04.013 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2003 dell'11 febbraio 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2003 proponendovi di prenderne atto e di approvare le misure contenute nel decreto federale allegato.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 febbraio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-0066

901

Compendio In virtù della legge sulla tariffa delle dogane, il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 28° rapporto semestrale sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Durante l'ultimo semestre il Consiglio federale ha messo in vigore le seguenti misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane: com'era già accaduto nel 2002, una forte virosi ha danneggiato il raccolto indigeno di patate da semina. Inoltre, alle aziende di trasformazione indigene è venuto a mancare il quantitativo necessario di patate a causa delle perdite quantitative e qualitative dovute all'assenza di precipitazioni. Il contingente doganale parziale di patate (comprese le patate da semina) n. 14.1 previsto nell'allegato 4 dell'ordinanza sulle importazioni agricole, perciò, è stato aumentato temporaneamente nel secondo semestre 2003 di 25 300 tonnellate, passando da 18 250 a 43 550 tonnellate.

A causa della penuria di foraggio grezzo dovuta alla siccità dell'estate 2003, i dazi doganali sull'erba e sul granturco il cui tenore di sostanza secca non supera il 60 per cento del peso sono stati ridotti nel corso del mese di agosto dapprima a 2 franchi per 100 kg, per essere in seguito completamente soppressi. Si prevede di mantenere l'esenzione doganale fino all'inizio del nuovo raccolto di foraggio grezzo nella primavera del 2004.

Pubblicazione della ripartizione dei contingenti doganali Visto il suo volume, come di consueto il documento concernente la ripartizione e l'utilizzazione dei contingenti doganali è pubblicato separatamente dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

902

Rapporto Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), il nostro Collegio presenta all'Assemblea federale un rapporto semestrale concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dagli atti normativi citati.

Il presente rapporto sottopone per approvazione all'Assemblea federale le misure entrate in vigore nel corso del secondo semestre 2003 in virtù della legge sulla tariffa delle dogane. Non sono state adottate misure in virtù dei due altri atti normativi menzionati.

L'Assemblea federale decide se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane (LTD)

1.1

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente le importazioni di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) (RS 916.01) Modifica del 3 ottobre 2003 (RU 2003 3739)

Aumento del contingente doganale parziale di patate (patate da semina incluse) Nel 2003, la quantità di sementi di moltiplicazione riconosciute necessaria alla produzione di patate da semina è stata fortemente ridotta, come nel 2002, a causa di una grave virosi. Inoltre, la siccità ha contribuito a massicce perdite quantitative e qualitative di patate destinate alla valorizzazione. Le 18 250 tonnellate di patate a disposizione nell'ambito del contingente doganale parziale di patate (comprese le patate da semina) n. 14.1 erano perciò insufficienti per coprire il fabbisogno indigeno. Per questo motivo il contingente doganale parziale menzionato è stato aumentato provvisoriamente di 25 300 tonnellate, passando così a 43 550 tonnellate (1300 t di patate da semina 24 000 t di patate destinate alla valorizzazione). Affinché il tempo necessario per la precoltura e per la distribuzione fosse sufficiente, è stato necessario importare le patate da semina già nell'autunno del 2003. Le importazioni supplementari di patate destinate alla valorizzazione hanno permesso di evitare le interruzioni della produzione nelle aziende di trasformazione (v. allegato).

La modifica del 3 ottobre 2003 è scaduta alla fine del 2003, ragion per cui la sua approvazione non è necessaria (art. 13 cpv. 2 LTD).

903

1.2

Ordinanza del DFE del 6 agosto 20031 concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granturco (RS 916.112.232)

La siccità dell'estate 2003 ha causato una penuria di foraggio grezzo indigeno.

Fondandosi sull'articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1), il DFE ha emanato l'ordinanza concernente le aliquote di dazio ridotte su erba e granturco al fine di facilitare l'importazione di erba fresca, balle d'insilato d'erba e prodotti di raccolta freschi di piante di granturco intere e garantire un approvvigionamento sufficiente del mercato indigeno. In base a questa misura, dal 15 agosto 2003 i prodotti il cui tenore di sostanza secca non supera il 60 per cento del peso hanno potuto inizialmente essere importati a un'aliquota di dazio ridotta di 2 franchi per 100 chili alle voci di tariffa 1214.9019 (aliquota normale: 9 franchi per 100 kg) e 2308.0050 (aliquota normale: 11 franchi per 100 kg). A seguito della persistente siccità, la penuria di foraggio grezzo si è ulteriormente acuita. Il 20 agosto 20032, perciò, il DFE ha soppresso completamente i dazi sulle merci menzionate con effetto dal 21 agosto 2003. Si prevede di mantenere l'esenzione doganale fino all'inizio del nuovo raccolto di foraggio grezzo nella primavera del 2004 (allegato al decreto federale).

2

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) il legislatore ha fissato i principi della ripartizione dei contingenti doganali e della pubblicazione della loro assegnazione. In applicazione di tale mandato legislativo, nell'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (RS 916.01) abbiamo stabilito di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali: a.

il contingente doganale completo o parziale;

b.

il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione;

c.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatigli durante un periodo determinato (quota di contingente doganale);

e.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.

Poiché tali indicazioni rappresentano per il 2003 un volume di circa 300 pagine, anche quest'anno l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), 3003 Berna, le pubblica separatamente.

1 2

904

RU 2003 2677 Modifica del 20 agosto 2003 (RU 2003 3100)

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Allegato

(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 3 ottobre 2003

Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle patate, ordina: I L'allegato 4 numero 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 13 ottobre 2003.

3 ottobre 2003

Dipartimento federale dell'economia: Joseph Deiss

3 4

RS 916.113.11 RS 916.01

2003­2077

905

Ordinanza sulle importazioni agricole

RU 2003

Allegato 4 (art. 10)

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate Numero del contingente doganale

Prodotto

Voce/i di tariffa

Contingente doganale (tonnellate)

[1]

[1]

[1]

[1]

14

Patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate, di cui: Patate, comprese patate da semina

0701. 1010 9010 0710. 1010 9010 0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051

18 250

14.1 14.1.1 14.2

Aumento temporaneo del contingente doganale per il 20035 Prodotti a base di patate

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

5

906

Valido dal 13 ottobre 2003.

25 300 4 000