Termine di referendum: 27 marzo 1995

Decreto federale concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo # S T #

Modificazione del 16 dicembre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 giugno 19941', decreta: I

II decreto federale del 21 dicembre 19552) concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo è modificato come segue: Titolo Legge federale concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo Ingresso visto l'articolo 31bis capoversi 2 e 3 lettere a e e della Costituzione federale, Art. l 1 L'Ufficio nazionale svizzero del turismo è una corporazione di diritto pubblico. Esso promuove la domanda di viaggi e vacanze in Svizzera.

2 Esso assume i seguenti compiti: a. analizzare l'evoluzione dei mercati e fornire consulenza agli operatori nell'elaborazione di prestazioni di servizi corrispondenti alle esigenze del mercato e dell'ecologia; b. preparare e diffondere messaggi promozionali; e. utilizzare o organizzare manifestazioni promozionali e offrire servizi ai media; d. informare in merito all'offerta turistica; e. assistere gli operatori nelle loro attività di distribuzione; f. sostenere la commercializzazione dei prodotti; g. coordinare l'accesso al mercato e cooperare con altre organizzazioni e imprese interessate all'immagine del Paese.

"FF 1994 III 1009 > RS 935.21

2

1072

1994 - 885

Ufficio nazionale svizzero del turismo. DF

Art. 2 L'Ufficio nazionale svizzero del turismo mantiene rappresentanze all'estero.

Art. 4 1 Gli organi dell'Ufficio nazionale svizzero del turismo sono l'assemblea generale, il comitato e l'organo di controllo. Un direttore dirige gli affari.

2 II Consiglio federale fissa i particolari dell'organizzazione, previo parere del settore turistico, ed è autorizzato a modificare la denominazione della corporazione di diritto pubblico.

Art. 6 La Confederazione accorda all'Ufficio nazionale svizzero del turismo aiuti finanziari annui nei limiti dei crediti autorizzati. L'Assemblea federale definisce ogni cinque anni il quadro finanziario mediante un decreto federale semplice.

Art. 7 Abrogato

x

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1994 II presidente: Küchler II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 16 dicembre 1994 II presidente: Claude Frey II segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 27 dicembre 1994° Termine di referendum: 27 marzo 1995

6849

i) FF 1994 V 1072

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Decreto federale concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo Modificazione del 16 dicembre 1994

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Jahr

1994

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5

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52

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.12.1994

Date Data Seite

1072-1073

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10 118 036

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