Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «città-campagna contro la speculazione fondiaria» # S T #
del 20 marzo 1987
L'Assemblea federale della Confederazione
Svizzera,
esaminata l'iniziativa popolare «città-campagna contro la speculazione fondiaria», depositata il 24 maggio 1983n; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 1985 2), decreta:
Art. l 1
L'iniziativa popolare del 24 maggio 1983 «città-campagna contro la speculazione fondiaria» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.
2
L'iniziativa ha il tenore seguente:
I L'articolo 22ter della Costituzione federale è modificato come segue: 1 La proprietà è garantita.
2 1 fondi possono essere acquistati soltanto per uso personale in caso di provato bisogno, oppure per l'approntamento di abitazioni a prezzo vantaggioso. È escluso l'acquisto di fondi al fine di mero investimento di capitali o di ulteriore alienazione a breve termine. I cambiamenti di proprietà devono essere resi noti pubblicamente.
3 I fondi agricoli non attrezzati come terreno edificabile sottostanno a un controllo dei prezzi. Il loro prezzo non deve superare il doppio del valore di reddito. L'uso personale di questi fondi è riconosciuto soltanto a chi offre garanzia di un'utilizzazione agricola in proprio.
4 Capoverso 2 attuale.
5 In caso di espropriazione o di restrizioni della proprietà equivalenti ad espropriazione è dovuta indennità in quanto sia soppresso o limitato l'attuale godimento della cosa. In caso di espropriazione di fondi agricoli deve essere corrisposto un equivalente in natura.
II
L'articolo 22quater della Costituzione federale è completato come segue: 4 II plusvalore di fondi in seguito a provvedimenti di pianificazione territoriale o di urbanizzazione da parte dell'ente pubblico è prelevato dai Cantoni.
11 2
RS 1983 II 1431 > FF 1986 I 129
812
1987 - · 268
Iniziativa popolare contro la speculazione fondiaria
IH
Disposizione transitoria Ove la legislazione non fosse adeguata all'articolo 22 ter entro 6 anni a contare dalPaccettazione da parte del popolo e dei Cantoni, i tribunali civili ordinari, se aditi, sono autorizzati ad applicare direttamente le nuove disposizioni. In tale caso, la legittimazione attiva spetta anche all'ufficiale del registro fondiario e al Comune del luogo di sito della
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al -popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
Consiglio nazionale, 20 marzo 1987 II presidente: Cevey II segretario: Koehler
54 Foglio federale. 70° anno. Vol. I
Consiglio degli Stati, 20 marzo 1987 II presidente: Dobler II segretario: Huber
g ]3
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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «città-campagna contro la speculazione fondiaria» del 20 marzo 1987
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Jahr
1987
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12
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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
31.03.1987
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812-813
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10 115 334
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