Legge federale sulle bevande distillate

Progetto

(Legge federale sull'alcool, LAlc) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 10 febbraio 20041; visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 20042, decreta: I La legge federale del 21 giugno 19323 sull'alcool è modificata come segue: Art. 40 cpv. 4 La Regia federale degli alcool può rifiutare la licenza per il commercio all'ingrosso se, nei cinque anni precedenti, il richiedente o la persona designata responsabile è stato punito per infrazione grave o ripetuta alla legislazione sull'alcool o le derrate alimentari oppure alle prescrizioni cantonali sul commercio al dettaglio di bevande alcooliche o a prescrizioni estere analoghe.

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II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2004 1257 FF 2004 ...1267 RS 680

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Legge federale sull'alcool

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