Legge federale sul promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20042, decreta: Art. 1

Scopo

La Confederazione può promuovere l'insediamento di imprese estere in Svizzera.

Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.

Art. 2 1

Misure

Fra le misure figurano in particolare: a.

pubblicazioni;

b.

organizzazione di seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali;

c.

attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche;

d.

informazioni rivolte alle imprese.

La Confederazione segue l'evoluzione dei principali mercati e gruppi target esteri.

Mette i risultati delle sue osservazioni a disposizione dei Cantoni.

2

3

La Confederazione coordina le proprie misure con quelle dei Cantoni.

Art. 3

Esecuzione

Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

1

2

Il Seco può coinvolgere terzi.

Sui principali mercati sono impiegate agenzie locali o altre persone che assumono la stessa funzione, in particolare presso le rappresentanze estere della Confederazione.

3

1 2

RS 101 FF 2004 6401

2004-1571

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Promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera. LF

4 Sugli altri mercati, le misure sono attuate dalle istituzioni esistenti, in particolare le rappresentanze svizzere all'estero, le camere di commercio estero e altre organizzazioni che rappresentano gli interessi svizzeri all'estero.

Il Seco agisce in stretta sintonia con altri strumenti federali e istituzioni attivi in settori d'attività analoghi.

5

Il Seco svolge ogni quattro anni una valutazione scientifica del promovimento della piazza economica.

6

Art. 4

Finanziamento

I mezzi necessari per il finanziamento del promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera sono stanziati di regola sotto forma di limite di spesa per un periodo di quattro anni.

Art. 5

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La presente legge ha effetto per dieci anni.

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