Trasposizione delle disposizioni in materia di trasparenza per la previdenza professionale (art. 36 lett. c della legge federale sulla procedura amministrativa; RS 172.021) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha preso le decisioni seguenti: Decisione del 22 ottobre 2004 25 ottobre 2004 25 ottobre 2004 26 ottobre 2004 27 ottobre 2004 28 ottobre 2004 29 ottobre 2004 9 novembre 2004 12 novembre 2004

Generali Assicurazioni, Adliswil Compagnia di assicurazioni sulla vita Rentenanstalt, Zurigo Patria Vita, Società di assicurazioni, Basilea Allianz Suisse, Società di assicurazioni, Zurigo Winterthur Vita, Winterthur Pax, Compagnia di assicurazioni, Basilea La Basilese, Compagnia di assicurazioni, Basilea La Suisse, Società di assicurazioni sulla vita, Losanna Providentia, Società di assicurazioni, Nyon

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

23 novembre 2004

2004-2562

Ufficio federale delle assicurazioni private

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