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Termine di referendum: 1° luglio 1973
Legge federale per promuovere la costruzione d'abitazioni # S T #
LF del 21 marzo 1973 che la modifica
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 19721», decreta:
La legge federale del 19 marzo 1965 2 > per promuovere la costruzione d'abitazioni è modificata come segue: Art. 7 cpv. 4 Le spese della Confederazione per i contributi secondo i capoversi 1, 2 e 3 e l'articolo 9 capoverso 3 non devono superare complessivamente i 530 milioni di franchi.
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Art. 20 1
II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed ema- Esecuzione na le necessarie disposizioni; esso può delegare le sue attribuzioni al dipartimento federale competente e, in quanto queste non contemplino la facoltà di emanare prescrizioni di carattere obbligatorio generale, ai servizi che ne dipendono.
2 1 Cantoni emanano, nel quadro del diritto federale, le prescrizioni esecutive. Il dipartimento federale competente stabilisce se esse soddisfano alle esigenze poste dall'applicazione della presente legge.
3 I Cantoni possono disporre che l'autorità facoltata a decidere su pretese pecuniarie dei Cantoni o contro di essi sia parimente competente in materia di pretese pecuniarie della » FF 1972 U 1253 -> RU 1966 449; RS 842
546 Confederazione o contro di essa; contro questa decisione può essere interposto ricorso al dipartimento federale competente e, in ultima istanza, ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
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Se il Cantone non fa uso della facoltà di cui al capoverso 3, il dipartimento federale competente decide circa le pretese pecuniarie della Confederazione o contro di essa. Contro la decisione dipartimentale è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
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La ripartizione delle attribuzioni giusta i capoversi 3 e 4 è ugualmente applicabile ai casi litigiosi derivanti da precedenti disciplinamenti legali in materia, ma sorti dopo l'entrata in vigore della presente legge.
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Per le questioni inerenti all'articolo 4 è competente il Dipartimento federale di giustizia e polizia, per quelle inerenti all'articolo 14 il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, per le altre il Dipartimento federale dell'economia pubblica.
Art. 21 cpv. 2 e 2bis (nuovo) 2 L'assegnazione dell'aiuto federale secondo gli articoli 3, bis 4 , 7 a 9 e 13 e la concessione del medesimo secondo l'articolo 14 della presente legge saranno proseguite finché vi saranno fondi disponibili in virtù della nuova legge per promuovere la costruzione d'abitazioni, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1974.
2 bis
L'assegnazione dell'aiuto federale secondo l'articolo 4 della presente legge sarà proseguita finché vi saranno fondi disponibili in virtù della legge federale sulla pianificazione del territorio, rna al più tardi fino al 31 dicembre 1974.
II 1
La presente legge è sottoposta al referendum facoltativo.
2
II Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.
Così decretato dal Consiglio nazionale.
Berna, 21 marzo 1973.
Il presidente: Franzoni II segretario: Koehler
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Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 21 marzo 1973.
Il presidente: Lampert II segretario: Sauvant
II Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
Berna, 21 marzo 1973.
Per ordine del Consiglio federale svizzero II cancelliere della Confederazione: Huber
Data della pubblicazione: 2 aprile 1973 Termine di referendum: 1° luglio 1973
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Jahr
1973
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1
Volume Volume Heft
13
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---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
02.04.1973
Date Data Seite
545-547
Page Pagina Ref. No
10 110 892
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