Legge federale che proroga il decreto federale concernente il controllo degli espianti

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 20041, decreta: I Il decreto federale del 22 marzo 19962 concernente il controllo degli espianti č modificato come segue: Art. 37 cpv. 4 (nuovo) 4 La durata di validitā del presente decreto č prorogata sino all'entrata in vigore della legge sui trapianti, ma al massimo sino al 31 dicembre 2010.

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2006.

1 2

FF 2004 5937 RS 818.111

2004-1587

5945

Proroga il decreto federale concernente il controllo degli espianti. LF

5946