Termine di referendum: 11 aprile 1988

Legge federale sul diritto internazionale privato

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(LDIP)

del 18 dicembre 1987

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri; visto l'articolo 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 19821', decreta: Capitolo 1: Disposizioni comuni Sezione 1: Campo di applicazione

Art.

' La a.

b.

e.

l presente legge disciplina nell'ambito internazionale: la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; il diritto applicabile; i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere; d. il fallimento e il concordato; e. l'arbitrato.

2 Sono fatti salvi i trattati internazionali.

Sezione 2: Competenza

I. In genere

11 Foro di necessità

Art. 2 Se la presente legge non prevede un foro speciale,sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio del convenuto.

Art. 3 Se la presente legge non prevede alcun foro in Svizzera e un procedimento all'estero non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.

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III. Convalida del sequestro

IV. Proroga di foro

V. Costituzione in giudizio del convenuto

VI. Patto d'arbitrato

Art. 4 Se la presente legge non prevede altro foro in Svizzera, l'azione di convalida del sequestro può essere promossa nel luogo svizzero del sequestro.

Art. 5 1 Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto, per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo.

2 La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero.

3 II tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se: a. una parte ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione nel Cantone del tribunale pattuito o b. giusta la presente legge, all'oggetto litigioso dev'essere applicato il diritto svizzero.

Art. 6 Nelle controversie patrimoniali, l'incondizionata costituzione in giudizio del convenuto comporta competenza del tribunale svizzero adito, sempreché quest'ultimo non possa declinare la propria competenza giusta l'articolo 5 capoverso 3.

Art. 7 Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il tribunale svizzero adito declina la propria competenza, eccetto che: a. il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio; b. il tribunale accerti la caducità, l'inefficacia o l'inadempibilità del patto d'arbitrato, ovvero e. il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.

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V I I . Domanda riconvenzionale

VII!. Litispendenza

Art. 8 II tribunale presso cui è pendente la domanda principale giudica anche sulla domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse.

Art. 9 1 Se un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente all'estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera.

2 Determinante per la litispendenza in Svizzera è il momento del primo atto procedurale necessario all'introduzione dell'azione. A tal fine, basta l'apertura della procedura di conciliazione.

3 II tribunale svizzero stralcia la causa dal ruolo appena gli sia presentata una decisione straniera riconoscibile in Svizzera.

Art. 10

IX. Provvedimenli cautelari

I tribunali e le autorità svizzeri possono prendere provvedimenti cautelari anche se non sono competenti nel merito.

Art. 11

X. Atti d'assistenza giudiziaria

1 Gli atti d'assistenza giudiziaria sono eseguiti in Svizzera giusta il diritto del Cantone in cui sono compiuti.

2 Ad istanza dell'autorità richiedente, si possono applicare o considerare anche forme procedurali estere in quanto necessario per l'attuazione di una pretesa giuridica all'estero e sempreché non vi ostino gravi motivi inerenti all'interessato.

3 1 tribunali e le autorità svizzeri possono stilare documenti secondo le forme del diritto straniero o ricevere la dichiarazione giurata di un richiedente qualora una forma prevista dal diritto svizzero non sia riconosciuta all'estero e quivi non si possa pertanto attuare una pretesa giuridica degna di protezione.

Art. 12 XI. Termini

Se una persona all'estero deve osservare un termine dinanzi a tribunali o autorità svizzeri, è sufficiente se la memoria perviene a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il giorno della scadenza.

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Sezione 3: Diritto applicabile

I. Estensione del rinvio

Ari. 13 Laddove la presente legge richiami un diritto straniero, il rinvio si riferisce a tutte le disposizioni che, giusta tale diritto, si applicano alla fattispecie. Il carattere di diritto pubblico attribuito a una disposizione del diritto straniero non ne inficia l'applicabilità.

Art. 14

I f . Rinvio di ritorno e rinvio altrove

1 Se il diritto applicabile richiama a sua volta il diritto svizzero o un altro diritto straniero, il rinvio dev'essere osservato qualora la presente legge lo preveda.

2

In questioni di statuto personale o familiare, il rinvio di ritorno al diritto svizzero dev'essere osservato.

III. Clausola d'eccezione

Art. 15 1 II diritto richiamato dalla presente legge è, per eccezione, inapplicabile qualora dall'insieme delle circostanze risulti manifesto che la fattispecie gli è esiguamente connessa, ma più strettamente connessa con un altro.

2

La presente disposizione non si applica nel caso in cui il diritto applicabile sia stato scelto dalle parti.

Art. 16 IV. Accertamenio del diritto straniero

1 II contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d'ufficio. A tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti.

2

Se il contenuto del diritto straniero applicabile non può essere accertato, si applica il diritto svizzero.

Art. 17 V. Clausola di riserva

L'applicazione di disposizioni del diritto straniero è esclusa se dovesse condurre a un esito incompatibile con l'ordine pubblico svizzero.

Art. 18

VI. Norme svizzere d'applicazione necessaria

Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, dato il loro scopo particolare, devono essere imperativamente applicate indipendentemente dal diritto richiamato dalla presente legge.

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Art. 19 V I I . Considerazione di norme straniere d'applicazione necessaria

1

Può essere tenuto conto di una norma di applicazione necessaria di un diritto diverso da quello richiamato dalla presente legge qualora, secondo la concezione giuridica svizzera, interessi degni di protezione e manifestamente preponderanti di una parte lo richiedano e la fattispecie sia strettamente connessa con tale diritto.

2 Per stabilire se si debba tener conto di tale norma, se ne esaminerà lo scopo e le conseguenze per una decisione equanime secondo la concezione giuridica svizzera.

Sezione 4: Domicilio, sede e cittadinanza Art. 20

I. Domicilio, dimora abituale e stabile organizzazione delle persone fisiche

' Giusta la presente legge, la persona fisica ha: a. il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; b. la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori; e. la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.

2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.

Art. 21

II. Sede e stabile organizzazione delle società

1

Per le società la sede vale domicilio.

È considerato sede di una società il luogo designato nello statuto 0 nel contratto di società. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui la società è amministrata effettivamente.

3 La stabile organizzazione di una società si trova nello Stato dove essa ha la sede o una succursale.

2

Art. 22 I I I . Cittadinanza

La cittadinanza di una persona rispetto a uno Stato è determinata secondo il diritto del medesimo.

Art. 23

IV. Pluricitladinanza

1

Se una persona, oltre alla cittadinanza svizzera, ha una o più cittadinanze straniere, solo la cittadinanza svizzera è determinante per stabilire la competenza del foro di origine.

Diritto internazionale privato 2

Salvo diversa disposizione della presente legge, il diritto applicabile al pluricittadino è determinato in base allo Stato di origine con cui esso è più strettamente legato.

3 Se la cittadinanza di una persona è il presupposto per il riconoscimento di una decisione straniera in Svizzera, per il pluricittadino è sufficiente tener conto di una delle sue cittadinanze.

V. Apolidi e rifugiati

Art. 24 1 Una persona è considerata apolide se tale qualità le spetta in virtù della convenzione di Nuova York del 28 settembre 19541' sullo statuto degli apolidi o le cui relazioni con lo Stato di origine sono a tal punto allentate da poter essere equiparate all'apolidia.

2

Una persona è considerata rifugiato se tale qualità le spetta in virtù della legge federale sull'asilo del 5 ottobre 19792).

3 Laddove la presente legge parla di cittadinanza, per gli apolidi e i rifugiati fa stato il domicilio.

Sezione 5: Riconoscimento e esecuzione di decisioni straniere Art. 25 I. Riconoscimento 1. Principio

Una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se: a. vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata; b. non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva e e. non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27.

Art. 26

2. Corr.petenza dell'autorità estera

È data la competenza dell'autorità estera se: a. una disposizione della presente legge la prevede o, in mancanza di una tale disposizione, il convenuto era domiciliato nello Stato del giudizio; b. in caso di controversie patrimoniali, le parti, con pattuizione valida secondo la presente legge, si sono sottoposte alla competenza dell'autorità che ha pronunciato la decisione; e. in caso di controversie patrimoniali, il convenuto si è costituito incondizionatamente in giudizio; d. in caso di domanda riconvenzionale, l'autorità che ha pronunciato la decisione era competente a giudicare la doman-

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da principale e le due domande sono materialmente connesse.

Art. 27 3. Motivi di rifiuto

1

Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero.

2 La decisione straniera non è inoltre riconosciuta qualora una parte provi che: a. non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio; b. la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del proprio diritto d'essere sentita; e. una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo, sempreché per tale decisione siano adempiti i presupposti del riconoscimento.

3 Per altro, la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito.

Art. 28

II. Esecuzione

La decisione riconosciuta secondo gli articoli 25 a 27 è dichiarata esecutiva ad istanza della parte interessata.

Art. 29

[II. Procedura

1

L'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All'istanza vanno allegati: a. un esemplare completo e autenticato della decisione; b. un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e, e. in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congrue per presentare le proprie difese.

2 La parte che si oppone all'istanza di riconoscimento o di esecuzione dev'essere sentita; essa può produrre le proprie prove.

3 Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione.

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IV. Transazione giudiziale

Art. 30 Gli articoli 25 a 29 si applicano anche alla transazione giudiziale che, nello Stato in cui fu stipulata, sia equiparata a una decisione giudiziaria.

Art. 31

V. Giurisdizione volontaria

Gli articoli 25 a 29 si applicano per analogia al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni o documenti della giurisdizione volontaria.

Art. 32

VI. Iscrizione nei registri dello stato civile

1

La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza.

2

L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 21.

3 Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione.

Capitolo 2: Persone fisiche

Art. 33 I. Princìpio

II. Capacità giuridica

III. Capacità di agire 1. Principio

1

Salvo diversa disposizione della presente legge, in materia di rapporti di diritto delle persone sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio; essi applicano il diritto del domicilio.

2 In caso di pretese derivanti da lesioni arrecate alla personalità, si applicano le disposizioni della presente legge in materia di atti illeciti (art. 129 segg.).

Art. 34 1 La capacità giuridica è regolata dal diritto svizzero.

2 Inizio e fine della personalità sono regolati dal diritto cui sottosta il rapporto giuridico che presuppone la capacità giuridica.

Art. 35 La capacità di agire è regolata dal diritto del domicilio. Il cambiamento di domicilio non tange, acquisita che sia, la capacità di agire.

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2. Protezione del commercio giurìdico

IV. Nome 1. Principio

2. Cambiamento del nome

3. Cambiamento del nome all'estero

Art. 36 1 Chi abbia compiuto un negozio giuridico benché incapace di agire giusta il diritto del proprio domicilio non può appellarsi a questa sua incapacità se, giusta il diritto dello Stato in cui il negozio fu compiuto, fosse stato capace di agire, eccetto che l'altra parte abbia saputo o dovuto sapere di tale incapacità.

2 La presente disposizione non si applica ai negozi giuridici del diritto di famiglia e del diritto successorio, né a quelli concernenti diritti reali su fondi.

Art. 37 1 II nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all'estero, dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio.

2 Una persona può tuttavia esigere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale.

Art. 38 1 Competenti per il cambiamento del nome sono le autorità svizzere del domicilio dell'instante.

2 Lo svizzero non domiciliato in Svizzera può chiedere il cambiamento del nome all'autorità del suo Cantone di origine.

3 Presupposti ed effetti del cambiamento del nome sono regolati dal diritto svizzero.

Art. 39 II cambiamento del nome avvenuto all'estero è riconosciuto in Svizzera se valido nello Stato di domicilio o di origine dell'instante.

Art. 40

4. Iscrizione nei registri dello stato civile

II nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri.

Art. 41

V. Dichiarazione di scomparsa 1. Competenza e diritto applicabile

' Competenti per la dichiarazione di scomparsa sono i tribunali o le autorità svizzeri dell'ultimo domicilio noto dello scomparso.

2 1 tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti per dichiarare la scomparsa qualora un interesse degno di protezione lo giustifichi.

13

Diritto internazionale privato 3

Presupposti ed effetti della dichiarazione di scomparsa sono regolati dal diritto svizzero.

2. Dichiarazione estera di scomparsa e di morte

Art. 42 La dichiarazione estera di scomparsa o di morte è riconosciuta in Svizzera se pronunciata nello Stato dell'ultimo domicilio noto o nello Stato di origine dello scomparso.

Capitolo 3: Diritto matrimoniale Sezione 1: Celebrazione del matrimonio

I. Competenza

Art. 43 1 Le autorità svizzere sono competenti a celebrare il matrimonio se uno degli sposi è domiciliato in Svizzera o ne ha la cittadinanza.

2 Gli sposi stranieri non domiciliati in Svizzera possono nondimeno essere autorizzati dall'autorità competente a contrarre matrimonio in Svizzera se il medesimo vien riconosciuto nello Stato di domicilio o di origine di ambedue.

3 L'autorizzazione non può essere rifiutata per il solo motivo che un divorzio pronunciato o riconosciuto in Svizzera non sarebbe riconosciuto all'estero.

Art. 44

II. Diritto applicabile

I I I . .Matrimonio celebrato all'estero

1 1 presupposti materiali della celebrazione del matrimonio in Svizzera sono regolati dal diritto svizzero.

2 Se i presupposti giusta il diritto svizzero non sono adempiuti, il matrimonio tra stranieri può essere celebrato in Svizzera se conforme ai presupposti del diritto nazionale di uno degli sposi.

3 La forma della celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.

Art. 45 1 II matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera.

2 Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all'estero è riconosciuto se la celebrazione all'estero non è stata manifestamente voluta per eludere le cause di nullità previste dal diritto svizzero.

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Sezione 2: Effetti del matrimonio in generale

I. Competenza 1. Principio

Art. 46 Per le azioni o i provvedimenti concernenti i diritti e i doveri coniugali sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale di uno dei coniugi.

Art. 47

2. Foro di origine

Se i coniugi non hanno né domicilio né dimora abituale in Svizzera ed uno di loro è cittadino svizzero, per le azioni o i provvedimenti concernenti i diritti e i doveri coniugali sono competenti i tribunali o le autorità del luogo di origine, sempreché sia impossibile proporre l'azione o l'istanza nel luogo di domicilio o di dimo.ra abituale di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

Art. 48

II. Diritto applicabile I. Principio

1 1 diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio dei coniugi.

2 Se i coniugi non sono domiciliati nello stesso Stato, i diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio più strettamente connesso con la fattispecie.

3 Se competenti giusta l'articolo 47, i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine applicano il diritto svizzero.

Art. 49 2. Obbligo di mantenimento

L'obbligo di mantenimento tra i coniugi è regolato dalla convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973" sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Art. 50

I I I . Decisioni o provvedimenti stranieri

Le decisioni o i provvedimenti stranieri concernenti i diritti e i doveri coniugali sono riconosciuti in Svizzera se pronunciati nello Stato di domicilio o di dimora abituale di uno dei coniugi.

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Sezione 3: Regime dei beni fra i coniugi Art. 51 I. Competenza

Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti: a. per la liquidazione del regime dei beni in caso di morte di un coniuge, i tribunali o le autorità svizzeri competenti a liquidare la successione (art. 86 a 89); b. per la liquidazione del regime dei beni in caso di scioglimento giudiziale del matrimonio o di separazione, i tribunali svizzeri competenti in merito (art. 59, 60, 63 e 64); e. negli altri casi, i tribunali o le autorità svizzeri competenti per le azioni o per i provvedimenti concernenti gli effetti del matrimonio (art. 46 e 47).

Art. 52

II. Diritto applicabile I. Scelta del diritto applicabile a. Principio

b. Modalità

1

1 rapporti patrimoniali sono regolati dal diritto scelto dai coniugi.

2 1 coniugi possono scegliere il diritto dello Stato in cui sono ambedue domiciliati, o lo saranno dopo la celebrazione del matrimonio, o il diritto di uno dei loro Stati di origine. L'articolo 23 capoverso 2 è inapplicabile.

Art. 53 1 La scelta del diritto applicabile dev'essere pattuita per scritto o risultare univocamente dalla convenzione matrimoniale. Per altro, è regolata dal diritto scelto.

2 La scelta può essere fatta o modificata in ogni momento. Se posteriore alla celebrazione del matrimonio, è retroattivamente efficace, salvo diversa pattuizione delle parti, dal momento della celebrazione del matrimonio.

3 II diritto scelto rimane applicabile fintante che i coniugi non ne scelgano un altro o non revochino la scelta medesima.

Art. 54

2. Omessa scelta del diritto applicabile a. Principio

1

1 rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: a. dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; b. dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati.

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Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune.

3 Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero.

b. Mutabilità e retroattività in caso di cambiamento di domicilio

3. Forma della convenzione matrimoniale

4. Rapporti giuridici con i terzi

I I I . Decisioni straniere

Art. 55 1 Se i coniugi trasferiscono il loro domicilio in un altro Stato, il diritto del nuovo Stato di domicilio si applica retroattivamente dal momento della celebrazione del matrimonio. I coniugi possono escludere la retroattività mediante pattuizione scritta.

2 II cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile qualora le parti abbiano pattuito per scritto l'ulteriore vigenza del diritto precedente o siano legate da una convenzione matrimoniale.

Art. 56 La convenzione matrimoniale è formalmente valida se conforme al diritto applicabile per materia o al diritto del luogo di stipulazione.

Art. 57 1 Gli effetti del regime dei beni sul rapporto giuridico tra un coniuge e un terzo sono regolati dal diritto dello Stato in cui questo coniuge era domiciliato al momento della nascita del rapporto giuridico.

2 Se, in tale momento, il terzo era o doveva essere a conoscenza del diritto regolatore dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si applica quest'ultimo diritto.

Art. 58 1 Le decisioni straniere concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono riconosciute in Svizzera se: a. sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio del coniuge convenuto; b. sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio del coniuge attore, presupposto che il coniuge convenuto non fosse domiciliato in Svizzera; e. sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato il cui diritto è applicabile secondo la presente legge o d. concernono fondi e sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di situazione dei medesimi.

Diritto internazionale privato 2

Per le decisioni in materia di rapporti patrimoniali pronunciate in connessione con provvedimenti a tutela dell'unione coniugale od in seguito a morte, dichiarazione di nullità del matrimonio, divorzio o separazione, il riconoscimento è retto dalle disposizioni della presente legge concernenti gli effetti del matrimonio in generale, il divorzio o le successioni (art. 50, 65 e 96).

Sezione 4: Divorzio e separazione

Art. 59 I. Competenza 1. Principio

Per le azioni di divorzio o separazione sono competenti: a. i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto; b. i tribunali svizzeri del domicilio dell'attore se questi dimora in Svizzera da almeno un anno od è cittadino svizzero.

Art. 60

2. Foro di origine

II. Diritto applicabile

Se i coniugi non sono domiciliati in Svizzera ed uno di loro è cittadino svizzero, per le azioni di divorzio o separazione sono competenti i tribunali del luogo di origine sempreché sia impossibile proporre l'azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

Art. 61 ' Divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero.

2 Se i coniugi hanno una cittadinanza straniera comune e solo uno di loro è domiciliato in Svizzera, si applica il loro diritto nazionale comune.

3 Ove il diritto nazionale straniero comune non ammetta il divorzio o lo ammetta soltanto a condizioni straordinariamente severe, si applica il diritto svizzero se uno dei coniugi è anche svizzero o dimora in Svizzera da almeno due anni.

4 Se competenti giusta l'articolo 60, i tribunali svizzeri del luogo di origine applicano il diritto svizzero.

Art. 62 I I I . Provvedimenti cautelari

1

II tribunale svizzero presso cui è pendente un'azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l'azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato.

2 1 provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero.

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Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).

Art. 63 IV. Effetti accessori

1

I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori.

2

Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal diritto applicabile al divorzio o alla separazione. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 37 a 40), l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), il regime dei beni (art. 52 a 57), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).

Art. 64 V. Completamento o modificazione di una decisione

VI. Decisioni straniere

1

1 tribunali svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59 o 60. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).

2 II completamento o la modificazione di una sentenza di divorzio o separazione è regolato dal diritto applicabile al divorzio o alla separazione. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 37 a 40), l'obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), il regime dei beni (art. 52 a 57), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).

Art. 65 1 Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi.

2

Tuttavia, la decisione pronunciata in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino, è riconosciuta in Svizzera soltanto se: a. all'atto dell'introduzione dell'azione, almeno un coniuge era domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato in Svizzera; b. il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero o e. il coniuge convenuto è d'accordo con il riconoscimento della decisione in Svizzera.

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Capitolo 4: Filiazione Sezione 1: Filiazione per discendenza Art. 66 I. Competenza 1. Principio

Per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione sono competenti i tribunali svizzeri della dimora abituale del figlio o del domicilio di un genitore.

Art. 67

2. Foro di origine

Ove i genitori non siano domiciliati in Svizzera ed il figlio non vi dimori abitualmente, per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione sono competenti i tribunali del luogo di origine svizzero di un genitore se è impossibile proporre l'azione nel domicilio di un genitore o nella dimora abituale del figlio ovvero non lo si possa ragionevolmente pretendere.

Art. 68

II. Diritto applicabile 1. Principio

2. Momento determinante

1

II sorgere, l'accertamento e la contestazione della filiazione sono regolati dal diritto della dimora abituale del figlio.

2 Tuttavia, se nessuno dei genitori è domiciliato nello Stato di dimora abituale del figlio, ma tutti e tre hanno la stessa cittadinanza, si applica il loro diritto nazionale comune.

Art. 69 1 II momento della nascita del figlio determina il diritto applicabile al sorgere, all'accertamento e alla contestazione della filiazione.

2

Per l'accertamento o la contestazione giudiziale della filiazione, il momento determinante è tuttavia quello in cui l'azione è proposta, sempreché un interesse preponderante del figlio lo richieda.

I I I . Decisioni straniere

20

Art. 70 Le decisioni straniere concernenti l'accertamento o la contestazione della filiazione sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di dimora abituale o di origine del figlio o nello Stato di domicilio o di origine di un genitore.

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Sezione 2: Riconoscimento di figlio

1. Competenza

Art. 71 1 Sono competenti a ricevere il riconoscimento le autorità svizzere del luogo di nascita o di dimora abituale del figlio, nonché quelle del domicilio o del luogo di origine di un genitore.

2 Se avviene nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui la filiazione ha rilevanza giuridica, il riconoscimento può essere ricevuto anche dal giudice adito.

3 1 tribunali competenti in materia di accertamento o contestazione della filiazione (art. 66 e 67) lo sono anche per la contestazione del riconoscimento.

Art. 72

II. Diritto applicabile

111. Riconoscimento all'estero e contestazione

' II riconoscimento in Svizzera può avvenire giusta il diritto della dimora abituale o il diritto nazionale del figlio o giusta il diritto del domicilio o il diritto nazionale di un genitore. Determinante è il momento del riconoscimento.

2 La forma del riconoscimento in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.

3 La contestazione del riconoscimento è regolata dal diritto svizzero.

Art. 73 1 II riconoscimento all'estero è riconosciuto in Svizzera se valido giusta il diritto della dimora abituale o il diritto nazionale del figlio o giusta il diritto del domicilio o il diritto nazionale di un genitore.

2 Le decisioni straniere in materia di contestazione del riconoscimento sono riconosciute in Svizzera se pronunciate in uno Stato di cui al capoverso 1.

Art. 74

IV. Legittimazione

L'articolo 73 si applica per analogia al riconoscimento di una legittimazione avvenuta all'estero.

Sezione 3: Adozione Art. 75

1. Competenza 1. Principio

' Sono competenti a pronunciare l'adozione i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio dell'adottante o dei coniugi adottanti.

21

Diritto internazionale privato 2

1 tribunali competenti in materia di accertamento o contestazione della filiazione (art. 66 e 67) lo sono anche per la contestazione dell'adozione.

Art. 76 2. Foro di origine

Ove l'adottante o i coniugi adottanti non siano domiciliati in Svizzera e uno di loro sia cittadino svizzero, per l'adozione sono competenti i tribunali o le autorità del luogo di origine se è impossibile attuare l'adozione nel loro domicilio o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

Art. 77

II. Diritto applicabile

HI. Adozioni e atti analoghi stranieri

1

1 presupposti dell'adozione in Svizzera sono regolati dal diritto svizzero.

2 Ove risulti che un'adozione non sarebbe riconosciuta nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti, con conseguente grave pregiudizio per il figlio, l'autorità tiene conto anche dei presupposti giusta il diritto di detto Stato. Se anche in tal caso il riconoscimento non sembri assicurato, l'adozione non può essere pronunciata.

3 La contestazione di un'adozione pronunciata in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. L'adozione pronunciata all'estero può essere contestata in Svizzera soltanto se ne sussista un motivo anche secondo il diritto svizzero.

Art. 78 1 Le adozioni straniere sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti.

2 Le adozioni straniere o atti analoghi esteri che hanno effetti essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciuti in Svizzera soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti.

Sezione 4: Effetti della filiazione Art. 79

I. Competenza I. Principio

1

Per le azioni concernenti i rapporti tra genitori e figlio, segnatamente per l'azione di mantenimento del figlio, sono competenti i tribunali svizzeri della dimora abituale del figlio ovvero quelli del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del genitore convenuto.

Diritto internazionale privato 2

Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 33 e 37 a 40), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 86 a 89).

2. Foro di origine

3. Pretese di terzi

II. Diritto applicabile 1. Principio

2. Obbligo di mantenimento

I I I . Decisioni straniere

Art. 80 Se né il figlio né il genitore convenuto hanno il domicilio o la dimora abituale in Svizzera ed uno di loro è cittadino svizzero, sono competenti i tribunali del luogo di origine.

Art. 81 1 tribunali svizzeri competenti giusta gli articoli 79 e 80 decidono parimente sulle pretese: a. di autorità che hanno fatto anticipazioni per il mantenimento del figlio; b. della madre per il mantenimento e per il rimborso delle spese insorte con il parto.

Art. 82 1 1 rapporti tra genitori e figlio sono regolati dal diritto della dimora abituale del figlio.

2 Tuttavia, se nessuno dei genitori è domiciliato nello Stato di dimora abituale del figlio, ma ambedue ed il figlio hanno la stessa cittadinanza, si applica il loro diritto nazionale comune.

3 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 33 e 37 a 40), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 90 a 95).

Art. 83 1 L'obbligo di mantenimento tra genitori e figlio è regolato dalla convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973" sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

2 In quanto non disciplini le pretese della madre per il mantenimento e per il rimborso delle spese insorte con il parto, la convenzione si applica per analogia.

Art. 84 1 Le decisioni straniere concernenti i rapporti tra genitori e figlio sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di dimora abituale del figlio o in quello di domicilio o di dimora abituale del genitore convenuto.

Diritto internazionale privato 2

Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 39), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 96).

Capitolo 5: Tutela e altri provvedimenti protettivi

Art. 85 1

In materia di protezione dei minori, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile e il riconoscimento di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 '' concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni.

2

La convenzione si applica per analogia ai maggiorenni e alle persone considerate minori soltanto dal diritto svizzero, nonché alle persone che non hanno la dimora abituale in uno Stato contraente.

3 1 tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti se lo esige la protezione di una persona o dei suoi beni.

Capitolo 6: Diritto successorio

I. Competenza 1. Principio

Art. 86 1 Per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando.

2 È riservata la competenza dello Stato che la rivendica a titolo esclusivo per i fondi situati sul suo territorio.

Art. 87

2. Foro di origine

1

Se l'ereditando era un cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine, sempreché l'autorità estera non si occupi della successione.

2 1 tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine sono sempre competenti se un cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto alla competenza o al diritto svizzeri i suoi beni situati in Svizzera o l'intera successione. È fatto salvo l'articolo 86 capoverso 2.

Diritto internazionale privato Art. 88 3. Foro del luogo di situazione

' Se l'ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all'estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità estere non se ne occupino.

2

Se i beni sono situati in più luoghi, sono competenti i tribunali 0 le autorità svizzeri aditi per primi.

Art. 89

4. Provvedimenti conservativi

II. Diritto applicabile 1. Ultimo domicilio in Svizzera

2. Ultimo domicilio all'estero

3. Estensione dello statuto successorio e liquidazione della successione

Se l'ereditando con ultimo domicilio all'estero lascia beni in Svizzera, le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano i necessari provvedimenti d'urgenza a loro tutela.

Art. 90 1 La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.

2 Tuttavia, lo straniero può, per testamento o contratto successorio, sottoporre la successione ad uno dei suoi diritti nazionali. Tale sua disposizione è inefficace se, al momento della morte, non era più cittadino di quello Stato o se è divenuto cittadino svizzero.

Art. 91 1 La successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio.

2 In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti giusta l'articolo 87, la successione di uno svizzero con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto svizzero, eccetto che, per testamento o contratto successorio, l'ereditando abbia riservato espressamente il diritto del suo ultimo domicilio.

Art. 92 1 II diritto applicabile alla successione determina che cosa appartiene alla successione, chi e in qual misura vi ha diritto, chi ne sopporta i debiti, quali rimedi giuridici e provvedimenti sono ammissibili e a quali condizioni possono essere presi.

2 L'attuazione dei singoli provvedimenti è regolata dal diritto del luogo di sede dell'autorità competente. Questo diritto si applica in particolare ai provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusa l'esecuzione testamentaria.

25

Diritto internazionale privato

Art. 93 4. Forma

5. Capacità di disporre

1

La forma del testamento è regolata dalla convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 '' sui conflitti di leggi relativi alla forma delle disposizioni testamentarie.

2 La convenzione si applica per analogia anche alla forma di altre disposizioni a causa di morte.

Art. 94 Una persona può disporre a causa di morte se, al momento della disposizione, ne ha la capacità giusta il diritto del domicilio o della dimora abituale o giusta un suo diritto nazionale.

Art. 95

6. Contratti successori e disposizioni reciproche a causa di morte

1 II contratto successorio è regolato dal diritto del domicilio del disponente al momento della stipulazione.

2 Se il disponente sottopone contrattualmente l'intera successione al suo diritto nazionale, quest'ultimo surroga quello domiciliare.

3 Le disposizioni reciproche a causa di morte devono corrispondere al diritto del domicilio di ciascun disponente ovvero al diritto nazionale comune da loro scelto.

4 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge sulla forma e sulla capacità di disporre (art. 93 e 94).

Art. 96 I I I . Decisioni, provvedimenti, documenti e diritti stranieri

1

Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all'estero sono riconosciuti in Svizzera se: a. sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato d'ultimo domicilio dell'ereditando o nello Stato di cui egli ha scelto il diritto o b. concernono fondi e sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato di situazione dei medesimi.

2 Se uno Stato rivendica la competenza esclusiva per i fondi dell'ereditando situati sul suo territorio, sono riconosciute soltanto le decisioni, i provvedimenti e i documenti di questo Stato.

3 1 provvedimenti conservativi dello Stato di situazione dei beni dell'ereditando sono riconosciuti in Svizzera.

Diritto internazionale privato Capitolo 7: Diritti reali

I. Competenza 1. Fondi

Art. 97 Per le azioni concernenti diritti reali su fondi in Svizzera sono esclusivamente competenti i tribunali del luogo di situazione.

Art. 98

2. Cose mobili

1

Per le azioni concernenti diritti reali su cose mobili sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.

2

Se il convenuto non ha né domicilio né dimora abituale in Svizzera, sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di situazione della cosa.

Art. 99 II. Diritto applicabile 1. Fondi

2. Cose mobili a. Principio

1

1 diritti reali su fondi sono regolati dal diritto del luogo di situazione.

2 Per le pretese derivanti da immissioni da un fondo si applicano le disposizioni della presente legge sugli atti illeciti (art. 138).

Art. 100 1 L'acquisto e la perdita di diritti reali su cose mobili sono regolati dal diritto dello Stato di situazione al momento dell'antefatto da cui derivano.

2

Contenuto e esercizio dei diritti reali su cose mobili sono regolati dal diritto del luogo di situazione.

b. Cose in transito

e. Cose che giungono in Svizzera

Art. 101 L'acquisto e la perdita negoziali di diritti reali su cose in transito sono regolati dal diritto dello Stato di destinazione.

Art. 102 1 Se una cosa mobile giunge in Svizzera senza che l'acquisto o la perdita di un diritto reale su di essa sia già avvenuto all'estero, gli antefatti all'estero sono considerati avvenuti in Svizzera.

2

La riserva di proprietà costituita validamente all'estero su una cosa mobile che giunge in Svizzera è quivi valida per soli tre mesi se non conforme alle esigenze del diritto svizzero.

3 L'esistenza di una siffatta riserva non è opponibile al terzo di buona fede.

27

Diritto internazionale privato

Art. 103 d. Riserva della proprietà su cose esportate

La riserva della proprietà su una cosa mobile destinata all'esportazione è regolata dal diritto dello Stato di destinazione.

Art. 104

e. Scelta del diritto applicabile

1 Le parti possono sottoporre l'acquisto e la perdita di diritti reali su cose mobili al diritto dello Stato di partenza o dello Stato di destinazione ovvero al diritto regolatore del negozio giuridico di base.

2 La scelta del diritto applicabile non è opponibile ai terzi.

Art. 105 3. Norme speciali a. Costituzione in pegno di crediti, di titoli di credito e di altri diritli

1

La costituzione in pegno di crediti, di titoli di credito (cartevalori) e di altri diritti è regolata dal diritto scelto dalle parti. La scelta del diritto applicabile non è opponibile ai terzi.

2 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, la costituzione in pegno di crediti e titoli di credito è regolata dal diritto della dimora abituale del creditore pignoratizio; la costituzione in pegno di altri diritti è regolata dal diritto applicabile a questi ultimi.

3 II diritto opponibile al debitore è unicamente quello regolatore del diritto costituito in pegno.

Art. 106

b. Titoli rappresentanti merci

1

II diritto designato in un titolo determina se il titolo rappresenta la mercé. In mancanza di designazione, si applica il diritto dello Stato in cui l'emittente ha la stabile organizzazione.

2 1 diritti reali sul titolo rappresentante merci e sulla mercé medesima sono regolati dal diritto applicabile al titolo in quanto cosa mobile.

3 Se più parti fanno valere diritti reali sulla mercé, le une direttamente e le altre sulla scorta di un titolo rappresentante merci, la priorità è decisa giusta il diritto applicabile alla mercé medesima.

Art. 107

e. Mezzi di trasporto

Sono fatte salve le disposizioni di altre leggi federali in materia di diritti reali su navi, aeromobili e altri mezzi di trasporto.

Art. 108

I N . Decisioni straniere

1

Le decisioni straniere concernenti diritti reali su fondi sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di situazione dei fondi.

Diritto internazionale privato 2

Le decisioni straniere concernenti diritti reali su cose mobili sono riconosciute in Svizzera se pronunciate: a. nello Stato di domicilio del convenuto; b. nello Stato di situazione della cosa, sempreché il convenuto vi dimori abitualmente, o e. nello Stato del foro prorogato.

Capitolo 8: Diritti immateriali Art. 109

1. Competenza

1

Per le azioni concernenti i diritti immateriali sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto o, in mancanza di domicilio, del luogo in cui è chiesta la protezione. Sono eccettuate le azioni concernenti la validità o l'iscrizione di diritti immateriali all'estero.

2

Se più persone possono essere convenute in Svizzera e se le pretese si fondano essenzialmente sugli stessi fatti e sugli stessi titoli giuridici, tutte possono essere convenute congiuntamente innanzi a qualsiasi giudice competente; il primo giudice adito è esclusivamente competente.

3

Se il convenuto non è domiciliato in Svizzera, per le azioni concernenti la validità o l'iscrizione di diritti immateriali in Svizzera sono competenti i tribunali svizzeri della sede commerciale del rappresentante iscritto nel registro o, in subordine, quelli della sede dell'autorità svizzera del registro.

Art. 110 II. Diritto applicabile

1

I diritti immateriali sono regolati dal diritto dello Stato per il quale si chiede la protezione del bene immateriale.

2 Per le pretese derivanti dalla violazione di diritti immateriali, le parti, verificatosi l'evento dannoso, possono sempre pattuire l'applicazione del diritto del foro.

3 Ai contratti concernenti i diritti immateriali si applicano le disposizioni della presente legge relative ai contratti (art. 122).

Art. Ili I I I . Decisioni straniere

' Le decisioni straniere in materia di diritti immateriali sono riconosciute in Svizzera se pronunciate: a. nello Stato di domicilio del convenuto o b. nello Stato per il quale è chiesta la protezione del bene immateriale, sempreché il convenuto non sia domiciliato in Svizzera.

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Diritto internazionale privato 2

Le decisioni straniere concernenti la validità o l'iscrizione di diritti immateriali sono riconosciute soltanto se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato per il quale è chiesta la protezione.

Capitolo 9: Diritto delle obbligazioni Sezione 1: Contratti

Art. 112 I. Competenza 1. Principio

1

Per le azioni derivanti da contratto sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.

2 Per le azioni fondate sull'attività di una stabile organizzazione in Svizzera sono inoltre competenti i tribunali del luogo dell'organizzazione medesima.

Art. 113

2. Luogo di adempimento

Se il convenuto non ha né domicilio o dimora abituale, né una stabile organizzazione in Svizzera, ma la prestazione dev'essere quivi eseguita, l'azione può essere proposta al tribunale svizzero del luogo di adempimento.

Art. 114

3. Contratti con consumatori

1

Le azioni del consumatore derivanti da contratti per i quali sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 120 capoverso 1 devono essere proposte, a scelta del consumatore, ai tribunali svizzeri: a. del domicilio o della dimora abituale del consumatore o b. del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del fornitore.

2 II consumatore non può rinunciare a priori al foro del suo domicilio o della sua dimora abituale.

Art. 115

4. Contratti di lavoro

1 Per le azioni derivanti dal contratto di lavoro sono competenti 1 tribunali svizzeri del domicilio del convenuto o del luogo in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro.

2 Per le azioni del lavoratore sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del suo domicilio o della sua dimora abituale.

Diritto internazionale privato

Art. 116 I I . Diritto applicabile 1. In genere a. Scelta del diritto applicabile

1

II contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti.

La scelta del diritto applicabile dev'essere esplicita o risultare univocamente dal contratto o dalle circostanze. Per altro, è regolata dal diritto scelto.

3 La scelta può avvenire o essere modificata in ogni tempo. Se fatta o modificata dopo la stipulazione del contratto, è retroattivamente efficace dal momento della stipulazione. Sono riservati i diritti dei terzi.

2

Art. 117 b. Omessa scelta del diritto applicabile

2. In particolare a. Compravendita di cose mobili corporee

1

Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso.

2 Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a un'attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione.

3 È segnatamente prestazione caratteristica: a. nei contratti di alienazione, la prestazione dell'alienante; b. nei contratti di cessione d'uso, la prestazione della parte che cede l'uso di una cosa o di un diritto; e. nel mandato, nell'appalto o in analoghi contratti di prestazione di servizi, la prestazione del servizio; d. nei contratti di deposito, la prestazione del depositario; e. nei contratti di garanzia o fideiussione, la prestazione del garante o fideiussore.

Art. 118 1 La compravendita di cose mobili corporee è regolata dalla convenzione dell'Aia del 15 giugno 19551' concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee.

2 È fatto salvo l'articolo 120.

Art. 119

b. Fondi

1 I contratti concernenti i fondi o il loro uso sono regolati dal diritto dello Stato di situazione.

2 Le parti possono scegliere il diritto applicabile.

Diritto internazionale privato 3

La forma è regolata dal diritto dello Stato di situazione del fondo, eccetto ch'esso consenta l'applicazione di un altro diritto. Se il fondo è situato in Svizzera, la forma è regolata dal diritto svizzero.

Art. 120 e. Contratti con consumatori

1

1 contratti concernenti una prestazione di consumo corrente destinata all'uso personale o familiare del consumatore e non connessa con l'attività professionale o commerciale di costui sono regolati dal diritto dello Stato di dimora abituale del consumatore se: a. il fornitore ha ricevuto l'ordinazione in questo Stato; b. la stipulazione del contratto è stata preceduta in questo Stato da un'offerta o da una pubblicità e il consumatore vi ha compiuto gli atti giuridici necessari per la stipulazione medesima o e. il fornitore ha indotto il consumatore a recarsi all'estero per fare l'ordinazione.

2 Le parti non possono scegliere il diritto applicabile.

Art. 121

d. Contratti di lavoro

' II contratto di lavoro è regolato dal diritto dello Stato in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro.

2 Se il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro in più Stati, il contratto è regolato dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o, in subordine, di domicilio o di dimora abituale del datore di lavoro.

3 Le parti possono sottoporre il contratto di lavoro al diritto dello Stato di dimora abituale del lavoratore ovvero della stabile organizzazione, di domicilio o di dimora abituale del datore di lavoro.

Art. 122

e. Contratti concernenti diritti immateriali

1

1 contratti concernenti i diritti immateriali sono regolati dal diritto dello Stato di dimora abituale di colui che trasferisce il diritto immateriale o ne conferisce l'uso.

2 Le parti possono scegliere il diritto applicabile.

3 1 contratti tra datore di lavoro e lavoratore concernenti diritti su beni immateriali creati dal lavoratore nell'ambito stipulato nel contratto di lavoro sono regolati dal diritto applicabile al contratto di lavoro.

Diritto internazionale privato

Art. 123 3. Disposizioni comuni a. Silenzio su una proposta

La parte che non risponde a una proposta di concludere un contratto può, per gli effetti del suo silenzio, appellarsi al diritto dello Stato dove dimora abitualmente.

Art. 124

b. Forma

e. Modalità di adempimento e di verifica

1

II contratto è formalmente valido se conforme al diritto che gli è applicabile o al diritto del luogo di stipulazione.

2 Se, al momento della stipulazione, le parti si trovano in diversi Stati, è sufficiente la conformità al diritto di uno di essi.

3 Se il diritto applicabile al contratto prescrive l'osservanza di una forma a tutela di una parte, la validità formale è regolata esclusivamente da questo diritto, a meno ch'esso non ammetta l'applicazione di un altro diritto.

Art. 125 Le modalità di adempimento e di verifica sono regolate dal diritto dello Stato in cui si svolgono effettivamente.

Art. 126

d. Rappresentanza

1 In caso di rappresentanza negoziale, il rapporto tra rappresentato e rappresentante è regolato dal diritto applicabile al loro contratto.

2 Le condizioni alle quali un atto del rappresentante vincola il rappresentato nei confronti del terzo sono regolate dal diritto dello Stato in cui il rappresentante ha la stabile organizzazione o, se tale organizzazione manca o non è riconoscibile per il terzo, dello Stato in cui egli agisce principalmente nel caso concreto.

3 Se il rappresentante è vincolato al rappresentato da un rapporto di lavoro e non possiede un proprio domicilio di affari, il luogo della sua stabile organizzazione è quello di sede del rappresentato.

4 II diritto applicabile secondo il capoverso 2 regola anche il rapporto tra il rappresentante non autorizzato ed il terzo.

Sezione 2: Indebito arricchimento

I. Competenza

Art. 127 Per le azioni derivanti da indebito arricchimento sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale o del luogo della stabile organizzazione del convenuto.

Diritto internazionale privato

Art. 128 II. Diritto applicabile

' Le pretese derivanti da indebito arricchimento sottostanno al diritto regolatore del rapporto giuridico, esistente o presunto, in base al quale è avvenuto l'arricchimento.

2 In mancanza di tale rapporto, le pretese derivanti da indebito arricchimento sono regolate dal diritto dello Stato in cui si è prodotto l'arricchimento; le parti possono pattuire l'applicazione del diritto del foro.

Sezione 3: Atti illeciti Art. 129

I. Competenza 1. Principio

1

Per le azioni derivanti da atto illecito sono competenti i tribunali -svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale o del luogo della stabile organizzazione del convenuto.

2 Se il convenuto non ha in Svizzera né domicilio o dimora abituale, né una stabile organizzazione, l'azione può essere proposta al tribunale svizzero del luogo dove l'atto è stato commesso o ha prodotto i suoi effetti.

3 Se più persone possono essere convenute in Svizzera e se le pretese si fondano essenzialmente sugli stessi fatti e sugli stessi titoli giuridici, tutte possono essere convenute congiuntamente innanzi a qualsiasi giudice competente; il primo giudice adito è esclusivamente competente.

Art. 130

2. In particolare

1 Per i danni causati da un impianto nucleare o dal trasporto di materiale nucleare sono competenti i tribunali svizzeri del luogo in cui si è prodotto l'evento dannoso.

2 Se questo luogo non può essere determinato, sono competenti: a. in caso di responsabilità dell'esercente dell'impianto nucleare, i tribunali svizzeri del luogo di situazione dell'impianto; b. in caso di responsabilità del titolare del permesso di trasporto, i tribunali svizzeri del domicilio, anche elettivo, di costui.

Art. 131 3. Diritto di credito diretto

Per le azioni fondate su un diritto di credito diretto nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile, sono competenti i tribunali svizzeri del luogo della stabile organizzazione dell'assicuratore o di quello dove l'atto è stato commesso o ha prodotto i suoi effetti.

Diritto internazionale privato

Art. 132 II. Diritto applicabile 1. In genere a. Per scelta delle parti b. Senza scelta delle parti

2. In particolare a. Incidenti della circolazione stradale

Verificatosi l'evento dannoso, le parti possono sempre pattuire l'applicazione del diritto del foro.

Art. 133 1

Se danneggiatore e danneggiato hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, le pretese derivanti da atto illecito sono regolate dal diritto di questo Stato.

2 Se danneggiatore e danneggiato non hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, si applica il diritto dello Stato in cui l'atto è stato commesso. Se l'effetto non si produce nello Stato in cui l'atto è stato commesso, si applica il diritto dello Stato in cui l'effetto si produce, sempreché il danneggiatore dovesse presumere che l'effetto si sarebbe prodotto in questo Stato.

3 Nonostante i capoversi 1 e 2, ove l'atto illecito sia lesivo di un rapporto giuridico esistente tra danneggiatore e danneggiato, le pretese che ne derivano sottostanno al diritto regolatore di tale rapporto.

Art. 134 Le pretese derivanti da incidenti della circolazione stradale sono regolate dalla convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 '' sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.

Art. 135

b. Vizi di un prodotto

1

Le pretese derivanti da vizi o da una descrizione viziata di un prodotto sono regolate, a scelta del danneggiato: a. dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o, in mancanza di stabile organizzazione, della dimora abituale del danneggiatore o b. dal diritto dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, sempreché il danneggiatore non provi che il prodotto vi è stato messo in commercio senza il suo consenso.

2 Le pretese derivanti da vizi o da una descrizione viziata di un prodotto, se regolate da un diritto straniero, possono essere soddisfatte in Svizzera soltanto nella misura prevista in simili casi dal diritto svizzero.

Art. 136

e. Concorrenza sleale

1

Le pretese derivanti da concorrenza sleale sono regolate dal diritto dello Stato sul cui mercato si esplicano gli effetti dell'atto sleale.

35

Diritto internazionale privato 2

Se la lesione concerne esclusivamente gli interessi aziendali del danneggiato, si applica il diritto dello Stato in cui si trova la stabile organizzazione interessata.

3 È fatto salvo l'articolo 133 capoverso 3.

Art. 137 d. Ostacoli alla concorrenza

' Le pretese derivanti da ostacoli alla concorrenza sono regolate dal diritto dello Stato sul cui mercato il danneggiato è direttamente colpito.

2 Le pretese derivanti da ostacoli alla concorrenza, se regolate da un diritto straniero, possono essere soddisfatte in Svizzera soltanto nella misura prevista in simili casi dal diritto svizzero.

Art. 138

e. Immissioni

Le pretese derivanti da immissioni nocive da un fondo sono regolate, a scelta del danneggiato, dal diritto dello Stato di situazione del fondo o dello Stato in cui si produce l'effetto.

Art. 139

f. Lesione della personalità

' Le pretese derivanti da una lesione arrecata alla personalità tramite i mezzi di comunicazione sociale, segnatamente tramite la stampa, la radio, la televisione o altri mezzi di pubblica informazione, sono regolate, a scelta del danneggiato: a. dal diritto dello Stato di dimora abituale del danneggiato, sempreché l'autore della lesione dovesse presumere che l'effetto si sarebbe prodotto in questo Stato; b. dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o della dimora abituale dell'autore della lesione o e. dal diritto dello Stato in cui l'atto lesivo esplica effetto, sempreché l'autore dovesse presumere che l'effetto si sarebbe prodotto in questo Stato.

2 II diritto di risposta nei confronti dei mezzi di comunicazione sociale periodici è regolato esclusivamente dal diritto dello Stato in cui è apparsa la pubblicazione o è stata diffusa l'emissione radiofonica o televisiva.

Art. 140

3. Disposizioni speciali a. Responsabilità di più persone

Se più persone hanno partecipato all'atto illecito, il diritto applicabile a ciascuna di loro è determinato separatamente, indipendentemente dal genere della loro partecipazione.

Diritto internazionale privato

b. Diritto di credito diretto

Art. 141 II danneggiato può far valere direttamente la sua pretesa contro l'assicuratore della persona civilmente responsabile se il diritto applicabile all'atto illecito o al contratto di assicurazione lo prevede.

Art. 142

4, Campo di applicazione

1

II diritto applicabile all'atto illecito determina in particolare la capacità a delinquere, le condizioni e l'estensione della responsabilità, come anche la persona civilmente responsabile.

2

Va tenuto conto delle norme di sicurezza e di condotta nel luogo di commissione dell'atto.

Sezione 4: Disposizioni comuni Art. 143 I. Pluralità di debitori 1. Pretese contro più debitori

Se il creditore ha pretese contro più debitori, le conseguenze giuridiche sottostanno al diritto regolatore del rapporto giuridico esistente tra il creditore e il debitore escusso.

2. Regresso ira debitori

Art. 144 ' Un debitore può esercitare il regresso verso un altro debitore, direttamente o subentrando nelle ragioni del creditore, in quanto 1 diritti regolatori di ambo i debiti lo consentano.

2

L'esercizio del regresso è regolato dal diritto applicabile al debito dell'obbligato in via di regresso. Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra il creditore e l'autorizzato al regresso sono regolate dal diritto applicabile al debito di quest'ultimo.

3 La legittimazione al regresso di un'istituzione che adempie compiti pubblici è regolata dal diritto applicabile a questa istituzione.

Per l'ammissibilità e l'esercizio del regresso si applicano i capoversi 1 e 2.

11. Trasmissione di crediti 1. Cessione per contratto

Art. 145 1 La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta.

2 Per la cessione del credito del lavoratore, la scelta del diritto applicabile è efficace soltanto nella misura in cui l'articolo 121 capoverso 3 l'ammetta per il contratto di lavoro.

37

Diritto internazionale privato 3

La forma della cessione è regolata esclusivamente dal diritto applicabile al contratto di cessione.

4 Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra cedente e cessionario sono regolate dal diritto applicabile al rapporto giuridico su cui si fonda la cessione.

Art. 146 2. Trasmissione per legge

1

La trasmissione di un credito per legge sottosta al diritto regolatore del rapporto giuridico di base esistente tra il vecchio e il nuovo creditore o, in mancanza di tale rapporto, al diritto regolatore del credito.

2 Sono fatte salve le disposizioni del diritto regolatore del credito a tutela del debitore.

Art. 147

I I I . Moneta

1

La moneta si definisce giusta il diritto dello Stato di emissione.

2 Gli effetti che una moneta esplica sull'ammontare di un debito sono determinati giusta il diritto applicabile a quest'ultimo.

3 II pagamento è fatto nella moneta determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire.

Art. 148

IV. Prescrizione e estinzione di un credito

1

La prescrizione e l'estinzione di un credito sono regolate dal diritto applicabile a quest'ultimo.

2 .In caso di compensazione, l'estinzione è regolata dal diritto applicabile al credito che s'intende estinguere in tal modo.

3 La novazione, il contratto di remissione e quello di compensazione sono regolati dalle disposizioni della presente legge concernenti il diritto applicabile ai contratti (art. 116 segg.).

Sezione 5: Decisioni straniere

Art. 149 1 Le decisioni straniere concernenti pretese in materia di obbligazioni sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate: a. nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o b. nello Stato in cui il convenuto dimorava abitualmente, sempreché le pretese siano connesse con un'attività svolta in tale Stato.

Diritto internazionale privato 2

La decisione straniera è inoltre riconosciuta se: a. concerne una prestazione contrattuale, è stata pronunciata nello Stato di adempimento della medesima e il convenuto non era domiciliato in Svizzera; b. concerne pretese derivanti da contratti con consumatori, è stata pronunciata nel domicilio o nella dimora abituale del consumatore e sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 120 capo verso 1; e. concerne pretese derivanti da un contratto di lavoro, è stata pronunciata nel luogo di lavoro o dell'azienda e il lavoratore non era domiciliato in Svizzera; d. concerne pretese derivanti dall'esercizio di una stabile organizzazione ed è stata pronunciata nella sede della medesima; e. concerne pretese derivanti da indebito arricchimento, è stata pronunciata nel luogo di commissione o di effetto dell'atto e il convenuto non era domiciliato in Svizzera o f. concerne pretese derivanti da atto illecito, è stata pronunciata nel luogo di commissione o di effetto dell'atto e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.

Capitolo 10: Società

[. Definizioni

II. Competenza I. Principio

Art. 150 1 Sono società nel senso della presente legge le unioni di persone e le unità patrimoniali, organizzate.

2 Le società semplici che non si son dotate di un'organizzazione sono regolate dal diritto applicabile ai contratti (art. 116 segg.)Art. 151 1 Nelle controversie societarie, i tribunali svizzeri della sede della società sono competenti per le azioni contro la società, contro i soci o contro le persone responsabili in virtù del diritto societario.

2 Per le azioni contro un socio o contro una persona responsabile in virtù del diritto societario sono competenti anche i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.

3 Per le azioni di responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo di emissione. Questa competenza non può essere esclusa con una proroga di foro.

39

Diritto internazionale privato Art. 152 2. Responsabilità per società estere

Per le azioni contro le persone responsabili giusta l'articolo 159, come anche contro la società estera per la quale esse agiscono, sono competenti: a. i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto o b. i tribunali svizzeri del luogo in cui la società è amministrata effettivamente.

Art. 153

3. Misure protettive

Per misure a tutela di beni situati in Svizzera di società con sede all'estero sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione.

Art. 154

I I I . Diritto applicabile 1. Principio

2. Estensione

40

1

Le società sono regolate dal diritto dello Stato giusta il quale sono organizzate, se ne adempiono le prescrizioni in materia di pubblicità o registrazione o, in mancanza di tali prescrizioni, si sono organizzate giusta il diritto di questo Stato.

2 La società che non adempie tali condizioni sottosta al diritto dello Stato in cui è amministrata effettivamente.

Art. 155 Fatti salvi gli articoli 156 a 161, il diritto applicabile alla società determina in particolare: a. la natura giuridica; b. la costituzione e lo scioglimento; e. la capacità giuridica e la capacità di agire; d. il nome o la ditta; e. l'organizzazione; f. i rapporti interni, segnatamente quelli tra la società ed i membri; g. la responsabilità in caso di violazione delle norme del diritto societario; h. la responsabilità per i debiti societarii i. la rappresentanza delle persone che agiscono per la società in virtù della sua organizzazione.

Diritto internazionale privato

Art. 156 IV. Collegamenti speciali 1. Pretese derivanti dall'emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti

Le pretese derivanti dall'emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari od analoghe pubblicazioni possono essere fatte valere giusta il diritto applicabile alla società ovvero giusta il diritto dello Stato di emissione.

Art. 157

2. Protezione del nome e della ditta

1

La protezione del nome o della ditta di una società iscritta nel registro svizzero di commercio è regolata dal diritto svizzero se il pregiudizio è stato arrecato in Svizzera.

2 Se la società non è iscritta nel registro svizzero di commercio, la protezione del nome o della ditta è regolata dal diritto applicabile alla concorrenza sleale (art. 136) o alla lesione della personalità (art. 132, 133 e 139).

Art. 158

3. Limitazione del potere di rappresentanza

La società non può invocare la limitazione del potere di rappresentanza di un organo o di un rappresentante se tale limitazione non è prevista dal diritto dello Stato della stabile organizzazione 0 della dimora abituale dell'altra parte, eccetto che quest'ultima sapesse o dovesse sapere di tale limitazione.

Art. 159

4. Responsabilità per società straniere

Se gli affari di una società costituita giusta il diritto straniero sono gestiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera, la responsabilità delle persone che agiscono per essa è regolata dal diritto svizzero.

Art. 160

V. Succursali in Svizzera di società straniere

1

Una società con sede all'estero può avere una succursale in Svizzera. Tale succursale è regolata dal diritto svizzero.

2 II potere di rappresentanza della succursale è regolato dal diritto svizzero. Almeno una persona con potere di rappresentanza dev'essere domiciliata in Svizzera ed iscritta nel registro svizzero di commercio.

3 II Consiglio federale disciplina i particolari inerenti all'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio.

41

Diritto internazionale privato

Art. 161 VI. Trasferimento della società dall'estero in Svizzera 1. Principio

1

La società straniera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto svizzero se il diritto straniero lo consente, se essa medesima adempie le condizioni poste dal diritto straniero e se l'adattamento a una forma prevista dal diritto svizzero è possibile.

2 II Consiglio federale può autorizzare la sottomissione al diritto svizzero anche senza tener conto del diritto straniero, segnatamente se interessi svizzeri rilevanti lo richiedano.

Art. 162

2. Momento determinante

1

La società tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio giusta il diritto svizzero è regolata da quest'ultimo appena provi che il suo centro di attività è stato trasferito in Svizzera e ch'essa si è adattata al diritto svizzero.

2 La società non tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio giusta il diritto svizzero è regolata da quest'ultimo appena sia chiaramente riconoscibile ch'essa intende sottoporvisi, sussista una sufficiente connessione con la Svizzera ed essa si sia adattata al diritto svizzero.

3 Prima di farsi iscrivere nel registro di commercio, la società di capitali deve provare, mediante un rapporto di un ufficio di revisione abilitato a tal fine dal Consiglio federale, che il capitale sociale è coperto giusta il diritto svizzero.

Art. 163

VII. Trasferimento della società dalla Svizzera all'estero 1. Principio

1

La società svizzera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto straniero qualora provi che: a. sono adempiute le condizioni poste dal diritto svizzero; b. continua a sussistere giusta il diritto straniero e e. ha diffidato pubblicamente i creditori ad annunciare le loro pretese, avvertendoli dell'imminente modificazione dello statuto societario.

2 Sono fatte salve le disposizioni sulle misure preventive di protezione in caso di conflitti internazionali a' sensi dell'articolo 61 della legge federale dell'8 ottobre 1982" sull'approvvigionamento economico del Paese.

Diritto internazionale privato

Art. 164 2. Debiti della società

1 La società iscritta nel registro svizzero di commercio può esserne cancellata soltanto ove sia reso verosimile che i creditori sono stati tacitati o i loro crediti garantiti ovvero qualora i creditori vi acconsentano.

2 La società può essere escussa in Svizzera finché i creditori non siano tacitati o i loro crediti garantiti.

Art. 165 V i l i . Decisioni straniere

1

Le decisioni straniere concernenti pretese inerenti al diritto societario sono riconosciute in Svizzera se: a. sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di sede della società e il convenuto non era domiciliato in Svizzera o b. sono state pronunciate nello Stato di domicilio o di dimora abituale del convenuto.

2 Le decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall'emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari od analoghe pubblicazioni sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di emissione e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.

Capitolo 11: Fallimento e concordato Art. 166

I. Riconoscimento

1 II decreto straniero di fallimento pronunciato nello Stato di domicilio del debitore è riconosciuto in Svizzera ad istanza dell'amministrazione straniera del fallimento o di un creditore se: a. è esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato; b. non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27 e e. lo Stato in cui è stato pronunciato concede la reciprocità.

2 Se il debitore ha una succursale in Svizzera, sono ammissibili, fino all'efficacia giuridica della graduatoria di cui all'articolo 172, i procedimenti previsti dall'articolo 50 capoverso 1 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento 1 '.

Art. 167 II. Procedura 1. Competenza

1 L'istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento dev'essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera. L'articolo 29 è applicabile per analogia.

Diritto internazionale privato 2

Se i beni si trovano in più luoghi, è competente il tribunale adito per primo.

3

1 crediti del fallito sono considerati situati nel luogo di domicilio del suo debitore.

2. Provvedimenti conservativi

3. Pubblicazione

III. Conseguenze giuridiche 1. In genere

2. Azione revocatoria

3. Graduatoria

Art. 168 Proposta l'istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell'instante, ordinare i provvedimenti conservativi di cui agli articoli 162 a 165 e 170 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento ".

Art. 169 1 La decisione di riconoscimento del decreto straniero di fallimento è pubblicata.

2 Essa è comunicata all'ufficio di esecuzione, all'ufficio dei fallimenti, all'ufficio del registro fondiario e al registro di commercio del luogo di situazione dei beni, come anche, se è il caso, all'Ufficio federale della proprietà intellettuale. La stessa norma vale per la chiusura e la sospensione della procedura fallimentare e per la revoca del fallimento.

Art. 170 1 Salvo che la presente legge disponga altrimenti, il riconoscimento del decreto straniero di fallimento comporta, per i beni del debitore situati in Svizzera, le conseguenze giuridiche del fallimento previste dal diritto svizzero.

2 I termini giusta il diritto svizzero decorrono dalla pubblicazione della decisione di riconoscimento.

3 Non vengono costituite né adunanze né delegazioni dei creditori.

Art. 171 L'azione revocatoria è regolata dagli articoli 285 a 292 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento0. Può essere proposta anche dall'amministrazione straniera del fallimento o da un creditore del fallito legittimato a tal fine.

Art. 172 1 Nella graduatoria sono menzionati soltanto:

Diritto internazionale privato

a. i crediti garantiti da pegno giusta l'articolo 219 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento1' e b. i crediti non garantiti da pegno, giusta l'articolo 219 capoverso 4 (l a -4 a classe) della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento1', di creditori domiciliati in Svizzera.

2 L'azione di impugnazione della graduatoria giusta l'articolo 250 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento1' può essere proposta soltanto dai creditori di cui al capoverso 1.

3 Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in un procedimento estero connesso con il fallimento, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nel procedimento svizzero.

4. Ripartizione a. Riconoscimento della graduatoria straniera

Art. 173 1 Tacitati i creditori giusta l'articolo 172 capoverso 1, l'eventuale saldo è messo a disposizione dell'amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati.

2 II saldo può essere messo a disposizione soltanto se la graduatoria straniera è stata riconosciuta.

3 Per il riconoscimento della graduatoria straniera è competente il tribunale svizzero che ha riconosciuto il decreto straniero di fallimento. Il tribunale esamina in particolare se tale graduatoria tenga adeguatamente conto dei crediti di persone domiciliate in Svizzera. Questi creditori devono essere sentiti.

Art. 174

b. Negato riconoscimento della graduatoria straniera

1

Se la graduatoria straniera non viene riconosciuta, il saldo è ripartito fra i creditori della quinta classe giusta l'articolo 219 capoverso 4 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento1', domiciliati in Svizzera.

2 La stessa norma vale se la graduatoria non è esibita per la delibazione entro il termine fissato dal giudice.

Art. 175

111. Riconoscimento di concordati e di analoghi procedimenti stranieri

Se pronunciato dall'autorità competente, il decreto straniero che omologa il concordato o un analogo procedimento è riconosciuto in Svizzera. Gli articoli 166 a 170 si applicano per analogia. I creditori domiciliati in Svizzera devono essere sentiti.

»RS 281.1 45

Diritto internazionale privato

Capitolo 12: Arbitrato internazionale Art. 176 I. Campo di applicazione.

Sede del tribunale arbitrale

1

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, almeno una parte non fosse domiciliata né dimorasse abitualmente in Svizzera.

2 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano se le parti ne hanno escluso per scritto l'applicazione e convenuto l'applicazione esclusiva delle disposizioni cantonali in materia di arbitrato.

3 La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall'istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi.

Art. 177

II. Compromettibilità

1

Può essere oggetto di arbitrato qualsiasi pretesa patrimoniale.

Uno Stato, un'impresa dominata da uno Stato o un'organizzazione controllata da uno Stato non può, in quanto parte, invocare il proprio diritto per contestare la compromettibilità della causa oggetto del patto di arbitrato o la propria capacità di essere parte nel procedimento arbitrale.

2

Art. 178 III. Paltò di arbitrato

1 II patto di arbitrato dev'essere fatto per scritto, per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo.

2 II patto è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all'oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero.

3 Contro il patto di arbitrato non può essere eccepita la nullità del contratto principale od il fatto ch'esso si riferisca a una lite non ancora sorta.

Art. 179 IV. Arbitri I . Costituzione del tribunale arbitrale

1

Gli arbitri sono nominati, revocati e sostituiti giusta quanto pattuito fra le parti.

2 Se tale pattuizione manca, può essere adito il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale; questi applica per analogia le disposizioni del diritto cantonale concernenti la nomina, la revoca e la sostituzione degli arbitri.

3

II giudice cui è stata affidata la nomina di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto d'arbitrato.

2. Ricusa

V. Litispendenza

VI. Procedura 1. Principio

2. Provvedimenti cautelari e conservativi

Art. 180 1 Un arbitro può essere ricusato se: a. non soddisfa ai requisiti convenuti dalle parti; b. vi è una causa di ricusa contemplata dall'ordinamento procedurale convenuto dalle parti o e. vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua indipendenza.

2 Una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina ha partecipato, soltanto per cause di cui è venuta a conoscenza dopo la nomina. La causa di ricusa dev'essere comunicata senza indugio al tribunale arbitrale e all'altra parte.

3 Ove le parti non abbiano disciplinato la procedura di ricusa, i casi controversi sono decisi definitivamente dal giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.

Art. 181 II procedimento arbitrale è pendente appena una parte adisca l'arbitro o gli arbitri designati nel patto d'arbitrato o, in mancanza di tale designazione, appena una parte avvii la procedura di costituzione del tribunale arbitrale.

Art. 182 1 Le parti possono regolare la procedura arbitrale direttamente o mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale; possono anche dichiarare applicabile un diritto procedurale di loro scelta.

2 Se non regolata dalle parti medesime, la procedura, per quanto necessario, è stabilita dal tribunale arbitrale, sia direttamente sia con riferimento a una legge o a un ordinamento procedurale arbitrale.

3 Indipendentemente dalla procedura scelta, il tribunale arbitrale deve garantire in ogni caso la parità di trattamento delle parti, nonché il loro diritto d'essere sentite in contraddittorio.

Art. 183 1 Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari o conservativi.

Diritto internazionale privato 2

Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale arbitrale può chiedere la collaborazione del giudice competente; questi applica il suo proprio diritto.

3 II tribunale arbitrale o il giudice possono subordinare l'attuazione dei provvedimenti cautelari o conservativi alla prestazione di adeguate garanzie.

3. Assunzione delle prove

4. Ulteriore collaborazione del giudice

VII. Competenza

V i l i . Decisione nel merito 1. Diritto applicabile

2. Decisione parziale

Art. 184 1 II tribunale arbitrale procede lui stesso all'assunzione delle prove.

2 Se per l'esecuzione della procedura probatoria è necessaria l'assistenza delle autorità giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale; questo giudice applica il suo proprio diritto.

Art. 185 Se è necessaria un'ulteriore collaborazione giudiziale, il giudice competente è quello del luogo di sede del tribunale arbitrale.

Art. 186 1 II tribunale arbitrale decide da sé sulla propria competenza.

2 L'eccezione d'incompetenza dev'essere proposta prima di qualsiasi atto difensivo nel merito.

3 Sulla propria competenza il tribunale arbitrale decide di regola in via pregiudiziale.

Art. 187 1 II tribunale arbitrale decide la controversia secondo il diritto scelto dalle parti o, in subordine, secondo il diritto con cui la fattispecie è più strettamente connessa.

2 Le parti possono autorizzare il tribunale arbitrale a decidere secondo equità.

Art. 188 Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può emettere decisioni parziali.

Diritto internazionale privato

Art. 189 3. Lodo

1

II lodo è prolato secondo la procedura e la forma pattuite dalle parti.

2 In mancanza di un tale pattuizione, il lodo è emesso a maggioranza di voti o, in subordine, dal presidente del tribunale arbitrale. È steso per scritto, motivato, datato e firmato. La firma del presidente è sufficiente.

Art. 190

IX. Carattere definitivo.

Impugnazione I. Principio

1

Notificato che sia, il lodo è definitivo.

II lodo può essere impugnato soltanto se: a. l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; b. il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; e. il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; d. è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; e. è incompatibile con l'ordine pubblico.

3 Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione.

2

Art. 191 2. Autorità di ricorso

1 L'unica istanza di ricorso è il Tribunale federale. La procedura è retta dalle disposizioni della legge federale sull'organizzazione giudiziaria' 1 concernenti il ricorso di diritto pubblico.

2 Le parti possono pattuire che, in vece del Tribunale federale, decida il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale; la decisione di questo giudice è definitiva. I Cantoni designano a tal fine un tribunale di unica istanza.

Art. 192 X. Rinuncia all'impugnazione

1

Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione in Svizzera, le parti possono, con dichiarazione espressa nel patto di arbitrato o in un successivo accordo scritto, escludere completamente Pimpugnabilità delle decisioni

Diritto internazionale privato arbitrali; possono anche escludere soltanto alcune delle impugnative previste nell'articolo 190 capoverso 2.

2 Se le parti hanno escluso completamente l'impugnabilità di una decisione e questa dev'essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958!)

concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere.

Art. 193 XI. Deposito e attestazione dell'esecutività

1

Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il tribunale svizzero del luogo di sede del tribunale arbitrale.

2 Ad istanza di una parte, il tribunale attesta l'esecutività.

3 Ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta che il lodo è stato pronunciato secondo le disposizioni della presente legge; siffatta attestazione equivale a deposito giudiziale.

Art. 194

XII. Lodi stranieri

II riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri sono regolati dalla convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958'> concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere.

Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazioni e modificazioni Art. 195

Le abrogazioni e modificazioni del diritto federale vigente sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

I. Irretroattività

Art. 196 1 Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente.

2 Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dal-

Diritto internazionale privato

l'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto.

Art. 197 11. Diritto transitorio 1. Competenza

1 Per le azioni od istanze pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono competenti i tribunali o le autorità svizzeri aditi, anche se non più competenti in virtù della presente legge.

2 Le azioni od istanze respinte, per difetto di competenza, da tribunali o autorità svizzeri prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere riproposte ove la presente legge preveda una tale competenza e la pretesa giuridica possa essere ancora fatta valere.

Art. 198 2. Diritto applicabile

3. Riconoscimento e esecuzione di decisioni straniere

II diritto applicabile alle azioni od istanze pendenti in prima istanza al momento dell'entrata in vigore della presente legge è determinato da quest'ultima.

Art. 199 Se l'istanza di riconoscimento o esecuzione di una decisione straniera è pendente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i presupposti per il riconoscimento o l'esecuzione sono regolati dalla presente legge.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore Art. 200 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

51

Diritto internazionale privato Allegato

Abrogazioni e modificazioni di atti legislativi I. Abrogazioni Sono abrogati: a. la legge federale del 25 giugno 1891 '* sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti; b. l'articolo 418fe capoverso 2 del Codice delle obbigazioni 2) ; e. l'articolo 14 delle disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV a XXXIII del Codice delle obbigazioni2); d. l'articolo 85 della legge federale sulla circolazione stradale 3 '; e. l'articolo 30 della legge federale 26 settembre 18904' sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali; f. l'articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 30 marzo 19005> sui disegni e modelli industriali; g. l'articolo 41 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19756) sulla protezione delle nuove piante.

II. Modificazioni 1. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria 7 '

Molivi di ricorso a. Diritto federale

b. Diritto straniero

Art. 43 titolo marginale e cpv. 1 1 II ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale, compresi i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione. È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali dei cittadini.

Art. 43a 1 II ricorso per riforma è ammissibile anche per far valere che: a. la decisione impugnata non ha applicato il diritto straniero contrariamente a quanto prescritto dal diritto internazionale privato svizzero; b. la decisione impugnata ha accertato a torto l'impossibilità di determinare il diritto straniero.

Diritto internazionale privato 2

Nelle cause civili per diritti di carattere non pecuniario, può essere inoltre fatta vedere la falsa applicazione del diritto straniero.

Art. 48 cpv. lb
2 II ricorso per riforma è ammissibile contro le decisioni finali emanate dai tribunali inferiori solo:

b. Decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza

Art. 49 1 Contro le decisioni pregiudiziali o incidentali emanate, separatamente dal merito, dalle autorità previste nell'articolo 48 capoversi 1 e 2, il ricorso per riforma è ammissibile per violazione delle prescrizioni di diritto federale sulla competenza per materia, per territorio o internazionale.

2 Sono eccettuate le decisioni cantonali pronunciate in virtù dell'articolo 191 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 1987'* sul diritto internazionale privato.

3 È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'articolo 59 della Costituzione federale.

Art. 50 cpv. lbìs lbls Sono eccettuate le decisioni cantonali pronunciate in virtù dell'articolo 191 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 1987" sul diritto internazionale privato.

Art. 55 cpv. 1 leu. e 1 Oltre la designazione della decisione impugnata e della controparte, l'atto di ricorso deve contenere:

e. la motivazione delle conclusioni. Essa deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto, né addurre fatti nuovi, né proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale;

Diritto internazionale privato

Art. 60 cpv. 1 leti, e II Tribunale può, immediatamente o dopo avuta la risposta, senza deliberazione pubblica ed all'unanimità: 1

e. annullare la decisione impugnata e rimandare la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio, se questa l'ha giudicata in tutto o in parte a norma di leggi federali, mentre avrebbe dovuto deciderla esclusivamente secondo il diritto cantonale.

Art. 61 cpv. 1 1 L'atto di ricorso è comunicato alla parte contro la quale è diretto; questa ha il diritto di rispondervi in modo conciso entro trenta giorni. L'articolo 55 capoverso 1 lettere a e d è applicabile per analogia. La risposta non può addurre fatti nuovi né proporre conclusioni, eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, né criticare l'apprezzamento delle prove, né prevalersi della violazione del diritto cantonale.

Art. 68 cpv. I e lbis 1

Nei procedimenti civili nei quali non può essere interposto ricorso per riforma in virtù degli articoli 44 a 46, è ammissibile il ricorso per nullità contro le decisioni pronunciate in ultima istanza da autorità cantonali: a. quando sia stato applicato diritto cantonale in luogo del diritto federale applicabile; b. quando sia stato applicato diritto straniero in luogo del diritto federale applicabile o viceversa; e. quando non sia stato applicato il diritto straniero contrariamente a quanto prescritto dal diritto internazionale privato svizzero; d. quando il diritto straniero applicabile giusta il diritto internazionale privato svizzero non sia stato determinato o non lo sia stato con la debita cura; e. quando siano state violate prescrizioni del diritto federale, compresi i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, sulla competenza delle autorità per materia, per territorio o internazionale. È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'articolo 59 della Costituzione federale.

lbis Sono eccettuate le decisioni cantonali pronunciate in virtù dell'articolo 191 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 1987" sul diritto internazionale privato.

Diritto internazionale privato

Art. 85 leu. e II Tribunale federale giudica inoltre: e. i ricorsi contro sentenze di tribunali arbitrali giusta gli articoli 190 e seguenti della legge federale del 18 dicembre 1987" sul diritto internazionale privato.

2. Legge federale del 25 giugno 19542) sui brevetti d'invenzione Art. 75 cpv. 1 lett, b 1 È competente a conoscere delle azioni previste dalla presente legge: b. per le azioni promosse da terzi contro il richiedente o il titolare di un brevetto: il giudice del domicilio del convenuto.

3. Legge di procedura civile federale 3' Art. 2 cpv. 2 2

La proroga di giurisdizione a favore di un tribunale svizzero non vincola il Tribunale federale, il quale può, d'ufficio, dichiarare l'azione inammissibile. Il Tribunale federale ha però l'obbligo di giudicare la causa quando una parte ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione in Svizzera ovvero se, giusta la legge federale del 18 dicembre 1987'' sul diritto internazionale privato, all'oggetto litigioso dev'essere applicato il diritto svizzero.

» R U ...

>RS 232.14 > RS 273

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Diritto internazionale privato Consiglio degli Stati, 18 dicembre 1987 Consiglio nazionale, 18 dicembre 1987 II presidente: Masoni II segretario: Huber Data di pubblicazione: 12 gennaio 19881) Termine di referendum: 11 aprile 1988

II presidente: Reichling II segretario: Anliker

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) del 18 dicembre 1987

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1988

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01

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12.01.1988

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