Termine di referendum: 27 marzo 1995

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Legge sull'agricoltura

Modificazione del 16 dicembre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 19941', decreta: I

La legge sull'agricoltura 2' è modificata come segue

Art. 4 cpv. 1 1 Le autorità incaricate di determinati compiti dalla presente legge devono, ogni qualvolta ciò sia necessario, in particolare trattandosi di applicare gli articoli 23, 23a, 230 e 31, designare commissioni di specialisti in cui siano rappresentate le cerehie interessate, tenuto conto delle regioni di montagna.

Art. 19 cpv. 1, ultimo periodo, 1bis-1quater 1 Ultimo periodo abrogato 1bis

II Consiglio federale può stabilire, per ogni gruppo di prodotti, prezzi soglia su: a. foraggi, paglia e strame; b. pannelli interi e frantumati per l'alimentazione animale, provenienti dalla trasformazione di semi oleiferi importati e destinati al mercato indigeno o al consumo dell'azienda stessa; e. merci dalla cui lavorazione derivano foraggi.

1ter II Dipartimento federale dell'economia pubblica stabilisce le aliquote di dazio per i singoli prodotti del gruppo corrispondente che non devono superare la differenza tra il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato e il prezzo soglia. Il Consiglio federale stabilisce il modo in cui viene determinato il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato. I provvedimenti di cui al presente artìcolo nonché agli articoli 19a-19f, 20e e 21 sono finanziati mediante una quota dei proventi doganali derivanti dall'importazione dei prodotti menzionati nel presente articolo.

» FF 1994 IV 923 > RS 910.1

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Legge sull'agricoltura

1quater per consentire un rilevamento statistico dei quantitativi importati, i prodotti di cui al capoverso 1bis possono essere importati soltanto con un permesso d'importazione a tenore dell'articolo 23 capoverso 3.

Art. 19f cpv. 3 3 1 contributi sono anzitutto coperti con i proventi delle tasse secondo il capoverso 1 e con le quote a destinazione vincolata dei proventi doganali secondo l'articolo 19.

6. Finanziamento

Art. 20e I provvedimenti intesi a orientare la produzione vegetale sono finanziati anzitutto con le quote a destinazione vincolata dei proventi doganali giusta l'articolo 19.

Art. 21, titolo marginale, cpv. 1 e 2 secondo periodo

IV. Smercio di foraggi indigeni

' Abrogato 2

... I fondi necessari sono attinti anzitutto alle quote a destinazione vincolata dei proventi doganali giusta l'articolo 19.

Art. 23 E. importazione ' I dazi d'importazione sui prodotti agricoli sono determinati, teÌdimportazione nendo conto degli altri settori economici, in modo che non sia comi. Principio promesso lo smercio di prodotti agricoli indigeni dello stesso genere a prezzi adeguati conformemente ai principi della presente legge.

2 La competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale, fatte salve disposizioni contrarie.

3 Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può stabilire che determinati prodotti agricoli possono essere importati soltanto con un permesso. Per quanto concerne le misure di salvaguardia che il Consiglio federale può prendere senza applicare le clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali conformemente all'articolo 1 della legge sulle misure economiche esterne " o all'articolo 7 della legge sulla tariffa delle dogane 2), il Dipartimento federale dell'economia pubblica può sospendere il rilascio di permessi fino alla decisione del Consiglio federale.

4 L'applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agrario è retta dall'articolo 11 della legge sulla tariffa delle dogane.

» RS 946.201 > RS 632.10

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Legge sull'agricoltura

2. Prezzi soglia

3. contingenti doganali

Art. 23a ' II Consiglio federale può stabilire prezzi soglia. Nei settori nei quali occorre procedere spesso ad adeguamenti ed è necessaria un'azione rapida, il Consiglio federale può affidare la fissazione dei prezzi soglia al Dipartimento federale dell'economia pubblica, che decide dopo consultazione del Dipartimento federale delle finanze.

2 L'importo dei prezzi soglia è fissato in conformità con i principi della presente legge. L'aliquota di dazio corrisponde alla differenza fra il prezzo soglia e il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato. Il Consiglio federale stabilisce il modo in cui viene determinato il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato.

Art. 23b ' II quantitativo e la ripartizione cronologica dei contingenti doganali sono fissati in base ai principi della presente legge.

2 II Consiglio federale può stabilire il quantitativo e la ripartizione cronologica dei contingenti doganali nell'ambito della tariffa doganale.

3 Nei settori nei quali occorre procedere spesso ad adeguamenti ed è necessaria un'azione rapida, il Consiglio federale può delegare la competenza per la fissazione del quantitativo e della ripartizione cronologica dei contingenti doganali al Dipartimento federale dell'economia pubblica o ai servizi ad esso subordinati. Il Consiglio federale stabilisce i principi.

4 II Consiglio federale stabilisce i principi per la ripartizione del quantitativo dei contingenti doganali. La loro assegnazione deve essere pubblicata.

5 L'assegnazione dei contingenti doganali può essere subordinata ad una prestazione all'interno del Paese che sia in un rapporto ragionevole con l'importazione, segnatamente al ritiro di prodotti dello stesso genere, di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. I produttori di derrate agricole e le organizzazioni che si occupano della loro utilizzazione non hanno di norma diritto a contingenti doganali qualora siano protetti dagli oneri connessi all'assegnazione di contingenti, quali segnatamente l'obbligo di ritiro di prodotti dello stesso genere di provenienza indigena.

Art. 23c ,

4. Destinazione vincolata

Una quota dei proventi doganali provenienti dall'importazione di prodotti agricoli è devoluta direttamente all'agricoltura. Il Consiglio federale stabilisce l'importo di detta quota a destinazione vin1047

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colata. A tal fine tiene conto dell'importo dei proventi da tasse riscosse al confine a destinazione vincolata prelevate prima dell'entrata in vigore della presente regolamentazione.

5. contribuii volontari

Art. 23d ' Se i settori economici interessati versano, sui prodotti agricoli importati, contributi volontari destinati alla valorizzazione dei prodotti agricoli indigeni, il Consiglio federale può, ai fini dell'adempimento di impegni presi a livello internazionale, prescrivere l'importo massimo consentito di detti contributi. Può delegare questa competenza al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

2 Se l'importo massimo consentito dei contributi viene ridotto in base ad accordi internazionali, la riduzione avviene nella stessa proporzione dei dazi. In casi giustificati, sono consentite deroghe a tale norma.

Art. 24 cpv. 2 2 1 sussidi che la Confederazione dovesse assegnare a favore dell'esportazione di bestiame da reddito e d'allevamento, come pure di prodotti dell'economia zootecnica e del latte, sono prelevati in primo luogo sul ricavo delle tasse riscosse conformemente alla presente legge nonché sulle quote a destinazione vincolata dei proventi doganali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli.

Art. 24a cpv. 1, frase introduit iva 1 Se vi è obbligo di ritiro giusta l'articolo 23b capoverso 5, il Consiglio federale può disporre che un importatore: ...

Art. 25 cpv. 1, terzo periodo 1 ... Le spese della Confederazione devono essere anzitutto coperte con il ricavo delle tasse riscosse conformemente alla presente legge nonché con le quote a destinazione vincolata dei proventi doganali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli.

Art. 26 cpv. 1 lett b e cpv. 1bis, 4 e 5 1 Tanto per assicurare l'approvvigionamento regolare del Paese con latte e latticini, quanto per agevolare lo smercio del latte a prezzi adeguati secondo i principi della presente legge, l'Assemblea federale può, tenuto conto degli interessi dell'economia nazionale:

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Legge sull'agricoltura b.

ordinare la riscossione di tasse sul latte e sulla panna destinati al consumo. I ricavi di queste tasse servono a coprire le spese per l'utilizzazione del latte;

1bis

Le quote a destinazione vincolata dei proventi doganali derivanti dall'importazione di latte e di latticini, di oli commestibili e di grassi commestibili, incluse le materie prime e i prodotti semifiniti necessari alla loro fabbricazione, nonché di gelato commestibile e di semilavorati necessari alla fabbricazione di gelato commestibile servono a coprire le spese per l'utilizzazione del latte. Le quote doganali a destinazione vincolata dei proventi doganali derivanti dall'importazione di formaggio servono anzitutto a ridurre il prezzo del formaggio indigeno di buona qualità prodotto razionalmente e smerciato all'interno del Paese.

4

e 5 Abrogati

Art. 106 F. Fondi

I fondi alimentati conformemente alla presente legge mediante tasse e quote a destinazione vincolata di proventi doganali devono essere iscritti nel conto di Stato della Confederazione.

II

Disposizioni transitorie 1 Durante il periodo transitorio di cuiall'articolo 1 lettera f dell'Accordo GATT del 15 aprile 1994'' sull'agricoltura, i mezzi finanziari di sostegno interno all'agricoltura, riducibili in seguito agli impegni contratti dalla Svizzera nei confronti del GATT/OMC, sono destinati, nell'ambito dell'applicazione della legislazione agricola, al finanziamento di provvedimenti non riducibili giusta le disposizioni del GATT/OMC.

2

Ciò facendo, si considerano la situazione generale dell'economia e le condizioni quadro sociali e finanziarie.

III 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

D (FF 1994 IV 418)

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Legge sull'agricoltura Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1994

Consiglio nazionale, 16 dicembre 1994

II presidente: Küchler II segretario: Lanz

II presidente: Claude Frey II segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 27 dicembre 19941J Termine di referendum: 27 marzo 1995

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»FF 1994 V 1045

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge sull'agricoltura Modificazione del 16 dicembre 1994

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1994

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5

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52

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27.12.1994

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1045-1050

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10 118 028

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