Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per la protezione delle paludi Iniziativa Rothenthurm» # S T #
del 20 marzo 1987
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per la protezione delle paludi - Iniziativa Rothenthurm», depositata il 16 settembre 19831'; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 19852), decreta:
Art. l 1 L'iniziativa popolare «per la protezione delle paludi - Iniziativa Rothenthurm» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.
2 L'iniziativa ha il tenore seguente: La Costituzione federale è completata come segue: Art. 24sexies cpv 5 5 Le paludi e le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale sono zone protette. Non vi si può costruire alcun impianto né mutare, in qualsiasi modo, la configurazione del terreno. Sono eccettuate le istalla/ioni destinate a preservare il fine protettivo e a mantenere l'attuale utilizzazione agricola.
Disposizione transitoria Gli impianti, le costruzioni e le modificazioni del terreno contrari allo scopo della zona protetta e attuati dopo il 1° giugno 1983, in particolare nella zona palustre di Rothenthurm, sul territorio dei Cantoni di Svitto e di Zugo, devono essere demoliti e rimossi a spese di chi li ha attuati. Lo stato originario dev'essere ripristinato.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
»FF 1983 1 802 )FF 1985 II 1261
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Iniziativa popolare «per la protezione delle paludi - Rothenthurm»
Consiglio degli Stati, 20 marzo 1987 II presidente: Dobler II segretario: Huber
Consiglio nazionale, 20 marzo 1987 II presidente: Cevey II segretario: Koehler
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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per la protezione delle paludi Iniziativa Rothenthurm» del 20 marzo 1987
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Foglio federale
Jahr
1987
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
12
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
31.03.1987
Date Data Seite
814-815
Page Pagina Ref. No
10 115 335
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