Legge federale che proroga il decreto federale concernente il controllo degli espianti
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 20041, decreta: I Il decreto federale del 22 marzo 19962 concernente il controllo degli espianti č modificato come segue: Art. 37 cpv. 4 (nuovo) 4 La durata di validitā del presente decreto č prorogata sino all'entrata in vigore della legge sui trapianti, ma al massimo sino al 31 dicembre 2010.
II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
Essa entra in vigore il 1° gennaio 2006.
1 2
FF 2004 5937 RS 818.111
2004-1587
5945
Proroga il decreto federale concernente il controllo degli espianti. LF
5946