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Messaggio concernente un decreto federale per provvedimenti straordinari di conservazione della foresta

del 25 novembre 1987

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, con proposta d'adozione, un disegno di decreto federale per provvedimenti straordinari di conservazione della foresta.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 novembre 1987

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Aubert II cancelliere della Confederazione, Buser

Foglio federale. 71° anno. Voi. I

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Compendio Lo stato della foresta continua a degradarsi poiché: - il carico inquinante non cessa d'aumentare ed i danni di estendersi; - gli effetti delle forze naturali diventano tanto più rovinosi; - parassiti e malattie proliferano nei boschi debilitati; - i proprietär! incontrano crescenti difficoltà, segnatamente nelle regioni di montagna (flessione del mercato del legno, aumento dei costi per la vasta disseminazione di alberi caduti, sfavorevoli condizioni d'esercizio); - i proprietari non possono eseguire correttamente i tagli forzati né provvedere alle cure urgenti, irrinunciabili specie nei popolamenti giovani, mancando di danaro e di manodapera.

Il decreto federale urgente sui sussidi ai provvedimenti straordinari contro i danni alle foreste, del 4 maggio 1984, giunge a scadenza alla fine del 1988: trattasi di un testo che ha consentito alle aziende forestali di prendere le necessarie misure fitosanitarie.

Ma stante l'aggravarsi dello stato della foresta e della situazione economica dei proprietari, appare essenziale non solo mantenere in essere le misure predisposte dal detto decreto, bensì completarle.

Per garantire la conservazione della foresta, prevista dalla Costituzione federale, risultano urgenti i provvedimenti seguenti, peraltro già definiti nel precitato decreto del 4 maggio 1984: - prevenzione della proliferazione dei parassiti e lotta antiparassitaria con trappole per bostrici e alberi-trappole; - sfruttamento immediato ed esbosco degli alberi ammalati.

Dato però che, a contare dal 1984, il disagio dei proprietari è venuto crescendo, il messaggio propone di sussidiare anche i seguenti provvedimenti suppletivi: - interventi silvicoli nei popolamenti giovani bisognosi di cure; - miglioramento delle condizioni d'esercizio nelle aziende forestali stesse, vale a dire sostegno gestionale, perfezionamento e formazione continua del personale forestale; - stimolo al mutuo aiuto nei settori dell'economia forestale e del legno, in quanto premessa per un impiego ottimale di questa materia.

Il messaggio ribadisce che se non si continua una lotta intensa ed efficace contro i danni alle foreste e se non si migliora il sostegno ai proprietari affinchè possano garantire le cure essenziali, la foresta fatalmente perderà importanti funzioni, segnatamente quella sua precipua di protezione. Tutto ciò verrebbe a costare miliardi alla collettività.

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/ provvedimenti necessari devono essere sostenuti sia dallo Stato centrale che dai Cantoni: il messaggio prevede sussidi annui per un ammontare di 60 milioni di franchi.

L'aiuto della Confederazione trova una base insufficiente nella vigente legislazione forestale federale: ne viene che il proposto decreto federale, della durata di quattro anni, da continuità a quello urgente del 4 maggio 1984 e completa detta base giuridica.

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I

Parte generale

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Situazione iniziale

II decreto federale urgente concernente sussidi per provvedimenti straordinari contro i danni alle foreste, del 4 maggio 1984 (RS 921.515), apporta un aiuto efficace alle aziende forestali, segnatamente per quanto attiene alla lotta antiparassitaria e allo sfruttamento forzato degli alberi caduti. La necessità e l'importanza dei pertinenti sussidi non sono contestate.

È intento del Legislatore integrare questi provvedimenti nella nuova legge forestale e recepirli dunque nel diritto ordinario; ma la validità del decreto precitato è limitata al 1988, mentre la nuova legge forestale non potrà probabilmente entrare in vigore prima del 1990. Ne consegue una lacuna che il presente decreto federale colma in modo da assicurare la continuità dei provvedimenti adottati.

11 nuovo decreto mira inoltre ad anticipare taluni elementi della nuova legge forestale, volti a consentire alle imprese di effettuare immediatamente i lavori più urgenti.

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Stato delle foreste

L'inventario Sanasilva dei danni forestali, effettuato ormai a contare dal 1984, mostra chiaramente che lo stato delle foreste si è degradato in modo drammatico: la quota degli alberi colpiti è passata dal 34 per cento del 1984 al 56 per cento del 1987.

Particolarmente colpito risulta il manto forestale montano a sud delle Alpi. A quanto si sa, oggi come oggi, causa prima dei danni alle foreste è l'inquinamento atmosferico in tutte le sue forme. I popolamenti indeboliti dall'inquinamento divengono poi maggiormente sensibili alle condizioni meteorologiche e meno resistenti contro i parassiti. L'effetto congiunto dei fattori biotici e abiotici favorisce ed accelera l'indebolimento globale delle foreste.

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Situazione del proprietario forestale

I danni forestali si ripercuotono ovviamente sulla situazione economica delle aziende: la disseminazione degli alberi caduti aumenta i costi della raccolta del legno, mentre i prezzi di vendita del medesimo risultano inferiori a quelli del legno proveniente da un esercizio forestale normale. E tuttavia resta necessario continuare a sfruttare immediatamente gli alberi caduti, per numerosi e disseminati che siano nelle foreste ammalate o colpite dalle forze naturali. Orbene questa necessità mette i proprietari davanti a problemi tremendi: mancano i mezzi finanziari e vi è carenza di manodopera per i lavori che, sovente, devono essere effettuati in regioni discoste e impervie.

La situazione è aggravata dal fatto che, da un profilo generale, i redditi forestali vanno diminuendo d'anno in anno mentre i costi seguono un andamento contrario: quarant'anni or sono la vendita di un metro cubo di legno consentiva di pagare ben 30 ore di lavoro; attualmente, soltanto 4,5 ore! Giusta i ri248

levamenti (1986) dell'Ufficio forestale svizzero d'economia aziendale, addirittura il 70 per cento delle aziende, regolarmente interrogate, sarebbero andate in rosso senza i sussidi dell'ente pubblico per gli sfruttamenti forzati; la situazione economica delle aziende dell'arco alpino è ancora peggiore.

La concentrazione di tutte le forze nella lotta contro i danni forestali ha impedito sovente alle aziende di condurre innanzi i miglioramenti o gli adeguamenti necessari sia sul versante dell'organizzazione aziendale sia su quello del perfezionamento professionale del personale. L'esiguità dei salari, bassi se comparati con altre professioni, ha condotto ad estreme difficoltà di reclutamento di manodopera qualificata. Le istituzioni dell'economia forestale e del legno, pur preziose a causa del lavoro che svolgono in tema di mutuo aiuto, non hanno potuto essere sufficientemente rafforzate.

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La situazione sul piano colturale

Tenuto conto di quanto siamo venuti esponendo, appare chiaro che i proprietari di foreste non sono più in grado di curare regolarmente i loro popolamenti.

Questa essenziale carenza si riscontra segnatamente nelle foreste di montagna, mal collegate, nelle quali le cure rivelano grossi ritardi. La «Concezione globale di una politica svizzera d'economia forestale e del legno» (Berna, 1975) indicava già che la quota delle foreste ben esercitate e trattate variava fortemente da una regione all'altra. Le contemporanee inchieste presso i servizi forestali cantonali dimostrano che solo i due terzi delle foreste pubbliche erano regolarmente accudite. I risultati del nuovo inventario forestale nazionale confermano queste cifre: in media, il 28 per cento delle foreste non riceve le cure normali (o raramente); questa percentuale sale al 32 per cento nelle Alpi e tocca addirittura il 66 per cento sul versante sud delle medesime.

La mancanza di cure ha gravi effetti sui popolamenti giovani che arrischiano di generare una foresta instabile, particolarmente sensibile alle forze naturali e alle malattie e incapace di svolgere l'effetto protettivo che da essa ci si attende.

La continua flessione del prodotto delle vendite ed il continuo aumento dei costi di produzione impediscono al proprietario di eseguire via via i piccoli tagli disseminati e le cure colturali, indispensabili per mantenere il bosco in salute.

In una simile situazione il proprietario è indotto a negligere proprio il trattamento dei popolamenti giovani.

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Interventi parlamentari e altre richieste dalla fine del 1983

A contare dalla fine del 1983, sono stati depositati ben cinquanta interventi parlamentari (16 mozioni, 13 postulati, 11 interpellanze e 10 interrogazioni ordinarie) concernenti la tematica dei danni alle foreste, del degrado del bosco e dei necessari provvedimenti.

Interventi così numerosi traducono le gravi preoccupazioni cagionate dallo stato della foresta. I Cantoni e le associazioni condividono questa inquietudine 249

e hanno presentato anch'essi diverse richieste. Il Parlamento, i Cantoni e le associazioni domandano un aiuto specifico maggiorato allo Stato centrale. Stante l'allarmante situazione, appare incontrovertibile che adeguati provvedimenti devono venir immediatamente applicati.

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Esperienze fatte con il decreto federale urgente del 4 maggio 1984

II precitato decreto federale urgente, concernente sussidi per provvedimenti straordinari contro i danni alle foreste (RS 921.515; RU 1984 517), si rivelò subito strumento indispensabile per lottare contro l'invasione dei bostrici, apparsa la prima volta nel 1984. Senza questo aiuto federale, le aziende forestali non sarebbero state in grado di frenare la propagazione dell'insetto e di mantenerla entro limiti tollerabili. I Cantoni hanno immediatamente provveduto, dal canto loro, a mettere a disposizione i mezzi finanziari necessari.

Sino alla fine del 1986 sono state versate sovvenzioni federali per un ammontare di 67,5 milioni di franchi, di cui 59 milioni per lo sfruttamento e l'esbosco di circa 2,6 milioni di metri cubi di alberi ammalati.

Nel 1985 si è constatata una diminuzione dei bostrici sull'Altipiano e, nel 1986, si è potuta fare la stessa costatazione in montagna. Questo successo è dovuto proprio alla rimozione sistematica degli alberi ammalati o minacciati dalla malattia. Se l'aiuto federale venisse sospeso, i proprietari non potrebbero continuare questi provvedimenti assolutamente indispensabili dato il costante degrado della foresta. Come si vede le conseguenze potrebbero essere gravi.

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Provvedimenti previsti

È dunque indispensabile continuare a sostenere i provvedimenti fitosanitari, previsti dal decreto federale del 4 maggio 1984 ed inizialmente limitati alla fine del 1988. Per evitare in avvenire talune oscurità interpretative, emerse nell'esecuzione del detto decreto, occorrerà precisare i relativi disposti e, se del caso, completarli.

Per la prima volta intendiamo assegnare dei sussidi federali specificamente per il trattamento dei popolamenti giovani, affinchè i proprietari possano attuare le cure più urgenti, di cui abbisognano specialmente le giovani fustaie, tutto il novellarne, nonché i forteti, e eseguire anche i necessari diradamenti degli arbusti.

Il previsto aiuto federale deve inoltre incitare le aziende a migliorare rapidamente la loro organizzazione e la loro tecnica di lavoro, recuperando così i ritardi che esse avevano accumulato in questi ultimi anni a cagione della mancanza di personale e di fondi: citiamo segnatamente la contabilità nonché il perfezionamento professionale e la formazione continua. Il decreto mira del pari a rafforzare le organizzazioni di mutuo aiuto tra l'economia forestale e l'industria del legno, organizzazioni che provvedono tra l'altro a favorire lo smercio del legno svizzero.

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Protezione della natura e del paesaggio

Applicando il decreto federale, occorrerà tener conto della protezione della natura, specialmente allorché si da un sostegno finanziario per il trattamento dei popolamenti giovani. Per questa ragione, i sussidi giusta l'articolo 3 non devono essere assegnati, così senz'altro, per ogni cura a popolamenti giovani, bensì vanno vincolati alle necessità oggettive di cure, tenuto conto delle differenti funzioni della foresta.

Gli interventi colturali nei popolamenti giovani devono favorire la formazione di popolamenti naturali, la promiscuità di essenze appropriate alla collocazione e la costituzione di popolamenti disetanei. L'intensità degli interventi dipende dalle essenze compresenti e dalla struttura del popolamento; essa risulterà comunque minore nelle fustaie naturali miste, che non in quelle monoessenziali.

In caso di sfruttamento forzato, occorre rinunciare quanto possibile alle sostanze chimiche intese a lottare contro i parassiti.

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Connessione con la nuova legge forestale

La legge sulla polizia delle foreste del 1902 (RS 921.0) è in fase di revisione.

L'avamprogetto del nuovo testo è stato posto in procedura di consultazione, nel 1986, presso i Cantoni, i partiti politici e le associazioni interessate. L'analisi delle risposte è stata conclusa prima dell'estate del 1987. Il testo viene attualmente rimaneggiato in base ai risultati ottenuti.

I sussidi per i lavori silvicoli particolarmente onerosi, come le cure colturali, lo sfruttamento del legno e l'esbosco, rientrano nei provvedimenti di sostegno previsti dalla legge forestale. L'incoraggiamento del trattamento (anch'esso sempre deficitario) dei popolamenti giovani non è stato contestato da nessun partito, Cantone o ente. L'aiuto per il trattamento dei popolamenti giovani, quale sancito nel presente decreto, concorda dunque con il progetto della nuova legge forestale là ove rientra tra i provvedimenti di sostegno previsti.

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Altri provvedimenti al di fuori del decreto federale

Come risposta al continuo accrescersi dei danni forestali, occorre intensificare i provvedimenti previsti dalla legge sulla polizia delle foreste nell'intento primario di conservare la foresta stessa, vale a dire restaurare le foreste protettrici ormai diradate, rimboscare le superfici rase, regolare la densità della selvaggina (segnatamente nei popolamenti giovani), apprestare opere supplementari di difesa, attuare rapidamente una rete di strade d'esbosco, soprattutto in montagna e per le foreste particolarmente bisognose di cure urgenti.

A contare dal 1° aprile 1986, il nuovo insieme di progetti «Provvedimenti silvicoli di restauro» consente di sussidiare i provvedimenti nelle foreste di montagna minacciate dalle valanghe, dagli smottamenti, dalle cadute di pietre, oppure nelle foreste che proteggono ormai in modo insufficiente lo spazio vitale 251

dato il loro stato di degrado. Il trattamento dei popolamenti giovani, proposto nel presente decreto, completa questa gamma di misure molto specifiche.

Il programma Sanasilva verrà continuato anche dopo il 1987. Il nostro Collegio ha previsto all'uopo 4 milioni di franchi annui. Il programma mira essenzialmente ad assicurare la continua sorveglianza dello stato sanitario della foresta nonché ad elaborare i necessari documenti di base da cui trarre l'informazione relativa al deperimento del bosco.

Il programma promozionale legno (FF 1985 II 154), con il decreto federale del 18 dicembre 1985 concernente il finanziamento di provvedimenti supplementari atti a favorire l'uso del legno nel periodo 1986-1991 (FF 19861 91), indica come utilizzare al meglio il legno indigeno.

La base finanziaria del programma nazionale di ricerca 14 è stata potenziata, aumentandola di 6 milioni di franchi, onde consentire di studiare le relazioni tra l'inquinamento dell'aria e il deperimento forestale.

Altri risultati del programma nazionale di ricerca sul legno devono ancora essere tradotti in pratica.

Le scuole e gli istituti di ricerca tradizionali affrontano anch'essi intensamente la tematica della grave situazione della foresta.

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Parte speciale

Preambolo La Confederazione deve prendere e sostenere i provvedimenti necessari alla conservazione delle foreste in virtù dell'articolo 24 della Costituzione federale, nonché degli articoli 32bis e 42 capoverso 2 della legge sulla polizia delle foreste.

Articolo 1 I sussidi della Confederazione devono consentire d'applicare tempestivamente le misure protettive volte a prevenire una recrudescenza degli attacchi degli insetti e dei funghi, che possono avere conseguenze catastrofiche.

Sussidi specifici devono inoltre consentire d'assicurare per tempo il trattamento dei popolamenti giovani, onde migliorare in avvenire la stabilità e la resistenza delle foreste contro le malattie e le forze della natura.

I sussidi per il miglioramento delle condizioni gestionali e per il potenziamento del mutuo aiuto tra economia forestale e industria del legno mirano a rimettere le aziende forestali in grado di rispondere alle esigenze accresciute che oggigiorno devono affrontare.

Artìcolo 2 II primo capoverso, come già il passo parallelo del decreto federale vigente, mira a facilitare i provvedimenti fitosanitari che appaiono urgenti onde impedire la propagazione dei parassiti della foresta.

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Lettera a: acquisto, impiego e manutenzione di strumenti e istallazioni, quali le trappole di bostrici o l'istallazione di alberi-trappole, onde lottare contro i parassiti della foresta. Queste misure vanno applicate anche nei popolamenti sani se appaiono gravemente minacciati.

Lettera b: misure preventive nei popolamenti danneggiati, vale a dire il taglio, la mondatura e il trasporto verso l'abituale deposito del proprietario o, qualora occorra un trattamento chimico, verso i depositi speciali previsti dall'ordinanza del 16 ottobre 1956 sulla protezione delle foreste (RS 921.541). Trattasi degli alberi caduti, o comunque da rimuovere, onde occorrono interventi sparsi su grandi superfici; ma trattasi anche degli alberi minacciati, da eliminare prima che vengano invasi dai bostrici o da altri parassiti. Queste misure contribuiscono insomma a risanare i popolamenti nonché a prevenire, o se del caso a combattere, le epidemie. Qualora il legno sia infestato dai parassiti, occorre applicare le misure previste nella lettera a.

Lettera e: questa misura è nuova; prevede la mondatura dei tagli nelle regioni che il Servizio d'osservazione e di informazione fitosanitaria, oppure un altro servizio specializzato, considera come particolarmente esposte al'infestazione da parte di parassiti secondari. Essa concerne quelle piante abbattute le quali, dato il particolare quadro circostanziale locale, potrebbero trasformarsi in focolai di proliferazione di parassiti secondari. La mondatura va quindi eseguita con una cura estrema, mettendo eventualmente in opera anche'i mezzi straordinari nei popolamenti sani circostanti o in intere foreste già danneggiate.

Lettera d: troviamo qui predisposte le difese contro avvenimenti straordinari, in gran parte imprevedibili, mediante misure straordinarie, la più tipica delle quali sarà l'urgente intervento colturale preventivo per i popolamenti minacciati da situazioni estreme.

Il secondo capoverso precisa quali misure non verranno sussidiate. Il diniego si riferisce alla raccolta del legno nell'ambito di tagli normali o alla preparazione e al trasporto di alberi non danneggiati nell'ambito di uno sfruttamento forzato. Rientrano pure in questo insieme non sussidiabile la scortecciatura dei tronchi o il loro trasporto sino alla piazzuola più vicina, fuori foresta, nonché
l'eventuale trattamento chimico delle piante minacciate. Il sussidiamento della scortecciatura e del trattamento era per contro previsto nel decreto federale urgente del 4 maggio 1984, ma unicamente perché, all'epoca, si era accumulata un'ingente quantità di legno non scortecciato, pronto ad essere venduto, rappresentante un terreno potenzialmente favorevole per i bostrici. Oggi, invece, i proprietari sono preparati a prevenire i danni cagionati dai parassiti secondari e sanno prendere, via via e tempestivamente, le misure di protezione che si impongono; diviene così possibile, in gran misura, evitare ogni massiccia scortecciatura differita e ogni trattamento chimico.

I sussidi federali massimi vengono assegnati purché i sussidi cantonali superino una soglia minima (cpv. 3). Se non raggiungono tale soglia, si assegneranno sussidi federali ridotti. Qualora il sussidio federale dovesse, per questa ragione, scendere al di sotto del dieci per cento, non verrebbe più versato. La Confederazione stabilirà d'altro canto un limite inferiore per la considerazione dei costi della raccolta del legno.

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Destinatario del sussidio è il proprietario della foresta; il sussidio gli viene però versato dal Cantone. L'ordinanza ingloberà tutte le misure che saranno prese dopo l'entrata in vigore del decreto proposto in questo messaggio.

Articolo 3 Le cure saranno concentrate sui popolamenti giovani, per i quali il bisogno è provato, ma occorrerà attenersi ad una silvicoltura naturale.

Il capo verso 1 prevede le misure seguenti: a. cure colturali al novellarne: sfoltimento dei frutici e regolazione della mistura di essenze nei popolamenti e nei rinnovi naturali, nonché, eccezionalmente, misure di protezione contro la brucatura ad opera della selvaggina; b. cure colturali ai forteti: regolazione della densità del popolamento e dello sviluppo di strutture a gruppi; e. diradamento nelle giovani fustaie: ottenimento di un buon riparto spaziale degli alberi e sviluppo di una struttura a ripiani.

Il sostegno alle misure del primo capoverso mira a sgravare il proprietario da spese non redditizie. I sussidi federali saranno versati in funzione delle spese, qualora ci sia una buona contabilità, oppure in modo forfettario, ad ettarato, per boschi manifestamente ben trattati giusta le norme della silvicoltura. Le aliquote forfettarie saranno scaglionate secondo valori di base per diverse misture di essenze, per gli impianti e le rigenerazioni naturali e per differenti gradi di declività.

Le cure alle foreste di montagna, pure ma disctanee, possono essere sussidiate dalla Confederazione nell'ambito della nuova categoria di progetti «Restauri silvicoli» (art. 42bis LFor), onde non rientrano nel promovimento dei trattamenti ai popolamenti giovani. Le misure già sussidiate nel contesto di progetti di rimboschimento o di restauro forestale non devono ovviamente venir sussidiate una seconda volta.

I Cantoni provvederanno affinchè si presti attenzione ai guasti cagionati dalla selvaggina, specialmente in quelle foreste il cui trattamento è sussidiato federalmente e cantonalmente. Ma avrà un senso riparare i guasti soltanto se, previamente, si sarà provveduto ad emanare provvedimenti pertinenti per la regolazione della fauna selvatica, così da contenere entro limiti accettabili i danni di brucatura e di varco cagionati ai giovani popolamenti.

I sussidi per il trattamento dei giovani popolamenti non influiscono sul
mercato, poiché il loro legno non viene smerciato come tale, dacché non corrisponde alle condizioni d'assortimento.

Articolo 4 Questo articolo mira a consentire, mediante modesti sussidi, di apprestare un più favorevole quadro circostanziale per l'economia forestale e di promuovere il mutuo aiuto tra quest'ultima e l'industria del legno.

II primo capoverso fissa gli obiettivi principali di questi sussidi: a. la contabilità forestale, che è una delle basi decisionali più importanti per la gestione, è tenuta in maniera molto diversificata. Il modello contabile 254

stabilito dall'Ufficio forestale centrale svizzero (CE-UFCS), come anche il modello gestionale contabile della Conferenza dei direttori delle finanze, sono bensì stati accettati in gran misura, tuttavia moltissime aziende continuano ad utilizzare i loro sistemi invalsi. Le indicazioni che offrono, ai fini della statistica forestale svizzera, risultano quindi sommarie e non consentono, per la loro incomparabilità, di trarre conclusioni valide.

I sussidi dovrebbero far sì che i due modelli contabili sopraindicati vengano introdotti su una scala ben maggiore; se ne avrebbero risultati importanti quali il consolidamento dei modelli, da assumere come base di inchiesta per una futura banca dei dati forestali, nonché il rafforzamento, a livello regionale, dell'attività d'informazione e di consulenza per tutte le aziende forestali. I beneficiari dei sussidi devono comunque assumersi l'impegno di collaborare strettamente con le aziende forestali e, se del caso, di assicurare la connessione con gli altri sistemi contabili.

b. Quanto al perfezionamento e alla formazione continua del personale forestale si riscontrano alcune lacune assai gravi. Si sta preparando un curricolo dettagliato, ma la sua attuazione richiede un aiuto esterno ed appare assai incerta. I sussidi previsti devono innanzi tutto consentire di sviluppare un servizio centrale di coordinamento e di documentazione volto a porre su uno stesso livello, o almeno su livelli comparabili, tutti i corsi di perfezionamento professionale che si tengono nell'insieme del Paese. La formazione degli agricoltori, dei forestali non permanenti e delle guardie forestali deve inoltre essere migliorata grazie a misure immediate poiché talune delle menzionate lacune richiedono urgentemente d'essere colmate.

e. Il sostegno al Fondo della silvicoltura e dell'economia del legno è concepito in quanto aiuto all'assistenza mutua. Questo fondo è stato creato poco dopo la seconda guerra mondiale dalle associazioni dell'economia forestale e dell'industria del legno e provvede a finanziare misure di sostegno, per esempio in favore dell'impiego del legno. Il finanziamento di aziende, nonché un aiuto finanziario diretto allo smercio del legno, sono per contro esclusi. Il Dipartimento federale dell'interno ed il Forum del legno si sono già pronunciati, nel 1985, per il
potenziamento di questo fondo, ma dovremo ancora studiare come rafforzare anche il controllo federale sull'impiego dei fondi.

Il secondo capoverso getta i fondamenti legali per avviare e sostenere studi e ricerche importanti nel contesto del degrado forestale, purché tali studi e tali ricerche già non siano sostenuti nell'ambito di progetti di ricerca in corso. Citeremo, a titolo d'esempio, le ricerche sui vantaggi e gli inconvenienti dell'impiego di fertilizzanti in foresta, oppure il progetto comunitario dei Cantoni del nord-est inteso all'elaborazione di criteri oggettivi per l'osservazione permanente delle aree boscate, progetti che presentano un interesse notevole per tutta la foresta elvetica.

Le misure prese in virtù dell'articolo 4 verranno coordinate e finanziate dalla Confederazione e la loro esecuzione verrà attuata in collaborazione stretta con i Cantoni, le associazioni e gli enti direttamente interessati.

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Articolo 5 Appare razionale stabilire un massimo per i sussidi federali, poiché l'evoluzione dello stato delle foreste non è prevedibile con sicurezza. Siccome la determinazione del massimo dei crediti spetta alle vostre Camere, dovrà essere sancito mediante decreto federale semplice.

Articolo 6 Giusta gli articoli 18, 29 e 32bis della legge sulla polizia delle foreste, tocca ai Cantoni rispondere dell'applicazione delle misure fitosanitarie e silvicole, mentre invece tocca alla Confederazione eseguire le altre misure.

Articolo 7 II tasso previsto (art. 42 cpv. 2 LFor) per i sussidi federali alla prevenzione e alla lotta contro le malattie e gli attacchi parassitari in foresta risulta ormai insufficiente, data la gravita dei danni riscontrati. Questi tassi vanno quindi adeguati alla eccezionale situazione che la foresta sta vivendo.

Artìcolo 8 Non è possibile, a breve termine, valutare con sufficiente certezza l'evoluzione dello stato della foresta: conseguentemente occorre che le misure, importanti ai fini della continuità, possano poi venir recepite nel diritto ordinario, tramite la nuova legge forestale in cantiere. Appare all'uopo indicata la prevista durata di validità quadriennale del decreto.

Ove il termine di opposizione dovesse scadere dopo il 1° gennaio 1989, l'entrata in vigore del decreto federale dovrà essere coordinata, mediante la clausola di retroattività, per dare continuità al decreto federale del 4 maggio 1984.

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Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

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Per la Confederazione

Giusta le esperienze fatte sinora con il decreto federale urgente del 4 maggio 1984 sul sussidiamento di provvedimenti straordinari contro i danni alle foreste (RS 921.515), e considerati i tassi di sussidiamento previsti dalla nuova legge forestale per la conservazione della foresta, occorreranno 60 milioni di franchi all'anno, così articolati: - articolo 2 30 milioni di franchi all'anno - articolo 3 22 milioni di franchi all'anno - articolo 4 8 milioni di franchi all'anno Totale

60 milioni di franchi all'anno

Affinché.si possa far fronte ai compiti stabiliti in questi articoli, bisognerà creare quattro nuovi posti di lavoro presso l'Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio.

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Affinchè si possa far fronte ai compiti stabiliti in questi articoli, bisognerà creare quattro nuovi posti di lavoro presso l'Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio.

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Conseguenze per i Cantoni, i Comuni e le aziende forestali

I sussidi federali giusta gli articoli 2 e 3 presuppongono un'adeguata partecipazione cantonale. In base alle esperienze fatte con il precitato decreto del 4 maggio 1984, le spese che ne derivano, per i Cantoni, dovrebbero assommare a una quarantina di milioni di franchi all'anno. L'esecuzione del nuovo decreto federale dovrebbe comportare un certo aumento dei compiti amministrativi dei servizi forestali dei Cantoni e dei Comuni.

Per l'attuazione di queste misure, le aziende forestali dovranno assumere una manodopera qualificata supplementare.

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Linee direttive della politica di governo

II presente progetto non è stato annunciato nelle linee direttive della politica di governo 1984-1987 (FF 1984 I 121) ma corrisponde comunque puntualmente alle misure di protezione previste in tale documento. Nell'ambito della revisione della legge forestale prospettata dal nostro Consiglio, bisognerà esaminare in quale misura la presente normativa vada integrata col diritto ordinario.

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Costituzionalità

II disegno che vi presentiamo si basa sull'articolo 24 della Costituzione federale. L'obbligo dello Stato centrale di emanare le necessarie misure protettive si riferiva, nel secolo scorso, principalmente all'imbrigliamento dei torrenti e alla tutela delle loro aree di scaturigine. L'obbligo federale è stato in seguito esteso alla foresta come tale, considerata la funzione da essa svolta per regolare il regime delle acque, per mantenere l'igiene dell'aria, per offrire alla popolazione un'ampia zona di riposo e di ristoro, nonché di recupero della salute. Le misure qui proposte, modificate ed ampliate rispetto a quelle contenute nel precitato decreto federale del 4 maggio 1984, rispondono nel contempo all'obbligo di conservare le foreste, obbligo sancito nella Costituzione federale. Il progetto tiene segnatamente conto del fatto che la competenza legislativa della Confederazione si limita a fissare i principi generali, ragion per cui tale competenza venne designata con il termine di alta vigilanza.

Il decreto federale proposto risulta del pari conforme allo spirito e alle finalità di altre attribuzioni dello Stato centrale, poiché prevede misure in favore di settori economici minacciati (art. 31bis cpv. 3 lett. a Cost.) e risponde anche alle finalità della protezione del paesaggio (art. 24sexies Cost.).

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Decreto federale su provvedimenti straordinari di conservazione della foresta

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 24 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19871', decreta:

Art. l Principio 1 La Confederazione accorda sussidi: a. per provvedimenti di protezione della foresta da inquinamenti, malattie e parassiti; b. per la cura dei popolamenti giovani.

2 La Confederazione aiuta le aziende forestali a migliorare la gestione e promuove la collaborazione nei settori forestale e del legno.

Art. 2 Sussidi per misure fitosanitarie 1 1 sussidi federali sono stabiliti, secondo la capacità finanziaria del Cantone, come segue: a. tra il 25 e il 50 per cento delle spese per l'acquisto, l'impiego e la manutenzione di strumenti e istallazioni destinate alla lotta contro i parassiti della foresta; b. tra il 10 e il 50 per cento delle spese per la preparazione degli alberi danneggiati e il loro trasporto fino al deposito; e. tra il 25 e il 50 per cento delle spese per la mondatura degli alberi abbattuti nelle regioni minacciate; d. tra il 10 e il 50 per cento delle spese in caso d'avvenimenti o condizioni straordinari.

2 La Confederazione non accorda sussidi per: a. la preparazione e il trasporto d'alberi nell'ambito di tagli normali; b. la. preparazione e il trasporto d'alberi non danneggiati, nel quadro d'uno sfruttamento forzato; e. i provvedimenti non assolutamente indispensabili alla protezione della foresta.

3 La Confederazione accorda sussidi se anche il Cantone contribuisce, proporzionalmente alla sua capacità finanziaria. Il Consiglio federale determina la so1) FF 1988 I 249 258

Conservazione della foresta

glia del contributo cantonale che da diritto all'intero sussidio federale. Esso può rinunciare completamente o parzialmente a ridurre il sussidio se la portata dei danni comporta un onere eccessivo per il Cantone.

Art. 3 Sussidi per cure ai popolamenti giovani 1 1 sussidi federali per il trattamento dei popolamenti giovani bisognosi di cure assommano, secondo la capacità finanziaria del Cantone, al 30-60 per cento delle spese. È applicabile l'articolo 2 capoverso 3.

2 La Confederazione non accorda sussidi, giusta il capoverso 1, se il trattamento del giovane popolamento avviene nel quadro d'un progetto di ricostituzione o rimboschimento in corso, come anche nel quadro d'un rimboschimento compensativo.

Art. 4 Sussidi per misure aziendali e per altre misure 1 La Confederazione sussidia il potenziamento dell'assistenza tecnica alle aziende forestali, il miglioramento della loro contabilità, il perfezionamento professionale e la formazione continua del personale forestale, nonché il mutuo aiuto tra economia forestale e industria del legno.

2 La Confederazione può sussidiare la ricerca sul deperimento forestale, se già non ne promuove lo studio in altro contesto.

Art. 5 Finanziamento L'Assemblea federale stabilisce con decreto semplice l'ammontare massimo dei mezzi finanziari a disposizione.

Art. 6 Esecuzione ' II Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

2 I Cantoni eseguono i provvedimenti giusta gli articoli 2 e 3.

Art. 7 Modificazione di testi vigenti La validità dell'articolo 42 capoverso 2 della legge federale dell'11 ottobre 1902 '' concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste è sospesa per la durata del presente decreto.

1)RS 921.0

259

Conservazione della foresta

Art. 8

Disposizioni finali

1

II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2

Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1989 con effetto sino all'entrata in vigore della nuova legge forestale, al massimo però fino al 31 dicembre 1992.

1376

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Decreto federale sul finanziamento dei provvedimenti straordinari di conservazione della foresta

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il decreto federale del '* su provvedimenti straordinari di conservazione della foresta; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19872), decreta:

Art. l È assegnata una somma massima di 240 milioni di franchi per il finanziamento, da parte della Confederazione, di provvedimenti straordinari di conservazione della foresta.

Art. 2 1 II presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1989.

2 Esso non è di obbligatorietà generale e non sottosta al referendum.

"RU

2

> FF 1988 I 249

17

Foglio federale. 71° anno. Voi. I

261

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente un decreto federale per provvedimenti straordinari di conservazione della foresta del 25 novembre 1987

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1988

Année Anno Band

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Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

16.02.1988

Date Data Seite

245-261

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10 115 600

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