Decreto federale I concernente il preventivo per il 2004 del 16 dicembre 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 20033, decreta: Art. 1
Preventivo e disavanzo preventivato
Č approvato il preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2004, articolato come segue:
1
spese per 52 767 853 301 franchi,
introiti per 47 944 326 731 franchi,
eccedenza di spese nel preventivo finanziario di 4 823 526 570 franchi,
disavanzo nel conto economico di 7 881 566 385 franchi.
Le spese e l'eccedenza di spese di cui al capoverso 1 diminuiscono in ragione dei crediti bloccati secondo l'articolo 5 del presente decreto.
2
L'importo massimo delle uscite totali fissato per l'esercizio 2004 conformemente all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) ammonta a 51 433 358 864 franchi.
3
4 L'importo
massimo delle uscite totali č aumentato di 1 128 494 800 franchi per far fronte a un fabbisogno finanziario eccezionale conformemente all'articolo 126 capoverso 3 Cost.
Art. 2
Retribuzioni del personale
Le retribuzioni del personale nell'ambito dei crediti per il personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale, senza il settore dei politecnici, i tribunali della Confederazione, il Controllo federale delle finanze e i Servizi del Parlamento, sono limitate nel 2004 a 3 170 627 600 franchi.
1
Le retribuzioni del personale dei tribunali della Confederazione sono limitate nel 2004 a 40 175 000 franchi.
2
1 2 3
RS 101 RS 611.010 Non pubblicato nel FF.
2004-0074
197
Preventivo per il 2004
3 Le retribuzioni del personale del Controllo federale delle finanze sono limitate nel 2004 a 12 661 100 franchi.
Le retribuzioni del personale dei Servizi del Parlamento sono limitate nel 2004 a 22 327 000 franchi.
4
5
Nel conto di Stato 2004 si presenta un rendiconto sugli effettivi del personale.
Art. 3
Crediti d'impegno sottoposti al freno delle spese
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno, giusta gli elenchi speciali: franchi
per l'acquisto di materiale
845 000 000
per programmi di ricerca, sviluppo e sperimentazione
221 000 000
a titolo di crediti annui per sussidi e mutui
525 400 000
per rischi di guerra in occasione di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento
300 000 000
Art. 4
Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno, giusta gli elenchi speciali: franchi
per l'acquisto di materiale
9 000 000
per la ricerca e lo sviluppo
12 000 000
a titolo di crediti annui per sussidi e mutui
87 300 000
Art. 5
Crediti bloccati
I crediti di pagamento stanziati nell'articolo 1 capoverso 1 e negli articoli 3 e 4 sono bloccati rispettivamente in ragione dell'1,5 per cento e dello 0,75 per cento.
1
Le rubriche di spesa interessate totalmente o parzialmente dal blocco dei crediti figurano nell'allegato.
2
Art. 6
Limite di spesa per la promozione cinematografica negli anni 20042007
Per il versamento di un aiuto finanziario alla promozione cinematografica (art. 3 e 4 della legge del 14 dicembre 20014 sul cinema) negli anni 20042007 č autorizzato un limite di spesa di 95 000 000 franchi.
Art. 7
Limite di spesa per i danni alle foreste negli anni 20012004
L'importo massimo per finanziare i provvedimenti volti a prevenire e riparare i danni alle foreste stanziato col decreto federale I del 13 dicembre 20005 concernente 4
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RS 443.1
Preventivo per il 2004
il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2001 č aumentato da 100 000 000 a 120 000 000 franchi.
Art. 8
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostā al referendum.
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2003
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2003
Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker
5
FF 2001 48
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Preventivo per il 2004
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