#ST#

88.233

Iniziativa parlamentare Riorganizzazione dei servizi del Parlamento Rapporto degli Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 15 luglio 1988

Onorevoli presidenti e consiglieri, Nell'autunno del 1987, gli Uffici dei due Consigli hanno deciso di procedere ad una riorganizzazione dei servizi del Parlamento nell'intento di creare le premesse organizzative per un miglioramento delle infrastrutture a disposizione dei deputati e delle commissioni parlamentari.

Conformemente all'articolo 21 quater della legge sui rapporti fra i Consigli del 23 marzo 1962, vi sottoponiamo un disegno di modifica di questa medesima legge nonché un disegno di revisione totale del decreto federale del 9 marzo 1972 sui servizi del Parlamento (allegato 1), corredati di un rapporto esplicativo (allegato 2). Simultaneamente, sottoponiamo il rapporto per parere al Consiglio federale.

Vi proponiamo di approvare entrambi i disegni e di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1986 P 85.491 Servizio di documentazione dell'Assemblea federale (N 20.6.86, Flubacher) 1987 P 86.131 Supporti tecnologici per i deputati (N 19.6.87, Fankhauser) 1987 P 87.377 Informatica nei servizi del Parlamento (N 19.6.87, Wick) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 luglio 1988

In nome dell'Ufficio del Consiglio degli Stati: II presidente, Masoni In nome dell'Ufficio del Consiglio nazionale: II presidente, Reichling

1988-472

6 Foglio federale. 71° anno. Voi. I l i

49

Testo A

Legge sui rapporti fra i Consigli

Allegato 1

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata un'iniziativa parlamentare; visto il rapporto degli Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 15 luglio 1988"; 2) visto il parere del Consiglio federale del , decreta:

I La legge sui rapporti fra i Consigli3' è modificata come segue:

la. Commissione amministrativa (nuovo) Art. 8?"°"r 1

1 presidenti, i vicepresidenti e un altro membro ciascuno del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati formano la Commissione amministrativa. La presidenza spetta, a turno, per un anno al presidente del Consiglio nazionale e per un anno al presidente del Consiglio degli Stati.

2 La Commissione amministrativa soprintende alla Direzione e vigila sulla gestione e amministrazione finanziaria dei servizi del Parlamento. A tal fine, può emanare direttive.

3 La Commissione amministrativa può delegare compiti particolari a uno o più dei suoi membri.

4

II cancelliere della Confederazione partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa in cui vengano trattate questioni rientranti nelle sue competenze. Può essere aggregato anche ad altri lavori.

Legge sui rapporti fra i Consigli

4. Servizi del Parlamento Art. 8novìes (nuovo) 1 1 servizi del Parlamento sono a disposizione dei due Consigli, dei loro organi e dei deputati. Svolgono in particolare i compiti seguenti: a. pianificazione e organizzazione delle sessioni e delle sedute commissionali; b. lavori di segretariato e di verbalizzazione per l'Assemblea federale plenaria, per i due Consigli e per le commissioni parlamentari; e. raccolta, valutazione e archiviazione di documenti per i due Consigli, le commissioni, i gruppi e i singoli deputati; d. consulenza ai deputati, in particolare ai presidenti dei due Consigli e delle commissioni, in questioni tecniche e procedurali.

2 1 servizi del Parlamento sono diretti dal segretario generale dell'Assemblea federale. Questi presiede la Direzione.

3 Quando operano per speciali organi dei due Consigli i servizi del Parlamento si attengono alle istruzioni tecniche dei medesimi.

4 Nell'adempimento dei loro compiti i servizi del Parlamento sono indipendenti dal Consiglio federale e dalla Cancelleria federale.

5 La nomina di funzionari dei servizi del Parlamento da parte del Consiglio federale dev'essere ratificata da organi parlamentari designati dai due Consigli.

6 1 compiti e l'organizzazione dei servizi del Parlamento nonché i loro rapporti con l'Amministrazione federale e le attribuzioni della Commissione amministrativa sono disciplinati in un decreto federale non sottostante a referendum.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il

1932

51

Testo B

Decreto federale sui servizi del Parlamento

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8novies della legge sui rapporti fra i Consigli1); esaminata un'iniziativa parlamentare; visto il rapporto degli Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 15 luglio 19882>; 3) visto il parere del Consiglio federale del , decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art, l Organizzazione 1 1 servizi del Parlamento comprendono: a. la Segreteria centrale; b. la Segreteria delle Commissioni della gestione; e. i Servizi delle commissioni; d. il Centro di documentazione; e. i Servizi centrali.

La Segreteria delle commissioni delle finanze è aggregata ai servizi del Parlamento nei limiti del suo statuto speciale giusta l'articolo 18 della legge federale del 28 giugno 19674) sul controllo federale delle finanze.

2 1 servizi del Parlamento sono diretti dal segretario generale dell'Assemblea federale. Questi presiede la Direzione, cui appartengono inoltre due segretari generali aggiunti.

3 1 servizi del Parlamento sottostanno all'autorità e alla vigilanza della Commissione amministrativa dell'Assemblea federale. Nell'ambito delle loro funzioni, il segretario generale e i segretari dei due Consigli sottostanno ai presidenti consiliari; i funzionari della Segreteria delle Commissioni della gestione e dei Servizi delle commissioni, alle commissioni per cui operano.

4 Nell'adempimento dei loro compiti i servizi del Parlamento sono indipendenti dal Consiglio federale e dalla Cancelleria federale.

1)RS > FF 3 )FF 4 > RS 2

52

171.11; RU 1988 III 49 ...

614.0

Servizi del Parlamento. DF

Art. 2 Nomina dei funzionari 1 II Consiglio federale nomina: a. il segretario generale, sentita la Conferenza di coordinamento; b. il segretario delle Commissioni della gestione, sentite quest'ultime; e. gli altri funzionari di classe di stipendio superiore alla 3a, sentita la Commissione amministrativa.

2 La Conferenza di coordinamento e le Commissioni della gestione consultano la Commissione amministrativa prima di essere sentite dal Consiglio federale.

3 Le nomine effettuate dal Consiglio federale devono essere ratificate dagli organi parlamentari che sono stati sentiti.

4 II segretario generale nomina gli altri funzionari; per quelli delle classi di stipendio 5-3, consulta dapprima la Commissione amministrativa.

5 1 presidenti delle commissioni permanenti sono sentiti prima della nomina dei rispettivi segretari.

Art. 3 Compiti della Commissione amministrativa 1 La Commissione amministrativa soprintende alla Direzione e vigila sulla gestione e sulle finanze dei servizi del Parlamento. Può emanare un regolamento interno per i servizi del Parlamento e altre direttive.

2 In particolare è incaricata di: a. vigilare sulla pianificazione e attuazione delle prestazioni offerte ai deputati dai servizi del Parlamento; b. esaminare la gestione dei servizi del Parlamento sulla scorta della relazione del delegato e della Direzione; e. approvare le proposte della Direzione al Dipartimento delle finanze per la pianificazione finanziaria e per il preventivo e vigilare sulla contabilità e sul rispetto del preventivo; d. vigilare nell'ambito del personale e, per le nomine di funzionari, esercitare le attribuzioni di cui all'articolo 2; e. in caso di dubbio, decidere circa il diritto di accedere ai settori documentazione e informatica.

Art.

1 La nio, a.

4 Delegato della Commissione amministrativa Commissione amministrativa delega a un proprio membro, per un bieni compiti seguenti: rappresentanza della Commissione nei confronti dei servizi del Parlamento; b. esame e sorveglianza specifica della gestione e delle finanze dei servizi del Parlamento; e. attuazione delle direttive e delle decisioni della Commissione; d. relazione circa il rispetto delle finalità e del preventivo dei servizi del Parlamento e presentazione di proposte in merito.

53

Servizi del Parlamento. DF 2

In questioni urgenti in materia di personale, il delegato può, dopo aver consultato il presidente, esercitare le attribuzioni spettanti alla Commissione amministrativa.

3 II delegato è, a turno, un membro del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati.

Art. 5

Rapporti dei servizi del Parlamento con il resto dell'amministrazione 1 1 servizi del Parlamento corrispondono direttamente con i servizi dell'Amministrazione federale; all'occorrenza, ne informano previamente il dipartimento competente.

2 Se il loro mandato lo esige, i servizi del Parlamento possono chiedere informazioni tecniche e giuridiche ai dipartimenti e ai loro servizi. Dipartimenti e servizi sono tenuti a soddisfare tali richieste. Il Consiglio federale può, in tal ambito, liberare i funzionari dall'obbligo di serbare il segreto d'ufficio e il segreto militare.

3 L'amministrazione consegna ai servizi del Parlamento, in quanto ne sia autorizzata dal Consiglio federale, gli atti necessari all'adempimento dei loro compiti.

4 Rimane salvo l'articolo 47quater della legge sui rapporti fra i Consigli.

Art. 6 Obbligo del segreto 1 1 funzionari dei servizi del Parlamento sono tenuti a serbare il segreto verso chiunque circa comunicazioni confidenziali di presidenti consiliari, commissioni, presidenti commissionali, gruppi parlamentari e singoli deputati. I mandati loro conferiti sono confidenziali se il mandante non dispone altrimenti. Per altro, vigono i disposti sul segreto d'ufficio.

2 1 processi verbali delle commissioni sono confidenziali. Sono notificati ai commissari, al presidente della commissione parallela dell'altro Consiglio, al segretario generale, al capo del Centro di documentazione nonché ai dipartimenti interessati. I terzi che hanno partecipato alle sedute ricevono l'estratto dei loro interventi.

3 1 processi verbali delle deliberazioni concernenti atti normativi possono essere consultati liberamente dai deputati e dai segretari dei gruppi parlamentari; dopo la votazione finale, se del caso dopo la scadenza del termine di referendum o dopo la votazione popolare, sono disponibili per ricerche scientifiche e per l'applicazione del diritto.

4 Per altro, fermi restando gli obblighi di serbare il segreto, il presidente di una commissione può consentire a qualsiasi deputato e, qualora gravi motivi non vi si oppongano, a terzi di consultare i processi verbali della sua commissione. Se del caso, sente dapprima il dipartimento interessato.

54

Servizi del Parlamento. DF 5

Se il presidente della commissione non fa più parte del Consiglio, la decisione circa la consultazione di vecchi processi verbali spetta al presidente in carica o, se la commissione è stata sciolta, al segretario generale il quale, nel dubbio, si attiene alle istruzioni della Commissione amministrativa.

6 Le disposizioni sull'uso dei processi verbali si applicano per analogia ai documenti delle commissioni.

Art. 7 Registri Gli affari trattati dall'Assemblea federale, dalle commissioni e dalle sezioni commissionali sono registrati secondo principi uniformi.

Sezione 2: Direzione Art. 8

Direzione

1

La Direzione consta del segretario generale dell'Assemblea federale, in qualità di presidente, e di due segretari generali aggiunti. Essa dirige i servizi del Parlamento e ne coordina le attività.

2 In particolare, la Direzione è incaricata di: a. tenersi a disposizione dei deputati, nell'adempimento dei loro compiti parlamentari, per mandati e informazioni; b. assistere i presidenti, gli Uffici dei due Consigli, l'Assemblea federale plenaria, la Conferenza dei presidenti di gruppo e la Commissione amministrativa, nonché sbrigare i loro lavori di segretariato e gestire la Segreteria dei due Consigli; e. preparare le sessioni; d. elaborare il piano finanziario, il preventivo e il consuntivo a destinazione della Commissione amministrativa; e. presentare un rapporto di gestione al delegato e alla Commissione amministrativa; f. preparare le nomine dei funzionari e altre decisioni inerenti allo statuto del personale, istruire e sorvegliare il personale; g. provvedere all'esecuzione efficace dei compiti amministrativi e all'impiego razionale del personale e del materiale; h. assicurare il funzionamento dei Servizi centrali e la gestione di una raccolta di dati sugli affari parlamentari; i. curare le relazioni con il pubblico, con i mezzi di comunicazione sociale e con i parlamenti esteri.

Sezione 3: I singoli servizi Art. 9 Segreteria centrale La Segreteria centrale svolge i compiti seguenti: 55

Servizi del Parlamento. DF

a. prepara le sessioni, in particolare appronta tutti i documenti per le deliberazioni e elabora tutte le proposte e tutti gli interventi presentati; b. organizza i locali di seduta e di lavoro per le commissioni, i gruppi parlamentari e i singoli deputati; e. provvede alla trasmissione degli atti tra l'Assemblea federale e i dipartimenti e la Cancelleria federale; d. organizza il servizio degli uscieri; e. registra gli affari parlamentari; f. poligrafa e invia documenti alle commissioni e ai singoli deputati; g. prepara le pubblicazioni dei servizi del Parlamento; h. da informazioni a servizi ufficiali e al pubblico circa gli affari parlamentari; i. sbriga tutti i compiti amministrativi non assegnati a un altro servizio.

Art. 10 Segreteria delle Commissioni della gestione ' La Segreteria delle Commissioni della gestione sbriga gli affari di cancelleria delle medesime e le coadiuva nell'espletamento dei loro compiti provvedendo, giusta le istruzioni dei presidenti commissionali e sezionali, ad approntare la documentazione necessaria per l'apprezzamento della gestione del Consiglio federale e dei tribunali federali, a sbrigare tutti gli altri preliminari del controllo commissionale e ad eseguire i mandati delle due commissioni.

2 II segretario è in particolare incaricato di: a. tenersi a disposizione dei presidenti delle due commissioni per l'adempimento delle incombenze presidenziali; b. preparare la ripartizione degli affari tra le due commissioni e le loro sezioni; e. provvedere alla redazione dei processi verbali nelle due commissioni e nelle loro sezioni, come anche al disbrigo dei lavori di cancelleria; d. allestire il piano dei programmi d'ispezione e preparare l'esame dei rapporti di gestione; e. svolgere ricerche, su ordine delle due commissioni o dei loro presidenti, allestire le proposte delle sezioni alla commissione plenaria e garantire l'esecuzione delle decisioni commissionali; f. provvedere affinchè gli accertamenti concernenti l'ambito di attività di un'altra commissione permanente vengano comunicati a quest'ultima (art.

47quater cpv

5

e art

8quinquies

cpv

3

LRC

Art. 11 Servizi delle commissioni 1 1 Servizi delle commissioni si occupano di settori specifici. Sono responsabili del segretariato, dei processi verbali e della documentazione delle commissioni.

2 In particolare, i Servizi delle commissioni sono incaricati di: a. preparare le sedute commissionali e provvedere alla documentazione e verbalizzazione; 56

Servizi del Parlamento. DF

b. elaborare rapporti commissionali e comunicati stampa e tenersi a disposizione dei presidenti e dei commissari per mandati e informazioni in questioni tecniche e procedurali; e. informare la Direzione e altri servizi interessati sui risultati dei lavori commissionali e riunire gli atti commissionali destinati agli archivi; d. preparare informazioni per i deputati, di regola tramite il Centro di documentazione.

3 Se i servizi del Parlamento non possono assumersi il segretariato di una commissione o la redazione dei processi verbali, i Servizi delle commissioni, d'intesa con il presidente della commissione e con il dipartimento interessato, fanno capo al servizio materialmente competente dell'Amministrazione federale.

Art. 12 Centro di documentazione 1 II Centro di documentazione è in particolare incaricato di: a. tenersi a disposizione dei deputati, dei gruppi parlamentari, degli altri servizi del Parlamento e di terzi autorizzati, per informazioni, nonché raccolta e analisi di documenti; b. archiviare, amministrare e classificare gli atti dell'Assemblea federale e degli organi parlamentari, nonché altri documenti, segnatamente dell'Amministrazione federale; e. allestire un indice delle materie e delle deliberazioni, nonché banche dati informatizzate; d. vagliare i documenti secondo criteri scientifici e mettere a disposizione dei deputati i risultati ottenuti; e. coadiuvare i Servizi delle commissioni nella ricerca di documenti per le commissioni; f. curare i collegamenti con altri servizi di documentazione e d'informazione in Svizzera e all'estero.

2 II Servizio del Bollettino ufficiale, aggregato al Centro di documentazione, registra i dibattiti consiliari e pubblica il Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale. Collabora parimente alla redazione dei processi verbali nelle sedute commissionali.

Art. 13 Documentazione. Principi 1 Per la raccolta di documentazione, i Servizi delle commissioni e il Centro di documentazione si attengono ai principi seguenti: a. badano alla massima oggettività; b. eseguono i singoli mandati in modo confidenziale e trasmettono i documenti a terzi soltanto col consenso del mandante; la documentazione allestita per le commissioni può essere trasmessa a terzi conformemente alle disposizioni concernenti i processi verbali delle commissioni; e. non sono abilitati a redigere motivazioni di interventi personali né a eseguire mandati estranei all'adempimento dei compiti parlamentari.

57

Servizi del Parlamento. DF 2

Nel dubbio circa l'eseguibilità di un mandato, la decisione spetta alla Commissione amministrativa.

3 Tutte le biblioteche e uffici di documentazione dell'Amministrazione federale sono tenuti, per quanto loro possibile, a coadiuvare i servizi del Parlamento con informazioni e prestiti.

Art. 14 Servizi centrali , 1 1 servizi centrali sono diretti da un membro della Direzione.

2 Sono responsabili per il settore del personale e la contabilità, per le questioni di sicurezza, per la logistica e per l'impiego dell'informatica.

3 Assicurano l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo degli impianti di elaborazione dei dati (hardware e software) e provvedono al collegamento con altri sistemi di informazione e documentazione, segnatamente quelli della Cancelleria federale. Vigilano sul diritto d'accesso e sulla protezione dei dati.

4 Possono essere incaricati di altri compiti.

Sezione 4: Disposizioni finali Art. 15 Diritto previgente: abrogazione II decreto federale del 9 marzo 1972" sui servizi del Parlamento è abrogato.

Art. 16

Referendum e entrata in vigore

1

II presente decreto, di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum in virtù dell'articolo 8bis della legge sui rapporti fra i Consigli.

2

Esso entra in vigore simultaneamente alla modificazione della legge sui rapporti fra i Consigli, del

1933

"RU 1972 629 58

Rapporto esplicativo \ 11

Allegato 2

Cronistoria

I servizi del Parlamento esistono nella loro forma attuale dal 1972. Oggi, dopo circa vent'anni, è giunto il momento di riesaminarli. Tenuto conto dell'aumento e della sempre maggiore complessità del lavoro parlamentare, ma soprattutto anche dei nuovi metodi di lavoro che si sono sviluppati nel frattempo (informatica ecc.), negli ultimi anni sono stati presentati diversi interventi parlamentari che hanno chiesto un miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi a disposizione dei deputati".

Parallelamente agli sforzi intrapresi per aumentare l'efficienza dell'amministrazione federale, nel biennio 1986/87 anche i servizi del Parlamento hanno cercato di migliorare la loro offerta di prestazioni. Oltre ad alcune ristrutturazioni di minore importanza, sono stati chiesti posti supplementari per il Servizio di documentazione, per la Segreteria delle Commissioni della gestione e per l'informatica. Nelle sedute dell'agosto e del settembre 1987, gli Uffici dei due Consigli decidevano, prima di approvare questi nuovi posti e di assegnare definitivamente quelli divenuti vacanti in seguito a pensionamenti, di far esaminare i servizi del Parlamento da un ufficio di consulenza esterno. La scelta di questo ufficio nonché l'incombenza di seguirne i lavori vennero affidati a un gruppo di lavoro composto di membri degli Uffici2).

12

II 17 novembre 1987, gli Uffici conferivano alla ditta Karasek & Co. il mandato di riesaminare l'organizzazione dei servizi del Parlamento e di presentare proposte concrete e attuabili per migliorarne qualitativamente e quantitativamente le prestazioni a destinazione dei deputati segnatamente nei campi seguenti: - adempimento dei compiti da parte dei servizi del Parlamento, - direzione e vigilanza parlamentare sui servizi del Parlamento, - organizzazione dei servizi del Parlamento, - opportunità dell'impiego dell'EED nei servizi del Parlamento.

11

1986 P 85.941 Servizio di documentazione dell'Assemblea federale (N 20.6.86, Flubacher) 1987 P 86.131 Supporti tecnologici per i deputati (N 19.6.87, Fankhauser) 86.246 Iniz. pari. Ott. Riforma del Parlamento 88.615 Interr. ord. Bodenmann. Allacciamento ad ABIM/CUNIDAS.

21 CN Reichling (presidente), Iten, Nussbaumer, Ruffy (supplente: Lanz), Steinegger; CS Masoni, Affolter, Cavelty, Reymond, Schò'nenberger.

59

2

Sviluppo dei servizi del Parlamento

21

II fondamento costituzionale per i servizi del Parlamento, il vigente articolo 105 della Costituzione federale (Cost.), risale al 1848. Esso incarica la Cancelleria federale di sbrigare gli «affari di cancelleria tanto per l'Assemblea federale quanto pel Consiglio federale». Un altro fondamento in proposito è dato dall'articolo 85 numero 4 Cost.

La legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) del 1902 parlava di «segretari dei due Consigli». Un vero e proprio segretariato del Parlamento venne creato per risoluzione del Consiglio federale del 30 dicembre 1947 che rinominò in «Segreteria dell'Assemblea federale» Pallora «Ufficio degli stampati dell'Assemblea federale». Per altro, fu la legge federale del 28 giugno 1919 sull'organizzazione della Cancelleria federale (art. 6) a menzionare per la prima volta, quale servizio speciale, un segretariato delle Camere federali: «È aggiunto al Cancelliere della Confederazione un segretario per il servizio delle Camere federali e delle loro commissioni. Questo segretario dirige e disimpegna gli affari sotto la vigilanza del Cancelliere; è assistito dal personale ausiliario occorrente» (CS 1 337).

Nel messaggio del 25 aprile 1960 a sostegno di una nuova legge sui rapporti fra i Consigli (FF 1960 I ediz. ted. 1449 segg., in particolare 1481; ediz. frane.

1537) il Consiglio federale dichiarò, a proposito del segretariato delle Camere federali, che la sua sfera d'azione era stata delimitata chiaramente dalla prassi e che occorreva pertanto, anche per motivi di completezza, integrare nella LRC le disposizioni che erano state emanate in merito. L'Esecutivo faceva pure notare che i compiti accresciuti del segretariato medesimo non potevano più essere svolti accessoriamente dalla Cancelleria federale, ma dovevano ormai essere affidati a una segreteria permanente, incaricata a pieno tempo di preparare e curare i lavori parlamentari.

Fino alla revisione della LRC del 1966 la Segreteria delle Commissioni delle finanze e il segretariato amministrativo erano i soli servizi ausiliari del Parlamento. Durante le sessioni si faceva tuttavia capo anche a un servizio dei processi verbali e ad altro personale ausiliario.

In seguito al cosiddetto Affare Mirages, nel 1967 si procedette a un potenziamento del controllo amministrativo e si decise di istituire una segreteria speciale
per le Commissioni della gestione nonché, con apposito decreto federale del 27 giugno 1967, un Servizio di documentazione dell'Assemblea federale.

Statuto e organizzazione dei servizi del Parlamento vennero nuovamente alla ribalta alla fine degli anni '70. In ossequio a una mozione del Consiglio nazionale, accolta unanimemente anche dal Consiglio degli Stati, il Consiglio federale presentò un rapporto sulla riorganizzazione della Cancelleria federale e sul potenziamento della Segreteria dell'Assemblea federale (FF 1969 II 1013) pronunciandosi dettagliatamente sui punti seguenti: articolo 105 Cost. quale fondamento costituzionale, rapporti di subordinazione dei funzionari, organizzazione e effettivo del personale dei servizi del Parlamento. Sulla scorta di questo rapporto, il 6 ottobre 1970 venne presentata in Consiglio nazionale un'iniziativa parlamentare concernente lo statuto e l'organizzazione dei servizi del 60

Parlamento. Scopo dell'iniziativa era di potenziare i servizi del Parlamento e di renderli autonomi mediante una revisione dell'articolo 105 Cost. Per quanto concerne la dipendenza formale di questi servizi dalla Cancelleria federale, già allora si era dell'idea che non vi erano problemi di sorta se «il cancelliere della Confederazione e il segretario generale dell'Assemblea federale cooperano efficacemente e fluidamente, pur rispettando la necessaria e chiara distinzione tra le rispettive competenze del Legislativo e dell'Esecutivo. Non è escluso però che le circostanze vengano a mutare e ad esercitare un influsso sul lavoro e la posizione dei Consigli legislativi» (FF 1970 II 847 seg.).

Per conseguire l'auspicata ed accresciuta indipendenza dei servizi del Parlamento si decise di istituire un Servizio delle commissioni che avrebbe dovuto agevolare i lavori commissionali e aumentare così l'«impatto» del Parlamento (così il relatore on. Gut, 25 gennaio 1971, Boll. Uff. N 1971 3).

In tale occasione si discusse l'opportunità di integrare detto servizio in quello di documentazione visto che i segretari delle commissioni devono in particolare occuparsi anche di procurare la documentazione occorrente. Si sarebbe ottenuto così un impiego ottimale delle conoscenze scientifiche dei singoli funzionari e si sarebbero inoltre evitati inutili doppioni dato che un segretario di commissione e un documentarista devono occuparsi dello stesso oggetto.

In definitiva, e per i seguenti motivi, si propose però di scindere queste due funzioni: il segretario di una commissione, in quanto coadiutore del presidente, deve spesso lavorare con chiare finalità politiche, mentre il documentarista è chiamato a operare in «assoluta neutralità». Poiché in Svizzera vi è carenza di personale, una ripartizione interna - sul modello di quella attuata in parlamenti esteri - non sarebbe fattibile. Inoltre il Servizio di documentazione esisteva già da alcuni anni. Si giunse nondimeno a una soluzione di compromesso prevedendo espressamente che il Servizio di documentazione, oltre alla segreteria della Commissione di documentazione e della Commissione della scienza e della ricerca, avrebbe potuto assumere anche altre segreterie.

Vennero pure decisi dei miglioramenti per la redazione dei processi verbali nelle commissioni (potenziamento
del servizio dei processi verbali) nonché riguardo all'informazione della stampa e al settore delle traduzioni (potenziamento del servizio di traduzione della Cancelleria federale). L'effettivo del personale fu portato da 25 a 40 collaboratori.

La modifica dell'articolo 105 Cost., proposta dalla commissione del Consiglio nazionale e poi approvata dal Consiglio medesimo, avrebbe posto maggiormente in risalto la separazione formale tra servizi del Parlamento, sottoposti alla vigilanza del Parlamento, e Cancelleria federale. Essa fu però respinta dal Consiglio degli Stati il quale ritenne che una votazione federale implicante la maggioranza del popolo e dei Cantoni sarebbe stata un ostacolo sproporzionato all'importanza del progetto (Boll. Uff. S 1971602). Il Consiglio degli Stati fece inoltre notare che la dipendenza dei servizi ausiliari del Parlamento era già allora meramente formale giacché, dall'aspetto funzionale, sussisteva un'assoluta indipendenza dall'Esecutivo. Dal canto suo, il Consiglio federale aveva messo in dubbio la necessità di siffatta modifica costituzionale: i servizi del Parlamento avrebbero potuto essere resi indipendenti anche senza revisione della Costituzione federale.

61

Con la reiezione della proposta di separazione formale dei servizi del Parlamento dalla Cancelleria federale venne anche respinta la proposta di creare una commissione amministrativa che avrebbe dovuto espletare la vigilanza parlamentare sui servizi medesimi. Questa commissione sarebbe stata incaricata di nominare i funzionari operanti per l'Assemblea federale, di sorvegliare le attività svolte per il Parlamento, di assicurarne il coordinamento e la continuità e pertanto di contribuire ad agevolare e rendere più efficaci i lavori delle Camere, delle commissioni parlamentari e dei deputati. Rispetto ai servizi del Parlamento, la Commissione amministrativa avrebbe esercitato le attribuzioni che, riguardo all'amministrazione federale in genere, spettano normalmente al Consiglio federale. In particolare, avrebbe dovuto elaborare il preventivo dei servizi del Parlamento, fare rapporto sulla loro gestione e, tramite il suo presidente o vicepresidente, pronunciarsi in ambo i Consigli sui pertinenti interventi parlamentari. La reiezione di questa proposta fu dovuta alla prevista composizione della commissione (undici consiglieri nazionali e sei consiglieri agli Stati), ritenuta incompatibile con il principio della parità delle due Camere.

22

Con la revisione del 23 marzo 1984, la LRC fu completata con un nuovo articolo gocties cne definiva i servizi del Parlamento nella forma che rivestono tuttora.

La struttura e il rapporto di subordinazione dei singoli servizi non vennero toccati. I servizi del Parlamento sottostanno alla direzione amministrativa del Segretario generale dell'Assemblea federale. Tale direzione si estende non solo all'ambito del personale, dei locali, delle installazioni e della contabilità, ma anche all'organizzazione razionale del lavoro e alla garanzia di un'informazione e collaborazione reciproca. In tale collaborazione è praticamente inclusa anche la Segreteria delle Commissioni delle finanze la quale, però, è semplicemente aggregata agli altri servizi parlamentari in virtù dello statuto speciale conferitole dall'articolo 18 della legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (RS 614.0).

Giusta l'articolo 8octies capoverso 2 LRC, nell'adempimento dei loro compiti i servizi del Parlamento sono indipendenti dal Consiglio federale e dalla Cancelleria federale. Giusta l'articolo 58 capoverso 1 lettera D della legge federale del 19 settembre 1978 sull'organizzazione e la gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale (LOA; RS 172.010), sono aggregati alla Cancelleria federale"soltanto dall'aspetto amministrativo. Consiglio federale e Cancelleria federale non hanno mai fatto valere questo rapporto di subordinazione. Nondimeno, in una sentenza del 7 dicembre 1984 concernente una mancata rielezione di un funzionario dei servizi del Parlamento, il Tribunale federale ha sancito che la Segreteria dell'Assemblea federale è, giuridicamente parlando, una sezione della Cancelleria federale. Si noti infine che l'articolo 36 LOA menziona espressamente il diritto dell'Assemblea federale di emanare disposizioni riguardo all'organizzazione dei servizi del Parlamento.

I servizi del Parlamento lavorano secondo le istruzioni degli organi consiliari cui sono tecnicamente subordinati. I rapporti di subordinazione risultano dal62

l'articolo 1 capoverso 2 del decreto federale sui servizi del Parlamento giusta il quale sono subordinati: - il segretario generale ai presidenti consiliari, - il Servizio di documentazione alla Commissione di documentazione, - le Segreterie- delle Commissioni delle finanze e delle Commissioni della gestione, come anche i funzionari del Servizio delle commissioni, alle commissioni per le quali essi svolgono la propria attività, - il Servizio dei processi verbali alla Segreteria generale.

La nomina dei funzionari è disciplinata nell'articolo 2 capoverso 2 del decreto.

3

Regolamentazioni estere

A prescindere dalla grandezza dei servizi parlamentari '', nella maggior parte dei Paesi europei anche la subordinazione gerarchica e l'organizzazione dei servizi è diversa dalla nostra. In tutti questi Paesi, per esempio, i servizi sono subordinati direttamente al Parlamento. Eccettuata la Gran Bretagna, dove i due segretari delle camere sono nominati a vita dalla Corona, i segretari generali sono eletti da organi parlamentari, di regola dagli Uffici o dai presidenti.

Per quanto concerne l'organizzazione, i servizi parlamentari si suddividono di regola in due gruppi, uno per l'amministrazione, l'altro per l'assistenza scientifica delle commissioni e dei deputati. Nel Bundestag, per esempio, la sezione principale «Wissenschaftliche Dienste» (servizi scientifici) comprende due servizi tecnici (in cui cooperano strettamente i segretari delle commissioni e i consulenti dei deputati) e un centro di documentazione scientifico.

4

Risultato dell'analisi dei servizi del Parlamento

In una prima fase, dopo la preparazione del progetto, la ditta Karasek & Co.

ha proceduto a un'analisi della situazione esistente. A tal fine, ha esaminato la voluminosa documentazione messale a disposizione e, dopo alcuni colloqui preliminari, ha distribuito una serie di questionari a 65 deputati e a tutti i collaboratori dei servizi del Parlamento. Sulla scorta dei questionari sono state effettuate esaurienti interviste con 46 parlamentari e 21 funzionari. Infine, tutti i dati raccolti sono stati analizzati e classificati.

Dopo una discussione con il gruppo di lavoro, la ditta Karasek & Co. ha elaborato una concezione di massima che ha presentato a fine aprile 1988. Tale concezione è stata discussa approfonditamente con tutti i quadri dei servizi del Parlamento. Sono poi stati istituiti gruppi di lavoro che hanno rielaborato in dettaglio le soluzioni prospettate.

1)RFG: Bundestag: circa 1700 funzionari; Bundesrat: 70 Francia: Assemblea nazionale: circa 1100 funzionari; Senato: 850 Austria: Consiglio nazionale: circa 200 funzionari Belgio: Camera: 350 funzionari; Senato: 245 Gran Bretagna: Camera dei Comuni: circa 850 funzionari; Camera dei Lord: 260 (II paragone dev'essere relativizzato nel senso che in diversi servizi parlamentari esteri si svolgono compiti che in Svizzera sono adempiuti da funzionari dell'Amministrazione federale, quali il servizio di portineria, di manutenzione dei locali, di riparazione, ecc.).

63

L'analisi della situazione esistente ha rilevato, oltre ad aspetti positivi, anche i punti deboli seguenti:

41

Punti deboli: Infrastnittura a disposizione dei deputati

In base ai dati e alle informazioni raccolte, i punti deboli più importanti accertati nelle infrastrutture dei servizi del Parlamento possono essere così riassunti: - carente possibilità di coadiuvare efficacemente i deputati sia sul piano amministrativo (pianificazione di dettaglio, spedizione, orari ecc.) sia, in parte, sul piano scientifico (per es. valutazione della documentazione). Spesso si tratta di «piccole prestazioni» che agevolerebbero assai il lavoro dei deputati; - ricorrenti ritardi nella preparazione di documenti per i deputati; - insostenibilità dell'odierna situazione di lavoro dei deputati poiché i 50 posti di lavoro disponibili non possono essere usati permanentemente e i documenti non possono essere lasciati negli scrittoi; - disinformazione dei deputati riguardo alle prestazioni offerte dai servizi del Parlamento. Alcuni deputati non sanno che cosa spetti loro e che cosa possono pretendere; - impossibilità di accedere ai dati memorizzati su impianti EED, come dati sugli affari parlamentari, sussidi documentaristici ecc. Appena il 50 per cento dei deputati interpellati auspica di poter accedere direttamente o indirettamente ai dati memorizzati. Tutti i servizi criticano l'impiego lacunoso dell'informatica; - utilizzazione sporadica della Biblioteca centrale da parte dei deputati. Il motivo va ricercato nel fatto che la biblioteca è situata in un luogo poco favorevole e la sua offerta, forse, è inadeguata; - scarsità di personale nella Segreteria delle Commissioni della gestione.

Questa offerta carente di prestazioni è per lo più conseguenza di punti deboli, in parte notevoli, nei seguenti settori: - struttura organizzativa - direzione - impiego del personale - informatica - infrastruttura - comunicazione.

I collaboratori dei servizi del Parlamento lavorano in massima parte assai bene, dimostrano impegno e sono efficienti. Nella loro organizzazione complessiva, i servizi del Parlamento sfuggono però o quasi a una gestione razionale. Da un lato i deputati hanno troppo poche possibilità di influire sul loro operato; dall'altro, l'apparato di gestione è ostacolato da condizionamenti interni d'ordine organizzativo, quali la struttura, la mancanza di funzioni centrali e i rapporti di subordinazione frazionati e poco chiari. Si aggiunga che mancano in parte anche chiare ripartizioni
dei compiti e delle competenze, tant'è che le qualità dei collaboratori non possono essere utilizzate in modo ottimale.

L'impiego dell'informatica è agli inizi, la comunicazione interna tra gli uffici e tra i diversi livelli gerarchici è insufficiente.

64

Gran parte di questi difetti, segnatamente anche l'inosservanza dei termini, sono dovuti al fatto che in molti campi i servizi del Parlamento non possono agire autonomamente poiché dipendono da terzi.

42

Punto debole: organizzazione e direzione dei servizi parlamentari

Tenuto conto dell'organizzazione odierna quale risulta dal decreto federale sui servizi del Parlamento, si sono accertati i punti deboli seguenti: - direzione lacunosa: - il segretario generale ha due superiori, che inoltre cambiano ogni anno, - all'interno dei servizi del Parlamento, la pianificazione, l'organizzazione, i controlli, l'impiego del personale e la direzione sono insufficienti a causa di inconvenienti d'ordine giuridico e materiale, - il segretario generale ha dieci subordinati diretti (15 con i segretari delle commissioni), - conflitto tra il Servizio di documentazione e gli altri servizi e conseguenti doppioni, - supplenze in gran parte non regolate, - mancanza di funzioni centrali, per esempio nei settori dell'informatica, del servizio del personale e delle traduzioni.

43

Punto debole: Informatica

II fabbisogno informatico dei servizi del Parlamento è da alcuni anni valutato superficialmente e pertanto disatteso. Con CUNIDAS, TEDAT ecc. si sono già elaborate concezioni costose, ma sempre in funzione dei bisogni della Cancelleria federale e dei dipartimenti e con ben pochi risultati concreti. Nell'intento di tener conto al 100 per cento dei bisogni di tutti i servizi, il fabbisogno relativamente modesto dei servizi del Parlamento non è stato in alcun modo soddisfatto.

La non compatibilita del trattamento testi con le applicazioni della banca dati SWISSBASE della Cancelleria federale rende più gravoso il lavoro dei servizi del Parlamento.

L'attrezzatura informatica nei servizi del Parlamento è assai modesta. I deputati non possono ancora fruire di prestazioni EED. Manca per esempio una banca dati degli affari Parlamentari.

L'organizzazione odierna (allacciamento alla Cancelleria federale, nessun responsabile interno per il settore informatico) fa sì che i bisogni dei servizi del Parlamento non possono essere soddisfatti prioritariamente. Inoltre, le tensioni esistenti tra la Segreteria generale ë il Servizio di documentazione ostacolano una realizzazione sistematica delle applicazioni informatiche.

7

Foglio federale. 71° anno. Voi. III

65

5

Piano di riorganizzazzione

La ditta Karasek & Co. ha elaborato un piano di riorganizzazione a destinazione del gruppo di lavoro istituito dai due Uffici. Una parte delle proposte ivi contenute è stata recepita nella presente revisione dei fondamenti giuridici per i servizi del Parlamento; un'altra parte essenziale ricadrà invece nelle competenze della costituenda Commissione amministrativa. Il piano è incentrato sui punti seguenti: 51

Prestazioni offerte ai deputati

Le prestazioni offerte ai deputati devono essere così migliorate: - ogni deputato che lo desideri deve avere a disposizione una scrivania personale con telefono e possibilità di riporre i propri documenti sotto chiave; gli uffici, con più posti di lavoro, devono essere installati nelle vicinanze delle sale parlamentari e dovrebbero disporre di mezzi di comunicazione interni.

Un'inchiesta ha rilevato che 180 deputati auspicano disporre di un posto di lavoro personale; - ogni 30-40 posti di lavoro deve essere disponibile, durante le sessioni, un centro d'assistenza tecnica dotato del personale occorrente e attrezzato con televisori, dittafoni, supporti informatici e telefax, nonché con una potenzialità di segretariato per, ad esempio, un massimo di due ore su preavviso; - per tutti i deputati, in particolare per le loro richieste individuali, dovrebbe essere creato un servizio di contatto: - nelle sale del Parlamento (già disponibile) - fuori delle sale del Parlamento; - oltre ai fascicoli di documentazione dovrebbero essere offerte anche valutazioni critiche della documentazione; - gli annunci dovrebbero apparire tempestivamente e in forma concisa, secondo i bisogni dei deputati; - i documenti dovrebbero essere distribuiti già pronti per la consultazione, ossia chiaramente ordinati e contrassegnati con colori, numeri, perforazioni ecc.; - i servizi del Parlamento dovrebbero disporre di una struttura organizzativa e dirigenziale chiara e trasparente.

52

Struttura dirigenziale (Cfr. allegati 1 e 2)

521

La nuova struttura dirigenziale dei servizi del Parlamento presuppone che si costituisca una Commissione amministrativa composta dei presidenti e dei vice66

presidenti dei due Consigli e di un membro ciascuno del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. La presidenza, a turno, spetterebbe per un anno al presidente del Consiglio nazionale e per un anno al presidente del Consiglio degli Stati. Il cancelliere della Confederazione parteciperebbe alle sedute con voto consultivo (Cfr. n. 522). La Commissione amministrativa sarebbe in particolare incaricata di: - vigilare sulla pianificazione e attuazione dell'offerta di prestazioni ai deputati da parte dei servizi del Parlamento; - esaminare la gestione dei servizi del Parlamento sulla scorta del rapporto presentato dal membro relatore e dalla Direzione; - approvare le proposte della Direzione al Dipartimento delle finanze per quanto concerne la pianificazione finanziaria e il preventivo e vigilare sulla contabilità e sul rispetto del preventivo; - vigilare sul settore del personale; la Commissione amministrativa viene consultata per la nomina dei funzionari a partire dalla 5 a classe di stipendio e ratifica le nomine cui ha proceduto il Consiglio federale (oltre alla 3 a classe di stipendio); si garantisce in tal modo un certo influsso del Parlamento sulla nomina dei propri funzionari; - decidere, nei casi dubbi, sul diritto di accedere al Centro di documentazione e al settore informatico (compito finora espletato dalla Commissione di documentazione).

Il disegno di modifica della LRC prevede la possibilità di delegare certi compiti della Commissione amministrativa a uno o più delegati; dal canto suo, il disegno di decreto federale sui servizi del Parlamento dispone che, nell'ambito della riorganizzazione, la Commissione amministrativa delega per un biennio a un proprio membro (proveniente, a turno, dal Consiglio nazionale o dal Consiglio degli Stati) i compiti seguenti: rappresentanza della Commissione nei confronti dei servizi del Parlamento, attuazione delle direttive e risoluzioni della medesima, vigilanza di dettaglio ed esame della gestione e delle finanze dei servizi del Parlamento, il tutto in stretta collaborazione con il segretario generale, il quale avrà così a disposizione un unico interlocutore prepostogli (garanzia di continuità).

Il delegato informa periodicamente la Commissione amministrativa sul rispetto delle finalità e del preventivo dei servizi del Parlamento e presenta le
proposte del caso.

In casi urgenti in materia di personale può, dopo aver consultato il presidente della Commissione amministrativa, esercitare le attribuzioni spettanti a quest'ultima.

522

II cancelliere della Confederazione partecipa alle sedute con voto consultivo quando trattasi di affari inerenti alla sua sfera di competenza. Può essere aggregato ai lavori commissionali anche per altre questioni. Si intende in tal modo assicurare l'informazione e il coordinamento necessari con la Cancelleria federale. Per altro, le competenze formali della Cancelleria federale quali definite dall'articolo 33 LRC rimangono immutate.

67

523 I servizi del Parlamento saranno dotati di una Direzione composta dei segretari dei due Consigli e del capo dei servizi. Il segretario generale ne assumerà la presidenza. Gli altri due membri fungeranno da segretari generali aggiunti. Questa duplice supplenza è necessaria per assicurare che il segretario generale possa essere rappresentato con competenza sia nei Consigli legislativi, Assemblea federale plenaria inclusa, sia nei servizi del Parlamento. La legge non stabilisce la ripartizione dei compiti tra i membri della Direzione. La situazione attuale non dovrebbe subire modificazioni.

II segretario generale in veste di capo dei servizi del Parlamento e il suo primo aggiunto continueranno a dirigere anche le segreterie dei due Consigli al fine di mantenere inalterati i contatti con i deputati.

L'istituzione di una Direzione per i servizi del Parlamento comporta i seguenti vantaggi: - le supplenze per le segreterie del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e dell'Assemblea federale plenaria sono garantite; - il nuovo posto di capo dei servizi sgrava il segretario generale da compiti dirigenziali; - con la creazione del posto di capo dei servizi si fornisce ai deputati, durante e fra le sessioni, un nuovo punto di contatto per tutte le questioni che li interessano; per altro, anche le prestazioni ai singoli deputati potranno trovarsi migliorate; - al capo dei servizi viene univocamente assegnata la responsabilità per l'andamento razionale di tutti gli affari e per l'impiego dell'informatica e degli altri supporti tecnici; - la presenza di una Direzione permanente permette di migliorare l'informazione, la comunicazione e il coordinamento interni; - funzioni centrali quali il servizio del personale, la contabilità e il servizio di sicurezza possono essere effettivamente centralizzate.

La Direzione è in particolare incaricata di: - tenersi a disposizione dei deputati, nell'adempimento dei loro compiti parlamentari, per mandati e informazioni; - assistere i presidenti, gli Uffici dei due Consigli e dell'Assemblea federale plenaria, la Conferenza dei presidenti di gruppo e la Commissione amministrativa, nonché sbrigare i loro lavori di segretariato e gestire la Segreteria dei due Consigli; - preparare le sessioni; - elaborare il piano finanziario, il preventivo e il consuntivo a destinazione
della Commissione amministrativa; - presentare un rapporto di gestione alla Commissione amministrativa e al delegato di quest'ultima; - preparare le nomine dei funzionari e altre decisioni inerenti allo statuto del personale, istruire e sorvegliare il personale; - provvedere all'esecuzione efficace dei compiti amministrativi e all'impiego razionale del personale e del materiale; - assicurare il funzionamento dei Servizi centrali; 68

- curare le relazioni con il pubblico, con i media e con i parlamenti esteri; - assistere i Servizi delle commissioni e il Centro di documentazione; - dirigere il segretariato delle Comissioni di redazione e assumere quello delle commissioni ad hoc.

53

Servizio informatico

Con la creazione di un Servizio informatico con propri impianti EED per i servizi del Parlamento si garantisce che i bisogni informatici a livello parlamentare siano soddisfatti adeguatamente e senza indugi. Per questo servizio occorreranno presumibilmente due collaboratori incaricati della manutenzione del sistema, della pianificazione e in particolare dell'assistenza agli utenti. Il servizio informatico della Cancelleria federale, a detta della medesima, occupa oggi un collaboratore a tempo pieno e un collaboratore a metà tempo per i servizi del Parlamento. Occorre però tener conto che, a seconda dello sviluppo delle prestazioni informatiche e a seconda del numero degli utenti (in particolare deputati), il Servizio informatico del Parlamento potrebbe anche dover essere potenziato nei prossimi anni.

La creazione di un Servizio informatico del Parlamento comporta i vantaggi seguenti: - può essere data la priorità ai bisogni dei servizi del Parlamento; - è garantita la protezione dei dati; - il funzionamento è assicurato anche durante le sessioni e fuori dell'orario normale di lavoro; - nello spazio di un mese possono per esempio essere elaborati i programmi per una banca dati parlamentare e, relativamente a breve termine, realizzate altre applicazioni; - è possibile un'elaborazione più razionale dei dati.

Presupposto: l'hardware e il software potrebbero essere ripresi dalla Cancelleria federale; in altri termini, si dovrebbero utilizzare quanto possibile impianti e programmi esistenti. Anche se il software ABIM/SWISSBASE già disponibile presenta ancora alcuni problemi, segnatamente per quanto concerne l'integrazione tra banca dati e trattamento dei testi, queste componenti logiche permetterebbero di far fronte a parecchie esigenze dei servizi del Parlamento. Il fatto che una parte dei dati memorizzati dai servizi del Parlamento dovrebbero poter essere accessibili anche alla Cancelleria federale e viceversa corrobora l'opportunità di far capo a un hardware e a un software unitari.

54

Servizi delle commissioni

L'odierno Servizio delle commissioni sarà potenziato nel senso che i suoi funzionari scientifici fungeranno sia da segretari e documentaristi delle commissioni sia, per quanto trattasi di lavori scientifici, da consulenti dei singoli deputati. Si potranno in tal modo assicurare migliori prestazioni alle commissioni e ai singoli deputati, provvedere alle supplenze dei segretari ed evitare inutili 69

doppioni. La documentazione commissionale sarà così approntata dai Servizi delle commissioni e quella per i singoli deputati, di regola, dal Centro di documentazione. Anche in caso di affari controversi, le esigenze di commissari e deputati in fatto di documentazione potranno dunque essere soddisfatte in modo neutrale.

Questo modello organizzativo si è già dimostrato del tutto efficace presso le Segreterie delle Commissioni della gestione e delle finanze, le quali, grazie alla loro dotazione di personale e di materiale, sono più efficienti di altre. La ripartizione del lavoro in settori specifici consente di migliorare la presenza e il coordinamento e di sfruttare meglio il know-how esistente.

In una prima fase dopo la riorganizzazione, i Servizi delle commissioni dovrebbero essere ripartiti nei seguenti settori: Settore 1 a. Politica estera, politica europea, economia esterna (Commissione affari esteri, Commissione affari economici/commercio con l'estero, delegazioni); b. Finanze e personale federale.

Settore 2 a. Economia interna, agricoltura; b. Energia, costruzioni, suolo e habitat (Commissione energie, Gruppo costruzioni) (pianificazione del territorio e settore locativo inclusi).

Settore 3 a. Istruzione, scienza, cultura (Commissione scienza e ricerca); b. Politica sociale, sanità e ambiente (Commissione sanità e ambiente, Commissione sicurezza sociale) (protezione della natura e del paesaggio inclusa).

Settore 4 a. Trasporti (Commissione trasporti); b. Affari militari (Commissione affari militari).

Settore 5 a. Servizio giuridico (questioni parlamentari e esame costituzionalità inclusi); b. Questioni giuridiche (Commissione petizioni, Commissione grazie, Gruppo giudici federali); e. Questioni politico-statuali e mezzi di comunicazione sociale.

Ogni settore comprende da 1 a 3 collaboratori scientifici (gli odierni segretari delle commissioni e funzionari scientifici del Servizio di documentazione), che potranno essere impiegati sia come segretari sia come documentaristi, nonché da 1 a 2 dattilografe/redattrici di processi verbali.

I Servizi delle commissioni saranno anche responsabili di organizzare la redazione dei processi verbali delle commissioni. Come sinora, i segretari delle commissioni saranno subordinati tecnicamente al presidente della rispettiva commissione.

70

I Servizi delle commissioni saranno a disposizione del Centro di documentazione per consulenze e lavori scientifici. Una diversa loro ripartizione fra i singoli settori suddetti, nonché l'assegnazione interna dei singoli collaboratori sono di competenza della Direzione, la quale deciderà previa consultazione della Commissione amministrativa.

55

Centro di documentazione

II Centro di documentazione dovrebbe essere il vero nucleo dei servizi parlamentari. Esso archivia, amministra e répertoria gli atti dell'Assemblea federale e degli organi parlamentari, nonché altri documenti per i singoli deputati, per i gruppi parlamentari e per gli altri servizi del Parlamento. Di regola, è il primo interpellato per dar seguito ai mandati dei singoli deputati. È inoltre a disposizione di questi ultimi per informazioni come pure per la ricerca e la valutazione di documenti.

Il Centro di documentazione è però anche incaricato di classificare i documenti dei Servizi delle commissioni, di assicurarne la consultazione, di allestire fascicoli-stampa e di procedere ad altri lavori generali di documentazione, nonché, ed è questa un'importante innovazione, di compilare un repertorio tematico e cronologico degli affari parlamentari e gestire banche dati documentarie.

Il Centro di documentazione riunirà una parte dei collaboratori scientifici e del personale di cancelleria dell'attuale Servizio di documentazione. Si dovrà nondimeno dotarlo di personale suppletivo, in particolare al fine di consentire un impiego razionale ed efficiente dei mezzi di consultazione, lo spoglio dei documenti e futuri allacciamenti individuali alle banche dati.

La Biblioteca del Parlamento (oggi sita nell'ala ovest di Palazzo federale e nota a pochi deputati) dovrebbe essere trasferita nel Palazzo del Parlamento e subordinata al Centro di documentazione. L'odierna Biblioteca centrale potrebbe essere in parte integrata in una già esistente nell'amministrazione federale (per es. in quella del Dipartimento di giustizia). In tal caso i servizi del Parlamento riprenderebbero circa la metà della biblioteca esistente nonché da due a tre dei suoi collaboratori.

Al Centro di documentazione è aggregato il Servizio del Bollettino ufficiale, incaricato di registrare i dibattiti consiliari e di pubblicare il Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

56

Servizi centrali

I Servizi centrali constano della Segreteria centrale (oggi Segreteria generale), del Servizio degli uscieri, del Servizio del personale e di sicurezza, del magazzino e, importante novità, di un proprio Servizio informatico (Cfr. n. 53). Si dovranno esaminare anche altri miglioramenti possibili, segnatamente per quanto concerne il servizio-viaggi per i deputati, eventualmente facendo capo a imprese private.

71

57

Logistica

I piani inferiori del Palazzo del Parlamento devono essere sgomberati e riattati in modo da potervi sistemare, con la necessaria infrastruttura, i posti di lavoro individuali auspicati dai deputati.

6

Le singole proposte di revisione in particolare

61

Revisione parziale della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC)

La LRC contiene le norme essenziali sui rapporti tra il Consiglio federale e l'Assemblea federale nonché sull'organizzazione e la procedura dell'Assemblea federale. Orbene, la riorganizzazione dei servizi del Parlamento presuppone una revisione parziale della LRC per i tre motivi seguenti: la costituenda Commissione amministrativa deve essere disciplinata per legge quale organo congiunto del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati; l'articolo 8octies concernente l'organizzazione e i compiti fondamentali dei servizi del Parlamento deve essere adeguato; occorre pure adeguare, infine, il fondamento giuridico del decreto federale sui servizi del Parlamento.

Le nuove disposizioni della LRC sono state volutamente limitate all'essenziale.

I particolari circa i compiti e l'organizzazione dei servizi del Parlamento vanno infatti disciplinati nel pertinente decreto federale, che non sottosta a referendum e potrà dunque essere più agevolmente adattato in funzione delle esperienze compiute con la riorganizzazione proposta.

611

Commissione amministrativa (art. 8quater)

II piano di riorganizzazione dei servizi del Parlamento prevede di istituire una Commissione amministrativa (CA) che dovrebbe esercitare la vigilanza amministrativa sui servizi del Parlamento nonché funzioni gestionali rispetto alla Direzione. La composizione e le competenze essenziali di questa commissione devono essere fissate nella LRC. Proponiamo a tal fine di inserire nel capitolo IIbis una nuova sezione lo ed un nuovo articolo 8quater (gli attuali articoli 8quater 8septies diventerebbero articoli 8quinquies-8octies).

Alla Commissione amministrativa s'applicano per principio tutte le disposizioni legali e regolamentari sulle commissioni permanenti, segnatamente per quanto concerne la nomina dei membri, operata dall'Ufficio nel Consiglio nazionale e dal plenum nel Consiglio degli Stati, la durata massima del mandato e le indennità.

La composizione è regolata espressamente: la Commissione amministrativa è intercamerale, analogamente a quella di coordinamento e a quella delle grazie.

Consta dei presidenti, dei vicepresidenti e di un altro membro ciascuno dei due Consigli (di regola un membro dell'Ufficio).

72

La parità dei due Consigli è coerentemente rispettata. Contrariamente alla commissione amministrativa prevista nel progetto di organizzazione dei servizi parlamentari del 6 ottobre 1970 (cfr. n. 2), ma poi respinta dal Consiglio degli Stati, la Commissione amministrativa oggi proposta consta di un ugual numero di consiglieri nazionali e di consiglieri agli Stati. La presidenza spetta, a turno, ai presidenti dei due Consigli.

Nel capoverso 2 sono definiti i compiti fondamentali (cfr. n. 521). La Commissione amministrativa svolge funzioni dirigenziali e in particolare di vigilanza.

Può emanare un regolamento interno e altre direttive e impartire istruzioni di carattere amministrativo ai servizi del Parlamento. Giusta il capoverso 3, può inoltre delegare taluni compiti speciali, per esempio la vigilanza di dettaglio sui servizi del Parlamento, a uno o più dei suoi membri.

Per strutturare in modo ottimale lo scambio di informazioni e il coordinamento tra la Cancelleria federale e i servizi del Parlamento anche dall'aspetto amministrativo, proponiamo che alle sedute della Commissione amministrativa in cui si trattano questioni inerenti alla sfera di competenza della Cancelleria federale partecipi, con voto consultivo, il cancelliere della Confederazione. Questi dovrebbe poter essere associato anche ad altri lavori commissionali (quanto alla problematica generale dei rapporti con la Cancelleria federale, Cfr. n. 612).

612

Servizi del Parlamento (art. 8novies )

Per poter svolgere la funzione affidatagli dalla Costituzione federale, il nostro Parlamento di milizia deve disporre di servizi efficienti e autonomi rispetto al Consiglio federale e all'Amministrazione federale. L'autonomia dei servizi del Parlamento è stata sancita dal decreto federale del 1972 e, incontesa, si è rivelata adeguata anche nella prassi.

Il nuovo articolo 8novies sostituisce l'attuale articolo 8octies. Nel capoverso 1 vengono enumerate le prestazioni più importanti che devono essere fornite dai servizi del Parlamento. I singoli servizi ed i loro compiti concreti sono disciplinati nel pertinente decreto federale.

I servizi del Parlamento sono diretti dal segretario generale dell'Assemblea federale, capo altresì della costituenda Direzione.

Nei capoversi 3 e 4 sono recepiti i principi già sanciti dai vigenti articoli 8octies, 47quinquies e 49 capoverso 2, secondo cui i servizi del Parlamento, nell'adempimento dei loro compiti, sono indipendenti dalla Cancelleria federale e dal Consiglio federale ed operano secondo le istruzioni tecniche degli organi parlamentari per cui lavorano. Oltre ai presidenti consiliari, trattasi qui soprattutto delle commissioni, le quali, ai loro segretari, potranno continuare a conferire mandati sostanzialmente sottratti a qualsiasi interferenza da parte della Cancelleria federale, del Consiglio federale, della Commissione amministrativa o della Direzione.

Ad capoverso 5: La questione se i funzionari superiori dei servizi del Parlamento debbano essere nominati dall'Assemblea federale o dai suoi organi è già stata discussa dalle Camere, l'ultima volta nel 1984. Il Consiglio nazionale 73

aveva allora accettato una mozione Zbinden che sollevava appunto questo problema (Boll. uff. N 1984 269), ma il Consiglio degli Stati, a debole maggioranza e seguendo il parere del Consiglio federale, decise di trasformare la mozione in postuato (Boll. uff. S 1984 472). Il pertinente rapporto del Consiglio federale non è però ancora stato presentato.

Nella sua risposta di allora, il Consiglio federale non aveva contestato la competenza dell'Assemblea federale a nominare da sé il segretario generale e i funzionari superiori dei servizi del Parlamento in virtù dell'articolo 85 numero 4 Cost. Aveva però fatto notare un aspetto già discusso in occasione della revisione del 1970/72, e cioè che la nomina del segretario generale da parte dell'Assemblea federale avrebbe conferito a quest'ultimo la dignità di magistrato. Un punto saliente e per altro assai discusso di quella revisione era stato il problema delPinterpretazione dell'articolo 105 Cost. e della dipendenza formale dei servizi del Parlamento dalla Cancelleria federale. Questa disposizione costituzionale, risalente al 1848, recita che la Cancelleria federale sbriga gli affari di cancelleria non solo per il Consiglio federale, ma anche per l'Assemblea federale.

In particolare dal 1972, il tenore letterale dell'articolo 105 Cost. non corrisponde più alla realtà. Gli affari di cancelleria sono oggi infatti principalmente espletati dai servizi del Parlamento, i quali sono indipendenti dalla Cancelleria federale e dal Consiglio federale. Talune competenze, d'ordine amministrativo, sono nondimeno rimaste a questi due organi, e noi riteniamo ch'esse vadano mantenute, purché conformi alla prassi instauratasi negli ultimi anni e compatibili con la subordinazione funzionale dei servizi del Parlamento agli organi consiliari (cfr. n. 522). Gli Uffici non hanno pertanto risollevato la questione di un'eventuale revisione dell'articolo 105 Cost. Scopo della riorganizzazione è di creare il più presto possibile le premesse organizzative per poter eliminare 1 difetti accertati e migliorare l'infrastruttura a disposizione dei deputati.

Il Consiglio federale rimane autorità di nomina per i funzionari oltre la 3 a classe di stipendio (secondo la classificazione tuttora vigente"). Nell'ambito amministrativo, la Cancelleria federale rimane il servizio preposto ai
servizi del Parlamento. Per contro, il Parlamento, nei limiti fissati dalla Costituzione, deve poter avere voce in capitolo nella nomina dei funzionari superiori e del segretario generale. Proponiamo pertanto che la nomina dei funzionari superiori dei servizi del Parlamento sia sottoposta alla ratifica di organi dell'Assemblea federale. Questa soluzione è già oggi applicata per la nomina del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze (art. 18 cpv.

2 della legge sul controllo delle finanze) e si è dimostrata adeguata.

Procederanno alla ratifica non già l'Assemblea federale, bensì la Conferenza di coordinamento per la nomina del segretario generale, le Commissioni della gestione per la nomina dei loro segretari e la Commissione amministrativa per la nomina dei funzionari superiori (cfr. art. 2 del disegno di decreto federale).

Il segretario generale non diventerà quindi un magistrato.

"Ci si attiene qui alla classificazione tuttora vigente. Se, prima della votazione finale sul nuovo testo proposto, il termine di referendum per la modifica della legge sull'ordinamento dei funzionari, decisa dalle Camere nel corso della sessione estiva, sarà scaduto inutilizzato, la classificazione potrà essere adattata al testo modificato dell'articolo 36 capoverso 1 di detta legge.

74

È controverso nella dottrina se, senza esplicita disposizione costituzionale, possano essere conferite competenze decisionali esclusive a una commissione parlamentare.

Per quanto concerne l'emanazione di norme giuridiche, la risposta data dalla maggior parte degli autori è negativa (Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, n. 1424; Urs W. Kamber, Die Übertragung von Rechtsetzungskompetenzen vom Parlament auf Parlamentskommissionen, Basilea 1980, pag. 57). Circa la nomina di funzionari dei servizi parlamentari non esistono però pareri negativi. Sulla questione si è espresso concretamente il prof.

Kurt Eichenberger in una perizia redatta in occasione del progetto di revisione del 1970 (perizia dell'agosto 1970). Per lui, la delega di competenze decisionali da parte dell'Assemblea federale a commissioni parlamentari, segnatamente per la nomina e la sorveglianza di funzionari dei servizi del Parlamento, è del tutto ammissibile (pag. 10/11).

Benché non si tratti qui della nomina, ma soltanto della ratifica di nomine da parte di organi parlamentari, proponiamo, sul fondamento dell'articolo 85 numero 4 Cost., di prevedere espressamente nella legge (nuovo art. 8novies cpv. 5 LRC) una corrispondente competenza che riteniamo ammissibile sotto il profilo costituzionale. Sarebbe invero sproporzionato se l'Assemblea federale non potesse delegare a commissioni parlamentari la ratifica di nomine concernenti i propri servizi, mentre delega ampiamente al Consiglio federale competenze legislative anche senza espresso fondamento costituzionale. Per altro, il diritto di ratifica che la legge sul controllo delle finanze conferisce alla Delegazione delle finanze per la nomina del segretario delle Commissioni delle finanze non è mai stato contestato.

11 capoverso 6 crea il fondamento legale per l'emanazione del decreto federale che disciplina nei particolari i compiti e l'organizzazione dei servizi del Parlamento, nonché le competenze della Commissione amministrativa. Conformemente all'articolo 8bis LRC, tale decreto non dev'essere sottoposto al referendum.

62

Revisione del decreto federale sui servizi del Parlamento

Vi proponiamo di rivedere totalmente il decreto federale sui servizi del Parlamento. Il piano di riorganizzazione presuppone che le attuali disposizioni sull'organizzazione dei servizi del Parlamento, sulla nomina dei funzionari, sulla Segreteria generale e sui Servizi di documentazione, delle commissioni e dei processi verbali vengano modificate radicalmente. Inoltre, devono essere disciplinate le competenze della Commissione amministrativa e della Direzione. I principi sull'allestimento della documentazione sono recepiti senza modifiche sostanziali, ma formulati in modo significativamente più conciso.

Qui di seguito commentiamo brevemente i singoli articoli.

Art. l Nei capoversi 1 e 2 sono enumerati i singoli servizi ed è menzionata la Direzione, i cui compiti sono dettagliatamente definiti negli articoli successivi. La 75

Segreteria delle Commissioni delle finanze rimane come finora aggregata ai servizi del Parlamento conformemente allo statuto particolare conferitole dall'articolo 18 della legge federale sul controllo federale delle finanze.

I capoversi 3 e 4 ribadiscono i principi (già enunciati nell'art. 8novies cpv. 3 e 4 LRC) circa la funzione dirigenziale e di vigilanza della Commissione amministrativa, nonché circa la subordinazione, tecnica e amministrativa, e l'indipendenza dei servizi del Parlamento. Questa ripetizione è stata voluta per riunire in un unico testo tutte le norme applicabili in materia.

Art. 2 Come sinora, i funzionari dei servizi del Parlamento vengono eletti dal Consiglio federale per le classi di stipendio 2 e superiori. Tutti gli altri funzionari sono invece nominati dal segretario generale.

Prima di procedere alla nomina del segretario generale, il Consiglio federale sente la Conferenza di coordinamento (Conferenza dei presidenti di gruppo ed Ufficio del Consiglio degli Stati), prima della nomina del segretario delle Commissioni della gestione sente queste commissioni e prima della nomina degli altri funzionari sente la Commissione amministrativa. Eccettuata la consultazione della Commissione amministrativa, questo ordinamento corrisponde al diritto vigente. La novità prevista dal capoverso 3 è che le nomine, per diventare giuridicamente efficaci, devono essere ratificate dagli organi sentiti. Vi è così la garanzia che non verranno nominate persone che non godono della fiducia degli organi consiliari, elemento questo particolarmente importante per la nomina del segretario generale e del segretario delle Commissioni della gestione i quali, spesso, per incarico di organi parlamentari, entrano in contatto con il Consiglio federale e con i servizi dell'Assemblea federale.

Per conferirle la possibilità di pronunciarsi sulle nomine di tutti i funzionari delle classi di stipendio 5 e superiori, i capoversi 2 e 4 prevedono che la Commissione amministrativa dev'essere consultata dalla Conferenza di coordinamento, dalle Commissioni della gestione e dal Segretario generale. Per la nomina dei segretari delle commissioni permanenti verranno parimenti consultati i presidenti delle medesime (cpv. 5).

Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano anche in caso di promozioni, licenziamenti o misure disciplinari.

Art. 3 Vi sono elencati i compiti della Commissione amministrativa (cfr. n. 521).

Art. 4 Conformemente all'articolo 8quater capoverso 3 LRC, si prevede di designare un delegato della Commissione amministrativa, incaricato della vigilanza di dettaglio sui servizi del Parlamento. Il delegato funge da rappresentante della commissione nei confronti dei servizi del Parlamento e può, per questioni urgenti in materia di personale e previa intesa con il presidente, esercitare le attribuzioni della commissione medesima. Rimane in carica per due anni al fine di 76

assicurare una certa continuità. II mandato è affidato, a turno, a un membro dell'uno o dell'altro Consiglio.

Art. 5 Questo articolo corrisponde letteralmente all'articolo 4 del decreto vigente.

Art. 6 II capoverso 1 corrisponde letteralmente all'articolo 5 del decreto vigente.

I capoversi 2 a 6 sostituiscono l'attuale articolo 6. Essi enunciano i principi essenziali circa la distribuzione e il carattere confidenziale dei processi verbali e documenti commissionali. Corrispondono letteralmente agli articoli 20 capoversi 1, 2 e 4 come pure 21 capoverso 3 del regolamento del Consiglio degli Stati e sono analoghi alle disposizioni degli articoli 23 a 25 del regolamento del Consiglio nazionale. Come nei regolamenti consiliari, il diritto di consultare gli atti in caso di testi normativi è concesso dopo la scadenza del termine di referendum o dopo la votazione popolare, fermo restando che chi se ne avvale è tenuto a non fare nomi e citazioni letterali. Per gli altri oggetti o prima della scadenza del termine di referendum, la consultazione è permessa solo col consenso del presidente della commissione. Analogamente agli atti normativi vanno segnatamente trattate le deliberazioni commissionali sull'approvazione di trattati internazionali e su rapporti del Consiglio federale (p. es. piano di legislatura, rapporto sulla politica europea). Per quanto concerne le deliberazioni delle Commissioni della gestione, delle finanze e degli affari militari, nonché in parte della Commissione degli affari esteri, dev'essere osservata una certa cautela in considerazione della protezione della personalità e della tutela di interessi pubblici.

Art. 7 Questo articolo corrisponde letteralmente al vigente articolo 7.

Art. 8 Vi sono elencati i compiti della Direzione (cfr. n. 523).

Art. 9 La Segreteria centrale assume i compiti dell'odierna Segreteria generale.

Art. 10 Questo articolo corrisponde agli articoli 9 e 10 del decreto vigente. La presente riorganizzazione non incide infatti sul settore d'attività delle Commissioni della gestione.

Art. 11 Vi sono elencati i compiti organizzativi dei Servizi delle commissioni (cfr. n.

54). Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 8 capoverso 4 del decreto vigente.

Art. 12 Vi si tratta del Centro di documentazione (cfr. n. 55).

77

Art. 13

Questo articolo contiene i principi per l'allestimento della documentazione rifacendosi agli articoli 11 a 14 del decreto vigente. Occorre garantire come finora che i deputati possano chiedere informazioni e documentazione ai collaboratori del Centro di documentazione e dei Servizi delle commissioni senza che colleghi 0 servizi dell'Amministrazione federale ne vengano a conoscenza. Tutti i collaboratori dei servizi del Parlamento sono tenuti alla massima discrezione, eccetto che il mandante vi rinunci espressamente. Viceversa, non si può esigere che i collaboratori dei servizi del Parlamento accolgano mandati estranei alla funzione parlamentare.

Art. 14 1 Servizi centrali sono diretti da uno dei due segretari generali aggiunti (capo dei servizi). Fra i Servizi centrali rientra segnatamente anche il Servizio informatico (cfr. n. 53).

Art. 15 e 16 II decreto federale sui servizi del Parlamento contiene norme di diritto ed è dunque di obbligatorietà generale. Non sottosta tuttavia al referendum in virtù degli articoli 8bis e 8novies capoverso 6 LRC.

Può entrare in vigore soltanto simultaneamente alle proposte modifiche della LRC (testo A) e in tal caso abrogherà il decreto vigente.

63 631

Altri disposti che dovranno essere riveduti Regolamenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati

I due regolamenti consiliari contengono alcune disposizioni che divergono dal nuovo ordinamento proposto circa la vigilanza esercitata dai presidenti dei due Consigli sul segretario generale e sui segretari consiliari, la nomina del segretario del Consiglio degli Stati e il disbrigo degli affari di cancelleria durante le sedute. Inoltre, dovranno essere adattate le designazioni dei singoli servizi.

Prima di procedere alla revisione di questi due regolamenti ci sembra opportuno attendere l'entrata in vigore del nuovo ordinamento generale. Inoltre, particolarmente il regolamento del Consiglio nazionale necessita di altre modifiche che si potranno preparare nel frattempo. Fino a tale momento dovranno dunque essere considerate poziori le disposizioni della legge e del decreto.

632

Regolamenti commissionali

In alcuni regolamenti commissionali si rinvia a disposizioni di cui si è qui proposta la modifica. Trattasi di adeguamenti di secondaria importanza che potranno essere attuati col tempo.

78

633

Regolamento del Consiglio federale concernente la Biblioteca centrale del Parlamento e dell'Amministrazione federale

II regolamento del 23 giugno 1969 concernente la Biblioteca centrale (RS 432.22) disciplina anche i rapporti nei confronti dell'odierno Servizio di documentazione e diversi diritti della Commissione di documentazione e dei deputati. Il piano di riorganizzazione prevede, per una fase successiva, il trasferimento di parti della Biblioteca centrale nel Palazzo del Parlamento e la loro integrazione nei Servizi del Parlamento (cfr. n. 55). Tale trasferimento comporterà una revisione del regolamento in parola. Per il momento, il Centro di documentazione assume i diritti e i doveri del Servizio di documentazione e la Commissione amministrativa quelli della Commissione di documentazione.

7

Costituzionalità

La modifica della LRC si fonda sull'articolo 85 numeri 1, 4, 10 e 11 della Costituzione federale; il nuovo decreto federale sui servizi del Parlamento, sul vigente articolo 8bis e sul nuovo articolo 8novies capoverso 6 LRC. Questi due ultimi articoli prevedono che l'Assemblea federale può, con decreti federali non sottostanti al referendum, emanare disposizioni per l'esecuzione della legge, segnatamente per quanto concerne i servizi del Parlamento.

8 81

Ripercussioni sull'effettivo del personale e sulle finanze Effettivo del personale

I servizi del Parlamento dispongono oggi in totale di 48 posti (di cui uno a titolo transitorio).

Per migliorare decisamente le prestazioni in favore dei deputati, questo effettivo dovrebbe essere potenziato.

Con la presente riorganizzazione dei servizi del Parlamento vi proponiamo di accordare i seguenti posti supplementari: - Servizio informatico (cfr. n. 53): 2 - Centro di documentazione (cfr. n. 55): 2.

Gli Uffici esamineranno l'opportunità di ampliare ulteriormente l'effettivo (Traduzioni/processi verbali: 2 posti, Segreteria delle Commissioni della gestione: 1,3 posti, Servizio degli uscieri: 1 posto) e se del caso vi sottoporranno una pertinente proposta nell'aggiunta al preventivo. In seguito a pensionamenti, all'inizio del 1989 diventeranno vacanti altri posti che saranno assegnati a funzioni previste nella presente riorganizzazione (p. es. per il nuovo posto di capo dei servizi).

82

Finanze

La riorganizzazione dei servizi del Parlamento comporterà le seguenti spese: 79

Personale - salari: circa 280000 franchi all'anno, - sicurezza sociale: circa 40000 franchi all'anno.

Informatica: 1. Investimenti - hardware, software, installazione: 640000-700000 franchi, - istruzione, introduzione al sistema, programmazione applicativa: 80000-100000 franchi.

2. Costi annui ricorrenti: - manutenzione (hardware, software): 58000 franchi all'anno.

Trasformazioni edilizie: - il costo per i lavori di rifacimento nel piano inferiore del Palazzo del Parlamento potrà essere quantificato soltanto dopo l'allestimento del piano di dettaglio.

80

Allegato 1 Struttura dirigenziale

Ufficio del Consiglio nazionale

Ufficio del Consiglio degli Stati

Commissione amministrativa

Delegato

Servizi del Parlamento Direzione Segretario generale Segretario AF, CN, CA

Segretario generale aggiunto Capo dei servizi

8

Foglio federale. 71° anno. Voi. III

Segretario generale aggiunto CS, Commissioni, stampa

81

S

A llegato 2

Struttura organizzativa dei servizi del Parlamento Direzione servizi del Parlamento Segretario generale dell'Assemblea federale

Segretario gen. aggiunto 1

Segretario gen. aggiunto II Capo dei servizi

Servizio informatico

Segreteria centrale

Servizi delle commissioni (1)

(2)

(3)

(4)

Centro di documentazione

Segreteria Comm. gest.

Segreteria Comm. finanze

Commissione amministrativa

Commissioni della gestione

Commissioni + Delegazione delle finanze

(5)

Commissioni parlamentari Presidenti commissionali

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Iniziativa parlamentare Riorganizzazione dei servizi del Parlamento Rapporto degli Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 15 luglio 1988

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1988

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

34

Cahier Numero Geschäftsnummer

88.233

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

30.08.1988

Date Data Seite

49-82

Page Pagina Ref. No

10 115 775

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.