Termine di referendum: 11 aprile 1988

Decreto federale concernente l'indennizzo delle persone danneggiate dalla catastrofe di Cernobyl

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del 18 dicembre 1987

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 31bis capoversi 2 e 3 lettera b della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 19871', decreta: Sezione 1: Disposizioni generali Art. l Principio 1 La Confederazione risarcisce nei casi di rigore una parte delle perdite finanziarie che gli allevatori di bestiame minuto, i coltivatori di piante officinali e aromatiche in regione montana, gli orticoltori, altri agricoltori danneggiati, come pure i pescatori del Ceresio hanno subito, o ancora subiranno, in seguito alla catastrofe di Cernobyl.

2 Sono salve le disposizioni della legislazione federale in materia di responsabilità civile.

Art. 2 Indennità 1 L'indennità, assegnata in quanto aiuto finanziario, può raggiungere il cento per cento del danno stimato per i pescatori del Ceresio; negli altri casi essa sarà limitata ad un massimo del 75 per cento del danno stimato.

2 I contributi versati in virtù del presente decreto saranno rimborsati o ridotti se il danno è coperto da altre disposizioni legali.

3 Non vengono versati contributi inferiori ai 300 franchi.

Sezione 2: Bestiame minuto Art. 3 Diritto all'indennità ' Hanno diritto all'indennità gli allevatori che provano d'aver subito una perdita finanziaria relativa alla produzione e trasformazione di latte di pecora e 'di capra, come anche alla produzione di capretti.

1) FF 1987 II 1169 1988 - 28

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Nella misura in cui la perdita sia stata traslata sul caseificio, la pretesa all'indennità gli viene del pari trasferita.

Art. 4 Valutazione del danno 1 II danno è calcolato in funzione delle perdite comprovate. Sono applicabili i tassi massimi seguenti: a. 80 franchi per capretto invenduto; b. 240 franchi per capra munta; e. 360 franchi per pecora munta.

2 Vanno considerate soltanto le capre e le pecore il cui latte, o latticini derivati, erano destinati alla vendita.

3 Nei casi in cui la pretesa spetti al caseificio, l'ammontare dell'indennità non supererà quello pagabile all'allevatore se non avesse traslato il danno.

Sezione 3: Piante officinali e aromatiche Art. 5 Diritto all'indennità Hanno diritto all'indennità i coltivatori di piante officinali e aromatiche in regione montana, nella misura in cui il loro raccolto sia rimasto invenduto in seguito a contaminazione radioattiva.

Art. 6 Valutazione del danno II danno è calcolato in base ai tassi massimi seguenti, per kg di mercé pronta per la vendita: Fr.

a.

b.

e.

d.

Calendola Foglie di betulla Ortica Salvia, timo e melissa

-...

80.-- 60.-- 30.-- 15.--

Sezione 4: Orticoltori e altri agricoltori danneggiati

Art. 7 1

II Consiglio federale assegna un'indennità ai titolari di piccole aziende dedite all'orticoltura o ad altri settori dell'agricoltura, la cui esistenza economica è stata gravemente compromessa in seguito alla catastrofe di Cernobyl.

2 II Consiglio federale ne stabilisce le modalità.

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Sezione 5: Pesca nel Ceresio Art. 8 Diritto all'indennità Hanno diritto all'indennità i titolari di patente di pesca con reti, colpiti dall'ordinanza del 3 settembre 19861' sul divieto della pesca nel Lago di Lugano.

Art. 9 Valutazione del danno 1 II danno è calcolato caso per caso, in base alla media mensile delle quantità pescate e del provento della pesca dal 1983 al 1985.

2 All'ammontare così calcolato va aggiunta la somma versata per la patente durante il periodo di divieto.

Sezione 6: Rimedi giuridici, sanzioni Art. 10 Rimedi giuridici II ricorso è retto dalle disposizioni generali della procedura federale.

Art. 11 Restituzione Le indennità riscosse indebitamente vanno restituite. È applicabile l'articolo 105 della legge sull'agricoltura 2'.

Art. 12 Disposizioni penali 1 Chiunque, in una domanda d'indennità, fornisce intenzionalmente indicazioni false o fallaci è punito, se non si tratta di un reato più grave, con l'arresto o con la multa.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 300 franchi.

3 Sono applicabili gli articoli 113, 115 e 116 della legge sull'agricoltura 2'.

Sezione 7: Disposizioni finali.

Art. 13

L'esecuzione del presente decreto spetta al Consiglio federale.

Art. 14 Pretese Le pretese d'indennità vanno notificate agli uffici designati dal Consiglio federale, durante il periodo di validità del presente decreto.

'>RS 923.52; RU 1986 1479 >RS 910.1

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Art. 15 Referendum ed entrata in vigore ' II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 Esso vige fino a 6 mesi dopo l'abrogazione dell'ordinanza del 3 settembre 1986'' concernente il divieto della pesca nel Lago di Lugano, ma almeno fino al 31 dicembre 1988.

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 1987 Consiglio nazionale, 18 dicembre 1987 II presidente: Masoni II presidente: Reichling II segretario: Huber II segretario: Anliker Data di pubblicazione: 12 gennaio 19882) Termine di referendum: 11 aprile 1988

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»RU 1986 1479 >FF 1988 I 59

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Decreto federale concernente l'indennizzo delle persone danneggiate dalla catastrofe di Cernobyl del 18 dicembre 1987

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1988

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12.01.1988

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