Termine di referendum: 27 marzo 1995

Legge federale sui brevetti d'invenzione # S T #

Modificazione del 16 dicembre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 1994'', decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 19542) sui brevetti d'invenzione è modificata come segue:

Art. 2 leu. a Sono escluse dal brevetto: a. le invenzioni la cui utilizzazione fosse contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi;

Art. 8 cpv. 2 2 Oltre all'uso e all'esecuzione dell'invenzione, l'utilizzazione comprende in particolare il diritto di porla in vendita, di venderla, di metterla in circolazione nonché d'importarla per gli scopi menzionati.

Art. 29 cpv. 3 e 5 3 Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi cessano di essere validi; tuttavia, se hanno già utilizzato professionalmente l'invenzione in Svizzera in buona fede oppure hanno già fatto a questo scopo preparativi speciali, i terzi possono domandare la concessione di una licenza non esclusiva.

5 L'articolo 40b è applicabile per analogia.

B. invenzioni dipendenti

Art. 36 ' Se l'invenzione oggetto di un brevetto non può essere utilizzata senza violarne un altro rilasciato anteriormente, il titolare del bre-

') FF 1994 IV 923 2) RS 232.14 1032

1994 - 872

Brevetti d'invenzione. LF

vetto più recente ha diritto alla concessione di una licenza non esclusiva nella misura necessaria per poter sfruttare la sua invenzione se questa, rispetto a quella oggetto del primo brevetto, rappresenta un progresso tecnico notevole, d'interesse economico rilevante.

2 La licenza per l'utilizzazione dell'invenzione oggetto del primo brevetto può essere trasferita soltanto insieme al secondo brevetto.

3 II titolare del primo brevetto può vincolare la concessione della licenza alla condizione che il titolare del secondo brevetto gli conceda a sua volta una licenza per l'utilizzazione della sua invenzione.

C. Sfruttamento dell'invenzione in Svizzera I. Azione per la concessione di una licenza

Art. 37 1 Dopo un termine di tre anni dal rilascio del brevetto, ma non prima di quattro anni dopo il deposito, chiunque dimostri di avervi interesse può domandare al giudice la concessione di una licenza non esclusiva per l'utilizzazione dell'invenzione, sempreché, fino al momento in cui l'azione è promossa, il titolare del brevetto non abbia sfruttato l'invenzione in misura adeguata in Svizzera e non giustifichi tale mancato sfruttamento. Anche l'importazione vale come sfruttamento dell'invenzione in Svizzera.

lbis

e 2 Abrogati

3

Se, oltre ad adempiere le condizioni del capoverso 1, l'attore rende verosimile che ha interesse a usare l'invenzione immediatamente e fornisce al convenuto garanzie adeguate, il giudice può, a sua domanda, concedergli una licenza subito dopo il promovimento dell'azione, fatta salva la sentenza di merito; prima della concessione della licenza dev'essere sentito il convenuto.

Art. 40 cpv. 2 Abrogato

E. Licenze obbligatorie nel settore della tecnologia dei semiconduttori

Art. 40a Nel caso di un'invenzione nel settore della tecnologia dei semiconduttori, una licenza non esclusiva può essere accordata soltanto per rimuovere una pratica di cui è stato accertato, nel corso di una procedura giudiziaria o amministrativa, che essa è contraria alla prassi in materia di concorrenza.

1033

Brevetti d'invenzione. LF

F. Disposizioni comuni agli articoli 36-40o

Art. 40b 1 Le licenze previste negli articoli 36-40a sono concesse soltanto se gli sforzi del richiedente per ottenere una licenza contrattuale a condizioni adeguate di mercato, entro un termine adeguato, siano rimasti improduttivi. Tali sforzi non sono necessari in caso di emergenza nazionale o di assoluta urgenza.

2 Portata e durata della licenza sono limitate allo scopo per il quale è stata concessa.

3 La licenza può essere ceduta soltanto con la parte dell'azienda alla quale si riferisce la sua utilizzazione. Il presente capoverso si applica anche alle sub-licenze.

4 La licenza è concessa in primo luogo per l'approvvigionamento del mercato interno.

5 Dietro richiesta, il giudice ritira la licenza all'avente diritto ove i motivi che hanno portato al rilascio non esistano più e non si possa presumere che si riproducano. È fatta salva una protezione adeguata degli interessi legittimi dell'avente diritto.

6 II titolare del .brevetto ha il diritto a un'indennità adeguata. La misura tiene conto delle circostanze del singolo caso e del valore economico della licenza.

7 II giudice decide in merito al rilascio e alla revoca della licenza, alla sua portata e durata nonché all'indennità da versare.

Art. 69 cpv. 1 e 3 ' In caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione dei prodotti fabbricati illecitamente o degli impianti, utensili e altri mezzi che hanno preponderantemente servito alla loro fabbricazione.

3 Anche in caso di rigetto dell'azione o di proscioglimento, il giudice può ordinare la distruzione degli impianti, utensili e altri mezzi destinati in primo luogo alla violazione del brevetto.

Art. 77 cpv. 3 e 4 3 Prima di ordinare i provvedimenti d'urgenza, l'autorità sente la controparte; nei casi di pericolo nel ritardo, essa può ordinare misure provvisorie già in precedenza. In questo caso la controparte dev'essere avvertita immediatamente dopo che è stata presa la misura.

4 Se accoglie la domanda, l'autorità assegna al richiedente un termine di 30 giorni al massimo per promuovere l'azione avvertendolo che la misura ordinata decadrà in caso di inosservanza del termine.

Brevetti d'invenzione. LF II 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1994

Consiglio nazionale, 16 dicembre 1994

II presidente: Küchler II segretario: Lanz

II presidente: Claude Frey II segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 27 dicembre 1994" Termine di referendum: 27 marzo 1995

"FF 1994 V 1032

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Legge federale sui brevetti d'invenzione Modificazione del 16 dicembre 1994

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1994

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52

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27.12.1994

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1032-1035

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10 118 023

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