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88.058

Messaggio a sostegno di una legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) del 24 agosto 1988

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di una legge federale sulle finanze della Confederazione.

Simultaneamente, vi proponiamo di togliere di ruolo l'intervento parlamentare seguente: 1985 M (I) ad 84.052 Legge sulle finanze della Confederazione (LFC), limite di spese (N. 29.11.84, Commissione del Consiglio nazionale: S. 4.6.85).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 agosto 1988

1988-480

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Stich II cancelliere della Confederazione, Buser

50 Foglio federale. 71° anno. Voi. III

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Compendio La revisione della legislazione sulle finanze, proposta con il presente messaggio, procede dai lavori intesi a migliorare la presentazione dei conti della Confederazione. Alla legge dovrebbero simultaneamente essere ancorate altre fattispeci già invalse nella pratica, ma non ancora disciplinate legalmente, come il limite di spesa e la gestione centrale della tesoreria della Confederazione. Secondo il contenuto materiale delle modifiche, sarebbe bastata una revisione parziale della legge sulle finanze della Confederazione del 1968. È però stata preferita la forma di una revisione totale, per motivi inerenti alla tecnica legislativa.

Tra i provvedimenti previsti per modernizzare i conti di Stato, taluni esigono una modifica della legge sulle finanze della Confederazione. Un primo punto della revisione concerne l'adeguamento della terminologia legale alla nuova struttura lievemente modificata dei conti e al nuovo piano contabile generale.

Da una oculata disamina del sistema contabile è successivamente emerso che il conto finanziario dovrebbe essere conservato come strumento di gestione primaria in materia di politica finanziaria, a cagione delle sue peculiarità strutturali e dell'importanza delle finanze federali a livello macroeconomico. Nondimeno, per rendere più intelligibili le operazioni riguardanti il patrimonio nei conti della Confederazione, occorre abbandonare il modello attuale del conto generale e completare il conto finanziario con un conto economico, che costituisce il secondo grado del nuovo conto amministrativo. Questa armonizzazione quasi integrale del piano contabile generale con quello del modello della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze soddisfa le esigenze poste per la comparabilità e il consolidamento delle finanze pubbliche.

Vengono materialmente modificate le prescrizioni concernenti la compilazione del bilancio nel settore dei prestiti e delle partecipazioni, che, secondo il disegno, dovranno in futuro essere di regola valutati giusta i principi commerciali, conformemente al modello cantonale.

Il disegno di legge prevede la registrazione nel conto finanziario delle prestazioni della Confederazione in favore della Cassa federale d'assicurazione (CFA). Rispetto al sistema attuale, il nuovo modo di conteggio presenta il vantaggio di esporre integralmente,
nel conto finanziario, i contributi del datore di lavoro e gli interessi per la CFA. Nella nuova legge sulle finanze della Confederazione, è per altro previsto che, a cagione del carattere di diritto finanziario dei prestiti concessi alle FFS, tali provvedimenti di tesoreria devono figurare nel patrimonio finanziario, come lo vuole l'attuale prassi in materia di conteggio.

Un altro provvedimento è costituito dal mutamento strutturale della gestione finanziaria delle aziende d'armamento. Per allargare il margine d'azione imprenditoriale e agevolare le comparazioni con l'economia privata, è previsto di dotare l'Ufficio federale delle aziende d'armamento di un capitale di base di 600 milioni di franchi, affinchè possa finanziare il patrimonio vincolato a lun

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go termine. Questo capitale di base non frutta interessi, tenuto però conto che una quota dell'utile netto deve essere versata alla Cassa federale e che la parte rimanente servirà per costituire riserve di compensazione e di finanziamento.

Per l'attivo circolante, la tesoreria della Confederazione mette a disposizione crediti d'esercizio alle condizioni di mercato. Sull'impiego dell'utile netto decide il Consiglio federale. Va infine rilevato che la procedura di stanziamento dei crediti d'impegno viene semplificata.

Giusta il disegno della nuova legge sui PF, il Consiglio federale dev'essere per di più autorizzato a prevedere deroghe alla legge sulle finanze della Confederazione nel settore dei Politecnici e dei loro istituti annessi, qualora esse giovino all'interesse dell'insegnamento e della ricerca, nonché al buon funzionamento dei PF.

La revisione àncora inoltre alla legge sulle finanze della Confederazione lo strumento del limite di spesa, già previsto in diverse leggi speciali. Il limite di spesa è una pura decisione di finanziamento nel senso di un credito di pagamento pluriennale destinato a spese o a settori di spesa determinati.

È per altro previsto di istituire un fondamento legale per affidare la gestione centrale della tesoreria all'Amministrazione federale delle finanze, nel quadro di un pool composto della Confederazione, delle FFS e dell'Azienda delle PTT.

Devono simultaneamente essere adeguate alle mutate circostanze talune prescrizioni legali concernenti gli investimenti.

Viene infine proposto di modificare il decreto federale concernente le domande di crediti per acquisti di fondi e per costruzioni - atto esecutivo della legge sulle finanze - in due punti: in primo luogo, il limite oltre il quale i progetti devono costituire l'oggetto di un messaggio particolare deve essere aumentato da 2 a IO milioni. In secondo luogo, tenuto conto dei suoi bisogni particolari d'esercizio, è previsto di liberare l'Ufficio federale delle aziende d'armamento dall'obbligo di presentare un messaggio per progetti di costruzione e per l'acquisto di terreni.

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I II III

Parte generale Breve commento alla discussione sul modello contabile Modello contabile attuale della Confederazione

II consuntivo della Confederazione è composto: - del conto generale, articolato in - conto finanziario e in - conto delle variazioni patrimoniali, come anche - del conto capitale (bilancio).

Il conto finanziario registra le uscite e le entrate, ossia tutte le operazioni di cassa di un esercizio, risultanti direttamente dall'adempimento dei compiti. Il saldo del conto finanziario indica in quale misura le spese di un esercizio sono coperte dagli introiti (risultato di finanziamento). Le uscite e le entrate sono dapprima classificate secondo le istituzioni responsabili, ovverosia secondo i dipartimenti e gli uffici. All'interno della classificazione organica, esse sono successivamente suddivise in gruppi specifici.

Il conto consuntivo esprime, oltre all'aspetto del finanziamento, l'evoluzione patrimoniale della Confederazione. A tale scopo, nel conto delle variazioni patrimoniali, da un lato vengono neutralizzate tutte le uscite e le entrate rappresentanti una ridistribuzione reale degli elementi patrimoniali (ad es. capitalizzazione delle spese d'investimento) e, dall'altro, sono registrate le operazioni contabili che non figurano nel conto finanziario, come gli ammortamenti ed i versamenti od i prelievi inerenti alle riserve ecc.

Il conto delle variazioni patrimoniali, che non è autonomo, è piuttosto utilizzato per la sua funzione régulatrice. Il risultato patrimoniale è dato dalla fusione del conto finanziario e del conto delle variazioni patrimoniali in un conto generale. Il saldo del conto capitale (bilancio), ossia il disavanzo o il capitale proprio, varia in funzione del risultato del conto generale.

Dall'inizio degli anni quaranta, la struttura ed il piano contabile dell'attuale consuntivo della Confederazione sono rimasti fondamentalmente immutati.

Nel frattempo però le finanze federali hanno assunto un'ampiezza considerevole ed hanno subito importanti modificazioni strutturali a cagione del considerevole aumento dei compiti spettanti allo Stato centrale. Occorre inoltre tener conto anche degli aspetti dell'armonizzazione ottenuta con l'introduzione, da parte della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, del nuovo modello contabile. Per tutti questi motivi, il sistema contabile attuale della Confederazione non è più in grado di soddisfare integralmente le esigenze moderne e
dev'essere riveduto.

In questo contesto, si pone la questione di sapere quale sia il modello contabile più appropriato e se la Confederazione debba mantenere l'attuale modello oppure optare per il sistema contabile cantonale.

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Nuovo modello contabile della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze

II modello contabile raccomandato dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze prevede una suddivisione del conto amministrativo in un conto di gestione corrente e in un conto degli investimenti (cfr., grafico riprodotto nell'allegato 1).

Nel conto di gestione corrente, concepito come conto economico, sono contabilizzati gli oneri (consumo di risorse) ed i ricavi (afflusso di risorse) durante un periodo contabile. Il saldo di questo conto, il tasso di copertura, modifica il capitale proprio, rispettivamente il disavanzo del bilancio.

Le uscite per investimenti (investimenti propri, sussidi ad investimenti, prestiti e partecipazioni), necessarie per svolgere i compiti pubblici, sono registrate nel conto degli investimenti e capitalizzate nel bilancio. Nel primo grado di chiusura, l'investimento netto è esposto come la differenza tra l'insieme delle uscite per investimenti e le entrate per investimenti (ad es. sussidi federali e cantonali). Nel secondo grado i fondi provenienti dall'autofinanziamento (ammortamenti e risultato del conto di gestione corrente) sono contrapposti all'investimento netto. Come saldo rimane l'eccedenza o l'insufficienza di finanziamento.

Nel conto capitale gli attivi sono ripartiti in patrimonio finanziario e patrimonio amministrativo e comprendono inoltre gli anticipi per i finanziamenti speciali e il disavanzo. Per la classificazione dei passivi, sono determinanti il loro grado di scadenza, i tipi di debito, come anche la simmetria dei conti rispetto agli attivi (impegni verso i finanziamenti speciali, capitale proprio).

Il conto di gestione corrente, che è importante per la gestione del preventivo, corrisponde, dal profilo concettuale, al conto perdite e profitti della contabilità commerciale. Nell'economia privata lo stato del consumo delle risorse (oneri) e dell'afflusso delle risorse assume un'importanza particolare per la valutazione dell'evoluzione patrimoniale dell'impresa e come base per l'allestimento dei prezzi. L'orientamento del nuovo modello contabile, fondato piuttosto sull'economia imprenditoriale, si presta particolarmente per i preventivi comunali e cantonali, marcatamente imperniati sulle attività di produzione e i servizi. I compiti dei Cantoni e dei Comuni esigono maggiori spese per il personale di quelli della Confederazione. Dal totale
delle spese cantonali e comunali, i 3A circa concernono il consumo proprio (stipendi, beni e servizi) e gli investimenti propri. Le spese di investimenti importanti, che hanno luogo soltanto sporadicamente, come nel caso delle collettività più piccole, provocano marcate fluttuazioni delle spese globali. Risulta pertanto indispensabile adeguare la politica di copertura, rispettivamente la politica fiscale, al consumo delle risorse (spese correnti e ammortamenti).

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Particolarità delle finanze federali

Contrariamente ai Cantoni e ai Comuni, i centri di produzione e di prestazione di servizi della Confederazione costituiscono soltanto una debole parte del pre725

ventivo complessivo. Infatti, agli investimenti propri è dedicata soltanto una aliquota del 2 al 3 per cento delle spese federali.

A cagione del volume importante delle finanze, della marcata coercizione legale di determinate spese, della loro regolazione globale sul tasso di crescita (per motivi di politica finanziaria) ma anche della debole proporzione degli investimenti propri, le spese federali evolvono in modo assai costante. Contrariamente alle piccole collettività, la Confederazione può quindi applicare la sua politica di copertura senza dover ricorrere a un conto di gestione corrente, che presenta le spese di investimento in modo piatto, ossia in forma d'ammortamenti.

Mentre, a livello cantonale e comunale, le spese del conto di gestione corrente risultano essenzialmente da decisioni prese in materia di investimenti (infrastruttura e offerte di prestazioni delle aziende e degli istituti), la Confederazione dedica una parte predominante del suo preventivo a spese correnti indipendenti dagli investimenti, quali i contributi alle assicurazioni sociali, le quote dei Cantoni agli introiti federali, l'aiuto allo sviluppo, i sussidi in favore della ricerca, la copertura di disavanzi, i provvedimenti per sostenere i prezzi, i pagamenti diretti nell'agricoltura ecc.

La parte preponderante delle spese della Confederazione è costituita dai trasferimenti. Circa 2A delle sue risorse sono infatti destinati alle aziende e agli istituti, alle collettività pubbliche e a terzi. Il flusso degli introiti e delle spese federali ha incidenze considerevoli su tutta l'economia.

Queste considerazioni stanno a dimostrare che non sussiste alcuna necessità, per la Confederazione, di adottare il modello contabile della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, il quale è essenzialmente improntato ai bisogni dei Cantoni e dei Comuni.

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Conto finanziario/conto economico come base gestionale ottimale per la politica finanziaria della Confederazione

Approfonditi studi sul concetto futuro dei conti della Confederazione hanno mostrato che non esiste un modello ideale, rispondente ampiamente a tutti i requisiti cui deve soddisfare la contabilità pubblica come strumento di gestione, di controllo e di informazione. Qualsiasi sistema contabile costituisce un compromesso tra più esigenze, che variano secondo il modo in cui sono considerate le operazioni gestionali, sia dal profilo microeconomico, sia dall'angolatura dell'economia nazionale. La giustificazione completa delle operazioni di pagamento connesse con le esecuzioni dei compiti, comprese le spese di investimento, come anche la presentazione delle variazioni e della composizione del patrimonio (ammortamenti, versamenti alle riserve e prelievo da queste, valori di bilancio) costituiscono dati indispensabili per il controllo delle finanze, che devono figurare in tutti i conti pubblici. La contabilità pubblica deve essere per altro strutturata in funzione degli aspetti determinanti per la valutazione della gestione finanziaria di ogni collettività.

A cagione della struttura peculiare dei compiti federali, dell'evoluzione regolare delle spese di investimento, come anche della massa gestionale considere726

vole dal profilo economico, l'assegnazione dei fondi (allestimento di priorità) e le incidenze economiche delle finanze federali rivestono un'importanza promordiale. I parametri basilari per la gestione finanziaria sono dunque avantutto le uscite e le entrate, come anche il saldo di finanziamento, e non gli oneri ed i ricavi riferentesi ad un periodo determinato, che, nel modello cantonale, sono poziori. Conseguentemente, la presentazione delle spese globali e il loro finanziamento informa di un conto finanziario costituiscono lo strumento centrale di gestione delle finanze federali.

Il conto finanziario è una eccellente base di valutazione e di partenza per: - l'allestimento di priorità in materia di politica finanziaria; - le decisioni sul finanziamento; - l'esecuzione e i controlli del preventivo; - l'armonizzazione della politica finanziaria con le esigenze dell'economia globale.

Poiché la Confederazione, per stabilire le sue priorità, non può fondarsi unicamente sulle spese di investimento, ma deve parimenti tener conto delle spese correnti (cfr. n. 113), costituenti una parte rilevante del preventivo, nel sistema del conto di gestione corrente/conto di investimento manca una base di comparazione unificata. La trasparenza della scelta di priorità nei compiti è pertanto assicurata soltanto se tutte le spese vengono riunite nel conto finanziario. Infatti, quest'ultimo, riflettendo le attività previste, consente di ripartire le rare risorse disponibili in funzione di una situazione iniziale identica per tutti i settori di compito e sotto una forma agevolmente controllabile.

La copertura diretta di tutte le uscite mediante entrate corrispondenti nello stesso periodo contabile, scopo questo perseguito dal conto finanziario, esprime una politica finanziaria prudente, pienamente giustificata dal debole margine di manovra di cui dispone la Confederazione, sia a livello delle uscite, sia a livello delle entrate. Il conto finanziario, grazie alla sua semplice concezione, è agevolmente comprensibile, quindi più accessibile al cittadino. L'esperienza mostra che esso costituisce il principale strumento di gestione finanziaria per i vostri Consigli.

Per una migliore comprensione dei conti della Confederazione, si è rinunciato al conto parziale attuale delle variazioni patrimoniali, come anche alla
chiusura del conto generale. Le ripercussioni delle attività federali sul patrimonio risulteranno d'ora in poi direttamente da un conto economico, fondato sul conto finanziario. Il saldo del conto economico corrisponde, per, quanto concerne il suo significato, al saldo del conto di gestione corrente del modello cantonale e a quello del conto perdite e profitti dell'economia privata.

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Aspetti inerenti all'armonizzazione

Nel nostro sistema di Stato federalistico, deve essere conferita una rilevante importanza all'armonizzazione dei conti pubblici. L'esistenza di dati gestionali comparabili e consolidabili costituisce il presupposto fondamentale per una politica finanziaria cooperativa, orientata verso finalità superiori.

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Le esigenze divergenti cui devono soddisfare i conti a livello dello Stato centrale e a livello delle collettività locali hanno per conseguenza che la struttura del modello cantonale è diversa da quella del modello federale. Questa situazione non è però determinante per le comparazioni gestionali. L'armonizzazione delle componenti (gruppi di conti, definizioni principali, statistiche complementari) consente infatti di comparare e di consolidare i dati gestionali delle collettività anche se la struttura dei conti non è identica. Nella reimpostazione dei conti federali si è provvisto affinchè i due sistemi contabili contengano gli stessi dati di base, per cui i gruppi di conti sono praticamente identici per tutte le attività pubbliche. I dati comparabili che non risultano direttamente dal conto nel modello in questione possono essere determinati statisticamente. Nel messaggio concernente il consuntivo della Confederazione, è pertanto previsto di presentare il conto economico in forma statistica, analogamente alla ricapitolazione del conto di gestione corrente del modello cantonale. In collaborazione con la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, vien attualmente proceduto a una reimpostazione della statistica finanziaria della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Fra altro è previsto di combinare i due modelli e di creare un sistema d'informazione comune sulle finanze delle collettività pubbliche.

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Decisioni

Dopo avere esaminato approfonditamente le possibilità di migliorare la presentazione dei conti federali, il Dipartimento delle finanze, si è pronunciato, all'inizio del 1983 in un rapporto al nostro Collegio, in favore del mantenimento del conto finanziario, completato però da un conto economico. Il nostro Collegio ne ha preso atto approvandolo il 31 gennaio 1983 ed ha incaricato il Dipartimento delle finanze di sottoporgli il suo parere anche riguardo alla questione della presentazione dei conti alle commissioni parlamentari delle finanze. Un primo orientamento della Delegazione delle finanze ha avuto luogo nel marzo dello stesso anno.

Il 20 giugno 1983, il consigliere agli Stati Stucki e il consigliere nazionale Reich hanno presentato due mozioni invitanti il nostro Collegio a introdurre, anche per la Confederazione, il modello contabile raccomandato dalla conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Nel corso della sessione autunnale 1983, il Consiglio degli Stati ha adottato la mozione Stucki dopo una risposta verbale e una breve discussione, ritenendo che la questione del modello avrebbe ancora dovuto essere esaminata più minutamente.

Prima dell'esame delle due mozioni da parte del Consiglio nazionale, le commissioni federali delle finanze si erano occupate esaustivamente del tema complesso della strutturazione dei conti. Durante un seminario tenutosi nell'aprile 1984 a Engelberg, il modello cantonale è stato contrapposto ai nuovi conti della Confederazione e al riguardo sono stati uditi i rappresentanti dei Cantoni e del Governo centrale. Dopo successive discussioni, il Consiglio nazionale ha respinto le due mozioni della sessione invernale 1984, su proposta della sua Commissione delle finanze. È stata così aperta la via per l'attuazione del progetto VEREDA, inteso a migliorare la presentazione dei conti.

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Il 26 agosto 1987, il Consiglio federale ha preso parecchie decisioni di principio, riassunte nel capitolo 12, di cui talune costituiscono l'oggetto della revisione proposta della legge sulle finanze della Confederazione.

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Caratteristiche della prevista presentazione dei conti federali

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Nuova struttura dei conti della Confederazione

La nuova concezione mantiene bensì il conto finanziario come strumento primario in materia di politica finanziaria, ma prevede un'esposizione, più agevolmente comprensibile, dell'evoluzione del patrimonio della Confederazione. Il modello attuale del conto generale viene così sostituito con un conto amministrativo a due livelli: 1° livello: Conto finanziario Contrapposizione delle entrate e delle uscite direttamente risultanti dall'adempimento dei compiti, ossia dalle operazioni di pagamento. Il saldo indica in quale misura le uscite di un periodo sono coperte dalle entrate (risultato di finanziamento).

2° livello: Conto economico Procedendo dal saldo di finanziamento, in questo conto vengono delimitate le incidenze periodiche delle attività federali dal profilo patrimoniale (in particolare le iscrizioni all'attivo e al passivo, gli ammortamenti, i versamenti alle riserve e i prelievi da quest'ultime, come anche i finanziamenti speciali). 11 saldo del conto economico, il tasso di copertura, indica in quale misura il disavanzo del bilancio o il capitale proprio è aumentato o diminuito durante il periodo contabile. Per quanto concerne il suo significato, il saldo del conto economico corrisponde al risultato del conto di gestione corrente del modello cantonale o del conto di perdite e profitti della contabilità commerciale.

La struttura del conto capitale (bilancio) della Confederazione si ispira ampiamente a quella del modello cantonale (articolazione degli attivi in patrimonio finanziario e in patrimonio amministrativo; classificazione dei passivi secondo il loro grado di scadenza e i tipi di debiti).

La struttura dei conti, come anche le comparazioni tra il sistema attuale e il modello contabile cantonale sono riprodotti sinaiticamente nell'allegato 2. Il modello cantonale e il sistema contabile della Confederazione contengono bensì gli stessi elementi, ma, a cagione della loro presentazione diversa, forniscono un'informazione differente.

Il grande vantaggio del conto finanziario consiste nel fatto che il complesso delle attività gestionali di un periodo, dunque tanto le spese correnti, quanto le spese di investimento, come anche gli introiti disponibili per il loro finanziamento sono ricapitolati in un conto. Il conto finanziario, come riflesso del programma d'azione del governo e del Parlamento,
costituisce uno strumento centrale di gestione, di controllo e di informazione per: - l'allestimento di priorità in materia di politica finanziaria e per le decisioni inerenti al finanziamento; 729

- l'esecuzione e i controlli del preventivo, e fornisce la base di partenza per la valutazione degli effetti delle finanze federali sul circuito economico.

Il risultato patrimoniale di un periodo contabile verrà ora determinato direttamente in un conto economico. Contrariamente al conto commerciale delle perdite e dei profitti, trattasi di un conto economico abbreviato che, procedendo dal saldo del conto finanziario, neutralizza le operazioni del conto finanziario prive di influsso sul patrimonio (ad es. iscrizione all'attivo di investimenti, iscrizione al passivo di rimborsi di prestiti) ed aggiunge tutte le operazioni puramente contabili (quali gli ammortamenti). Ne deriva il risultato di copertura, che è comparabile con il saldo del conto profitti e perdite dell'economia privata.

Il conto economico è qualificato di abbreviato poiché non è in grado di indicare l'insieme degli oneri e dei ricavi. A cagione del numero limitato delle possibilità di rappresentazione della contabilità doppia, nello stesso conto non possono simultaneamente figurare tanto le entrate e le uscite complessive, quanto il complesso degli oneri e dei ricavi. È però prevista, in più del conto economico abbreviato, una presentazione statistica dell'insieme degli oneri e dei ricavi. Questa forma statistica del conto economico, che apparirà nel messaggio concernente il consuntivo, corrisponde al riassunto del conto di gestione corrente del modello contabile cantonale, secondo le categorie degli oneri e dei ricavi.

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Delimitazione del contenuto dei due conti

II contenuto del conto amministrativo della Confederazione, ossia la categoria delle operazioni rientranti nell'ambito del diritto in materia di preventivo, è sufficientemente definito con la nozione attuale delle spese e degli oneri nella legge federale concernente la gestione finanziaria della Confederazione (RS 611.0, art. 6 cpv. 1 e 2, 10 e 19 cpv. 1). Queste disposizioni prevedono che il conto amministrativo della Confederazione deve esporre tutte le operazioni finanziarie che: - costituiscono una diminuzione o un aumento delle risorse (operazioni di cassa e operazioni contabili); - creano attivi che servono direttamente a scopi amministrativi («patrimonio amministrativo»).

Per quanto concerne il contenuto, la nozione di spese definita nella legge sulla gestione finanziaria della Confederazione è praticamente identica a quella del modello cantonale. D'ora in poi, nel bilancio sarà fatta distinzione ira patrimonio finanziario (patrimonio disponibile, come fondi di cassa, averi verso debitori, investimenti della tesoreria) e patrimonio amministrativo (patrimonio indispensabile per l'adempimento di compiti, ad es. beni reali, come anche prestiti e partecipazioni). Semplici spostamenti nel quadro del patrimonio finanziario (ad es. operazioni di tesoreria come il collocamento di disponibilità sul mercato monetario) possono, come finora, essere direttamente contabilizzati nel bilancio.

La classificazione di determinate operazioni finanziarie pone nondimeno taluni problemi di delimitazione. Trattasi essenzialmente di tre settori, ossia: 730

- la contabilizzazione dei prestiti concessi alle FFS; - la determinazione delle prestazioni della Confederazione in favore della Cassa federale di assicurazione e - la registrazione contabile dell'utile di coniazione della Zecca federale.

122.1

Contabilizzazione dei prestiti alle FFS

Trattavasi di stabilire se: - i prestiti accordati alle FFS dovevano figurare come uscite nel conto finanziario oppure se - occorreva considerarli come semplici provvedimenti di tesoreria, che, come finora, concernono unicamente il bilancio.

Il nostro Collegio ha deciso che i prestiti concessi alle FFS sono iscritti nel bilancio come investimenti della tesoreria e quindi non come uscite nel senso della legge sulla gestione finanziaria della Confederazione. Contrariamente al capitale di dotazione, questi prestiti sono infatti accordati alle condizioni usuali del mercato e costituiscono pertanto provvedimenti della tesoreria comune della Confederazione, delle FFS e delle PTT. Con la garanzia della Confederazione, le due aziende potrebbero però senz'altro anche procurarsi fondi sul mercato dei capitali a condizioni praticamente analoghe. Aggiungasi che la Confederazione si accolla comunque, addebitandole al conto finanziario, le spese infrastrutturali non coperte dalle FFS. Per maggior chiarezza, prevediamo di stabilire la connotazione patrimoniale di questi prestiti nella legge sulle finanze della Confederazione (cfr. n. 217.22).

122.2

Contabilizzazione dei contributi versati alla Cassa federale di assicurazione (CFA)

Un altro problema di delimitazione era posto dalla contabilizzazione dei contributi federali alla CFA. Il contributo di datore di lavoro della Confederazione e la rimunerazione dei fondi della CFA investiti nella tesoreria figurano attualmente nel conto delle variazioni patrimoniali. Questa scelta è coerente nella misura in cui la CFA non è un terzo nel senso giuridico, ma è parte integrante dell'Amministrazione federale, cosicché, tra Confederazione e CFA, sussistono unicamente rapporti interni. Per contro, i rapporti esterni - con gli assicurati e gli istituti affiliati - sono riflessi nel conto finanziario secondo il principio dell'espressione al netto, in altri termini nel conto finanziario è iscritto soltanto il saldo delle transazioni finanziarie.

Già attualmente però anche altre imprese federali, pure sprovviste di personalità giuridica, come le FFS e le aziende d'armamento, sono considerate terzi nel conto di Stato e, a livello amministrativo, hanno persine uno statuto identico a quello della CFA. Prescindendo dall'applicazione poco coerente di questa delimitazione, il modo di contabilizzazione attuale della CFA è pure insoddisfacente in quanto il conto finanziario, costituente uno strumento di politica finanziaria di rilevante importanza, non riflette il complesso delle spese di personale e degli oneri di interesse della Confederazione. I contributi del datore di 731

lavoro e gli interessi pagabili sull'avere della CFA, se fossero registrati nel conto finanziario, provocherebbero però un aumento superiore a 800 milioni di franchi delle spese complessive della Confederazione.

Deve essere tuttavia rilevato che i contributi degli assicurati e delle organizzazioni e aziende affiliate sono stati finora generalmente sufficienti per finanziare le pensioni pagate dalla CFA. Anche in avvenire non è presumibile un serio deterioramento della situazione finanziaria della cassa, per cui un finanziamento integrale delle prestazioni federali della CFA, attraverso il conto finanziario, non risulta necessario, tanto più che corrisponderebbe fattualmente - considerata l'esigenza di un conto finanziario equilibrato - ad una riscossione di imposte di riserva. Conseguentemente, poiché alla CFA è assicurata una lunga esistenza, basta addossare al conto finanziario un'eventuale eccedenza di spese.

Onde, da un lato, non procurarsi più introiti di quanto è assolutamente necessario per finanziare le spese federali, ma, dall'altro, garantire l'integralità e la trasparenza del conto finanziario, è previsto di: - esporre i contributi del datore di lavoro e gli interessi in favore della CFA nel conto finanziario come spese; - registrare simultaneamente queste spese come entrate nel conto interno della CFA. Le transazioni con la Confederazione, le organizzazioni e le aziende affiliate, come anche con gli assicurati procurerebbero alla CFA un'eccedenza corrispondentemente più elevata di introiti che, come finora, verrebbe accreditata al conto finanziario.

Rispetto al sistema vigente, questo modo di contabilizzazione (un compromesso tra parecchie finalità divergenti) presenta il vantaggio di esporre nel conto finanziario tutti gli oneri che la Confederazione assume per la CFA, pur non mutando il risultato del conto. Come finora, i contributi del datore di lavoro e la rimunerazione dei fondi della CFA figurerebbero quali oneri nel conto economico, in quanto costituiscono un versamento al conto speciale della CFA per la copertura delle pretese degli assicurati.

Il nostro Collegio giudica opportuno stabilire nella legge sulle finanze della Confederazione il trattamento contabile della CFA (cfr. n. 212.22).

122.3

Registrazione contabile dell'utile di coniazione della Zecca federale

L'utile di coniazione non è sempre stato contabilizzato allo stesso modo. All'inizio degli anni cinquanta e fino al 1970, era infatti iscritto come ricavo nel conto di Stato. Anche all'atto dell'approvazione della legge federale del 18 dicembre 1970 sulle monete (RS 941.10), questo modo di contabilizzazione non è stato affatto contestato; è stato anzi deciso di sciogliere una riserva di 10 milioni, precedentemente costituita per coprire eventuali perdite risultanti dall'esercizio della regalia delle monete.

Dalla primavera del 1971, questa prassi è stata però modificata in connessione con la sostituzione delle monete d'argento con le monete di cupronickel. Non conoscendo esattamente la proporzione di monete d'argento ritornate e poiché le nuove monete non hanno un importante valore intrinseco, abbiamo istituito, 732

corne misura precauzionale, una voce al passivo del bilancio per il controvalore delle nuove monete messe in circolazione. Questo nuovo metodo di contabilizzazione ha provocato un aumento di tale passivo a più di 1,2 miliardi di franchi.

Nel frattempo, la circolazione delle monete di cupronickel ha avuto un'evoluzione completamente normale. L'esperienza insegna che le monete ritornate costituiscono soltanto una frazione di quelle di nuovo conio (circa il 3% nel corso degli ultimi anni). Non si potrebbe quindi prevedere il ritiro dalla circolazione di una grande parte delle monete per rifonderle, senza emetterne simultaneamente nuove. Anche un'utilizzazione più marcata del cosiddetto «denaro in plastica», si tradurrebbe al massimo in una certa stabilizzazione della circolazione monetaria.

Poiché l'approvvigionamento con monete è un compito della Confederazione, il nostro Collegio giudica che sono adempiti i presupposti affinchè l'aumento netto delle monete circolanti venga iscritto come introito nel conto finanziario (importo presentemente valutato a 60-80 milioni per anno). È per altro previsto di sciogliere il conto «circolazione monetaria dal 1970», figurante nel debito e ammontante a più di 1,2 miliardi di franchi e di creare, in sostituzione, una riserva di compensazione per il caso in cui il volume delle nuove monete messe in circolazione sarebbe inferiore, in certi anni, a quello delle monete ritirate.

Questa riserva, il cui importo preciso dovrebbe ancora essere determinato, dovrebbe parimenti consentire di neutralizzare un riflusso netto importante e imprevedibile di monete senza gravare il conto economico. La differenza tra il conto attuale del passivo e la nuova riserva potrebbe essere utilizzata per eseguire altri correttivi del bilancio o per ridurne il disavanzo. Sottoporremo proposte concrete ai vostri Consigli nel quadro del rapporto previsto sull'adeguamento del bilancio (cfr. n. 13).

123

Principi di copertura

I principi di copertura definiscono il modo in cui le spese di un esercizio determinato devono gravare, come oneri, i diversi periodi contabili ed essere coperte da redditi. Occorre distinguere tra: - copertura diretta = copertura di spese durante lo stesso periodo (ad es. spese di consumo); - copertura ulteriore = copertura di spese in un periodo successivo (capitalizzazione e ammortamento di beni reali); - copertura anteriore = i fondi destinati alla copertura sono costituiti anticipatamente (costituzione di una riserva).

123.1

Copertura ulteriore di spese della Confederazione

Secondo la pratica corrente, le spese di investimento possono essere capitalizzate e ammortizzate. Per la determinazione delle spese capitalizzabili, sono determinanti in particolare due aspetti, ossia: 733

- in quale misura la capitalizzazione è ammissibile, tenuto conto della nozione di investimento che entra in considerazione; - se la copertura ulteriore e il finanziamento mediante fondi di terzi sono opportuni dall'angolatura della politica finanziaria.

Visto che: - a cagione della natura dei compiti incombenti allo Stato centrale, gli aspetti di redditività assumono piuttosto un'importanza secondaria; - il volume gestionale della Confederazione esplica un rilevante influsso sull'insieme dell'economia; - un pesante indebitamento cagionato da spese improduttive sarebbe preoccupante dal profilo dell'economia nazionale, la nozione di investimento definita secondo il criterio dell'economia pubblica assume, per la Confederazione, una precipua importanza qualora trattisi di delimitare le spese capitalizzabili. Deve essere ovviamente considerato che una delimitazione chiara è praticamente impossibile e che pertanto rimane aperto un certo margine d'interpretazione.

Per la Confederazione, le cui finanze assumono il ruolo di gestione ridistributiva, la distinzione tra spese di investimento e spese correnti non assume la stessa importanza che per l'economia privata. Infatti, in quest'ultimo settore gli investimenti sono orientati secondo le probabilità di reddito sul mercato e la loro capitalizzazione e ammortamento ulteriore sono, per la determinazione del risultato, una necessità del sistema. Attraverso gli ammortamenti, l'ampiezza del finanziamento di terzi viene successivamente influenzata dagli investimenti e dipende soprattutto dai rischi di mercato e dalle spese.

Per la Confederazione manca ampiamente il mercato come regolatore del volume degli investimenti. A cagione dell'importanza del bilancio federale, nel finanziamento mediante fondi di terzi deve essere però tenuto conto degli effetti esercitati sul circuito economico. Anche per quanto concerne la ripartizione degli oneri tra generazioni, non sussiste presentemente affatto la necessità di capitalizzare al massimo le spese per investimenti, poiché il tasso d'investimento, sull'arco di parecchi anni, ha un debolissimo margine di variazione, cosicché grava uniformemente le generazioni toccate. Ovviamente, la scelta di una pratica di capitalizzazione più elastica potrebbe creare, durante un determinato tempo, una maggiore libertà d'azione per
gli investimenti. Le spese d'investimento, se però, per questo motivo, dovessero aumentare in modo sconsiderato, si tradurrebbero più tardi in ammortamenti nettamente più elevati, che a loro volta ridurrebbero la mobilità della Confederazione in materia di politica finanziaria.

Sempre dall'aspetto di politica finanziaria, ci sembra pertanto opportuno osservare una grande prudenza per quanto attiene la capitalizzazione delle spese federali. Vi proponiamo quindi di capitalizzare soltanto gli investimenti propri di carattere civile (costruzioni civili e spese nuove o importanti per la mobilia, le macchine e i veicoli), come anche i prestiti e le partecipazioni.

La mancanza di proprietà milita contro la capitalizzazione dei contributi agli investimenti, che nel 1987 ammontavano a più di 1,9 miliardi di franchi e che, anche se produttivi nel senso economico, non creano valori patrimoniali e non 734

producono redditi neppure per la Confederazione. Aggiungasi che i due terzi circa dei contributi agli investimenti, in particolare i sussidi stradali, sono comunque finanziati da introiti finalizzati. La capitalizzazione e l'ammortamento di questi sussidi non esplicherebbe alcun influsso sul risultato e non provocherebbe che una lievitazione del bilancio. Tali attivi complementari, che figurano nel patrimonio amministrativo, esigerebbero al passivo una riserva corrispondente di introiti vincolati allo scopo. Per quanto concerne il saldo dei contributi agli investimenti, non finanziati da introiti vincolati, le spese effettive e gli ammortamenti teorici si compensano quasi sempre già da anni.

Le spese d'armamento, secondo le norme internazionali, non costituiscono spese che servono direttamente a stimolare la produttività dell'economia. Nelle contabilità nazionali, esse figurano tra le spese correnti, in altri termini sono finanziate direttamente da introiti correnti. A una tale capitalizzazione si oppone parimenti il rapido invecchiamento tecnico dovuto al ritmo accelerato delle innovazioni.

123.2

Metodo e tasso d'ammortamento

Nel modello cantonale, i beni reali, per motivi pratici, sono direttamente ammortizzati sul valore residuale. Questo metodo di ammortamento consente alle collettività di rinunciare in tutto o in parte alla tenuta di uno schedario degli ammortamenti. I prestiti e le partecipazioni sono valutati secondo principi commerciali e pure ammortizzati direttamente.

Per adeguare il conto della Confederazione al modello cantonale, prevediamo, per i beni reali, di passare dal metodo attuale dell'ammortamento indiretto all'ammortamento diretto sul valore residuo. Gli immobili, i beni mobili e le scorte verranno pertanto registrati nel bilancio soltanto per il loro valore contabile residuale.

Per quanto concerne i prestiti e le partecipazioni, l'ammortamento diretto è problematico nella misura in cui il volume dei prestiti e la natura del credito 0 della proprietà non risultino più chiaramente dal bilancio, e trapeli all'esterno che taluni prestiti sono considerati minacciati. Per motivi inerenti alla trasparenza del bilancio, siamo del parere che occorra mantenere, per questo gruppo di spese, la forma dell'ammortamento indiretto nel senso di una rivalutazione previsionale.

1 principi che reggono l'ammortamento degli attivi federali sono definiti nell'articolo 17 della legge sulle finanze della Confederazione. Una parte della relativa ordinanza è dedicata ai tassi d'ammortamento per i beni reali e ai criteri di valutazione per i prestiti e le partecipazioni. Per l'ammortamento dei diversi gruppi di spese sono previste le norme seguenti: - Terreni - Costruzioni

nessun ammortamento (come finora) tasso d'ammortamento del 5 per cento del valore contabile residuo (tenuta di un inventario contabile secondo i diversi oggetti) 735

- Beni mobili, macchine, veicoli - Scorte - Prestiti e partecipazioni

- Capitale iniziale e capitale di dotazione delle aziende e degli istituti della Confederazione

tasso d'ammortamento uniforme del 25 per cento del valore contabile residuo (nessun inventario contabile) di principio nessun ammortamento di regola, valutazione secondo i principi commerciali (nell'ordinanza sulle finanze della Confederazione, devono essere stabiliti i criteri dettagliati) nessun ammortamento

Gli ammortamenti eseguiti sui beni reali sono mediamente superiori al tasso medio ponderato del 10 per cento, raccomandato dal modello cantonale, del valore contabile residuo.

124

Piano contabile generale e principi disciplinanti la numerazione dei conti

Affinchè le finanze delle collettività pubbliche possano essere comparate e consolidate, è indispensabile un piano generale uniformato. Di questo aspetto è stato tenuto conto all'atto della riforma del piano contabile generale della contabilità federale. Tra il nuovo piano contabile generale della Confederazione e quello del modello cantonale sussiste un'ampia identità, sia a livello dei gruppi principali, sia a livello della classificazione dettagliata.

La tavola seguente ragguaglia sui gruppi principali del nuovo piano contabile generale. Negli allegati 3-5 del presente messaggio sono riprodotte le classificazioni particolari delle voci del conto capitale, del conto finanziario e del conto economico.

124.1

Conto capitale (cfr. allegato 3)

In futuro, l'ATTIVO del conto capitale sarà articolato in: - patrimonio finanziario: mezzi disponibili come le liquidità di cassa, gli averi verso debitori, gli investimenti di tesoreria; - patrimonio amministrativo: il patrimonio vincolato all'adempimento dei compiti, come beni reali, prestiti e partecipazioni; - anticipi per i finanziamenti speciali: analogamente al precedente anticipo per la costruzione delle strade nazionali; - disavanzo di bilancio.

Il passivo sarà composto dei seguenti gruppi principali: - capitali di terzi: impegni correnti, debiti a breve, a media e a lunga scadenza, conti speciali come Cassa federale d'assicurazione, riserve ecc.; 736

Nuovo piano contabile della Confederazione (Gruppi principali) Conto amministrativo della Confederazione

Bilancio

Conto economico

Conto finanziario

1

10 11 12 13

Attivi Patrimonio finanziario Liquidità Crediti Investimenti (Transitori attivi) Be

14

"' amministrativi Investimenti in beni · · · · amministrativi

15

Prestiti e partecipazioni

17

Altre spese attivate

2 20 21

22 23 24 ,,,,

25

Rivalutazioni a Molo precauz.onale su prestiti e partecipazioni ^

Finanziamenti speciali

(18)

Uscite 3 Spese correnti 30 Spese per il personale 31 Beni e servizi

Entrate 5 Entrate correnti 50 Entrate fiscali

32

Spese per l'armamento Interessi passivi Parte dei Cantoni alle entrate della Confederazione Indennità a enti pubblici Contributi per spese correnti

52

Spese per investimenti Beni d'investimento Prestiti e partecipaziom

6

33 34

35 36 4

Finanziamenti speciali

40

Capitale proprio

42

(28) Disavanzo

(19)

(29) Conti d'ordine

(95)

Passivi Capitale di terzi Impegni correnti Debiti a breve termine Debiti a medio e a >TMg° termine Debiti per gestioni speciali Accantonamenti _ . .

(Transiten cassivi) passivi;

Conti d'ordine

46

Contributi per investimenti

(96) Maggior entrata

51

53 54

60 62

64

Regalie e concessioni Redditi della sostanza Indennizzi Eccedenza di introiti della CFA

Entrale per investimenti Alienazione di beni d'investimento Rimborso di partecipazioni Rimborso di contributi per investimenti

7 Spese 70 Maggior uscita del conto finanziario 7 1 Ammortamento dei beni patrimoniali 72 Ammortamento dei beni amministrativi 74 Diminuzione dei beni d'investimento (messa al passivo) 75 Diminuzione dei prestiti e delle partecipazioni (messa al passivo) 76 Conferimento al conto speciale CFA 77 Conferimento agli accantonamenti 78 Conferimento a finanziamenti speciali 79 Altre spese Utile netto CHIUSURA 9

Chiusura

Maggior uscita 90 Conto finanziario 91 Conto economico 92 Bilancio

8 80

Ricavi Maggior entrata del conto finanziario

84

Aumento dei beni d'investimento (capitalìzzazione) Aumento dei prestiti e delle partecipazioni (capitalizzazione)

85

87 88

89

Prelevamento dagli accantonamenti Prelevamento da finanziamenti speciali Altri ricavi Disavanzo

- rivalutazioni sui prestiti e partecipazioni a titolo cautelativo: nel modello cantonale, contrariamente alla Confederazione, i prestiti e le partecipazioni sono ammortizzati direttamente (cfr. n. 123.2); - impegni per finanziamenti speciali: accantonamenti con introiti vincolati allo scopo.

Per la registrazione dei crediti e degli impegni condizionali (ad es. sussidi federali rimborsabili a determinate condizioni e impegni per fideiussione della Confederazione), saranno tenuti, come finora, conti d'ordine fuori bilancio.

Il gruppo principale attuale conti interni (conti collettivi e conti provvisori degli uffici che trattano con terzi e la contabilità centrale) verrà sciolto; i conti corrispondenti verranno integrati negli altri gruppi di conti.

Contrariamente al modello cantonale, la suddivisione del gruppo prestiti e partecipazioni non figura nel bilancio secondo i gruppi di beneficiari, ma secondo una classificazione nettamente più eloquente per la gestione previsionale. È nondimeno previsto, per la comparazione, di tenere una classificazione dei prestiti e delle partecipazioni secondo i beneficiari, ma unicamente su base statistica.

124.2

Conto finanziario (allegato 4)

In una prima classificazione globale, il nuovo piano contabile generale distingue tra operazioni finanziarie correnti e operazioni dì investimento. Dal conto finanziario risultano direttamente le spese correnti e le spese di investimento, come anche l'assegnazione di introiti a queste categorie di spese.

Riguardo ai gruppi principali, sono importanti le seguenti osservazioni: Spese per il personale Nelle spese per il personale, figureranno in avvenire anche le indennità pagate agli ausiliari (che finora figuravano nelle spese generali), nonché gli stipendi dei gruppi di personale seguenti, finora retribuiti attraverso i crediti di gestione corrente: personale complementare incaricato dell'insegnamento e della ricerca (Consiglio dei politecnici, come anche periti della cooperazione tecnica e del Corpo per l'aiuto in caso di catastrofi).

A cagione della prevista modificazione della registrazione delle operazioni contabili della Cassa federale di assicurazione, in questo gruppo principale dovranno pure figurare i contributi del datore di lavoro, che finora erano contabilizzati nel conto delle variazioni patrimoniali.

Spese per beni e servizi II contenuto di questo gruppo corrisponde approssimativamente al gruppo attuale «Spese generali».

È previsto, in concordanza con il modello cantonale, di iscrivere i piccoli acquisti di mobili, di macchine e di veicoli nelle spese correnti.

738

Spese per l'armamento Le spese per gli acquisti di materiale, le costruzioni, come anche lo sviluppo e i collaudi sono raggruppate in un unico gruppo principale.

Suddivisione dei trasferimenti I gruppi principali indennità a enti pubblici, contributi per spese correnti, spese per investimenti, come anche prestiti e partecipazioni sono suddivisi non soltanto secondo il piano contabile cantonale, ma anche secondo i gruppi di beneficiari (ad es., sussidi a persone fisiche, a istituzioni private, a aziende della Confederazione, dei Cantoni ecc.). Nondimeno, rispetto al sistema attuale, la nuova ripartizione non muta affatto la concessione dei crediti, che continuerà ad essere operata secondo le categorie di provvedimenti, ad esempio cooperazione tecnica, opere antivalangarie e rimboschimenti, allevamento del bestiame ecc. La classificazione dei contributi secondo i gruppi di beneficiari viene eseguita statisticamente mediante sottorubriche.

124.3

Conto economico (allegato 5)

Come completamento del conto finanziario, di particolare importanza nella concezione percui abbiamo optato, è tenuto un conto economico, che indica, con il saldo, il risultato patrimoniale del periodo contabile.

Il piano contabile allegato è orientato soprattutto secondo le esigenze tecniche della contabilità in partita doppia. Procedendo dal saldo del conto finanziario, questo conto economico abbreviato (cfr. n. 121) registra gli oneri ed i ricavi contabili (ad esempio gli ammortamenti, le assegnazioni al conto speciale della CFA, i versamenti ed i prelievi sui finanziamenti speciali), come anche le scritture di delimitazione del patrimonio inerenti al conto finanziario (ad esempio capitalizzazione delle spese di investimento).

Nel messaggio concernente il consuntivo, è previsto di presentare il conto economico in forma di tavola statistica, ossia con l'insieme degli oneri e dei ricavi (analogamente al conto di gestione corrente del modello cantonale, con gli oneri e i ricavi classificati per categorie).

124.4

Principi della numerazione dei conti

Secondo il principio della legalità, le spese devono essere fondate su una base legale. Le pertinenti disposizioni contengono però di regola poche indicazioni precise per quanto concerne il modo, il volume e il momento dell'utilizzazione dei fondi. Questo margine d'apprezzamento deve essere concretato con la specificazione dei crediti nel quadro dell'allestimento del preventivo, nella misura in cui ciò sia necessario per la condotta politica e la sorveglianza dell'impiego dei fondi. Al riguardo, occorre badare affinchè la libertà d'utilizzazione dei crediti da parte dell'Esecutivo non venga eccessivamente limitata da una specificazione esagerata.

739

Giusta la legge sulle finanze della Confederazione, le uscite e le entrate sono classificate nel conto finanziario secondo gli uffici e la loro natura. Questa norma legale è stata concretata nei principi della numerazione dei conti per la formazione delle voci di preventivo. Siffatti principi assicurano una numerazione sistematica ed unificata dei conti degli uffici e determinano pertanto la struttura dettagliata del conto dello Stato.

- La sottodivisione organica del consuntivo è operata dapprima in funzione della responsabilità dei crediti, che di regola è situata a livello di ufficio.

- La classificazione delle uscite e delle entrate secondo gruppi specifici è operata in funzione del piano contabile del conto finanziario, tenuto conto che, di principio, la rubricazione deve essere effettuata al livello più basso di tale piano. Nella misura in cui appaia opportuno, ogni uscita o entrata verrà inoltre classificata secondo provvedimenti particolari. Ovviamente, devono essere adeguatamente considerati anche gli aspetti di una gestione razionale elastica dei crediti.

La maggior parte delle voci attuali di uscita e di entrata è stata ripresa immutata, già per motivi di continuità.

125

Miglioramento della trasparenza

In relazione con il miglioramento della presentazione dei conti della Confederazione, è stato esaminato in quale misura sarebbe possibile aumentare la trasparenza del conto finanziario, quale base per la concessione di crediti. Il conto amministrativo non consente una trasparenza integrale nel senso di una imputazione, basata sul principio di causalità, delle spese a uffici («determinazione di costi per centri») e a prestazioni dello Stato («determinazione dei centri di imputazione»), in quanto costituisce il fondamento per altre esigenze prioritarie, come l'assegnazione di mezzi finanziari (determinazione di priorità), gestione razionale dei crediti ed esecuzione del preventivo. Non esiste d'altronde alcun modello contabile che soddisfi simultaneamente tutti i bisogni di informazione. Anche la contabilità del settore privato tiene conti separati in funzione delle informazioni che devono essere fornite (ad esempio contabilità finanziaria, conti di spese, conto dei flussi di capitale ecc.)

Secondo le disposizioni della legge sulle finanze della Confederazione, nel preventivo di ogni ufficio che amministra un credito e risponde della sua utilizzazione deve essere iscritto un credito di pagamento. Questa ripartizione è problematica, dall'angolatuira della trasparenza, nel caso di voci d'uscita per le quali la gestione ed i bisogni di crediti non concordano a livello istituzionale.

Tutti i crediti globali comportano questo svantaggio. Per crediti globali si intendono i crediti di pagamento che servono per soddisfare i bisogni di più uffici e sono amministrati da un servizio centrale. Tuttavia questi crediti, ancorché impediscano una chiara presentazione dei conti, offrono importanti vantaggi per quanto concerne: - l'acquisto centralizzato di materiale; 740

- la gestione centralizzata dei crediti e il loro controllo; - l'utilizzazione elastica dei crediti stanziati.

Nel capitolo seguente è indicata una possibile soluzione a questo problema.

125.1

Presentazione statistica delle quote nei crediti globali del consuntivo

Gli sforzi intesi a migliorare la trasparenza perseguono soprattutto lo scopo di aumentare l'espressività del conto finanziario per quanto concerne le parti di credito degli uffici nelle voci complessive, senza dover rinunciare allo strumento collaudato del credito globale. Pertanto, i crediti globali (ad es. acquisti in materia di informatica, mobilia, stampati e costruzioni) continueranno ad essere imputati agli uffici che amministrano siffatti crediti (ad es. Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, Ufficio delle costruzioni federali) e verranno ancora gestiti da quest'ultimi. Ogni parte di credito degli uffici dovrebbe però costituire l'oggetto di una giustificazione dettagliata, in forma di tavola statistica, nella motivazione del consuntivo (cfr. corrispondente esempio nell'allegato 6).

Sarebbe di per sé anche concepibile di integrare le parti di credito come voci di compensazione nei conti e nei preventivi di ogni ufficio, in più delle rispettive voci di spesa ordinarie. Le voci di compensazione rendono però sensibilmente più difficile l'interpretazione del consuntivo. La presentazione statistica ha per altro il vantaggio di permettere una netta distinzione tra lo stanziamento di crediti propriamente detto e le informazioni statistiche complementari.

125.2

Altri provvedimenti

È previsto di sopprimere determinati crediti globali, chiesti unicamente per acquisti centralizzati, e di iscrivere nel preventivo soltanto i crediti di ogni corrispondente ufficio, onde stimolare il senso del risparmio. Saranno quindi abolite le «prestazioni gratuite» attinte ai crediti globali, amministrati da un ufficio centrale. Questo provvedimento, che deve avantutto limitarsi ai crediti globali per i quali una decentralizzazione non cagionerebbe un aumento sproporzionato delle attività amministrative, s'addice specialmente ai crediti globali per l'acquisto di mobìlia nel settore del Dipartimento militare. È mantenuto, per quanto possibile, soltanto il principio degli acquisti centralizzati.

Viene inoltre esaminata la possibilità di trasferire le quote di credito dell'Ufficio delle costruzioni federali sui preventivi degli uffici che ne abbisognano, onde migliorare la trasparenza (ad es. quote di credito per le costruzioni militari, strumenti e apparecchi scientifici del Consiglio dei politecnici). L'Ufficio delle costruzioni federali continuerà però ad esercitare le sue funzioni di organo tecnico d'acquisto, di consultazione e di manutenzione.

L'esame è stato esteso per altro ai vantaggi e agli svantaggi di un eventuale allentamento del divieto di remunerazione tra uffici (art. 6 della legge del 1968 concernente la gestione finanziaria della Confederazione) in settori determi741

nati. Le remunerazioni interne, di per sé, favoriscono la trasparenza degli scambi di prestazioni in seno all'amministrazione e promuovono il senso di risparmio degli uffici che ne beneficiano. Dev'essere però considerato che le remunerazioni tra uffici sono un corpo estraneo nel conto finanziario, conducono a spiacevoli doppioni di operazioni finanziarie e, conscguentemente, ad una dilatazione dei conti. Secondo la vigente legge concernente la gestione finanziaria della Confederazione, queste remunerazioni interne sono di regola vietate (cfr. LF del 18 settembre 1968, art. 6 cpv. 3). Siamo pertanto del parere che, nel conto finanziario, non devono essere introdotte altre remunerazioni interne rispetto a quelle già invalse nella pratica (ad es. prestazioni di servizio dei centri di calcolo).

126

Parte statistica dei conti della Confederazione

II sistema contabile può fornire soltanto una parte dei dati necessari per la gestione del preventivo. I bisogni supplementari di informazione devono essere coperti con la rielaborazione dei dati primari, come anche con rilevamenti statistici complementari. A cagione delle ristrette capacità disponibili, i lavori della parte statistica devono limitarsi dapprima alle informazioni prioritarie e, in seguito a quelle la cui elaborazione non solleva eccessive difficoltà oppure non cagiona costi troppo elevati.

Complementarmente al conto di amministrazione e al bilancio, la statistica deve, in particolare, fornire i dati seguenti: - rilevamento dei flussi di capitale con l'indicazione della provenienza e dell'impiego dei fondi; - rilevamento della tesoreria, con gli incassi, i pagamenti e il saldo; - uscite ed entrate secondo i settori di compiti, i Cantoni ed i rami; - oneri e ricavi secondo i settori di compiti; - stato degli impegni; - comparazioni ed informazioni specifiche (spese di costruzione, sussidi, ricerca e sviluppo, provvedimenti economici ecc.); - statistica del personale; - indicatori.

La nuova articolazione secondo i settori di compiti si armonizza, concettualmente e strutturalmente, con quella della statistica finanziaria riveduta delle collettività pubbliche (allestita dall'Amministrazione federale delle finanze) e con quella del modello contabile dei Cantoni (per più ampi dettagli, cfr. classificazione funzionale esposta nell'allegato 7). La classificazione dettagliata tiene conto di determinati bisogni supplementari della Confederazione, nella misura in cui quest'ultimi siano compatibili con la statistica finanziaria. Contrariamente alla classificazione attuale, le spese per la ricerca applicata non dovrebbero più figurare nel gruppo principale «insegnamento e ricerca», ma nei corrispondenti settori di compiti, come sottogruppo distinto. In una statistica particolare dovranno essere ricapitolate tutte le spese dedicate alla ricerca e allo sviluppo.

La classificazione funzionale della Confederazione comprenderà in futuro 13 e non più 18 gruppi principali come finora, rispetto ai soli 10 gruppi del mo742

dello cantonale. I 3 gruppi supplementari sono la difesa nazionale, le relazioni con l'estero e l'agricoltura, che costituiscono settori tradizionali importanti della Confederazione e saranno presentati separatamente. Il consolidamento della classificazione funzionale non originerà nessun problema.

127

Gestione finanziaria delle aziende d'armamento

I diversi punti deboli dell'attuale gestione finanziaria dell'Ufficio federale delle aziende d'armamento (UFAZA) non consentono una condotta di queste aziende secondo i principi imprenditoriali. Questa situazione rende ancora più difficile una comparazione con i concorrenti del settore privato, la quale ha comunque, nel contesto delle aziende federali, soltanto un valore significativo limitato.

Per garantire un'esecuzione ottimale dei compiti, le basi della gestione finanziaria dell'UFAZA devono essere strutturate in modo da promuovere un orientamento verso le leggi del mercato e da assicurare il necessario margine d'azione imprenditoriale.

Per conseguire tali scopi, nel settore delle finanze e della contabilità dell'UFAZA devono essere concretati i postulati seguenti: - creazione e mantenimento di una struttura di capitale equilibrata, comparabile a quella di imprese private; - registrazione integrale dei costi e corrispondente impostazione dei prezzi; - presentazione chiara e intelligibile del preventivo e del consuntivo; - disciplinamento adeguato delle competenze per le decisioni in materia di investimenti.

Nei capitoletti seguenti questi temi saranno esaminati più dettagliatamente.

127.1

Creazione e mantenimento di una struttura di capitale equilibrata 127.11 Base di capitale proprio La quota del capitale proprio dell'UFAZA è insufficiente (meno del 10%); mancano invero sia il capitale di base, sia le riserve appropriate che potrebbero conferire a questo ufficio l'autonomia necessaria per agire secondo principi imprenditoriali. Per altro, la struttura complica le comparazioni con l'economia privata. Il capitale d'esercizio non rimunerato, messo illimitatamente a disposizione dalla Confederazione, dispensa l'UFAZA, fino ad un determinato punto, dall'obbligo di procedere a fondati calcoli quanto all'economicità ed altera la registrazione dei costi, nonché il computo dei prezzi.

Per istituire nell'UFAZA, a livello decisionale, una situazione analoga a quella della direzione di un'impresa privata, proponiamo di trasformare il capitale d'esercizio della Confederazione in un capitale di base fisso di 600 milioni di franchi e in crediti d'esercizio variabili. Il capitale di base non frutterà interessi; per contro, una parte dell'utile netto dovrà essere versata alla Cassa federale come «dividendo». I crediti d'esercizio, per contro, frutteranno interessi. L'im743

porto proposto del capitale di base corrisponde al patrimonio di impianto netto, presumibilmente esistente all'atto dell'entrata in vigore della legge sulle finanze della Confederazione. Verrà così istituita una sana proporzione tra i fondi propri e i fondi di terzi.

127.12

Politica in materia di riserve

Per ottenere una struttura di capitale equilibrata a lunga durata senza l'apporto di nuovi mezzi federali, deve essere praticata una politica ragionevole in materia di riserve. A tale scopo, prevediamo di stabilire in un'ordinanza i principi seguenti: - le riserve devono essere alimentate unicamente dall'utile netto dell'UFAZA; - '/3 di questo utile deve essere versato alla Cassa federale e i due altri terzi alle riserve dell'UFAZA; - l'UFAZA destina queste riserve per la copertura di perdite eventuali e per il finanziamento di un potenziale moderno di sviluppo e di produzione.

127.2

Registrazione integrale dei costi e corrispondente strutturazione dei prezzi in seno all'UFAZA

Come già abbiamo rilevato, il capitale d'esercizio non rimunerato, anticipato dalla Confederazione, altera la registrazione dei costi e il calcolo dei prezzi da parte dell'UFAZA e costituisce, in ultima analisi, un sussidiamento dissimulato degli acquisti d'armamenti. Il capitale d'esercizio deve essere dunque trasformato in un capitale di base e in crediti d'esercizio rimunerabili.

Gli edifici dell'UFAZA, costruiti prima del 1981, figurano, per la parte non ammortizzata, nel bilancio della Confederazione. Affinchè anche gli ammortamenti e gli interessi di computo, connessi con questi immobili, possano essere inseriti e conteggiati come costi nel calcolo dei prezzi, gli edifici devono essere trasferiti all'UFAZA. Per semplificare l'amministrazione, tutti i terreni rimangono di proprietà della Confederazione, che però li mette a disposizione dell'UFAZA verso il pagamento di un equo diritto di superficie. Per il calcolo del prezzo, nel caso di mandati della Confederazione, sarà determinante il prezzo di costo integrale (compresi gli interessi e gli ammortamenti di computo, esclusa però la maggiorazione dell'utile). In casi eccezionali, potranno essere offerti prezzi che non coprono i costi, ma almeno equivalenti ad un contributo di copertura positivo. I nuovi introiti, costituiti dalla rimunerazione dei crediti di esercizio e dal pagamento dei diritti di superficie, provocheranno un rincaro delle prestazioni offerte all'aggruppamento dell'armamento come principale cliente. Le corrispondenti spese supplementari addossabili ai crediti per gli acquisti del Dipartimento militare risulteranno compensate da un aumento unico di questi crediti, nella proporzione del ricavo dagli interessi e dai diritti di superficie che la Confederazione riscuoterà in futuro in media annuale.

744

127.3

Presentazione chiara e intelligibile del preventivo e del consuntivo dell'UFAZA

L'attuale presentazione dei conti dell'UFAZA (preventivo e consuntivo) risponde bensì alle prescrizioni della legge concernente la gestione finanziaria della Confederazione, ma non è soddisfacente e si presta a confusioni. I conti dell'UFAZA saranno d'ora in poi presentati secondo i principi della contabilità industriale.

Nel quadro del preventivo federale, l'UFAZA sottoporrà ai vostri Consigli: - le stime del conto economico, indicando gli oneri ed i ricavi dell'esercizio per settore; - il preventivo degli investimenti, con i crediti di pagamento destinati per quest'ultimi; - l'effettivo del personale.

Queste voci saranno approvate dai vostri Consigli come importi globali, tenuto conto che anche i superamenti del preventivo degli investimenti e dell'effettivo del personale sottostanno ad autorizzazione.

Congiuntamente con il preventivo dell'UFAZA, ai vostri Consigli saranno presentati, per conoscenza, la pianificazione dinamica pluriennale per gli investimenti e un piano finanziario. Saranno loro sottoposti simultaneamente i crediti di impegno necessari (cfr. n. 127.4).

I conti dell'UFAZA presentati nel conto consuntivo della Confederazione comprendono: - il conto economico; - il conto degli investimenti;

- il conto dei flussi di capitale; - il bilancio; - l'assegnazione dell'utile.

Come finora, il preventivo e il consuntivo dell'UFAZA verranno allegati al preventivo e al consuntivo della Confederazione.

127.4

Disciplinamento adeguato delle competenze per le decisioni in materia di investimenti

II sistema attuale distingue tra gli immobili, per i quali la competenza di accordare un credito di impegno spetta al Parlamento, ed i beni mobili, per i quali la competenza spetta, sino a 5 milioni di franchi, al direttore e, per un importo superiore, nei limiti del preventivo votato, al capo dell'armamento dell'UFAZA. Proponiamo di sostituire questo disciplinamento inadeguato delle competenze (implicante una procedura di autorizzazione complessa esigente la presentazione di un messaggio speciale per i progetti di costruzione e gli acquisti di terreno del DMF) con preventivi o conti di investimenti annuali, come anche con una pianificazione dinamica in materia di investimenti. Per i progetti di investimenti importanti, verrà inoltre allestita una documentazione particolareggiata, analoga a quella dei messaggi concernenti le costruzioni. Per gli investimenti che esigono impegni pluriennali, i crediti di impegno dovranno essere 745

chiesti, attraverso il preventivo e nel quadro della pianificazione dinamica degli investimenti, come segue: - crediti d'opera: per i progetti superiori a 8 milioni; - crediti globali: per i progetti inferiori a 8 milioni.

Nel preventivo, i crediti d'opera chiesti vanno brevemente descritti.

I crediti globali si ripartiscono in: - investimenti in immobili; - investimenti in mobili; - progetti informatici.

È previsto di delegare la competenza d'utilizzare i crediti globali all'Aggruppamento dell'armamento.

La nuova procedura d'autorizzazione dei crediti d'impegno implica l'esonero dell'UFAZA dall'obbligo di presentare un messaggio (cfr. n. 222).

L'allegato 8 al presente messaggio riproduce un esempio del modo di presentare il conto di esercizio ed il preventivo dell'UFAZA, che devono essere pubblicati con il conto d'amministrazione della Confederazione.

13

Introduzione della nuova presentazione dei conti

I preparativi per l'introduzione della nuova presentazione dei conti sono in corso. Fino a quando i conti della Confederazione potranno apparire nella nuova veste, saranno però ancora necessari numerosi ed importanti lavori. L'adeguamento del sistema informatico centrale alle nuove strutture del preventivo esigerà un periodo superiore a due anni. Abbiamo ordinato ai servizi di procedere, entro la fine del 1989, alle necessarie trasformazioni nei loro sistemi contabili, dal profilo dell'informatica. Anche la nuova rubricazione del conto finanziario e del bilancio, nonché l'adeguamento dell'organizzazione-quadro della tenuta dei conti sono relativamente laboriosi. Al riguardo va rilevato che il consuntivo della Confederazione comprende circa 10 000 singoli conti. Per quanto concerne il sistema di informazione statistica, a sua volta, occorrerà limitarsi, in una prima fase, alla pubblicazione dei principali dati di base.

Secondo lo stato attuale della pianificazione, i conti della Confederazione dovrebbero poter essere presentati nella nuova forma, per la prima volta, con il preventivo del 1991. Anche l'aspetto esteriore del preventivo e del consuntivo subirà presumibilmente talune modifiche. Con la progressiva introduzione della burotica nell'Amministrazione federale delle finanze, è infatti previsto d'elaborare i progetti di messaggi destinati alla stampa attraverso il procedimento della pubblicazione assistita mediante ordinatore.

II bilancio della Confederazione non verrà modificato unicamente a livello della presentazione. Infatti, anche i nuovi principi di valutazione di cui al numero 123, concernenti la mobilia, le macchine, i veicoli (gli acquisti importanti saranno d'ora in poi capitalizzati), nonché i prestiti e le partecipazioni (che saranno generalmente valutati secondo principi commerciali) implicano determinati adeguamenti nella valutazione del patrimonio della Confederazione. Un adeguamento del bilancio è però anche necessario in connessione con il nuovo 746

modo di contabilizzazione dell'utile di coniazione delle monete (cfr. n. 122.3).

Conseguentemente, il nostro Collegio, quando sottoporrà il primo preventivo nella nuova veste, presenterà un rapporto sui diversi adeguamenti previsti del bilancio e sulle loro incidenze finanziarie approssimative. La precisa delimitazione del nuovo bilancio d'entrata potrà essere operata soltanto dopo la chiusura dell'ultimo conto secondo il vecchio sistema.

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Compendio delle principali modificazioni rispetto alla legge federale concernente la gestione finanziaria della Confederazione del 18 dicembre 1968

La legge federale del 18 dicembre 1968 concernente la gestione finanziaria della Confederazione (RS 611.0), che ha codificato per la prima volta uniformemente il diritto federale in materia di preventivo, è stata, per la gestione delle finanze, una base legale soddisfacente durante gli ultimi vent'anni. Senza le modificazioni imposte dalla modernizzazione dei conti della Confederazione, non sussisterebbe alcun motivo coercitivo per rivedere il diritto federale in materia. La maggior parte delle disposizioni legali vigenti non sono d'altronde toccate dai provvedimenti previsti per migliorare la presentazione dei conti.

Conseguentemente, per quanto concerne il contenuto puramente materiale delle modificazioni proposte, basterebbe, di principio, una revisione parziale della legge del 1968. Elaborando il progetto siamo però stati indotti a ristrutturare le diverse disposizioni in modo da renderle più intelligibili. Dall'angolatura della tecnica legislativa, non avremmo però potuto realizzare questo intento con una revisione parziale, che avrebbe conservato la precedente numerazione degli articoli. Abbiamo dunque scelto la forma della revisione totale, anche se, considerato il contenuto, trattasi soltanto di una revisione parziale.

A livello formale, questa revisione fornisce parimenti l'occasione di procedere a una certa ristrutturazione della legge. Ci è sembrato in particolare opportuno di compendiare in un capitolo separato (sezione 2) le disposizioni concernenti l'articolazione dei conti e il contenuto dei diversi conti parziali, evitando così le ripetizioni della legge attuale nei capitoli del preventivo e del consuntivo. Il capitolo 1 intitolato «Campo di applicazione e principi» tratta anche dei principi che reggono la tenuta dei conti, presentemente disciplinati nel capitolo dedicato al preventivo e valevoli sia per l'elaborazione di quest'ultimo, sia per la presentazione dei conti.

A livello materiale, una delle modificazioni importanti concerne l'armonizzazione delle definizioni riguardanti la struttura dei conti e il testo legislativo.

Come già abbiamo rilevato nel capitolo 121, la struttura del consuntivo della Confederazione subirà taluni mutamenti. In effetti, per migliorare la comprensibilità del sistema contabile fondato sul conto finanziario, abbiamo abbandonato l'attuale conto
parziale delle variazioni patrimoniali e il conto generale.

Il risultato patrimoniale del periodo contabile verrà ora determinato direttamente nel conto economico, costituente la seconda fase del conto d'amministrazione della Confederazione. Poiché la nuova struttura contabile non collima più con il tenore degli articoli corrispondenti della legge attuale, le defini747

zioni di questa devono essere adeguate alla futura presentazione dei conti, secondo il principio della legalità (nuovo art. 6). L'attuale conto capitale è designato d'ora in poi bilancio, conformemente al modello contabile dei Cantoni.

Proponiamo un adeguamento puro e semplice delle definizioni anche per quanto concerne le riserve di cui all'articolo 11 vigente della LFC. Prevediamo infatti di distinguere in futuro tra riserve propriamente dette, destinate al finanziamento di determinati rischi particolari (nuovo art. 14) e fondi speciali alimentati da risorse finalizzate (nuovo art. 15).

La nuova presentazione dei conti prevede parimenti una diversa registrazione delle prestazioni della Confederazione a favore della Cassa federale d'assicurazione (CFA). Per maggior chiarezza, prevediamo infatti di disciplinare a livello legislativo l'incorporazione della CFA nei conti della Confederazione (art. 5 cpv. 4).

Sono modificate pure le disposizioni legali concernenti la valutazione dei prestiti e delle partecipazioni. Secondo l'esempio del modello cantonale, la valutazione deve essere di principio operata secondo criteri commerciali (art. 17 cpv.

2), tenuto conto che il capitale di base e il capitale di dotazione delle aziende e degli istituti federali non viene ammortizzato (art. 17 cpv. 3). È inoltre previsto di fissare nel diritto in materia di preventivo (art. 34 cpv. 2) il carattere finanziario particolare dei prestiti concessi alle FFS, in quanto trattasi di provvedimenti rientranti unicamente nell'ambito della tesoreria.

Per promuovere un indirizzo improntato all'economia aziendale e per assicurare il necessario margine d'azione imprenditoriale, prevediamo di reimpostare la struttura del capitale e il sistema .contabile delle aziende d'armamento. Nelle disposizioni particolari (art. 37) sono previsti i nuovi principi della gestione finanziaria e dell'integrazione dei conti dell'Ufficio federale delle aziende d'armamento. Per disciplinare adeguatamente le competenze in materia di investimenti di queste aziende, tenuto conto dei loro bisogni specifici, è risultato d'altronde necessario rivedere il decreto federale concernente la presentazione di domande di crediti per acquisti di fondi e per costruzioni.

Per quanto concerne la portata della legge proposta, nell'articolo 1 è stata introdotta
una disposizione d'eccezione complementare concernente i Politecnici e gli istituti annessi, giusta il disegno della nuova legge sui PF, secondo cui il nostro Collegio può prevedere deroghe alla legge sulle finanze della Confederazione nel settore dei Politecnici e dei loro istituti annessi, qualora esse giovino all'interesse dell'insegnamento e della ricerca, nonché al buon funzionamento dei PF.

La revisione legislativa offre infine l'occasione per regolare genericamente nella LFC (art. 31) l'istituzione del limite di spesa, già ora previsto nell'ordinanza sulla gestione finanziaria della Confederazione e in altre diverse leggi specifiche. Un ultimo punto della revisione concerne la creazione di una base legale precisa per la gestione centrale della tesoreria da parte dell'Amministrazione federale delle finanze, nel quadro di un pool raggruppante la Confederazione, le FFS e l'Azienda delle PTT (art. 34 cpv. 2 e 3). Prevediamo simultaneamente d'adeguare alle mutate circostanze le prescrizioni legali relative agli investimenti (art. 35).

748

2 21

Parte speciale Commento del disegno di legge sulle finanze della Confederazione

II commento seguente si limita essenzialmente alla spiegazione delle principali modificazioni rispetto alla legge vigente sulla gestione finanziaria della Confederazione. Dal profilo materiale, la maggior parte delle disposizioni attuali sono recepite immutate. La modificazione della legge ci ha per contro fornito l'occasione per adeguare certe formulazioni del vecchio testo agli usi attuali in materia di redazione del diritto.

Laddove le vigenti disposizioni sono state riprese tali e quali, ci limiteremo al rinvio al corrispondente tenore della legge del 1968 e ad eventuali adeguamenti redazionali. Le spiegazioni esposte nel messaggio del 21 febbraio 1968 (FF 1968 I 620) riguardo a tali articoli mantengono comunque la loro piena validità.

211 211.1

Sezione 1: Campo d'applicazione e principi Campo d'applicazione (art. 1)

La vigente disposizione del capoverso 1, che è stata ripresa senza modificazioni, si applica di principio al complesso delle finanze della Confederazione, comprese le sue aziende e i suoi istituti autonomi.

Il capoverso 2 disciplina le eccezioni. Come finora è fatta riserva, nei limiti dei principi generali stabiliti dalla legge in materia di gestione finanziaria e di contabilità (art. 2 e 3), delle disposizioni particolari relative alle finanze e ai conti delle Ferrovie federali e dell'Azienda delle PTT.

Grazie al secondo periodo del capoverso 2, nella legge è introdotta una nuova disposizione, secondo la quale il nostro Collegio può prevedere, in via d'ordinanza, deroghe anche per i Politecnici federali (PF) e i loro istituti annessi.

I PF sono istituti federali che fruiscono bensì di una certa autonomia, ma che non dispongono né di personalità giuridica, né di patrimonio proprio. Contrariamente alle FFS e alle PTT, i PF e gli stabilimenti di ricerca sono di principio sottoposti illimitatamente alla legge sulle finanze della Confederazione. In applicazione dei vigenti articoli 15 e 22 (art. 36 del presente disegno), possono però essere previste adeguate eccezioni, qualora giovino all'interesse dell'insegnamento e della ricerca, nonché alla funzionalità dei Politecnici.

Già da qualche tempo, talune disposizioni della legge sulla gestione finanziaria della Confederazione sono state sensibilmente allentate onde soddisfare determinate esigenze dei PF. Il Consiglio dei PF ha ad esempio emanato, già nel 1983, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze e con l'approvazione della Delegazione delle finanze, direttive sui contratti di ricerca, che gli hanno consentito di derogare, in certi casi, al principio dell'espressione al lordo. Inoltre, il credito «Insegnamento e ricerca», istituito da lungo tempo, garantisce un'ampia autonomia, poiché i PF possono disporne liberamente, senza l'obbligo di utilizzarlo per un uso specifico. Queste deroghe non sono però ancora fondate su una base giuridica chiaramente definita nella vigente legge.

749

Per ovviare a questa lacuna, nel disegno riguardante una nuova legge sui PF (cfr. messaggio del 14 dicembre 1987 a sostegno di una legge sui Politecnici federali, FF 1988 I 565), è stata prevista una disposizione appropriata che consente deroghe alla legge sulle finanze della Confederazione. Infatti, secondo l'articolo 34 di questo disegno, può essere derogato alle disposizioni generali disciplinanti il diritto finanziario, qualora risulti necessario per garantire una gestione efficace e far fronte ai bisogni dell'insegnamento e della ricerca.

Orbene, la presente revisione offre la possibilità di codificare questa regola d'eccezione concernente il settore dei PF anche nell'atto normativo sulla gestione finanziaria.

211.2

Articoli 2 e 3

L'articolo 2 (Principi della gestione) è ripreso immutato dalla legge vigente.

L'articolo 3 (Principi della tenuta dei conti) corrisponde praticamente, nel suo tenore, ai principi stabiliti nel vigente articolo 3 capoverso 2. Per ovviare ad eventuali lacune, i principi enunciati sono stati completati con quello dell'annualità. L'annualità del preventivo e del consuntivo è già d'altronde stabilita nella Costituzione federale (art. 85 n. 10).

212

Sezione 2: Struttura del consuntivo e del preventivo

Nella legge attuale, l'articolazione del consuntivo e il contenuto delle diverse parti contabili sono disciplinati in nove articoli diversi, nei capitoli principali «II. Bilancio di previsione» e «III. Conto consuntivo». Per presentare chiaramente la struttura del consuntivo ed evitare ripetizioni, le pertinenti disposizioni su l'articolazione e il contenuto dei conti sono ora compendiate in un capitolo particolare.

212.1

Articolazione (art. 4)

Invece dell'attuale conto generale, suddiviso in un conto finanziario e in un conto delle variazioni patrimoniali, la Confederazione tiene, in virtù del capoverso 1 lettera a, un conto amministrativo a due livelli, il primo concernente il conto finanziario, costituente per altro la pietra angolare della politica finanziaria della Confederazione, e il secondo, il conto economico. La posizione dominante del conto finanziario e conseguentemente delle uscite e delle entrate è dovuta all'importanza primordiale (al riguardo rinviamo alle spiegazioni dettagliate nel n. 114) che rivestono l'assegnazione delle risorse ai rispettivi gruppi di compiti, il finanziamento delle spese pubbliche e la valutazione degli effetti macroeconomici delle finanze federali. Il conto economico, che completa il conto finanziario, deve determinare, procedendo dal saldo di finanziamento, il risultato patrimoniale del periodo contabile, ossia il tasso di copertura. Il contenuto del conto finanziario e del conto economico è descritto minutamente negli articoli 5 e 6.

750

Il contenuto del bilancio, che deve essere tenuto conformemente alla lettera b, corrisponde a quello del conto capitale attuale. Questo termine collima con il titolo del conto corrispondente del modello cantonale. I due conti sono pure ampiamente identici nell'articolazione sommaria.

Nella lettera e è previsto che i conti delle aziende e degli istituti non autonomi, salvo restando l'applicabilità di prescrizioni particolari, come ad esempio per le FFS e le PTT, costituiscono, come finora, parte integrante dei conti della Confederazione Svizzera. I conti delle aziende e degli istituti non autonomi devono essere adeguati alle esigenze dell'esercizio (cfr. art. 36).

212.2

Contenuto del conto finanziario (art. 5)

212.21

Descrizione generale del contenuto (art. 5 cpv. 1-3)

Secondo il capo-verso 1 il conto finanziario ingloba l'insieme delle uscite e delle entrate di un anno finanziario (conformemente al cpv. 1 dell'attuale art. 18).

Le definizioni di uscite e di entrate figuranti nel conto finanziario, di cui ai capoversi 2 e 3, sono, prescindendo da certe modificazioni redazionali, identiche a quelle figuranti nell'articolo (attuale) 6 capoversi 1 e 2.

212.22

Registrazione delle prestazioni della Confederazione alla Cassa d'assicurazione (art. S cpv. 4)

Per quanto concerne i problemi risultanti dalla registrazione delle prestazioni federali alla Cassa d'assicurazione (CFA), rinviamo ai chiarimenti dettagliati del capitolo 122.2 del presente messaggio. Come compromesso tra esigenze divergenti, abbiamo previsto: - di esporre i contributi del datore di lavoro e gli interessi per la CFA come uscite nel conto finanziario, onde aumentarne la trasparenza; - di registrare parallelamente queste uscite della Confederazione come entrate nei conti interni della CFA. Come saldo delle operazioni tra la CFA e la Confederazione, le sue aziende e gli assicurati, risulterebbe un'eccedenza di entrate proporzionalmente più elevata, che, secondo la prassi vigente, verrebbe iscritta come entrata nel conto finanziario.

Il nuovo modo di contabilizzazione, stabilito nell'articolo 5 capoverso 4, presenta il vantaggio, rispetto al sistema attuale, di esporre globalmente nel conto finanziario, senza mutarne il risultato, le prestazioni della Confederazione per la CFA. Nel conto economico, i contributi del datore di lavoro e gli interessi dei fondi della CFA dovrebbero essere considerati, come finora, quali oneri, in particolare come versamento al conto particolare della CFA per la copertura delle pretese degli assicurati.

212.3

Contenuto del conto economico (art. 6)

Comparativamente al conto attuale delle variazioni patrimoniali, il conto economico di cui all'articolo 6 capoverso 1 si distingue in quanto registra, in più 751

delle operazioni contabili, anche il saldo del conto finanziario. Il risultato patrimoniale dell'esercizio, ossia l'eccedenza di ricavi o di oneri, può quindi essere esposto direttamente nel conto economico. Questo risultato può essere esposto, nel modello contabile attuale, soltanto dopo l'associazione dei risultati del conto finanziario e del conto delle variazioni patrimoniali all'atto della chiusura del conto generale. Siffatta rappresentazione contabile non è sovente compresa correttamente dal pubblico.

Come già abbiamo rilevato nel capitolo 121, il nuovo conto economico (secondo l'art. 6 cpv. 1) è una forma di rappresentazione abbreviata del conto delle perdite e dei profitti dell'economia privata. Secondo i principi della contabilità in partita doppia, tale sistema contabile non consente di far figurare parallelamente l'insieme delle uscite e delle entrate (conto finanziario) e l'insieme degli oneri e dei ricavi. Nel capoverso 2 dell'articolo 6 è istituito l'obbligo di presentare un conto economico nel senso usuale. La contabilità è completata con la presentazione di una tavola statistica dell'insieme degli oneri e dei ricavi, classificati secondo il loro genere. Questa tavola assicura la comparazione con il conto di gestione corrente del modello cantonale.

212.4

Contenuto del conto capitale (art. 7)

II tenore di questo articolo è identico a quello dell'articolo 20 attualmente vigente. Per maggior precisione, il capoverso 1 parla dell'«insieme dei valori patrimoniali e degli impegni» invece che di «tutti i mutamenti nella composizione del patrimonio». La frazione del periodo del capoverso 2 «informa sullo stato e sulla composizione del patrimonio della Confederazione e dei fondi speciali» è sostituita con l'espressione più semplice ed equivalente «informa sullo stato degli attivi e dei passivi».

212.5

Conti delle aziende e degli istituti non autonomi (art. 8)

Secondo il diritto vigente, i conti delle aziende e degli istituti non autonomi, eccettuati quelli dei PF e dei loro istituti annessi, sono tenuti separatamente da quello della Confederazione, ma sono pubblicati e presentati congiuntamente a quest'ultimo. Questa regola dev'essere mantenuta. La formulazione dell'articolo 8 si ispira quindi fedelmente al tenore dell'articolo 22 capoverso 2 attuale.

213 213.1

Sezione 3: Preventivo Articoli 9 a 13

Poiché le disposizioni concernenti la struttura dei conti sono ora compendiate in un capoverso separato (sezione 2), la sezione preventivo è considerevolmente abbreviata rispetto alla versione attuale. Le disposizioni degli articoli 9 a 13 sono state riprese come segue dalla vigente legge sulla gestione finanziaria della Confederazione.

752

L'articolo 9, che disciplina le competenze, è identico all'attuale articolo 3 capoverso 1.

L'articolo 10 delimita le uscite e le entrate da preventivare. I capoversi 1 e 2 corrispondono all'attuale articolo 5, mentre il capoverso 3 è recepito dal vigente articolo 6 (cpv. 3). Il testo attuale è modificato soltanto redazionalmente.

Le disposizioni concernenti la valutazione dei crediti di pagamento (art. 11) e le aggiunte di credito (art. 12 e 13) sono pure rimaste immutate, prescindendo da taluni adeguamenti redazionali (art. vigenti 7, 8 e 9). Le direttive date all'amministrazione, secondo cui i crediti aggiuntivi devono essere chiesti «senza indugio» (cfr. al riguardo vigente art. 8 cpv. 1 primo periodo), verranno stabilite a livello regolamentare.

213.2

Riserve e finanziamenti speciali (art. 14 e 15)

La distinzione tra riserve propriamente dette e finanziamenti speciali si ispira al piano contabile del modello cantonale. Conseguentemente, in avvenire devono essere intese come tali soltanto le riserve che devono essere costituite per coprire perdite imminenti o rischi particolari. I termini dell'articolo 14 collimano praticamente con quelli del vigente articolo 11 capoverso 1. Tra queste riserve, devono essere distinti i finanziamenti speciali, che sono costituiti mediante fondi finalizzati e destinati alla copertura di spese future. Siffatte riserve sono autorizzate, come finora, soltanto se sono fondate su una base legale particolare. Il contenuto del capoverso 1 dell'articolo 15 è identico a quello dell'attuale articolo 11 capoverso 2.

Le disposizioni del capoverso 2 dell'articolo 15 collimano con quelle del vigente articolo 14 capoverso 1.

Conseguentemente, le spese, che non sono destinate all'acquisto di beni, devono essere capitalizzate soltanto se la legge ne prevede la copertura mediante introiti finalizzati. Tali spese capitalizzate figurano nel bilancio come anticipi per finanziamenti speciali. Finora, questa disposizione era applicabile unicamente agli anticipi della Confederazione per la costruzione delle strade nazionali.

213.3

Principi di valutazione (art. 16 e 17)

Sono state ampiamente recepite le prescrizioni della legge sulla gestione finanziaria della Confederazione disciplinanti l'allestimento del bilancio e la valutazione. L'unica modifica materiale concerne la valutazione futura dei prestiti e delle partecipazioni.

L'articolo 16 stabilisce che gli aumenti dei valori patrimoniali devono essere registrati nel conto capitale al valore d'acquisto e le diminuzioni, al valore contabile. I termini corrispondono a quelli del vigente articolo 12 ma, per alleggerire il testo legislativo, abbiamo rinunciato all'indicazione esemplificativa degli im52

Foglio federale. 71° anno. Voi. III

753

mobilizzi («come gli immobili, le scorte, le partecipazioni e i mutui»). L'esatta descrizione degli immobilizzi risulta dal nuovo piano dei conti del bilancio.

L'articolo 17 stabilisce i principi d'ammortamento. Per quanto concerne il metodo e i tassi d'ammortamento, che devono essere disciplinati in via regolamentare, rinviamo ai chiarimenti del numero 123.2 del presente messaggio.

Secondo il capoverso 1, i beni di investimento della Confederazione devono essere ammortizzati, come finora, «tenendo conto del loro genere, della loro durata di impiego e delle loro possibilità di avvaloramento (attuale art. 13 cpv. 1).

I prestiti sono valutati tenendo conto della loro recuperabilità per contro, le partecipazioni vengono estinte immediatamente, poiché la Confederazione non partecipa ad aziende private a scopo di lucro (cfr. al riguardo messaggio del 21 febbraio 1968 per un disegno di legge concernente la gestione finanziaria della Confederazione; FF 1968 I 620). Attualmente, il capitale di dotazione delle Ferrovie federali è iscritto nel bilancio al valore nominale.

Conformemente ai principi del modello cantonale, i prestiti e le partecipazioni saranno di regola valutati secondo i principi commerciali (cpv. 2), tenuto conto che le modalità dovranno essere stabilite nell'ordinanza esecutiva. Per la valutazione degli attivi, in più del criterio della recuperabilità, sarà determinante, in avvenire, anche la redditività. Come finora, le partecipazioni non produttive vengono immediatamente ammortizzate. Possono essere rivalutati al cento per cento anche i prestiti rimborsabili a determinate condizioni e quelli non rimunerati o che fruttano un interesse modico. Per gli altri prestiti deve essere ragionevolmente tenuto conto del rischio di perdita (ad es. prestiti all'estero).

Secondo la prassi attuale, sul capitale di dotazione e il capitale di base delle aziende e degli istituti della Confederazione (cpv. 3) non deve essere operata alcuna rivalutazione. Contrariamente alle partecipazioni, la Confederazione, in questo campo, ha una completa facoltà di disposizione. Inoltre, il capitale di base e il capitale di dotazione hanno a copertura il valore sostanziale di queste aziende ed istituti della Confederazione, cosicché un'iscrizione nel bilancio al valore nominale è compatibile con il principio della veridicità di quest'ultimo.

II tenore del capoverso 4 collima con il capoverso 2 dell'articolo 13 attuale.

214

Sezione 4: Consuntivo (art. 18-21)

Eccettuate le disposizioni sulla struttura dei conti, che sono già raggruppate nella sezione 2, la sezione 4 del disegno di legge riprende quasi immutate le attuali disposizioni inerenti alla presentazione dei conti.

Il tenore dell'artico/o 18 che serve da introduzione, collima con gli articoli 1 e 3 dell'attuale articolo 16.

L'articolo 19, che disciplina la delimitazione tra uscite ed entrate a fine esercizio, come anche la contabilizzazione dei rimborsi, concorda con i vigenti capoversi 2 e 3 dell'articolo 18. Il tenore del capoverso 1 del nuovo articolo è stato adeguato redazionalmente.

754

Per quanto concerne l'articolo 20 (giustificazione separata), il capoverso 2 dell'attuale articolo 19, che fondamentalmente è stato ripreso immutato, è stato soltanto adeguato in funzione della nuova distinzione tra riserve, nel senso stretto dell'accezione, e finanziamenti speciali (cfr. chiarimenti inerenti agli art.

14 e 15).

L'articolo 21 (fondi speciali) rimane immutato, prescindendo da una lieve mutazione redazionale nel capoverso 3.

215

Sezione 5: Pianificazione finanziaria (art. 22 e 23)

Questo capitolo, comprendente gli articoli 22 e 23, è identico all'attuale capitolo V, eccettuata una mutazione redazionale (art. 23 cpv. 1).

L'articolo 23 capoverso 2 dovrebbe in realtà essere integrato nella legge sugli aiuti finanziari e le indennità. Tuttavia, dato che questo disegno di legge è soltanto in fase di discussione parlamentare, manteniamo provvisoriamente tali disposizioni nel disegno di legge sulle finanze della Confederazione.

216 216.1

Sezione 6: Crediti di impegno e limite di spesa Crediti di impegno (art. 24 e 30)

Prescindendo da talune modificazioni redazionali, sono stati ampiamente ripresi gli articoli della legge, concernenti i crediti di impegno, il cui ordine di presentazione è però stato lievemente modificato per motivi sistematici. Le diverse forme di credito d'impegno sono d'altronde definite nell'ordinanza sulla gestione finanziaria della Confederazione (art. 25; RS 611.01).

L'articolo 24 (definitorio) collima con l'attuale articolo 23. Nel nuovo testo è però stata omessa la parte dell'attuale definizione del credito d'impegno con il passaggio «attuazione di un determinato progetto», che è troppo restrittiva (potrebbe parimenti trattarsi di parecchi progetti).

L'articolo 25 (valutazione) è ripreso dalle disposizioni attuali con lievi modificazioni redazionali.

Nell'articolo 26 (stanziamento) sono compendiate le disposizioni inerenti alla procedura di autorizzazione in materia di crediti d'impegno. Come finora, la vostra Assemblea stabilisce in quali casi le domande di crediti d'impegno devono esserle sottoposte con messaggio speciale (cpv. 1). Contrariamente alla versione attuale (art. 24 cpv. 1), il nuovo articolo precisa la forma del decreto federale (decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante a referendum).

Il capoverso 2 contiene una nuova disposizione secondo cui il nostro Collegio può presentare, secondo il proprio apprezzamento, ai vostri Consigli, con un messaggio speciale, altre domande di crediti d'impegno politicamente importanti. Avremmo pertanto la facoltà di sottoporre, in una forma più ade755

guata di quella del preventivo e delle sue aggiunte, progetti di una certa importanza i quali, a cagione della loro debole incidenza finanziaria, non esigono obbligatoriamente la presentazione di un messaggio.

Il capoverso 3, a sua volta, riprende immutata la disposizione concernente la procedura di stanziamento di crediti che non costituiscono l'oggetto di messaggi.

L'articolo 27 (ripartizione) disciplina la competenza del nostro Collegio di ripartire i crediti d'impegno. Questa competenza, per altro, non concerne esclusivamente i crediti d'impegno comprendenti parecchi progetti, come lo stabilisce l'attuale articolo 24 capoverso 3, ma anche crediti d'impegno destinati a uno scopo genericamente definito. Nella formulazione della nuova norma è stato tenuto conto di questa circostanza.

L'articolo 28 (controllo degli impegni) modificato collima, per quanto concerne il contenuto, con l'attuale articolo 27.

L'articolo 29 (resoconto) si riferisce all'attuale articolo 28. La formulazione, non troppo trasparente, dei capoversi 2 e 3 dell'attuale versione è stata rielaborata nel senso del commento del messaggio del 1968 per un disegno di legge concernente la gestione finanziaria della Confederazione (FF 1968 I 620). I crediti di impegno non sono limitati nel tempo e pertanto non decadono automaticamente. Con il tenore del capoverso 2 del nuovo articolo 29 si intende evitare che i crediti d'impegno inutilizzati dopo l'attuazione del progetto vengano destinati ad un altro scopo. Il capoverso 3 stabilisce quindi - per i casi in cui l'attuazione del progetto non sia più opportuna o possibile - che un credito di impegno inutilizzato deve essere annullato dall'Assemblea federale.

Le disposizioni dell'articolo 30 concernenti i crediti aggiuntivi sono riprese dall'attuale articolo 26. Il divieto di contrarre impegni fuori dell'ambito dei crediti stanziati è già stabilito genericamente nell'articolo 32 capoverso 2 del disegno (che collima con l'attuale art. 31 cpv. 2).

216.2

Limite di spesa (art. 31)

Proponiamo di disciplinare genericamente, nell'articolo 31 della legge sulle finanze della Confederazione, lo strumento del limite di spesa già attualmente previsto in diverse leggi speciali per diversi settori di spese della Confederazione. I vostri Consigli verranno così a disporre di una base legale per fissare limiti di spesa in tutti i settori che sembrano loro opportuni.

I limiti di spesa vengono concretati in decreti federali semplici, che stabiliscono un credito pluriennale per spese o settori ben definiti. Trattasi puramente e semplicemente di decisioni di finanziamento nella forma suindicata, che presuppongono una base legale. Dall'angolatura della loro incidenza finanziaria, essi costituiscono in un certo modo un preventivo pluriennale. Contrariamente al bilancio di previsione, non implicano però un'autorizzazione di pagamento: i crediti necessari devono infatti essere inscritti nel preventivo e sottoposti all'approvazione del Parlamento, che deve nondimeno rispettare il limite, come importo massimo al quale pertanto si autovincola.

756

Per l'impostazione del limite di spesa, sussistono diverse possibilità. Esso può, come avverrà quasi sempre, essere votato in forma di un importo globale stabilito per parecchi anni. Spetterà poi all'Amministrazione e al nostro Collegio, secondo il loro libero apprezzamento, di ripartirlo in quote annue. Invece dell'importo pluriennale, possono però anche essere direttamente stabilite quote annue. È infine concepibile una combinazione di queste due forme. Indipendentemente da queste considerazioni, il limite di spesa include però sempre la competenza di prevedere spese di un certo importo, durante un periodo determinato e per uno scopo preciso e di chiederne l'autorizzazione ai vostri Consigli attraverso il preventivo. Ciò non significa però che i crediti una volta concessi debbano assolutamente essere esauriti. Il limite di spesa stabilisce infatti un limite superiore che non deve essere superato, ma anche che non deve essere obbligatoriamente raggiunto.

Abbiamo introdotto questo strumento nella preoccupazione di separare per quanto possibile l'atto normativo di base e il finanziamento, onde assicurare una pianificazione pluriennale efficace delle spese nei settori in cui il loro importo non è dettato dalla legislazione. Tale istrumento non si distingue fondamentalmente dal piano finanziario per quanto concerne i suoi effetti e le finalità che persegue, salvo in quanto esso è deciso dai vostri Consigli e non dal nostro Collegio. Per l'Esecutivo e per l'Amministrazione esso assume però il carattere di direttiva, per cui è più coercitivo del piano finanziario.

I limiti di spesa si prestano per le spese non vincolate, riguardo alle quali: - i crediti sono stanziati e pagati lo stesso anno ed è auspicabile un severo controllo a lungo termine; - il nostro Collegio è ovviamente facoltato o incaricato legalmente di stabilire genericamente (ad es. per ordinanza) prestazioni individuali, ma i vostri Consigli intendono ancora influenzare l'attribuzione globale dei fondi.

Trattasi dunque soprattutto di aiuti finanziari, ma anche di determinate spese di gestione e di investimento, rientranti nell'ambito proprio della Confederazione, sempreché non siano sottoposte al regime dei crediti di impegno.

I limiti di spesa esigono un decreto federale e, conseguentemente, un messaggio speciale ai vostri Consigli
in ogni caso particolare. Trattasi dunque di uno strumento di controllo, che provoca lavoro supplementare per l'Amministrazione, il Consiglio federale e i vostri Consigli e che dovrebbe pertanto essere applicato selettivamente.

Conformemente all'attuale prassi, ricorreremo in avvenire al limite di spesa soltanto in casi ben precisi, ossia: - nei settori di spese importanti e in evoluzione, se esiste realmente un margine decisionale, in altri termini se la portata e la durata dell'esecuzione dei compiti non sono prestabilite in modo preciso dalla Costituzione o da leggi; - qualora, vista l'importanza del compito da eseguire, sia auspicabile un decreto federale che ne determina l'ampiezza.

Nelle finanze federali sussistono limiti di spesa in particolare per il promovimento della ricerca scientifica (durata di quattro anni), i contributi all'esercizio del suolo agricolo (cinque anni), i contributi ai detentori di bestiame nelle regioni montane (due anni) e la lotta contro i danni alle foreste (cinque anni).

757

217 217.1

Capitolo 7: Gestione finanziaria Articoli 32 e 33

La descrizione dei compiti assegnati agli uffici (art. 32) e al Dipartimento delle finanze (art. 33) collima, nel suo tenore, con le disposizioni dell'attuale legge sulla gestione finanziaria della Confederazione (art. 31 e 32), prescindendo da lievi modificazioni redazionali nel capoverso 2 dell'articolo 32.

217.2

Amministrazione federale delle finanze (art. 34)

Nel presente disegno (cpv. 1, 4 e 5) sono riprese integralmente le attuali disposizioni disciplinanti i compiti dell'Amministrazione federale delle finanze (art.

33), eccettuati taluni adeguamenti redazionali di poco conto. La revisione della legge fornisce inoltre l'occasione per stabilire nel diritto in materia di preventivo (cpv. 2 e 3) la pratica collaudata concernente la gestione centrale della tesoreria federale.

217.21

Gestione centrale della tesoreria (art. 34 cpv. 2 primo e secondo per.)

La tesoreria federale è gestita da decenni come sistema centralizzato inglobante, oltre l'Amministrazione federale propriamente detta, le aziende e gli istituti federali, in particolare le PTT e le FFS. L'Amministrazione delle finanze, cui incombe la gestione della tesoreria, assicura la solvibilità di tutte le unità partecipanti ed accetta tutti i fondi che esse le affidano.

In comparazione alla variante prevedente più tesorerie individuali, il sistema centralizzato presenta vantaggi effettivi. Infatti, garantisce alla Confederazione una politica unificata in materia di tesoreria ed esclude la concorrenza reciproca sui mercati monetari e dei capitali. Grazie ad una stretta collaborazione con la Banca nazionale non ostacola per altro quest'ultima nella sua politica monetaria. Va inoltre rilevato che il compito può essere svolto con un effettivo di personale relativamente limitato e che potranno essere compensate, almeno parzialmente, le fluttuazioni di liquidità nei diversi settori, ciò che permette di mantenere una riserva di tesoreria complessivamente meno importante e pertanto meno costosa.

217.22

Trattamento contabile dei prestiti concessi alle FFS (art. 34 cpv. 2 terzo per.)

Contrariamente all'aumento del capitale di dotazione, i prestiti concessi alle FFS nel quadro della tesoreria centrale non rappresentano uscite nel senso della legge sulle finanze della Confederazione, bensì investimenti del patrimonio finanziario. Questi prestiti costituiscono, nella misura in cui fruttino interessi alle condizioni usuali del mercato (come avviene attualmente per i nuovi mu758

tui), un semplice provvedimento di tesoreria preso nel quadro del pool comune dell'Amministrazione federale e delle aziende e degli istituti della Confederazione. Per creare la massima chiarezza riguardo alla natura giuridica di questi provvedimenti, abbiamo stabilito nel terzo periodo del capoverso 1 dell'articolo 34 che i prestiti e gli anticipi concessi alle aziende e istituti devono essere inclusi nel patrimonio finanziario.

217.23

Rimunerazione dei fondi di tesoreria (art. 34 cpv. 3)

Nel quadro della tesoreria centrale, le aziende, gli istituti e altre istituzioni della Confederazione versano all'Amministrazione federale delle finanze i fondi di cui non hanno immediatamente bisogno e che, in generale, vengono rimunerati alle condizioni usuali del mercato. Se necessario, l'Amministrazione federale delle finanze concede alle aziende ed istituti prestiti a breve, medio o lungo termine al prezzo di costo, tenuto conto che le modalità vengono disciplinate in convenzioni. Tali accordi sono stati conclusi con le PTT, le FFS, il Fondo di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione, il Fondo della garanzia contro i rischi dell'esportazione, il Fondo di compensazione dell'AVS, l'Unione del commercio di formaggio e la BUTYRA.

La contabilizzazione reciproca degli interessi migliora la trasparenza dei conti ed evita il versamento dissimulato di sussidi o di utili. Le spese od i ricavi del servizio degli interessi vengono iscritti laddove sono stati originati.

217.3

Investimento di capitali disponibili (art. 35)

I fondi non utilizzati per i bisogni di pagamento devono essere investiti in modo che siano sicuri e fruttino un interesse alle condizioni usuali di mercato.

Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale può autorizzare l'Amministrazione federale delle finanze a soprassedere all'investimento temporaneo dei fondi disponibili oppure a collocarli esclusivamente all'estero. Questa disposizione procede dal principio secondo cui, nel quadro dei provvedimenti atti a frenare la congiuntura o a sostenere la politica monetaria della Banca nazionale, potrebbe risultare opportuna una «sterilizzazione» di determinate risorse della Confederazione, in particolare dei fondi collocati sui conti correnti postali. Orbene, con il passaggio al cambio flessibile all'inizio degli anni settanta, la Banca d'emissione è stata liberata dall'obbligo di mantenere un margine di fluttuazione per il franco svizzero. Questo mutamento del sistema e il miglioramento dei mezzi d'intervento grazie alla revisione della legge sulla Banca nazionale hanno allargato considerevolmente il margine di manovra del nostro istituto d'emissione. Presentemente, la cooperazione della Confederazione non è dunque più necessaria. Non dev'esserci quindi conferita la competenza di estromettere i fondi della Confederazione dal circuito monetario internazionale (vigente art. 34 cpv. 3).

759

Allo strumentario necessario per una gestione moderna della tesoreria appartengono anche gli investimenti all'estero, che devono soddisfare le stesse esigenze di rendimento e di sicurezza dei collocamenti nel Paese. È pertanto opportuno che il nostro Collegio emani, in forma di direttive, le modalità della politica da seguire in materia di investimenti all'estero (art. 35 cpv. 1 secondo per.), affinchè possa essere tenuto adeguatamente e flessibilmente conto delle esigenze poste dalla gestione della tesoreria e dall'evoluzione dei mercati finanziari.

Il tenore delle altre disposizioni del nuovo articolo 35 è stato recepito dall'attuale articolo 34.

218 218.1

Sezione 8: Conti delle aziende e degli istituti non autonomi della Confederazione Principio (art. 36)

II tenore dell'articolo 36 è assai analogo a quello degli attuali articoli 15 (cpv.

2) e 22. L'Ufficio federale delle aziende d'armamento, la Cassa federale d'assicurazione e la Zecca federale tengono conti separati, che sono presentati con il conto amministrativo e il conto capitale della Confederazione e pubblicati nel loro allegato. Considerato il valore informativo di questi conti particolari, è opportuno tenerli soprattutto in funzione dei bisogni specifici di queste aziende ed istituti.

Restano tuttavia riservati i principi generali disciplinanti la gestione delle finanze e la tenuta dei conti secondo gli articoli 2 e 3, parimenti applicabili alle aziende e agli istituti non autonomi.

218.2

Ufficio federale delle aziende d'armamento (art. 37)

Come l'abbiamo esposto nel capitolo 127 del presente messaggio, è previsto di trasformare la struttura del capitale e la contabilità dell'Ufficio federale delle aziende d'armamento, onde assicurare una gestione secondo i principi dell'economia aziendale e migliorare la comparabilità con l'economia privata. Il nuovo disciplinamento della gestione finanziaria e l'integrazione contabile dell'Ufficio federale delle aziende d'armamento assumono un'importanza primordiale, cosicché appare opportuno ancorare questi principi di gestione finanziaria alla legge sulle finanze della Confederazione. Va inoltre rilevato che la concessione di un capitale di base all'Ufficio federale delle aziende d'armamento esige una base giuridica.

Secondo il capoverso i dell'articolo 37, l'Ufficio federale delle aziende d'armamento verrà dotato di un capitale di base di 600 milioni. Presentemente il capitale proprio esposto nel bilancio dell'UFAZA consiste unicamente nella riserva di compensazione limitata a 10 milioni (comparata ad una somma di bilancio di circa 1,3 miliardi alla fine del 1987). Questo nuovo capitale di base dovrebbe 760

permettere a tale ente di finanziare il patrimonio vincolato a lungo termine (immobilizzi netti), presunto al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il capitale di base non frutta interessi, ma una parte dell'utile netto deve essere versata alla Cassa federale (cpv. 2). Per creare attivi circolanti, la tesoreria della Confederazione mette a disposizione crediti d'esercizio fruttanti interessi alle condizioni usuali di mercato. Questa struttura patrimoniale è conforme ai principi di una sana gestione nell'economia privata.

L'UFAZA, se vuole mantenere un rapporto equilibrato tra il capitale proprio e i crediti d'esercizio rimunerabili, deve adoperarsi per coprire i suoi bisogni futuri in capitale proprio mediante l'autofinanziamento con fondi attinti alle sue riserve. Un aumento eccezionale del capitale di base attraverso contributi diretti della Cassa federale dovrebbe, se del caso, essere deciso dai vostri Consigli, all'atto della procedura d'approvazione del preventivo finanziario della Confederazione.

Il nostro Collegio decide riguardo alla destinazione dell'utile netto (cpv. 3). È previsto di versarne un terzo alla Cassa federale e di alimentare con la parte residuale le riserve dell'UFAZA. Al riguardo rileviamo che quest'ultimo ente è autorizzato a costituire riserve soltanto attraverso l'utile netto figurante nei conti.

219

Sezione 9: Disposizioni finali (art. 38-40)

L'articolo 38 capoverso 1 riprende una disposizione esecutiva generica. Il capoverso 2 stabilisce in quali settori, in particolare, l'Esecutivo deve legiferare. Gli incombe, segnatamente, di definire il piano contabile generale ed i principi contabili, i metodi ed i tassi d'ammortamento, come anche i generi di crediti.

L'articolo 39 abroga la legge federale del 1968 concernente la gestione finanziaria della Confederazione.

Sarebbe opportuno mettere in vigore la nuova legge sulle finanze della Confederazione alla data in cui il consuntivo sarà presentato per la prima volta con il nuovo piano dei conti. L'introduzione della nuova rappresentazione contabile è prevista con il preventivo del 1991. Dato che è sempre difficile valutare il tempo necessario per le ristrutturazioni tecniche, l'articolo 40 prevede che l'entrata in vigore della nuova legge sulle finanze della Confederazione verrà stabilita dal nostro Collegio.

22

Commento del disegno di decreto federale concernente la presentazione di domande di crediti per acquisti di fondi e per costruzioni

L'articolo 26 del disegno di legge, che riprende l'attuale disposizione dell'articolo 24, stabilisce che l'Assemblea federale determina in quali casi le domande di crediti di impegno le devono essere presentate con messaggio speciale. La procedura inerente allo stanziamento di crediti per l'acquisto di terreni e i pro761

getti di costruzione è attualmente retta nel decreto federale del 14 marzo 1972 concernente le domande di crediti per acquisti di fondi e per costruzioni (FF 1972 I 760). Orbene, nell'ambito della presente revisione prevediamo di adeguare in due punti, quanto alla sostanza, questa legislazione esecutiva. Proponiamo, da un lato, di aumentare da 2 a 10 milioni il limite oltre il quale i progetti devono costituire l'oggetto di un messaggio. Dall'altro, tenuto conto dei suoi bisogni d'esercizio particolari, prevediamo di esonerare l'Ufficio federale delle aziende d'armamento dall'obbligo di presentare un messaggio per progetti di costruzione e per l'acquisto di terreni.

221

Aumento a 10 milioni di franchi del limite oltre il quale devono essere presentate, con un messaggio speciale, domande di crediti globali (art. 1 cpv. 1)

II limite di 2 milioni di franchi stabilito per le domande di crediti globali destinati all'acquisto di terreno e a costruzioni, che devono essere sottoposte con un messaggio speciale, è rimasto immutato dal 1972. Il rincaro registrato nel frattempo nel settore edilizio ha più che dimezzato il valore d'acquisto di questo importo. Inoltre, durante lo stesso periodo, l'indice dei costi di costruzione è progredito di circa il 75 per cento. Il rincaro, da solo, giustificherebbe pertanto un aumento di detto limite a 3,5 milioni di franchi. L'aumento proposto a 10 milioni di franchi non è quindi unicamente giustificato dal rincaro. In questo provvedimento intravvediamo piuttosto la possibilità di sgravare il Parlamento e l'Amministrazione senza limitare sostanzialmente il diritto in materia di preventivo e la facoltà di disposizione del Legislativo. Di regola, le domande di crediti globali sino a questo ordine di grandezza non hanno in effetti una portata che giustifica una procedura laboriosa implicante la presentazione di un messaggio speciale.

Secondo il nostro parere, l'aumento a 10 milioni di franchi del limite, proposto per le domande di crediti globali esigenti un messaggio, risponde alla necessità di semplificare il lavoro amministrativo. Ai vostri Consigli verrebbe infatti sottoposto un numero inferiore di progetti particolari. Per i progetti di costruzione e gli acquisti di immobili i quali, secondo il nuovo sistema, non esigerebbero più la presentazione di un messaggio speciale, le prerogative dei vostri Consigli in materia rimarrebbero garantite in quanto i crediti globali corrispondenti dovranno essere chiesti attraverso il bilancio di previsione o le sue aggiunte. Nondimeno, i progetti di costruzione civili non verrebbero più trattati da una commissione speciale, bensì esaminati dalle Commissioni delle finanze, nel quadro delle deliberazioni sul preventivo e sul consuntivo, che potranno nuovamente avvalersi, come finora, di una pertinente documentazione dettagliata. L'articolo 25 capoverso 2 della nuova legge sulle finanze della Confederazione permetterebbe inoltre al nostro Collegio di sottoporre, con un messaggio speciale, i progetti di una certa importanza politica, anche se il loro costo non supera i 10 milioni di franchi.

762

222

Dispensa generale dall'obbligo imposto all'Ufficio federale delle aziende d'armamento di presentare un messaggio (art. 1 cpv. 2)

II capoverso 2 prescrive in primo luogo che i crediti globali non superanti i 10 milioni devono essere chiesti attraverso il preventivo o le sue aggiunte. Come finora, questa procedura (senza messaggio speciale di sostegno) si applica anche ai progetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale.

Il presente disegno prevede di dispensare anche l'Ufficio federale delle aziende d'armamento (UFAZA) dall'obbligo di sottoporre un messaggio per i progetti di costruzione. La disposizione d'eccezione postulata nel capoverso 2 consentirebbe ali'UFAZA di fruire di una procedura d'autorizzazione che tiene meglio conto delle esigenze specifiche d'esercizio. Contrariamente al diritto attuale, la procedura d'autorizzazione - unificata per tutte le costruzioni e tutti gli impianti dell'UFAZA - è accoppiata al preventivo di questo ente. Questa innovazione non modifica però affatto la competenza dei vostri Consigli di esaminare siffatti investimenti e di approvarli in ultima istanza. La procedura collaudata dell'ordinanza sulle costruzioni federali è stata di principio mantenuta, ma adeguata ai bisogni particolari dell'UFAZA. La competenza di liberare crediti per l'allestimento di progetti di costruzioni, a sua volta, continua a spettare al nostro Collegio.

Nel quadro del bilancio di previsione dell'UFAZA, dovrà essere sottoposto un preventivo annuo degli investimenti, congiuntamente ad una pianificazione dinamica di quelli in materia di costruzione e di impianti. Inoltre, i differenti progetti dovranno essere presentati e commentati. Grazie a questa rappresentazione unificata degli investimenti in costruzioni ed impianti, ogni singolo progetto può essere esposto e valutato nel suo contesto, ciò che non è garantito dell'attuale procedura d'autorizzazione, distinta per le costruzioni e gli investimenti per equipaggiamenti.

3 31

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale A livello federale

Le trasformazioni dovute alla nuova presentazione dei conti, in particolare l'adeguamento di programmi e i provvedimenti di riorganizzazione, possono essere eseguite senza aumenti degli effettivi e nei limiti dei crediti ordinari di cui dispone l'Amministrazione.

32

A livello dei Cantoni

II disegno non esplica alcun influsso sui Cantoni e sui Comuni.

763

4

Programma di legislatura

Abbiamo preannunciato il presente disegno nel nostro rapporto del 18 gennaio 1988 sul programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339, appendice 2).

5

Costituzionalità

In virtù dell'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale, all'Assemblea federale incombe di allestire il preventivo annuale, di approvare il consuntivo e di prendere le decisioni autorizzanti i prestiti. Per contro, secondo l'articolo 102 numero 14 della Costituzione federale, il Consiglio federale amministra le finanze della Confederazione, presenta il conto preventivo e il rendiconto delle entrate ed uscite della Confederazione. Il presente disegno di modificazione della legge federale sulle finanze della Confederazione non esula dai limiti di queste disposizioni costituzionali.

764

Allegato 1 Rappresentazione schematica del modello contabile dei Cantoni

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Spese per il personale Spese per beni e servizi Interessi Contributi cantonali Versamenti a finanziamenti e fondi speciali

Imposte Partecipazione a entrate Contributi per spese correnti Indennizzi

Ammortamenti

Redditi della sostanza

Avanzo d'esercizio

Prelevamenti da finanziamenti speciali

CONTO DEGLI INVESTIMENTI T 1° grado: investimento netto Uscite per investimenti

2° grado: finanziamento

Contributi per investimenti Investimenti netti

Investimenti netti

Autofinanziamento

Fabbisogno di capitale di terzi

765

Allegato 2 Struttura dei conti della Confederazione 1

Nuova struttura dei conti della Confederazione

2

Confronto tra struttura ATTUALE e NUOVA

3

Contrapposizione del MODELLO CANTONALE al MODELLO FEDERALE

766

Nuova struttura dei conti della Confederazione Conto finanziario

Spese correnti

Entrate correnti

Spese d'investimento

Entrate d'investimento

Saldo di finanziamento

Conto economico te.

Saldo di finanziamento

(Saldo di finanziamento)

Oneri contabili

Redditi contabili

Messa al passivo

Capitalizzazione

Risultato di copertura 7

6 7

T Bilancio

Situazione statistica degli Oneri e dei Redditi complessivi Spese per il personale Spese per beni e servizi Spese per l'armamento Interessi passivi Partecipazioni cantonali ad entrate Contributi correnti Ammortamenti Versamenti contabili

Introiti fiscali Regalie e concessioni Redditi della sostanza Indennizzi

Prelevamenti contabili

Risultato di copertura

2

Struttura dei conti della Confederazione Confronto tra situazione attuale e nuova STRUTTURA ATTUALE CONTO GENERALE

Conto delle variazioni patrimoniali

Conto finanziario

Chiusura del conto generale

Ï

BILANCIO NUOVA STRUTTURA CONTO AMMINISTRATIVO 1° livello

Conto finanziario

2° livello

Conto economico

BILANCIO

768

Contrapposizione del modello cantonale al modello federale MODELLO CANTONALE

MODELLO FEDERALE Conto finanziario

contabili

-

contabili

Spese correnti

Entrate correnti

Spese d'investimento

Entrate d'investimento

Risultato di copertura

Saldo di finanziamento

Conto degli investimenti

Conto economico

Spese d'investimento

Entrate d'investimento

Saldo conto finanziario

- Oneri contabili

Redditi contabili

Messa al passivo

Saldo conto di gestione corrente Ammortamenti

Capitalizzazione

Risultato di copertura

Investimenti netti Investimenti netti

-i

i

BILANCIO

·*-

T

BILANCIO

53

Foglio federale. 71° anno. Voi. III

769

Allegato 3 BILANCIO piano contabile generale a tre cifre

I

Attivo

2

BENI PA TRIMONIALI

Passivo

CAPITALE DI TERZI

10 100 101 102

Liquidità Cassa Conto corrente postale Banche

II

Crediti

20 201 204 205 206 207

110

Anticipi

208

III 112

Conti correnti Imposte e dazi da incassare Altri debitori Crediti da conti speciali Conto di collegamento tra due periodi contabili Altri crediti

209

Impegni correnti Conti correnti Altri creditori Depositi Riserve di crisi Pagamenti anticipati imposta federale diretta Conto di collegamento tra due periodi contabili Altri impegni correnti

21 210 211

Debiti a breve termine Banche Mercato monetario

212

Assicurazioni sociali della Confederazione Aziende della Confederazione Altri debiti a breve termine

114 117 118 119

213 12

Investimenti

120 122 123 124

Titoli a reddito fisso Prestito giorno per giorno Depositi a termine Prestiti (fabbisogno in tesoreria delle FFS) Riserve Altri investimenti

127 129 770

219

13

Transitori attivi

BENI

AMMINISTRATIVI

22

Debiti a medio e lungo termine

221

Buoni del tesoro a medio termine

222

Assicurazioni sociali della Confederazione

223

Aziende della Confederazione

14

Investimenti in beni amministrativi

225

Prestiti

140

Terreni e stabili

229

Altri debiti a medio e lungo termine

141

Mobili, macchine, veicoli e attrezzature

142

Riserve

23

Debiti per gestioni speciali

230

Fabbriche d'armamenti

75

Prestiti e partecipazioni

231

Cassa federale d'assicurazione

150

Amministrazione generale

232

Cassa di risparmio del personale federale

151

Giustizia, polizia

233

Gestione di fondazioni

152

Difesa nazionale

234

Fondi speciali

153

Relazioni con l'estero

154

Formazione e ricerca

24

Accantonamenti

155

Previdenza sociale

156

Trasporti

25

Transitori passivi

157

Agricoltura

158

Altri settori economici

159

Altri gruppi di compiti

RIVALUTAZIONI 26

17

Altre spese attivate

FINANZIAMENTI SPECIALI 18

Rivalutazione a titolo precauzionale su prestiti e partecipazioni

Anticipi per finanziamenti speciali

FINANZIAMENTI SPECIALI 28

Impegni per finanziamenti speciali 771

CAPITALE PROPRIO

ECCEDENZA PASSIVA 19

Disavanzo

29

Capitale

95

Conti d'ordine

96

Conti d'ordine

772

Allegato 4 CONTO FINANZIARIO piano contabile generale a quattro cifre ENTRATE

SPESE 3

Spese correnti

5

Entrate correnti

30 3000

Spese per il personale Autorità, commissioni, giudici Retribuzioni del personale amministrativo e aziendale Retribuzioni del personale incaricato dell'insegnamento e della ricerca

50 5000

Entrate fiscali Imposta federale diretta

5010

Imposta preventiva

5020

Tasse di bollo

5050 5060

Imposte di consumo Tasse sul traffico

5070

Dazi

5080

Tributi nell'ambito dell'agricoltura Regalie e concessioni

3010 3020

3030 3040 3050 3060

3070 3080 3090

Retribuzioni degli istruttori del DMF Contributi alle assicurazioni sociali Contributi alle assicurazioni del personale Premi alle assicurazioni contro le malattie e gli infortuni Vestiti di servizio, mense Prestazioni ai beneficiari di rendite Altre spese del personale

51

5100 5110 5120 5150

31 3100 3110

Spese per beni e servizi Fabbisogno per gli uffici, stampati, libri e riviste Mobili, macchine, veicoli, attrezzature (acquisti correnti)

Quota all'utile netto della Regìa degli alcool Riversamento degli utili dell'Azienda delle PTT Ricavo dalla coniatura di monete Giochi nei Kursaal, quota della Confederazione

52

Redditi della sostanza

5200

Reddito del capitale 773

3120

Acqua, energia e combustibili

5210

Reddito degli stabili

3130

Forniture

5220

Avanzo d'esercizio

3140

Manutenzione delle costruzioni

3145

Manutenzione mobili, macchine, veicoli, attrezzature

52

Tasse

3150

Locazioni, affitti e canoni per l'uso

5300

Tassa d'esenzione dal servizio militare

3160

Indennità per spese Indennità versate a membri dell'esercito Servizi e onorari

5310 5320

Tasse per atti d'ufficio

3170

5330 5340

Tasse scolastiche Altri canoni per l'uso, servizi

5350

Vendite

5360

Rimborsi

5370 5390 54

Multe Altre tasse Maggior entrata della CFA

3180 3190

Altre spese per beni e servizi

32

Spese per l'armamento

3200 3210

Terreni e costruzioni Sviluppo e prove

3220

Equipaggiamento personale e fabbisogno per il rinnovamento Materiale d'armamento Interessi passivi Parte dei Cantoni alle entrate della Confederazione Imposta federale diretta Imposta preventiva Tassa d'esenzione dal servizio militare Indennità a Enti pubblici (ripartite secondo i beneficiari) ''

3230 33 34 3400 3410 3420 35

36

Tasse per il vitto e l'alloggio

Contributi per spese correnti (ripartiti secondo i beneficiari) ''

1) Cfr. suddivisione riprodotta alla fine del presente piano contabile generale.

774

4

Uscite per investimenti

6

Entrate per investimenti

40

Beni d'investimento

60

4000 4010

Terreni e costruzioni Mobili, macchine, veicoli, attrezzature Riserve Prestiti e partecipazioni (ripartiti secondo i beneficiari) ''

6000 6010

Contributi per investimenti (ripartiti secondo i beneficiari) ''

64

Alienazione di beni d'investimento Terreni e costruzioni Mobili, macchine, veicoli, attrezzature Riserve Rimborso prestiti e partecipazioni (ripartiti secondo i beneficiari) '' Rimborso di contributi per investimenti (ripartiti secondo i beneficiari) ''

4020 42

46

6020 62

1) Cfr. suddivisione riprodotta alla fine del presente piano contabile generale.

775

Suddivisione supplementare del settore dei trasferimenti secondo i beneficiari 1

Settore privato 11 Privati 12 Istituzioni private 13 Assicurazioni sociali private

2

Enti pubblici 21 Istituti della Confederazione 22 Cantoni 23 Comuni

3

Assicurazioni sociali pubbliche 31 Assicurazioni sociali della Confederazione

4

Aziende pubbliche 41 Aziende appartenenti alla Confederazione 42 Altre aziende pubbliche

9

Estero, organizzazioni internazionali 91 Estero, organizzazioni internazionali

776

Allegato 5 CONTO ECONOMICO piano contabile generale a tre cifre

7

SPESE

8

RICA VI

70

Maggior uscita del conto finanziario Ammortamento dei beni patrimoniali Ammortamento dei beni amministrativi 720 Beni d'investimento 730 Prestiti e partecipazioni 729 Altre spese attivate Diminuzione dei beni d'investimento 740 Terreni e stabili 741 Mobili, macchine, veicoli 742 Riserve Diminuzione dei prestiti e delle partecipazioni (ripartita secondo i beneficiari) Conferimento al conto speciale CFA (maggior entrata) Conferimento agli accantonamenti Conferimento a finanziamenti speciali Altre spese

80

Maggior entrata del conto finanziario

84

Aumento dei beni d'investimento 840 Terreni e stabili 841 Mobili, macchine, veicoli 842 Riserve Aumento dei prestiti e delle partecipazioni (ripartito secondo i beneficiari)

71 72

74

75

76

77 78 79

85

87 88 89

Prelevamento dagli accantonamenti Prelevamento da finanziamenti speciali Altri ricavi

777

Allegato 6 Tavola statistica delle parti di credito nelle voci globali del conto di stato Esempio schematico per informazioni complementari nella parte delle motivazioni concenenti il conto di stato: Ad ufficio XY

Parti di credito di singole voci globali Consuntivo 1987

Fr.

Consuntivo 1988

'«'S

fr.

Fr.

Crediti globali dell'Ufficio centrale degli stampati e del materiale Stampati, carta fabbisogno per gli uffici (104.3100.210) . . . .

Bilancio di previsione

1 179 358

1 500 000

1 401 485

Noleggio EED e burotica (104.3150.201)

192292

727000

317466

Programmi EED (104.3180.203) .

625 067

1 073 000

773 000

Manutenzione EED e burotica (1043180.204) , Acquisto EED e burotica (104.4010.201)

37253



53520

4523135

2913490

1577329

66074

46000

52101

Credito globale dell'Ufficio delle costruzioni federali Mobilia e attrezzature (314.3110.001) "Non ripartito per uffici

778

Classificazione funzionale

Allegato 7

CONFEDERAZIONE Classificazione attuale

CONFEDERAZIONE Classificazione riveduta

CONCEZIONE GLOBALE Statistica finanziaria (senza classificazione dettagliata)

MANUALE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

10

10

Amministrazione generale

0

Autorià, amministrazione generale

Amministrazione generale

100 Legislativo ed esecutivo 1000 Legislativo 1001 Esecutivo

100 Legislativo ed esecutivo 1000 Legislativo 1001 Esecutivo

101

101 Amministrazione generale 1010 Amministrazione delle e delle contribuzioni 1011 Amministrazioni delle dogane, sorveglianza del confine 1012 Servizi di statistica 1019 Altri servizi

1010 101 1 1012 1019

Compiti generali dell'amministrazione Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni Amministrazione delle dogane, sorveglianza del confine Uffici di statistica Altri servizi

105

109 Compiti non ripartibili

11

11

1100 Tribunali 1 101 Provvedimenti di protezione economica

01 Legislativo ed esecutivo Oli Legislativo 012 Esecutivo 02 Amministrazione generale 020 Amministrazione delle finanze e contribuzioni 021 Amministrazione di distretto 029 Amministrazione generale, diversi 03 Prestazioni ai pensionati 09 Compiti non ripartibili

Prestazioni ai pensionati

109 Diversi 1090 Spese non ripartibili per locali

Giustizia

Legislativo ed esecutivo Amministazione generale Prestazioni ai pensionati Compiti non ripartibili

Giustizia, polizia

Giustizia, polizia, servizio anti incendio

1 1 0 Protezione giuridica 1100 Provvedimenti di protezione economica

Protezione giuridica Polizia Giustizia

Amministrazione generale

1

Sicurezza pubblica 10 Protezione giuridica 100 Catasto, pesi e misure

CONFEDERAZIONE Classificazione attuale

CONFEDERAZIONE Classificazione riveduta

CONCEZIONE GLOBALE Statistica finanziaria (senza classificazione dettagliata)

1 102 Stabilimenti di detenzione e di correzione 1109 Altri settori della giustizia

1109 Diversi

Esecuzione delle pene Polizia anti incendio

12 Polizia 1201 Polizia della circolazione 1209 Altri compiti della polizia

11 1 lili 1114 1119

Polizia Polizia della circolazione Sicurezza del traffico aereo Altri compiti della polizia

112 1120 1121 1129

Giustizia Tribunali Commissioni di ricorso Diversi

1 1 3 Esecuzione delle pene 1130 Penitenziari 1 1 39 Esecuzione delle pene, diversi

MANUALE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

101 Giustizia, diversi 11 Polizia

12 13

14 15

16

13

Servizi speciali

110 Ufficio della circolazione stradale 112 Polizia stradale 113 Corpi di polizia 114 Sicurezza del traffico aereo 119 Altri compiti di polizia Giustizia Esecuzione delle pene 130 Penitenziari 139 Esecuzione delle pene, diversi Polizia anti incendio Difesa nazionale militare 150 Amministrazione 151 Istruzione 152 Materiale di guerra Difesa nazionale civile 160 Protezione civile 161 Altri campi di difesa nazionale civile

CONFEDERAZIONE Classificazione attuale

CONFEDERAZIONE Classificazione riveduta

CONCEZIONE GLOBALE Statistica finanziaria (senza classificazione dettagliata)

15 Relazioni con l'estero 150 Relazioni politiche

12 120

Relazioni con l'estero Relazioni politiche

151

121

Relazioni economiche

Relazioni con l'estero Relazioni politiche Relazioni economiche Aiuto allo sviluppo Altri

Relazioni economiche

152 Aiuto allo sviluppo 1520 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1521 Partecipazione al capitale delle banche regionali e di sviluppo 1522 Aiuto umanitario e alimentare 1523 Misure di politica economica e commerciale 1524 Borse 1525 Altri contributi ad organizzazioni multilaterali 1529 Amministrazione

122 Aiuto allo sviluppo 1220 Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1221 Partecipazione al capitale delle banche regionali e di sviluppo 1222 Aiuto umanitario e alimentare 1223 Misure di politica economica e commerciale 1224 Borse 1) 1225 Altri contributi ad organizzazioni multilaterali 1229 Amministrazione

153

129 Diversi

Altre misure assistenziali

20 Difesa nazionale 200 Difesa nazionale militare 2000 Amministrazione (non ripartibile)

15 150 1500 1501

Difesa nazionale Difesa nazionale militare Comando Istruzione

» Soltanto per gli studenti dei paesi in sviluppo, gli altri sotto «diversi»

Difesa nazionale Difesa nazionale militare Difesa nazionale civile

MANUALE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

7 8 N)

CONFEDERAZIONE Gassificazione attuale

CONFEDERAZIONE Classificazione riveduta

2001 Istruzione Istruzione dell'esercito Istruzione premilitare e fuori servizio Costruzioni e impianti 2002 Preparazione materiale alla guerra Acquisti di materiale di guerra Costruzioni ed impianti Manutenzione ed esercizio

1502 Infrastruttura di combattimento 1503 Logistica 1504 Acquisto di materiale

CONCEZIONE GLOBALE Statistica finanziaria (senza classificazione dettagliata)

MANUALE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

Insegnamento e ricerca

2

1 5 1 Difesa nazionale civile 1510 Protezione civile 1511 Difesa nazionale economica 1512 Difesa nazionale psicologica

20 1 Difesa nazionale e civile 2010 Protezione civile 20 1 1 Difesa nazionale economica 2012 Difesa nazionale psicologica

30

Insegnamento e ricerca

300 Scuole primarie 3001 Scuole primarie di tirocinio 3002 Scuole medie e di grado superiore 3003 Scuole svizzere all'estero 3004 Scuole di perfezionamento

20

Formazione e ricerca fondamenale 201 Scuole pubbliche 20 1 5 Lavori manuali e insegnamento casalingo 2019 Spese non ripartibili per le scuole pubbliche

Giardini d'infanzia Scuole pubbliche Scuole specializzate Formazione professionale Formazione degli insegnanti Scuole di formazione generale Formazione professionale superiore

Insegnamento e formazione 20 Giardini d'infanzia 21 Scuole pubbliche 210 Scuole primarie 211 Scuole medie, grado inferiore 212 Scuole medie grado medio

CONFEDERAZIONE Classificazione attuale

CONFEDERAZIONE Classificazione riveduta

CONCEZIONE GLOBALE Statistica finanziaria (senza classificazione dettagliata)

301 Formazione professionale 3010 Formazione commerciale e artigianale 3012 Formazione agricola e forestale 3019 Altre formazioni

203 Formazione professionale 2030 Formazione in agricoltura e in selvicoltura 2031 Formazione in arti e mestieri 2032 Formazione commerciale 2033 Formazione sociale e paramédicale 2039 Altri settori di formazione professionale

Istituti universitari Ricerca Altri compiti di insegnamento

302 Scuole medie 3020 Proginnasi e ginnasi 3022 Scuole tecniche superiori 303 Istituti universitari 3030 Università 304 Altri settori dell'istruzione 3040 Formazione generale

MANUALE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

22 23

205

Scuole di formazione generale 2050 Scuole di maturità 2051 Altre scuole di formazione generale

305 Ricerca fondamentale 3050 Ricerca fondamentale

206

Formazione professionale superiore 2060 Scuole di ingegneria 2061 Scuole di scienze economiche 2063 Scuole di ingegneri agricoli

306 Ricerca applicata 3060 Ambiente fisico 3061 Salute e altre prestazioni sociali 3062 Trasporti e comunicazioni 3063 Energia 3064 Agricultura e selvicoltura 3065 Industria, artigianato e commercio 3069 Diversi

207 Istituti universitari 2070 Politecnici federali 2071 Università cantonali

24

25 208

Ricerca fondamentale

209 Altri compiti di insegnamento

213 Scuole medie grado superiore 214 Scuole di musica 215 Lavori manuali e insegnamento casalingo 219 Spese non ripartibili per scuole pubbliche Scuole specializzate Formazione professionale 230 Formazione in agricoltura e in selvicoltura 231 Formazione in arti e mestieri 232 Formazione commerciale 233 Formazione sociale e paramedica 239 Altra formazione professionale Formazione degli insegnanti 240 Ciclo inferiore 241 Ciclo superiore Scuole di formazione generale 250 Scuole di maturità 259 Altre scuole di formazione generale

CONFEDERAZIONE Classificazione attuale

CONFEDERAZIONE Classificazione riveduta

CONCEZIONE GLOBALE Statistica finanziaria (senza classificazione dettagliata)

MANUALE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

26 Formazione professionale superiore 260 Scuole d'ingegneria 261 Scuoledisc.ee.

262 Tecnici agricoli 27 Istituti universitari e ricerca 270 Politecnici federali 271 Università 272 Ricerca fondamentale 273 Ricerca applicata 29 Altri compiti di insegnamento 290 Amministrazione 291 Orientamento professionale 292 Formazione degli adulti

307 Amministrazione, congressi e diversi 3070 Amministrazione, congressi e diversi

35 3500 3501 3502

Cultura, svaghi e sport Biblioteche Musei Protezione della natura e del patrimonio culturale 3503 Svaghi, sport 3509 Altri settori

30 300 3000 3001 3002 3009

Cultura e svaghi Promovimento della cultura Biblioteche Musei Teatri, concerti Altri compiti culturali

301

Manutenzione dei monumenti storici e protezione della natura e del paesaggio

Cultura e svaghi Promovimento della cultura Manutenzione dei monumenti e protezione dei luoghi Mass media Parchi pubblici e sentieri pedestri Sport Altri svaghi Chiese

3

Cultura e svaghi 30 Promovimento della cultura 300 Biblioteche 301 Musei 302 Teatri, concerti 309 Altri compiti culturali 31 Manutenzione dei monumenti e protezione dei luoghi

CONFEDERAZIONE Classificazione attuale

40 Igiene pubblica 400 Servizi generali 4000 Servizi generali 401 Stabilimenti ospedalieri 4010 Ospedali

CONFEDERAZIONE Classificazione riveduta

302

Mass media

303

Parchi pubblici e sentieri pedestri

304

Sport

305

Altri svaghi

306

Chiese

40 400

Igiene pubblica Ospedali

401

Case di cura

405

Profilassi, lotta contro le malattie 4050 Abuso d'alcool e di droghe 4059 Altre malattie 407

Controllo delle derrate alimentari

409

Altre spese di sanità

CONCEZIONE GLOBALE Statistica finanziaria (senza classificazione dettagliata)

MANUALE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

32 33 34 35 39

Igiene pubblica Ospedali Case di cura Cliniche psichiatriche Cure ambulatone Profilassi, lotta contro le malattie Servizio medico scolastico Controllo delle derrate alimentari Altre spese per la salute

4

Mass media Parchi pubblici e sentieri pedestri Sport Altri svaghi Chiese

Igiene pubblica 40 Ospedali 41 Case di cura 42 Cliniche psichiatriche 44 Cure ambulatorie 45 Profilassi, lotta contro le malattie 450 Lotta contro la droga 459 Lotta contro le altre malattie 46 Servizio medico scolastico 47 Controllo delle derrate alimentari 49 Altre spese per la salute

CONFEDERAZIONE Classificazione attuale

CONFEDERAZIONE Classificazione riveduta

CONCEZIONE GLOBALE Statistica finanziaria (senza classificazione dettagliata)

MANUALE DI CONTABI L1TÀ PUBBLICA

50 Previdenza sociale 500 Assicurazioni sociali 5000 Assicurazione vecchiaia e superstiti 5001 Assicurazione invalidità 5002 Assegni ai militari per perdita di guadagno 5003 Assicurazione militare 5004 Assicurazione malattia e infortuni 5005 Assicurazione disoccupazione

50 500

Previdenza sociale Assicurazione vecchiaia e superstiti

5

501

Assicurazione invalidità

502

Assicurazione malattie

Previdenza sociale Assicurazione vecchiaia e superstiti Assicurazione invalidità Assicurazione malattie Altre assicurazioni sociali Protezione della gioventù Invalidità Promovimento della costruzione di abitazioni Case per persone anziane Assistenza Azioni assistenziali in Svizzera

501 Assistenza sociale 5010 Aiuto agli indigenti 5012 Aiuto alla vecchiaia

5032 Assicurazione infortuni 5033 Assicurazione militare

45 Protezione dell'ambiente 4500 Approvigionamento con acqua 45 1 0 Protezione delle acque, canalizzazioni 4590 Altre immissioni

503 Altre assicurazioni sociali 5030 Prestazioni complementari

AVS 5031 Prestazioni complementari

AI

506 5014 Malattie e invalidità 5019 Altri settori dell'assistenza sociale 502

Promovimento della costruzione di abitazioni

Promovimento della costruzione di abitazioni

508 Assistenza 5080 Assistenza alle persone anziane 508 1 Aiuto agli indigenti

Previdenza sociale 50 Assicurazione vecchiaia e superstiti 5 1 Assicurazione invalidità 52 Assicurazione malattie 53 Altre assicurazioni sociali 530 Prestazioni complementari

AVS 531 Prestazioni complementari AI 532 Assicurazione disoccupazione 533 Casse di compensazione per gli assegni familiari 534 Assicurazioni infortuni 54 Protezione della gioventù 55 Invalidità

CONFEDERAZIONE Classificazione attuale

CONFEDERAZIONE Classificazione riveduta

5020 Promovimento della costruzione di abitazioni

5083 Aiuto agli Svizzeri dell'estero 5084 Aiuto ai rifugiati in Svizzera 5085 Servizi di collocamento 5089 Altri compiti assistenziali

509

Altri isituti di previdenza sociale 5090 Svizzeri dell'estero 5091 Protezione dei salariati 5099 Diversi

509

Azioni assistenziali in Svizzera

60 600 6000 6001

Traffico Strade Strade nazionali Strade principali

CONCEZIONE GLOBALE Statistica finanziaria (senza classificazione dettagliata)

MANUALE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

56 Promovimento della costruzione di abitazioni 57 Gerocomi 58 Assitenza 580 Assistenza alle persone anziane 581 Aiuto agli indigenti 582 Ufficio del lavoro 583 Aiuto svizzero all'estero 589 Altri compiti assistenziali 59 Azioni assistenziali 590 Azioni d'assistenza nel Paese 591 Azioni d'assistenza all'estero

60

Sistemazione del territorio/politica regionale di sviluppo 6000 Sistemazione del territorio 6010 Politica regionale di sviluppo 61

7

00

7

Comunicazioni ed energie

610 Strade 6100 Strade nazionali 6101 Strade principali

Traffico Strade nazionali Strade cantonali Strade comunali

6

Traffico 60 Strade nazionali 61 Strade cantonali 62 Strade comunali

MANUALE DI CONTABILITA PUBBLICA

CONFEDERAZIONE Classificazione attuale

CONFEDERAZIONE Classificazione riveduta

CONCEZIONE GLOBALE Statistica finanziaria (senza classificazione dettagliata)

6102 Strade cantonali 6104 Strade comunali 6106 Autosilo 611 Trasporti pubblici 6110 Ferrovie federali 6111 Imprese di trasporto concessionarie

6002 Altre strade 6003 Separazioni dei modi di traffico 6004 Contributi al finanziamento di misure diverse da quelle tecniche 6005 Autosilo 6006 Ricerca in materia stradale

Strade private Ferrovie federali Traffico regionale Navigazione lacuale e fluviale Navigazione aerea Comunicazioni Altri compiti inerenti al traffico

613 6130 6131 6132

601 Trasporti pubblici 6010 Ferrovie federali 6011 Impianti di trasporto concessionarie

66

602 6023 6024 6029

Navigazione Navigazione sul Reno Navigazione in alto mare Altre forme di navigazione

67

603 6030 6031 6039

Navigazione aerea Aerodromi Sicurezza aerea Navigazione aerea, altri

608

Comunicazioni

Trasporti per acqua Navigazione generale Navigazione sul Reno Navigazione in alto mare

614 Trasporti aerei 6140 Traffico aereo 6141 Sicurezza aerea 616 6160 6162 6169

Energia Elettricità Condotte Altri

617 Poste e telecomunicazioni 6170 Poste e telecomunicazioni 619 Diversi 6190 Altri settori dei trasporti e delle telecominicazioni

609 Altri compiti inerenti al traffico

63 64 65

68 69

620 Rete delle strade comunali 621 Autosilo Strade private Ferrovie federali Traffico regionale 650 Ferrovie private 651 Imprese di traffico locale 652 Trasporti in montagna Navigazione lacuale e fluviale 660 Navigazione interna 661 Navigazione sul Reno Navigazione aerea 670 Aerodromi 671 Sicurezza aerea 679 Navigazione aerea, altri Comunicazioni Altri compiti inerenti al traffico

CONFEDERAZIONE Classificazione attuale

CONFEDERAZIONE Classificazione riveduta

CONCEZIONE GLOBALE Statistica finanziaria (senza classificazione dettagliata)

MANUALE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

70

Protezione e sistemazione dell'ambiente Approvigionamento con acqua Protezione delle acque Trattamento dei rifiuti Macelli Cimiteri e crematori Correzione delle acque Lotta contro le valanghe Protezione della natura Protezione dell'ambiente Altri Sistemazione

7

Protezione e sistemazione dell'ambiente 700 Approvigionamento con acqua

701 7010 70 1 1 7012 701 3 7014

Protezione dell'ambiente Protezione delle acque Trattamento dei rifiuti Protezione atmosferica Lotta contro il rumore Incenerimento di carcasse animali 7019 Altri provvedimenti 705

Correzione della acque

706

Opere valangarie

707

Protezione della natura

709 Sistemazione 7090 Sistemazione del territorio 7091 Aiuto in materia di investimenti nelle regioni montane 7092 Provvedimenti generali di promovimento della costruzione di abitazioni

Protezione e sistemazione dell'ambiente 70 Approvigionamento con acqua 7 1 Protezione delle acque 72 Trattamento dei rifiuti 73 Macelli 74 Cimiteri e crematori 75 Correzione delle acque 76 Lotta contro le valanghe 77 Protezione della natura 78 Protezione dell'ambiente, altri 780 Gabinetti pubblici 781 Incenerimento di carcasse animali 789 Lotta contro l'inquinamento, altri 79 Sistemazione 790 Sistemazione del territorio 791 Piani di sviluppo 792 Costruzioni d'abitazioni

CONFEDERAZIONE Classificazione attuate

CONFEDERAZIONE Classificazione riveduta

CONCEZIONE GLOBALE Statistica finanziaria (senza classificazione dettagliata)

MANUALE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

70 Agricoltura e alimentazione 700 Amministrazione (non ripartibili) 701 Provvedimenti tecnici 70 1 0 Migliorie aziende e suolo 701 1 Bestiame 7012 Prodotti vegetali e arboricoli 7013 Coltura dei cereali panificabili 7015 Consulenza aziendale 701 6 Lotta contro le epizozie

80 Agricoltura e alimentazione 800 Amministrazione

Economia pubblica Agricoltura Selvicoltura Caccia e pesca Turismo Industria, artigianato e commercio Banche Energia Altre aziende artigianali

8

702 Provvedimenti economici 7020 Bestiame Latte e latticini Altri provvedimenti 7021 Prodotti vegetali e arboricoli 7022 Coltura dei cereali panificabili 7023 Coltura dei cerali foraggieri

803

703

Provvedimenti sociali

71

Selvicoltura, caccia e pesca

7 1 00 Selvicoltura in generale 7104 Caccia, pesca 72

Correzioni di corsi di acqua e opere valangarìe

801 Ricerca e consulenza 8010 Ricerca agronomica 8011 Consulenza 802 8020 8021 8022 8023

Migliorie basi produttive Migliorie aziende e suolo Effettivo del bestiame Lotta contro le epizozie Produzione vegetale

Garanzia dei prezzi e dello smercio 8030 Economia animale · economia lattiera · altri provvedimenti 803 1 Produzione vegetale · campicoltura · ortoarboriviticoltura 804

Pagamenti diretti e provvedimenti sociali 8040 Pagamenti diretti 8050 Provvedimenti sociali

Economia pubblica 80 Agricoltura 800 Amministrazione 801 Migliorie delle aziende 802 Effettivo del bestiame 803 Lotta contro le epizozie 804 Produzione vegetale 805 Misure economiche in favore dell'allevamento 806 Misure economiche in favore delle colture 807 Versamenti compensativi 808 Misure sociali 81 Selvicoltura 810 Selvicoltura in generale 811 Foreste cantonali 812 Foreste comunali 82 Caccia e pesca 83 Turismo 84 Industria, artigianato e commercio 85 Banche 86 Energia

CONFEDERAZIONE Classificazione attuale

CONFEDERAZIONE Classificazione riveduta

Industria, artigianato e commercio

7500 Turismo 7509 Altri settori

MANUALE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

860 Elettricità 861 Gas 862 Riscaldamento e distanza 869 Altre energie 87 Altre aziende artigianali

7200 Correzioni di corsi di acqua 7201 Opere valangarie

75

CONCEZIONE GLOBALE Statistica finanziaria (senza classificazione dettagliata)

85

Altri settori dell'economia pubblica

850 Selvicoltura 8500 Selvicoltura 851

Caccia e pesca

852

Turismo

853

Industria, artigianato e commercio

854 8540 8541 8542 8543 8544 8549

Energia Amministrazione Elettricità Gas Riscaldamento a distanza Ricerca energetica Altre energie

855

Altre aziende artigianali

7 9 K)

CONFEDERAZIONE Classificazione attuale

CONFEDERAZIONE Classificazione riveduta

CONCEZIONE GLOBALE Statistica finanziaria (senza classificazione dettagliata)

MANUALE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

80

90

Finanze ed imposte

9

Spese del servizo finanziario 800 Spese di capitali 8000 Interessi debitori 8001 Spese d'emissione 802 Aliquote cantonali 8020 Quote dei cantoni agli introiti federali 805

Convenzioni fiscali con l'estero

Finanze ed imposte

900

Introiti fiscali, regalie e concessioni 9000 Introiti fiscali 9001 Regalie e concessioni 901

Convenzioni fiscali

902

Perequazione finanziaria

903 Quote agli introiti 9030 Quote dei cantoni agli introiti della Confederazione 9034 Quote della Confederazione alle tasse cantonali 904

Gestione del patrimonio e dei debiti 9040 Interessi 9041 Spese d'emissione 990 Diversi

Imposte Convenzioni fiscali Perequazione finanziaria Quote agli introiti Gestione del patrimonio e dei debiti Voci non ripartibili

Finanze ed imposte 90 Imposte 91 Convenzioni fiscali 92 Perequazione finanziaria 921 Cantone-Comuni 922 Comuni-Cantone 93 Quote agli introiti 930 Quote dei cantoni agli introti federali 931 Quote dei comuni alle imposte cantonali 932 Quote dei comuni alle regalie e ai brevetti 933 Quote dei comuni agli emolumenti e alle tasse cantonali 934 Quote della Confederazione alle tasse cantonali 94 Gestione del patrimonio e dei debiti 940 Interessi 941 Spese d'emissione 942 Immobili, patrimonio finanziario 943 Demani 99 Voci non ripartibili

Allegato 8 Preventivo dell'Ufficio federale delle aziende d'armamenti Esempio di presentazione e tavola delle materie del supplemento UFAZA del preventivo della Confederazione svizzera Le cifre esposte in seguito servono soltanto d'illustrazione anche se le proporzioni e gli ordini di grandezza stiano in rapporto con le cifre effettivamente registrate negli anni trascorsi. Non trattasi comunque di elementi autentici di pianificazione.

1.

Ufficio federale delle aziende d'armamento e sua gestione contabile

1.1 Breve descrizione dell'UFAZA 1.2 Politica imprenditoriale a lungo termine 1.3 Gestione contabile

793

2.

Preventivo 1991

2.1 Tavola, compendio 2.2 Conto economico previsionale Ricavo/Spese (in mio di fr.)

Conto 1989

Prev. 1990

789 38 73

821 40 76

899 48 81

4

Ordinazioni dirette della Confederazione .

Ordinazioni indirette della Confederazione Ordinazioni di privati ...

Altri ricavi d'esercizio (ad. es. diritti di licenza)

5

8

10

5

Fatturato (linee 1 + 2 + 3 + 4)

905

945

1038

6

Variazioni delle scorte di prodotti finiti e semilavorati ( + /-) Produzione per uso proprio contabilizzata all'attivo .

....

-17

22

20

10

g

11

Ricavi d'esercizio (linee 5 + 6 + 7)

898

975

1069

Spese per il personale Spese per materie prime, prodotti semilavorati e forniture ....

Altre spese esterne d'esercizio .

Spese finanziarie Ammortamenti ordinar!

358

366

375

275

212

298 259

37

39

271 22 44

Oneri d'esercizio (linee 9+10+11 + 12+13)

882

962

1025

1 2 3

7 g

9 10 11 12

13 14

Prev. 1991

313

15

Ricavo d'esercizio (linee 8./.14)

16

13

44

16

Ammortamenti straordinari, differenze di valutazione e riserve ....

14

13

15

Utile netto/perdita netta (linee 15./.16) ..

2

0

29

17

Qui di seguito brevi osservazioni.

794

2.3 Preventivo del personale Conto 1989

Prev. 1990

Prev. 1991

280 41 32 5

286

297

42

4

Stipendi e salar! (in mio di fr.)

Prestazioni sociali Altre spese per il personale Spese per il personale esterno

33

5

43 33 2

5

Totale delle spese per il personale

358

366

375

6

Effettivo (media annua dei funzionari e degli impiegati) (numero dei posti)

4892

4900

4935

Oneri/ Effettivo

1 2

3

Qui di seguito brevi osservazioni

2.4 Investimenti Progetti di investimenti (in mio di fr.)

Crediti d'impegno già stanziati

1

2

Crediti collettivi per progetti di 8 mio di fr. al massimo - Investimenti in immobili . . . .

Investimenti in mobili - Progetti informatici . ..

24 69 29

ancora da stanziare

23 32 21

Pagamenti Valutazione a breve termine 1990

Prev. 1991

18 30

21 31

12

19

76

59

Crediti globali per progetti superanti 8 mio di fr.

- Progetti anteriormente auto-

449 - Nuovi progetti: Fabbrica federale di aeroplani, gestione di materiale .

...

3

Crediti aggiuntivi

4

Totale degli investimenti

...

1

18 -

-

3

-

571

94

139

131

Qui di seguito brevi osservazioni e descrizione dei diversi progetti d'investimento per i quali sono stati chiesti, nel quadro del preventivo, crediti specifici di più di 8 milioni di franchi.

795

3.

Pianificazione 1991-1995

3.1.

3.2.

Tavola, compendio Piano d'investimenti

Progetti di investimenti (in mio di fr.)

Crediti collettivi per progetti di 8 milioni di franchi - Autorizzati anteriormente - Chiesti nel quadro del preventivo 1991 - Previsti

122

Fatti per il 89

Valutazione a breve termine 90

42

63

76

Crediti globali per progetti di più di 8 milioni di franchi - Autorizzati anteriormente - Chiesti nel quadro del preventivo 1991 . .

- Sono previsti: - Progetto A - Progetto B - Progetto C - Progetto D - Progetto E

62 ca. 20 12-15 ca. 30 ?

Totale degli investimenti

--

449

58

76

18

Qui di seguito brevi osservazioni.

796

Pagamenti

Crediti d'impegno

100

139

Pia nifica?i( me 91

92

93

94

95

15

1

56

18 47

2 53

50

55

59

45

40

30

25

1

9

7

1

5 1 5

24 5 9

15 4

15 4

1

3 2

101

104

131

131

140

3.3 Piano finanziario Flusso dei capitali (in mio di fr.)

Provenienze dei fondi: - Ammortamento della mobilia e degli immobili 2 - Utile netto/perdita netta (-) 3 - Utile versato alla Confederazione (-)

Impor- Valutazioti effet- ne a breve tivi termine 90 ' 89

1

4 Autofinanziamento totale . . .

5 Diminuzione degli attivi circo-

Pianificazione 91

92

93

94

95

50

43 2

45 0

29

61 24

63 33

66 28

69 42

- 1

- 2

-9

-8

-11

-9

-14

44

43

70

77

85

85

97

70

37

lanti

10

6 Provenienza dei fondi, totale

44

65

140

114

85

95

97

Utilizzazione dei fondi - Costruzioni immobiliari . .

- Acquisto di mobilia e di macchine

62

72

54

38

37

35

40

38

67

77

93

103

66

64

100

139

131

131

140

101

104

7

8

9 Totale nuovi investimenti . . .

10 Aumento degli attivi netti circolanti

22

10

35

11

Utilizzazione dei fondi, totale

122

139

131

131

175

101

114

12

Aumento /diminuzione (-) del credito d'esercizio (linee 11 ./. 6)

78

74

-9

17

90

6

17

Situazione dei capitali il 31- dicembre dell'anno

89

90

91

92

93

94

95

600 46

600 68

600

10

600 30

600

10

87

115

892

966

357

374

464

470

487

H 14 15

Capitale proprio Riserva Credito d'esercizio (sottoposto ad interesse a contare dal 1° gennaio 1991)

Qui di seguito brevi osservazioni.

797

Legge federale

Disegno

sulle finanze della Confederazione (Legge sulle finanze della Confederazione, LFC)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numeri 1, 2 e 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 19881', decreta: Sezione 1: Campo di applicazione e principi Art. l Campo di applicazione 1 Le disposizioni della presente legge sono applicabili alla compilazione e all'esecuzione del preventivo della Confederazione Svizzera e delle sue aziende e dei suoi istituti non autonomi, all'approvazione del consuntivo, come anche alla gestione finanziaria.

2 Alle finanze delle Ferrovie federali e dell'Azienda delle PTT sono applicabili, ad eccezione degli articoli 2 e 3 della presente legge, prescrizioni particolari.

Per il settore dei PF, il Consiglio federale può prevedere deroghe in via d'ordinanza.

Art. 2 Principi della gestione 1 L'Assemblea federale, il Consiglio federale e l'Amministrazione gestiscono le finanze della Confederazione secondo i principi della legalità, urgenza, economicità e parsimonia.

2 Si adoperano ad ammortizzare il disavanzo e a mantenere l'equilibrio del bilancio a lungo periodo.

3 Dev'essere tenuto conto delle esigenze di una politica finanziaria di congiuntura e di espansione.

Art. 3 Principi della tenuta dei conti Alla tenuta dei conti sono applicabili i principi dell'universalità, dell'unità, dell'espressione al lordo, della specificazione e dell'annualità.

1> FF 1988 III 721 798

Finanze della Confederazione

Sezione 2: Struttura del consuntivo e del preventivo Art. 4 Articolazione I conti della Confederazione comprendono: a. il conto amministrativo, articolato in conto finanziano e conto economico; b. il conto capitale con il bilancio; e. i conti delle aziende e degli istituti non autonomi.

Art. 5 Contenuto del conto finanziario 1 II conto finanziano espone le uscite e le entrate, come anche la maggior uscita o la maggior entrata dell'anno finanziario.

2 Le uscite sono i pagamenti a terzi che: a. riducono il patrimonio; b. creano valori patrimoniali direttamente destinati a scopi amministrativi (patrimonio amministrativo).

3 Le entrate sono i pagamenti di terzi che: a. aumentano il patrimonio; b. sono eseguiti come risarcimento per l'alienazione di patrimonio ammninistrativo.

4 Le prestazioni del datore di lavoro alla Cassa di assicurazioni e la rimunerazione dei fondi di tesoreria sono registrate come uscite nel conto finanziario e come entrate alla Cassa di assicurazioni. Il risultato delle operazioni fra la Cassa di assicurazioni e la Confederazione, le aziende e gli istituti affiliati o gli assicurati dev'essere iscritto nel conto finanziario ed accreditato o addebitato al conto speciale della Cassa d'assicurazione.

Art. 6 Contenuto del conto economico 1 II conto economico determina l'eccedenza dei ricavi o delle spese dell'esercizio. Procedendo dal saldo del conto finanziario, include tutte le spese e i ricavi contabili.

2 Le spese e i ricavi totali dell'esercizio devono inoltre essere articolati secondo le rispettive categorie.

Art. 7 Contenuto del conto capitale 1 II conto capitale comprende l'insieme dei valori patrimoniali e degli impegni, come anche il capitale proprio o il disavanzo del bilancio.

2 La chiusura annuale del conto capitale (bilancio) informa sullo stato degli attivi e dei passivi alla fine dell'esercizio.

799

Finanze della Confederazione

Art. 8 Conti delle aziende e degli istituti non autonomi Questi conti sono presentati con il conto amministrativo e il conto capitale della Confederazione.

Sezione 3: Preventivo Art. 9 Competenza L'Assemblea federale stabilisce il preventivo annuo secondo un disegno sottopostole dal Consiglio federale.

Art. 10 Uscite ed entrate 1 II preventivo del conto finanziario comprende le uscite autorizzate (crediti di pagamento) e le entrate presunte per l'esercizio preventivato, classificate secondo gli uffici e il genere.

2 Le uscite e le entrate sono iscritte per l'ammontare totale, senza compensazione, nel preventivo concernente l'anno in cui si verificano.

3 Le rimunerazioni tra uffici sono di regola vietate. Le eccezioni devono essere menzionate separatamente nel preventivo.

Art. 11 Valutazione dei crediti di pagamento 1 1 crediti di pagamento devono essere stabiliti sul fondamento di una stima diligente del fabbisogno finanziario presumibile.

2 1 crediti di pagamento riguardanti uscite presumibili, per le quali, allorché si compila il preventivo, manchi ancora il fondamento legale sono stanziati sotto riserva dell'entrata in vigore di quest'ultimo e rimangono sino allora bloccati.

3 Per i provvedimenti che durano oltre un anno, la domanda di credito deve menzionare, nei motivi, l'ammontare totale della spesa presunta.

Art. 12 Aggiunte ordinarie 1 Per le uscite, riguardo alle quali il credito di. pagamento manchi o non basti, dev'essere chiesto un credito aggiuntivo. Il Consiglio federale presenta periodicamente all'Assemblea federale le domande di credito aggiuntivo.

2 L'Assemblea federale può riportare all'anno in corso la parte non utilizzata di un credito di pagamento stanziato nel precedente anno, se trattasi della continuazione o del compimento di opere, lavori o provvedimenti.

3 Non devono essere chiesti crediti aggiuntivi per le parti di terzi a determinate entrate.

800

Finanze della Confederazione

Art. 13 Aggiunte urgenti 1 II Consiglio federale può ordinare una spesa non o insufficientemente coperta da credito di pagamento ma indifferibile, anche prima che l'Assemblea federale abbia stanziato il credito aggiuntivo. Se possibile, domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

2 II Consiglio federale sottopone le spese urgenti all'approvazione dell'Assemblea federale, con le successive aggiunte al bilancio oppure, se ciò non fosse più possibile, con il conto consuntivo.

Art. 14 Riserve Per sopperire a perdite imminenti o a rischi particolari, sono costituite e mantenute delle riserve, in quanto lo esiga la presentazione di un conto veritiero.

Art. 15 Finanziamenti speciali 1 Vi è finanziamento speciale quando, per l'adempimento di un compito, sono adoperati fondi a scopo vincolato. Per operare un tale finanziamento è necessario un fondamento legale.

2 Le uscite, che non servono per l'acquisto di valori patrimoniali, possono essere capitalizzate soltanto se devono essere coperte da entrate vincolate allo scopo.

Art. 16 Aumento e diminuzione del patrimonio amministrativo L'aumento di valori patrimoniali direttamente assegnati a scopi amministrativi (patrimonio amministrativo) è iscritto al valore d'acquisto; la diminuzione, al valore contabile.

Art. 17 Ammortamenti 1 1 valori di bilancio dei beni reali sono ammortizzati tenendo conto del loro genere, della loro durata d'impiego e delle loro possibilità di avvaloramento.

2 1 prestiti sono di regola valutati secondo principi commerciali.

3 II capitale di base e il capitale di dotazione delle aziende e degli istituti della Confederazione non sono ammortizzati.

4 Gli ammortamenti non hanno effetto quanto all'esistenza e all'ammontare dei crediti dello Stato verso terzi.

Sezione 4: Consuntivo Art. 18 Competenza 1 II Consiglio federale presenta ogni anno il consuntivo all'Assemblea federale per approvazione.

55

Foglio federale. 71° anno. Voi. MI

801

Finanze della Confederazione 2

Al consuntivo sono applicabili per analogia le disposizioni sul preventivo.

Art. 19 Uscite ed entrate 1 II Consiglio federale stabilisce fino a quale momento le uscite e le entrate concernenti l'anno trascorso vanno ancora iscritte nel vecchio conto.

2 1 rimborsi delle uscite dell'anno in corso vanno accreditati ai crediti di pagamento; quelli delle uscite di un anno precedente vanno registrati separatamente. I rimborsi delle entrate sono iscritti nella rubrica delle entrate.

Art. 20 Giustificazione separata I rimborsi, come anche i versamenti nelle riserve e i finanziamenti speciali, in quanto non erano stabiliti nel preventivo, sono menzionati espressamente, con 1 sorpassi di credito.

Art. 21 Fondi speciali ' I fondi speciali sono beni assegnati da terzi alla Confederazione con oneri determinati.

2 II Consiglio federale ne regola l'amministrazione tenendo conto di questi oneri.

3 Le uscite e le entrate non sono conteggiate nel conto finanziario.

Sezione 5: Pianificazione finanziaria Art. 22 Nozione e contenuto 1 II Consiglio federale provvede a una pianificazione finanziaria pluriennale.

2 Dopo l'inizio della legislatura, sottopone per conoscenza all'Assemblea federale, insieme con le linee direttive della politica di governo, il piano finanziano della legislatura.

3 II piano finanziario della legislatura stabilisce il fabbisogno finanziario per ogni legislatura, giusta l'ordine di priorità delle linee direttive, e indica come dev'essere coperto. È tenuto conto dello stato d'adempimento dei compiti, come anche degli imperativi della politica di congiuntura e di espansione.

4 II Consiglio federale, di regola con la presentazione del preventivo, sottopone annualmente all'Assemblea federale, per conoscenza, il piano finanziario.

Questo informa sull'attuazione del piano finanziario della legislatura e sulle modifiche necessarie. Per il periodo successivo alla legislatura, indica l'evoluzione probabile delle finanze federali.

Art. 23 Coordinamento con Cantoni e Comuni 1 II Consiglio federale coordina quanto possibile la pianificazione finanziaria della Confederazione con quella dei Cantoni e Comuni.

802

Finanze della Confederazione 2

Esso può far dipendere l'assegnazione dei contributi per potenziamenti infrastrutturali dalla presentazione di programmi pluriennali da parte dei Cantoni interessati. Ciò facendo, stabilisce la priorità secondo le esigenze di una politica di congiuntura e di espansione.

Sezione 6: Crediti d'impegno e limite di spesa Art. 24 Credito d'impegno 1 Un credito d'impegno dev'essere chiesto qualora debbano essere contratti impegni finanziari la cui durata supera l'anno di preventivo.

2 II credito d'impegno determina l'ammontare entro cui il Consiglio federale può contrarre impegni finanziari.

3 Esso è limitato nel tempo soltanto se lo prevede il decreto di stanziamento.

4 1 crediti d'impegno sono segnatamente necessari per: a. i provvedimenti determinati soltanto rispetto allo scopo e ai bisogni finanziari; b. i progetti di costruzione e gli acquisti di immobili; e. i programmi di sviluppo e di acquisizione; d. l'assegnazione di sussidi pagabili soltanto in esercizi futuri; e. l'assunzione di fideiussioni e di altre sicurtà.

5 II fabbisogno finanziario annuo, implicato dagli impegni, va ascritto di volta in volta nel bilancio finanziario.

Art. 25 Valutazione ' I crediti d'impegno sono valutati sul fondamento di stime condotte diligentemente e secondo le regole tecniche.

2 L'Ufficio incaricato d'approntare la domanda di credito risponde della sua valutazione. Ove non sia possibile un computo esatto, deve mezionarlo nella domanda, indicando gli elementi di calcolo e le ragioni d'incertezza; occorrendo, vanno espressamente previste e indicate le opportune riserve.

3 Ove sia necessario per chiarire l'ampiezza e il costo d'un progetto complesso, dev'essere previamente domandato un credito di studio.

Art. 26 Stanziamento 1 L'Assemblea federale determina, con decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante a referendum, in quali casi le domande di crediti d'impegno le devono essere presentate con messaggio speciale.

2 II Consiglio federale può presentare all'Assemblea federale con messaggio speciale domande di credito politicamente importanti.

3 Negli altri casi, lo stanziamento è operato con decreti su il bilancio e le sue aggiunte.

803

Finanze della Confederazione

Art. 27 Ripartizione II Consiglio federale, se un credito d'impegno è destinato per uno scopo genericamente definito o copre parecchi progetti, ne disciplina la ripartizione, in quanto essa non risulti dall'atto di stanziamento.

Art. 28 Controllo degli impegni L'Ufficio tiene un controllo indicante gli impegni assunti e quelli che dovranno ancora essere contratti affinchè il progetto possa essere compiutamente attuato.

Art. 29

Resoconto

1

II Consiglio federale, con il consuntivo, rende conto dello stato dei crediti d'impegno.

2 Quelli inutilizzati, se lo scopo è stato conseguito, decadono.

3 L'Assemblea federale revoca i crediti d'impegno inutilizzati se l'attuazione del progetto non è più opportuna o possibile.

Art. 30 Crediti aggiuntivi 1 Se, prima o durante l'attuazione d'un progetto, risulta che il credito d'impegno non basta, dev'essere domandato senza indugio un credito aggiuntivo.

2 Per i costi dovuti al rincaro, può essere chiesto, dopo l'esecuzione del progetto, un credito aggiuntivo.

3 Per i progetti la cui esecuzione non ammette indugi, il Consiglio federale può autorizzare l'avvio o il proseguimento dei lavori prima dello stanziamento del credito d'impegno. Se possibile, domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

Art. 31 Limite di spesa 1 Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti di pagamento stabilito dall'Assemblea federale per determinati compiti e per un periodo pluriennale.

2 1 limiti di spesa possono essere stabiliti se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso anno, se esiste un margine d'apprezzamento e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine.

3 II limite di spesa non costituisce un'autorizzazione di pagamento.

Sezione 7: Gestione finanziaria Art. 32 Uffici 1 Ogni ufficio è responsabile dell'impiego oculato, economico e parsimonioso dei valori patrimoniali e dei crediti che gli sono attribuiti.

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Finanze della Confederazione 2

Gli uffici possono contrarre impegni e fare pagamenti soltanto nell'ambito dei crediti stanziati. I crediti possono essere utilizzati unicamente per Io scopo assegnato e per bisogni indispensabili.

3 L'Ufficio, che amministra crediti per i bisogni di più uffici, accerta la fondatezza delle loro domande. Del rimanente, ciascun ufficio richiedente è responsabile della valutazione oggetti va dei bisogni.

Art. 33 Dipartimento federale delle finanze ' II Dipartimento federale delle finanze gerisce le finanze della Confederazione, curando di conservarne una veduta d'insieme.

2 Prepara, per il Consiglio federale, il preventivo e le sue aggiunte, il consuntivo e il piano finanziario, riscontra le domande di credito e la stima delle entrate.

3 Esamina, per il Consiglio federale, ogni progetto avente implicazioni finanziarie, per determinare se sia conforme ai principi dell'economicità, se il suo costo sia sopportabile e se risponda agli imperativi di politica congiunturale.

4 Riscontra periodicamente la necessità e l'opportunità delle spese ricorrenti.

Art. 34 Amministrazione federale delle finanze 1 L'Amministrazione federale delle finanze, salvo disposizioni particolari, provvede al servizio di cassa, di pagamento e di contabilità e amministra gli attivi e i passivi della Confederazione e dei fondi speciali.

2 Gerisce la tesoreria centrale della Confederazione, come anche quella delle Ferrovie federali e dell'Azienda delle PTT. Provvede per la continua solvibilità della Confederazione o delle sue aziende e istituti. I prestiti e gli anticipi concessi dalla tesoreria centrale della Confederazione alle aziende e agli istituti federali devono essere inclusi nel patrimonio finanziario.

3 1 fondi trasmessi dalle imprese all'Amministrazione federale delle finanze, come anche i prestiti loro concessi dalla Confederazione sono rimunerati alle condizioni di mercato.

4 Gli ordini emessi dagli uffici e controfirmati dal Controllo federale delle finanze costituiscono il fondamento delle scritture contabili riguardanti le spese.

5 L'Amministrazione federale delle finanze è autorizzata a rappresentare in giudizio la Confederazione per l'esazione dei crediti contestati o per respingere le pretese pecuniarie infondate. Essa può rinunciare all'esazione ove appaia che sarà infruttuosa o che la spesa risulterà
sproporzionata all'ammontare litigioso.

Art. 35 Investimento di capitali disponibili 1 1 capitali che superano i bisogni di tesoreria sono investiti in modo che siano sicuri e fruttino un interesse alle condizioni di mercato. Il Consiglio federale emana direttive per gli investimenti all'estero.

805

Finanze della Confederazione 2

L'acquisto di immobili o di diritti di partecipazione a imprese con fine lucrativo non è permesso a scopo d'investimento.

3 La Banca nazionale svizzera custodisce e gerisce gratuitamente i titoli della Confederazione. Essa consiglia l'Amministrazione federale delle finanze nelle questioni d'investimento.

Sezione 8: Conti delle aziende e degli istituti non autonomi della Confederazione Art. 36

Principio

Le finanze e la contabilità delle aziende e degli istituti federali non autonomi devono essere conformi, salvi restando i principi generali (art. 2 e 3 della legge), alle esigenze dell'esercizio. I conti devono essere compilati in modo che sia possibile riscontrarne con sicurezza e compiutezza lo stato patrimoniale, i debiti, i crediti e il risultato d'esercizio.

Art. 37 Ufficio federale delle aziende d'armamento 1 La Confederazione dota l'Ufficio federale delle aziende d'armamento di un capitale di base di 600 milioni di franchi non rimunerato. L'Assemblea federale può aumentarlo o ridurlo. La pertinente decisione è presa all'atto dell'approvazione del preventivo e delle sue aggiunte.

2 L'Ufficio federale delle aziende d'armamento fornisce alla Cassa federale una parte dell'utile netto.

3 II Consiglio federale emana, in virtù dell'articolo 36, le disposizioni concernenti la parte dell'utile netto fornibile alla Cassa federale, il preventivo, il consuntivo e gli altri documenti di pianificazione che devono essergli presentati.

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 38

Esecuzione

1

II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Emana le disposizioni esecutive.

2 Determina in particolare il piano contabile generale e i principi contabili, i metodi e le aliquote d'ammortamento e definisce le sottocategorie di crediti di pagamento e d'impegno.

Art. 39 Abrogazione del diritto previgente La legge federale del 18 dicembre 19681' concernente la gestione finanziaria della Confederazione è abrogata.

"RU 1969 299, 1979 1318 806

Finanze della Confederazione

Art. 40 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2022

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Decreto federale Disegno concernente la presentazione di domande di crediti per acquisti di fondi o per costruzioni del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 26 della legge federale sulle finanze della Confederazione1); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 19882), decreta:

Art. l 1 II Consiglio federale deve presentare alle Camere federali un messaggio speciale allorché il credito chiesto per l'acquisto di fondi o per costruzioni implichi per la Confederazione una spesa globale presumibile di oltre 10 milioni di franchi.

2 Se la spesa globale non supera 10 milioni di franchi, il credito può essere chiesto, senza messaggio speciale, con il preventivo o le sue aggiunte. Questa procedura vale parimenti per i progetti che sono mantenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, come anche nel caso di domande di crediti per costruzioni dell'Ufficio federale delle aziende d'armamento.

Art. 2

II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

Art. 3 II decreto federale del 14 marzo 19723) concernente le domande di crediti per acquisti di fondi e per costruzioni è abrogato.

Art. 4 1

II presente decreto è d'obbligatorietà generale; in virtù dell'articolo 26 capoverso 1 della legge sulle finanze della Confederazione non sottosta però al referendum.

2 Entra in vigore simultaneamente alla legge sulle finanze della Confederazione.

2037

DRU ...

> FF 1988 III 721 » FF 1972 I 760 2

808

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio a sostegno di una legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) del 24 agosto 1988

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Jahr

1988

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

44

Cahier Numero Geschäftsnummer

88.058

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.11.1988

Date Data Seite

721-808

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10 115 834

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