Concessione alla rete televisiva U1 (Concessione U1) del 12 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV); in esecuzione dell'ordinanza del 6 ottobre 19972 sulla radiotelevisione (ORTV), rilascia a Kanal 1 TV AG, Wagistrasse 6, 8952 Schlieren, la seguente concessione:
Sezione 1: In generale Art. 1
Concessionario e oggetto della concessione
Conformemente alle disposizioni della LRTV e dell'ORTV, Kanal 1 TV AG è autorizzata a diffondere un programma televisivo in lingua tedesca a livello nazionale.
1
È autorizzata ad offrire un programma di videoinformazione nell'intervallo di soppressione di trama.
2
3 Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni contenute nella domanda e nei documenti complementari relative all'estensione, al contenuto e al genere dei programmi nonché all'organizzazione e al finanziamento sono determinanti e vincolanti.
Art. 2
Obiettivi
Nell'ambito del suo mandato, Kanal 1 TV AG deve: a.
contribuire all'intrattenimento dei telespettatori;
b.
fornire ai telespettatori informazioni fedeli sugli avvenimenti del giorno;
c.
promuovere la produzione audiovisiva e cinematografica svizzera.
Sezione 2: Programma Art. 3
Contenuto
Kanal 1 TV AG diffonde un programma televisivo che privilegia l'intrattenimento e l'informazione.
1
1 2
RS 784.40 RS 784.401
2003-2611
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Concessione U1
2
Il programma si rivolge al pubblico di lingua tedesca in tutta la Svizzera.
Nell'ambito della sua trasmissione informativa quotidiana, fornisce informazioni su tutti i maggiori avvenimenti che accadono in Svizzera.
3
È fatto salvo l'esame della denominazione del programma e della ragione sociale dell'emittente da parte di altre autorità.
4
Art. 4
Autonomia redazionale e indipendenza
Kanal 1 TV AG garantisce l'autonomia redazionale e l'indipendenza per quanto riguarda la concezione del programma.
1
I principi relativi all'informazione di cui all'articolo 4 LRTV si applicano senza limitazioni al lavoro redazionale e sono poziori agli accordi contrattuali conclusi da Kanal 1 TV AG.
2
Art. 5 1
Produzione
Almeno la metà del programma è costituita da produzioni proprie o su mandato.
I produttori indipendenti da emittenti televisive devono essere tenuti adeguatamente in considerazione nella produzione del programma.
2
Art. 6
Promozione della produzione cinematografica
Kanal 1 TV AG investe almeno il 2 per cento dei proventi lordi ricavati dalle sue attività di emittente nell'acquisto, nella produzione o nella coproduzione di film e di altre opere audiovisive di origine svizzera quali film d'animazione, documentari, trailer, ecc.
1
2 Se entro tre mesi dalla chiusura del bilancio, i mezzi di cui al capoverso 1 non sono stati spesi o destinati in modo vincolante ad un progetto, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) determina, dopo aver consultato l'Ufficio federale della cultura (UFC), l'importo che Kanal 1 TV AG deve versare a titolo di tassa sostitutiva per la promozione dell'industria cinematografica svizzera.
La tassa sostitutiva ammonta al 2 per cento dei proventi lordi ricavati dalle attività di emittente e tiene conto delle somme investite secondo il capoverso 1. La tassa sostitutiva è versata su un conto determinato dall'UFC. Esso decide come sarà utilizzato l'importo versato.
3
Durante i primi due anni d'esercizio, Kanal 1 TV AG può ridurre della metà al massimo la somma investita per la promozione cinematografica ai sensi della presente disposizione.
4
Art. 7
Ripresa
La ripresa di parti intere di programmi di altre emittenti o la ripresa regolare di importanti trasmissioni informative o parti di esse presuppone l'autorizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).
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Concessione U1
Sezione 3: Tecnica Art. 8 1 Il
programma è diffuso via cavo. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.
2 Il
Dipartimento approva i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. I dati tecnici devono essere forniti tempestivamente prima dell'inizio della diffusione.
3 Le
modifiche dell'allegato tecnico devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento.
Sezione 4: Sorveglianza Art. 9
Rendiconto
Il 30 aprile di ogni anno, Kanal 1 TV AG presenta un rapporto di gestione all'UFCOM; esso comprende i conti e il rapporto annuali ed è allestito in conformità agli articoli 662 e seguenti del Codice delle obbligazioni3.
1
2
Il rapporto annuale fornisce informazioni in merito: a.
all'attività di Kanal 1 TV AG e dei suoi organi;
b.
all'attività dell'organo di mediazione;
c.
ai risultati di sondaggi effettuati tra i telespettatori;
d.
alle partecipazioni in altre aziende svizzere o estere attive nel settore televisivo, nonché alla collaborazione con queste ultime;
e.
alla collaborazione con produttori indipendenti da emittenti televisive;
f.
allo stato e allo sviluppo della diffusione del programma.
Art. 10
Tassa di concessione
Al più tardi il 30 aprile di ogni anno, Kanal 1 TV AG informa l'UFCOM sui proventi pubblicitari lordi conseguiti l'anno precedente.
1
Essa lo informa contemporaneamente sulla durata complessiva, calcolata in minuti, dei messaggi pubblicitari diffusi nel corso dell'anno d'esercizio e nei singoli mesi.
2
3 Se necessario, consente all'UFCOM di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.
3
RS 220
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Concessione U1
Sezione 5: Modifica e obbligo d'esercizio Art. 11
Modifica
Le modifiche della concessione che risultassero necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a Kanal 1 TV AG alcun diritto d'indennizzo.
Art. 12
Obbligo d'esercizio
Il Dipartimento può stabilire condizioni o limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione se: a.
l'esercizio non inizia entro dodici mesi dal rilascio della concessione;
b.
l'esercizio è interrotto senza l'autorizzazione del Dipartimento.
Sezione 6: Disposizioni finali Art. 13 La presente concessione entra in vigore il giorno in cui è rilasciata dal Consiglio federale ed è valida fino al 31 ottobre 2013. Non sussiste alcun diritto al suo rinnovo.
12 novembre 2003
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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