La partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 14 ottobre 2003

2003-2233

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Rapporto 1

Introduzione

1.1

Situazione iniziale

Nella votazione del 17 maggio 1992 il popolo svizzero ha approvato il decreto federale sull'adesione della Svizzera alle Istituzioni di Bretton Woods (BWI) e la legge federale concernente la partecipazione della Svizzera a queste istituzioni. Il 29 maggio 1992 la Svizzera ha quindi perfezionato la propria adesione ratificando lo Statuto del fondo monetario internazionale del 22 luglio 1944 (RS 0.979.1) e gli statuti delle istituzioni che formano il Gruppo della Banca mondiale1. Le BWI sono formate dal Fondo monetario internazionale (FMI) e dal Gruppo della Banca mondiale (o Banca mondiale BM)2, che comprende cinque enti operanti in stretta correlazione: la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), l'Associazione internazionale di sviluppo (IDA), la Società finanziaria internazionale (IFC), l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA) e il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID). Il FMI ha il compito di operare sul piano internazionale a favore della stabilità monetaria, del libero commercio e del libero flusso dei pagamenti. La Banca mondiale assume un ruolo di primo piano nel finanziamento internazionale e nel coordinamento di progetti di sviluppo. Si tratta di attività molto importanti anche per la Svizzera che, come Paese integrato nel sistema economico internazionale e soprattutto molto attivo nell'attività di esportazione, è particolarmente interessata all'operato del FMI. In Svizzera la cooperazione allo sviluppo vanta ormai una lunga tradizione e applica i principi di solidarietà e universalità su cui si fonda la politica estera. La cooperazione multilaterale nel contesto della BM assume quindi notevole importanza e completa l'attività esplicata in ambito bilaterale.

Il consiglio dei governatori rappresenta, nelle due organizzazioni, l'organo supremo che si riunisce a scadenza annuale. A livello operativo invece gli organi più importanti sono i consigli esecutivi delle BWI, tutti composti da 24 direttori esecutivi. Di regola le decisioni vengono prese su base consensuale. Fin dall'adesione, la Svizzera si trova alla testa di un gruppo di voto e partecipa quindi attivamente all'attività dei consigli esecutivi del FMI e della BM. Il gruppo di voto è composto da Azerbaigian, Kirghizistan, Polonia,
Serbia e Montenegro, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e dispone del 2,84 % dei voti nel FMI (quota Svizzera: 1,60 %) e del 2,97 % nella BM (quota Svizzera: 1,66 %). A tutti i consigli dei governatori la Svizzera è rappresentata da un governatore e da un sostituto (Consiglio dei governatori del FMI e consigli dei governatori della BM). Nel FMI il presidente della Banca nazionale (BNS) assume il ruolo di governatore svizzero, mentre al capo del Dipartimento federale delle finanze spetta il ruolo di vice governatore; negli altri consigli funge da governatore il capo del Dipartimento federale dell'economia, coadiuvato dal capo del Dipartimento federale degli affari esteri in qualità di vice governatore.

1

2

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Statuto della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo del 22 luglio 1944, RS 0.979.2; Statuto dell'Associazione internazionale di sviluppo del 26 gennaio 1960, RS 0.979.3; Statuto della Società finanziaria internazionale del 25 maggio 1955, RS 0.979.4.

Nel rapporto si parla sempre di «Banca mondiale» pur intendendo con ciò l'intero Gruppo della Banca mondiale. Formalmente la Banca mondiale comprende solo l'IBRD e l'IDA

1.2

Mandato e obiettivi dell'ispezione

Nella ricorrenza dei dieci anni dall'adesione della Svizzera alle Istituzioni di Bretton Woods, la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha deciso di esaminare in modo più approfondito il ruolo assunto dalla Svizzera in questo ambito e di stendere un bilancio di questi primi 10 anni di attività, nell'ambito del proprio mandato di alta vigilanza parlamentare. L'esame commissionale si è soffermato in particolare sugli obiettivi e gli interessi dettati in questo ambito dalla legislazione svizzera, sulle modalità di attuazione scelte dalle autorità federali, sull'influsso esercitato dalla Svizzera e sui benefici derivanti della presenza in questa organizzazione. L'esame è stato affidato alla sottocommissione DFF/DFE, composta dai consiglieri agli Stati Peter Briner (presidente), Françoise Saudan, Michel Béguelin, Hannes Germann e Hans Hess, che ha approfondito in particolare le modalità esecutive messe in atto dalle autorità federali e i benefici derivanti dalla presenza svizzera in questa organizzazione. Ovviamente non è stato possibile quantificare l'utilità, ma si è comunque cercato di sviluppare alcune considerazioni qualitative. Nell'ambito dell'esecuzione si sono invece dovute affrontare soprattutto le seguenti questioni: numero dei servizi federali coinvolti, punti di intersezione, doppioni, coordinamento e coerenza dell'esecuzione. Infine l'esame della Commissione ha cercato di stabilire se sull'arco di questi 10 anni sono state adempite le aspettative formulate alla vigilia dell'adesione.

1.3

Limiti dell'esame commissionale

In virtù dell'articolo 169 della Costituzione federale e dell'articolo 47ter capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli, le Commissioni della gestione esercitano l'alta vigilanza unicamente sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, sui Tribunali federali e su altri enti che operano su mandato della Confederazione. Perciò l'esame della CdG-S ha dovuto essere limitato all'operato e all'efficacia dei servizi federali coinvolti nell'attività delle BWI, senza esprimersi invece sull'attività, sull'efficacia o sull'utilità dell'operato di quest'ultime. Comunque in questo ambito sono stati pubblicati numerosi studi accessibili al pubblico e il dibattito rimane sempre aperto a livello internazionale.

1.4

Cronistoria dei lavori

All'inizio del 2002 la CdG-S ha deciso di introdurre questo esame nel programma 2002/2003 e ha poi affidato alla sottocommissione DFF/DFE il compito di metter in atto questa decisione. L'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (OPCA) è quindi stato incaricato di presentare un progetto di esame che fornisse alla CdG-S le basi necessarie per elaborare i quesiti dell'inchiesta. Alla fine di agosto del 2002 la sottocommissione ha esaminato e approvato il progetto, dopo aver fissato le priorità dell'esame e aver deciso l'impiego di esperti esterni per approfondire determinati aspetti. La valutazione è poi stata condotta dall'OPCA e dagli esperti designati Cédric Dupont (Institut universitaire de hautes études internationales) e Pascal Sciarini (Institut de hautes études en administration publique) che hanno operato soprattutto mediante interviste ai rappresentanti dei servizi federali, della Banca 787

nazionale svizzera e di attori esterni al settore statale (gruppi d'interesse, partiti), nonché attraverso l'analisi di documenti e di casi. L'utilità della partecipazione svizzera alle BWI è poi stata approfondita intervistando anche rappresentanti del mondo economico e scientifico, delle organizzazioni non governative (ONG) e dell'amministrazione tedesca. L'OPCA ha quindi raccolto tutto il lavoro svolto in un rapporto finale del 6 giugno 2003, che la sottocommissione ha esaminato in due sedute nel corso dell'estate 2003.

Il 14 ottobre 2003 la CdG-S ha adottato questo rapporto presentando le proprie conclusioni e quelle della sottocommissione. Esso si fonda sul rapporto finale dell'OPCA, che in allegato riproduce anche quello elaborato dagli esperti Dupont e Sciarini e che sarà pubblicato contemporaneamente. In questo ambito il rapporto finale della OPCA sarà citato solo per meglio spiegare i quesiti di base dell'esame, per facilitarne l'apprezzamento e, qualora ciò risultasse necessario, per la leggibilità del rapporto. Per maggior completezza d'informazioni si rimanda ai rapporti finali presentati dall'OPCA e dagli esperti.

2

La Svizzera e le istituzioni di Bretton Woods ­ 10 anni dopo

2.1

Considerazioni generali

Tutti gli attori coinvolti, dalla CdG-S alle autorità federali, dal modo economico a quello scientifico e alle ONG hanno concordato sull'importanza di stendere un bilancio provvisorio della presenza svizzera nelle BWI.

2.2

Obiettivi dell'adesione svizzera

L'OPCA ha elaborato una raccolta degli obiettivi che i rappresentanti della Svizzera presso le BWI sono tenuti a perseguire in virtù della legislazione attuale e ha dovuto constatare che la legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la partecipazione svizzera alle BWI (LBWI RS 979.1) non contiene un elenco di obiettivi. Solo l'articolo 6 prevede che le prese di posizione e le decisioni svizzere in materia di cooperazione allo sviluppo siano ispirate ai principi e agli obiettivi sanciti dalla politica svizzera in materia di sviluppo. Ciò rimanda quindi alla legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) che sottolinea la necessità di migliorare le condizioni di vita dei ceti meno abbienti nei Paesi più poveri e di consentire a Paesi partner di accrescere lo sviluppo con le proprie forze. Con l'adesione alle BWI, la Svizzera si anche è impegnata ad adottarne gli obiettivi e quindi l'introduzione di obiettivi espliciti nella legislazione non risulta strettamente necessaria. In ambito esecutivo il margine di manovra comunque esistente va utilizzato nel rispetto delle disposizioni relative alla politica estera e alla cooperazione allo sviluppo.

Il messaggio del Consiglio federale concernente la LBWI (FF II 949 s.) conferma la concordanza fra gli obiettivi delle due istituzioni e la politica seguita dalla Svizzera in questi settori. In base al messaggio, l'OPCA ritiene di poter precisare tre obiettivi parziali della politica svizzera all'interno del FMI:

788

1.

istituzioni: sostenere il passaggio al sistema di mercato in tutti i Paesi membri;

2.

moneta: eliminare la tendenza a sopravvalutare le monete, promuovere il controllo dell'espansione monetaria e limitare i disavanzi di gestione;

3.

sviluppo: elaborare programmi che rispettino le esigenze sociali e ambientali, in particolare per evitare ripercussioni ai danni dei ceti più poveri.

Nell'ambito della BM non viene considerato l'obiettivo monetario e si deve invece tener conto di alcuni obiettivi nell'ambito della promozione dei diritti umani: 1.

migliorare l'accesso alle risorse produttive e garantire uno sviluppo economico sostenibile incentivando lo sviluppo del mercato;

2.

combattere la povertà, promuovere la partecipazione di tutti i gruppi sociali, in particolare anche delle donne, allo sviluppo economico e rafforzare il rispetto dell'ambiente;

3.

rispettare i diritti umani.

La CdG-S in questo ambito concorda con quanto afferma l'OPCA nel suo rapporto: la concretizzazione degli obiettivi lascia trasparire gli sforzi compiuti dalla Svizzera per perseguire una politica coerente all'interno delle BWI. La Commissione ritiene però anche che ciò non consenta di escludere, nei singoli casi, i contrasti fra i diversi obiettivi perseguiti. Quindi, considerando anche la forzata genericità ­ malgrado una successiva parziale concretizzazione ­ degli obiettivi da perseguire come membro delle BWI, i servizi incaricati di precisare e di mettere in atto la politica svizzera in questo ambito dispongono di un importante margine di manovra e devono di conseguenza assumersi notevoli responsabilità. Importanza particolare rivestono quindi in questo ambito le norme relative alle competenze e alle procedure, che saranno approfondite nel prossimo capitolo.

2.3

Competenze, coordinamento e collaborazione fra gli attori svizzeri

2.3.1

Nell'ambito del Fondo monetario internazionale

Il FMI e la BM operano fondamentalmente in settori d'attività distinti e ciò si ripercuote anche sugli ambiti di competenza dei servizi coinvolti nell'elaborazione delle prese di posizione della Svizzera. L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e la BNS assumono un ruolo centrale nell'ambito delle attività del FMI. Il DFF dispone di 5 unità di personale, la BNS ne occupa 4,5. La suddivisione delle competenze è stata regolata fin dal 1992 da una convenzione conclusa fra il Consiglio federale e il DFF (DFF: questioni generali e politiche, BNS: aspetti tecnici). Le prese di posizione elaborate da un'autorità devono essere approvate anche dall'altra. Anche la rappresentanza nel Consiglio direttivo è disciplinata in modo chiaro, non privilegia nessuno, ha dato buoni risultati e viene giudicata adeguata alle circostanze dei soggetti coinvolti. La cooperazione avviene in modo informale e non sembra dar adito a problemi di sorta. Si può affermare che la convenzione ha favorito la chiarezza fin dall'inizio e neutralizzato eventuali problemi di coordinamento; il DFE e la BNS collaborano fattivamente e offrono un importante contributo a favore della stabilità in ambito finanziario.

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Inoltre le ordinanze e istruzioni in materia esigono che venga consultata anche la Direzione politica del DFAE (DP DFAE), per garantire la coerenza della politica estera. Il servizio competente è la Divisone 5, che si occupa delle questioni economiche e finanziari. Tuttavia, esso dispone soltanto di 0,25 unità lavorative da impiegare in questo ambito e quindi la sua presenza è abbastanza limitata. Ciò non sembra però dar luogo a problemi particolari poiché anche il DFF deve rispettare i principi fondamentali della politica estera. In questo ambito quindi la CdG-S non ritiene necessario un intervento.

2.3.2

Nell'ambito della Banca mondiale

Come accennato nelle considerazioni introduttive, la BM è attiva in particolare nella cooperazione allo sviluppo. La LBWI non stabilisce in modo specifico le competenze relative alle prese di posizione della Svizzera all'interno della BM e quindi si applica la legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali. Le competenze dei servizi vengono comunque disciplinate dall'articolo 1 della relativa ordinanza d'esecuzione (Ordinanza del 12 dicembre 1977 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali, OSA, RS 974.01). La responsabilità principale viene attribuita alla DSC e al Seco, mentre il DFF viene coinvolto nell'elaborazione di una concezione globale, all'interno di una procedura coordinata dalla DSC (art. 4 OSA). Il DFAE e il DFF elaborano in comune la posizione svizzera quando nell'ambito di conferenze o organizzazioni internazionali sono in discussione varie forme di cooperazione allo sviluppo o aspetti generali. Il coordinamento e i compiti di rappresentanza della svizzera spettano all'ufficio federale competente (art. 5 OSA).

Il rapporto dei periti esterni ha constatato, sulla base dei documenti esaminati, che in questo ambito il Consiglio federale ha attribuito al Seco il ruolo di coordinatore. Se ne è avuta una conferma nel 1997 nell'ambito del progetto «NOVE», quando il Consiglio federale, dopo vari tentativi a livello di uffici, ha precisato la suddivisione delle competenze fra la DSC e il Seco. In virtù dell'articolo 8 capoverso 3 dell'OSA, la DSC deve coordinare tutto il settore degli aiuti finanziari a livello multilaterale, ma nel settore d'attività della BM ciò vale unicamente in ambito svizzero, mentre il coordinamento verso l'esterno viene assunto dal Seco. Contemporaneamente, il Consiglio federale aveva anche precisato che le prese di posizione nell'ambito della BM devono essere elaborate congiuntamente dai due servizi (cfr. anche art. 8 cpv. 1 OSA). In seguito, nell'ambito del progetto NOVE Due (1997­2000), i due servizi hanno precisato le regole da applicare nell'attribuzione delle competenze, con modalità valide ancora oggi. Inoltre queste regole stabiliscono che il capo del DFE assume il ruolo di governatore e il capo del DFAE quello di vice governatore e introducono una procedura di nomina del direttore
esecutivo trasparente nei confronti di una cerchia qualificata di persone. L'esame effettuato dalla OPCA e dai periti ha messo in rilievo alcune difficoltà da parte della DSC nell'accettazione delle regole appena menzionate e l'esistenza di alcune zone d'ombra nella suddivisione delle competenze fra i due servizi, in particolare per quanto concerne i nuovi temi sollevati nell'ambito della BM.

L'accordo fra i due enti ha portato anche all'istituzione di gruppi di coordinamento.

L'articolo 13 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali prevede l'istituzione di un Comitato interdi-

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partimentale di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario internazionali (CICSA) attivo nell'ambito del coordinamento all'interno dell'Amministrazione (cfr. anche art. 24 OSA). Questo organo si è occupato di problematiche generali relative alla cooperazione allo sviluppo fino alla fine degli anni Ottanta, quando ha cessato la sua attività. Nel 1997 il comitato è stato reistituito con una nuova denominazione nell'ambito del progetto NOVE e il suo operato è stato completato da altri gruppi di coordinamento a livello dei direttori degli uffici federali (pianificazione strategica, conflitti relativi alle competenze dei servizi subordinati) e a livello delle divisioni (tre comitati esecutivi, di cui uno attivo nell'aiuto finanziario internazionale). Due anni dopo, il coordinamento della cooperazione allo sviluppo multilaterale è stato ulteriormente perfezionato. Nell'ambito della BM è stato inoltre istituito un gruppo di coordinamento a livello di sezione.

In questo ambito, la DSC dispone di una sezione BWI con 4,9 unità lavorative, mentre nel Seco è operativo un servizio Istituzioni finanziarie multilaterali che occupa 1,7 unità lavorative nell'ambito della BM, coadiuvate da 0,6 unità attive nel centro di prestazioni Sviluppo e transizione.

Le persone interpellate durante l'ispezione hanno parlato di vari problemi relativi alle competenze e hanno sostenuto opinioni a volte divergenti. Sono state lamentate competenze non ancora chiarite, lacune contenute nelle basi legali (legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali e relativa ordinanza), sensibilità diverse, alcuni conflitti di potere fra i due uffici e una certa prevalenza dei punti di vista sostenuti dal Seco. La Commissione ritiene necessario perfezionare la suddivisione delle competenze nell'ambito dei rapporti con la BM, malgrado i buoni rapporti apparentemente in atto fra i collaboratori dei due uffici e l'impegno già profuso in questo ambito dagli uffici e dal Consiglio federale. La ripartizione delle competenze è complessa e risulta più o meno comprensibile solo a chi conosce bene il settore. Alcune persone consultate hanno proposto di istituire un ufficio interdipartimentale. La Commissione la considera una proposta interessante ma presumibilmente non idonea a risolvere
effettivamente il problema, che presenta numerose e complesse sfaccettature: la regolamentazione poco chiara delle competenze al momento dell'adesione, l'ampia gamma di attività di competenza della BM e la sua suddivisione in varie unità organizzative. La Commissione sottolinea anche l'importanza di considerare in modo soddisfacente le tesi sostenute da ambedue gli uffici, e ritiene che il buon funzionamento dell'attività amministrativa non può fondarsi esclusivamente sui buoni rapporti fra i collaboratori.

A detta di numerose persone interpellate, i meccanismi di coordinamento non sono per niente noti o, al limite, lo sono solo molto sommariamente. Nessuno contesta invece l'importanza, in materia di aiuti finanziari multilaterali, del comitato esecutivo, anche se gli effetti del suo operato vengono recepiti in modo assai differenziato.

Nella pratica risultano importanti i meccanismi di coordinamento ordinari (consultazioni degli uffici, corapporti) e i colloqui in ambito strategico fra i direttori degli uffici. Un confronto fra queste affermazioni e le constatazioni presentate nel paragrafo precedente porta alla conclusione che i meccanismi di coordinamento consentono di risolvere solo parzialmente i problemi in materia di competenze, e che in questo ambito sussiste ancora un margine di perfezionamento. Risulta per contro positiva la collaborazione con gli uffici di Washington.

791

La Direzione politica del DFAE assume nel settore di competenza della BM un ruolo di attore secondario analogo a quello riscontrabile nell'ambito del FMI (cfr.

n. 2.3.1). Anche il DFE è attivo nel settore e partecipa, in virtù dell'articolo 4 OSA, all'elaborazione della concezione globale della cooperazione allo sviluppo svizzera.

Secondo Dupont e Sciarini le competenze effettive non risultano però chiare.

L'UFAFP viene coinvolto puntualmente in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 14 agosto 1991 sull'attuazione di programmi e progetti ecologici d'importanza globale nei Paesi in sviluppo (RS 172.018). Si tratta comunque di problemi relativi alla chiarezza, che in pratica non hanno mai assunto grande importanza. In questo ambito non è quindi stata individuata nessuna necessità di intervento urgente.

2.3.3

Nessi fra i due campi d'attività

Malgrado le differenze fondamentali esistenti fra i due campi d'attività, può capitare soprattutto che l'attività del FMI influisca sui Paesi in sviluppo e quindi anche sull'operato della BM. D'altro canto la BM offre vieppiù sostegno anche ai programmi strutturali di carattere più generale messi in atto nei Paesi in sviluppo. Negli ultimi anni queste sovrapposizioni hanno portato a un ravvicinamento dell'operato dei due enti, che sono consapevoli di questa evoluzione e delle relative necessità di coordinamento.

Anche la legislazione svizzera tiene conto di questa interdipendenza mediante l'articolo 6 LBWI, che impone esplicitamente a chi opera nell'ambito del FMI di considerare anche i principi e gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo svizzera.

Con l'adesione alle BWI, la DSC ha istituito una sezione che si occupa anche dell'operato del FMI nei Paesi in sviluppo. L'analisi operata dall'OPCA e dai periti ha però accertato che la DSC e il Seco influiscono solo minimamente sui dossier del FMI relativi ai Paesi in sviluppo. Anche se i giudizi in merito divergono, la Commissione considera importante rispettare le disposizioni dell'articolo 6 LBWI e provvedere quindi a una sufficiente integrazione della DSC e del Seco nei processi in questione.

Mancano disposizioni per disciplinare la trattazione dei temi comuni al FMI e alla BM da parte dei servizi federali competenti. Naturalmente i meccanismi di controllo ordinari potrebbero essere applicati anche in questi casi, ma le competenze, la responsabilità e il coordinamento non sono stati concepiti specificamente per la trattazione di temi in comune. Il coordinamento viene eseguito solo puntualmente e ad hoc, mentre in questi casi sarebbe importante disporre sistematicamente di una visione globale già nel corso dell'elaborazione della presa di posizione svizzera. Ciò consentirebbe di presentarsi uniti anche nell'ambito degli sforzi di coordinamento fra FMI e BM.

2.4

Influsso della Svizzera

L'influsso della Svizzera sull'operato delle BWI dipende dai canali praticabili e dall'intensità con cui vengono utilizzati. Dupont e Sciarini hanno rilevato l'esistenza di numerosi canali: finanziamento di studi e rapporti, organizzazione e partecipazio792

ne a conferenze e seminari, sostegno tecnico, contributi mirati a fondi fiduciari e altre modalità di partecipazione al finanziamento di progetti del FMI. Il canale principale è però costituito dalla partecipazione ai lavori dei consigli esecutivi e dei governatori del FMI, dove i rappresentanti svizzeri possono sostenere la propria posizione verbalmente (consigli esecutivi e consigli dei governatori) e in forma scritta (consigli esecutivi); dispongono inoltre del diritto di voto. Il seggio nei consigli esecutivi delle BWI consente ai rappresentanti svizzeri di partecipare a diverse commissioni e gruppi di lavoro, e offre la possibilità di accedere ai più alti livelli amministrativi delle BWI.

La Svizzera esercita il suo influsso soprattutto partecipando ai lavori dei consigli esecutivi delle BWI, ma spesso anche stringendo contatti con l'Amministrazione e partecipando ai lavori di determinate commissioni. Nei consigli esecutivi le prese di posizione vengono in genere espresse a voce. Il diritto di voto consente di influire solo indirettamente, poiché la Svizzera dispone di una piccola quota di voti e può quindi costruire una maggioranza solo a fatica. Dato però che le decisioni vengono prese di regola consensualmente, anche la Svizzera dispone di un importante diritto di codecisione. Nei consigli esecutivi la Svizzera cerca se possibile di influire mediante la concertazione di prese di posizione comuni o compatibili con quelle di altri Paesi soprattutto europei e quindi al di fuori del proprio gruppo di voto. Quando sono però in gioco la credibilità e i principi, la Svizzera assume in piena consapevolezza una posizione autonoma.

Quale influsso riesce quindi effettivamente a esercitare la Svizzera? Dupont e Sciarini hanno approfondito questo interrogativo esaminando alcuni dossier e tre casi pratici, e hanno potuto individuare quattro fattori chiave del successo del punto di vista svizzero: posizione chiara e credibile, lunga esperienza nel settore in questione, costruzione di alleanze, tempismo. Gli sforzi della Svizzera hanno influito solo scarsamente in caso di opposizione dei Paesi più potenti e in assenza di alleanze. Dai casi pratici si deduce inoltre l'enorme importanza di stringere i contatti con l'amministrazione delle BWI e di curare le relazioni bilaterali con i Paesi più importanti,
alla vigilia della trattazione dei dossier nei comitati esecutivi. Anche la tempistica gioca un ruolo essenziale: la Svizzera deve riuscire ad accaparrarsi un tema prima di altri Paesi membri e deve poter disporre dei mezzi necessari per elaborare la propria posizione. In altre parole bisogna utilizzare i margini di manovra esistenti prima che i Paesi più potenti abbiano consolidato la propria posizione Queste conclusioni coincidono in parte con quelle tratte da un gruppo di lavoro istituito dal capo del DFF nell'estate del 2000, che ha formulato una serie di suggerimenti concreti per rafforzare la posizione della Svizzera all'interno delle organizzazioni finanziarie internazionali. I suggerimenti sono in fase di attuazione e quindi non è ancora possibile farne una valutazione dettagliata. Le informazioni di cui dispone la Commissione lasciano trasparire un'evoluzione positiva. La Commissione ritiene particolarmente importante che il Consiglio federale e l'Amministrazione federale si impegnino a fondo per salvaguardare i seggi occupati dalla Svizzera nei consigli esecutivi.

In sintesi la Commissione constata che nelle BWI la Svizzera assume un ruolo attivo, in particolare mediante i seggi di cui dispone nei consigli esecutivi, e che sa mettere sempre in rilievo la propria posizione. In base alle indicazioni del rapporto Dupont/Sciarini e in considerazione dei limiti delle risorse a disposizione dell'Amministrazione federale, la Commissione ritiene importante che la Svizzera

793

concentri le proprie forze sui dossier che giudica prioritari. Nell'ambito della preparazione dei dossier, andrebbero inoltre diversificate, intensificate e rese sistematiche le relazioni con i servizi delle BWI, giungendo così a una continuità della presenza svizzera in questo ambito. Infine, occorre incrementare la promozione delle candidature svizzere ai posti chiave dell'amministrazione delle BWI.

2.5

Costi e benefici della partecipazione della Svizzera

Nell'ambito dell'alta vigilanza è importante considerare anche i costi e i benefici della partecipazione svizzera alle istituzioni di Bretton Woods. La Commissione è consapevole dei problemi insiti nel confronto fra queste due grandezze, poiché è molto difficile quantificare i benefici, ma è altresì convinta che anche in questi ambiti il pubblico interesse vada tutelato garantendo la maggior trasparenza possibile.

2.5.1

Costi della partecipazione svizzera

2.5.1.1

Banca mondiale

La sottocommissione incaricata di eseguire l'inchiesta ha dovuto prendere atto delle difficoltà che si incontrano cercando di creare trasparenza nei pagamenti della Svizzera a favore della BM. La Divisione politica III del DFAE (DP III) dispone di un servizio incaricato di rilevare annualmente tutti i pagamenti effettuati dai vari uffici a favore della BM e del FMI, ma soprattutto i dati più vecchi attinenti alla BM possono essere individuati solo con la onerosa collaborazione dei relativi servizi del Seco e della DSC. Per questo motivo i dati riportati successivamente non presentano un livello di approfondimento omogeneo. Inoltre la panoramica fornita dalla DP III non è completa, anche se i servizi responsabili del settore hanno potuto confermare la correttezza degli ordini di grandezza riportati. Malgrado queste riserve e non potendo far ricorso a dati alternativi, la panoramica fornita dalla DP III è stata riportata nel rapporto nell'intento di presentare almeno gli ordini di grandezza dei pagamenti effettuati (cfr. tabella 1).

Secondo la Commissione, bisogna innanzitutto separare i contributi da versare obbligatoriamente in qualità di membro (contributi generali) e quelli volontari versati alla BM nell'ambito della cooperazione generale allo sviluppo, soprattutto per il cofinanziamento di determinati progetti. Si dovrebbe inoltre distinguere chiaramente anche la messa a disposizione di capitali dai contributi versati a fondo perso. I dati della DP III presentati nella tabella 1 non operano questa distinzione e comprendono i contributi ordinari e altri versamenti (cofinanziamenti compresi) della Svizzera effettuati a partire dal 1992. Soprattutto nei primi anni le partecipazioni al capitale dovrebbero essere state integrate nelle rubriche IBRD e IFC.

794

Contributi della Svizzera al Gruppo della Banca mondiale 1992 ­ 2001 (in milioni di fr.)

Tabella 1 1994

1995

1996

IBRD 59,4 59,9 58,1 IDA 133,7 69,6 82,9 IFC 40,2 5,2 MIGA ICSID: dati non disponibili

1992

59,5 73,7 6,2

75,2 5,9 9,7 21,9 34,8 20,4 405,2 80,9 110,0 106,6 118,0 123,0 145,2 1043,9 10,5 5,1 3,3 21,2 9,8 12,4 114,2 1,0 1,6 3,6 6,2

Totale BM

1993

1997

1998

1999

2000

2001

Totale

233,4 129,5 146,3 139,4 167,7 121,1 119,6 162,8 167,7 181,7 1569,7

IBRD = IDA = IFC = MIGA = ICSID =

Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo Associazione internazionale di sviluppo Società finanziaria internazionale Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti Fonte: DP III (Coordinamento ONU; stato: estate 2003)

L'IBRD concede prestiti ai Paesi in sviluppo più avanzati quando le banche commerciali considerano i rischi troppo elevati. L'IDA opera allo stesso modo ma a favore di Paesi più poveri. I crediti vengono sempre concessi ai governi dei rispettivi Paesi (l'IBRD accetta anche che il governo funga solo da garante). L'IFC ha il compito di promuovere il progresso economico dei Paesi in sviluppo offrendo sostegno al settore privato e aiuto nella ricerca di capitali dentro e fuori dai propri confini.

La MIGA promuove invece il flusso di capitale e di altri generi d'investimento diretto verso i Paesi in sviluppo mediante la creazione di condizioni favorevoli per gli investitori (ad esempio assicurando il rischio politico oppure offrendo consulenza sul modo di trattare gli investimenti provenienti dall'estero). La Svizzera ha aderito alla MIGA fin dalla sua fondazione nel 1988. I contributi generali sono costituiti di regola dai versamenti obbligatori a cui la Svizzera è tenuta in qualità di membro. Le organizzazioni decidono in modo autonomo come impiegare le risorse finanziarie.

Al loro interno gli interessi della Svizzera vengono tutelati dai rappresentanti attivi nei vari organi. La Svizzera fornisce di propria iniziativa gli altri contributi e nel caso dei cofinanziamenti dispone di un congruo diritto di codecisione.

I dati generali presentati nella tabella precedente possono essere in parte completati da una serie di cifre più specifiche fornite dal Seco e dalla DSC.

Il Seco ha potuto fornire alla sottocommissione solo stime approssimative dei contributi versati sotto forma di cofinanziamento. Nell'ambito dell'IFC gli importi annuali ammontano a 20­25 milioni di franchi (agevolazioni per lo sviluppo di progetti, sviluppo di istituzioni per il settore privato, fondo per la consulenza fiduciaria), mentre i contributi di cofinanziamento versati alla WB raggiungono i 7­10 milioni. Ulteriori versamenti vengono inoltre effettuati a favore del fondo fiduciario Heavely Indebted Poor Countries (HIPC) che sostiene lo sdebitamento dei Paesi più poveri.

795

Contributi della Svizzera al fondo fiduciario HIPC (attribuito all'IDA) Tabella 2 anno

importo in fr.

1996 1998 2000 2001 2002

20 000 000 18 000 000 25 000 000 23 500 000 7 600 000

Totale

94 100 000

Fonte: Seco (stato: agosto 2003)

Anche la DSC versa contributi alla Banca mondiale in ambito bilaterale. In gran parte si tratta di cofinanziamenti di progetti e programmi IDA nei seguenti settori: adeguamenti strutturali, sanità, educazione, approvvigionamento idrico e igiene degli abitati, gestione della situazione postconflittuale, desertificazione e fondi per la ricostruzione (ad es. in Afghanistan). La prossima tabella riassume i contributi versati in questo ambito: Contributi versati della DSC alla WB in ambito bilaterale (in gran parte cofinanziamenti nell'ambito dell'IDA) Tabella 3 anno

importo in fr.

1997 1998 1999 2000 2001 2002

26 050 652 20 921 630 26 715 992 15 370 672 8 435 009 9 981 487

Totale

107 475 442

Fonte: DSC (stato: luglio 2003)

La Commissione ritiene insufficienti i dati disponibili. Pur tenendo conto di importanti ostacoli come la quantità dei progetti e dei servizi coinvolti, bisogna constatare che, perlomeno nei primi anni, i servizi responsabili non hanno prestato sufficiente attenzione alla trasparenza e alla necessità di avere una visione generale sui pagamenti effettuati in questo ambito. La trasparenza può essere comunque garantita senza sforzi eccessivi fissando le relative priorità e uniformando con chiarezza i criteri di attribuzione dei pagamenti ai vari centri di costo. Un primo passo in questa direzione è già stato fatto con la catalogazione elettronica dei dati indirizzati alla DP III. In futuro va prestata la dovuta attenzione allo sviluppo di una statistica

796

trasparente e uniforme che consenta in ogni momento di avere una visione globale di tutti i pagamenti effettuati nell'ambito delle BWI.

2.5.1.2

Fondo monetario internazionale

I costi sostenuti dalla Svizzera nell'ambito del FMI sono piuttosto ridotti se rapportati a quelli derivanti dalla partecipazione alla BM. I crediti concessi dalla BNS (crediti fruttiferi concessi nell'ambito della quota svizzera al FMI) e i prestiti con interessi accordati alla Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) e al fondo fiduciario PGRF-HIPC vanno rimborsati e quindi non si tratta di vere proprie spese.

In questo ambito quindi le spese si limitano ai contributi a fondo perso concessi ai fondi fiduciari menzionati con prestiti a tassi di favore ai Paesi più poveri, e contribuiscono quindi a ridurre la povertà e a migliorare le prospettive di sviluppo. I Paesi donatori e il FMI pagano la differenza fra i tassi richiesti e quelli di mercato. La Svizzera versa dal 1995 contributi al fondo PRGF e dal 2000 al fondo PRGF-HIPC.

Il primo fondo dovrebbe raggiungere l'autonomia finanziaria nel 2005 e quindi la Svizzera non sarebbe più tenuta a versare contributi, mentre il secondo è stato istituito per una durata limitata. La tabella 4 riassume i contributi versati dalla Svizzera in questo ambito.

Contributi versati alla PRGF e al fondo PRGF-HIPC (in fr.)

Tabella 4 anno

PRGF

PRGF-HIPC

totale

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

7 492 979 7 436 328 8 260 880 8 505 378 8 288 904 8 204 403 8 514 518 8 170 791 7 782 392

­ ­ ­ ­ ­ 7 000 000 7 179 016 6 456 703 6 046 720

7 492 979 7 436 328 8 260 880 8 505 378 8 288 904 15 204 403 15 693 534 14 627 494 13 829 112

Totale

72 656 573

26 682 439

99 339 012

Fonte: AFF (stato: luglio 2003)

Nel 2002 la Svizzera ha inoltre versato un contributo a fondo perso di 1 milione di US-$ al fondo per la riduzione degli interessi sui crediti d'emergenza concessi ai Paesi coinvolti in conflitti. A partire dal 1998 sono poi stati versati 3,9 milioni di franchi a sostegno dell'aiuto tecnico corrisposto dal FMI ai Paesi del Caucaso e dell'Asia centrale membri del gruppo di voto della Svizzera.

797

2.5.2

Benefici della presenza svizzera

Gli obiettivi della presenza svizzera nelle BWI sono formulati in termini generali e ciò pregiudica la possibilità di misurare il grado di conseguimento raggiunto.

L'OPCA si è perciò soffermata sugli interessi, le aspettative e sui benefici derivanti dalla partecipazione svizzera.

L'OPCA ha cercato di stabilire i benefici mediante 47 interviste e l'analisi di varie pubblicazioni. Le interviste si sono svolte ad ampio raggio coinvolgendo anche funzionari dell'amministrazione svizzera e tedesca, , rappresentanti del mondo economico, del mondo universitario e delle ONG, nonché consulenti. Ecco i principali benefici menzionati in ordine di frequenza: la possibilità di influenzare e strutturare l'organizzazione e di diffondere il punto di vista della Svizzera, il rafforzamento della reputazione della Svizzera a livello internazionale, i benefici a favore dell'attività d'esportazione, della piazza finanziaria e dell'economia in generale, la tutela di beni pubblici, le sinergie fra la cooperazione bilaterale e quella multilaterale (in particolare nell'ambito della cooperazione allo sviluppo), la trasmissione delle conoscenze, la capacità di costruire reti e alleanze e infine l'accesso alle informazioni del BWI.

Molte persone interpellate hanno sottolineato le difficoltà di misurare benefici indiscutibili, come quelli derivanti dalla stabilità del sistema finanziario, e la Commissione condivide queste considerazioni. Anche per la Svizzera i benefici possono essere toccati con mano ma sono difficilmente quantificabili, come confermano vari studi scientifici in materia. Pure la possibilità di perfezionare l'analisi identificando più direttamente i beneficiari ha denotato i propri limiti. Si può però affermare che i Paesi che ricevono un sostegno dalle BWI, l'economia svizzera, i Paesi appartenenti al gruppo di voto e la Svizzera medesima beneficiano in modo importante della militanza in questa organizzazione.

È importante rilevare che le aspettative correlate con l'adesione della Svizzera precisate nel messaggio del Consiglio federale concernente la LBWI si sono in gran parte avverate, almeno da quanto risulta dal rapporto dell'OPCA. La partecipazione della Svizzera contribuisce allo sviluppo sostenibile a livello globale e all'instaurazione di condizioni quadro favorevoli per l'economia d'esportazione. L'adesione
e la collaborazione hanno rafforzato la reputazione della Svizzera a livello internazionale e le garantiscono di poter accedere senza ostacoli alle informazioni del FMI.

Non è invece possibile stabilire in che misura l'economia d'esportazione svizzera abbia beneficiato di commesse nell'ambito di progetti della Banca mondiale, poiché sempre più spesso le prestazioni vengono direttamente commissionate dai singoli Paesi. Va infine rilevato che l'ispezione non ha potuto individuare nessuno svantaggio di peso della partecipazione svizzera.

2.6

Percezione in Svizzera della politica federale messa in atto nelle istituzioni di Bretton Woods

Le persone interpellate al di fuori dell'Amministrazione federale hanno spesso sottolineato le difficoltà di giungere a una visione d'assieme dell'attività della Svizzera all'interno delle BWI e delle competenze relative ai vari dossier all'interno dell'Amministrazione federale. I servizi attivi su questo fronte offrono costantemente informazioni tramite comunicati stampa o pagine web, ma non viene invece tenuta 798

nessuna sintesi completa e istituzionale di questa attività. Il Consiglio federale presenta nei rapporti sulla politica estera e in quelli annuali sull'economia esterna un prospetto sintetico della presenza svizzera nelle BWI, ma ciò non consente sempre di risalire ai dossier del momento e alle responsabilità dei vari servizi dell'Amministrazione federale. I rapporti sulla politica estera vengono comunque pubblicati a scadenze troppo lunghe per fornire una visione d'assieme dell'attualità di questo settore.

Recentemente, con il rinnovo delle pagine web dell'AFF è stato compiuto un importante passo nella giusta direzione. Le informazioni sulla Banca mondiale e sul FMI sono state riunite su una pagina unica. Comunque le informazioni sulla presenza svizzera nella Banca mondiale sono lacunose e non esistono rimandi alle pagine web della DSC e del Seco, comunque decisamente fondate sulla visione specifica dei relativi servizi e che offrono solo poche informazioni sulle attività concrete e sugli obiettivi che essi perseguono nell'ambito delle BWI. Le pagine contengono soprattutto link che rimandano alle pagine delle singole BWI e non a quelle degli altri uffici coinvolti. I problemi di coordinamento menzionati nel n. 2.3 si presentano anche nel settore della comunicazione.

Nel corso dell'inchiesta numerose persone hanno criticato la scarsa percezione e considerazione a livello di opinione pubblica dell'operato della Svizzera nell'ambito delle BWI e ciò non sorprende di fronte al contenuto frammentario e generico delle informazioni fornite dai servizi federali competenti.

La Commissione giudica importante concentrare maggiormente le informazioni e le comunicazioni sulle attività della Svizzera nelle BWI e specificare in modo più comprensibile le competenze dei vari servizi nel contesto dei relativi dossier. Grazie ai mezzi tecnici a disposizione, come Internet, la concentrazione istituzionale dell'informazione sulla presenza svizzera nelle BWI non dovrebbe risultare eccessivamente onerosa e consentirebbe di migliorare la trasparenza verso il pubblico interessato, di meglio onorare l'impegno profuso in questo campo dai servizi federali e di gestire meglio i punti di intersezione con le ONG. Anche la consistenza delle risorse impiegate in questo ambito reclama maggiore trasparenza. Andrebbe anche esaminata l'opportunità di redigere un rapporto annuale sulle attività della Svizzera nell'ambito delle BWI.

3

Conclusioni

In sintesi, la CdG-S constata che finora la presenza della Svizzera nelle BWI non ha comportato nessun problema di rilievo e che i servizi e le persone incaricate di tutelare gli interessi della Svizzera hanno operato con capacità e impegno, offrendo un importante contributo alla buona reputazione della Svizzera nelle BWI. La Commissione ha anche potuto rilevare che i dipartimenti competenti e il Consiglio federale si sono ripetutamente impegnati per migliorare l'attività esecutiva.

L'ispezione ha comunque individuato vari settori in cui vi sono ancora margini di miglioramento. Perciò la Commissione ha elaborato una serie di raccomandazioni.

Nell'ambito della Banca mondiale, la separazione delle competenze fra il Seco e la DSC risulta relativamente complessa e denota ancora alcune zone d'ombra. Le persone attive su questo fronte conoscono solo in parte i meccanismi di coordinamento e sembra che non abbiano risolto completamente i problemi di delimitazione 799

delle competenze. Per chi si trova all'esterno dell'Amministrazione la suddivisione delle competenze non è sempre facile da riconoscere.

Raccomandazione 1 Il Consiglio federale è invitato a riesaminare integralmente la suddivisione dei compiti fra Seco e DSC nell'attività relativa alla Banca mondiale, nell'intento di giungere a una semplificazione e di evitare il più possibile le situazioni poco chiare. I conflitti relativi alle competenze, che non potranno comunque essere completamente esclusi anche in futuro, dovranno essere risolti velocemente e con efficienza instaurando una procedura di coordinamento nell'ambito della concezione globale della cooperazione allo sviluppo. La separazione delle competenze e la procedura di coordinamento andrebbero disciplinati mediante ordinanza per garantire una migliore applicazione e trasparenza verso l'esterno.

Nel corso dell'inchiesta è spesso stato fatto osservare che i principi fondamentali della cooperazione svizzera allo sviluppo non vengono abbastanza considerati nelle prese di posizione elaborate dalla BNS e dall'Amministrazione federale nell'ambito del FMI. Si tratta di una problematica che affonda le sue radici nella crescente sovrapposizione delle attività del FMI e della Banca mondiale. Nell'ambito di questi settori sovrapposti si sente la mancanza di una chiara attribuzione delle competenze e di meccanismi di coordinamento.

Raccomandazione 2 Il Consiglio federale è invitato ad adottare le misure organizzative necessarie per tener conto adeguatamente della sovrapposizione delle attività del FMI e della BM nell'elaborazione di una posizione svizzera rappresentativa. Perciò deve anzitutto definire chiaramente gli obiettivi strategici anche in questo settore.

L'elaborazione di prese di posizione della Svizzera nell'ambito del FMI deve tener conto dell'articolo 6 della legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods.

La Commissione ha constatato con sorpresa l'impossibilità di ricevere parte dei dati relativi ai cofinanziamenti nell'ambito della BM e ritiene quindi necessario un miglioramento delle registrazioni elaborate nel settore delle BWI, introducendo, in particolare in questo ambito, un'impostazione uniforme e basata su precisi criteri valida per tutti i servizi coinvolti. Vanno
disciplinate chiaramente le zone d'ombra esistenti nell'attribuzione di pagamenti alle singole BWI: il recupero di una visione d'assieme dovrà perseguire la trasparenza dei pagamenti. Sul compendio devono figurare le diverse componenti delle cifre aggregate e la motivazione dei pagamenti.

Raccomandazione 3 Il Consiglio federale è invitato a istituire un prospetto globale dei pagamenti e degli impegni della Svizzera nell'ambito delle istituzioni di Bretton Woods che consenta pure la messa in atto di un controlling in questo settore.

800

Bisogna migliorare l'informazione e la comunicazione in merito all'operato e agli obiettivi concretamente perseguiti dalla Svizzera all'interno delle BWI. Almeno uno dei canali d'informazione dovrebbe condensare tutti i contenuti sotto il titolo delle BWI e offrire indicazioni in merito alle competenze dei servizi coinvolti e all'impiego dei mezzi finanziari. Si potrebbe ad esempio puntare sulla gestione di un sito Internet unico da parte dei servizi competenti e/o alla pubblicazione di un rapporto annuale sull'operato della Svizzera presso le BWI.

Raccomandazione 4 Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di elaborare una concezione dell'informazione e del rendiconto sulle attività e gli obiettivi perseguiti dalla Svizzera nelle istituzioni di Bretton Woods che riunisca tutti i contenuti sotto un unico cappello.

La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati chiede al Consiglio federale di essere informata entro la metà di aprile del 2004 sulle misure adottate in base alle considerazioni e alle raccomandazioni contenute nel presente rapporto.

14 ottobre 2003

In nome della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati Il presidente: Michel Béguelin Il presidente della sottocommissione DFF/DFE: Peter Briner Il segretario della sottocommissione: Christoph Albrecht

801

Indice delle abbreviazioni AFF art.

BNS BWI CdG-S cfr.

CICSA cpv.

DFAE DFE DFF DP III DP DFAE DSC FF FMI HIPC IBRD ICSID IDA IFC LBWI lett.

MIGA mio.

ONG OPCA OSA PRGF RS s.

Seco

802

Amministrazione federale delle finanze articolo Banca nazionale svizzera Istituzioni di Bretton Woods Commissione della gestione del Consiglio degli Stati confronta Comitato interdipartimentale di cooperazione allo sviluppo e d'aiuto umanitario internazionali capoverso Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale dell'economia Dipartimento federale delle finanze Divisione politica III Direzione politica del DFAE Direzione dello sviluppo e della cooperazione Foglio federale Fondo monetario internazionale Heavely Indebted Poor Countries International Bank for Reconstruction and Development (Banca internazionale per lo sviluppo e la ricostruzione) International Center for Settlement of Investment Disputes (Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti) International Development Association (Associazione internazionale di sviluppo) International Finance Corporation (Società finanziaria internazionale) Legge federale del 4 ottobre 1991 sulla partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods, RS 979.1 lettera Multilateral Investment Guarantee Agency (Agenzia multilaterale di garanzia per gli investimenti) milioni organizzazioni non governative Organo parlamentare di controllo dell'Amministrazione Ordinanza del 12 dicembre 1977 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali, RS 974.01 Poverty Reduction and Growth Facility Raccolta sistematica del diritto federale seguente Segretariato di stato dell'economia

UFAFP WBG

Ufficio federale per la protezione dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio World Bank Group (Gruppo della Banca mondiale)

803

804