Termine di referendum: 16 gennaio 1995
Decreto federale concernente provvedimenti temporanei contro la desolidarizzazione nell'assicurazione contro le malattie # S T #
Modificazione del 7 ottobre 1994
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1994 '', decreta: I
II decreto federale del 13 dicembre 19912' concernente provvedimenti temporanei contro la desolidarizzazione nell'assicurazione contro le malattie è modificato come segue: Art. 2 Costi amministrativi delle casse malati 1 Le casse malati devono limitare i costi amministrativi dell'assicurazione contro le malattie alle esigenze della gestione economica.
2 II Consiglio federale può emanare disposizioni tendenti a limitare i costi amministrativi. A tal fine si riferisce in particolare all'evoluzione generale dei prezzi e dei salari.
3 Se i costi amministrativi di una cassa sono aumentati oltre i limiti consentiti, 1 sussidi federali sono di massima ridotti.
Art. 4 Riduzione dei premi 1 1 Cantoni accordano agli assicurati di condizione economica modesta riduzioni di premi per l'assicurazione di base della cura medica e dei medicamenti.
A tal fine utilizzano i sussidi della Confederazione e dei Cantoni di cui ai capoversi 2-4.
2 La Confederazione mette ogni anno a disposizione dei Cantoni un importo di 100 milioni di franchi attinto dai mezzi generali della Confederazione, destinato a finanziare le riduzioni dei premi. Il Consiglio federale stabilisce la quota di ogni Cantone secondo la popolazione residente e la capacità finanziaria. Può anche prendere in considerazione il premio medio per l'assicurazione di base della cura medica e dei medicamenti di ogni Cantone.
') FF 1994 II 753 > RS 832.112
2
1994-672
1685
Desolidarizzazione nell'assicurazione contro le malattie. DF 3
Per ottenere i sussidi della Confederazione di cui al capoverso 2, i Cantoni devono completare i sussidi federali fornendo i seguenti contributi per finanziare le riduzioni dei premi: a. Cantoni di forte capacità finanziaria: il triplo del contributo federale; b. Cantoni di media capacità finanziaria: il doppio del contributo federale; e. Cantoni di debole capacità finanziaria: l'equivalente del contributo federale.
4 In virtù dell'articolo 8 capoverso 4 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale, la Confederazione mette inoltre a disposizione dei Cantoni 500 milioni di franchi all'anno destinati a finanziare la riduzione dei premi.
Tale importo è ripartito fra i Cantoni giusta il capoverso 2. I Cantoni utilizzano l'importo loro assegnato a titolo supplementare ai contributi giusta i capoversi 2 e 3 per la riduzione dei premi nell'assicurazione di base della cura medica e dei medicamenti ai sensi del capoverso 1.
5 Ogni Cantone stabilisce le riduzioni di premi di modo che i sussidi annui della Confederazione e del Cantone siano di massima utilizzati integralmente. L'eventuale saldo va riportato all'anno seguente.
6 Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, i Cantoni non possono obbligare le casse a collaborare con essi senza averne ottenuto l'accordo. Tuttavia, a domanda degli organi cantonali competenti, le casse forniscono gratuitamente le informazioni e i documenti necessari per stabilire la riduzione dei premi.
7 II Governo cantonale può decretare un ordinamento provvisorio se le disposizioni cantonali definitive non possono essere promulgate tempestivamente.
Art. 7 cpv. 4 4 La durata di validità del presente decreto è prorogata sino all'entrata in vigore della revisione della legge federale sull'assicurazione contro le malattie 1, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1996.
II 1
II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 1995.
1 FF 1994 II 231
1686
Desolidarizzazione nell'assicurazione contro le malattie. DF
Consiglio nazionale, 7 ottobre 1994 II presidente: Gret Haller II segretario: Anliker
Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1994 II presidente: Jagmetti II segretario: Lanz
Data di pubblicazione: 18 ottobre 1994" Termine di referendum: 16 gennaio 1995
6685
"FF 1994 III 1685
1687
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Decreto federale concernente provvedimenti temporanei contro la desolidarizzazione nell'assicurazione contro le malattie Modificazione del 7 ottobre 1994
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Jahr
1994
Année Anno Band
3
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41
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18.10.1994
Date Data Seite
1685-1687
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