Legge federale
Progetto
sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI) del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 1° marzo 20041; visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 20042, decreta: I La legge del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari è modificata come segue: Art. 7
Previdenza
Fino all'età di 65 anni, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza in materia di vecchiaia, invalidità e decesso.
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La Confederazione versa il contributo a: a.
un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP); o
b.
un istituto di previdenza individuale vincolata.
Se non può essere versato, o può essere versato solo in parte, a un istituto di cui al capoverso 2, la corrispondente parte del contributo di previdenza è trasferita alla cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.
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Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e decesso, per quanto non possa ottenere indennità equivalenti da altre istituzioni di previdenza professionale o, se esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a).
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L'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina i dettagli.
FF 2004 1287 FF 2004 1297 RS 171.21 RS 831.40
2004-0428
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Legge sulle indennità parlamentari
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
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La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.
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