Decreto federale concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) per il finanziamento di un nuovo immobile destinato all'Organizzazione mondiale della sanitā (OMS) e al Programma delle Nazioni Unite contro l'HIV/AIDS (ONUAIDS) a Ginevra del 15 dicembre 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 giugno 20002 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 20033, decreta: Art. 1 Č stanziato un credito d'impegno di 59,8 milioni di franchi per un mutuo senza interesse rimborsabile entro cinquanta anni alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). Il mutuo č destinato al finanziamento della costruzione di un nuovo immobile amministrativo per l'Organizzazione mondiale della sanitā (OMS) e per il Programma delle Nazioni Unite contro l'HIV/AIDS (ONUAIDS) a Ginevra.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
Consiglio nazionale, 16 settembre 2003
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2003
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz
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RS 101 RS 617.0 FF 2003 2933
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Concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI). DF
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