Termine di referendum: 7 aprile 2005

Legge federale sul contratto d'assicurazione Modifica del 17 dicembre 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20031, decreta: I La legge federale del 2 aprile 19082 sul contratto d'assicurazione è modificata come segue: Introduzione di un titolo abbreviato e di un'abbreviazione

(Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) Art. 3 Obbligo d'informare dell'assicuratore

Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Egli lo informa sui seguenti elementi:

1

a.

rischi assicurati;

b.

portata della protezione assicurativa;

c.

premi dovuti e altri obblighi dello stipulante;

d.

durata e estinzione del contratto d'assicurazione;

e.

basi di calcolo e principi e metodi per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse;

f.

valori di riscatto e di trasformazione;

g.

trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della collezione di dati, nonché destinatari e conservazione dei dati.

Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale ch'egli possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto

2

1 2

FF 2003 3233 RS 221.229.1

2002-2426

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d'assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali d'assicurazione e dell'informazione di cui al capoverso 1 lettera g.

In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, l'assicuratore è tenuto ad informare tali persone sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L'assicuratore mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine.

3

Art. 3a Violazione dell'obbligo d'informare

Se l'assicuratore ha violato l'obbligo d'informare di cui all'articolo 3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene all'assicuratore.

1

Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni di cui all'articolo 3, ma al più tardi un anno dopo la violazione dell'obbligo.

2

Art. 6 Reticenze e loro conseguenze a. In genere

Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per scritto, l'assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

1

Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l'assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.

2

Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull'insorgere o la portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l'assicuratore ha diritto a restituzione.

3

In caso di recesso da un contratto d'assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la presente legge (art. 90 cpv. 2), l'assicuratore fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto.

4

Art. 8, frase introduttiva e n. 5 Concerne soltanto i testi francese e tedesco.

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Art. 24 g. Divisibilità del premio

Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto. È fatto salvo l'articolo 42 capoverso 3.

1

Il premio relativo al periodo assicurativo in corso è dovuto interamente se l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio.

2

Art. 25­27 Abrogati Art. 34 Responsabilità dell'assicuratore per i suoi intermediari

Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.

Revoca dell'autorizzazio ne; conseguenze di diritto privato

1

Art. 36, titolo marginale e cpv. 1 Lo stipulante ha diritto di recedere dal contratto se all'assicuratore è stata revocata l'autorizzazione conformemente all'articolo 61 della legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

Art. 42 cpv. 2 e 3 Se il contratto è sciolto per recesso, la responsabilità dell'assicuratore si estingue 14 giorni dopo che il recesso è stato comunicato all'altra parte.

2

L'assicuratore conserva il diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso se lo stipulante recede dal contratto durante l'anno successivo alla sua conclusione.

3

Art. 46a Luogo dell'adempimento

3 4

Gli assicuratori devono adempiere i loro obblighi contrattuali al domicilio svizzero dell'assicurato o dello stipulante. Il foro è determinato dalla legge del 24 marzo 20004 sul foro.

RS ...; RU ... (FF 2004 6453) RS 272

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Art. 54 Cambiamento di proprietario

Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, il contratto si estingue al momento del passaggio di proprietà. Sono fatti salvi il capoverso 2 e l'articolo 67 capoversi 1 e 2 della legge federale del 19 dicembre 19585 sulla circolazione stradale.

1

Nei Cantoni in cui gli edifici sottostanno obbligatoriamente all'assicurazione privata contro l'incendio e contro i danni dovuti a eventi naturali, il contratto d'assicurazione esistente passa al nuovo proprietario, eccetto che questi o l'assicuratore lo disdica entro 14 giorni dopo il trapasso di proprietà.

2

Art. 55 cpv. 1 In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento.

1

Art. 89a frase introduttiva Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti individuali di assicurazione sulla vita conclusi in regime di prestazione di servizi transfrontaliera con assicuratori con sede in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere (Stato contraente), finché tale accordo rimane in vigore: ...

Art. 94a Abrogato Art. 97 cpv. 1 Non si possono modificare mediante convenzione gli articoli 9, 10, 13, 24, 41 capoverso 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65 capoverso 2, 67 capoverso 4, 71 capoverso 1, 73 e 74 capoverso 1 della presente legge.

1

Art. 98, titolo marginale e cpv. 1 Disposizioni che 1 Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere non possono essere modificate modificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell'avena danno dello te diritto: articoli 1, 2, 3 capoversi 1­3, 3a, 6, 11, 12, 14 capoverso 4, stipulante o 15, 19 capoverso 2, 20­22, 28, 29 capoverso 2, 30, 32, 34, 39 capodell'avente diritto verso 2 numero 2, secondo periodo, 42 capoversi 1­3, 44­46, 54­57,

59, 60, 72 capoverso 3, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 87, 88 capoverso 1, 89, 89a, 90-94, 95 e 96.

5

RS 741.01

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Art. 100 cpv. 2 Per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell'articolo 10 della legge del 25 giugno 19826 sull'assicurazione contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo 19947 sull'assicurazione malattie.

2

Art. 101 cpv. 1 n. 2 1

La presente legge non è applicabile: 2.

ai rapporti di diritto privato tra le imprese di assicurazione non sottoposte alla sorveglianza (art. 2 cpv. 2 LSA8) e i loro assicurati, ad eccezione dei rapporti di diritto per il cui esercizio tali imprese di assicurazione sono sottoposte alla sorveglianza.

Art. 101b cpv. 1, frase introduttiva e lett. f, 5 e 6 Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti relativi a rami dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 6 LSA9 qualora essi coprano rischi situati, ai sensi del capoverso 5, in uno Stato contraente: 1

f.

5

6

Un rischio è considerato situato nello Stato in cui: a.

sono ubicati i beni assicurati, se l'assicurazione si riferisce a edifici o a edifici con il loro contenuto;

b.

sono immatricolati i veicoli assicurati, indipendentemente dal loro tipo;

c.

lo stipulante ha concluso un contratto di una durata massima di quattro mesi che copre i rischi di viaggio o vacanza, indipendentemente dal ramo assicurativo interessato;

d.

lo stipulante dimora abitualmente oppure, se è una persona giuridica, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il contratto.

Per grandi rischi s'intendono: a.

6 7 8 9

per l'assicurazione dei grandi rischi secondo il capoverso 6, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi diritto;

i rischi classificati nei rami assicurativi corpi di veicoli ferroviari, corpi di aeromobili, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, responsabilità civile per aeromobili e responsabilità civile per veicoli marittimi, lacustri e fluviali;

RS 837.0 RS 832.10 RS ...; RU ... (FF 2004 6453) RS ...; RU ... (FF 2004 6453)

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b.

i rischi classificati nei rami credito e cauzione, qualora lo stipulante eserciti un'attività industriale o commerciale o una libera professione e il rischio riguardi questa attività;

c.

i rischi classificati nei rami corpi di veicoli terrestri, incendio e danni causati dagli elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile per autoveicoli terrestri, responsabilità civile generale e perdite finanziarie di vario genere, purché lo stipulante superi almeno due dei tre valori seguenti: 1. totale del bilancio: 6,2 milioni di euro, 2. importo netto del volume d'affari: 12,8 milioni di euro, 3. 250 dipendenti a tempo pieno occupati in media durante l'esercizio.

Art. 101c cpv. 1 e 3 Il diritto applicabile ai contratti d'assicurazione sulla vita nei rami assicurativi designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 6 LSA10 è quello dello Stato contraente in cui lo stipulante dimora abitualmente oppure, se è una persona giuridica, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il contratto. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo consente, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato.

1

3

Abrogato

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 28 dicembre 200411 Termine di referendum: 7 aprile 2005

10 11

RS ...; RU ... (FF 2004 6453) FF 2004 6447

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