Termine di referendum: 7 aprile 2005

Codice civile svizzero (Determinazione dei contributi dei membri di associazioni) Modifica del 17 dicembre 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 22 aprile 20041; visto il parere del Consiglio federale del 18 agosto 20042, decreta: I Il Codice civile3 č modificato come segue: Art. 71 II. Contributi

Se gli statuti lo prevedono, i soci possono essere tenuti a versare contributi.

Art. 75a

Cbis. Responsabilitā

Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione.

Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilitā č esclusiva.

II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo

Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

2

1 2 3

FF 2004 4277 FF 2004 4285 RS 210

2004-0934

6429

Fissazione delle contribuzioni dei membri di associazioni. CC

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 28 dicembre 20044 Termine di referendum: 7 aprile 2005

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FF 2004 6429

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