Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità Modifica del 19 dicembre 2003 Il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, hanno convenuto quanto segue: I L'accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 19951 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità è modificato come segue: Titolo Concerne soltanto il testo tedesco Art. 1 cpv. 1 terzo periodo 1

... Il riconoscimento concerne: a.

gli attestati cantonali di maturità liceale;

b.

gli attestati ottenuti agli esami liberi di maturità liceale;

c.

gli attestati di maturità professionale in combinazione con attestati di esami complementari.

Art. 3 cpv. 3 La Commissione organizza gli esami liberi di maturità liceale e gli esami complementari conformemente alle relative disposizioni particolari.

3

Titolo prima dell'art. 6

Esami liberi di maturità liceale

1

FF 1995 II 242

2003-2352

203

Riconoscimento degli attestati di maturità. Accordo amministrativo

Art. 7

Regolamento

Lo svolgimento degli esami liberi di maturità liceale è disciplinato dall'ordinanza del Consiglio federale del 7 dicembre 19982 sull'esame svizzero di maturità. Le modifiche di detta ordinanza devono essere decise d'intesa con la CDPE.

Titolo prima dell'art. 7a

IIIa. Esami complementari Art. 7a

Principio

La Commissione organizza esami complementari per i titolari di un attestato di maturità professionale.

Art. 7b

Regolamento

Gli esami complementari alla maturità professionale sono retti dall'ordinanza del Consiglio federale del 19 dicembre 20033 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie e dal regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie.

II La presente modifica entra il vigore il 1° aprile 2004.

19 dicembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione: Il presidente, Hans Ulrich Stöckling Il segretario, Hans Ambühl

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204

RS 413.12 RS 413.14; RU 2004 629