Termine di referendum: 27 gennaio 2005

Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI) Modifica dell'8 ottobre 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 1° marzo 20041; visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 20042, decreta: I La legge del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari è modificata come segue: Art. 7

Previdenza

Fino all'età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza vecchiaia, invalidità e morte.

1

2

La Confederazione versa il contributo a: a.

un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; o

b.

un istituto della previdenza individuale vincolata.

Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso 2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.

3

Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute.

4

5

1 2 3 4

L'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina i dettagli.

FF 2004 1287 FF 2004 1297 RS 171.21 RS 831.40

2004-0428

4817

Legge sulle indennità parlamentari

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 19 ottobre 20045 Termine di referendum: 27 gennaio 2005

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FF 2004 4817

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