Legge federale sul promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20042, decreta: Art. 1
Scopo
La Confederazione può promuovere l'insediamento di imprese estere in Svizzera.
Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.
Art. 2 1
Misure
Fra le misure figurano in particolare: a.
pubblicazioni;
b.
organizzazione di seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali;
c.
attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche;
d.
informazioni rivolte alle imprese.
La Confederazione segue l'evoluzione dei principali mercati e gruppi target esteri.
Mette i risultati delle sue osservazioni a disposizione dei Cantoni.
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3
La Confederazione coordina le proprie misure con quelle dei Cantoni.
Art. 3
Esecuzione
Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) è incaricato dell'esecuzione della presente legge.
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Il Seco può coinvolgere terzi.
Sui principali mercati sono impiegate agenzie locali o altre persone che assumono la stessa funzione, in particolare presso le rappresentanze estere della Confederazione.
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RS 101 FF 2004 6401
2004-1571
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Promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera. LF
4 Sugli altri mercati, le misure sono attuate dalle istituzioni esistenti, in particolare le rappresentanze svizzere all'estero, le camere di commercio estero e altre organizzazioni che rappresentano gli interessi svizzeri all'estero.
Il Seco agisce in stretta sintonia con altri strumenti federali e istituzioni attivi in settori d'attività analoghi.
5
Il Seco svolge ogni quattro anni una valutazione scientifica del promovimento della piazza economica.
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Art. 4
Finanziamento
I mezzi necessari per il finanziamento del promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera sono stanziati di regola sotto forma di limite di spesa per un periodo di quattro anni.
Art. 5
Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3
La presente legge ha effetto per dieci anni.
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