoluzione e l'adeguamento alle condizioni offerte nel momento in cui si sia in grado di dirigere un'azienda.

Molti rimproverano al sistema attuale la sua durata eccessiva, il carattere essenzialmente professionale, la complessità e la rigidità. Pur essendo divergenti le idee riguardanti i mezzi da applicare, in generale si conviene circa il valore di una valida formazione professionale. Tale punto di vista è rallegrante.

1232 Analoghe tendenze si manifestano nel campo dell'industria, delle arti e mestieri e del commercio. Si mira vieppiù alla semplificazione del sistema, all'abbreviamento e all'intensificazione del'la formazione di base. Inoltre si vuoi agevolare l'adeguamento del lavoratore alle nuove condizioni che gli saranno imposte, a stimolare la riconversione e a sviluppare Ja formazione complementare e il perfezionamento. Per quanto concerne la scuola d'agricoltura e le scuole per le professioni speciali, va detto che esse, pur dovendo essere praticamente al centro di ogni formazione, non sempre occupano un posto ben definito. Il numero dei giovani che frequentano una scuola d'agricoltura è poco elevato; rinviamo alle cifre esposte al capitolo 222.

Le disposizioni attuali -consentono a un giovane che non ha frequentato la scuola d'agricoltura di presentarsi agli esami di capacità se ha seguito un corso di una decina di giorni. Il numero dei giovani che però riesce a superare l'esame professionale in queste condizioni permane estremamente esiguo ed è appena dell'I per cento; perciò quelli che si occupano di formazione considerano che siffatta eccezione non ha più ragione d'essere.

Negli ultimi anni, la formazione di tecnici, sia nell'agricoltura sia nelle professioni speciali, ha beneficiato di uno sviluppo considerevole; siffatta formazione era rispondente a un bisogno reale.

232 Memoriale della Federazione delle società d'agricoltura della Svizzera romanda II 18 aprile 1968 la Federazione delle società d'agricoltura della Svizzera romanda (FSASR) ha presentato ailla divisione dell'agricoltura un memoriale sulla formazione professionale agricola in Svizzera nel quale chiedeva la rifusione completa della formazione dei futuri capi-azienda.

Nell'idea dei promotori del rapporto, la formazione attuale, comprendente anzitutto il tirocinio coi corsi professionali, quindi la scuola d'agricoltura, infine l'esame di capacità doveva essere semplificata. Pur essendo il riferimento alla pratica del mestiere una necessità auspicabile, occorre convergere verso una semplificazione della formazione professionale. La FSASR intende collocare la scuola d'agricoltura al centro della 'formazione professionale poiché con tale soluzione è semplificata tutta la formazione ed è resa più efficiente. Le proposte della FSASR si
limitano al programma d'insegnamento e trascurano volontariamente le forme da dare a quest' ultimo.

L'idea fondamentale è quella di istituire una formazione di base della durata di 4 anni comprendente 4 semestri di scuola di agricoltura completati con una pratica controllata. Infatti, i giovani allievi sono molto recettivi all'insegnamento tecnico e la maturità in materia d'economia invece si sviluppa soltanto successivamente. I promotori del rapporto della FSASR propongono quindi un programma che consenta ai candidati di presentarsi all' esame di capacità alla fine della loro formazione di base. Per tener conto dei lavori stagionali, l'insegnamento teorico è concentrato durante i semestri

1233 d'inverno. Esso comprende un primo semestre dedicato alla formazione generale e alla formazione tecnica e un secondo semestre riservato allo studio dei problemi tecnici. Il terzo semestre deve garantire la formazione economica e l'ultimo semestre concentra lo studio dei problemi importanti della gestione applicata. Gli autori del progetto ravvedono i maggiori vantaggi di questa unificazione nel fatto che l'insegnamento è imperniato sulla ricettività degli allievi; con la modificazione sono soppressi i parallelismi e la formazione ridotta; inoltre la formazione professionale segue immediatamente il periodo di scolarità e quindi tutto quanto è stato imparato può essere debitamente messo a profitto.

La FSASR ha parimente sottoposto il memoriale alla conferenza dei direttori delle scuole dell'agricoltura la quale ha pregato la Divisione dell' agricoltura di procedere allo studio.

233 Intervento parlamentare II 18 marzo 1969, il consigliere nazionale Junod (Vaud) depose un postulato inteso ad ottenere una riunione degli esami di fine apprendistato e di capacità professionale. Inoltre, egli chiese che la scuola d'agricoltura fosse posta al centro della formazione. Di .conseguenza, egli sollecitò una modifficazione della legge sull'agricoltura e della sua ordinanza d'esecuzione.

Questo postulato accettato dal Consiglio nazionale il 2 ottobre 1969 è stato trasmesso al Consiglio federale.

234 Interventi diversi I cantoni, le scuole d'agricoltura e le organizzazioni professionali hanno chiesto che i giovani possano presentarsi all'esame di capacità subito dopo la scuola d'agricoltura invece di aspettare il compimento del 20esimo anno come prescritto nell'articolo 9 capoverso 2 della legge sull'agricoltura.

235 Conclusioni I motivi principali che ci inducono a proporre la revisione della presente parte del titolo I sono: a. intensificazione massima della formazione professionale a tutti i livelli; b, concezione di un sistema di formazione professionale valido anche per l'avvenire nel quale sono meglio precisate le finalità da conseguire; e. adeguamento della f orinazione di base alle nuove condizioni con conseguimento del certificato di capacità alla fine della scuola d'agricoltura; d. coordinamento degli sforzi dei cantoni e dei gruppi professionali incaricati della formazione; e. promovimento della formazione continua e del perfezionamento; /. disciplinamento della formazione negli stabilimenti tecnici superiori;

1234 g. promovimento delle attività delle organizzazioni della gioventù rurale; h. migliore precisazione dei fondamenti legali della consulenza agricola.

24 Commissione peritale Tutte queste proposte ci hanno indotti a riesaminare radicalmente il problema della formazione agricola. Per tale scopo la Divisione dell'agricoltura ha designato un'apposita commissione affidata alla presidenza del signor O. Buess, direttore della scuola agraria di Sissach (BL). La commissione ha depositato il 9 luglio 1970 un rapporto i cui 12 punti sono riassunti qui di seguito: Primo punto: In generale a. L'intera istruzione nel settore dell'agricoltura va intensificata.

b. L'intensificazione va raggiunta attraverso: -- il progressivo potenziamento delle scuole professionali fino alle 240 ore annuali; -- la netta delimitazione e ripartizione delle materie fra il programma di tirocinio, i programmi della scuola professionale ed invernale nonché i corsi per tapi-azienda; -- l'introduzione ed il potenziamento progressivo dei corsi per capiazienda ad almeno 160 ore annuali per ogni corso.

Secondo punto: La formazione professionale di base (fino all'ottenimento del certificato di capacità professionale) a. La formazione professionale fondamentale dura da 3 anni a 3*/2 rispettivamente per la frequenza a un corso annuo oppure a un corso invernale, e termina con il conseguimento dell'attestato di capacità professionale.

b. Istruzione fondamentale con la frequenza alla scuola invernale: essa consiste, in via di principio, in un tirocinio contrattuale di due anni con scuola professionale, esame finale di tirocinio ed almeno due semestri invernali di scuola con esame professionale di chiusura (variante I).

I Cantoni, oltre al secondo corso di scuola professionale, hanno la facoltà di introdurre un primo semestre invernale di scuola seguito da due altri semestri.

L'istruzione nella scuola invernale va estesa, tra un semestre e l'altro, ad alcuni giorni nel periodo della vegetazione.

e. Istruzione fondamentale con frequenza della scuola annuale; sono possibili le due varianti: aa. La formazione di base comprende un anno di pratica, rispettivamente un anno di tirocinio presso i genitori o fuori domicilio coni-

1235 presa la scuola professionale e i due corsi di una scuola annuale.

L'esame di fine tirocinio può essere dato dopo tre semestri e l'esame professionale al termine della scuola (variante I).

bb. La formazione di base comprende i due corsi della scuola annuale ed il susseguente anno di pratica, rispettivamente l'anno di tirocinio presso i genitori o quello fuori domicilio. L'esame di tirocinio può essere dato al termine della scuola e l'esame professionale dopo aver assolto l'anno di pratica (variante II).

Terzo punto: II tirocinio a. Il tirocinio contrattuale compete sia alla scuola professionale, sia ai genitori durante il tirocinio annuo a domicilio e al maestro di tirocinio durante il tirocinio annuo fuori domicilio.

b. Lo scambio intercantonale degli apprendisti deve essere garantito.

e. Dopo il tirocinio, rispettivamente dopo un quadriennio comprovato di pratica agricola, può essere dato l'esame di fine tirocinio. L'esame verte sulle materie della scuola professionale e sulle capacità pratiche. Chi supera l'esame ottiene l'attestato di capacità professionale.

d. D'ora in poi per l'ammissione alla scuola invernale dovrà essere superato l'esame di tirocinio o un esame d'ammissione equivalente.

Quarto punto: La scuola professionale a. La scuola professionale, che dura di solito due anni scolastici, dev' essere dichiarata obbligatoria, in tutti i Cantoni, per tutti i giovani occupati nell'agricoltura. Ne sono esonerati i giovani che immediatamente dopo aver assolto le scuole obbligatorie accedono ad una scuola annuale.

Qualora nel secondo anno di tirocinio venga 'frequentato il primo corso di una scuola invernale tri-semestrale, può essere disposta la dispensa di partecipazione al secondo corso della scuola professionale.

b. I Cantoni dispongono l'avvicendamento dei programmi A e B secondo il ciclo 'previsto su piano nazionale.

e. Secondo le esigènze regionali può essere attuata una suddivisione della scuola professionale in classi d'apprendisti e in classi di non apprendisti; l'insegnamento si svolge però d'i norma in base al medesimo programma di studio.

Quinto punto: La scuola d'agricoltura a. Le .scuole d'agricoltura (scuole annuali ed invernali) sono i centri effettivi di formazione agricola. In esse gli alunni acquisiscono;, durante due corsi annuali o invernali a complemento della loro istruzione, un'

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b.

e.

d.

e.

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g.

ampliata ed approfondita formazione professionale. Contemporaneamente sarà pure promossa la cultura generale e del carattere.

Questi corsi di formazione professionale pongono termine all'istruzione professionale fondamentale dell'agricoltore.

Le scuole d'agricoltura sono pure responsabili, in senso 'lato, del perfezionamento.

Nei corsi di capi-azienda gli alunni devono essere preparati sistematicamente all'assunzione di un'azienda.

Nella maggior parte dei Cantoni, alle scuole è pure affidata la consulenza aziendale e la direzione dei centri cantonali.

In molte scuole vengono effettuati gli esami di tirocinio, quelli professionali e quelli di maestro agricoltore.

Affinchè le scuole siano in grado di soddisfare ai molteplici compiti si dovrà aggregare loro una tenuta agricola. Sulla stessa si potrà impartire l'insegnamento pratico e si potranno effettuare ogni sorta d'esperimenti.

Le scuole 'devono essere dotate di personale qualificalo e di installazioni moderne.

Sesto punto: L'esame professionale (esame di capacità) a. Per l'ammissione all'esame professionale o all'esame di capacità e richiesta la frequenza alla scuola d'agricoltura.

b. Gli alunni della scuola d'agricoltura terminano il programma scolastico con l'esame professionale (di regola nel mese di marzo). Gli allievi delle scuole annuali, previa ammissione agli esami, devono provare d'aver compiuto l'anno di pratica richiesto.

e. L'esame professionale comprende la materia della scuola d'agricoltura.

Chi ha superato l'esame riceve l'attestato di capacità professionale.

Settimo punto: II corso di capi-azienda La preparazione sistematica all'assunzione di un'azienda per gli exallievi della scuola d'agricoltura dev'essere continuata mediante l'organizzazione di corsi per capi-azienda. Questi hanno in primo luogo lo scopo di promuovere la conduzione e la pianificazione indipendente delle aziende e di preparare i giovani all'esame di maestro agricoltore.

Ottavo punto: L'esame di maestro agricoltore Ai titolari dell'attestato di capacità professionale che hanno compiuto il 25° anno d'età, dev'essere data-la possibilità di dare l'esame di maestro agricoltore.

Nono punto: Interruzione della formazione I giovani che non iniziano la formazione professionale fondamentale immediatamente dopo la scuola dell'obbligo, possono conseguire più tardi

1237 l'attestato di capacità professionale: -- se hanno ricuperato il periodo di tirocinio contrattuale oppure -- se dopo quattro anni di pratica agricola comprovata hanno superato l'esame di tirocinio o -- se hanno frequentato una scuola d'agricoltura e -- se hanno superato con successo l'esame professionale.

Decimo punto: Formazione complementare a. Per la formazione complementare nella scuola d'agricoltura, oltre che ai corsi di capi-azienda, sono indetti altri corsi speciali di diverso genere (per esempio corsi di mungitura, corsi di specializzazione sul'le macchine), dimostrazioni, conferenze e convegni.

b. Deve pure essere istituita una possibilità di formazione completiva per gli appartenenti alle professioni agricole (personale 'semiqualificato), che non hanno avuto la formazione professionale di base conformemente al punto 2. La formazione, inscindibile per questa categoria di lavoratori verte sia sui lavori agricoli generali sia sull'istruzione specializzata quale mungitore, potatore, conducente di trattore, porcaio, ecc.

Undicesimo punto: I maestri di tirocinio La formazione dei maestri di tirocinio deve essere intensificata e continuata regolarmente.

Dodicesimo punto: II corpo insegnante Va intensificato l'insegnamento della pedagogia, didattica e metodica del corpo insegnante nelle scuole professionali e in quelle d'agricoltura.

Nell'autunno 1970, la Divisione dell'agricoltura ha presentato il rapporto ai Cantoni e alle organizzazioni interessate. Le tesi esposte nel rapporto hanno trovato un'accoglienza favorevole. Sul fondamento dei desideri espressi, la Divisione dell'agricoltura ha poi proceduto alla revisione del titolo primo della legge sull'agricoltura.

25 Procedura di consultazione 251 Caratteristiche del disegno presentato in consultazione II disegno sottoposto il 26 gennaio 1972 ai Cantoni e alle organizzazioni interessate corrispondeva, nelle grandi linee, al disegno di legge allegato. La materia si divideva parimente in generalità, formazione professionale di base, formazione degli adulti, formazione dei tecnici e contributi federali. In generale, il testo risultava più completo. Ora però, taluni problemi ritirati dal disegno saranno recepiti nell'ordinanza.

1238 II campo d'applicazione previsto all'articolo 1 citava in modo molto generalizzato soltanto la formazione professionale nell'agricoltura. La formazione specializzata era disciplinata negli articoli seguenti. Però, sin dall' inizio, era accentuata l'importanza sia della formazione tecnica sia della cultura generale. Parimente scontata è la tesi secondo cui la formazione professionale debba consentire una sana evoluzione dell'agricoltura.

Quindi, il disegno del 1972 riconduceva semplicemente i fondamenti giuridici consententi il sostegno della formazione delle gioventù femminili e rurali, fondamenti che, del resto, si riscontrano anche nella legge federale del 1951 sull'agricoltura. Anzi, le organizzazioni della gioventù rurale erano ivi menzionate senza però che ne fosse sviluppato il campo d'attività.

Il disegno presentato in consultazione, come quello attuale, menziona la competenza e la facoltà dei Cantoni nel campo della formazione professionale agricola, nonché le organizzazioni cui i Cantoni possono delegare le proprie competenze. Per contro, al fine di assicurare l'indispensabile coordinamento, abbiamo previsto che la Confederazione emani regolamenti concernenti la formazione e gli esami dopo avere intese le istituzioni responsabili; parimente dicasi per quanto concerne le altre professioni nou agrarie.

L'articolo sulle competenze già prevedeva la possibilità per la Confederazione di emanare altre disposizioni come i programmi quadro e i regolamenti concernenti le condizioni inerenti all'ammissione, alla promozione di candidati nonché al rilascio dei diplomi.

Gli articoli concernenti la formazione professionale di base ponevano l'accento sul tirocinio agricolo e precisavano che le scuole d'agricoltura erano destinate ai giovani già familiarizzati con la pratica del mestiere.

Per potersi presentare all'esame di capacità era indispensabile aver superato l'esame di tirocinio e frequentato la scuola d'agricoltura.

La formazione professionale di base nelle scuole annuali è stata definita in modo da consentire un coordinamento tra le tre scuole annuali. L'obbligo per gli apprendisti di frequentare le scuole professionali non era espressamente citato. Le condizioni speciali riservate alle scuole d'agricoltura di montagna doveva figurare nell'ordinanza. Inoltre, nel disegno del 1972 non
c'erano disposizioni che consentivano il rilascio del certificato di capacità nelle professioni speciali dell'agricoltura, dopo il superamento dell'esame di tirocinio.

Il capitolo concernente la formazione completiva, la consulenza e il perfezionamento o si intitolava formazione degli adulti.

Poiché l'esame di maestria soggiace alla vigilanza della Confederazione, abbiamo previsto di designare i gruppi professionali che organizzano e procedono a tale esame. Il disciplinamento riguardante la formazione dei tecnici poneva l'accento sia sulla formazione di tecnici sia su quella di ingegneri tecnici e STS (Scuole tecniche superiori). Inoltre, il disegno non citava

1239 espressamente il riconoscimento di queste scuole tecniche da parte della Confederazione.

In più, le condizioni previste dalla Confederazione per il rilascio dei contributi sono meno complete di quelle recate nel presente disegno.

I contributi! riservati aille spese dei Cantoni in favore delle borse di studio non eraao limitati e quelli in favore della consulenza nelle regioni di montagna erano previsti all'aliquota massima del 90 per cento. Quelli concernenti la costruzione di edifici per la formazione professionale erano stati fissati al 40 per cento al massimo.

Riguardo ai corsi dei quadri, i contributi previsti per le spese di partecipazione dovevano essere recati nell'ordinanza.

Nelle disposizioni finali, al capitolo terzo, abbiamo proposto un effetto retroattivo in favore dei contributi assegnati dopo il 1° gennaio 1971.

252 Risultati della consultazione 252.1 Cerehie consultate II disegno di revisione è stato presentato in consultazione generale, il 26 gennaio 1972. In tal modo, 24 Cantoni e mezzi cantoni, come anche 53 organizzazioni agricole e altre hanno avuto modo di esprimere le proprie osservazioni.

Il disegno è stato presentato anche alla conferenza dei direttori dei dicasteri cantonali dell'agricoltura, alla conferenza dei direttori delle scuole d'agricoltura e a quelli delle scuole speciali. La commissione consultiva per la legge sull'agricoltura ha esaminato il disegno il 23 agosto 1972 e il 12 gennaio 1973. Essa ha proposto diverse modificazioni riguardanti segnatamente la competenza dei Cantoni e il problema della formazione femminile.

Le risposte hanno evidenziato l'estrema importanza attribuita da Cantoni e organizzazioni agricole o economiche alla formazione della gioventù agraria e alla formazione complementare nonché al perfezionamento. Abbiamo ricevuto inoltre numerose proposte. Nel contesto recheremo soltanto le più importanti.

252.2 Generalità Parecchi Cantoni e associazioni hanno chiesto che fosse aggiunta, nel titolo del capitolo, la consulenza agricola. Orbene, ciò è stato fatto non solanto nel titolo ma anche nel testo. La concezione fondamentale è che la formazione professionale in senso lato del termine comprende anzitutto la formazione di base, quindi quella complementare con la consulenza poi il perfezionamento e la formazione dei tecnici. Pertanto, la consulenza risulta essere una parte della formazione professionale.

1240 II direttorio dell'Unione svizzera del commercio e dell'industria si è chiesto se non occorresse aspettare anzitutto che fosse presentato alle camere il nuovo disegno di revisione della legge del 20 settembre 1963 sulla formazione professionale, in modo che potesse essere assicurata un'unità di dottrina tra le due leggi. Pur riconoscendo la legittimità del desiderio, dobbiamo ribadire che la formazione professionale agricola si fonda su basi diverse da quelle che disciplinano le altre professioni. 11 tirocinio è unicamente una parte della formazione di base la quale è imperniata essenzialmente sulla scuola d'agricoltura. Il certificato di capacità non è rilasciato dopo l'esame di fine tirocinio. Inoltre, le scuole d'agraria sono a un livello diverso di quello dei corsi professionali agricoli in quanto devono in dette scuole essere formati i futuri capi d'azienda. Evidentemente, abbiamo fatto tutto il possibile per attenuare al massimo le differenze fra i due sistemi. Infine, va segnalata l'estrema urgenza di riadeguare i fondamenti legali della formazione agricola. Un'altra proposta concerne i contributi federali e segnatamente le differenze esistenti tra la legge federale sulla formazione professionale e la legge sull'agricoltura. Orbene, anche in questo campo va detto che da parecchi anni sono attuati intensi sforzi per unificare, nei limiti del possibile, queste aliquote di contributo.

L'associazione dei contadini svizzeri chiede che la formazione delle contadine sia affidata alla divisione federale dell'agricoltura e non all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML). All' uopo essi invocano la crescente partecipazione delle contadine alla gestione aziendale, settore nel quale esse possono rendere preziosi servizi occupandosi della contabilità o di altri lavori d'ufficio. Quindi, converrebbe unificare maggiormente la dottrina dei sistemi di formazione. Gli avversari di questa modificazione ritengono che la giovane, prima di specializzarsi professionalmente, deve conseguire una formazione generale di economia domestica soprattutto per il fatto che solitamente la contadina è tale per matrimonio e non per professione. La conferenza dei direttori e delle direttrici delle scuole rurali d'economia domestica ha però proposto il mantenimento dello statu quo.
La commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricoltura ritiene poco opportuna la distinzione fra agricoltori e contadine in quanto la legge è valida sia per gli uni come per le altre. Nondimeno, il ciclo di formazione della contadina non è uguale a quello degli agricoltori sicché il fondamento legale deve lasciare elasticità sufficiente per consentire di considerare l'evoluzione che attualmente si profila. Il fatto di subordinare la formazione rurale delle contadine äll'UFIAML oppure alla Divisione dell'agricoltura compete al Consiglio federale.

Riguardo all'esecuzione della formazione professionale, la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni ha sollevato discussioni e proposte. Se taluni Cantoni e organizzazioni si sono felicitati per la coordi-

1241 nazione esercitata mediante una maggiore influenza da parte federale, numerosi Cantoni e associazioni hanno ritenuto che la soluzione proposta non rispettava sufficientemente la struttura federalistica della nazione.

Tenuto conto delle riserve presentate e della volontà ferma dei Cantoni, manifestata segnatamente il 4 marzo 1973 con il rifiuto del nuovo articolo costituzionale sull'educazione, abbiamo adattato le disposizioni previste alle nuove condizioni. I Cantoni sono incaricati, come nel passato, dell'organizzazione della formazione professionale agricola. Al fine di garantire un efficace coordinamento fra le disposizioni prese da parte cantonale o dai gruppi e stabilimenti cui fossero delegati i poteri (chiamati d'appresso istituzioni responsabili), il Consiglio federale emanerà prescrizioni minime per il riconoscimento dei regolamenti sulla formazione e sugli esami. La Confederazione deve promuovere lo scambio di apprendisti e di giovani desderosi di perfezionarsi e deve garantire possibilità di passaggio da un Cantone all'altro o addirittura da una professione all'altra. Siffatto coordinamento è attuabile mediante l'applicazione dei provvedimenti previsti all'articolo 6.

La pubblicazione di programmi e regolamenti tipo consentirà ali" ufficio federale competente di garantire un certo coordinamento come è stato il caso per i corsi professionali agricoli.

Taluni Cantoni romandi come anche le due principali associazioni professionali che si occupano della formazione nel campo dell'agricoltura ovverosia la Federazione delle società d'agricoltura della Svizzera romanda e la Società svizzera degli agricoltori hanno chiesto con insistenza che i provvedimenti succitati siano presi in accordo o almeno dopo intesa con le istituzioni responsabili. Infatti essi ritengono che mediante la consultazione può essere tenuto conto soltanto insufficientemente degli interessi regionali.

Quanto a sapere se le due espressioni surriferite siano equivalenti, il signor H. P. Friederich, professore presso la scuola politecnica federale di Zurigo, si è pronunciato nel dicembre 1972 confermando l'impossibilità di differenziare giuridicamente l'accordo e l'intesa. Sul fondamento di questa perizia, ci manteniamo del parere secondo cui la consultazione è il mezzo più appropriato per tener conto dei pareri
espressi. Conseguentemente, la Confederazione non adotterà dei provvedimenti di interesse generale come quelli citati nell'articolo 6 capoverso 2 senza consultare anzitutto le istituzioni responsabili.

In merito alle associazioni della gioventù rurale sono stati espressi due importanti pareri. Anzitutto è stata evidenziata l'inuguaglianza risultante dal sostegno dato dalla Confederazione unicamente alle organizzazioni della gioventù rurale e non alle altre associazioni giovanili; d'altronde, occorre dire che non vi è discriminazione perché numerose organizzazioni del genere sono aiutate nel settore sportivo oppure in quello culturale. È poi stato sollevato il timore che la Confederazione non abbia a sussidiare tutte le

1242 attività di queste associazioni. Infatti, le attività che possono essere poste a beneficio di contributi federali sono unicamente imperniate sulla formazione professionale nel senso più ampio del termine; pertanto, è sottolineata la necessità di una più stretta collaborazione tra queste associazioni e le istituzioni responsabili. D'altronde, l'intervento della Confederazione si esercita essenzialmente nella formazione dei quadri.

Per dar seguito a desideri espressi dai Cantoni Ticino e Berna come anche dall'associazione svizzera dei contadini di montagna è stato inoltre previsto che la Confederazione possa adottare provvedimenti intesi a promuovere la formazione professionale nelle regioni di montagna. Tali provvedimenti sono previsti all'articolo 6, capoverso 3. Occorre inoltre riservare la possibilità di mantenere, in taluni casi speciali, delle scuole con un unico semestre; nondimeno, siffatto provvedimento presenta carattere prettamente provvisorio.

252.3 Formazione professionale di base Parecchie domande, principalmente della Svizzera romanda, sono volte a far sì che il tirocinio agricolo contrattuale possa essere sostituito da un periodo di pratica. Abbiamo dato seguito a siffatto desiderio in quanto riteniamo che esso non menoma l'importanza del tirocinio il quale appare tuttora proficuo in quei Cantoni nei quali esso è ben introdotto.

I tre Cantoni che hanno una scuola annuale, ovverosia Berna, Neuchâtel e Zurigo, hanno chiesto un disciplinamento che consenta loro di continuare l'attività. Infatti, la formula proposta all'articolo 8, capoverso 3, del nuovo disegno appare essere un compromesso. Il Canton di Berna chiede espressamente che la legge abbia a precisare per gli allievi delle scuole professionali la possibilità di superare l'esame di tirocinio dopo tre semestri di scuola.

Le pertinenti disposizioni dovrebbero essere recepite nell'ordinanza.

Diciamo subito che la possibilità prevista di aumentare la durata dei corsi da due a tre semestri o più è stata generalmente ben accolta. La conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura nonché la conferenza dei direttori delle scuole d'agricoltura e delle scuole speciali riunitesi in due giornate di studio hanno proficuamente discusso le condizioni d'ammissione alla scuola d'agricoltura così come sono previste all'articolo 10,
capoverso 5.

In tali discussioni, sono emerse due tendenze: -- la tendenza classica affermante che la formazione di base comprende anzitutto due anni di pratica agricola sotto forma di tirocinio e quindi due semestri di scuola di agricoltura, nonché una formazione teorica che può essere insegnata soltanto agli allievi vantanti buone conoscenze pratiche. Si attengono a tale tendenza i rappresentanti dei Cantoni nei quali il 'tirocinio è 'ben sviluppato e nei quali quasi l'80 per cento degli allievi delle scuole d'agricoltura hanno; previamente superato l'esame di fine tirocinio.

1243 -- L'altra tendenza che vuole una formazione di base imperniata sulla scuola d'agricoltura e una formazione pratica acquisita durante le pause intersemestrali della scuola. L'accento è posto su una buona formazione teorica. Tra i 14 e i 18 anni, i giovani hanno facoltà scolastiche e intellettuali particolarmente sviluppate e uno spirito aperto a numerosi problemi. In siffatte condizioni, è ritenuto errato costringere un giovane a un lavoro essenzialmente pratico in un momento in cui la scuola potrebbe eccellentemente coltivare e stimolare le capacità intellettuali.

Quindi, non è ritenuto necessario esigere il tirocinio contrattuale biennale; a ciascuno dovrebbe essere data possibilità di acquisire le conoscenze pratiche nel momento e modo più adatto al soggetto. Inoltre, si osserva che taluni Cantoni non sono riusciti a intensificare il tirocinio nel modo desiderato e quest'ultimo è addirittura inesistente nelle regioni di montagna. Ciò coincide in essenza con il postulato della FSASR.

Considerato che le due tendenze non sono contrastanti, la legge deve consentirne il rispettivo sviluppo.

Le condizioni poste per essere ammessi all'esame di capacità hanno sollevato numerose obiezioni. Taluni Cantoni e organizzazioni vorrebbero condizioni più elastiche, altri preferiscono un disciplinamento più severo.

In ogni caso si mira a far sì che la formazione di base abbia a concludersi con un unico esame; quest'ultimo può essere fatto alla fine della scuola d'agricoltura oppure durante l'estate successiva. In siffatta occasione devesi soprattutto verificare se sono acquisite le conoscenze insegnate nella scuola, altrimenti occorrerebbe indire un esame successivo che appesantirebbe inutilmente la formazione. Pertanto, come lo prevede l'articolo 10, capoverso 3, è stata mantenuta la necessità posta alle istituzioni responsabili di chiedere l'autorizzazione del servizio federale competente per ammettere eccezioni. Siffatti casi speciali, come ad esempio quella di una formazione acquisita all'estero oppure quello dovuto al cambiamento di professione devono essere limitati al minimo necessario e non dovranno divenire una regola.

Giusta la legislazione attuale, spetta alle associazioni professionali il compito di allestire i regolamenti per gli esami di maestria; il Consiglio federale li riconosce se
risultano conformi alla rispettiva legge e ordinanza.

La proposta di incaricare il Dipartimento dell'economia pubblica con la designazione di tali associazioni ha incontrato opposizione.

Proponiamo però di mantenere tale principio perché esso consente di meglio coordinare gli sforzi fra gli organizzatori, le collettività e le fondazioni che si dedicano alla formazione professionale.

252.4 Formazione complementare e perfezionamento L'espressione «formazione degli adulti» introdotta nel precedente disegno di legge è stata abbandonata in quanto ritenuta troppo ampia e impre-

1244 cisa. Per -contro, appare giustificata la distinzione tra formazione complementare e perfezionamento; queste espressioni sono vieppiù impregate. Ritorneremo in merito al capitolo 263.

252.5 Formazione dei tecnici Riguardo al titolo conseguito dai precedenti allievi dei «tecnicum» sono sorte controversie. Il tecnicum agricolo svizzero e le scuole tecniche superiori riconosciute dalla Confederazione formano dei tecnici in un periodo -di 4 o 6 semestri di studio; sono gli agrotecnici di Zollikofen, i tecnici in viticoltura, arboricoltura, enologia, valorizzazione dei succhi di frutta, orticoltura, dei tecnicum di Ginevra, Losanna e Wädenswil. Nondimeno, attualmente si va delineandosi una nuova tendenza, quella di formare degli ingegneri tecnici STS (scuole tecniche superiori). Per il rilascio di questo diploma le scuole devono rispondere alle esigenze stabilite dal Dipartimento dell'economia pubblica (ordinanza del 13 dicembre 1968). Attualmente, le scuole tecniche delle professioni agricole speciali, ovverossia quelle di Ginevra, Losanna e Wädenswil hanno chiesto di essere poste a beneficio di siffatta disposizione e hanno già organizzato l'insegnamento sul fondamento di 6 semestri. Ciò si spiega con il fatto che nel nostro paese in queste professioni non sono formati ingegneri di livello universitario. Il tecnicum agrario svizzero di Zollikofen ci ha chiesto di prevedere un unico livello di formazione per tutta la Svizzera. Le due possibilià devono però essere mantenute nella legge al fine di garantire l'elasticità voluta. Evidentemente, ciascuna scuola formerà un unico livello di tecnici; negli anni successivi sorgerà il bisogno di formare i tecnici in un'altra professione agricola speciale.

Appare dunque conveniente di lasciare aperta la possibilità di aprire l'una o l'altra di queste vie.

252.6 Contributi federali In generale, i Cantoni e le organizzazioni hanno approvato le aliquote dei contributi federali precisati negli ultimi articoli di revisione del primo titolo del disegno. Sono state presentate numerose domande per un aumento delle aliquote; citiamo segnatamente un'aliquota massima del 75 per cento per l'insieme dei provvedimenti presi in favore della formazione, un contributo per le spese amministrative, un aumento dei contributi in favore dei mezzi d'insegnamento consegnati agli
allievi e in favore delle organizzazioni che si assumono compiti nella formazione professionale. Tutte queste proposte non hanno potuto essere prese in considerazione in quanto le aliquote di contributo devono concordarsi con quelle previste nella legge sulla formazione professionale del 1963.

I tecnicum svizzeri ricevono dalla Confederazione un contributo pari al 50 per cento delle spese per il personale insegnante. È concesso un contributo suppletivo alle scuole e ai tecnicum per le professioni agricole

1245

speciali in quanto abbiano un numero ristretto di studenti. Nondimeno, tale aiuto non può essere concesso al tecnicum agricolo svizzero perché quest' ultimo è già sostenuto da quasi tutti i Cantoni e poiché il numero di studenti è superiore a quello degli studenti nei tecnicum e scuole per professioni agricole speciali. Siffatto provvedimento è stato vivamente criticato nella procedura di consultazione. Nondimeno, dobbiamo mantenere le nostre proposte per le ragioni già espresse.

Nel settore delle costruzioni di scuole e di stabilimenti per la formazione, le aliquote sono state adeguate a quelle ammesse dalle Camere federali il 9 marzo 1972 in occasione della revisione della legge sulla formazione professionale del 1963. La federazione delle cooperative Migros chiede che sia mantenuto il massimo attuale invece di essere aumentato da 2 a 3 milioni di franchi per ogni singolo caso. Il presente disegno propone la soppressione del limite massimo per queste contribuzioni in quanto le camere federali l'hanno già soppresso con la loro decisione del 9 marzo 1972 e poiché con tale abolizione la Confederazione può apportare un prezioso aiuto ai Cantoni di montagna e a quelli che presentano una situazione finanziaria meno favorevole di quella dei Cantoni industriali. Inoltre, la FSASR è intervenuta presso il Dipartimento dell'economia pubblica per chiedere un aumento delle aliquote di sussidio. Tale proposta è stata sostenuta anche dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura.

Nelle disposizioni finali della legge è stato ammesso l'effetto retroattivo fino al 1° luglio 1971 per le nuove aliquote previste in favore di costruzioni destinate all'insegnamento e alla consulenza. Una disposizione identica figura d'altronde nella legge sulla formazione professionale; disposizione introdotta con la revisione del 9 marzo 1972 già menzionata precedentemente.

26 Commento sulle nuove disposizioni legali 261 In generale La formazione professionale agricola citata all'articolo 5 capoverso 1 della legge (campo d'applicazione), si applica ai giovani di ambo i sessi.

Le professioni agricole speciali non sono definite più dettagliatamente né nella legge sull'agricoltura del 1951 né nel presente disegno. Esse devono essere disciplinate nella relativa ordinanza. Attualmente il campo d'applicazione si estende
all'agricoltura e alle professioni agricole speciali dei seguenti campi: economia lattiera, orticoltura, frutticoltura, viticoltura, utilizzazione della frutta e delle uve e avicoltura. Potrebbero parimente venir riconosciute altre professioni quali quelle di stalliere, di scozzonatore, di apicoltore o quelle connesse con l'economia alpestre.

Foglio Federale 1973, Vol. l

79

1246 L'importanza della formazione generale emerge dall'articolo 5 capoverso 2. È indispensabile che il futuro agricoltore possegga conoscenze generali più approfondite di quelle richieste una ventina d'anni addietro.

L'insegnamento tecnico deve poggiare su solide basi, affinchè l'agricoltore sia in grado d'adattarsi alle nuove condizioni.

Quanto più il tecnicismo evolve, tanto più vasta dev'essere la cultura generale dell'individuo, affinchè questi possa sfuggire al puro materialismo e conservare la dignità umana. Ciò presuppone l'estensione dell'insegnamento anche nelle materie di cultura generale, attualmente non tutte sussidiate ma che lo dovrebbero nondimeno essere in futuro. Lo stesso va detto per la cultura fisica, alla quale la Confederazione attribuisce pure una grande importanza. Con questi aiuti complementari sarà alquanto più facile ai Cantoni promuovere una vera vita culturale intesa a perseguire fini di formazione dell'uomo nel senso lato del termine.

L'articolo 5 capoverso 3 traccia una panoramica sulla formazione professionale agricola. I concetti vengono definiti negli articoli successivi.

La formazione professionale, la ricerca e la pratica costituiscono la base per lo sviluppo agricolo. Questo fatto implica una stretta collaborazione della quale è tenuto conto nell'articolo 5 capoverso 4.

I programmi-tipo e i regolamenti d'insegnamento previsti nell'articolo 6 capoverso 1, contribuiscono all'armonizzazione su piano nazionale e a facilitare nel contempo la migrazione dei giovani da un Cantone all'altro, rispettivamente il cambiamento da una professione all'altra. Le istruzioni e le direttive si riferiscono all'applicazione della legge nonché dell'ordinanza e concernono in particolare le questioni finanziarie, le esigenze minime per l'eleggibilità e l'istruzione complementare dei quadri per la formazione professionale (insegnanti, consulenti, periti d'esame, capigruppo di gioventù rurale ecc.). Questa disposizione conferisce inoltre ai Cantoni, come finora, la possibilità d'affidare i compiti ad associazioni professionali, enti collettivi o istituti (per es. fondazioni), promuovendo in tal modo soluzioni intercantonali. Da sempre, la formazione professionale agricola è stata assunta dai Cantoni in collaborazione con le associazioni professionali, mentre nell'industria,
nell'artigianato e nel commercio la formazione è già da parecchio tempo prevalentemente nelle mani delle organizzazioni e delle aziende, che vi contribuiscono pure finanziariamente.

"L'articolo 6 capoverso 2 prevede che la Confederazione, nel caso di decreti di portata generale quali quelli citati all'articolo 6 capoverso 1, consulterà pure i maggiori responsabili della formazione professionale. In tal modo, il Consiglio federale potrà decidere con piena cognizione di causa.

Una delle nostre maggiori preoccupazioni è costituita dalla scarsa diffusione della formazione agricola nella regione di montagna. In questo contesto, le condizioni economiche e le distanze giuocano un ruolo impor-

1247 tante, poiché precludono a molti interessati la possibilità di frequentare corsi o scuole. Ciò considerato, s'impongono speciali disposizioni per la formazione professionale nella regione di montagna (art. 6 cpv. 3); vi rimandiamo all'esposto del capitolo 252.2.

I Cantoni sono tenuti a promuovere la formazione professionale. Questo principio disciplinato nell'articolo 6 capoverso 4 è già stato trattato nel capitolo 252.2.

L'articolo 7 si riferisce alla professione di massaia rurale. Il Consiglio federale si baserà su questa disposizione per emanare la riveduta ordinanza concernente l'insegnamento dell'economia domestica e la formazione professionale delle massaie rurali. L'ulteriore base è costituita dalla legge federale del 1963 sulla formazione professionale. La professione di massaia rurale pone esigenze professionali diverse da quelle dell'agricoltore, sicché la formazione non può essere regolata nello stesso modo. Tale formazione è attualmente in pieno sviluppo e questo 'articolo lascia volutamente sufficiente agio per l'ampliamento della stessa. Il disegno di legge consente però anche alle ragazze di seguire una formazione professionale nell'agricoltura 0 nelle professioni speciali inerenti alla stessa.

II concetto base del disegno di legge riguarda in primo luogo la professione di agricoltore. Le professioni agricole speciali comprendono un numero considerevolmente inferiore di persone, senza pertanto risultare meno importanti. I rispettivi sistemi di formazione vengono perciò disciplinati per mezzo di ordinanze, a norma dell'articolo 7a, ciò che consente di meglio tener conto delle loro esigenze particolari. Tuttavia, por quanto possibile, questa formazione professionale verrà regolata analogamente a quella dell'agricoltore.

Come nei Paesi limitrofi, anche -nel nostro Paese i gruppi di gioventù rurale si sviluppano in modo rallegrante, Questi sono in un certo qua! senso 1 precursori nel campo della formazione professionale, promuovono l'istru-.

zione generale e facilitano la reciproca comprensione fra giovani di professioni diverse. L'articolo 71 accorda la possibilità di sostenere le relative organizzazioni nei compiti pertinenti al campo della formazione professionale e della consulenza, segnatamente con il promovimento della formazione di base, di quella complementare e del perfezionamento dei quadri.

262 Formazione professionale di base L'articolo 8 capoverso 1 esprime l'idea conduttrice 'della modificazione, ossia la distinzione tra formazione di base e le ulteriori possibilità di formazione. La formazione di base dura al minimo tre anni e comprende la formazione pratica (soprattutto durante il tirocinio) con la scuola profes-

1248 sionale e la cosiddetta formazione teorica in una scuola agricola o in una scuola per le professioni agricole speciali.

L'articolo 8 capoverso 2 consente di abbinare le scuole professionali con le scuole agricole, ciò che è conforme alla tendenza attuale. Questa fusione non è ancora attuata, eccezion fatta per alcune professioni speciali.

Contrariamente alla formulazione attuale, · nell'articolo 9 verranno enunciati soltanto i principi. I dettagli verranno disciplinati nell'ordinanza.

L'articolo 9 capoverso 2 sottolinea l'importanza della scuola professionale, la quale 'integra il tirocinio e la formazione pratica. La scuola professionale è introdotta ora nella maggior parte dei Cantoni ed è disciplinata dal programma-tipo federale del 1968. Un eventuale prolungamento delle scuole agricole da due a tre inverni non può sostituire la scuola professionale, anche per non rendere più difficile lo scambio degli apprendisti.

L'articolo 9"- capoverso 3 lettera b prevede le eccezioni per i giovani che non assolvono un tirocinio contrattuale ma che vorrebbero comunque sottoporsi all'esame di fine tirocinio. Questo articolo è conforme alle disposizioni dell'articolo 30 della legge federale del 1963 sulla formazione professionale. Il numero di giovani che usufruiranno di questa disposizione sarà comunque presumibilmente esiguo.

L'articolo 10 concerne le scuole agricole e le scuole per 'le professioni agricole speciali. Queste scuole devono essere poste al centro del concetto di formazione. In tal modo, potrebbero sorgere nei Cantoni veri centri di formazione in grado di offrire parte della scuola professionale, la scuola agricola, corsi per i capiazienda, corsi preparatori per l'esame di maestro agricoltore, conferenze, corsi e manifestazioni culturali. Inoltre, l'azienda agricola annessa alla scuola si rivela ideale per organizzare esami e condurre esperimenti e dimostrazioni di qualsiasi genere. Gli uffici centrali e i servizi di consulenza dovrebbero di preferenza essere situati in questi centri di formazione professionale. Lo stesso va detto per la formazione delle giovani e delle massaie rurali.

Prevedendo con l'articolo 10 capoverso 4 che l'insegnamento nelle scuole agricole debba durare al minimo due semestri, perseguiamo due obiettivi. In primo luogo vogliamo indurre tutte le scuole agricole
nella regione di montagna ad estendere l'insegnamento a due semestri. Inoltre, l'insegnamento nelle scuole agricole situate fuori della regione di montagna dovrebbe per quanto possibile essere portato da due a tre semestri. Oggigiorno le scienze naturali e la tecnica evolvono con una rapidità tale da non consentire all'allievo d'elaborare la materia necessaria entro il tempo attualmente disponibile. Fra l'altro devono inoltre venir assimilate conoscenze fondamentali sull'economia, su problemi di gestione aziendale e sullo studio

1249 del mercato. Questi sono tutti campi che vanno trattati e studiati a fondo.

Tuttavia non si tratta unicamente di ampliare le conoscenze, ma anche di insegnare appropriati metodi di lavoro, di sviluppare il senso dell'osservazione, di acuire la capacità di valutazione, nonché di esercitare l'attitudine ad afferrare e risolvere opportunatamente i problemi posti. Infine, per quanto possibile l'insegnamento dev'essere impartito in modo più individuale.

Le opinioni circa il prolungamento dell'insegnamento sono alquanto disparate e molti specialisti ritengono essere sufficienti due semestri. Noi sosteniamo che nella legge si debba prevedere un aumento del numero dei semestri, poiché l'estensione della durata del semestre stesso è praticamente irrealizzabile.

Stando all'articolo 10 capoverso 5, per poter essere ammesso alla scuola agricola il futuro allievo deve attestare le sue conoscenze, sia con un esame di fine tirocinio sia con un esame d'ammissione. In qualsiasi caso egli deve però addurre la prova delle sue attitudini pratiche prima dell'esame di capacità. In tal modo la scuola agricola può assumere anche i giovani che maturano tardi la loro decisione, quelli che devono cambiare professione o che preferiscono frequentare tra i 16 e i 18 anni una scuola di commercio o una scuola media. L'essenziale è che il periodo tra la fine della scuola dell'obbligo e l'entrata nella scuola agricola non venga sprecato e che l'allievo possa integrare la sua formazione intellettuale e prepararsi alla futura professione.

La possibilità di dare un esame d'ammissione invece che un esame di fine tirocinio non porterà punto pregiudizio all'addestramento professionale.

Per i 'cantoni propensi ad estendere il tirocinio professionale, sussiste sempre la possibilità di farlo. La scuola professionale viene rivalutata, poiché sarà difficile seguire la scuola agricola senza possedere la materia precedentemente insegnata. Le condizioni uniformi d'assunzione devono essere definite da ogni cantone per tutte le sue scuole.

Stando all'articolo KP la formazione di base termina con l'esame di capacità che corrisponde all'attuale esame professionale; questo esame viene attualmente dato a partire dal ventesimo anno d'età. Siamo del parere che detto esame possa benissimo aver luogo al termine della scuola agri'cola. Nel
presente disegno non è più previsto alcun limite d'età, ma siccome la formazione di base dura almeno tre anni, si potrà dare l'esame di capacità al più presto all'età di 19 anni. In tal modo si risolve un problema molto discusso che assillava in particolare la FSA'SR.

Ai cantoni è data Ja possibilità di organizzare l'esame di capacità al termine dell'ultimo semestre oppure di distribuirlo nel periodo estivo successivo alla chiusura delle scuole agricole. La materia d'esame verrà descritta in un

1250 regolamento che determinerà le esigenze minime a norma dell'articolo 6 capoverso 1. Le prescrizioni dovranno tener conto delle differenti caratteristiche regionali. Per quanto concerne le condizioni d'ammissione all'esame, previste all'articolo 10a capoverso 3, le opinioni sono- pure divergenti. Non abbiamo potuto dar seguito alla proposta della commissione di periti citata nel capitolo 24, nella quale si chiedeva che il candidato avesse superato precedentemente l'esame di tirocinio. Noi ci limitiamo ad esigere quale condizione d'ammissione all'esame che il candidato abbia frequentato la scuola agricola e sia in grado di attestare le sue attitudini pratiche. On'de garantire la necessaria elasticità, su proposta dei cantoni, il competente ufficio federale può accordare delle deroghe, purché si tratti di casi motivati.

Per l'esame di capacità nelle professioni agricole speciali sono previste regolamentazioni particolari che a norma dell'articolo 10a capoverso 5 dovranno venir inserite nell'ordinanza.

263 Formazione complementare e perfezionamento Per formazione complementare e perfezionamento s'intende qualsiasi formazione successiva a quella di base, indipendentemente dall'età dell'interessatoL'articolo 11 capoverso I si riferisce alla formazione complementare; intendiamo coms tale qualsiasi formazione acquisita dall'interessato fuori dell'attività professionale, con la partecipazione a corsi o grazie ad informazioni assunte presso un consulente, per tenersi aggiornato e conoscere le innovazioni professionali. Consideriamo pure formazione complementare la 'consulenza aziendale generale e la consulenza nelle professioni agricole speciali.

L'articolo 11 capoverso 2 tratta del perfezionamento, vale a dire di qualsiasi formazione, acquisita in una scuola o in corsi organizzati, che si conclude con l'assegnazione di un diploma o di un titolo. Questa suddivisione tra formazione complementare e perfezionamento, invalsa nell'uso, viene appoggiata da diversi specialisti in materia, fra i quali L. Kaiser ]) .

Al fine di evitare la dispersione degli sforzi, i responsabili della formazione professionale che si occupano della formazione complementare e del perfezionamento devono collaborare da vicino con i centri di formazione professionale, gli istituti di ricerca, i servizi di consulenza e le associazioni
agricole. Questa auspicata collaborazione è statuita nell'articolo 11 capoverso 3.

I corsi per gestori d'azienda citati All'articolo 11 capoverso 4, godono attualmene di grande favore. Questi corsi non vanno però confusi con un terzo semestre di scuola agricola, poiché si tratta di una formazione com" «Die Fortbildung der Volksschullehrer in der Schweiz» 1970 - pag. 142, Editions Beltz, Basilea.

1251 plementar e di un perfezionamento e non più di formazione di base. I corsi riuniscono, di regola durante l'inverno, gli ex-allievi, attuali o futuri gestori d'azienda, per un. giorno alla settimana. Conformemente ad una decisione della conferenza dei direttori delle scuole agricole e di quelle speciali i corsi comprendono almeno 160 ore d'insegnamento e sono organizzati dalle scuole agricole in stretta collaborazione con la consulenza aziendale e le associazioni agricole.

L'articolo 12 conferisce ai responsabili della formazione professionale la base giuri'dica per la creazione degli uffici centrali, cantonali e intercantonali e dei servizi di consulenza. Per quanto esista la necessità, questi possono essere istituiti su una base intercantonale.

L'articolo 12a concerne le organizzazioni che si occupano della formazione dei quadri, segnatamente del personale d'assistenza tecnica. Essi procurano inoltre il materiale per la consulenza aziendale
Esistono già organizzazioni in grado di assumersi la formazione complementare e il perfezionamento del personale insegnante; le stesse sono tuttavia ancora impreparate per questa nuova attività. Nell'attesa, è compito della Confederazione organizzare corsi nel campo della pedagogia e della metodica per il personale insegnante a tutti i livelli. Questa possibilità è statuita nell'articolo 12°- capoverso 3.

Gli esami di maestro agricoltore sono disciplinati come finora nell' articolo 12b.

264 Formazione dei tecnici La formazione dei tecnici è disciplinata dalla legge federale del 13 marzo 1964 sulle scuole tecniche superiori d'agraria (RU 1966 533). Questa legge verrà abrogata e il suo contenuto figurerà d'ora in poi, in una forma riveduta, nella legge sull'agricoltura.

·Alcune disposizioni 'dell'articolo 13 sono già state commentate nel capitolo 252.5. Il nuovo titolo di «ingegnere tecnico STS» rivendicato dalle scuole e dagli studenti potrà essere attribuito soltanto dopo- il riconoscimento dei rispettivi istituti di formazione da parte del Dipartimento federale dell'economia pubblica. Per coloro che hanno adempiuto le condizioni
del diploma, il riconoscimento entrerà in vigore con effetto retroattivo. Le disposizioni penali della legge sulle scuole tecniche superiori d'agraria si trovano nell'articolo 112a del presente disegno di legge.

1252 265 Sussidi federali

II disegno di legge contiene unicamente i principi sui contributi federali; i dettagli dovranno essere disciplinati nell'ordinanza d'esecuzione. I sussidi federali saranno scalari come finora e proporzionati alla capacità finanziaria dei cantoni. Le percentuali indicate nel disegno di legge corrispondono alle quote massime. Nell'intento di garantire un'ottimale efficacia dei mezzi finanziari pubblici, stabiliremo determinate condizioni per l'organizzazione dei centri di formazione; questa riserva è precisata affarticolo 14 capoverso 2.

A norma dell'articolo 15 capoverso 2 potranno essere concessi sussidi federali fino a concorrenza del 75 per cento sulle spese 'riconosciute delle scuole tecniche superiori d'agraria per le professioni agricole speciali. Si tratta principalmente delle spese di personale insegnante e tecnico. L'attuale quota di sussidio è del 50 per cento. Il motivo del previsto aumento consiste nel fatto che già attualmente le scuole di viticoltura e d'enologia di Losanna e di Wädenswil usufruiscono di un contributo equivalente al 75 per cento delle spese riconosciute.

Questa regolamentazione si basa sul decreto federale del 13 dicembre 1957 che assegna un sussidio suppletivo alle scuole vitivinicole di Losanna e Wädenswil (RU 1958 1009) e sul decreto del Consiglio federale del 29 settembre 1958 concernente il pagamento di un sussidio supplementare alle scuole di viticoltura e d'enologia di Losanna e Wädenswil (non pubblicato nella RU). Conformemente a questi decreti le quote contributive del 75 per cento si applicano unicamente ai settori viticoltura ed enologia, mentre per gli altri, come per esempio la frutticoltura, la quota è del 50 per cento.

L'ulteriore applicazione di questi decreti è alquanto difficile, poiché le materie speciali insegnate attualmente nelle scuole si compenetrano in modo alquanto pronunciato. Infatti attualmente i tecnici per 'la produzione (nella viticoltura e nella frutticoltura), per l'utilizzazione della produzione (vinificazione e preparazione di succhi di frutta) nonché per la viticoltura e l'utilizzazione delle uve vengono formati collettivamente e quindi appare praticamente 'impossibile ripartire le spese in modo ineccepibile secondo il diritto al sussidio.

Le scuole tecniche superiori d'agraria per le professioni agricole speciali vengono
appoggiate da fondazioni, da organizzazioni professionali e dai Cantoni. Siccome il numero di tecnici da formare in queste professioni rimarrà presumibilmente sempre limitato, soprattutto se paragonato con quello dei tecnici agricoli o dei tecnici artigianali o industriali, è indispensabile sostenere nel miglior modo possibile queste istituzioni e aiutarle nello svolgimento dei loro compiti. Un aumento del contributo federale dal 50 al 75 per cento dei costi riconosciuti costituisce un alleggerimento per i Cantoni. Per i medesimi motivi prevediamo un contributo del 75 per cento

1253 anche per le scuole delle professioni agricole speciali, come le scuole per la lavorazione ,del latte, quelle di frutticoltura, di viticoltura riconosciute dai competenti servizi federali le quali assumono un'importanza spiccatamente intercantonale. Per contro, il capo VII dell'ordinanza del 16 novembre 1962 sulla pollicoltura (RU 1962 1474) che costituisce la base giuridica per il versamento di sussidi federali alla scuola svizzera d'avicoltura, non viene mutato.

L'articolo 15 capoverso 3 consente un aumento dei sussidi federali per la consulenza nella regione di montagna. Nondimeno, col passar del tempo, gli agricoltori dovranno vieppiù contribuire alla copertura delle spese per i servizi di consulenza cantonali.

L'articolo 15b concerne le borse di studio. L'attuale legge sull'agricoltura non consente di accordare contributi né a borse di studio per apprendisti o allievi delle scuole citate negli articoli 9 e 10 del presente disegno, né a quelle per la formazione complementare e il perfezionamento. Sulla base dell'evoluzione degli ultimi anni proponiamo 'di prevedere questa possibilità nell'articolo 15b capoverso 1 non fosse altro che per motivi d'equità verso quei candidati desiderosi di una formazione o intenzionati a migliorarla.

Il tenore 'dell'articolo 15b corrisponde, quanto a materia, a quello della legge federale del 19 marzo 1965 sul sussidiamento delle 'spese cantonali per borse di studio (RU 7965 475). Soddisfiamo in tal modo, almeno parzialmente, due postulati del Consiglio degli Stati (postulato Honegger e postulato Ulrich, 'dicembre 1971), i quali chiedevano fra l'altro l'unificazione delle disposizioni legali della Confederazione sui contributi alla formazione.

A norma dell'articolo 15C capoverso 2 esiste ora la possibilità di versare ai responsabili della formazione professionale contributi per il materiale ausiliario degli insegnanti. Questi mezzi ausiliari come esempi di programmi, istruzioni sull'organizzazione di corsi nonché materiale pedagogico dovrebbero consentire una strutturazione più funzionale. La ricerca nel campo della metodica ha effettuato recentemente enormi progressi; i docenti delle scuole agricole professionali e speciali devono pure approfittarne, al fine di migliorare il loro insegnamento. Ove si riveli necessario, la Confederazione può assumersi
l'intera spesa per i mezzi ausiliari degli insegnanti oppure pubblicare gli stessi a proprie spese.

Articolo 15d: numerosi Cantoni sono costretti a trasferire centri di formazione o a rinnovarli interamente. Le disposizioni della legge sull'agricoltura del 1951 e dell'ordinanza del 1955 concernente la formazione professionale e le ricerche agrarie permettono di accordare contributi del 16, 18 o 20 per cento secondo la capacità finanziaria del Cantone, ma al massimo di

1254 2 milioni di franchi per le spese pertinenti, ancorché le costruzioni odierne siano molto costose; stando alle esigenze della pedagogia moderna devono inoltre venir costruiti edifici dotati di un maggior numero di aule adatte a classi più piccole.

Nelle disposizioni finali del disegno di legge prevediamo J'applicazione retroattiva delle nuove quote per quei progetti ai quali il competente servizio federale ha promesso un sussidio dopo il 1° luglio 1971. L'effetto retroattivo fino alla data indicata ci sembra adeguato; vi rimandiamo inoltre all'esposto del capitolo 252.6. Con gli aumentati contributi federali siamo in grado di promuovere la formazione agricola nel senso di un miglioramento fondamentale della nostra agricoltura. In tal modo i Cantoni saranno meglio in grado di far fronte ai loro compiti.

27 Conseguenze finanziarie ed effetti sull'effettivo del personale 271 Conseguenze finanziarie 277.7 Formazione di base, formazione complementare e perfezionamento Scopo essenziale della revisione è di stimolare e promuovere la formazione professionale in tutte le sue forme. In queste condizioni, è ovvio che le spese della Confederazione saranno accresciute; qualora, però, lo scopo fosse raggiunto, i contributi stanziati dai poteri pubblici non saranno stati vani. L'aumento delle spese è difficile da valutare: esso potrà essere dell' ordine del 30 al 40 per cento. I sussidi stanziati a favore della formazione professionale e della consulenza agricola sono stati nel 1965 di 1972 di

6 250028 franchi e nel 14753015 franchi.

.

Ad essi vanno aggiunte le spese per la costruzione di edifici scolastici che, nel 1972, ascesero a 2 076 813 franchi.

277.2 Formazione dei tecnici Le spese a favore della formazione dei tecnici saranno accresciute in conseguenza della modificazione dei tassi di sovvenzione.. Nel 1972, la Confederazione ha versato 2217303 franchi per le scuole speciali. Questa somma aumenterà 'di circa il 20 per cento, ciò che porterà ad un importo di 2,66 milioni di franchi.

1255

271.3 Costruzioni scolastiche Queste cifre sono molto difficili da valutare. I progetti di costruzione dei Cantoni vengono studiati durante parecchi mesi, poi Ja costruzione stessa si protrae spesso per diversi anni. I progetti attualmente allo studio o in corso di preparazione portano per i prossimi 6 anni ad un importo approssimativo di 180 milioni di franchi. L'aumento del tasso di sussidiamento e principalmente la soppressione del limite massimo comporterebbero un accrescimento delle spese 'della Confederazione di circa 4 fino a 7 milioni di franchi per anno.

271.4 Spese suppletive totali Ricapitolando, occorre prevedere un aumento di spese dell'ordine di 10 milioni di franchi annui.

272 Effetti nell'effettivo del personale La revisione proposta non produce effetto alcuno sull'effettivo del personale.

28 Costituzionalità La legge sull'agricoltura si fonda essenzialmente sull'articolo 31 Ms capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione tra l'altro il diritto di emanare delle prescrizioni per conservare una sana popolazione rurale, assicurare l'efficienza dell'agricoltura e consolidare la proprietà agricola.

Il progetto di revisione si fonda inoltre sull'articolo 34 ter lettera g della Costituzione, in virtù del quale la Confederazione ha il diritto di legiferare sulla formazione professionale nei diversi settori, tra cui l'agricoltura.

29 Classificazione di postulato Con la presente revisione è dato seguito al postulato n. 10218 dell'on.

R. Junod, consigliere nazionale (VD), presentato il 18 marzo 1969 e accettato il 2 ottobre dello stesso anno. Al 'capitolo 5 proporremo di togliere di ruolo questo postulato.

3

Ricerca agraria

II titolo del capitolo II che si riferisce alla ricerca agraria deve essere modificato, nella versione tedesca, per adeguarlo alla nuova terminologia.

1256

4

Altre modificazioni recate alla legge sull'agricoltura

Proponiamo parimente d'apportare talune modificazioni alla legge sull' agricoltura ritenute attualmente necessarie.

41 Bonifiche fondiarie 411 Necessità di modificazioni Le disposizioni del titolo V concernenti le bonifiche fondiarie (art. 67 a 94), si sono in generale rivelate opportune. Esse denunciano nondimeno due lacune che devono essere colmate nel quadro della revisione in corso: una concerne il disciplinamento che si applica alle restrizioni della proprietà (art. 84), l'altra concerne la prescrizione del diritto al rimborso dei contributi federali in caso di modifica di destinazione dei terreni bonificati.

L'articolo 84 della legge del 1951 obbliga a fare menzione al registro fondiario dei terreni bonificati e degli edifici rurali costruiti con l'aiuto di fondi pubblici ovverossia di contributi federali, e a designarli come tali (capoverso 1). Le restrizioni alla proprietà fondiaria miranti a garantire il mantenimento di queste opere che si traducono nel divieto di sottrarle allo scopo determinante per la concessione dei sussidi stessi e cui è subordinata un'autorizzazione dell'autorità in caso di nuovo frazionamento o di rimboschimento (art. 85, 86) nonché nell'obbligo di esercizio e di manutenzione (art. 89 e 90) il quale è combinato con l'obbligo di rifondere i sussidi in caso di sottrazione allo scopo oppure di violazione delle disposizioni (art. 85, 86 e 89) sono nondimeno valide giusta la legge, unicamente a contare dal momento in cui è fatta menzione di dette opere al registro fondiario e in virtù della menzione stessa. Quest'ultima, giusta il capoverso 3 e in considerazione della pratica finora seguita per quanto concerne detti provvedimenti di garanzia, ha un effetto costitutivo. Nondimeno, il fatto di vincolare questa riserva alla menzione non da alcuna soddisfazione. La garanzia del mantenimento delle bonifiche fondiarie non deve dipendere assolutamente dal fatto che sia stata effettuata o no la menzione; anzi, essa deve logicamente, in diritto, essere vincolata al versamento dei contributi federali. Il problema non consiste nel sapere se è stata fatta la menzione per ciascun fondo oppure se è stata omessa per una qualsiasi ragione.

In generale, la menzione al registro fondiario non deve avere un effetto costitutivo bensì unitamente un effetto dichiarativo (cfr. il commento
di Meier Hayoz N. 81 relativo all'articolo 680 del Codice civile; periodico della società dei giuristi bernesi, 1964, pag. 466 e periodico per il diritto fondiario 1969, pag. 28 e segg.).

L'articolo 84 della legge prescrive la menzione a registro fondiario per qualsiasi bonifica fondiaria e opera di colonizzazione. In fatto, tale obbligo di carattere assoluto non è necessario. Pensiamo ad esempio alla menzione

1257 riferentesi a tutte le particelle rese meglio accessibili mediante costruzioni, sussidiate, alla strada confinante che colleghi un villaggio di montagna all'altro e quindi bonificata in questo modo. In siffatti casi, può essere sufficiente l'obbligo dei comuni interessati. Ma l'obbligo assoluto di fare menzione può inoltre comportare spese amministrative sproporzionate. È il caso segnatamente quando si provvede a una bonifica fondiaria per cui, giusta le disposizioni legali, il dissodamento dovrebbe già essere oggetto di menzione per ciascun fondo del precedente stato di proprietà. La legge sull'agricoltura parla in seguito, all'articolo 84 capoverso 1 di opere di colonizzazione invece di edifici rurali in generale mentre che al capoverso 3 si limita a rinviare all'articolo 90 e non parimente all'articolo 89 che stabilisce l'obbligo di esercizio e di manutenzione.

Segnaliamo inoltre che per quanto concerne la Confederazione, la disposizione disciplinante l'iscrizione di consorzi di bonifiche fondiarie (art. 84 cpv. 2) come anche quella concernente l'onere fondiario di diritto pubblico (art. 84 cpv. 3) non sono rispondenti a una necessità. Giusta l'articolo 784 del Codice civile, infatti, gli oneri sono, salvo disposizione conraria, dispensati dall'iscrizione al registro fondiario.

Gli articoli 85, 86 e 89 prevedono il rimborso dei contributi federali in caso di sottrazione dei fondi allo scopo e di inadempimento all'obbligo di esercizio e di manutenzione. Nondimeno, manta una chiara disposizione relativa alla prescrizione del diritto al rimborso. Riguardo ad altri particolari rinviamo al capitolo concernente la modificazione del titolo V.

412 Procedura di consultazione

Abbiamo sottoposto ai cantoni e ai gruppi interessati un progetto di modificazione dell'articolo 84 della legge sull'agricoltura, disegno che colma, nella misura del possibile, la lacuna surriferita.

Gli organi consultati hanno approvato pienamente il nuovo tenore dell' articolo 84. Soltanto l'Unione svizzera delle casse di credito disapprova il fatto che la menzione al registro fondiario relativa alle restrizioni alla proprietà fondiaria non sia più costitutiva. A suo parere, ciò comporta la possibilità di riportare i rischi su altri affittuari di fondi e quindi di guastare i rapporti di diritto e conseguentemente di rendere necessarie indagini complicate. Facciamo osservare in proposito che il nuovo tenore dell'articolo 84 conferisce ugualmente alla menzione il carattere di una norma e che come tale essa impone al proprietario fondiario e al venditore l'obbligo di informare l'affittuario o l'acquirente in merito alla limitazione della proprietà fondiaria (divieto di sottrarla allo scopo e riserve in materia d'autorizzazioni, obbligo di esercizio e di manutenzione, obbligo di rifondere i contributi). Giusta l'articolo 680 capoverso 1 del Codice civile, le restrizioni legali alla proprietà esistono senza che esse siano iscritte al registro fon-

1258 diario; l'articolo 962 dispone che i cantoni possono prescrivere la menzione delle restrizioni alla proprietà fondate sul diritto pubblico. All'occorrenza il pagamento dei contributi può, come sinora, dipendere dalla menzione quando quest'ultima è prescritta.

I Cantoni e le cerehie economiche hanno inoltre formulato una serie di proposte le quali però non richiedono modificazione alcuna della legge sull'agricoltura. Un Cantone ha fatto osservare che la finalità perseguita mediante le bonifiche fondiarie come descritta agli articoli 77 e 79 della legge sull'agricoltura non risulta sufficientemente precisata; infatti, la finalità dovrebbe comprendere anche la sistemazione del territorio e la protezione della natura. Orbene, si è già tenuto conto di questa osservazione.

Rinviamo in proposito all'articolo 79 della medesima legge e alle disposizioni della nuova ordinanza, del 14 giugno 1971 sulle bonifiche fondiarie alle condizioni per l'assegnazione di contributi giusta la legge del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio e infine al disegno di legge sulla sistemazione del territorio nel quale le bonifiche fondiarie sono state poste al servizio di detta sistemazione (articolo 42). Un Cantone propone che la legge sull'agricoltura abbia a dare facoltà ai Cantoni di stabilire, in vista della rifusione dei contributi, un perimetro che può essere anche inferiore a quello stabilito per i contributi. Tale proposta va ritenuta inammissibile poiché non comporterebbe più l'obbligo di rimborso in caso di sottrazione dei terreni dal loro scopo sussidiato e ciò tornerebbe contrario al principio d'uguaglianza davanti alla legge. Un'associazione suggerisce di consolidare l'obbligo di rimborso imponendo il pagamento di un interesse sulla somma restituibile nell'intento d'i tener conto del deprezzamento della moneta e del beneficio realizzato sul fondo stesso. In proposito osserviamo quanto segue: l'obbligo di versare un interesse sulla somma da restituire è giustificato quando il debitore è in mora con i pagamenti. All' occorrenza sono applicabili gli articoli 102 e seguenti del codice delle obbligazioni. Il deprezzamento monetario intervenuto a contare dal versamento dei sussidi potrebbe in tal caso essere preso in considerazione sempreché la Confederazione segua tale pratica. Di norma,
non può essere tenuto conto di un beneficio realizzato su un fondo poiché la somma rimborsata non è assimilata a un'imposta pagata su siffatti benefici. Nondimeno, l'ordinanza sulle bonifiche fondiarie, riveduta il 14 giugno 1971, consente di calcolare, in una misura determinata, il plusvalore ma nondimeno, la somma rimborsabile non deve in ogni caso superare quella del sussidio concesso.

La commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricoltura ha approvato la modificazione proposta.

413 Commento sulle nuove disposizioni legali Sulla base della procedura di consultazione possiamo limitarci a modificare l'articolo 84. L'essenziale è che le restrizioni della proprietà intese a

1259 garantire e mantenere le bonifiche fondiarie e le costruzioni sussidiate poggiano esclusivamente sul fatto del versamento di contributi federali e non più sulla menzione nel registro fondiario.

'L'articolo 84 capoverso 1 statuisce il principio.

L'articolo 84 capoverso 2 determina come regola che le restrizioni della proprietà 'devono essere menzionate nel registro fondiario. La menzione è raccomandabile in generale nell'interesse della sicurezza delle relazioni giuridiche, segnatamente per il chiaro orientamento degli acquirenti di fondi bonificati e di costruzioni gravati da restrizioni di proprietà. Responsabile della menzione è il cantone.

Come già detto in precedenza, la menzione non è tuttavia sempre necessaria.

L'articolo 84 capoverso 3 prevede perciò che il Consiglio federale può stabilire deroghe all'obbligo della menzione. Stando alle esperienze finora raccolte entrano in linea di conto come eccezioni per esempio i casi seguenti: la rinuncia all'iscrizione di tutte le parcelle precedenti in caso di raggruppamenti fondiari oppure la rinuncia all'iscrizione delle parcelle rese più facilmente accessibili grazie ad una strada di collegamento e perciò migliorate dal punto di vista giuridico in materia di sussidi; lo stesso va detto per importanti impianti d'approvvigionamento per l'acqua e l'elettricità. Qualora si rinunciasse alla menzione su singole parcelle, l'ente collettivo interessato alla bonifica fondiaria, per esempio un Comune, deve rispondere verso la Confederazione per l'osservanza delle restrizioni della proprietà (cosiddetta dichiarazione'di garanzia).

Secondo le circostanze, l'assenza della menzione può recare pregiudizio all'acquirente per il fatto che lo stesso non era in grado di accertare la restrizione della proprietà. Ciò nonostante questa limitazione permane una restrizione legale a norma degli articoli 680 e 962 del codice civile. Se e quando è dato il diritto al risarcimento del danno, l'apprezzamento avviene in base alle prescrizioni sulla responsabilità del venditore e dei Cantoni, responsabilità derivante 'dalla tenuta del registro fondiario (art. 955 del codice civile) e, in seguito, a norme del diritto cantonale sulla responsabilità.

La prescrizione del diritto al rimborso a norma degli articoli 85, 86 e 89 viene regolata ora da una disposizione inserita
nell'articolo 105. Per la motivazione vi rimandiamo al capitolo seguente. Le marginali degli articoli 85 e 87 dovranno poi venir adeguate.

42 Disposizioni generali sui contributi federali e i fondi Le modificazioni qui esposte concernono la prescrizione nel caso di rimborso dei contributi federali.

1260 421 Necessità di una modificazione Recentemente, in una procedura avviata davanti al Tribunale federale, parecchi casi di rimborso di sussidi per sottrazione allo scopo di fondi bonificati, giusta l'articolo 85 della legge sull'agricoltura, hanno fatto sorgere dubbi riguardo al termine di prescrizione dei diritti. Il motivo è dovuto al fatto che né gli articoli 85 e 89 di detta legge, né la disposizione generale concernente il rimborso dei sussidi riscossi indebitamente (art. 105), ragguagliano in merito alla prescrizione. Nei casi summenzionati, il Tribunale federale ha considerato il termine di 5 anni a contare dal momento in cui è sorto il diritto. Indipendentemente dall'incertezza del diritto, siffatta pratica non è soddisfacente anche materialmente.

422 Procedura di consultazione Sinora il problema della prescrizione ha suscitato raro interesse; soltanto recentemente, nella procedura precitata davanti al Tribunale federale è sorta la necessità di disciplinare questo punto. Pertanto, nella procedura di consultazione giusta l'articolo 32 della costituzione, abbiamo presentato le proposte in merito.

La commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricoltura cui abbiamo sottoposto le nostre proposte le ha approvate senza la benché minima osservazione.

423 Commento sulle nuove disposizioni legali Nell'interesse della sicurezza 'giuridica e della corretta regolamentazione della materia prevediamo anzitutto nell'articolo 105 della legge sull'agricoltura una nuova disposizione generale sulla prescrizione, come contenuta anche in altre leggi federali. La richiesta del rimborso di contributi causa sottrazione dallo scopo sussidiato costituisce un caso speciale dell'articolo 105 della legge sull'agricoltura. La possibilità d'applicazione di questa disposizione generale al 'Capitolo delle bonifiche fondiarie è chiarita mediante un richiamo al capoverso 4.

Per altre leggi federali già contenenti la disposizione sulla prescrizione da noi proposta, vi rimandiamo all'articolo 14 della legge federale del 20 marzo 1970 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna (RU 7977 176), all'articolo 17 della legge del 19 marzo 1965/ 20 marzo 1970 per promuovere la costruzione d'abitazioni {RU 1966 449, 7970 895), all'articolo 22 del decreto sull'economia del latte del 25 giugno 1971 (RU 7977 1549) nonché agli articoli 60 e 67 del codice delle obbligazioni concernenti analoghe situazioni.

1261 43 Protezione giuridica e disposizioni penali 431 Protezione giuridica L'abrogazione dei vigenti articoli 107 a 110 è fatta nell'intento di adattare il testo alle circostanze nell'interesse della chiarezza e della sicurezza del diritto. La legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa e la legge sull'organizzazione giudiziaria nel tenore del 20 dicembre 1968 hanno abrogato, riguardo alla materia, le disposizioni della legge sull'agricoltura relative alla protezione giuridica (art. 107 a 110). Attualmente le abroghiamo anche riguardo alla forma. Riguardo alla materia occorre mantenere all'articolo 108 capoverso 1 la frase seguente: «Sono eccettuate le decisioni cantonali in materia di bonifiche fondiarie» (nella possibilità di deferirle al Consiglio federale). Orbene, il senso di tale frase può essere recepito all'articolo 107 capoverso 2.

Gli organi consultati hanno unanimemente approvato tale modificazione.

432 Disposizioni penali 432.1 Necessità di una modificazione II cantone di Neuchâtel nel suo parere in merito alla revisione della legge sull'agricoltura ha suggerito che fossero rivedute parimente le disposizioni penali di questa legge che concernono il settore dell'allevamento del bestiame. Infatti tali disposizioni presentano talune lacune e segnatamente: a. le pene previste agli articoli 111 e 112 risultano essere insufficienti.

L'importo delle multe si fonda ancora sul valore della moneta al momento in cui è stata emanata detta legge owerossia nel 1951 nonché sull'idea che ci si faceva in merito all'applicazione delle prescrizioni; b. non si menziona in questi articoli come atto punibile il fatto di incrociare senza autorizzazione animali di razza diversa. Esistono validi motivi per ritenere che gli animali di razza ibrida contenenti un elevato tasso di sangue di animali chiazzati in nero di pianura siano stati incrociati con animali della razza del Simmental e della razza bruna senza che fosse stata chiesta l'autorizzazione alla divisione dell'agricoltura, autorizzazione prevista all'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza concernente l'allevamento del bestiame bovino e minuto. La comminatoria di pene chiaramente formulate sarebbe certamente di natura tale da promuovere l'osservanza delle prescrizioni; e. l'articolo 111 non recita che la comminatoria di pene è applicabile
soltanto in mancanza di infrazioni più gravi. Siffatto riferimento che figura già all'articolo 112, aumenterebbe la sicurezza del diritto precisando che, all'occorrenza, debbano essere previste pene più gravi.

Foglio Federale 1973, Voi. I

80

1262 Come già detto nella prima parte del messaggio (capitolo 264) abbiamo inserito nelle disposizioni penali del disegno una prescrizione comminante pene a coloro i quali usurpassero taluni titoli nel campo della formazione profesionale senza aver superato le prove corrispondenti.

Poiché, nella legge del 13 marzo 1964 sulle scuole tecniche agricole è già prevista la pena per coloro i quali si insigniscano illecitamente del titolo di tecnico, la pertinente disposizione è abrogata.

432.2 Procedura di consultazione La prescrizione penale riguardo all'usurpazione di titolo non ha sollevato osservazione alcuna. Riguardo alle altre modificazioni va detto che ono state proposte soltanto durante la consultazione. La commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricoltura ha approvato questa modificazione.

432.3 Commento alle disposizioni rivedute Le nostre proposte si limitano allo stretto necessario. Esse impongono le osservazioni seguenti: Ad articolo 111: La marginale diviene d'ora in poi «casi non gravi» per evidenziare la differenza con l'articolo 112 «casi di una certa gravita».

La multa di 300 franchi che può essere inflitta in virtù del diritto vigente è troppo esigua già in considerazione del deprezzamento monetario intervenuto a contare dall'entrata in vigore della legge sull'agricoltura. Quindi, essa è portata a 3000 franchi per far sì che sia più efficace. Siccome non è indicata la somma massima, la multa è di 5000 franchi al massimo secondo il diritto penale (art. 333 cpv. 1 e art. 106 cpv. 1). Orbene, non occorre applicare questi estremi. La riserva recata nel progetto «ove non si tratti di un'infrazione più grave» è fondata; 'inoltre essa consolida la sicurezza del diritto poiché figura parimente all'articolo 112.

Ad articolo 112: Anche in questo articolo la multa di 1000 franchi prevista è troppo esigua e dev'essere aumentata per conferirle maggiore efficacia. La somma dovrebbe essere di 5000 franchi ma non è necessario menzionarla perché è prevista all'articolo 106 capoverso 1 del codice penale.

Come già detto, occorre menzionare espressamente la nuova infrazione in quanto l'incrocio di diverse razze bovine è stato reiteratamente attuato negli ultimi tempi senza l'autorizzazione.

Pure l'infrazione commessa per negligenza -- cpv. 2 -- deve poter essere punita più severamente. La multa appare sufficiente ma dev'essere aumentata.

1263

Ad articolo 112a: La disposizione penale recepita parzialmente dalla legge sulle scuole tecniche agricole è stata completata con la protezione dei titoli cui da diritto l'esame professionale e l'esame di maestria.

Ad articolo 115: L'articolo 115 attuale della legge sull'agricoltura è ormai superato. Il nuovo tenore è analogo a quello dell'articolo 19 della legge del 30 giugno 1972 sul materiale di guerra che può servire da modello per altre leggi federali e che è stato recepito egualmente dalla commissione del Consiglio nazionale incaricata di esaminare il disegno di legge sul diritto penale amministrativo. La disposizone corrisponde parimente alle esigenze del diritto penale della legge sull'agricoltura. Secondo il tenore precisato, il titolo marginale è formulato in modo più completo: «infrazione commessa in un'azienda».

44 Costituzionalità Le modificazioni esposte nella seconda parte del messaggio si fondano sugli articoli 31 bis capoverso 3 lettera b della costituzione e per quanto concerne le disposizioni penali sull'articolo 64bis.

45 Conseguenze d'ordine finanziario e ripercussioni sull'effettivo del personale Le modificazioni introdotte non producono ripercussioni alcune.

5

Proposte

Fondandoci su quanto precede vi raccomandiamo di adottare il disegno di legge allegato che modifica quella del 3 ottobre 1951 sull'agricoltura. Vi proponiamo inoltre di togliere di ruolo il postulato presentato dall'onorevole R. Junod, consigliere nazionale, riguardante la formazione professionale nell'agricoltura (n. 10218 del 18 marzo 1969) approvato dal Consiglio nazionale il 2 ottobre 1969.

Gradite, onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 16 maggio 1973.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Bon vin

II cancelliere della Confederazione: Huber

1264

(Disegno)

Legge sull'agricoltura LF del

che la modifica

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del 'Consiglio federale del 16 maggio 1973 *>, decreta: I

La legge del 3 ottobre 1951

2)

sull'agricoltura è modificata come segue: Ingresso:

visti gli articoli 23 Ms , 27 sexies , 31 bis , 32, 32bis, 34 ter , 64 e 64 della Costituzione federale,

bis

Titolo primo: Formazione professionale e ricerche agrarie Capo primo: Formazione professionale A. in generale i. Princìpi

Art. 5 * La Confederazione promuove la formazione professionale dell'agricoltore e della contadina nonché quella nelle professioni agricole speciali.

2 La formazione professionale conferisce le conoscenze tecniche necessarie, estende la cultura generale, stimola e approfondisce l'interesse alla vita culturale e favorisce l'invigorimento fisico.

'> FF 1973 1229

2)

RU 1953 1133; RS 910.1

1265 3

La formazione professionale comprende la formazione di base, la formazione complementare inclusa la consulenza, il perfezionamento nonché la formazione di tecnici.

4 La formazione professionale, la ricerca e la pratica si integrano vicendovolmente.

5

L'orientamento professionale è retto dalle pertinenti prescrizioni della legge federale del 20 settembre 1963 1( sulla formazione professionale.

Art. 6 La Confederazione stabilisce le esigenze minime per la formazione professionale e si occupa della coordinazione tra i responsabili della formazione professionale (cantoni, associazioni professionali nonché altri enti collettivi e istituti). Essa può emanare programmi-tipo d'insegnamento e regolamenti nonché istruzioni e direttive, tenendo' conto per quanto possibile degli interessi dei Cantoni e delle regioni del paese.

1

II. Facoltà della Confederazione, dei Cantoni e degli altri responsabili della formazione professionale

2

Qualora le prescrizioni siano di portata generale, prima della promulgazione, bisognerà sentire i responsabili della formazione professionale.

s Per le regioni di montagna la Confederazione può emanare speciali disposizioni sulla formazione professionale.

4

Per il rimanente, la formazione professionale soggiace ai Cantoni, Questi possono, nell'ambito della presente legge, incaricarne le associazioni professionali nonché altri enti collettivi e istituti.

s

I responsabili della formazione professionale emanano i necessari regolamenti di istruzione e d'esame. Questi soggiacciono all'approvazione della Confederazione.

Art. 7 La Confederazione disciplina, considerandone le particolarità, la formazione professionale della gioventù femminile e delle contadine.

Art. 7a (nuovo) La Confederazione disciplina, considerandone le particolarità, la formazione nelle professioni agricole speciali.

" RS 412.10

Gioventù femminile e contadine

Professioni agricole speciali

1266 Art. 7b (nuovo) V. Gioventù rurale

La Confederazione promuove l'attività delle organizzazioni della gioventù rurale nel campo della formazione professionale. Queste organizzazioni collaborano con i responsabili della formazione professionale.

Art. 8 B. Formazione professionale di base I. Estensione, organizzazione

1

La formazione professionale di base dura almeno tre anni e si conclude con un esame che, se superato da diritto al certificato federale di capacità. Essa comprende: a. il tirocinio con la scuola professionale e l'esame di fine tirocinio oppure un periodo di pratica; b. 'la frequenza ai corsi della scuola agricola.

2

1 responsabili delle scuole professionali e delle scuole agricole possono abbinare, col consenso del competente servizio federale, questi due tipi di scuola, purché vengano rispettate le mete d'insegnamento previste negli articoli 9 e 10 e rimanga garantito lo scambio degli apprendisti.

3

La Confederazione disciplina la formazione professionale di base nelle scuole annuali.

li. Tirocinio, scuola

professionale

Art. 9 Nel tirocinio professionale sono insegnate le conoscenze fondamentali e l'applicazione pratica. La materia d'insegnamento dev'essere descritta per ogni professione in un regolamento di formazione.

2 La scuola professionale costituisce una parte del tirocinio; in essa è impartito l'insegnamento delle conoscenze teoriche necessarie alla migliore comprensione dei lavori della professione. Essa prepara gli allievi alla scuola agricola. La meta generale dell'insegnamento, gli obiettivi della professione e le materie verranno descritti, per le singole professioni, in un programma-tipo d'insegnamento.

3 La scuola professionale è organizzata dai responsabili della formazione professionale.

1

4

Per gli apprendisti, l'insegnamento impartito nella scuola professionale è obbligatorio. I Cantoni possono prevedere la frequentazione della scuola professionale anche per persone che assolvono un periodo di pratica.

1267

Art. 9a (nuovo) L'esame di fine tirocinio persegue loi scopo di stabilire se il candidato padroneggi la materia insegnata. Le esigenze sono stabilite in un regolamento d'esame.

1

III. Esame di fine tirocinio

2

L'esame di fine tirocinio è organizzato dai responsabili della formazione professionale.

3

È ammesso all'esame di fine tirocinio chiunque: a. ha assolto il tirocinio professionale ed ha frequentato la scuola professionale, o b. ha lavorato nella professione per un periodo doppio di quello .prescritto per il tirocinio ed ha frequentato la scuola professionale o acquisito in altro modo le necessarie conoscenze prof essionali o e. è allievo di una scuola annuale ed ha adempiuto le condizioni stabilite dalla Confederazione.

4

Chi supera l'esame riceve l'attestato di fine tirocinio.

Art. 10 Nelle scuole agricole e in quelle per professioni agricole speciali sono impartite le indispensabili conoscenze generali, tecniche e di 'economia. Le scuole formano i collaboratori qualificati e preparano all'attività di gestori aziendali o di specialisti delle professioni agricole speciali.

2 I responsabili della formazione professionale provvedono all'istituzione delle scuole agricole.

3 Per scuole agricole a norma della presente legge s'intendono quelle riconosciute dal competente servizio federale.

4 L'insegnamento dura almeno due semestri; restano riservate disposizioni speciali per le regioni di montagna.

5 Può accedere all'insegnamento della scuola agricola chi è titolare dell'attestato di fine tirocinio o ha superato l'esame d'ammissione.

1

Art. 10" (nuovo) L'esame di capacità persegue lo scopo di stabilire se il candidato padroneggi la materia d'insegnamento della scuola agricola. Le esigenze sono stabilite in un regolamento d'esame.

2 L'esame di capacità è organizzato dai responsabili della formazione professionale.

1

IV. Scuole agricole

V. Esame di capacità

1268 3

È ammesso all'esame chiunque abbia frequentato la scuola agricola e sia in grado di attestare le sue attitudini pratiche.

D'intesa con il competente servizio federale, i responsabili della formazione professionale possono, in casi motivati, concedere deroghe.

4 Chi ha superato l'esame, riceve il certificato federale di capacità.

5 Se l'apprendistato in una professione agricola speciale dura almeno tre anni, la Confederazione può equiparare l'esame di fine tirocinio all'esame di capacità. L'esame conseguito con successo -da diritto al certificato federale di capacità.

C. Formazione complementare e consulenza, perfezionamento I. Mete, organizzazione

Art. 11 La formazione complementare e 'la consulenza perseguono lo scopo di tener aggiornate, sulle innovazioni inerenti alla professione, le persone occupate nell'agricoltura. Formazione complementare e consulenza devono essere d'ausilio nelle decisioni di gestione aziendale e promuovere la comprensione in merito ai problemi dello sviluppo economico regionale.

1

2

II perfezionamento tende allo studio approfondito di uno o più rami dell'agricoltura al fine di una proficua conduzione aziendale.

3 Spetta ai responsabili della formazione professionale il compito di indire, in stretta collaborazione con i servizi di consulenza e le organizzazioni agricole, manifestazioni per la formazione complementare e il perfezionamento.

4 Quali mezzi di formazione complementare e di consulenza nonché di perfezionamento s'intendono i corsi, segnatamente quelli per gestori aziendali, le manifestazioni organizzate da gruppi di consulenza, le consulenze individuali, le riunioni di lavoro, le dimostrazioni, le conferenze, i concorsi e le esposizioni, i viaggi e i soggiorni di studio oppure gli scambi fra la gioventù rurale.

Art. 12 ii. uffici cen* I responsabili della formazione professionale istituiscono e di consulenza mantengono, per quanto necessario, uffici centrali e servizi di consulenza 'cantonali, regionali o nazionali.

2

Gli uffici centrali e i servizi di consulenza promuovono l'agricoltura nell'aspetto tecnico ed economico.

1269 Art. 12a (nuovo) 1 responsabili della formazione professionale possono affidare ad organizzazioni nazionali o regionali la formazione complementare o il perfezionamento dei quadri.

1

2

Queste organizzazioni si occupano inoltre della pianificazione e dello sviluppo della formazione professionale, segnatamente nel campo deTla pedagogia, della metodica e dei programmi didattici.

III. Formazione dei quadri, pianificazione della formazione professionale

3

Ove occorra, la Confederazione può organizzare corsi speciali per i quadri. Le spese per questi corsi sono a carico della stessa.

Art. 12b (nuovo) 1 L'esame di maestro agricoltore persegue lo1 scopo di stabilire se il candidato possegga le capacità di pianificare, organizzare e gestire indipendentemente un'azienda agricola, un' importante ramo di quest'ultima, o un'azienda nel ramo delle professioni agricole speciali. Le esigenze sono stabilite in un regolamento d'esame.

2 Gli esami di maestro agricoltore soggiacciono alla sorveglianza della Confederazione.

3 II Dipartimento federale dell'economia pubblica affida l'organizzazione degli esami di maestro agricoltore alle organizzazioni professionali o ad altri enti e istituti.

IV. Esame di maestro agricoltore

4

È ammesso all'esame di maestro agricoltore chiunque abbia ottenuto il certificato federale di capacità e adempia le altre condizioni stabilite dalla Confederazione.

5

Chi ha superato l'esame riceve il diploma federale di maestro agricoltore.

Art. 13 1 Le scuole tecniche superiori d'agraria e le scuole tecniche superiori per le professioni agricole speciali conferiscono le necessarie conoscenze e capacità mediante un insegnamento fondato su basi scientifiche. Esse preparano gli allievi ad esercitare con perizia professioni tecnico-agricole e tecnicoagricole superiori che non richiedono una formazione universitaria.

2 I responsabili della formazione professionale provvedono all'istituzione delle scuole tecniche superiori d'agraria.

3

A norma della presente legge, sono scuole tecniche superiori d'agraria quelle riconosciute dalla Confederazione.

D. Formazione dei tecnici

1270 4

Chi ha superato l'esame finale in una scuola tecnica superiore d'agraria, è autorizzato a valersi del titolo stabilito dalla Confederazione.

E. Contributi federali I. In generale

II. Contributi alla formazione di base, a quella complementare, al perfezionamento e alla formazione dei tecnici

Art. 14 La Confederazione versa contributi per il promovimento della formazione professionale.

2 La Confederazione disciplina le condizioni per l'assegnazione di contributi federali, 'Stabilisce le quote e determina le spese sussidiabili.

3 Gli allievi di altri Cantoni devono venir assunti alle medesime condizioni come quelli del Cantone sede della scuola.

1

Art. 15 La Confederazione versa contributi del 50 per cento al massimo delle Spese riconosciute: a. dei responsabili della formazione professionale a norma dell'articolo 6; b. della formazione professionale della gioventù femminile e della contadina a norma dell'articolo 7; e. della formazione professionale nelle professioni agricole speciali a norma dell'articolo 7a; d. delle organizzazioni della gioventù rurale a norma dell'articolo 7b; e. delle scuole professionali a norma dell'articolo 9; /. delle scuole agricole a norma dell'articolo 10; g. per gli esami organizzati durante il periodo di formazione di base, di formazione complementare, di perfezionamento, di formazione dei tecnici; h. per i mezzi di formazione complementare, di consulenza nonché di perfezionamento a norma dell'articolo 11 capoverso 4; i. dei servizi di consulenza fuori della regione di montagna e degli uffici centrali a norma dell'articolo 12; k. delle scuole tecniche superiori d'agraria a norma dell'articolo 13; /. delle aziende modello nonché per i soggetti di dimostrazione gestiti o mantenuti dai responsabili della formazione professionale.

1

2

La Confederazione versa contributi del 75 per cento al massimo delle spese riconosciute:

1271 a. delle scuole professionali e 'di quelle per professioni agricole speciali, d'importanza intercantonale; b. delle scuole tecniche superiori d'agraria per le professioni agricole speciali.

3

1 contributi massimi per i servizi di consulenza nella regione di montagna a norma dell'articolo 12 sono dell'85 per cento.

Art. 15a (nuovo) 1

La Confederazione versa contributi fino a concorrenza delle spese riconosciute non coperte da altri sussidii: a. delle organizzazioni di cui all'articolo 12a, che si occupano principalmente della formazione di quadri; b. per la partecipazione a corsi obbligatori per quadri a norma dell'articolo 12a.

III. Contributi alla formazione di quadri

2

La Confederazione versa contributi del 50 per cento al massimo delie Spese riconosciute: a. per i corsi di quadri a norma dell'articolo 12a; b. per la partecipazione a corsi facoltativi per quadri a norma dell'articolo 12a; e. per la partecipazione dei quadri a viaggi e soggiorni di studio* Art. 15b (nuovo) x

La Confederazione versa contributi del 65 per cento al massimo alle spese dei Cantoni per le borse di studio: a. di persone aspiranti alla professione di docente agricolo o di 'consulente o che intendono seguire la formazione di base complementare o il perfezionamento in queste professioni; b. di 'allievi delle scuole professionali e di quelle agricole a norma degli articoli 9 e 10 nonché di partecipanti a manifestazioni che servono alla formazione complementare o al perfezionamento; e. di allievi che si preparano o seguono studi alle scuole tecniche superiori d'agraria a nonna dell'articolo 13.

2

Le prestazioni -dei comuni vengono cumulate alle spese dei Cantoni.

IV. Contribuii alle borse di studio

1272 Art. 15e (nuovo) v. contributi per il materiale didattico

i La Confederazione versa contributi del 30 per cento al .

,.

..

. . ... ...

, massimo sulle spese per il materiale didattico da essa riconosciuto.

2

La Confederazione sostiene con contributi fino a concorrenza delle spese non coperte 'da altri sussidi, la pubblicazione di direttive didattiche per i docenti.

Art. 15d (nuovo) VI. Contributi per costruzioni

La Confederazione versa contributi del 45 per cento alle spese di costruzione, di ampliamento e di trasformazione nonché a quelle per installazioni d'esercizio di costruzioni al servizio della formazione professionale.

Titolo primo, capo secondo: La ricerca agraria Art. 84

B. Garanzia e revisione I. Principio

1

Le bonifiche fondiarie e le opere edili sussidiate con contributi federali sono assoggettate al divieto di modificarne la destinazione, alla sorveglianza della Confederazione e dei Cantoni nonché all'obbligo di manutenzione e di avvaloramento.

2

II divieto di modificare la destinazione, l'obbligo di manutenzione e di avvaloramento nonché l'obbligo di rimborso devono essere menzionati nel registro fondiario. La competente autorità cantonale ordina d'ufficio l'iscrizione.

3

La Confederazione determina i casi in cui può essere derogato all'obbligo d'iscrizione.

II. Divieto di modificare la destinazione 1. In generale

Art. 85 marg.

III. Ripristino

Art. 87 marg.

1273 Art. 105 cpv. 2,3 e 4 (nuovi) 2

II diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal momento in cui l'organo federale competente ne ha avuto conoscenza, ma comunque in dieci anni a contare dal conseguimento del profitto pecuniario. Se però detto diritto deriva da un atto punibile a riguardo del quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più 'lunga, questa si applica anche all'azione civile.

3

La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione per restituzione. Essa rimane sospesa fin quando il debitore non può essere escusso in Svizzera.

4

Queste disposizioni si applicano parimente alle domande di fimborso giusta il capo «bonifiche fondiarie».

Art. 107 1

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della legge sull'organizzazione giudiziaria.

A. Protezione giuridica

2

Le decisioni cantonali in materia di bonifiche fondiarie non possono essere deferite al Consiglio federale.

Art. 108-110 Abrogati Art. Ili marginale e ingresso È punito con la multa fino a 3000 franchi, se non si tratta di un reato più grave: Art. 112 cpv. 1: Ingresso e nuovo comma dopo il secondo comma e cpv. 2 1

È punito con l'arresto o la multa, se non si tratta di un reato più grave: chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione incrocia animali domestici di razze diverse.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 3000 franchi.

B. Disposizioni penali I. Atti punibili 1. Casi non gravi

1274 Art. 112a (nuovo) 2. Usurpazione di titolo

Chiunque si avvale intenzionalmente di un titolo a norma degli articoli 10a, 12b e 13, senza aver superato l'esame pertinente è punito con l'arresto o la multa.

Art. 115 III. Infrazioni commesse in un'azienda

1

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta 'iridividuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

2

II padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, omette, in violazione di un obbligo giuridico, di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle stesse disposizioni penali 'applicabili all'autore che ha agito intenzionalmente o per negligenza.

3

Se il padrone d'azienda o il datore.di lavoro, il mandante o >la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta iridividuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

II 1

Sono abrogati:

1. la legge föderale del 13 marzo 1964*> sulle scuole tecniche superiori d'agraria; 2. il decreto federale del 13 'dicembre 19572) che assegna un sussidio suppletivo alle scuole vitivinicole di Losanna e di Wadenswil.

" RU 1966 533 => RU 1958 1009

1275 2

L'articolo 15d si applica parimente ai contributi garantiti prima del 1° luglio 1971. Del rimanente, ai fatti intervenuti durante la loro validità restano applicabili le precedenti disposizioni.

Ili 1

II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

2

La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

3

Essa entra in vigore il 1° gennaio 1974.

1276

SUNTI DI MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica, è .dato un sunto dei messaggi e dei rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in traduzione italiana integrale. Nella parentesi finale (prima parte) è fatto 'riferimento alla pubblicazione degli originali néle edizioni tedesca e francese del Foglio federale.

Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

Del 18 aprile 1973

Rapporto del Consiglio federale all'Assemblea federale circa i provvedimenti presi per la protezione della moneta (Del 18 aprile 1973) II rapporto dopo l'introduzione e il compendio, espone al capitolo 2 l'evoluzione monetaria internazionale a contare dall'agosto 1972. Rechiamo integralmente questo importante capitolo nonché il capitolo successivo inerente all'evoluzione monetaria in Svizzera.

L'evoluzione monetaria internazionale Con la crisi della lira sterlina che ha indotto taluni paesi dell'Europa, fra i quali la Svizzera, ad adottare in giugno e luglio 1972 provvedimenti intesi a contenere il nuovo afflusso intempestivo di dollari, la situazione sul fronte monetario si è rapidamente calmata nel secondo semestre dell'anno.

Le condizioni propizie alla normalizzazione si crearono soprattutto grazie alle assicurazioni di mantenere le parità convenute a Washington date nella conferenza londinese del 17 e 18 luglio dei Ministri delle finanze delle Comunità europee allargate, come anche all'intervento della Riserva federale americana che, nell'intento di sostenere di dollaro, si decise per la prima volta a intervenire sul mercato cedendo divise prelevate dalle proprie riserve.

Lo sviluppo congiunturale osservato negli Stati Uniti e l'aliquota d'inflazione dell'economia americana, debole rispetto a quella della maggior parte degli altri paesi industrializzati, come anche la speranza di una pros-

1277 sima cessazione delle ostilità nel Vietnam contribuirono a consolidare la fiducia nel dollaro. Pertanto, l'esodo dei capitali americani segnò un rallentamento e si assistette addirittura a una netta ripresa degli investimenti stranieri negli Stati Uniti anche per il fatto che, l'evoluzione favorevole della borsa, induceva gli investitori all'acquisto di titoli americani.

Con il consolidamento del dollaro, i disordini finanziari dello scorso autunno sono rimasti, nell'essenziale, confinati ai paesi e alle monete colpite, senza comportare ripercussioni sul piano mondiale.

Ma, il deterioramento del clima economico e sociale in Italia provocò un esodo di capitali di un'ampiezza addirittura superiore all'eccedenza già considerevole della bilancia dei redditi; ciò costrinse le autorità a sostenere la l'ira. La lira sterlina, dal canto suo, dovette affrontare nell'ottobre una nuova ondata speculativa che indusse la banca d'Inghilterra -- date le fluttuazioni dei corsi dei cambi -- ad adottare provvedimenti di sostegno; in quel periodo la sterlina era crollata addirittura momentaneamente fino all'I 1 per cento al disotto del corso medio convenuto a Washington.

Lo yen giapponese per contro è stato oggetto di una sfrenata speculazione alla rivalutazione in quanto in Giappone le eccedènze della bilancia commerciale dei redditi non cessavano di aumentare.

A conclusione dell'assemblea annuale del Fondo monetario internazionale, si istituì un comitato incaricato di studiare la riforma del sistema monetario internazionale e dei rispettivi problemi. Tale comunicato, successivamente chiamato «Comitato dei venti», presenterà, già nella prossima Assemblea annuale del Fondo monetario e della Banca mondiale, che si terrà nel 1973, importanti proposte per una riforma del sistema monetario mondiale. Il «Gruppo dei venti» consta dei rappresentanti -- di norma ministri delle finanze o governatori di Banche centrali -- dei paesi o dei gruppi dei paesi che delegano al FMI i venti direttori esecutivi.

Sono però ammessi, a titolo d'osservatori, i rappresentanti della CNUCE, del GATT, dell'OCSE e della Banca dei pagamenti internazionali (BPI), della Banca mondiale e della Comunità economica europea.

La Svizzera, contrariamente a quanto avviene in seno al gruppo dei dieci, presso cui può inviare un osservatore, nel
gruppo dei venti non è rappresentata. I ministri e i governatori di Banche centrali membri del Gruppo si sono riuniti per la seconda volta a fine marzo 1973, presente anche il gruppo dei supplenti. Quest'ultimo che aveva ripreso gli studi preparatori relativi al programma di riforma, si era già riunito' in tre sedute per accelerare i lavori. L'esodo ininterrotto di capitali e la speculazione sulla svalutazione della lira indussero le autorità monetarie italiane a istituire nel gennaio 1973 un doppio mercato dei cambi. Giusta le nuove disposizioni e in attesa di un ribasso del corso finanziario (quindi libero) della lira, le banche italiane "si fecero premura di ridurre l'indebitamento verso l'estero. Grazie ai loro stretti rapporti con il nostro paese, essi avevano Foglio Federale 1973, Vol. l

81

1278 ottenuto un considerevole volume di crediti espressi in franchi svizzeri, crediti che rimborsarono in questa valuta acquistata contro pagamento in dollari.

Ciò spiega l'invasione del nostro paese da parte di divise. Ma, proprio in quel momento, la moneta americana cadde immediatamente al disotto del punto inferiore d'intervento e la Banca nazionale si vide costretta ad acquistare dollari per sostenerne il corso. Tale evoluzione non tardò a scatenare un nuovo afflusso considerevole di dollari di carattere speculativo, sicché la Banca nazionale, d'intesa con il Consiglio federale, sospese il 23 gennaio i suoi acquisti sul mercato. Infatti, tali acquisti avrebbero ulteriormente aumentati la massa monetaria e il volume dei crediti al punto da pregiudicare il programma antisurriscaldamento istradato alla fine di dicembre.

Tutti questi avvenimenti inizialmente a ripercussioni strettamente locali, contribuirono rapidamente a suscitare una nuova crisi di fiducia verso il dollaro e quindi una grave crisi monetaria a livello mondiale. Infatti, nello stesso momento, l'opinione pubblica era informata dei risultati della bilancia americana dei pagamenti per il 1972. Il disavanzo della bilancia commerciale si era più che raddoppiato nel torso di detto esercizio e quello della bilancia dei redditi si era addirittura triplicato; pertanto si dovette svalutare il dollaro nel dicembre 1971 in virtù dell'accordo firmato a Washington.

Nondimeno, grazie alla favorevole evoluzione della bilancia delle operazioni in capitali, il disavanzo della bilancia globale dei pagamenti non conseguì la cifra primato dell'anno precedente.

La precarietà dell'approvvigionamento energetico negli Stati Uniti e le massicce importazioni suppletive cui essi dovettero ricorrere non hanno certamente messo in favorevole luce 'l'evoluzione della bilancia dei pagamenti per i prossimi anni. Il deludente risultato della bilancia americana dei redditi provocò poi un rincaro dei prezzi tale da porre in dubbio il successo della lotta contro l'inflazione. Né conseguì un nuovo indebolimento del dollaro che rilanciò le speculazioni relative alla creazione di un doppio mercato di scambi per tutti i paesi della CEE soprattutto per il fatto che tale sistema, già applicato dalla Francia, dal Belgio e dal Lussemburgo, era appena stato introdotto
in Italia.

L'ondata speculativa invase violentemente la Repubblica federale di Germania e pertanto la Bundesbank dovette ritirare fino al 10 febbraio 1973 circa 6 miliardi di dollari al corso di intervento. Anche il Giappone dovette affrontare un accresciuto afflusso di dollari, ma la severità del controllo dei cambi dispensò la Banca centrale di doverli riprendere completamente.

Il 10 febbraio 1973, la Bundesbank si decise a sospendere gli acquisti di divise e chiuse le borse ufficiali di cambio.

Il 10 e l'il febbraio 1973 ebbero Luogo al più elevato livello politico negoziati sulla situazione monetaria. Il 12 febbraio, il Governo americano

1279 annunciava la svalutazione unilaterale del dollaro del 10 per cento mentre che il Giappone accettava di lasciar fluttuare lo yen fino a nuovo ordine.

La decisione inattesa da parte americana di svalutare una seconda volta il dollaro introdusse soltanto una calma apparente sul fronte monetario. Successivamente, voci secondo cui gli Stati della CEE si preparavano a istaurare la fluttuazione delle proprie monete rispetto al dollaro contribuirono a porre nuovamente sotto pressione il corso della divisa americana nella maggior parte delle borse di cambio. La Bundesbank, subito dopo la svalutazione del dollaro, potè rivendere un miliardo di dollari al corso superiore d'intervento ma, il primo marzo 1973 dovette nuovamente ritirarne quasi tre miliardi. In Svizzera, il corso del dollaro passò da franchi 3,45 nel giorno successivo alla svalutazione a corsi inferiori instabili che scesero fino a fr. 3,05. Il 2 marzo 1973, la debolezza del dollaro indusse le autorità monetarie dea principali Stati 'industrializzati europei a sospendere nuovamente gli interventi e a chiudere i mercati ufficiali dei cambi.

Nelle due settimane che seguirono, il Gruppo allargato dei dieci in seno al quale è parimente rappresentata la Svizzera, come anche il Consiglio dei ministri della CEE avviarono conversazioni d'ordine monetario nell'intento di risolvere la crisi. Infine, le parti convennero di invitare le Banche centrali dei quattro paesi della comunità (Germania, Francia, Benelux, Danimarca) a contenere, a contare dal 19 marzo, la fluttuazione delle proprie monete, le une rispetto alle altre, entro i limiti di più o meno 2% per cento della parità stabilita. Per contro, essi decisero di lasciar fluttuare i corsi rispetto al dollaro in quanto gli Stati Uniti avevano confermato di intervenire, ove occorresse, utilizzando i crediti di divise concessi dagli Stati europei.

D'altronde, la Germania rivalutò il marco del 3 per cento. La Francia e il Belgio, Stati nei quali è stato conservato il doppio mercato dei cambi, il meccanismo d'intervento comune è applicato unicamente al settore disciplinato.

Gli altri tre membri della comunità, segnatamente la Gran Bretagna, l'Italia e l'Irlanda, non partecipano intanto alla fluttuazione convenuta e lasciano fluttuare i corsi delle proprie monete sia rispetto alla comunità dei sei
sia rispetto alla zona del dollaro.

Per contro, sia la Svezia, la quale ha svalutato la propria moneta del 5 per cento in seguito aula svalutazione del dollaro, sia la Norvegia, sii sono associate all'azione deli sei paesi della Comunità. L'Austria dal canto suo ha rivalutato lo scilling di 2,25 per cento per adeguarlo all'evoluzione del marco germanico.

La fluttuazione convenuta delle monete degli 8 Paesi europei è avvenuta sinora senza difficoltà maggiori. In considerazione delle considerevoli riserve di dollari accumulate nella Repubblica federale di Germania, taluni movimenti di fondi si sono prodotti dalla Germania verso il Belgio, la

1280 Svezia e la Danimarca sicché, per sostenere i corsi, si dovettero vendere franchi belgi e corone svedesi e danesi contro dei marchi germanici. Tali interventi, operati nelle diverse valute dei Paesi partecipanti alla fluttuazione convenuta, fecero sorgere crediti e impegni reciproci per i quali le Banche centrali stabiliscono mensilmente il rispettivo conteggio; i saldi passivi vengono coperti secondo la composizione delle riserve di cambio del Paese debitore.

22 Evoluzione della situazione monetaria in Svizzera Dopo la decisione del Governo britannico del 23 giugno 1972 di lasciar fluttuare la lira sterlina, la Banca nazionale svizzera, come anche le banche centrali dei Paesi della CEE e del Giappone sospesero i propri interventi sui mercati dei cambi. Il Consiglio federale e la Banca nazionale profittarono della distensione per adottare senza indugio, in virtù del decreto federale per la protezione della moneta, provvedimenti intesi a preservare il nostro Paese da un nuovo afflusso intempestivo di capitali stranieri. Il 3 luglio 1972, la Banca nazionale ripristinava gli interventi sul mercato dei cambi. Il nostro istituto d'emissione, nonostante avesse avvertito gli eventuali investitori di fondi che i provvedimenti già adottati sarebbero stati ulteriormente inaspriti mediante la riscossione di una provvigione (interesse negativo) sull'aumento degli averi straniera espressi in franchi svizzeri, dovette, nella prima metà di luglio, ritirare dollari per una somma di 4,9 miliardi di franchi che provocò un nuovo aumento del volume di moneta legale e quindi anche delle liquidità bancarie nel paese. Grazie ai diversi provvedimenti d'assorbimento, la Banca nazionale riuscì ad ammortare, fino a metà giugno 1972, buona parte dell'eccedenza di liquidità formatasi l'anno precedente. Ma tosto essa si trovò nuovamente di fronte alla necessità di sterilizzare ulteriori eccedenze di liquidità. Inoltre, il surriscaldamento economico continuò a inasprirsi sicché il compito divenne più urgente e più arduo rispetto all'inizio dell'anno.

Fondandosi sull'ordinanza del 5 luglio 1972 concernente gli averi minimi sui fondi stranieri, la Banca nazionale esigette anzitutto il deposito di averi minimi suppletivi sull'aumento dei fondi stranieri stabiliti in franchi svizzeri oppure in valuta estera. Inoltre, in virtù
della convenzione quadro conchiusa il 10 settembre 1969 tra la Banca nazionale e le altre banche svizzere, fu deciso d'aumentare l'aliquota degli averi minimi sull'aumento degli impegni dei residenti. D'altro canto, nell'intento di far rifluire per quanto possibile i nuovi fondi venuti dall'estero, la Banca nazionale estese considerevolmente, alla fine dell'estate, il programma d'emissione stabilito per i prestiti esteri, Parallelamente, essa aumentò la quota, di conversione obbligatoria sull'esportazione di capitali sottoposti ad autorizzazione il che permise di cedere ulteriormente dollari alle banche in favore dell'esportazione di capitali.

1281 II corso della valuta americana andò consolidandosi durante l'autunno e quindi il nostro istituto d'emissione fu momentaneamente in grado, nella prima settimana d'ottobre, di vendere addirittura dollari sul mercato dei cambi e di ridurre così di circa un miliardo di franchi la massa di moneta legale a disposizione delle banche. Davanti a siffatta normalizzazione, l'istituto d'emissione decise, il 16 ottobre, di sospendere fino a nuovo ordine l'applicazione dell'ordinanza concernente le poste in valuta estera, ordinanza che prescrive che il totale degli averi in valuta estera di una banca deve coprire quotidianamente il totale dei propri impegni in valuta estera. I procedimenti d'assorbimento di cui abbiamo riferito, pur avendo consentito di assorbire fino alla fine dell'autunno l'eccedenza delle liquidità bancarie provocate all'inizio di luglio dall'afflusso di dollari, non hanno consentito di ridurre le 'disponibilità monetarie negli altri settori dell'economia e dei privati, disponibilità tenute sotto forma di moneta scritturale. Nonostante l'assorbimento monetario e le direttive riguardanti il credito predisposti dalla Banca nazionale nel luglio scorso nei riguardi delle altre banche, i crediti bancari sono aumentati in misura inquietante. L'accresciuta -distorsione tra il volume di credito in costante aumento e la massa monetaria legale detenuta dalle banche, massa in ribasso a contare dal momento dell' adozione di provvedimenti d'assorbimento, spiega il fatto che gli stabilimenti bancari siano propensi a intensificare per quanto possibile il rimpatrio a fine d'anno dei loro investimenti all'estero nell'intento di consolidare la liquidità nel paese. Siffatto fenomeno ha causato un netto ribasso del corso del dollaro il quale fino a quel momento si trovava in fase di consolidamento. Nondimeno, preoccupato di prevenire una nuova caduta del dollaro al corso d'intervento e quindi per evitare di dover riacquistare somme di tale divisa, l'istituto d'emissione concesse alle banche, a fine anno, un aiuto finanziario e liberò provvisoriamente a fine ottobre il 20 per cento degli averi minimi sui fondi indigeni.

Se, negli anni precedenti, lo stato delle liquidità si era sempre migliorato a fine dell'esercizio, stavolta il mercato è stato relativamente teso già all'inizio del gennaio 1973. Le banche
lamentavano sempre un restringimento delle liquidità interne. Il corso del dollaro era oggetto di costanti pressioni. Il 18 gennaio, la Banca nazionale, nell'intento di agevolare la situazione delle banche e di diminuire la pressione sul dollaro decise di riacquistare una somma limitata di dollari. L'istituzione .di un doppio mercato dei cambi tosto decisa in Italia, segnatamente il 21 gennaio, rese nondimeno inoperante siffatto provvedimento e fece crollare il corso del dollaro in Svizzera a livello del corso ufficiale d'acquisto. Dopo aver riacquistato ancora 90 milioni di dollari per mantenere il corso, la Banca nazionale comunicò alle banche che d'ora in poi, il controvalore dei dollari venduti sarebbe stato sterilizzato sotto forma di averi minimi (impegni verso l'estero). In tal modo venne congelata una somma di 62 milioni di dollari.

1282 Ma le vendite di dollari alle banche 'Centrali non accennarono a diminuire. Anzi, s'intensificarono via via che i nuovi avvenimenti monetari internazionali creavano sul mercato dei cambi un clima di stabilità accresciuta. Davanti a siffatta invasione di divise, la direzione generale della Banca nazionale si decise il 23 gennaio 1973, d'intesa con il Consiglio federale, di sospendere momentaneamente l'acquisto di divise sul mercato sino alla rinormalizzazione della situazione monetaria. Infatti, nuovi acquisti di dollari avrebbero provocato un gonfiamento massiccio della massa monetaria interna, gonfiamento che avrebbe annullato i provvedimenti testé adottati nell'intento di frenare nel nostro Paese l'ipercongiuntura, essa stessa génératrice di inflazione.

Dopo che la Banca nazionale ebbe sospeso i propri acquisti di sostegno, il corso del dollaro cadde inizialmente a franchi 3,56 e quindi, dopo l'annuncio del 13 febbraio della svalutazione del dollaro, a franchi 3,37.

Alcuni giorni dopo si assistette nondimeno in tutto il mondo a una nuova ondata speculativa a danno del dollaro che provocò in Svizzera la caduta del corso di questa moneta fino a franchi 3,05.

Davanti alla complessità dei problemi sollevati per il nostro commercio estero dal forte ribasso della divisa americana, il Consiglio federale e la Direzione della Banca nazionale decisero, il 19 febbraio, di procedere entro taluni limiti, ad acquisti di dollari per compensare eccessive fluttuazioni del corso. Ma la tendenza, estremamente pronunciata, alla fuga davanti al dollaro non accennò ad attenuarsi. Nonostante la Banca nazionale avesse acquistato fino al 23 febbraio la somma di 530 milioni in contanti e 175 milioni al termine per un controvalore di circa 2,3 miliardi di franchi svizzeri, non fu possibile evitare un nuovo sbandamento della divisa americana. Contemporaneamente, l'ampiezza dei movimenti dei corsi non consentiva più alcun intervento sul mercato.

A contare dalla seconda settimana di marzo, il corso del dollaro sul mercato andò consolidandosi. Esso oscillò tra franchi 3,22 e franchi 3,28 segnando però momentaneamente degli scarti considerevoli.

OH avvenimenti monetari nell'ulti trimestre hanno provocato nel sistema monetario internazionale un disordine mai riscontrato a contare dalla fine della seconda guerra
mondiale. Nell'attual fase transitoria è impossibile dire come il sistema abbia ad evolvere. Analizzando con lucidità la situazione economica si è nondimeno indotti ad accertare che le relazioni economiche internazionali e le bilance dei pagamenti dei diversi paesi non hanno subito a contare dall'anno scorso trasformazioni tali da giustificare per la situazione monetaria mondiale una valutazione diversa da quella che è stata durante i primi mesi dell'anno. Corrispondentemente, anche le mutazioni risultanti nei rapporti dei corsi dei cambi sembrano essere andate oltre a quanto era necessario per l'allestimento di un migliore equilibrio intentatale. Quindi, si può soltanto sperare che con il rista-

1283 bilimento della calma sul mercato delle divise debba intervenire anche una certa normalizzazione nelle transazioni finanziarie internazionali come anche nella sistemazione delle parità.

Le considerazioni che precedono rivelano che sarebbe intempestivo per il nostro paese di voler stabilire attualmente, in un modo o nell'altro la politica da seguire nell'avvenire. Riteniamo nondimeno che occorre fare tutto il possibile, d'intesa con la direzione delia Banca nazionale, per ripristinare nei limiti del possibile parità stabili e consolidate. Soltanto a questa condizione saremo in grado di garantire lo sviluppo normale di un'economia come la nostra ampiamente tributaria dell'estero.

Il rapporto nella sua terza parte esamina e commenta gli effetti dei provvedimenti presi in virtù del decreto federale per la protezione della moneta. Segnatamente sono trattati gli effetti del decreto del Consiglio federale del 26 giugno 1972 che vieta l'investimento di capitali stranieri in immobili svizzeri, nonché quelli delle seguenti ordinanze: ordinanza del 26 giugno 1972 concernente l'investimento di fondi stranieri, ordinanza del 4 luglio 1972 concernente la rimunerazione di capitali stranieri, ordinanza del 5 luglio 1972 concernente l'obbligo d'autorizzazione per raccogliere capitali all'estero, ordinanza del 5 luglio 1972 concernente gli averi minimi su capitali stranieri, ordinanza del 5 luglio 1972 concernente le poste in valuta estera delle banche.

Il capitolo 4 reca le conclusioni.

Intanto, i provvedimenti adottati dall'inizio di luglio 1972 in virtù del decreto federale dell'8 ottobre 1971 per la protezione della moneta, hanno consentito al nostro Paese di affrontare i disordini monetär! internazionali.

Considerata nondimeno la precarietà della situazione attuale, si ritiene che i provvedimenti permangono necessari, e che sarebbe prematuro aprire i nostri confini all'invasione di capitali stranieri.

Il rapporto si chiude con le tradizionali raccomandazioni.

(FF 1973 1, fase. 21, ediz. ted. pag. 1380, ediz. frane, pag. 1332 -- 18 IV 1973 N. 11638).

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge sull'agricoltura (Dello maggio 1973)

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12.06.1973

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