Termine di referendum: 27 giugno 1988

Legge federale sulle indennità parlamentari

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del 18 marzo 1988

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale; esaminata un'iniziativa parlamentare; visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988 e il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988", decreta:

Art. l Principio 1 1 membri del Consiglio nazionale sono indennizzati dalla Confederazione.

2 1 Cantoni indennizzano i membri del Consiglio degli Stati per la partecipazione alle sessioni plenarie e versano loro l'annualità. Per altro, i membri del Consiglio degli Stati sono indennizzati dalla Confederazione.

Art. 2 Annualità I membri del Consiglio nazionale ricevono un'annualità di 18 000 franchi quale compenso per le spese generali e per gli inconvenienti, nonché 12 000 franchi quale compenso per i lavori preparatori.

Art. 3 Diaria II parlamentare riceve una diaria per ogni giorno di presenza a sedute di un Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest'ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.

Art. 4 Vitto e pernottamento II parlamentare riceve un'indennità per il vitto e un'indennità di pernottamento.

"FF 1988 II ...

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Indennità parlamentari Art. 5

Trasferta

' II parlamentare riceve, a richiesta, un abbonamento generale di l a classe delle FFS.

2 Se non chiede l'abbonamento generale, gli è rimborsato, per le trasferte alle sedute commissionali e, una volta per settimana, alle sedute plenarie, il prezzo del biglietto ferroviario di l a classe e, all'occorrenza, quello dell'autocorriera.

3

Se utilizza il proprio veicolo a motore per recarsi alle sedute plenarie, commissionali o di gruppo, ovvero ad altre manifestazioni analoghe, gli sono rimborsate le tasse di parcheggio. La Confederazione conclude un'assicurazione casco per i danni insorti durante queste trasferte.

4

La Confederazione assume le spese di viaggio in aereo all'estero e, nel quadro delle usuali indennità per le trasferte e le spese, all'interno.

Art. 6

Indennità di percorso

II parlamentare che, abitando lontano, deve effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna riceve un'indennità di percorso.

Art. 7 Previdenza II parlamentare riceve un'indennità annua per la previdenza.

Art. 8 Infortunio Durante la sua attività parlamentare, il parlamentare è assicurato contro gli infortuni.

Art. 9 Indennità ai presidenti delle commissioni e ai relatori 1 II parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le brevi sedute durante le sessioni.

2 II parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un'indennità pari alla metà della diaria.

Art. 10 Indennità speciale 1 II parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell'Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un'indennità speciale.

2

L'Ufficio del Consiglio cui appartiene il parlamentare decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.

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Indennità parlamentari

Art. 11 Assegno di presidenza e di vicepresidenza I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo.

Art. 12 Contributi ai gruppi parlamentari 1 gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie e consistente in un contributo base e in un supplemento per ogni membro.

Art. 13 Spese di rappresentanza e periti Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l'attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.

Art. 14 Esecuzione della legge ' Un decreto federale non sottostante a referendum disciplina l'esecuzione della legge e stabilisce l'importo delle singole indennità, come anche il loro versamento in caso di malattia.

2 In caso di dubbio circa il diritto a un'indennità, o di contestazione dell'esattezza di un conteggio, l'Ufficio del Consiglio cui appartiene il parlamentare decide definitivamente.

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 17 marzo 1972'> sulle indennità parlamentari e il relativo decreto federale del 28 giugno 19722) sono abrogati.

Art. 16 Referendum e entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 Essa entra in vigore il 1° luglio 1988.

"RU 1972 1688, 1981 1602, 1983 1940 > RU 1972 1692, 1983 1442 1940

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Indennità parlamentari Consiglio degli Stati, 18 marzo 1988

Consiglio nazionale, 18 marzo 1988

II presidente: Masoni II segretario: Huber

II presidente: Reichling II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 29 marzo 1988" Termine di referendum: 27 giugno 1988

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"FF 1988 I 1186 75 Foglio federale. 71° anno. Voi. I

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Legge federale sulle indennità parlamentari del 18 marzo 1988

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29.03.1988

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