Termine di referendum: 8 luglio 2004
Legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) del 19 marzo 2004
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 99 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 20032, decreta: Art. 1
Principio
Allo scopo di mantenere e promuovere la stabilità delle relazioni monetarie e finanziarie internazionali, la Confederazione può, nell'ambito dei crediti stanziati, fornire un aiuto monetario a organizzazioni internazionali, singoli Stati o gruppi di Stati.
1
L'aiuto monetario può essere accordato sotto forma di mutui, impegni di garanzia e contributi a fondo perso.
2
Art. 2
Aiuto monetario in caso di perturbazione del sistema monetario internazionale
La Confederazione può partecipare ad azioni d'aiuto multilaterali intese a prevenire o a eliminare gravi perturbazioni del sistema monetario internazionale.
1
Le prestazioni accordate a tale scopo non possono essere vincolate all'acquisto di beni o servizi svizzeri.
2
3
La durata massima dei mutui o degli impegni di garanzia è di sette anni.
Art. 3
Partecipazioni speciali nell'ambito del Fondo monetario internazionale
La Confederazione può partecipare, in particolare a favore di Stati a basso reddito, a fondi speciali e ad altri strumenti del Fondo monetario internazionale.
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RS 101 FF 2003 4144
2003-0624
1193
Legge sull'aiuto monetario
Art. 4
Aiuto monetario a singoli Stati
La Confederazione può accordare un aiuto monetario a breve o a medio termine a un singolo Stato che collabora in modo particolarmente stretto con la Svizzera in materia di politica monetaria ed economica.
1
Essa può accordare a un singolo Stato un aiuto monetario anche nell'ambito di azioni di sostegno a medio o a lungo termine coordinate a livello internazionale.
2
Le prestazioni sono accordate in primo luogo a Stati con reddito medio o basso, costretti a procedere ad aggiustamenti strutturali o di economia esterna.
3
Art. 5
Competenze del Consiglio federale
Se le condizioni per un aiuto monetario sono soddisfatte, il Consiglio federale è autorizzato a:
1
a.
accordare mutui entro i limiti dei crediti stanziati, assumere impegni di garanzia e fornire contributi a fondo perso;
b.
concludere, a tale scopo, accordi con organizzazioni internazionali, singoli Stati o gruppi di Stati.
Il Consiglio federale può autorizzare la Banca nazionale svizzera (BNS) a concludere gli accordi, a condizione che essa conceda i mutui o le garanzie.
2
Art. 6
Partecipazione della BNS
Se le condizioni per un aiuto monetario ai sensi dell'articolo 2 sono soddisfatte, il Consiglio federale può incaricare la BNS di concedere il mutuo o la garanzia.
1
Il Consiglio federale può altresì chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui ai sensi dell'articolo 3. In tal caso, sottopone all'Assemblea federale la domanda di un credito d'impegno ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 soltanto dopo aver ricevuto l'assenso della BNS.
2
La Confederazione garantisce alla BNS l'esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest'ultima.
3
Art. 7
Coordinamento
Il Consiglio federale coordina, in stretto accordo con la BNS, la preparazione e l'attuazione dei provvedimenti di aiuto monetario.
Art. 8
Finanziamento
L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice il credito quadro per gli aiuti ai sensi degli articoli 2 e 4. I mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati.
1
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Legge sull'aiuto monetario
Per ogni partecipazione ai sensi dell'articolo 3 dev'essere richiesto un credito d'impegno conformemente all'articolo 25 della legge del 6 ottobre 19893 sulle finanze della Confederazione.
2
Art. 9
Diritto previgente: abrogazione
Il decreto federale del 20 marzo 19754 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato.
Art. 10
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 marzo 2004
Consiglio nazionale, 19 marzo 2004
Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 30 marzo 20045 Termine di referendum: 8 luglio 2004
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RS 611.0 RU 1975 1293, 1980 325, 1985 1036, 1995 3658, 1999 2889 FF 2004 1193
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Legge sull'aiuto monetario
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