Decreto federale per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo del 18 dicembre 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 20033, decreta: Art. 1 Per assicurare la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo, č stanziato un credito quadro di 4200 milioni di franchi per una durata di almeno quattro anni. Il periodo del credito inizia con l'esaurimento del credito quadro precedente.
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I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
Art. 2 Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere utilizzate in particolare per:
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a.
il finanziamento di progetti e programmi della Confederazione;
b.
contributi a organizzazioni svizzere per la realizzazione di progetti e programmi;
c.
contributi a organizzazioni straniere per la realizzazione di progetti e programmi;
d.
contributi a organizzazioni internazionali per la realizzazione di progetti e programmi alla cui scelta, preparazione e valutazione partecipa anche la Svizzera;
e.
contributi generali a istituzioni internazionali;
f.
la prosecuzione dei rapporti d'impiego esistenti e il finanziamento di personale per attivitā direttamente correlate con la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo.
RS 101 RS 974.0 FF 2003 4001
2003-0589
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Continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo
Art. 3 Il presente decreto non sottostā al referendum.
Consiglio nazionale, 18 dicembre 2003
Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2003
Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz
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